Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Area Gestione delle risorse umane e politiche del personale
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- Leo Gallo
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1 ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Area Gestione delle risorse umane e politiche del personale FIRENZE via N. Porpora, 22 Tel Fax Part.IVA REGOLAMENTO per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
2 P A R T E I CONFERIMENTO DI INCARICHI TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ARPAT, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a professionisti in presenza dei presupposti di seguito specificati: a) accertamento preliminare della concreta insussistenza di risorse umane disponibili all interno dell Agenzia per lo svolgimento delle attività oggetto dell incarico; b) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali di ARPAT e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, risultanti da atti programmatori dell ente, da convenzioni o da disposizioni normative; c) temporaneità dell'esigenza, che viene considerata in relazione alla durata del progetto e degli obiettivi da raggiungere; Nel contratto del collaboratore vengono determinati la durata, il luogo, l oggetto ed il compenso spettante per la collaborazione. Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione II presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento dei seguenti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa -, ad eccezione delle prestazioni a carattere formativo, educativo e affini ed inoltre delle prestazioni occasionali di qualunque tipologia che comportino un costo inferiore a Euro (di cui all articolo 21 del Regolamento degli acquisti dell Agenzia), - presso tutte le strutture di ARPAT: 1. gli incarichi di natura occasionale, che sono contraddistinti dall obbligo del collaboratore di compiere un opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con ARPAT, e che non devono essere riconducibili ad attività artistica o professionale esercitata in modo abituale. 2. gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che sono conferiti senza vincolo di subordinazione, sono caratterizzati dagli elementi: della continuità, in contrapposizione alla occasionalità: la prestazione deve essere continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo; della collaborazione: il collaboratore non è strutturalmente inserito nell organizzazione gerarchica dell Agenzia e collabora con autonomia tecnico-professionale; della coordinazione, costituita dal vincolo funzionale tra l opera del collaboratore e l attività di ARPAT, in stretta connessione con le finalità dell Agenzia; della prestazione prevalentemente personale e preminente rispetto all impiego di mezzi e strumenti di ARPAT, dei quali il collaboratore può avvalersi, e rispetto all eventuale funzione di coordinamento e collaborazione con altri soggetti dell Agenzia. Al fine di rendere disponibili elenchi di professionisti, da utilizzare per il conferimento degli incarichi sopra descritti, ARPAT provvede ad indire avvisi pubblici. 2
3 Gli incarichi possono essere conferiti per l espletamento di attività di competenza dell Agenzia e per obiettivi e progetti specifici e determinati. Le ragioni che motivano il ricorso all incarico devono essere di natura temporanea. I professionisti svolgono l incarico in autonomia e con responsabilità dei risultati conseguiti, secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo. TITOLO II PROCEDURE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI Art. 2 Modalità ARPAT provvede a indire avvisi pubblici per la predisposizione di elenchi di professionisti, da utilizzare per il conferimento degli incarichi di collaborazione. Con periodicità annuale, l Agenzia procede all aggiornamento dell elenco in corrispondenza dell eventuale stabilizzazione di attività nel frattempo intervenuta (con conseguente depennamento del nominativo del collaboratore così stabilizzato). Con la medesima periodicità si procederà alla riapertura dei termini per l inclusione nell elenco di professionisti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta. Eventuali domande pervenute al di fuori dei predetti termini non saranno valutate e, pertanto, non daranno diritto all inclusione nell elenco. L avviso pubblico indica, tra l altro, le modalità di presentazione delle domande per l inserimento nel relativo elenco, i requisiti generali (tra cui il possesso del titolo di studio e le esperienze professionali) richiesti per l inserimento nell elenco medesimo, la documentazione da allegare e le modalità di effettuazione della comparazione dei curricula di coloro che sono inseriti nell elenco. I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il bando potrà prevedere limitazioni al numero di domande che il professionista può presentare in caso di contemporaneità di avvisi. L Avviso è affisso all Albo della Direzione per il tempo di apertura dell avviso stesso, che sarà non inferiore a 10 giorni, e all Albo Pretorio del Comune di Firenze. Le domande presentate o inviate tramite posta oltre il termine di scadenza dell avviso sono considerate irricevibili. Ciascun elenco di professionisti viene formulato in ordine alfabetico, con a fianco l indicazione del titolo di studio posseduto. TITOLO III Art. 3 Conferimento incarico Il responsabile della struttura all interno della quale si manifesta l esigenza di conferire l incarico deve, di volta in volta, verificare all interno dell Agenzia la concreta insussistenza di risorse umane disponibili; a tal fine il suddetto responsabile deve richiedere ai Responsabili dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi sub provinciali e, per la Direzione, ai Direttori Amministrativo o Tecnico - per quanto di competenza - l eventuale disponibilità di personale in possesso di professionalità e competenza idonea a svolgere tale incarico e, solo in caso di esito negativo della ricognizione, può richiedere l attivazione della procedura di affidamento dell incarico esterno a professionista incluso nell elenco. L incarico viene conferito con provvedimento del Direttore Generale, su proposta motivata del Responsabile della struttura interessata; quest ultimo, di norma con l ausilio di altri due dirigenti 3
