COMUNE DI LUCIGNANO Provincia di Arezzo
|
|
|
- Sabina Sorrentino
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 COMUNE DI LUCIGNANO Provincia di Arezzo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2014 Pubblicato il 15/04/2014 Ripubblicato il 30/04/2014 Efficace dal 15/05/2014 1
2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi Art. 2 Oggetto e finalità Art. 3 Definizioni Art. 4 Competenze Art. 5 Responsabilità Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 7 Atti a disposizione del pubblico CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Art. 8 Dichiarazione di morte Art. 9 Autorizzazione al seppellimento del cadavere Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane Art. 11 Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili Art. 12 Seppellimento senza autorizzazione CAPO III PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE Art. 13 Periodo di osservazione Art. 14 Depositi di osservazione CAPO IV CARATTERISTICHE DEI FERETRI Art. 15 Deposito della salma nel feretro Art. 16 Verifica e chiusura dei feretri Art. 17 Caratteristiche dei feretri Art. 18 Targhetta di riconoscimento CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 19 Modalità del trasporto e percorso Art. 20 Norme generali per i trasporti Art. 21 Trasferimento di salme Art. 22 Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione Art. 23 Trasporto di resti e ceneri Art. 24 Trasporti funebri internazionali TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 25 Cimiteri Art. 26 Disposizioni generali Art. 27 Reparti speciali nei cimiteri Art. 28 Ammissione nei cimiteri Art. 29 Assegnazione di sepoltura in casi particolari CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 30 Inumazione Art. 31 Disposizioni generali dei campi per inumazioni Art. 32 Tumulazione Art. 33 Tumulazione provvisoria 2
3 Art. 34 Traslazione CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 35 Esumazione Art. 36 Esumazione ordinaria Art. 37 Esumazione straordinaria Art. 38 Estumulazione ordinaria Art. 39 Estumulazione straordinaria Art. 40 Divieti nelle estumulazioni Art. 41 Tariffe cimiteriali Art. 42 Oggetti da recuperare Art. 43 Disponibilità dei materiali Art. 44 Rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni e da altre attività cimiteriali TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I CONCESSIONI CIMITERIALI Art. 45 Oggetto delle concessioni per sepolture private Art. 46 Atto di concessione Art. 47 Modalità di concessione Art. 48 Durata delle concessioni Art. 49 Concessioni pregresse Art. 50 Diritto d uso delle sepolture private Art. 51 Riuso posto salma per tumulazione Art. 52 Divisioni e subentri Art. 53 Scadenza delle concessioni Art. 54 Rinuncia Art. 55 Rimborsi per rinuncia a concessioni Art. 56 Modifica e revoca Art. 57 Decadenza Art. 58 Soppressione del cimitero TITOLO IV LAPIDI, EPIGRAFI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE CAPO I LAPIDI ED EPIGRAFI Art. 59 Collocazione di cippi, lapidi e ornamenti nei campi di inumazione Art. 60 Collocazione di lapidi su loculi, tombe ed ossari Art. 61 Epigrafi Art. 62 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti CAPO II MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 63 Manutenzione delle cappelle di famiglia Art. 64 Manutenzione delle sepolture individuali TITOLO V CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CAPO I CREMAZIONE Art. 65 Cremazione Art. 66 Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri Art. 67 Cremazione di ossa e di resti mortali 3
4 Art. 68 Destinazione delle ceneri Art. 69 Tumulazione dell urna cineraria Art. 70 Affidamento dell urna cineraria Art. 71 Inumazione dell urna cineraria Art. 72 Dispersione delle ceneri Art. 73 Luoghi di dispersione delle ceneri Art. 74 Deposito provvisorio Art. 75 Registri cimiteriali Art. 76 Senso comunitario della morte Art. 77 Tariffe TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI Art. 78 Orario Art. 79 Disciplina dell ingresso nel cimitero Art. 80 Norme di comportamento all interno dei cimitero Art. 81 Riti funebri Art. 82 Accesso delle imprese al cimitero per l esecuzione di lavori Art. 83 Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali Art. 84 Obblighi di custodia TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI FINALI Art. 85 Ambito di applicabilità delle norme del presente regolamento Art. 86 Efficacia delle disposizioni del regolamento Art. 87 Richiamo norme vigenti Art. 88 Rinvio dinamico Art. 89 Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 90 Entrata in vigore 4
5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi 1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del R.D. n del 27/07/1934 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria, del D.P.R. 28/11/2000, n.396 Regolamento di Stato Civile, delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31/05/2004 e della Legge Regionale Toscana n. 18 del 04/04/2007. Art. 2 Oggetto e finalità 1. II presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle destinazione dei cadaveri o parte di essi, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con l evento morte. 2. Con il presente regolamento si intendono coordinare le attività e i comportamenti, posti in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria. 3. Il personale comunale e i soggetti privati a cui sono affidati compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie. 4. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell uomo. Art. 3 Definizioni 1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato: feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre; inumazione: la sepoltura del feretro in terra; tumulazione: la sepoltura di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in loculo, tomba, cappella di famiglia, ossario; 5
6 traslazione: il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un altra all interno del cimitero o in altro cimitero; esumazione: l operazione di recupero di resti mortali ovvero resti ossei da terra; estumulazione: l operazione di recupero di resti mortali, resti ossei da loculo, tomba, cappella di famiglia ; ossario comune: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni, per i quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione; cinerario comune: un manufatto adibito alla raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione; resti ossei: le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni; resti mortali : gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione. Art. 4 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, il quale si avvale degli organi preposti della Azienda Sanitaria Locale per quanto di specifica competenza igienicosanitaria e degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune sulla base delle rispettive competenze. 2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono gestiti in una delle forme individuate dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267,compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Art. 5 Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale. Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Fatti salvi i servizi esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, l individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento nonché l applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: - l esumazione e l estumulazione ordinarie quando non richieste dai familiari; - la deposizione delle ossa in ossario comune. 3. Sono, altresì, a carico del Comune, come previsto dal comma 7-bis dell art. 1 del d.l n. 392, convertito in legge n. 26 del 28/02/2001, i servizi di cremazione ed inumazione in campo comune, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il 6
7 quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà per il Comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute. Art. 7 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso il cimitero è a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro giornaliero dei movimenti di cui all art. 52 del D.P.R. 285/ Sono inoltre in visione al pubblico : - l'orario di apertura e chiusura; - l'elenco delle fosse soggette ad esumazione ordinaria; - copia del presente regolamento; - le deliberazioni di Giunta comunale con le quali sono stabilite le tariffe cimiteriali; - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n Gli atti e documenti di interesse pubblico sono pubblicati anche sul sito internet del Comune. 4. Gli atti e documenti di cui ai primi due punti del comma 2 di questo articolo, sono esposti e ben visibili all ingresso del cimitero, sotto forma di avviso pubblico. CAPO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO Art. 8 Dichiarazione di morte 1. Di ogni decesso che avviene nell ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all Ufficiale di stato civile da parte dei soggetti legittimati o di chi per essi, secondo quanto specificato all articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, non oltre ventiquattro ore dall evento. 2. Per le registrazioni dell atto di morte l Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle del successivo art. 78 in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere. Art. 9 Autorizzazione al seppellimento del cadavere 1. Ai fini del rilascio della autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, l Ufficiale dello stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla legge. 2. L autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione non può essere accordata se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/ Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico della Azienda U.S.L. e per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente Sanitario della Azienda U.S.L. che li ha nominati e a lui riferiscono sull espletamento del servizio. 7
8 Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all Azienda U.S.L. per l adozione degli adempimenti di rispettiva competenza. 2. L Azienda U.S.L. incarica il medico necroscopo dell esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura. 3. Sulla base del nulla osta l Ufficiale dello stato civile autorizza l inumazione, la tumulazione o, in caso di ossa umane, la collocazione nell ossario comune. Art. 11 Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili 1. In caso di nati morti non viene redatto l atto di morte, ma solo l atto di nascita dove verrà indicata tale circostanza e l Ufficiale dello stato civile procederà al rilascio delle autorizzazioni alla inumazione, alla tumulazione. 2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall Azienda U.S.L. 3. Su richiesta scritta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. 4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, la domanda di seppellimento è presentata, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, al Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda U.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. 5. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, spetta all Azienda U.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l inumazione, la tumulazione o la cremazione. Art. 12 Seppellimento senza autorizzazione 1. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell art. 75 del D.P.R. 396/2000. CAPO III PERIODO E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE Art. 13 Periodo di osservazione 8
