REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

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1 COMUNE DI SETTALA (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

2 INDICE Articolo 1 Oggetto del Regolamento pag. 3 Articolo 2 Oggetto del canone do concessione non ricognitorio. pag. 3 Articolo 3 Normativa di riferimento. pag. 3 Articolo 4 Soggetto obbligato al pagamento del canone.. pag. 4 Articolo 5 Concessioni.. pag. 4 Articolo 6 Determinazione del canone, della tariffa e del valore pag. 4 Articolo 6.1 Tariffa. pag. 5 Articolo 6.2 Valore occupazione e unità di misura. pag. 6 Articolo 6.3 Canone di concessione non ricognitorio (CCNR). pag. 6 Articolo 7 Pagamento del canone non ricognitorio. pag. 7 Articolo 8 Accertamento, sanzioni e interessi pag. 7 Articolo 9 Riscossione coattiva pag. 8 Articolo 10 Rimborsi.. pag. 8 Articolo 11 Occupazioni abusive..pag. 8 Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali. pag. 8 Allegato A).... pag Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all erogazione di servizi di qualunque natura pag Occupazioni relative all esercizio di attività e di impresa.....pag Impianti di distribuzione carburanti. pag Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili...pag Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.... pag. 12 Allegato B).... pag. 13 Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale. pag. 13 2

3 Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, adottato nell esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciute ai comuni dall articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall articolo 27, comma 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Articolo 2 Oggetto del canone di concessione non ricognitorio 1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Settala descritte nell Allegato A) al presente Regolamento sono soggette a canone non ricognitorio. 2. Ai sensi del comma 1 dell art. 25 del succitato D.Lgs. N.285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni/autorizzazioni rilasciate, secondo le rispettive competenze, dal responsabile del Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio, sentito il Comandante del Settore di Polizia Locale o viceversa. 3. È facoltà dell'ente, limitatamente all'applicazione della presente disciplina regolamentare, a seguito di motivata e specifica relazione redatta dal Comandante del settore di Polizia Locale, sentito il Responsabile Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio (o viceversa, secondo le rispettive competenze) considerare e/o assimilare alle occupazioni di strade o di pertinenze stradali, particolari casistiche di occupazione realizzate al di fuori della sede stradale. 4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. 5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo. Articolo 3 Normativa di riferimento Il servizio in oggetto è regolamentato: 1. dal 1 comma, dell art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stabilito che le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui ai commi 5, 7 e 8 dell art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992, i quali stabiliscono: - art. 5: I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo ; - art. 7: La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione ; - art. 8: Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che 3

4 derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 2. dall art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93, che stabilisce l applicabilità del canone, ovvero che qualora la pubblicità sia installata su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario ; 3. dal Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., per quanto concerne la normativa sull applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 4. dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per quanto concerne la normativa sull applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e sull occupazione di spazi ed aree pubbliche; 5. dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per quanto concerne la modalità di determinazione per l ente locale delle norme che regolamentano i canoni patrimoniali; 6. delle Leggi Finanziarie, per l imputazione a bilancio dei fondi derivanti dal gettito ottenuto con l imposizione del canone patrimoniale. Articolo 4 Soggetto obbligato al pagamento del canone 1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Articolo 5 Concessioni 2. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Articolo 6 Determinazione del canone, della tariffa e del valore 1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Settala per ciascun anno solare o frazione di anno di durata dell occupazione. 2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare. 3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell impianto (pali di sostegno della struttura). 4. Le tariffe sono deliberate dall Organo competente, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. 5. Il canone concessorio non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per 4

5 l occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l occupazione permanente. Articolo 6.1 Tariffa 1. La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula T=Tr*k1*k2*k3*k4 dove: Tariffa di riferimento (Tr): La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell elenco di cui all allegato A) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell anno di riferimento rispetto al corrispondente mese dell anno precedente. Parametro categoria stradale (k1) È costituito dal coefficiente di valutazione economica di cui all allegato B) al presente regolamento, secondo la seguente classificazione: ZONA CATEGORIA 1 = 1,05 ZONA CATEGORIA 2 = 1,00 Ai fini dell applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune di Settala sono classificate in n. 2 categorie: - ZONA CATEGORIA 1: allegato B Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale - ZONA CATEGORIA 2: allegato B Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale Parametro durata temporale occupazioni (k2) È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell occupazione permanente come segue: K2 Occupazioni di durata anni 1 1,10 Occupazioni di durata fino ad anni 5 1,05 Occupazioni di durata oltre 5 anni 1,00 Parametro economico (k3) È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall Ente, valore determinato con riferimento al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell anno precedente, come segue: K3 Fino a 1 milione e 500 mila euro 1,00 Da 1 milione e 500 mila fino a 3 milioni di Euro 1,05 Oltre 3 milioni di Euro 1,10 5

6 Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell annualità successiva. Parametro di interferenza (k4) È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella: TIPO DI OCCUPAZIONE K4 Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,10 determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non 1,05 determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi 1,00 Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico: - Fino a 16 cm Superiore a 16 cm. Fino a 100 cm.. - Superiore a 100 cm. 1,00 1,05 1,10 La tariffa applicabile (T) è dunque è costituita dall applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell allegato A) secondo la seguente formula: T = Tr*k1*k2*k3*k4 Articolo 6.2 Valore occupazione e unità di misura Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all allegato A al presente Regolamento in base all unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni : MQ. = METRI QUADRATI ML. = METRI LINEARI CAD. = CADAUNO PL= PALO Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all allegato A), si deve procedere all attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione. Articolo 6.3 Canone di concessione non ricognitorio (CCNR) : 1. È costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come determinata sub 6.1 e il valore (V) dell occupazione descritto sub 6.2: CCNR = (T x V). 6

7 2. Nell ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all applicazione del canone. Articolo 7 Pagamento del canone non ricognitorio 1. Il Canone può essere riscosso direttamente dal Comune oppure, se consentito dalle norme di tempo in tempo vigenti, per il tramite di Concessionario della riscossione, iscritto all Albo previsto dall art. 53 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. Per l anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato prima del rilascio, 3. da parte del competente Settore, del provvedimento di concessione o autorizzazione. 4. Il settore competente del rilascio dell atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici. 5. Il soggetto gestore delle entrate provvede entro un tempo utile ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l importo complessivamente dovuto. 6. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno. 7. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano. 8. Nel caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione di occupazione, l obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 gennaio dell anno in cui viene accertata l occupazione, salvo che la data d inizio occupazione risulti diversamente accertabile. 9. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica ( ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell anno precedente, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all organo comunale competente. Articolo 8 Accertamento, sanzioni e interessi 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il Comune, o il soggetto gestore dell entrata, invia al soggetto obbligato uno specifico avviso con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La notifica dei predetti avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. 3. Fermo restando il disposto dell articolo 20, comma 4 e 5, del citato D.Lgs. n. 285/1992, per l omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica, 7

8 una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 ai sensi dell articolo 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Per l omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice. Articolo 9 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene mediante il sistema dell ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, oltre alle procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili; 2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario. 3. Le spese materialmente sostenute per l espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell utente. Articolo 10 Rimborsi 1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito. Art. 11 Occupazioni abusive 1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. 2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all immediata rimozione d ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di 8

9 nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi quattro mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. 3. In sede di prima applicazione, il termine per il pagamento del Canone è fissato, in deroga a quanto previsto dall art. 7, al 31 dicembre Considerato che, l entrata di cui al presente regolamento è analoga e complementare ed in stretto collegamento con l attività di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., in caso di affidamento in concessione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, il servizio sarà svolto dal medesimo concessionario. 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 6. A norma dell articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio

10 All. A al Regolamento Comunale per l applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio 1 - Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all erogazione di servizi di qualunque natura 1.1 Impianti di distribuzione/condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile... /ml (metro lineare) 1.2 Impianti di distribuzione/condutture sotterranee e/o cavi per la distribuzione di gas ed energia elettrica.. /ml (metro lineare) 1.3 Condutture sotterranee relative a linee telefoniche /ml (metro lineare) 1.4 Condutture sotterranee e/o cavi relative a linee dati e simili. /ml (metro lineare) 1.5 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico /cadauno 1.6 Tralicci di elettrodotto..... cadauno 1.7 Altre condutture di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti /ml (metro lineare) 2 Occupazioni relative all esercizio di attività e di impresa 2.1 Elementi di arredo urbano in genere predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari: - senza pubblicità... cadauno - con pubblicità. /ml (metro lineare) 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne... cadauno 2.3 Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l installazione dei messaggi pubblicitari): - senza pubblicità... cadauno - con pubblicità.. /ml (metro lineare) 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in 10

11 metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell impianto): - senza pubblicità... cadauno - con pubblicità.... /ml (metro lineare) 2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale a sostegno dell impianto): - impianto.... /ml (metro lineare) 2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce... cadauno 2.7 Sostegni di lampade per illuminazione stradale, linee elettriche, telefoniche e/o altre in qualunque materiale realizzate.... cadauno 2.8 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili... /mq (metro quadrato) 2.9 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande... /mq (metro quadrato) 2.10 Altre occupazioni destinate alla vendita..... /mq (metro quadrato) 2.11 Altre occupazioni in genere /mq (metro quadrato) 2.12 Vivaio privato senza vendita su aree comunali.... /mq(metro quadrato) 2.13 Depositi vari all aperto su aree comunali. /mq(metro quadrato) 2.14 Occupazioni con autovettura ad uso privato. /mq(metro quadrato) 2.15 Altri impianti privati in genere e/o altri manufatti di qualsiasi tipo ( cavi compresi) posti a scopo di lucro su suolo comunale o suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio destinati all esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.... /mq/ml(metro quadrato/lineare) 2.16 Aree destinate ad impianti di autolavaggio. Il canone va computato con riferimento alla superficie effettivamente occupata dai manufatti, sia in superficie che in sottosuolo (proiezione delle pensiline sull area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc ) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc ) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento /mq(metro quadrato) 11

12 3 - Impianti di distribuzione carburanti 3.1 Il canone è computato con riferimento all area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprassuolo (proiezione delle pensiline sull area, locali per la vendita accessori ed eventuali officine riparazioni ecc ) mentre le restanti superfici (esempio: aree circostanti, corselli di accesso, ecc ) vanno computate al 50% della tariffa di riferimento /mq(metro quadrato) 4 - Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili - fino a 30 mq. (canone fisso annuo) - da 31 mq. fino a 60 mq. (canone fisso annuo) - oltre 60 mq.. (canone fisso annuo) 5 - Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico - Impianto /ml/mq (metro quadrato) 12

13 All. B al Regolamento Comunale per l applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale CATEGORIA DENOMINAZIONE STRADE IMPOSITIVA A 1 2 Via Alighieri Dante X Via Amendola Giovanni X B Via Baggi Attilio X Strada Baialupa Vicinale X Via Battisti Cesare X Via Bellini Vincenzo X Via Bettolino X Via Bettolino II X Cascina Boscana X Cascina Brazzuto X Via Brescia X Via Brianza X Via Buozzi Bruno X C Cascina Calandrone X Cascina Calandrone Nuova X Via Cascina Mostino X Località Casermette X Cascina Cassinetta X Cascina Castelletto X Cascina Castello X Strada Cerca X Via Cerca X Via Colombo Cristoforo X Cascina Conighetto X Cascina Conigo X Cascina Contino X Via Curiel Eugenio X D Via Da Settala Lodovico X Via De Andrè Fabrizio X Via Dei Ciclamini X Via Dei Garofani X Via Del Campo sportivo X Via Deledda Grazia X Piazza Della Repubblica X Via Della Ringraziata X Viale Delle Industrie X Viale Delle industrie nord X Via Delle Magnolie X Via Delle Mimose X Via Delle Rose X 13

14 Via Di Vittorio Giuseppe X Via Don Bosco X Via Don Minzoni X Via Donizetti Gaetano X Località Dosso X E Via Ex S.P Dosso X F Via Fermi Enrico X Via Fratelli Cervi X Via Fratelli Rosselli X G Via G.B. Pergolesi X Via Gagarin Juri X Cascina Gaita X Via Galilei Galileo X Via Galimberti X Via Galvani Luigi X Via Garibaldi Giuseppe X Via Genova X Via Giovanni XXIII X Via Gloriosi Caduti X Via Gobetti Pietro X Via Gorizia X Via Grandi Achille X I Via I Maggio X Via Iotti Leonilde Nilde X L Via Libertà X M Via M. L. King X Via Manfredo Beato X Via Marx Carlo X Via Mascagni Pietro X Via Matteotti Giacomo X Cascina Meda X Via Milano X Via Monte Grappa X Via Morandi Rodolfo X Via Moro Aldo X Cascina Mostino X N Via Nenni Pietro X Cascina Nuova X Strada Nuova Paullese X O Cascina Osio X P Via Paolo VI X Via Percali Guido X Via Pertini Sandro X Viale Piave X Piazza Piazzetta X Via Puccini Giacomo X 14

15 R Strada Rivoltana X Via Roma X Via Rossini Gioacchini X S Via Salvemini Gaetano X Via Saragat Giuseppe X Via Stradivari Antonio dal civico 27 in poi fino al civico 27 T Via Torino X Via Toscanini Arturo X Via Trento X Via Trieste X Via Turati Filippo X V Piazza Veneto Vittorio X Dal civico 14 in poi e dal civico 49 in poi Fino al civico 12 e fino al civico 47 Via Verdi Giuseppe Strada Vicinale dell'osio X Via Vicoletto X Via Vivaldi Antonio X Via Volta Alessandro X X Via XXV Aprile X 15

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