PONTEGGI Made in Italy
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- Raimondo Milani
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1 PONTEGGI Made in Italy 1
2 Fai una scelta!? Non è solo un problema di sicurezza Ma soprattutto di consapevolezza 2
3 Marca e modello Articolo Marchio del fabbricante 1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. Autorizzazione ministeriale - Libretto Articolo Autorizzazione alla costruzione ed all impiego omissis Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l autorizzazione alla costruzione ed all impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all articolo seguente. omissis... Articolo Relazione tecnica 1. La relazione di cui all articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. 3
4 Autorizzazione ministeriale - Libretto seguito 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN e UNI EN o per i giunti alla Norma UNI EN Possono essere autorizzati alla costruzione ed all impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica. 5. L autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l adeguatezza del ponteggio all evoluzione del progresso tecnico. Autorizzazione ministeriale CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.29/2010 Quesito n. 1: In riferimento all'articolo 131, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico''? Risposta: La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018, Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell autorizzazione medesima, in assenza dell avvenuto rinnovo decennale. ATTENZIONE Fermo restando quanto chiarito nella Circolare si ricorda che non tanto ai fini sanzionatori, quanto ai fini dell accertamento di responsabilità penale a seguito di un infortunio il giudice potrà tener conto degli obblighi posti da: lettera C dell art.15-misure generali di tutela del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. che prevede l eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico lettera E del medesimo articolo che richiede la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso. 4
5 Schemi tipo Fuori Schemi tipo 5
6 Fuori Schemi tipo Fuori Schemi tipo 6
7 Fuori Schemi tipo Progetto Articolo Progetto 1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo. 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione. 3. Copia dell autorizzazione ministeriale di cui all articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri ( ) 7
8 Basette Appoggi 8
9 Spine A CRAVATTA Ancoraggi AD ANELLO/ GOLFARE A VITONE/ CONTRASTO 9
10 Ancoraggi A CRAVATTA Massima efficacia a condizione che si ancori a spallette o pilastri solide Ancoraggi AD ANELLO O GOLFARE Efficacia condizionata dal materiale e dalla struttura a cui si ancora 10
11 Ancoraggi Valori conformi art.131/81! Valori NON conformi art.131/81 Ancoraggi A VITONE Efficace, ma consentito - da libretto - solo su alcuni tipi di ponteggio 11
12 Parapetti ponteggi metallici H almeno 95 cm Tavola fermap. almeno 15 cm Apertura vert. < 60 cm Parapetto di sommità 12
13 Parapetto di sommità CIRCOLARE MINISTERO LAVORO N.29/2010 Quesito n. 3: È possibile l impiego di ponteggi di cui all articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio? Risposta: ( ) Si è dell avviso che è possibile l impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione, deve tra l altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. Parapetto di sommità INDICAZIONI APPLICATIVE CONDIVISE Riguardo all utilizzo dei ponteggi come protezione dalla caduta dall alto perimetrale a un solaio o a una copertura di un involucro edilizio, in riferimento alle pendenze prese a riferimento nella norma UNI EN 13374/2004, si ritiene che: - se l inclinazione del solaio risulta avere una pendenza massima di 10 (18%), si ritiene che le sollecitazioni non siano superiori a quelle previste nelle normali condizioni d uso del ponteggio e pertanto non sussistano di norma obblighi di calcolo, né speciali elementi valutativi; - se l inclinazione del solaio risulta avere una pendenza superiore a 10 e inferiore a 30 (58%), nel caso si ritenesse da una attenta valutazione da parte del Coordinatore per la sicurezza e del Datore di