PROTOCOLLO D INTESA RELATIVO ALLE MODALITA E TEMPI DI RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) TRA
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1 PROTOCOLLO D INTESA RELATIVO ALLE MODALITA E TEMPI DI RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) TRA L Amministrazione Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/a, - codice fiscale in persona del Dirigente Dott. Francesco Fresilli nato a Roma il 09/09/1969 autorizzato ex art. 107 D.lgs. n. 267/2000 nella sua qualità di Dirigente della Ragioneria Generale Servizio 1 Politiche Entrate Finanza, Controllo Spesa per investimento, Controllo e rendicontazione F.S.E. per la carica domiciliato presso la sede dell Amministrazione della Città Metropolitana. E Comune..con sede in.. codice fiscale rappresentato ai soli fini del presente atto, da c.f.. in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di. che agisce non in proprio, ma nell esclusivo interesse del Comune di.., ivi domiciliato per la carica; PREMESSO CHE - L art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 ha istituito il Tributo per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente. Detto tributo provinciale denominato Tefa è stato introdotto dal legislatore a fronte dell esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. - Il Tefa, stante quanto previsto dall art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 504/1992 è un tributo ambientale incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; - La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), comma 639, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 666 della stessa legge di stabilità stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo
2 provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. - Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla L. 68/2014 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. - Il comma 690 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che la IUC e conseguentemente la Tari è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Secondo il comma 691, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla L. 68/2014, inoltre, i comuni possono in deroga all art. 52 del D.lgs. 446/ affidare fino a scadenza del relativo contratto, la gestione e l accertamento della Tari anche in caso di adozione della tariffa, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione di rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all art. 14 del D.l. 201/2011 conv. con modifiche con L. 214/ Il tributo provinciale (Tefa) deve essere corrisposto unitamente alla tassa/tariffa sui rifiuti ai sensi dei commi 5 e 7 dell art. 19 del D.lgs. 504/ Il Comune come disposto dalla citata normativa riscuote direttamente la tassa (Tari)/tariffa a cui è commisurato il tributo ambientale di competenza provinciale; - Al fine di conseguire una migliore efficienza ed una maggiore efficacia dell azione amministrativa e di programmazione finanziaria si ritiene necessario disciplinare modalità e tempi di riversamento del tributo per l esercizio delle funzioni ambientali da parte del Comune (TEFA); - Tenuto conto che l art. 1 co. 642 della Legge 190/2014 ha prorogato al 30/06/2015 il termine previsto dall art. 10 D.L. 35/2013 conv. con modifiche dalla L. 64/2013 l attività di riscossione bonaria e coattiva relativa alle entrate di competenza comunale da parte il 2
3 concessionario pubblico Equitalia. In particolare, detta disposizione ha prorogato a tale data i termini previsti all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, - Che ai sensi dell art. 1 co. 16, 47, 101 e 44 della L. 56/2014 la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 01/01/2015 è succeduta a titolo universale alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi comprese le entrate provinciali; - Allo scopo di supportare i comuni nell ineludibile percorso di ottimizzazione nell attività strategica di gestione delle entrate locali tramite l opportuno miglioramento dei processi gestionali riguardanti le fasi di accertamento, liquidazione e riscossione di dette entrate. L amministrazione della Città metropolitana svilupperà - di concerto con i comuni - un programma/progetto di coordinamento e supporto ai processi di gestione operativa dell attività di accertamento e riscossione delle entrate locali. Tutto ciò premesso, e considerato che costituisce parte integrante del presente protocollo d intesa, le Parti, come sopra rappresentate CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto del Protocollo e ambito di applicazione Il presente protocollo d intesa: a) disciplina le modalità operative relative al riversamento, da parte del Comune alla Città metropolitana di Roma Capitale, del Tributo denominato Tefa ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 incassato contestualmente con la tassa/tariffa riguardante i rifiuti in virtù di riscossione diretta; b) Rende possibile lo sviluppo di un percorso di reciproca collaborazione tra enti tendente alla predisposizione ed attuazione di un programma/progetto da parte dell Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale avente come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto alla gestione operativa delle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza delle amministrazioni comunali. Articolo 2 Modalità e tempi di versamento 2.1 Il Comune provvederà al riversamento in favore della Città metropolitana di Roma Capitale delle somme incassate a titolo di tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992, sugli importi Tari/Tariffa corrisposti dai contribuenti, in quattro rate: 3