9 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 644/75 e successive modifiche. 2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente. 3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco o un suo delegato, su proposta del Responsabile dell U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o di altra persona autorizzata, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 14 Depositi di osservazione 1. Il Comune si avvale, di regola, dei depositi di osservazione e degli obitori allestiti secondo le modalità stabilite negli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/1990 e messi a disposizione dall Azienda U.S.L. 2. Le salme possono essere tenute, per il tempo strettamente necessario alla veglia funebre, anche in strutture, all uopo convenzionate, o in altri luoghi, purché idonei per destinazione, decoro e rispetto e sempre previa autorizzazione del medico del servizio sanitario o dell autorità comunale nei casi di rispettiva competenza. CAPO IV CARATTERISTICHE DEI FERETRI Art. 15 Deposito della salma nel feretro 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente di cui al successivo art In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere, ad eccezione del caso di madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto. 3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o avvolto in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell' Azienda U.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 16 Verifica e chiusura dei feretri 9
10 1. La chiusura della salma nel feretro, la verifica dell identità del defunto, l applicazione dei sigilli per attestarne la regolarità del confezionamento e la verifica sull osservanza delle norme prescritte per il trasporto, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 18 del 04/04/2007, sono effettuate direttamente dagli addetti al trasporto, i quali accertano l avvenuta esecuzione degli adempimenti in qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi dell art. 358 c.p. e s.m.i. 2. Il verbale di chiusura del feretro viene redatto e sottoscritto dall addetto al trasporto, secondo il modello di cui all Allegato B della sopra citata legge regionale. 3. Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnato all addetto al servizio di custodia del cimitero, insieme alle autorizzazione al seppellimento. L addetto al servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l arrivo del feretro. Art. 17 Caratteristiche dei feretri 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali variano in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto dovendo comunque rispondere alle caratteristiche previste dal D.P.R. 285/ Qualora un cadavere già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della Azienda U.S.L. che riguardino il rifascio (Circ. Min. Sanità 10/98). 3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, l addetto al servizio di custodia del cimitero verifica la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste dalla normativa vigente per il tipo di sepoltura cui è destinato. L addetto al servizio di custodia verifica, altresì, l integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell incaricato del trasporto e controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro. 4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, con sistema di fissazione o a neutralizzazione dei gas della putrefazione. Art. 18 Targhetta di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 19 Modalità del trasporto e percorso 10
11 1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90). 2. II trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 20 Norme generali per i trasporti 1. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del D.P.R. 285/1990 e, in ambito regionale, dalla Legge Regionale Toscana n. 18 del Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata o il trasporto avvenga in ambito regionale). Negli altri mesi il trattamento è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. 3. II feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto fino al raggiungimento della destinazione. L incaricato dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e seppellimento, unitamente al verbale di chiusura feretro di cui al precedente art L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero. 5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90. Art. 21 Trasferimento di salme 1. Il trasporto di salme ai locali di osservazione o ad altro luogo per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall esterno. Art. 22 Trasporto da comune a comune per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di cadaveri nel cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale di stato civile. 2. Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 3. I cadaveri provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Lucignano, devono essere trasportate direttamente al 11
12 cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati. 4. Per i deceduti a seguito di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso. Art. 23 Trasporto di resti e ceneri 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. 2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili. 3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolte in una cassetta di zinco, con targhetta recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne debitamente sigillate ed aventi le caratteristiche di cui alla vigente normativa. Art. 24 Trasporti funebri internazionali 1. Il trasporto di salme da o verso uno Stato estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del , approvata con R.D. n dell , oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 285/1990, nel secondo caso quelle di cui all art. 28 e 29. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del citato D.P.R. 285/ La materia è regolata, altresì, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n e dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe. TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 25 Cimiteri 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/1934 il Comune di Lucignano provvede al servizio di seppellimento nel cimitero principale del Capoluogo e nel cimitero rurale situato in Località Calcione. 12
13 2. Nel cimitero comunale del Capoluogo è presente da tempo immemorabile un area, di competenza della Venerabile Confraternita di Misericordia di Lucignano, nella quale le inumazioni avvengono in deroga ai criteri di ammissione di cui al successivo articolo 28, commi 1 e 2. Art. 26 Disposizioni generali 1. L'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, che si avvarrà del personale comunale adibito a tali funzioni o tramite apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall Amministrazione Comunale. 2. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi di cui agli articoli 101,102 e 105 del D.P.R. 285/ Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo dal personale addetto al cimitero o da apposito soggetto esterno qualificato incaricato dall Amministrazione Comunale. Art. 27 Reparti speciali nei cimiteri 1. All'interno del cimitero comunale è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90). 2. Al fine di regolamentare le modalità di sepoltura, la concessione in uso e la gestione di apposite aree da individuarsi successivamente, dovranno essere formalizzati appositi accordi con le comunità religiose interessate. 3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, saranno a totale carico delle comunità richiedenti. Art. 28 Ammissione nei cimiteri 1. Nel cimitero comunale, ai sensi dell art.50 del D.P.R. 285/90, sono ricevuti: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90; e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. 2. Nel cimitero possono inoltre essere accolti, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza o il domicilio e del coniuge o convivente, degli ascendenti o discendenti entro il terzo grado e dei collaterali entro il secondo grado, di persone residenti in questo Comune o di defunti già sepolti nel cimitero comunale. 3. Resta fermo che le ipotesi di cui al precedente comma 2, vengono subordinate alla sussistenza dell effettiva disponibilità di posti e comunque alla complessiva valutazione della sussistenza della capacità ricettiva al momento della richiesta. 13
14 Art.29 Assegnazione di sepoltura in casi particolari 1. In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo, possono essere accolte nel cimitero comunale, con apposito provvedimento del Sindaco emesso a seguito di domanda degli interessati, salme di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemerenze nei confronti della collettività di Lucignano. CAPO II INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art. 30 Inumazione 1. L inumazione è la sepoltura in terra praticata ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura. 2. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Art. 31 Disposizioni generali dei campi per inumazioni 1.Il cimitero dispone di campi destinati alla inumazione di adulti e di bambini di età inferiore a dieci anni. 2. Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le caratteristiche e misure delle fosse devono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90. 3.L utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Art. 32 Tumulazione 1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti od urne cinerarie in opere murarie quali loculi, tombe, cappelle di famiglia ed ossari, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento. 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e all'art 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/ E consentita la collocazione di più cassette di resti ed urne cinerarie in un unico loculo, tomba od ossario, anche in presenza di un feretro, fino all esaurimento della capienza (art della Circ. Min. Sanità n.24/93). 14