lavoro che non comporti sollecitazioni ai parapetti e agli ancoraggi del ponteggio particolarmente aggravanti rispetto alle normali condizioni d uso del ponteggio si possa: ovviare al calcolo del ponteggio specificando nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), nel Piano operativo di sicurezza (POS) o nel Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS), rispettivamente le motivazioni e gli accorgimenti intrapresi; oppure predisporre un progetto tipo per lo specifico modello di ponteggio che può essere replicabile su più opere; - in tutti gli altri casi si rende necessario predisporre un progetto specifico. 13
14 Intavolati in legno o metallici Distanza intavolato-opera < o = 20 cm ovvero montante-opera di circa 15 cm max ATTENZIONE: Tavole in legno poggianti sempre su 3 appoggi Mensole metalliche solo se ancorate ai traversi 14
15 Scalette! Scalette 15
16 Teli 16
17 Mantovane parasassi Deposito materiali 17
18 Ponti a sbalzo Ponti a sbalzo e Piani di carico 18
19 Ponti su ruote (trabattelli) Piano di scorrimento delle ruote livellato e carico del ponte sul terreno opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Ruote del ponte in opera saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. Verticalità dei ponti su ruote controllata con livello o con pendolino. Non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto. I ponti su ruote ancorati alla costruzione almeno ogni 2 piani IN ALTERNATIVA se Ponti OMOLOGATI (da ex ISPESL o altri soggetti accred.), liberi fino a 8 m se all esterno o 12 m all interno. Si ma come montarli in sicurezza? 19
20 Montaggio ponteggi Soluzioni obsolete Montaggio ponteggi Soluzioni obsolete 20
21 Montaggio ponteggi 2001: Prime esperienze Montaggio ponteggi 2001: Primi esperimenti 21
22 Montaggio ponteggi Montaggio ponteggi 22
23 Montaggio ponteggi Montaggio ponteggi DPI di 3^categoria!! IMBRAGATURA CORDINI - FUNI (eventualmente) PICCOLI AVVOLGITORI 23
24 I DPI sono suddivisi in tre categorie DPI prima categoria Sono destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. DPI di seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. DPI terza categoria Sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o di carattere permanente. DPI 3^CATEGOARIA D. Lgs. n.475/92 s.m.i. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti 24
25 d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100 C con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione f) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche g) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatra d aria non superiore a -50 C e) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto Documentazione attestante la conformità dei DPI DPI prima categoria: Dichiarazione di conformità CE DPI seconda categoria: Attestato di certificazione CE Dichiarazione di conformità CE DPI terza categoria: Attestato di certificazione CE Dichiarazione di conformità CE Controllo da parte di Organismo notificato 25
26 Marcatura CE Numero di identificazione dell organismo notificato intervenuto nella fase di controllo della produzione di DPI di terza categoria. Riferimento DPI anticaduta Norme EN Dispositivi di trattenuta: Dispositivi di posizionamento: Dispositivi e sistemi anticaduta: Dispositivi di discesa Dispositivi di ancoraggio: Dispositivi di regolazione su corde: Corde da lavoro: EN 358 EN358 - EN813 EN EN EN EN EN EN EN 363 EN 341 EN 795 EN EN
27 DPI di arresto caduta Gli elementi fondamentali per l arresto in sicurezza della caduta libera sono: forza di arresto trasmessa al corpo < 6 kn punto di ancoraggio > 10 kn tirante d aria necessario evitare movimenti pendolari posizione del corpo dopo DPI di trattenuta e posizionamento sul lavoro (conformi alla norma EN 358) 27
28 DPI: Imbragature di Posizionamento EN 358 EN 358 e EN 813 NON IDONEE PER IL MONTAGGIO DI PONTEGGI DPI: Imbragature Anticaduta EN
29 DPI: Imbragature Anticaduta con Posizionamento EN 361 e EN 358 DPI: Imbragature Anticaduta Complete EN 361 EN 358 EN