4 dallo stesso individuati, effettua la comparazione dei curricula dei professionisti inseriti nell elenco d interesse. Per la comparazione dei curricula viene tenuto conto della specificità dei requisiti posseduti in relazione all oggetto particolare dell incarico di volta in volta conferito, rilevabile dalla valutazione: - del grado di adeguatezza e proporzionalità del titolo di studio e degli ulteriori titoli formativi posseduti in relazione all incarico da conferire - del grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative, con particolare attenzione per l esperienza professionale maturata in ARPAT in attività analoghe a quelle oggetto dell incarico. Il conferimento dell incarico è eventualmente preceduto da colloquio, limitatamente a coloro che risultano in possesso degli specifici requisiti ritenuti utili per l espletamento del particolare incarico da attribuire. Qualora nell elenco non si rinvengano soggetti con professionalità adeguata all incarico da conferire, resta salva la possibilità, in via eccezionale, di ricorrere a professionista non incluso nell elenco, il quale, pertanto, sarà inserito nell elenco medesimo. A ciascun collaboratore non può essere conferito più di un incarico contemporaneamente durante l anno di vigenza dell elenco. La determinazione di conferire un incarico di collaborazione, di natura occasionale o coordinata e continuativa, è comunicata all interessato, il quale è chiamato a sottoscrivere un contratto di diritto privato o, per accettazione, il documento di incarico, che disciplinano gli aspetti normativi, economici, fiscali e previdenziali applicabili. La disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è contenuta nella parte II del presente Regolamento. L inclusione nell elenco non attribuisce al professionista il diritto al conferimento di un incarico professionale. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 4 Diritto di accesso Il diritto di accesso agli atti delle procedure selettive di cui al presente disciplinare è consentito soltanto dopo l espletamento di ciascuna selezione ed è effettuato secondo le disposizioni contenute nell apposito regolamento dell Agenzia. Art. 5. Tutela della privacy 1. ARPAT, con riferimento alle disposizioni di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alle selezioni ai soli fini della gestione di ciascuna procedura e dell instaurazione del rapporto conseguente. 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l esclusione dalla selezione, ai fini dell esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali. 3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di: - accedere ai dati che lo riguardano; 4
5 - far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; - far cancellare i dati trattati in violazione di legge; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 4. Titolare del trattamento è l ARPAT Via Porpora, FIRENZE, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra. P A R T E II DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TITOLO I Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte Il presente regolamento definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Art. 2 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione Il Committente consegnerà al collaboratore, all atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, copia del presente regolamento, unitamente al contratto di collaborazione in forma scritta. Il suddetto contratto di collaborazione scritto, così come riportato nell allegato 1, deve contenere le seguenti informazioni: a) L identità delle parti; b) La sede di lavoro; c) L oggetto del contratto, la natura e le modalità di espletamento dell incarico; d) La durata del contratto di collaborazione, l individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente; e) L entità dei compensi base, rimborsi spese - ove dovuti -, e loro modalità e tempi d erogazione; f) Le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione all Agenzia; g) Le modalità di accesso all aggiornamento professionale; h) Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; i) Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali; 5
6 l) Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l eventuale composizione delle controversie; m) Le modalità di rinnovo eventuale del contratto di collaborazione, il riconoscimento professionale; n) Le forme di godimento dei diritti sindacali; o) Le forme assicurative previste. La stipula del contratto sarà preceduta dalla consegna, da parte del Collaboratore, dell accettazione incondizionata dell incarico nella quale deve essere declinato, sotto la propria responsabilità: nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza, codice fiscale e indirizzo presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative all incarico; Art. 3 Natura dell incarico L incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile, e ai sensi dell ar. 409 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di prestazioni d opera e di prestazioni d opera intellettuale, ovvero di consulenze, senza vincolo di subordinazione. L attività eventualmente resa nell ambito di ulteriori collaborazioni attivate dal collaboratore fuori dal rapporto con ARPAT, dovrà essere compatibile con quella prestata a favore di ARPAT, quindi non in conflitto di interessi. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all immagine e pregiudizio all Amministrazione. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell incarico ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. Art. 4 Modalità di espletamento delle collaborazioni a) Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d esecuzione e concorderà le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall Amministrazione; b) Per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l attività del Committente, il Collaboratore predisporrà l indicazione di presenza giornaliera e settimanale all interno della sede stessa, concordandola con il Committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all incarico ricevuto. c) Gli obiettivi e/o il progetto dovranno essere rendicontati periodicamente, in relazione al grado di avanzamento del progetto. d) Qualora dal monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e/o del progetto emergessero gravi ritardi o inadempimenti addebitabili al lavoratore, di questo sarà data formale comunicazione al professionista e contestuale intimazione ad adempiere. Qualora permangano i gravi ritardi o inadempimenti, l Agenzia avrà facoltà di recedere ai sensi dell art. 6, punto 3 lett. a), del presente regolamento. Art. 5 Durata del contratto di collaborazione La durata dell incarico di collaborazione coordinata e continuativa, che verrà comunque indicata nel contratto individuale di lavoro, sarà correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati o alla 6
