Dipendente e/o Libero Professionista

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dipendente e/o Libero Professionista"

Transcript

1 Convenzione Speciale 2014 MEDICAL DIVISION Polizza del FISIOTERAPISTA Dipendente e/o Libero Professionista MASSIMALI TARIFFA CONVENZIONATA PREMI ANNUI LORDI solo DIPENDENTE A c/o Struttura Ospedaliera Pubblica 150,00 180,00 250,00 Dipendente e/o Libero Professionista B o solo Libero Professionista 200,00 250,00 350,00 con Estensione alla Conduzione dello Studio + 50,00 L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l effetto della presente polizza. Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e/o Libero Professionista, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la garanzia è operante anche per l attività Libero-Professionale svolta a titolo personale, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno del presidio ospedaliero. N.B. Nessun Costo Aggiuntivo per CONSULENZA e ASSISTENZA S.P.A. assita.com assita@assita.com

2 numero verde MEDICAL DIVISION A SSICURATO Polizza FISIOTERAPISTA Professionale Dipendente e/o Libero Professionista Cognome - nome cod. fiscale Indirizzo cap città Telefono cell. fax Associazione di appartenenza del L ASSICURATRICE MILANESE s.p.a., in base alle norme che regolano l Assicurazione in generale e alle condizioni di polizza riportate dal presente fac-simile, presta l assicurazione fino alla concorrenza del massimale convenuto per ogni anno assicurativo. MASSIMALI TARIFFA CONVENZIONATA PREMI ANNUI LORDI A solo DIPENDENTE c/o Struttura Ospedaliera Pubblica 150,00 180,00 250,00 B Dipendente e/o Libero Professionista o solo Libero Professionista 200,00 250,00 350,00 con Estensione alla conduzione dello Studio 50,00 50,00 50,00 La presente copertura è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l esercizio dell attività svolta dall Assicurato L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e quindi non in data antecedente l effetto della presente polizza Relativamente all attività di cui alla lettera B Dipendente e Libero professionista, nei casi consentiti e previsti dalla Legge, la garanzia è operante anche per l attività libero-professionale svolta a titolo personale, fuori dall orario di lavoro, sia all interno che all esterno del presidio ospedaliero. LA GARANZIA NON È OPERANTE PER LE ATTIVITÀ DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE MEDICA Dichiarazioni dell Assicurato Convenzione Speciale SINISTRI Negli ultimi 5 anni sono state rivolte al Fisioterapista richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? NO SI Allegare informazioni POLIZZE in CORSO o ANNULLATE Polizze in corso per il medesimo rischio? NO SI Compagnia Massimale Scadenza Sono state annullate/disdettate polizze R.C. Professionale? NO SI Quando? Da quale Compagnia? Per quali motivi? Ha presentato ad ASSICURATRICE MILANESE altre proposte per i medesimi rischi negli ultimi 90 giorni? NO SI N.B. IN CASO DI RISPOSTE AFFERMATIVE LA COMPAGNIA SI RISERVA L ASSUNZIONE DEL RISCHIO ASSICURARSI Premio Totale inviare proposta ai SENSI del REGOLAMENTO IVASS (ex I.S.V.A.P.) Nº 35 del 26 MAGGIO 2010 compilata e firmata allegando: Il Contraente e/o l Assicurato dichiarano che prima della conclusione del presente contratto hanno ricevuto copia dei singoli documenti: NOTA INFORMATIVA / GLOSSARIO - CONDIZIONI Attestazione di Pagamento DI ASSICURAZIONE - MODULO DI PROPOSTA - INFORMATIVA PRIVACY EX ARTICOLO 13 D. LGS. Documento di Identità Codice Fiscale Nº 196/03, contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO e INFORMATIVA alla CLIENTELA. Prendono Informativa alla Clientela inoltre atto che ASSITA è autorizzata all incasso del premio ai sensi dell art. 118 D. leg. 209/2005. fax n. 02/ sul c/c postale assita@assita.com N intestato ad ASSITA S.p.A. Bonifico ad Assita s.p.a. Paese Cin Eur Cin Abi Cab N Conto Banca IT 08 L UNICREDIT BANCA Coordinate Bancarie IBAN IT 23 V BANCO POSTA X data il Contraente Assicurato Agli effetti degli artt e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli artt e 11 data il Contraente Assicurato COMPILARE - FIRMARE - INVIARE AD ASSITA CON ATTESTATO DI PAGAMENTO FAX