30 DPI: Imbragature per montaggio ponteggi NECESSARIO ATTACCO DORSALE EN 361: anticaduta Solo in più eventualmente per maggior sicurezza EN 358 o EN 813 EN 361 DPI: Cordino di Posizionamento Regolabile EN 358 ATTENZIONE: da utilizzare solo in caduta impedita o all interno di un sistema anticaduta dissipato 30
31 DPI: Cordino Semplice EN 354 ATTENZIONE: da utilizzare solo in caduta impedita o con aggiunta di elemento dissipatore DPI: Cordino con Dissipatore EN
32 DPI: Dispositivo Retrattile EN 360 Nel montaggio ponteggi NO ATTENZIONE: NO retrattiti a fune metallica nel montaggio ponteggi ATTENZIONE: Angolo di inclinazione - NO al piano SI Funi semistatiche EN1891 devono essere usate con fattore di caduta sempre < 0,3 1,5 m caduta FC = = 0,3 5 m corda 32
33 TIRANTE D ARIA distanza tra il punto di ancoraggio e la sottostante superficie di impatto = Cordino + Dissipatore + Persona + Margine sicurezza D ARIA 33
34 Resta un problema: IL SALVATAGGIO! Procedure di Salvataggio 34
35 Procedure di Salvataggio EVOLUZIONE TECNICA Ma che interessa a me seguire l evoluzione tecnica? 35
36 Art. 15 / TU - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi b) la programmazione della prevenzione Opera Opera Cantiere Progetto (scelte tecniche) Fascicolo di manutenzione per la sicurezza Elaborato coperture Cantiere Impresa Piano di sicurezza e di coordinamento Piano operativo di sicurezza Cantiere Cantiere PiMUS Strumenti di coordinamento, di controllo e di monitoraggio Verbali/Registro Bernardi-CPTLucca c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Bernardi- CPTLucca 36
37 Art. 111/TU - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Omissis Parapetti provvisori per montaggio ponteggi 37
38 Parapetti temporanei possono essere suddivisi in tre tipologie 1. Parapetti provvisori rispondenti alla norma EN Parapetti provvisori certificati dal produttore rispondenti alle norme generali - allegato IV punto D.Lgs. 9 APRILE 2008, N. 81 e s.m.i. 3. Parapetto provvisorio previsto direttamente dal costruttore del ponteggio per uno specifico modello EN Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova 1 Classe A - protezioni in grado di: offrire un corrimano ad un persona che cammina longitudinalmente arrestare un persona che sta camminando o cadendo verso la protezione Classe B - protezioni in grado di: offrire un corrimano ad un persona che cammina longitudinalmente arrestare un persona che sta camminando o cadendo verso la protezione arrestare la caduta di una persona che sta scivolando su una superficie inclinata Classe C - protezioni in grado di: arrestare la caduta di una persona che sta scivolando su una superficie a gradini inclinati 38
39 1 - EN Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto, metodi di prova 1 06 ottobre 2009 Esempio tipo 1 39
40 ALLEGATO IV D.LGS.81/2008 s.m.i. Requisiti dei luoghi di lavoro 2 Omissis Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. Omissis Esempio tipo 2 40
41 Parapetto provvisorio previsto direttamente dal costruttore del ponteggio per uno specifico modello 3 Esempio tipo 3 Il parapetto temporaneo deve essere adoperato solo in fase di montaggio/smontaggio del ponteggio e non può essere sostituito in nessun caso al parapetto previsto dal costruttore e indicato sull Autorizzazione Ministeriale Bernardi-CPTLucca 41
42 Art. 131 / TU - Autorizzazione alla costruzione ed all impiego Omissis 5. L autorizzazione é soggetta a rinnovo ogni DIECI ANNI per verificare l adeguatezza del ponteggio all evoluzione del progresso tecnico. 6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell articolo Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. Bernardi-CPTLucca Bernardi-CPTLucca 42
43 PROGRESSO TECNICO PRIMI PASSI Bernardi-CPTLucca (torniamo) Art. 15 / TU - Misure generali di tutela. d) il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 43
44 EVOLUZIONE TECNICA ESPERIMENTI Bernardi-CPTLucca EVOLUZIONE TECNICA LO STATO DELL ARTE Minore altezza montante superiore Minore sollevamento dell elemento dall intavolato Bernardi-CPTLucca 44
45 Bernardi-CPTLucca Progresso tecnico 45
46 Bernardi-CPTLucca 46
47 ? e ricordati il Pi.M.U.S.!! se imparassimo a parlare in italiano = PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio D.Lgs.81/2008 Sezione V - art. 134 Documentazione 1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XXII del presente Titolo. 2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. 47