15 Art. 33 Tumulazione provvisoria 1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita, su richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata. 2. Può essere autorizzata nei seguenti casi : - qualora il cadavere sia destinato a essere tumulato in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora ultimate, per le quali sia stata già presentata la domanda di concessione; - qualora il cadavere sia destinato a essere tumulato in sepolture in concessione ove già esistono cadaveri per i quali è necessario procedere alla estumulazione, al fine di liberare il sepolcro. 3. In tal caso le salme potranno essere tumulate provvisoriamente in loculi a disposizione del Comune, previo pagamento del canone di concessione provvisorio stabilito con proprio atto dalla Giunta Comunale. 4. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in un anno rinnovabile successivamente fino ad un massimo tre anni. 5. Le spese di traslazione del feretro dal loculo in cui è avvenuta la tumulazione provvisoria a quello per la tumulazione definitiva (da effettuare in piena conformità delle norme igienico-sanitarie) sarà a totale carico del richiedente. 6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario. Art. 34 Traslazione 1. Per traslazione si intende l estumulazione al fine del trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri da una sepoltura ad un altra all interno del cimitero o in altro cimitero. CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 35 Esumazione 1. L'esumazione è l'operazione di recupero, dalla fossa scavata nella terra, dei resti del cadavere che vi era stato sepolto. 2. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. 3. Sono ordinarie le esumazioni che si eseguono dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. 4. Sono straordinarie le esumazioni che si eseguono, prima del decorso di un decennio dalla inumazione, per ordine dell autorità giudiziaria per indagini nell interesse della giustizia o, su richiesta dei familiari o di chi ne ha interesse e diritto, per trasportare i cadaveri in altre sepolture o per cremarle. Art. 36 Esumazione ordinaria 15
16 1. L'esumazione si definisce ordinaria quando si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni. 2. Il turno ordinario di esumazione, nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali, sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998 e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite sia su richiesta dei familiari, sia su disposizione dell Ente. 4. Le esumazioni ordinarie disposte dall Ente possono essere svolte in qualunque periodo dell anno. Periodicamente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l' esumazione ordinaria. Tali elenchi, a disposizione dei cittadini presso l ufficio competente, vengono resi pubblici tramite l affissione all ingresso del cimitero e tramite ulteriori misure ritenute opportune per assicurare la conoscenza dell esumazione da parte dei familiari. Vengono, altresì, collocati appositi cartelli direttamente sui campi e/o sulle fosse interessate. 5. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dagli uffici comunali e sono comunicate alle persone interessate. 6. Le esumazioni ordinarie eseguite su richiesta presentata all Ufficio competente dai familiari, al di fuori dei turni di rotazione previsti dall Ente, sono soggette al pagamento delle tariffe vigenti. Tali esumazioni possono essere eseguite in qualunque periodo dell anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio e agosto. 7. Nel caso che il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione è possibile: - il mantenimento nella fossa originaria di inumazione; - la reinumazione in apposito reparto del cimitero; - la cremazione, su richiesta degli aventi diritto. Tale operazione è a carico dei familiari. In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni. 8. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell ossario comune, a cura e spese dell Ente, a meno che i familiari interessati non facciano richiesta per raccoglierli e depositarli in cellette ossario, loculi, tombe e cappelle di famiglia posti all interno del cimitero comunale o in cimitero di altro comune oppure per cremarle. I costi per la raccolta dei resti e per il loro trasporto in altra sede e per la cremazione sono a totale carico dei familiari. Art. 37 Esumazione straordinaria 1. L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/ Può essere eseguita per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, su richiesta dei familiari o di chi ne ha interesse e diritto per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero o per cremazione. E altresì consentita la esumazione straordinaria nel caso in cui la salma debba essere trasferita in altro Comune. 3. Salvo i casi ordinati dall Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 4. Quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva- diffusiva, tranne il caso in cui sia ordinata dall Autorità giudiziaria, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano 16
17 trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario della Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica. 5. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del personale sanitario della Azienda U.S.L. Art. 38 Estumulazione ordinaria 1. L estumulazione è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. 2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dall art. 86 del D.P.R. 285/90 e si eseguono allo scadere del periodo di concessione o decorsi almeno venti anni dalla tumulazione. 3. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque mese dell anno. 4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere, i resti mortali, su richiesta dei familiari possono essere: a) tumulati nella stessa o altra sepoltura; b) inumati per il periodo previsto dalla normativa vigente; c) cremati. 5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari o aventi causa, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione. 6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. A richiesta degli aventi titolo, i resti ossei, possono essere cremati. I costi per la raccolta dei resti e per il loro trasporto in altra sede e per la cremazione sono a totale carico dei familiari. Art. 39 Estumulazione straordinaria 1. Le estumulazioni straordinarie o precedenti alla scadenza della concessione, possono essere eseguite, previa autorizzazione del Comune, su ordine dell'autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni. 2. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall art.88 del D.P.R. 285/ Le estumulazioni straordinarie richieste dagli interessati possono essere finalizzate : a) alla traslazione del feretro per dargli una diversa sepoltura all interno del cimitero o presso i cimiteri di altri Comuni; b) alla cremazione del defunto. 4. Le estumulazioni straordinarie possono svolgersi in qualunque periodo dell anno e debbono essere eseguite alla presenza del personale sanitario dell Azienda U.S.L. Art. 40 Divieti nelle estumulazioni 1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 17
18 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e' tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale. Art. 41 Tariffe cimiteriali 1. Le tariffe per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, nonché per la deposizione di cassettine contenenti resti ed urne cinerarie in loculo, tomba od ossario, sono stabilite dalla Giunta comunale. Art. 42 Oggetti da recuperare 1. I familiari che ritengono che, nel corso di operazioni di esumazioni od estumulazioni, possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare, devono darne avviso al Responsabile del servizio incaricato, al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti, richiesti e rinvenuti, sono consegnati agli aventi diritto previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale. 2. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, devono essere idoneamente conservati all'interno del cimitero comunale da parte del personale addetto, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. 3. Qualora, decorso tale termine, non venissero richiesti, gli eventuali oggetti preziosi entrano nella disponibilità del Comune che potrà anche alienarli. Il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 43 Disponibilità dei materiali 1. Al momento delle esumazioni e/o delle estumulazioni o al venir meno delle concessioni, ove gli interessati non curino il recupero dei segni funerari quali lapidi, oggetti, parti decorative apposti dai concessionari, i materiali e le opere passano nella disponibilità del Comune che provvederà al loro utilizzo per costruzioni, riparazioni, manutenzioni o miglioramento del cimitero, ovvero alla loro distruzione e smaltimento, se inservibili. 2. Tali materiali ed ornamenti potranno altresì essere assegnati, per la sistemazione di sepolture di familiari, a cittadini residenti che ne facciano esplicita richiesta, di cui il Comune possa accertare, attraverso i Servizi sociali, lo stato di effettiva precarietà delle condizioni economiche. Art. 44 Rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni e da altre attività cimiteriali 1. Secondo quanto indicato all art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi. 2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere 18
19 smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione. TITOLO III CONCESSIONI CIMITERIALI CAPO I CONCESSIONI CIMITERIALI Art. 45 Oggetto delle concessioni per sepolture private 1. Per le sepolture private può essere concesso l'uso di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano: - cappelle di famiglia - tombe - loculi individuali - cellette ossario per la raccolta di resti ossei e/o urne cinerarie. Art. 46 Atto di concessione 1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale che comporta il diritto d'uso a tempo determinato e revocabile, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 2. La concessione per le sepolture indicate nell articolo precedente è consentita solo agli aventi diritto alla ammissione nel cimitero comunale ai sensi dell art. 28 del presente regolamento. 3. II rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale. 4. Ogni concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi a cura dell Ente ed a spese del concessionario. L'atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione; - la data di inizio della concessione e la durata della stessa; - la/e persona/e concessionaria/e; - il/i nominativo/i del/i destinatario/i della concessione; - la tariffa applicata; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. 5. La concessione decorre dal giorno della sottoscrizione dell atto di concessione. 6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Art. 47 Modalità di concessione 1. La concessione in uso delle sepolture individuali può essere rilasciata solo in presenza di salme per i loculi e tombe e dei resti ossei o ceneri per gli ossari. 19