3 ASSICURATRICE MILANESE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA Sede e Direzione Generale: San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA Corso Libertà, 53 Telefono Telefax Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U n. 298) Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo azioni ,00 i.v. Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A Codice Fiscale e Partita IVA Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA C. Fiscale e P. I Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo ,13 i.v. Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE / FISIOTERAPISTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell Assicurato in Italia e in qualsiasi altro Paese d Europa. Resta comunque inteso che l assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l interpretazione della polizza. Art. 2 Decorrenza dell assicurazione Proroga del contratto L assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prima rata di premio. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. Se il contratto non viene disdettato, per lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, si intende prorogato di anno in anno. Art. 3 Altre assicurazioni Precedenti sinistri L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L Assicurato dichiara di non aver avuto sinistri o contratti rescissi da altro assicuratore, riguardanti le garanzie prestate con la presente polizza, nel triennio precedente alla stipulazione della stessa. Art. 4 Denuncia dei sinistri facoltà di recesso In caso di sinistro l Assicurato deve denunciare per iscritto alla Società il sinistro entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza (art Codice Civile). Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 5 Competenza territoriale Per le controversie riguardanti il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quello dove ha sede l Agenzia che gestisce la polizza. Art. 6 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legislazione Italiana. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 7 Oggetto dell assicurazione 1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall articolo 5 del citato D.Lgs. n. 38//2000, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui all art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata. L Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n Art. 8 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Mod RC GENERALE / FISIOTERAPISTA - ASSITA Pagina 1 di 4

4 Art. 9 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non comprende i danni: a) da furto o tentativo di furto; b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; c) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; d) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni; g) Conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) Da detenzione o impiego di esplosivi; i) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.). l) Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto. Art. 10 Rischi assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva L Assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; b) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; d) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; e) alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori; f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; g) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati; h) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; i) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. Art. 11 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI SPECIALI (che integrano le Norme che regolano l assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati) A) Distributori di carburante in genere Stazioni di servizio per veicoli a motore Stazioni di lavaggio A parziale deroga dell art. 10, lett. d) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nell ambito del luogo dove si esercita l attività cui si riferisce l assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione. A parziale deroga dell art. 10, lett. f), delle predette Norme, la garanzia comprende altresì i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestata con una franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro, ferma restando l esclusione dei danni da furto e incendio. B) Autorimesse Autosili Parcheggi La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dall esercizio di impianti di lavaggio, di un officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata; quest ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione particolare A) che si intende richiamata. Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà dall esercizio di distributori di carburante. C) Negozi e depositi commerciali, esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini a) L assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore. b) La garanzia non è valida se l Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinati l esercizio delle sue attività. c) Quando in polizza sia prevista l estensione della garanzia al rischio dello smercio, l assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l acquirente, causati dalle cose vendute. Sono esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per il sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Mod RC GENERALE / FISIOTERAPISTA - ASSITA Pagina 2 di 4