48 Piano di montaggio, uso e smontaggio: CHI LO PREDISPONE Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO, in funzione della complessità del ponteggio scelto (136 comma 1). Dunque è responsabilità del DATORE di LAVORO predisporre il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio: se è competente e ha le capacità tecniche lo predispone direttamente altrimenti si avvale di persona COMPETENTE, normalmente progettisti ponteggio, ing. o arch. abilitato ex art. 133, preposti formati al montaggio uso e smontaggio del poteggio o altra persona ritenuta dal Datore competente Il Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati (36 quater, comma 3) Sanzione: datore di lavoro dirigente Arresto fino a 3 mesi ammenda da euro 258 a Piano di montaggio, uso e smontaggio: QUANDO VA FATTO Ogni volta che si monta e smonta un ponteggio? Anche quando c è un progetto esecutivo del ponteggio? Anche per castelli di carico? SI SI SI indipendentemente dalla sua complessità e dal lavoro da realizzare, tanto in edilizia quanto in altri settori lavorativi ad esso sarà integrato con le modalità di montaggio e smontaggio se sono ATTREZZATURE di lavoro Se SI LAVORA SOTTO AI 2 m. dal PIANO STABILE Anche per i trabattelli?? NO perché i trabattelli sono nella sez.vi-ponti SU RUOTE, diversa dalla sez.v-ponteggi FISSI che prevede l obbligo del PiMUS 48
49 Qualcosa di nuovo? Disegno Ex Art. 33 DPR 164/56 NON PROPRIO, solo in parte Nei cantieri in cui vengono impiegati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita copia del DISEGNO ESECUTIVO contenente: Generalità e firma del progettista, o del responsabile di cantiere quando non c è l obbligo del calcolo, Sovraccarichi massimi per mq di impalcato Indicazioni degli appoggi e degli ancoraggi Sanzione: datore di lavoro dirigente Arresto fino a 3 mesi ammenda da euro 258 a Progetto Ex Art. 32 DPR 164/56 I ponteggi metallici di altezza superiore ai 20 m. e quelli NON conformi agli schemi tipo del libretto necessitano di un PROGETTO ESECUTIVO che comprende: Calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate dall Autorizzazione ministeriale Disegno esecutivo, Quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell esecuzione Il progetto va firmato da ingegnere o architetto abilitato Sanzione: datore di lavoro dirigente Arresto fino a 3 mesi ammenda da euro 258 a
50 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Ex Art. 17 DPR 164/56 Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Deposito di materiali sulle impalcature Ex Art. 18 DPR 164/56 Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. Contenuti minimi del Piano di montaggio, uso e smontaggio Allegato XXII 1. Dati identificativi del luogo di lavoro; 2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio; 50
51 4. Identificazione del ponteggio; Tipologia degli elementi (a telaio prefabbricato, a tubo e giunto, multidirezionale) Marca Modello Caratteristiche prestazionali (per manutenzione e costruzione) Schemi grafici identificativi del tracciato di ponteggio impiegato 5. Disegno esecutivo del ponteggio; anche se conforme all Autorizzazione ministeriale 6. Progetto del ponteggio, quando previsto; 51
52 7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio "piano di applicazione generalizzata": planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc. Estratto da un piano di montaggio modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.), modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc., 52
53 descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio, descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso 53