20 2. E fatto salvo il diritto del coniuge o convivente superstite che abbia compiuto il 60 anno di età di avere in concessione, ove disponibile, il loculo adiacente. 3. Al momento della costruzione di un nuovo lotto nel cimitero e/o nel caso di recupero di vecchi settori, è data facoltà al Comune di procedere alla prevendita dei manufatti (loculi ed ossari) di nuova costruzione o recuperati. Il numero dei loculi e/o ossari da concedere non in presenza di una salma, di resti mortali o ceneri da tumulare, sarà definito in percentuale, contestualmente all approvazione del progetto dell opera da realizzare. 4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per i quali viene prevista la concessione di soli ossari. 5. L assegnazione di cappelle di famiglia potrà avvenire previo apposito avviso pubblico, da utilizzare sia in caso di assegnazione di nuove concessioni, sia nel caso di assegnazione di concessione su manufatti recuperati. Art. 48 Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell art. 92 del D.P.R. 285/90 e soggette a tariffa. 2. La durata delle concessioni è fissata in: - 99 anni per le cappelle di famiglia - 50 anni per i loculi e le tombe - 50 anni per gli ossari 3. Le concessioni delle tombe, dei loculi e degli ossari possono essere rinnovate alla loro scadenza per un ulteriore periodo di durata da un minimo di 10 ad un massimo di 50 anni. 4. Le concessioni delle cappelle di famiglia, alla loro scadenza, sono rinnovabili per un ulteriore periodo di durata da un minimo di 10 ad un massimo di 99 anni. 5. Il rinnovo della concessione avviene previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. 6. Le sepolture, oggetto delle concessioni scadute, rientreranno nella libera disponibilità del Comune. 7. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogniqualvolta si verifichino gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all' ampliamento del cimitero. Art. 49 Concessioni pregresse 1. Le concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. 2. Le concessioni perpetue conservano la loro peculiarità sino a che non si proceda all utilizzo del loculo, della tomba o dell ossario, per un fine diverso da quello prestabilito nella concessione originaria. La perpetuità decadrà al momento della rinuncia alla concessione originaria o, nel caso di loculi e tombe, al momento della stipula di nuova concessione per il loro riuso. La durata della nuova concessione sarà quella stabilita dal presente regolamento. 3. Per le eventuali concessioni costituite prima dell entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l istituto dell immemoriale, quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d uso sulla concessione. 20
21 4. Per le sepolture, per cui non risulta rinvenibile un atto di concessione, il relativo diritto all utilizzo decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o altra scrittura contabile, o in ultima analisi, dalla data di morte o, se conosciute, di tumulazione o di collocazione dei resti mortali ( per le cappelle si utilizza il criterio temporale della prima utilizzazione). Art. 50 Diritto d uso delle sepolture private 1. Il diritto d uso di un loculo, tomba od ossario spetta, in linea di principio, esclusivamente al soggetto individuato nell atto di concessione. Dopo la stipula dell atto di concessione, nel caso in cui il manufatto non sia stato ancora utilizzato, il concessionario può chiedere di essere autorizzato ad individuare, previa apposita appendice all originaria concessione, un diverso avente diritto alla sepoltura, compreso fra i propri familiari, intendendosi per tali, il coniuge o convivente, gli ascendenti o discendenti entro il sesto grado, i collaterali entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado. Nel caso di estumulazione di feretri/cassette ossario/urne cinerarie destinati ad essere trasportati in altra sede è previsto l obbligo della rinuncia alla concessione e il recupero del manufatto nella disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d ufficio. 2. Il diritto d uso di una cappella di famiglia spetta al concessionario ed ai suoi familiari, fino al completamento della capienza del sepolcro. Ai fini di quanto precede, sono da intendersi familiari il coniuge o il convivente, gli ascendenti o discendenti, i collaterali e gli affini fino alla concorrenza del sesto grado rispettivo. Il concessionario può permettere la sepoltura anche a persone legate a lui da vincoli di convivenza anagrafica. Il concessionario può permettere, altresì, la sepoltura al benemerito, cioè colui che attraverso una azione specifica o con comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto di sepoltura. Ai fini della tumulazione di soggetti diversi dal concessionario, è richiesta apposita comunicazione ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare preventivamente all ufficio preposto da parte del titolare della concessione o dagli aventi titolo. Art. 51 Riuso posto salma per tumulazione 1. Qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, trascorsi almeno 35 anni dalla tumulazione, si può procedere all'estumulazione dei defunti da loculi o tombe, oggetto di concessioni perpetue o a tempo determinato, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di altro defunto della stessa famiglia, così come individuata al comma 1 del precedente art Dovrà in questo caso essere stipulata una nuova concessione assoggettata alle regole di cui all art. 48 del presente regolamento. 3. La richiesta di riuso di loculi o tombe, oggetto di concessioni perpetue può essere presentata senza limitazioni temporali, previa corresponsione di un prezzo pari al 50% della tariffa vigente. 4. Nel caso di riuso di loculi o tombe,oggetto di concessioni novantanovennali, la relativa richiesta deve essere effettuata non oltre lo scadere del 90^ anno dall avvenuta concessione, con corresponsione degli importi riportati in percentuale, come di seguito dettagliato: - dal 36^ al 50^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 50% del costo in vigore; - dal 51^ al 70^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 70% del costo in vigore; - dal 71^ al 90 anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 90% del costo in vigore. 21
22 5. La richiesta per il riuso di loculi o tombe, oggetto di concessioni cinquantennali, deve essere presentata non oltre lo scadere del 45^ anno dall avvenuta concessione, con corresponsione degli importi percentuali sotto riportati: - dal 36^ al 40^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 80% del costo in vigore; - dal 41^ al 45^ anno dalla concessione è dovuto un importo pari al 90% del costo in vigore. 6. Tutte le spese presupposte e conseguenti al riuso sono a totale carico del richiedente. Art. 52 Divisioni e subentri 1. Non sono ammesse la divisione e l individuazione di separate quote della concessione. Più concessionari di una unica concessione cimiteriale possano regolare i propri rapporti interni, dividendosi i posti o individuando separate quote della concessione, ferma restando l unicità di quest ultima nei confronti del Comune. 2. Uno o più concessionari possono dichiarare, presso gli Uffici competenti, la loro irrevocabile rinuncia pro quota del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. 3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell art. 50 possono darne comunicazione all Ufficio competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto. L aggiornamento dell intestazione è gratuito. 4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. 5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 50 anni dall ultima sepoltura a tumulazione, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione e rientrare nel possesso del manufatto precedendo alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Art. 53 Scadenza delle concessioni 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine stabilito nella concessione. 2. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo, tomba, ossario o cappella di famiglia. 3. Il comune provvederà, con congruo anticipo, a comunicare ai concessionari la scadenza della concessione, invitandoli ad assumere decisioni in merito alla collocazione dei resti mortali, dei resti ossei o delle ceneri. 4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. 5. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, revoca, decadenza o soppressione del cimitero. Art. 54 Rinuncia 22
23 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di manufatti mai utilizzati o comunque liberi da salme, resti, ceneri che abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. 2. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote. 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni. 4. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi diritto. 5.La rinuncia alla concessione comporta il rimborso da parte dell Ente, al concessionario o agli aventi titolo, di una tariffa di retrocessione calcolata in relazione al tempo trascorso come specificata nel successivo articolo 55. Art. 55 Rimborsi per rinuncia a concessioni 1. Per i loculi, tombe ed ossari che rientrano nella disponibilità dell Ente ai sensi del precedente articolo 54, è previsto il rimborso di una parte della spesa dovuta, da comprovare sulla base dell atto di concessione, variabile in relazione al tempo trascorso dalla data del contratto, secondo quanto riportato nei commi successivi. 2. Se il loculo, tomba od ossario non è stato utilizzato, è previsto il rimborso di una somma percentuale rispetto all importo versato decurtato secondo quanto desumibile nei prospetti sotto riportati: LOCULI NON UTILIZZATI CONCESSIONI PERPETUE E NOVANTANOVENNALI Tempo trascorso Percentuale dalla data del Detrazione contratto 23 Percentuale Detrazione CONCESSIONI CINQUANTENNALI Tempo trascorso dalla data del contratto -10% 0-5 anni -10% 0-3 anni -20% 6-10 anni -20% 4-5 anni -30% anni -30% 6-10 anni -40% anni -40% anni -50% anni -50% anni -60% anni -60% anni -70% anni -70% anni -80% anni -80% anni -90% anni -90% anni 3. Se il loculo, tomba od ossario sono già stati utilizzati, è previsto il rimborso di una somma percentuale rispetto all importo versato decurtato secondo quanto desumibile nei prospetti sotto riportati: LOCULI GIA UTILIZZATI CONCESSIONI PERPETUE E NOVANTANOVENNALI Tempo trascorso Percentuale dalla data del Detrazione contratto CONCESSIONI CINQUANTENNALI Tempo trascorso Percentuale dalla data del Detrazione contratto -20% 0-5 anni -20% 0-3 anni
24 -30% 6-10 anni -30% 4-5 anni -40% anni -40% 6-10 anni -50% anni -50% anni -60% anni -60% anni -70% anni -70% anni -80% anni -80% anni -90% anni -90% anni 4. Per le cappelle di famiglia, che rientrano nella disponibilità dell Ente a seguito di rinuncia del concessionario, si applicano le stesse percentuali di rimborso di cui ai precedenti commi 2 e 3. Art. 56 Modifica e Revoca 1. E facoltà dell'ente, sussistendone presupposti di straordinarietà ed urgenza, ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò occorra per ampliamento e/o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai concessionari. 2. Nella fattispecie prevista dal secondo comma dell art. 92 del D.P.R. 285/90, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza rispetto al fabbisogno complessivo e non sia possibile provvedere tempestivamente all ampliamento dell esistente o alla costruzione di nuovi manufatti, l Ente può procedere alla revoca della concessione nel caso in cui siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell ultima salma. Art. 57 Decadenza 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta entro 90 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione; - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; - quando venga accertata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura ; - quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni ; - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. 2. La pronuncia della decadenza è adottata con apposito atto del Responsabile del servizio incaricato previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili, con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata nel sito internet, nonché affissa all Albo Pretorio del Comune e sul manufatto per la durata di almeno 6 mesi, comprensivi del mese di novembre. 3. Una volta pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. 24