4 a) entro il 28 febbraio di ogni anno l intero ammontare del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 incassato entro il 31 gennaio dello stesso anno compresi gli incassi relativi ai mesi di novembre e dicembre dell anno precedente; b) entro il 31 maggio di ogni anno l ammontare del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 incassato entro il 30 aprile dello stesso anno; c) entro il 31 agosto di ogni anno l ammontare del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 incassato entro il 31 luglio dello stesso anno; d) entro il 30 novembre di ogni anno l ammontare del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 incassato entro il 31 ottobre dello stesso anno; 2.2 Il Comune provvede a dare tempestiva comunicazione dell avvenuto riversamento mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.roma.it; 2.3. I riversamenti saranno effettuati a mezzo bonifico: a) se l ente rientra tra le amministrazioni sottoposte alla tesoreria unica sul conto corrente unico di tesoreria IT47A SOTTOCONTO FRUTTIFERO con indicazione di: codice Comune (come da codificazione ISTAT) Tefa anno di competenza ; b) se l ente è escluso dal regime di tesoreria unica sul conto corrente di tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale IBAN: IT30P causale: Tefa anno ; La Città metropolitana si impegna a comunicare al Comune eventuali variazioni nelle coordinate bancarie che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione dell accordo 2.4. Nel caso il Comune non dovesse rispettare le scadenze fissate per i riversamenti, indicati al punto 2.1., la Città metropolitana, successivamente a ciascuna scadenza non rispettata, invierà al Comune un sollecito di pagamento all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata, assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito; trascorso tale ulteriore termine, il Comune, nel caso continuasse ad essere inadempiente, sarà tenuto al pagamento di interessi da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale di cui la punto 2.1. fino alla data di pagamento effettivo. Articolo 3 Rendicontazione da parte del Comune 3.1. Il Comune si impegna a compilare e inviare alla Città metropolitana, contestualmente all effettuazione dei singoli versamenti, un prospetto redatto secondo lo schema allegato A al 4
5 presente atto, debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile dei tributi, al fine di fornire tutte le indicazioni utili per verificare la congruità e la correttezza delle somme che lo stesso riversa, nei termini indicati, alla Città metropolitana stessa Il Comune redige il rendiconto annuale da inviare all ente città metropolitana entro il 28 febbraio di ciascun anno relativo alle somme incassate entro il 31 dicembre dell anno precedente contenente le informazioni indicate al punto 3.1. della presente convenzione. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate utilizzando la posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.provincia.roma.it; 3.3. La Città metropolitana di Roma Capitale può richiedere entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento verifiche sulle somme incassate dal Comune e richiedere documentazione integrativa allo stesso ente finalizzata all accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza. Articolo 4 Affidamento riscossione a terzi 4.1. Il Comune si impegna a comunicare alla Città metropolitana l eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa / tariffa comunale sui rifiuti sia riguardante il ruolo ordinario che quello coattivo, al fine di consentire alla Città metropolitana di conoscere il soggetto che deve riscuotere e procedere al relativo riversamento del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione, ed igiene dell ambiente Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4.1., il Comune si impegna, in caso di affidamento a terzi, a rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, eventualmente inserendo specifiche clausole nei bandi di gara o di selezione o nei contratti da stipulare, in quanto compatibile con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti. Articolo 5 Compensi per l attività di riscossione e rendicontazione Ai sensi dell art. 19 D.lgs. n. 504/1992 comma 5 al Comune per l attività di riscossione del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992 spetta una commissione pari a 0,30% sulle somme riscosse. Art. 6 Procedura di Rimborso Compensazione Il Comune nell effettuare rimborsi ai contribuenti - nel caso di versamento di somme non dovute a titolo di tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/ provvede all anticipazione delle somme necessarie nel caso in cui gli importi di cui sopra siano stati già riversati alla Città metropolitana. Il Comune, 5
6 successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all art 3, effettuerà le compensazioni con le somme anticipate per conto della Città metropolitana previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.provincia.roma.it. Articolo 7 Comunicazione dati ed informazioni 7.1 Il comune si impegna entro un mese dall emissione dei ruoli ordinari e coattivi del tributo/tariffa sui rifiuti a comunicare alla Città metropolitana la relativa base imponibile congiuntamente con la quantificazione del tributo Tefa Il comune si impegna a comunicare entro un mese dall approvazione del bilancio di previsione l importo stanziato per il tributo/tariffa sui rifiuti per l annualità di riferimento. 7.3 Il comune si impegna a comunicare entro un mese dall approvazione del rendiconto l importo accertato e riscosso a competenza e a residuo risultante dal documento di bilancio. 7.4 le comunicazioni di cui ai precedenti punti 7.1,7.2 e 7.3 dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.provincia.roma.it Articolo 8 Comunicazioni Variazioni La Città metropolitana comunicherà eventuali variazioni dell aliquota del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali. Articolo 9 programma/progetto supporto gestione entrate locali Le parti dichiarano di iniziare un percorso di reciproca collaborazione tra enti tendente alla predisposizione ed attuazione di un programma/progetto avente come primario obiettivo il coordinamento ed il supporto da parte dell Amministrazione della Città metropolitana di Roma Capitale alla gestione operativa delle attività di accertamento e riscossione delle entrate di competenza delle amministrazioni comunali. Articolo 10 - Trattamento di dati personali Le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n Articolo 11 - Durata, rinnovo e integrazione del Protocollo d intesa 6
7 Le parti stabiliscono che il presente protocollo d intesa/accordo decorre dalla data di stipula ed ha validità per i successivi tre anni e può essere rinnovato in forma scritta per un ulteriore periodo di tre anni. Articolo 12 Comunicazioni Tutte le comunicazioni relative al Protocollo, salvo che sia diversamente previsto, devono avvenire tramite ed essere indirizzate: - quanto alla Città metropolitana di Roma Capitale a: protocollo@pec.provincia.roma.it e politicheentrate@provincia.roma.it - quanto al Comune di.ai seguenti indirizzi Letto, confermato e sottoscritto Roma, 2015 Città metropolitana di Roma Capitale (.) Comune di ( ) 7
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