5 D) Alberghi Pensioni Residences Ostelli Campeggi L Assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare A), che si intende richiamata. L Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchieri, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi ferma restando l esclusione di cui all art. 10, lett. i), delle Norme che regolano l assicurazione. La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night club. E) Lavoro presso terzi A parziale deroga dell art. 10, lett. a) ed e) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di 150,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose comunque con il massimale di ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. F) Bar, pasticcerie e gelaterie Ristoranti, pizzerie, tavole calde Mense aziendali Birrerie Esercizi affini L assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, semprechè la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall assicurazione i rischi relativi all esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi. G) Ascensori Montacarichi Montavivande Scale mobili Quando l assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l esecuzione dei lavori di manutenzione, esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati. H) Farmacie La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l esercizio dell attività da loro svolta. L Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario di prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. I) Fisioterapisti Art. I-1 Oggetto dell assicurazione 1. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi all attività di fisioterapista in possesso dei relativi requisiti di legge. L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2. Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall articolo 5 del citato D. Lgs. n. 38//2000, addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui all art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata. L Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n Art. I-2 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Art. I-3 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione NON È OPERANTE PER LE ATTIVITÀ DI SPECIFICA COMPETENZA DELLA PROFESSIONE MEDICA e non comprende i danni: a) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l assicurazione b) di natura estetica e fisionomica c) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivantegli dalla legge d) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili e) da furto o tentativo di furto f) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età g) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate h) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento Mod RC GENERALE / FISIOTERAPISTA - ASSITA Pagina 3 di 4

6 i) da detenzione o impiego di esplosivi j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.) l) derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto m) derivanti, direttamente o indirettamente, da campi elettromagnetici n) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni Art. I-4 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate in prima facciata di polizza) A) Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l attività L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione; da spargimento d acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all infuori di quelle per le quali è stata stipulata l assicurazione. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 150,00 per ciascun sinistro. B) Danni a mezzi sotto carico e scarico A parziale deroga dell art. 10, lett.d) delle Norme che regolano l assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito dell esecuzione delle anzidette operazioni, con una franchigia di 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Questa estensione non comprende i danni ai natanti. C) Regolazione premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascuno periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l indicazione: delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; del volume d affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annua, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali libro paga prescritto dall art. 20 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). D) R.C. Conduzione Studio Professionale (solo in relazione a condizione Speciale I) Fisioterapisti) La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. Sono esclusi i danni cagionati da fuoriuscita di acqua per guasto o per rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, tecnici, a carico dell'assicurato. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Mod RC GENERALE / FISIOTERAPISTA - ASSITA Pagina 4 di 4

7 ASSICURATRICE MILANESE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SpA Sede e Direzione Generale: San Cesario sul Panaro (MO) ITALIA Corso Libertà, 53 Telefono Telefax Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U n. 298) Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo azioni ,00 i.v. Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A Codice Fiscale e Partita IVA Capogruppo del Gruppo Assicuratrice Milanese, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al numero 009 Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA C. Fiscale e P. I Capitale Sociale ,00 i.v. Riserva Sovrapprezzo ,00 i.v. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATRICE MILANESE SPA IL CONTRAENTE DICHIARAZIONI Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle norme che regolano l Assicurazione in generale: Art. 2 - Tacita proroga del contratto; Art. 3 - Altre assicurazioni Precedenti sinistri. IL CONTRAENTE Il Contraente dichiara che prima della conclusione del presente contratto, ha ricevuto copia dei singoli documenti: Nota informativa/glossario Condizioni di assicurazione Informativa Privacy articolo 13 D. Lgs. N. 196/03 Contenuti nel Fascicolo informativo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 IL CONTRAENTE AVVERTENZE IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA DELL INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO: ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI BONIFICI BANCARI BOLLETTINI POSTALI STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO LA PERIODICITA DI PAGAMENTO DEL PREMIO E ANNUALE E PREVISTA LA POSSIBILITA DI FRAZIONARE IL PREMIO ANNUO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%. LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI Colombo assicurazioni POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA CIVILE TERZI ASSOCIATI: ANIE ( FISE ) ALLEGATO A SCHEDA DI POLIZZA:

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (FARMACISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"