25 Art. 58 Soppressione del Cimitero Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono, altresì, con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/90. TITOLO IV LAPIDI, EPIGRAFI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE CAPO I LAPIDI ED EPIGRAFI Art. 59 Collocazione di cippi, lapidi e ornamenti nei campi di inumazione 1. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo o lapide costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante l indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui caratteristiche dimensionali e di materiale sono definite da disposizioni della Giunta comunale, finalizzate ad assicurare il decoro architettonico dei campi di inumazione. 2. Al momento della sepoltura dovrà essere posta una sistemazione provvisoria sulla quale verrà applicata una targhetta con le generalità del defunto. 3. E' vietata la posa in opera di cippi e lapidi, ed altri ornamenti definitivi, fino a che non siano trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. 4. Non è soggetta ad autorizzazione la posa sulle sepolture di cippi, lapidi, ed altri ornamenti che rispettino le norme e le caratteristiche prescritte dall Ente. 5. Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quelle lapidi ed ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi. Art. 60 Collocazione di lapidi su loculi, tombe ed ossari 1. Sul loculo, tomba od ossario è fatto obbligo di posare, entro tre mesi dalla tumulazione, la lapide di chiusura, le cui caratteristiche siano conformi a quanto statuito dalla Giunta comunale. 2. Laddove le lapidi vengono fornite dal Comune (parte nuova del cimitero del Capoluogo) le stesse non dovranno essere modificate né sostituite per mantenere una uniformità di colori, forme e dimensioni dell intero quadro di tumulazione. 3. Nei casi in cui non siano fornite dal Comune (parte monumentale del cimitero) le lapidi dovranno essere intonate al contesto generale del quadro di tumulazione. 4. Non è soggetta ad autorizzazione la posa sulle sepolture delle lapidi e degli altri ornamenti che rispettino le norme e le caratteristiche prescritte dall Ente. 5. Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quelle lapidi ed ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi. Art
26 Epigrafi 1. Sulle sepolture deve essere riportato il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l austerità del luogo. 2. E consentita l aggiunta, preventivamente autorizzata dal competente ufficio, di eventuali rituali espressioni brevi, frasi commemorative o di cordoglio, nonché simboli ed emblemi consoni al culto dei morti e alla sacralità del luogo. 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. 4. Nessuna iscrizione è consentita sulle lapidi di chiusura dei manufatti già concessi anteriormente all occupazione della sepoltura. Art. 62 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti 1. E consentito, ai familiari dei defunti, deporre sulle sepolture fiori recisi o coltivare, all interno dei contorni fossa delle sepolture nei campi di inumazione, piantine ornamentali erbacee di dimensione contenuta e purché queste non fuoriescano dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui o non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Qualora le piantine coltivate superino gli ottanta centimetri di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata potatura di contenimento e accorciamento. 2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto provvederà alla loro eliminazione. CAPO II MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 63 Manutenzione delle cappelle di famiglia 1. La manutenzione delle cappelle di famiglia (costruite dai privati o di proprietà dell Amministrazione e date in concessione) spetta ai concessionari: per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro, dell igiene e della sicurezza del sepolcro. 2. Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall Ente per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro. 3. In caso di contitolarità della sepoltura concessa, gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali. 4. L esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell Ente. Art. 64 Manutenzione delle sepolture individuali 26
27 1. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune, l Ente provvede alla manutenzione dei manufatti, con esclusione di quella riferita alle lapidi (anche quando fornite dal Comune contestualmente alla concessione del manufatto), agli arredi e agli accessori, per i quali è tenuto a farsi carico il concessionario per tutta la durata della concessione. 2. Nelle sepolture nei campi di inumazione i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, ecc. che devono essere mantenuti in buono e decoroso stato di manutenzione). L Ente provvede, gratuitamente, al riporto di terra qualora si verifichino avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari agli addetti cimiteriali. 3. Nel caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, gli interventi saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico dei concessionari, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. TITOLO V CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI CAPO I CREMAZIONE Art. 65 Cremazione La cremazione dei cadaveri, dei resti mortali e delle ossa può essere eseguita esclusivamente in un forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell atto di autorizzazione. Art. 66 Autorizzazione alla cremazione dei cadaveri 1. A norma di quanto previsto dalla Legge n. 130 e dalla Legge Regione Toscana n. 29 del (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) cosi come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 66 del 12/11/2013, l autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall ufficiale dello stato civile del comune di decesso. 2. L autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: a. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; in presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto. b. iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto; c. in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, 27
28 dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. 3. La volontà delle persone di cui al punto c) del precedente comma può essere manifestata, sia all ufficiale di stato civile del comune di decesso, sia all ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza del defunto, previo accertamento della identità e della qualità dei dichiaranti da parte del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata o fatta pervenire all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso per l autorizzazione alla cremazione. 4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell associazione, così come la certificazione della regolarità dell iscrizione, fino al momento del decesso. 5. L autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta di detta autorità che rechi espressa indicazione che il cadavere può essere cremato. 6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 7. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune. Art. 67 Cremazione di ossa e di resti mortali 1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo minimo di dieci anni e di estumulazione dopo un periodo minimo di venti anni, possono essere, previa autorizzazione dell Ufficiale di Stato Civile, avviati a cremazione. 2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. 3. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. 4. Se i familiari di cui al comma 2 niente hanno stabilito in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno conferite nel cinerario comune del cimitero. 5. Della cremazione delle ossa contenute nell ossario comune dispone il Sindaco con specifica ordinanza. Art. 68 Destinazione delle ceneri 1. Le ceneri raccolte nell urna, qualora ne sia prevista la conservazione, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto, possono essere: 28
29 a) tumulate nel cimitero; b) consegnate al soggetto affidatario per la conservazione. 2. Le ceneri possono altresì, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, essere: a) inumate in apposito campo cimiteriale per una lenta dispersione; b) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art.72. Art. 69 Tumulazione dell urna cineraria 1. La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in cappella di famiglia, tomba, loculo od ossario. 2. E consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro o nel caso in cui il loculo sia già stato concesso per la sepoltura di un feretro. 3. Il tempo di tumulazione dell urna cineraria in sepolture già concesse in uso non può superare il periodo concessorio principale. Art. 70 Affidamento dell urna cineraria 1. Il provvedimento di autorizzazione alla cremazione indica gli eventuali affidatari dell urna cineraria. 2. Soggetto affidatario dell urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 / Il soggetto che richiede l affidamento deve presentare apposita istanza nella quale dovranno essere indicati: - i dati anagrafici e la residenza dell affidatario ; - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale ; - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero nel caso il soggetto affidatario non volesse più conservarla; - la dichiarazione che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza; - la conoscenza dell obbligo di custodire l urna in luogo stabile e sicuro da ogni forma di profanazione e di informare l Amministrazione Comunale della variazione della residenza o del luogo di conservazione delle ceneri, ove diverso dalla di residenza, entro il termine massimo di 30 giorni. 4.Il soggetto affidatario dell urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall articolo 81 del D.P.R. 285/90, in cui viene indicato il luogo di destinazione dell urna cineraria; tale documento, conservato presso l impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 29