7 realizzazione del progetto assegnato. Di norma la durata dell incarico non potrà superare i tre anni, fatto salvo quanto previsto al capoverso che segue. Gli incarichi suddetti potranno essere prorogati qualora ciò si manifesti necessario al fine di conseguire gli obiettivi prefissati o il progetto assegnato. Alla scadenza del termine previsto nel contratto, la collaborazione coordinata e continuativa si risolve automaticamente senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso. Prima della scadenza del termine, il rapporto di collaborazione può estinguersi, anche per accordo tra le parti, per l impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per grave impedimento di una delle parti; il recesso da parte dell Agenzia è motivato. Art. 6 - Risoluzione o rescissione del contratto Il contratto individuale si intenderà automaticamente risolto alla scadenza naturale del contratto, senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso. Inoltre potrà essere risolto nei seguenti casi: 1. per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico; 2. per revoca da parte del committente, così come disposto al successivo punto a); 3. per rinuncia all incarico da parte del Collaboratore, così come disposto al successivo punto b). a) Nello specifico il Committente può risolvere il contratto quando si verifichino: - gravi ritardi o inadempienze contrattuali; - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni; - commissione di reati tra quelli previsti dall art. 15 della Legge n. 55/1990 e succ. modificazioni; - danneggiamento o furto di beni; - in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 4. Per i punti 1 e 2 del presente articolo il Committente darà un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R. Il Collaboratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica di cui all art. 14, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione dovrà espletare il tentativo di composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni. b) Il Collaboratore potrà risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente. Art. 7 - Norme di rinvio Ai rapporti di collaborazione sono applicati il D.Lgs. 626/1994 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive integrazioni, la L. 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), la L. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), la L.335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive integrazioni, la L. 53/2000 e il D.Lg 151/2001 (per la tutela della maternità e paternità), e il D.Lg. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144). 7
8 Art. 8 - Diritti sindacali Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue : a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica comunicazione delle OO.SS., di cui al successivo punto b), e/o della RSU anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l ARPAT hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza in misura proporzionale ai collaboratori stessi. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno eletti e comunicati al committente. Tale rappresentanza coopererà in rapporto con la RSU eletta dai lavoratori dipendenti con analoghe agibilità sindacali. c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. di cui al precedente punto b). d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega, è rilasciata per iscritto e trasmessa all Amministrazione a cura del Collaboratore o dell Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all amministrazione e all organizzazione sindacale interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate. Art. 9 -Periodi di astensione dalla prestazione La prestazione rimane sospesa nel caso di malattia debitamente documentata e fino al raggiungimento di un massimo di 90 giorni (per un anno), anche non continuativi, nell arco del periodo di durata del contratto, da riparametrare nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da un anno. Per malattie che determinano assenze superiori a 60 giorni, anche non continuativi, il collaboratore annuale non percepirà alcun compenso a partire dal 61 giorno (per incarichi annuali), da riparametrare nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da un anno. Il contratto sarà risolto a partire dal 91 giorno di malattia, anche non continuativa, per contratti di durata annuale (nel caso in cui il contratto sia di durata diversa, sarà effettuata una riparametrazione). Il collaboratore dovrà presentare tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione sanitaria. L ARPAT riconosce al collaboratore, per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa fino ad un massimo di tre giorni all anno e fino ad un massimo di trenta giorni all anno per congedi parentali, (nel caso in cui il contratto sia di durata diversa, sarà effettuata una riparametrazione), oltre al diritto di astenersi dalla prestazione fino ad un massimo di 15 giorni in caso di matrimonio, senza che, in tutti i casi sopra descritti, questo interrompa o sospenda l'efficacia del contratto di collaborazione. In caso di maternità o adozione il collaboratore avrà facoltà di sospendere l erogazione della prestazione per un periodo massimo di cinque mesi (non oltre 2 mesi prima del parto e non oltre 4 dopo il parto) o tre mesi (rispettivamente per maternità o adozione) non frazionabili, senza corresponsione del relativo compenso. Qualora il periodo di sospensione richiesto si esaurisca all interno della durata prestabilita del contratto, la scadenza del contratto si intenderà posticipata di un periodo pari alla durata della sospensione del rapporto di collaborazione per maternità/adozione. Qualora invece la scadenza del contratto intervenga all interno del periodo di sospensione richiesto, il periodo di prosecuzione del contratto sarà pari alla durata residua del contratto al momento della sospensione. 8