Università degli Studi di Roma Tor-Vergata 3ROL]]DQƒ Agenzia Principale di Albano Laziale Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata" 5&3HUVRQDOHGHLVRJJHWWLLQFRQWUDWWRHRDVVHJQR GL&ROODERUD]LRQH'RWWRUDWRGLULFHUFD Soggetti assicurati - Oggetto della

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Imprenditore & Successo La polizza Responsabilità Civile per l azienda artigiana Mod. R 28/E - Azienda Artigiana Indice Definizioni...3 Condizioni Generali

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (PSICOLOGI - SOCIOLOGI PEDAGOGISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 1928-2008... 80 anni, una storia che continua... ASSIMEDICI

Dettagli

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - Per ANEIS : l Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale con sede legale in via Dante n 31 (35139) Padova e sede operativa presso lo studio del

Dettagli

UNIPOL ASSICURAZIONI,

UNIPOL ASSICURAZIONI, La Dp Broker è un broker assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con il n B000380395. Siamo specializzati nella gestione

Dettagli

ALLEGATO SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

ALLEGATO SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Pag. 1 di 5 INTEGRA E COMPLETA C.G.A. MOD. 55171 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ALLEGATO SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato intendendosi per tale

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI SPORT & TEMPO LIBERO RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI Mod. RCG55171 - Ediz. 01/2007 - N 12 pagine Condizioni contrattuali PREMESSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO La polizza è costituita e disciplinata dal presente

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE Polizza nr: Contraente: FEDERFARMA Effetto Polizza: 01.01.2015 Scadenza Polizza: 31.12.2015 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE ART. 1 - CONTRAENZA La presente Convenzione viene stipulata tra la

Dettagli

Dedicato alle professioni

Dedicato alle professioni commercialista Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2301 Allegato a polizza 2027 Responsabilità Civile del Professionista Commercialista Allegato a

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 5 RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CONTRAENTE Istituto Secondario di 1 grado Viale delle Acacie Via Puccini, 1 80127 NAPOLI (NA) C.F. 94156070636 Codice Scuola

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE DI ENTI LOCALI ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONTRAENTE: Comune di

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

Polizza responsabilità civile terzi

Polizza responsabilità civile terzi SDM BROKER S.r.l. Via Arbia, 70 00199 ROMA Tel. 06.97270759 06.64521565 Fax 06.97270748 Polizza responsabilità civile terzi Oggetto: Si assicura la Responsabilità Civile verso Terzi dei Tecnici (Istruttori,

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

ALLEGATO 01 SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (2015/2018) CODICE C.I.G.: 6149022D77

ALLEGATO 01 SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (2015/2018) CODICE C.I.G.: 6149022D77 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEDE LEGALE: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F13-80143 NAPOLI SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F8-80143 NAPOLI FAX +39 081 7783821

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 3 Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, PRODOTTI, SERVIZI E FORNITURE Oggetto dell

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile della

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO 2002 polizza RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E/O PRESTATORI DI LAVORO PARTE A EDIZIONE 1/8/2003 INDICE Definizioni............... pag. 1 Norme che regolano l assicurazione in generale.... pag. 2 Norme

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

ALLEGATO 7 Polizza assicurativa

ALLEGATO 7 Polizza assicurativa ALLEGATO 7 Polizza assicurativa allegato_7.doc Pag. 1/5 ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità civile terzi, prodotti, servizi e forniture Oggetto dell assicurazione Assicurati sono l Assuntore

Dettagli

ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 7 Condizioni di Assicurazione Pag 1 di 5 ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Premesso che Assicurati

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste Capitolato lotto 3 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI (copertura

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 8 Condizioni di assicurazione Pag. 1 di 5 ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità civile terzi, prodotti, servizi e forniture Oggetto dell

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli La polizza Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010)

ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) ESTRATTO DELLE CONVENZIONI ASSICURATIVE 2015/2016 (coperture infortuni redatte come da decreto legislativo 03/11/2010) Le coperture assicurative stipulate per il periodo 2015/2016 sono le seguenti: Polizza