30 5. Il trasporto delle ceneri deve essere autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria. 6. Resta valida la possibilità di rinuncia all affidamento dell urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all affidamento deve risultare da dichiarazione resa all ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione. 7. In caso di rinuncia le ceneri sono conservate all interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore. Art. 71 Inumazione dell urna cineraria 1. L inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.. 2. L inumazione avviene in apposito campo del cimitero ed è soggetta alle norme nazionali, regionali e comunali relative all inumazione in genere. Il periodo di inumazione è di durata pari a dieci anni. 3. Ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve avere le dimensione minime di mt. 0,30 x 0,30 con profondità di mt. 0,50 ed essere contrassegnata da un cippo in materiale resistente recante il nome e cognome e le date di nascita e morte della persona di cui si conservano le ceneri, con spese a carico dei familiari del defunto. 4. La dimensione e le caratteristiche dei cippi sono definite da apposite disposizioni della Giunta comunale. 5. Le urne destinate all inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. Art. 72 Dispersione delle ceneri 1. L autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell espressa volontà del defunto da parte dell ufficiale di stato civile. 2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione. 3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso. 4. Per procedere alla dispersione delle ceneri, il soggetto o i soggetti espressamente individuati in vita dal defunto, devono presentare apposita istanza all Ufficiale di Stato Civile, dalla quale devono risultare: a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente; b) il documento, redatto nelle forme di legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri; c) la dichiarazione del luogo dove saranno disperse le ceneri; d) l autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, con dichiarazione contestuale che l autorizzazione viene data senza fini di lucro ( nel caso di aree private); e) la dichiarazione relativa alla conservazione dell urna vuota o delle modalità di smaltimento della stessa; 30
31 f) la dichiarazione che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza; g) la dichiarazione della conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto. 5. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell art. 3 c.1 lett. d) L. n. 130/01 è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal legale rappresentante di una associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, alla quale il defunto risultava regolarmente iscritto. In mancanza di questi soggetti, la dispersione sarà effettuata dal personale comunale autorizzato, unicamente nell apposita area all interno del cimitero individuata nel cinerario comune. Art. 73 Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri è consentita, oltre che nel cinerario comune di cui all articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, predisposto all interno del cimitero del Capoluogo, anche nei luoghi che presentino caratteristiche conformi a quelle previste dalla vigente normativa ( Legge n. 130/2001). Art. 74 Deposito provvisorio 1. E consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell urna cineraria presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte degli aventi titolo, le ceneri verranno avviate d ufficio al cinerario comune. Art. 75 Registri cimiteriali 1. Deve essere predisposto apposito registro affidamento e dispersione ceneri nel quale l ufficiale di stato civile annota: a) i dati anagrafici del defunto cremato, dell affidatario ed il luogo di conservazione dell'urna cineraria; b) i dati anagrafici del defunto cremato, del richiedente la dispersione ed il luogo di dispersione delle ceneri; c) la rinuncia all'affidamento; d) i dati anagrafici del defunto cremato le cui ceneri siano in deposito provvisorio. Art. 76 Senso comunitario della morte 1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di affidamento dell urna cineraria o in caso dispersione delle ceneri, presso il cimitero comunale può essere collocata, su richiesta dei familiari, apposita targa riportante i dati anagrafici del defunto. La targa dovrà avere le caratteristiche stabilite dalla Giunta comunale. La permanenza della targa è prevista in 10 anni. 31
32 2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Art. 77 Tariffe 1. Le tariffe per la conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri, nonché per l apposizione della targa di cui al precedente articolo, sono stabilite dalla Giunta comunale. TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI CIMITERI Art. 78 Orario 1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari stagionali stabiliti dal Sindaco e resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cancelli di ingresso del cimitero comunale. 2. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari. Art. 79 Disciplina dell'ingresso nel cimitero 1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Solo in casi particolari, per motivi di salute od età, gli addetti cimiteriali possono concedere il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap. 2. E consentito, inoltre, l ingresso dei veicoli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nell esecuzione di lavori riguardanti i manufatti funebri. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai cordoni, ai viali, ecc. Art. 80 Norme di comportamento all'interno del cimitero 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie: - tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; - chiedere elemosina anche all esterno, in prossimità degli ingressi; - introdurre oggetti indecorosi, irriverenti o comunque, estranei al contesto; - danneggiare e deturpare i manufatti; - rimuovere dalle tombe di altri, fiori, piante, ornamenti; - gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; - calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole, danneggiare alberi, camminare fuori dai viali o viottoli; - disturbare in qualsiasi modo i visitatori; - fotografare, cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva 32
33 autorizzazione dell ufficio competente e degli interessati; - turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni; - assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto. 2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale in servizio, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, sarà richiesto l intervento degli agenti della forza pubblica. Art. 81 Riti funebri 1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio incaricato. Art. 82 Accesso delle imprese al cimitero per l'esecuzione di lavori 1. All interno del cimitero possono operare esclusivamente imprese in possesso dei requisiti di legge. Tali soggetti sono tenuti al rispetto delle norme di igiene, sicurezza sul lavoro, previdenziale ed assistenziali previste per la specifica attività svolta. 2. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di restauro, di manutenzione ordinaria o per altri interventi su qualsiasi tipo di sepoltura, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione agli addetti cimiteriali. Sia al momento del ritiro delle lapidi che al momento della successiva riconsegna dovrà essere compilato un apposito modulo predisposto dall ufficio comunale competente. 3. Per lavori di manutenzione straordinaria relativa alle cappelle di famiglia è necessario munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall ufficio comunale competente. 4. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali di regolare apertura dei cimiteri, escluso il sabato. 5. Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi e nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall ufficio comunale competente. 6. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 2^e 3^ comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell impresa a cui sono stati affidati i lavori. Art. 83 Obblighi e divieti per gli addetti ai servizi cimiteriali 1. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero. Gli addetti ai servizi cimiteriali sono comunque tenuti: - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. 2. Al personale suddetto è vietato: - eseguire, all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno 33
34 dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso; - ricevere compensi, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte; - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; - trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero. 3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare. Art. 84 Obblighi di custodia Nell ambito del servizio di custodia rientrano i compiti di : - ricevere i feretri contenenti salme e le cassette ed urne contenenti resti mortali o ceneri; - collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei loculi, nelle tombe, negli ossari o all interno delle cappelle di famiglia; - ritirare e conservare l autorizzazione al seppellimento di cui all art. 6 del D.P.R. 285/90 e gli altri documenti che accompagnano la salma, i resti mortali o le ceneri; - tenere aggiornato in ordine cronologico il registro delle operazioni cimiteriali di cui all art. 52 del citato D.P.R. 285/90; - tenere aggiornato, altresì, l archivio e i registri esistenti all interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento; - eseguire e/o assistere alle operazioni cimiteriali, redigendone apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento; - mantenere in ordine e nella massima decenza e pulizia tutta la struttura del cimitero; - segnalare al competente ufficio comunale l apposizione di lapidi od altri ornamenti sui sepolcri non rispondenti alle disposizioni dettate dall Ente; - regolare le attività e l accesso al cimitero alle ditte operanti nel settore, subordinandole alle priorità del servizio; - provvedere all apertura e alla chiusura dei cancelli agli orari prestabiliti e custodire le chiavi del cimitero; - provvedere, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI FINALI Art. 85 Ambito di applicabilità delle norme del presente regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al cimitero del Capoluogo ed in quanto compatibili, anche al cimitero situato in Loc. Calcione. Art. 86 Efficacia delle disposizioni del regolamento 34
35 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che per le parti per le quali lo stesso regolamento disponga diversamente. 2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune atti e/o documenti che comprovino la sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento. Art. 87 Richiamo norme vigenti 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 88 Rinvio dinamico 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraggiunta, sopraordinata. Art. 89 Abrogazione di precedenti disposizioni 1. Il presente regolamento annulla e sostituisce le norme regolamentari precedentemente assunte in materia. Art. 90 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrerà in vigore, assumendo efficacia, decorso il periodo di doppia pubblicazione, ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari dell Ente. 35
COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa
COMUNE DI SANTA CROCE SULL ARNO Provincia di Pisa Regolamento recante disciplina sulla conservazione, l affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto
R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
CITTA DI BORDIGHERA Provincia di Imperia R E G O L A M E N T O PER LA CREMAZIONE, L AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con deliberazione
Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990
Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012 Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9
Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale.