54 misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art.117 tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi, misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori, misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze passo dopo passo, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ( istruzioni e progetti particolareggiati ), con l ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; Estratto Schema di massima per il montaggio Sul lato sud si possono montare 18 telai di partenza per un sviluppo complessivo di m. 30,60 ed una sporgenza rispetto al lato est di 1,20 m.che permette di impostare il ponteggio su detto lato. In altezza per circa 23 m. si montano quattro cavalletti per un totale di 8,00 m, sporgenti quindi rispetto al piano della gronda di circa 50 cm. Il parapetto verrà rialzato di un altro metro e protetto con rete elettrosaldata. Per la rimanente lunghezza poiché il fabbricato si abbassa, si monteranno solo tre cavalletti. Sul lato nord il ponte sarà uguale al lato sud per permettere di rifare il tetto del corpo principale, poi una parte di circa 6 m. verrà smontata per permettere di lavorare sul corpo sporgente sul quale verrà montato con tre cavalletti in altezza. Sul lato est il ponteggio avrà uno sviluppo di nove telai in lunghezza e quattro telai in altezza. Sul lato ovest verrà prima demolito il corpo più basso fino al solaio a quota 2,60 m. Su detto solaio opportunamente sostenuto con cristi nella parte sottostante,si monterà il ponteggio per il rifacimento del tetto del corpo principale e di parte della facciata, dopo di ché si smonterà e si rimonterà sul perimetro del corpo sporgente per l esecuzione delle pareti e del tetto e delle finiture. Sul solaio verranno montati sempre come sul lato est nove telai in lunghezza e quattro in altezza cosi da sporgere con l ultimo piano di calpestio di circa 50 cm. rispetto al colmo del tetto. 54
55 Esempio di illustrazione grafica Estratto di Piano di montaggio: illustrazione grafica 55
56 9. Descrizione delle regole da applicare durante l uso del ponteggio; DOCUMENTO DI VERIFICA ECCEZIONALE DEL PONTEGGIO 10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l uso (vedasi ad es.la circolare del MLPS n. 46/2000). Verifica del ponteggio: Telaio prefabbricato (*1) Tubo e giunto (*1) Multidirezionale (*1) Misto (*2) In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 35 del DLgs 626/94 e dall art. 37 del DPR 164/56 il giorno è stata effettuata la verifica eccezionale conseguente a (*3) del ponteggio montato nel cantiere di dalla ditta relativo a (*4) In particolare è stato verificato: Presenza in cantiere del libretto/i di cui all autorizzazione ministeriale del ponteggio Conformità del disegno del ponteggio agli schemi tipo forniti dal fabbricante Presenza in cantiere di un disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante Presenza in cantiere di un progetto firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato nei casi in cui: il ponteggio sia di altezza superiore a 20 m, non sia stato montato conformemente agli schemi tipo forniti dal fabbricante, siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature Presenza del documento relativo all ultima verifica del ponteggio installato nel cantiere, effettuata dal responsabile di cantiere Stabilità del piano di appoggio del ponteggio Verticalità dei montanti Numero ed efficienza degli ancoraggi Efficienza dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio e del serraggio dei giunti Efficienza delle controventature di pianta e di facciata (linearità e collegamenti) compresi gli impalcati aventi funzione di controventatura in pianta Regolarità ed efficienza dei parapetti Regolarità degli impalcati e loro fissaggio al ponteggio Accostamento dell impalcato del ponteggio al fabbricato servito ( è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l esecuzione di lavori in finitura) Regolarità ed efficienza della mantovana parasassi Dalla verifica effettuata non è emersa alcuna difformità applicativa. Dalla verifica effettuata sono emerse le seguenti difformità applicativa: Le difformità sono state immediatamente regolarizzate. *1 indicare marca, tipo e modello di ponteggio Firma del responsabile di cantiere *2 indicare marche, tipi e modelli di ponteggio *3 indicare la causa della verifica (violenta perturbazione atmosferica, prolungata interruzione di lavoro, modifiche apportate al ponteggio ) *4 indicare la tipologia d intervento (costruzione edificio, manutenzione copertura..) 56
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