9 In alternativa, il collaboratore avrà facoltà di rinunciare alla prosecuzione del contratto, con dichiarazione da presentare al committente a partire dal momento della esercitabilità della facoltà di sospendere l erogazione della prestazione per maternità o adozione; in tal caso il collaboratore percepirà l intero compenso sino alla scadenza naturale del contratto. Al personale in stato di gravidanza e puerperio è garantita in ogni caso una tutela adeguata al fine di evitare esposizioni ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, così come previsto dal Decreto del Direttore Generale ARPAT n. 35 del 25/1/2000, ivi incluso l allontanamento da luoghi pericolosi per lo stato di gravidanza. Qualora anche quest ultima misura non si rilevi sufficiente a tutelare lo stato di gravidanza, sarà disposta, tramite i competenti uffici, la sospensione del rapporto di collaborazione, con le conseguenze di cui al precedente capoverso; in tal caso potrà comunque essere richiesta l applicazione della disciplina in tema di sospensione del rapporto per maternità di cui al capoverso ancora precedente. Il contratto si intenderà altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza del contratto originario. Il collaboratore potrà usufruire, nel periodo nel quale esercita la collaborazione, compatibilmente con le esigenze personali e dell incarico conferito, di un periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni in ragione di anno riproporzionati per contratti di durata diversa, durante i quali non sarà vincolato ad alcuna prestazione, senza che ciò comporti alcuna interruzione della corresponsione economica. ARPAT avvierà apposite iniziative finalizzate al raggiungimento di un accordo con l INPS Gestione separata, per l anticipazione della erogazione della indennità di maternità, dell indennità in caso di adozione e affidamento e dell indennità di paternità di cui al D.M. 4/04/2002. Art. 10 Trattamento economico, assicurativo e previdenziale Ai soggetti ai quali è conferito l incarico spetta il trattamento economico fissato da ARPAT, che sarà coerente e compatibile con la natura delle prestazioni oggetto dell incarico, in base a quanto concordato con le OO.SS. La corresponsione del compenso, per contratti di durata annuale, avverrà con 11 acconti mensili più un saldo di pari importo (per contratti di durata diversa il numero degli acconti verrà adeguato al suddetto criterio) che saranno messi in pagamento entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla Legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale (tale modalità di erogazione verrà riparametrata con il medesimo criterio nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da un anno). In merito ad eventuali rimborsi spese, viene stabilito che le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, potranno essere rimborsate integralmente dietro presentazione d idonea documentazione e, comunque, con i criteri ed i limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Sulle somme corrisposte si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge, le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge n. 342 del 21 novembre Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente, il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l IRAP e quanto previsto dalle altre disposizioni di legge). Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il collaboratore ha diritto nei 30 giorni residui a non essere vincolato a prestazione alcuna. Per contratti di durata inferiore, il periodo di mancata prestazione sarà debitamente riproporzionato. 9
10 Art Assicurazione L Agenzia inserirà il collaboratore nella posizione INAIL di riferimento, così come prescritto dal D. Lgs.38/2000. La copertura assicurativa nei confronti del/della collaboratore/collaboratrice per responsabilità civile degli atti svolti per conto dell Agenzia è a carico dell Arpat. Il collaboratore risponderà personalmente e con i propri mezzi degli eventuali danni arrecati all Agenzia con dolo e colpa grave. 12- Formazione professionale Ai collaboratori potrà essere concessa, in presenza di posti disponibili, la partecipazione a seminari, convegni e corsi di aggiornamento professionale organizzati dall Agenzia, in relazione all'incarico assegnato. Art. 13 Bandi di concorso In occasione di concorsi pubblici e compatibilmente con la normativa vigente, in caso di attivazione di procedure di selezione finalizzate all assunzione di personale da assegnare a servizi attinenti l attività svolta dal collaboratore, ARPAT si impegna ad attribuire punteggi adeguati in relazione ai periodi di prestazione svolti in forma di collaborazione coordinata e continuativa con l Agenzia, prendendo come riferimento, per analogia, le modalità adottate per la valutazione dei titoli di servizio. Art. 14 Commissione paritetica Per i fini previsti dal presente regolamento, verrà costituita una commissione paritetica che ha compiti di garanzia e conciliazione per le eventuali controversie sul rapporto di collaborazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore d opera, nonché della valutazione di possibili incompatibilità riferite all Art.3 della Parte II del presente Regolamento. In quest ultimo caso, la commissione si esprimerà entro 10 giorni. E fatto salvo il ricorso al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo. La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle OO.SS. ed è convocata e presidiata dal dirigente del settore competente. 10
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