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Mod. 52 RCD - ED. 10/04 A S S I C U R A Z I O N I SARA asscurazioni spa Asscuratrice ufficile dell'automobile Club d'ttale Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Itala,

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI

CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONVENZIONE ASSICURATIVA Fondiaria SAI - Divisione SAI CONTRAENTE: CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA SEDE LEGALE: Piazza delle Scuole, 145 LEVANELLA MONTEVARCHI (AR) SOCIETÀ: FONDIARIA SAI S.p.A. ASSICURATI:

Dettagli

Il/La sottoscritto/a o La Società (Cognome e Nome o Ragione Sociale) Via N. CAP Città ( ) Tel. Cell. e-mail

Il/La sottoscritto/a o La Società (Cognome e Nome o Ragione Sociale) Via N. CAP Città ( ) Tel. Cell. e-mail MODULO DA UTILIZZARE PER NISTRI AVVENUTI DAL 1 OTTOBRE 2009 ASCURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS - Ex Delibere AEEG 62/07 e 79/10 POLIZZE INA ASTALIA nn. 33000067591/33000067511 (30.09.2009-30.09.2010)

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: -

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta Avviso importante Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari Modulo di proposta Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

INDEMNITY Colpa Grave MEDICO DIPENDENTE. Aziende Ospedaliere. operante qualunque sia l epoca in cui è stato commesso il fatto

INDEMNITY Colpa Grave MEDICO DIPENDENTE. Aziende Ospedaliere. operante qualunque sia l epoca in cui è stato commesso il fatto 2012 MEDICAL DIVISION INDEMNITY Colpa Grave Compreso: Attività Intramenia anche allargata e e Responsabilità di Struttura Complessa Capo Dipartimento UNICA POLIZZA per tutte le specializzazioni con RETROATTIVITÀ

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL L INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati dall attività lavorativa, ed esonera il datore

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

CONDIZIONI GENERALI COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1.Descrizione del rischio L'assicurazione è prestata a favore delle Società Affiliate e della Contraente comprese le strutture periferiche

Dettagli

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL AGENTE IMMOBILIARE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010

Ecoenergy. Bari, 15 settembre 2010 Ecoenergy Bari, 15 settembre 2010 1 AXA MPS Ecoenergy per la protezione dell investimento nel fotovoltaico ai vantaggi di carattere ambientale, fiscale ed economico ottenibili da un investimento in un

Dettagli

PLANNING ASSICURATIVO AZIENDA TIPO. Scadenze Riepilogo polizze Azienda Schede tecniche singole polizze Gestione sinistri

PLANNING ASSICURATIVO AZIENDA TIPO. Scadenze Riepilogo polizze Azienda Schede tecniche singole polizze Gestione sinistri PLANNING ASSICURATIVO AZIENDA TIPO Scadenze Riepilogo polizze Azienda Schede tecniche singole polizze Gestione sinistri Assurance Point di Vincenzo Carlig P. Iva 02420480416 Via Montevecchio,2 61032 Fano

Dettagli

POLIZZE ISCRITTI ALLA UILSCUOLA

POLIZZE ISCRITTI ALLA UILSCUOLA UIL-SCUOLA -UDINE SEGRETERIA PROVINCIALE Via G. Chinotto, 3 331OO UDINE Telefax O432 / 509783 - Sito web: POLIZZE ISCRITTI ALLA UILSCUOLA Quanto di seguito espresso costituisce un sunto delle condizioni

Dettagli

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE G L O S S A R I O

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE G L O S S A R I O 1 Estratto condizioni di Polizza. Norme-Coperture-Note-Condizioni-caratteristiche. NOBIS ASSICURAZIONE -------------------------------------------------------------------- G L O S S A R I O Nel testo che

Dettagli

DUAL Ambiente e Sicurezza

DUAL Ambiente e Sicurezza DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale......... Numero telefono/fax... Dati dei Richiedenti (compilare in stampatello)

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli