Roma, 24 luglio Protocollo: Rif.: Allegati:
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1 Roma, 24 luglio 2007 Protocollo: 4436 Rif.: Allegati: e per conoscenza: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Agli Uffici delle Dogane Alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali Agli Uffici Tecnici di Finanza Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane Alle Aree centrali dell Agenzia delle Dogane Al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze Via Pastrengo ROMA Alle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale Al Ministero dello Sviluppo economico Via Molise ROMA Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Via XX Settembre ROMA Al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Viale Cristoforo Colombo ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Fax Alla Commissione Tecnica di Unificazione nell Autoveicolo C.so Galileo Ferraris TORINO All Autorita per l energia elettrica ed il gas Fax AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio regimi doganali e fiscali Roma, via Mario Carucci, 71 Telefono Fax [email protected]
2 Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario Via Mario Carucci ROMA All Unione delle Province d'italia Piazza Cardelli ROMA All Associazione Nazionale Comuni Italiani Via Delle Carrozze ROMA Alla Confederazione Generale dell Industria Italiana Fax Alla Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana Fax All Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato Fax Alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti Fax All Unione Petrolifera Fax All E.N.I. Fax All Assopetroli fax All Assogasliquidi Fax Alla Federpetroli fax All Assocostieri Fax Alla Federchimica/Assospecifici Fax All ANIGAS Ass. Naz. Industriali Gas fax All Assocarboni Ass. Gen. Operatori Carboni Fax All Assoelettrica Fax
3 All ENEL S.p.A Fax Alla Federutility Fax Alla Confederazione italiana agricoltori Fax All Autorita per l energia elettrica ed il gas Fax All APER Assoc. Produtt. Energia da Fonti Rinnovabili Fax All Assogas Ass. Naz. Ind.li Privati Gas e Servizi Collaterali Fax All Edison S.p.a. Fax All Federmetano Federaz. Naz.le Distributori e Trasportatori Metano Fax Al Gestore Mercato Elettrico S.p.A. fax n Al Gestore del Sistema Elettrico -GRTN S.p.A fax n Alla Terna S.p.A. fax n All Acquirente Unico S.p.A. fax n Alla Edipower S.p.A. fax n Alla FIRE fax n All AssICC Fax All Associazione Italiana dell Industria Olearia ASSITOL Fax OGGETTO: Disposizioni di applicazione de l decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità. Circolare 17/D del 28 maggio Precisazioni. 3
4 A seguito della pubblicazione della circolare di cui all oggetto, sono pervenute a quest Area centrale alcune richieste di chiarimenti in merito alle quali, effettuati gli opportuni approfondimenti, si rappresenta quanto segue 1 Applicazione del regime di vigilanza fiscale Il comma 1 del nuovo articolo 21 del D.Lgs 504/95 individua una nuova categoria di prodotti, denominati energetici, sottoposti a specifiche aliquote di accisa, secondo quanto previsto dal comma 2, o soggetti a vigilanza fiscale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Al paragrafo 4 della circolare 17/D/2007 si è avuto modo di richiamare l attenzione sulla necessità di distinzione tra prodotti che sono energetici indipendentemente dal loro uso e quelli che sono tali solo allorchè destinati ad essere utilizzati come combustibile o carburante. Si è altresì specificato che, per la prima categoria di prodotti energetici, si applica il regime di vigilanza di cui alle disposizioni del capo II del decreto ministeriale 322 del 17 maggio 1995, in quanto compatibili. Tra i prodotti da ultimo citati rientrano anche quelli del codice NC 2902 e, quindi, anche lo stirene (NC ) che, non ricadendo precedentemente al 1 giugno 2007 nel campo di applicazione della normativa sulle accise, non veniva contemplato nel citato DM 322/95. Peraltro, tale decreto prevede, all articolo 13, una semplificazione delle procedure di vigilanza nei confronti di alcuni prodotti a minore pericolosità fiscale. A tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all art. 8, comma 3, ed agli articoli da 9 a 12 del DM 322 medesimo, esonerandoli da tutte le incombenze ad esclusione della denuncia di fabbrica e della tenuta del registro di carico e scarico (per il quale peraltro non sussiste l obbligo del periodico invio all Ufficio delle Dogane dell estratto mensile). Atteso il minor pericolo di utilizzazione fraudole nta dello stirene come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, anche a tale prodotto potranno essere applicate le disposizioni di cui all articolo 13 del DM 322/95 e quindi l esonero dagli adempimenti di cui all articolo 8, comma 3, (obbligo di invio dei riepiloghi mensili per i titolari di stabilimenti di produzione), all articolo 9 (denaturazione, condizionamento e commercializzazione), all articolo 10 (impiego di prodotti non denaturati), all articolo 11 (circolazione) e all articolo 12 (modalità di fornitura) del medesimo DM 322/95. 4
5 Si richiama a tal proposito l attenzione delle Direzioni Regionali affinchè operino un monitoraggio puntuale e portino tempestivamente a conoscenza delle Aree Centrali le problematiche riscontrate. In ordine ad altri prodotti energetici per i quali sono pervenute richieste di semplificazione procedurale, sono in corso ulteriori approfondimenti. 2 Oli e grassi vegetali e animali Sono stati rappresentati dubbi applicativi in ordine alla operatività degli impianti di produzione nel caso di destinazione degli oli vegetali prodotti all uso esente di produzione di energia elettrica. Come esposto nella circolare 17/D, i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale con l applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A, che prevede l esenzione per gli oli vegetali destinati a tale utilizzo. Per quanto riguarda la prestazione della garanzia di deposito di cui all art.5, comma 3, lettera a) del TUA, si ricorda che, per l impianto di produzione di oli vegetali, essa è commisurata all imposta che mediamente viene pagata con cadenza mensile. Per il prodotto destinato alla produzione di energia elettrica che gode dell esenzione, l importo della cauzione afferente è quindi da considerare pari a zero. A seguito di richieste di chiarimenti concernenti la produzione di grassi animali, si ribadisce quanto già specificato al paragrafo 10 della circolare e quindi: - nell utilizzo di tali prodotti quale combustibile per riscaldamento o carburante per motori, essi devono essere assoggettati ad accisa; - i consumi interni ex art. 22 del TUA possono essere riconosciuti solo per gli stabilimenti interamente gestiti in regime di deposito fiscale e, cioè, la cui produzione è destinata interamente alle destinazioni per usi energetici; - dal solo punto di vista fiscale, per combustibile o carburante equivalente si deve intendere quello che può essere sostituito nel particolare impiego al prodotto di che trattasi. 5
6 3 Impieghi di prodotti energetici ed energia elettrica in usi non sottoposti ad accisa Il comma 13 del nuovo articolo 21 del D.Lgs. 504/95 prevede che, a decorrere dal 1 giugno c.a., ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applichi la disciplina dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 ai prodotti utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche e nelle Comunità europee. Si riporta di seguito la sottosezione DI26 di cui sopra: SOTTOSEZIONE DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro Fabbricazione di vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro piano Fabbricazione di vetro cavo Fabbricazione di fibre di vetro Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione di vetro cavo 26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale Fabbricazione di altri prodotti ceramici Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta 26.5 Produzione di cemento, calce, gesso Produzione di cemento Produzione di calce Produzione di gesso 26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Produzione di malta Fabbricazione di prodotti in fibrocemento Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia 6
7 26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia 26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi Fabbricazione di prodotti abrasivi Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi Si può sin d ora dire, inoltre, che rientrano senz altro tra i processi metallurgici quelli di cui alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento, che di seguito si riportano: SOTTOSEZIONE DJ - METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 27 METALLURGIA 27.1 Siderurgia Siderurgia 27.2 Fabbricazione di tubi Fabbricazione di tubi di ghisa Fabbricazione di tubi di acciaio 27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio Stiratura a freddo Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo Trafilatura 27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi Produzione di metalli preziosi e semilavorati Produzione di alluminio e semilavorati Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati Produzione di rame e semilavorati Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 27.5 Fonderie Fusione di ghisa Fusione d'acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi Si tratta di un importante novità rispetto al quadro normativo vigente fino al 31 maggio 2007 che sottoponeva a tassazione gli oli minerali destinati ai predetti impieghi. Al paragrafo 11 della circolare 17/D è stata dettata la procedura per il riconoscimento dell esclusione dalla tassazione dell energia elettrica nei suddetti usi. Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale, si applicheranno le disposizioni del capo II del già menzionato DM 322/95, ove compatibili. Essendo state infine sollecitate univoche modalità operative per il riconoscimento dell esclusione dalla tassazione per il gas naturale, si dispone che sia seguita la seguente procedura. Nel caso del gas naturale, i soggetti utilizzatori avanzeranno appos ita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale, fornendo, con dichiarazioni 7
8 rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l esclusione dalla tassazione. Il soggetto obbligato, esaminata la domanda, ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all applicazione del regime richiesto. Gli Uffici delle Dogane provvederanno ad informare, in merito alle richieste pervenute ed all esito delle stesse, le rispettive Direzioni Regionali che, con cadenza semestrale, riferiranno a questa Area Centrale ai fini di un monitoraggio. Nel caso che l istanza si riferisca a gas da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000. Nei casi in cui si proceda a richiedere l esclusione dal regime di tassazione solo per una quota parte del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell articolo 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali). Sulla base delle istanze pervenute, saranno poste in essere, da parte degli Uffici delle Dogane, le conseguenti attività di verifica anche in relazione alla veridicità di quanto dichiarato; tali attività dovranno svolgersi con la massima tempestività, anche in considerazione dell esigenza di porre il soggetto obbligato nelle condizioni di esercitare l eventuale azione di restituzione dell imposta versata nel termine di cui all articolo 14 del D.Lgs. 504/95. E appena il caso di richiamare il fatto che l esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell articolo 21 del TUA, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/96, riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo. Pertanto non riguarderà il gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento. Nella prima applicazione del comma 13 dell art. 21 del TUA sul gas naturale utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, per i rapporti contrattuali di fornitura in essere alla data del 1 giugno 8
9 2007 e per quelli stipulati entro la restante parte dell anno, in linea con la procedura prevista dall art. 4 del DM 12 luglio 1977, l esclusione è applicata ai consumi imputabili ai particolari processi, con decorrenza rispettivamente dal 1 giugno o dalla data di attivazione della fornitura, per le imprese inserite, in esito alla procedura sopradescritta, nell elenco degli utenti agevolati che dovrà essere allegato alla dichiarazione di consumo per l anno La mancata inclusione nel suddetto elenco comporta che l esclusione dalla tassazione avrà effetto dalla data in cui il soggetto obbligato riceve, da parte dell interessato, la documentazione comprovante l utilizzazione del gas naturale non soggetta ad accisa. Si precisa che i consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di metri cubi, oltre il quale viene riconosciuto agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento dell aliquota di accisa sui consumi tassati. Ovviamente, il suddetto principio di non contabilizzazione dei consumi non soggetti a tassazione si applica anche, nel settore dell energia elettrica, ai fini del riconoscimento dell agevolazione per i consumi, negli opifici industriali, superiori a kwh mensili. 4 Adempimenti a carico degli operatori attivi nel mercato del gas naturale diversi dai soggetti obbligati Come già evidenziato nella circolare 17/D, le nuove disposizioni normative concernenti la tassazione del gas naturale hanno fissato il sorgere dell obbligazione al momento della fornitura al consumatore finale (ovvero al momento del consumo in caso di estrazione per uso proprio) e mantenuto, per motivi di controllo dei flussi di prodotto, alcuni obblighi in capo ai soggetti che effettuano l attività di vettoriamento. Si deve pertanto ritenere che quegli operatori che effettuano solo ed esclusivamente mere transazioni commerciali di gas naturale, non realizzando i presupposti indicati e, quindi, effettuando un attività nel mercato del gas naturale che non produce effetti generativi dell obbligazione e dell esigibilità dell accisa, non sono soggetti ad alcun adempimento di carattere fiscale connesso all applicazione del regime delle accise. 9
10 Riguardo invece all attività di vettoriamento, pur non realizzandosi i presupposti del momento generativo dell obbligazione, la nuova disciplina, al comma 14 dell art. 26, impone gli obblighi di comunicazione dell attività svolta e di presentazione di una dichiarazione annuale riepilogativa dei quantitativi di prodotto trasportato. Ovviamente, l adempimento che viene richiesto è funzionale alle attività di accertamento dell accisa dovuta dai soggetti obbligati. Pertanto i dati che dovranno essere riportati nelle dichiarazioni riepilogative riguarderanno le movimentazioni del gas naturale attraverso le reti di trasporto e distribuzione. Ai fini del controllo sulle destinazioni del gas naturale, dichiarate dai soggetti obbligati, da cui discende l applicazione o meno dell accisa e l entità della stessa (consumi esclusi dalla tassazione, consumi assoggettati a tassazione ordinaria e agevolata), la norma prevede che i gestori delle reti rendano disponibili i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato, nel caso di verifiche da parte dei funzionari preposti ai controlli. Si fa riserva di successive ulteriori indicazioni all esito degli approfondimenti in corso e sulla base delle ulteriori segnalazioni. Si invitano le Direzioni regionali a proseguire l azione di monitoraggio sull applicazione della nuova disciplina già avviata vigilando affinché sia prestata la massima assistenza all utenza interessata. Il Direttore dell Area Centrale Ing. Walter De Santis 10
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Roma, 4 novembre 2014 Protocollo: 121555 / RU Rif.: D.D. 140839/RU del 04.12.2013 Circolare 5/D del 06.05.2014 Allegati: Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale Al Servizio Processi
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