Comune di Bracciano Tariffe relative ai servizi cimiteriali a domanda individuale. Tariffe relative ai diritti sui servizi a domanda individuale e sulle operazioni da effettuare nei cimiteri comunali;
REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI
REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI Art. 1 Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al Capo
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO
Le operazioni di esumazione
Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI Le operazioni di esumazione Nota informativa allegata a: MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI 1 PERCHÉ
LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7
LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2008, n. 7 Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale (b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1) Art. 1 Oggetto e finalità 1. Questa legge, nel rispetto
COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto
APPENDICE AL REGOLAMENTO PER L USO, L ACCESSO E LA VISITABILITÀ DEI CIMITERI COMUNALI ------------------------------- NORME RELATIVE ALL AFFIDAMENTO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI
Città di Tortona Provincia di Alessandria
Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2008) 1 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art.
Regolamento. dei. contratti. cimiteriali
COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni
IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE.
IL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA NELLA REGIONE PIEMONTE. Dr Mario Spinelli Direttore S.C. Medicina Legale ASL n. 15 Cuneo NORMATIVA T.U delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 ( Tit. VI) D.
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
Allegato 1 DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO PER SALME DA TRASFERIRE ALL ESTERO PREVISTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI a) Domanda in bollo al Sindaco del Comune in cui si trova la salma da
REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
REGOLAMENTO COMUNALE n. 64 REGOLAMENTO SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Allegato B alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/06/2005 CAPO I CREMAZIONE Art. 1 Disposizione generale
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004
REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico
COMUNE DI SINNAI Provincia di Cagliari Settore Lavori Pubblici e Tecnologico OGGETTO: ISTRUTTORIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE CIMITERIALI. IL RESPONSABILE DEL SETTORE PREMESSO che: Le tariffe di
COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma
COMUNE DI LADISPOLI Provincia di Roma Regolamento di Polizia Mortuaria. (Approvato con delibera di C.C. n. 69 del 20.09.1999) (Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 12.12.2001) INDICE GENERALE TITOLO
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Regolamento comunale sulla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 28.12.2009 TITOLO 1
38 CON DELIBERAZINE CONSILIARE N. 37/08.07.2009 SONO STATE APPROVATE LE SEGUENTI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 100 IN DATA
GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA
Comune di Budrio Settore Affari Generali Servizio Comunicazione e Certificazione GUIDA INFORMATIVA PER LE PRATICHE DI POLIZIA MORTUARIA Abbiamo predisposto questa guida nell intento di facilitare i contatti
C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE
1 Disciplina generale per la concessione di aree e loculi cimiteriali C O M U N E DI CREMENAGA PROVINCIA DI VARESE DISCIPLINA GENERALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
DISCIPLINARE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E DI DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL AFFIDAMENTO L autorizzazione all affidamento delle ceneri è rilasciata
! Cosa. Richiesta di esumazione
Richiesta di esumazione! Cosa Esumazione è il dissotterramento della salma o dei resti mortali, dalla sepoltura situata nel campo comune del cimitero. Le esumazioni ordinarie Con l Ordinanza Sindacale
REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
REGOLAMENTO COMUNALE CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente titolo disciplina la cremazione,
CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA
TESTO EMENDATO CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA (Lìbero Consorzio di Trapani) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12=_ del MM/ZO^Ì^ Art. 1 DEFINIZIONE
COMUNE DI PAESE. Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI
COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 14 marzo 2011 In vigore dal 19
Allegato A alla delibera del c.c. n. 56 del 29/11/2012
Allegato A alla delibera del c.c. n. 56 del 29/11/2012 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Art. 5 DIRITTO
PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE
PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE LEGGI E REGOLAMENTI LEGGE REGIONALE N.20 del 9 ottobre 2006 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle
Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere
Allegato 2 Schema di regolamento comunale in materia di cremazione Art. 1 (Autorizzazione alla cremazione) 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune (2) ove è avvenuto il decesso,
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE. Oggetto e finalità
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione
Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri
Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Emanuela Balocchini Servizi di Prevenzione in sanità Pubblica e veterinaria Regione Toscana 1 Quali ambiti
CONCESSIONI AREA CIMITERIALE
TARIFFARIO SERVIZI CIMITERIALI ISTITUZIONALI delibera del C.d.A. di AGEC n 44 del 22/12/2007 delibera del C.d.A. di AGEC n 140 del 21/10/2008 delibera del C.d.A. di AGEC n 157 del 25/11/2008 delibera del
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 LA GIUNTA COMUNALE. Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria:
DELIBERA DI G.C. N. 105 DEL 13.09.2005 2 In continuazione di seduta. LA GIUNTA COMUNALE Letta la seguente relazione del Responsabile di Polizia Mortuaria: Vista la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto
COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone)
COMUNE DI SPILIMBERGO (Provincia di Pordenone) * * * * * REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI * * * * * ART. 1 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI
COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI
COMUNE DI LEGNAGO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE-OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 15.12.2005 1 REGOLAMENTO PER
NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
Allegato E alla DGC n del CITTÀ DI GRUGLIASCO PROVINCIA DI TORINO NUOVE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI CONCESSIONI LOCULI 40 anni 30 anni 20 anni LOCULI NUOVI 1ª fila dal basso 3.370,00 2.737,00 2.448,00
COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.
COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità. 1. Il presente
COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA
REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.10.2008 Art: 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento
, il / / e residente a. codice fiscale, tel. della salma del/della defunto/a. n. p. s. ),deceduto/a a il / / (atto n. p. s. ), in vita residente a,
Marca da bollo 16,00 Spett.le Ufficio Servizi Cimiteriali Servizio SUAP Piazza San Michele 1 30020 QUARTO D ALTINO Tel. 0422 826233 Fax. 0422 826256 [email protected] PEC [email protected]
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 674 Data : 20/07/2010 SETTORE: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI Servizio : Stato Civile Leva Servizi Cimiteriali I.D. n. 4826767 del 20/07/2010 OGGETTO : Convenzione per
REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con Delibera C.C. n 59 del 28/11/2008 modificato con Delibera C.C. n 45 del 11/09/2012 e modificato con Delibera C.C. n
Comune di Arezzo. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
Comune di Arezzo Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti (deliberazione CC n. del in vigore dal) NORME GENERALI
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA. Provincia della Spezia IL SINDACO
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Provincia della Spezia ORDINANZA N. 17 Data 17-02-2014 IL SINDACO VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in
! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &*
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* Approvato con deliberazione C.C. n in data INDICE: Art.1 OGGETTO
COMUNE DI AIRASCA. Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI
COMUNE DI AIRASCA Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2008
Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo Testo integrato con delibere del
CITTA DI STRESA Provincia del Verbano Cusio Ossola Servizi Demografici e Cimiteriali
CITTA DI STRESA Provincia del Verbano Cusio Ossola Servizi Demografici e Cimiteriali SERVIZI CIMITERIALI - CONCESSIONE CIMITERIALE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE I servizi cimiteriali si occupano di tutti gli
REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.
REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (Prov. di COSENZA) IV SETTORE - SERVIZI CIMITERIALI Largo Municipio n 1 87047 San Pietro in Guarano (CS) Tel./Fax 0984.4725.24/44 E-mail: [email protected]
DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO
DEFINIZIONI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNE DI CASTANO PRIMO ALLEGATO O PROGETTO Piano Regolatore Cimiteriale Settembre 2012 COMMITTENTE: Comune di Castano Primo presso Villa Rusconi Corso Roma 20022
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione del
C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052
C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con deliberazione del
CITTA di IMPERIA. Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA
CITTA di IMPERIA Viale Matteotti, 157 UFFICIO POLIZIA MORTUARIA Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 Oggetto
COMUNE DI FERRARA. Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Ferrara IL SINDACO
COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod. AMC.FE.A01. 17 GEN. 2004 N. 4519 COMUNE DI FERRARA Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di Ferrara PROT. N. IL SINDACO - Premesso che
REGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE L AFFIDAMENTO - - LA CONSERVAZIONE LA DISPERSIONE - DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Delib. CC n. 13/8.5.08 Esecutivo dal 28/5/08
Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Regolamento relativo all affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento,
Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia.
Trasferimento salme e ceneri fuori dal Comune di Ceresara Trasporto della salma (prima dell accertamento di morte) in altro Comune nell ambito del territorio della Regione Lombardia. E possibile trasportare
COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.
COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. Approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2008
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.24 del 15.05.2002 - OMISSIS - Il capo IV viene sostituito interamente dal seguente: Capo IV Trasporti funebri
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI Adottato con atto deliberativo di Consiglio
COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
COMUNE DI STAZZANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47
Comune di Castelnovo ne Monti
Comune di Castelnovo ne Monti REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI (Delib. C.C. n. 91 del 30/11/2007) ART. 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI
Comune di Spilamberto (Provincia di Modena)
Comune di Spilamberto (Provincia di Modena) Regolamento comunale relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Approvato con Deliberazione
PROCEDIMENTO/PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO/ITER AMMINISTRATIVO
Attraverso la stipulazione di un contratto viene gestita la concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia presso il cimitero comunale. Il richiedente, presentandosi presso l'ufficio Tecnico LL.PP Servizio
Il/ i sottoscritto/i... nato/i a.. (.) il e residente a..alla via..
DICHIARAZIONE DEL CONIUGE O DEI CONGIUNTI SULLA VOLONTA DEL DE CUIUS AD ESSERE CREMATO RESA AI SENSI DELL ART.3 COMMA1 b) L. 130/2001 E ART. 12 LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA 34/2008 E SS.MM.II. Il/ i sottoscritto/i...
Area Tecnica Lavori Pubblici tel. 0187 697138 fax 0187 699769 [email protected] AVVISO AI CITTADINI
AVVISO AI CITTADINI OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI SANTO STEFANO DI MAGRA NEL PERIODO MARZO - APRILE 2014 E DA OTTOBRE 2014 A APRILE 2015. Premesso che per
DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI
DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL AFFIDAMENTO E ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI TITOLO I : AFFIDO PERSONALE DELLE CENERI 1. Condizioni L autorizzazione all affidamento personale delle
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
IL TECNICO ESTENSORE IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE IN ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Comune di GENIVOLTA Provincia di Cremona Allegato n. : B Titolo : 1 NORME TECNICHE DI
SERVIZI CIMITERIALI A RICHIESTA CIMITERO UNICO CAPOLUOGO. Descrizione opere compiute e relativi prezzi unitari
Comune di Pieve di Cento P.zza Andrea Costa, n 17 Pieve di Cento - Provincia di Bologna - C.A.P. 40066 P.I. 00510801202 - C.F. 00470350372 - Tel. 051/6862681 - Fax 051/6862692 III Settore - Ufficio Tecnico
REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI
REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2008)
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA GENNAIO 2011.
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220 OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI CON DECORRENZA GENNAIO 2011. L anno duemiladieci addì due del mese di Dicembre alle
DISCIPLINARE. Comune di Follonica
Comune di Follonica interno per l applicazione della Legge Regionale Toscana del 31 maggio 2004, n. 29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Delibera
COMUNE DI LESSONA. Provincia di Biella
COMUNE DI LESSONA Provincia di Biella REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI ( Legge 130/2001- L.R.20/2007 ) Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 19.3.2008
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI. Art. 1 Oggetto e finalità
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l affidamento, la conservazione
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.
REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato
COMUNE DI TIVOLI. Descrizione analitica dei servizi in appalto:
COMUNE DI TIVOLI Settore VIII Ufficio Piano Quadro Cimiteriale Capitolato Speciale d Appalto Servizi Funebri Cimiteriali di valenza biennale (24 mesi naturali e consecutivi) Allegato A1al Capitolato Generale
Consiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 18/2009 (Atti del Consiglio) Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri). ***************
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI CAPO I CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE ART. 1 (Definizione di trasporto funebre) Per trasporto funebre si intende il
REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali. Indice
REGOLAMENTO per l affidamento familiare delle ceneri delle salme e dei resti mortali Art. 1 Ambito di applicazione Indice Art. 2 La cremazione di salme e resti mortali e ossei Art. 3 La cremazione disposta
PIANO CIMITERIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE
COMUNE DI PEREGO Provincia di Lecco PIANO CIMITERIALE NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE Contenuti del Piano Cimiteriale Comunale Il Piano Cimiteriale Comunale è redatto ai sensi dell art. 6 del Regolamento
Regolamento comunale relativo a: cremazione, affidamento,conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti
COMUNE DI CAMPOSANTO PROVINCIA DI MODENA via F. Baracca 11 41031 Camposanto (MO) tel.: 0535 80905 fax: 0535 80917 (Cod. Fisc.: 82000370369 P. IVA: 00697150365) e mail: attività[email protected]
LEGGE REGIONALE (n. 4)
LEGGE REGIONALE (n. 4) approvata dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 settembre 2008 ----- ----- - 1 - Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l affidamento delle
Regolamento comunale in materia di cremazione
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366 Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60 E-mail: [email protected] Regolamento comunale in
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Provincia di Arezzo
Codice pratica: DET - 302-2015 COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Provincia di Arezzo Prefettura Arezzo - AR - Prot. Ingresso N.0005500 del 20/04/2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 285 IN DATA 20-04-2015 DEL
proposta di legge n. 256
REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 256 a iniziativa dei Consiglieri Procaccini, Martoni presentata in data 16 settembre 2004 NORME IN MATERIA DI ATTIVITA E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 08.04.2014 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI
Allegato 3 Modulistica di riferimento
Allegato 3 Modulistica di riferimento All. 3 Sub 1 DICHIARAZIONE SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI D I C H I A R A Z I O N E Il/la sottoscritto/a, nato/a a il, residente a, codice individuale (codice fiscale)
REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI
Comune di Genova REGOLAMENTO COMUNALE SUI GIARDINI CON CINERARI PER ANIMALI D AFFEZIONE, DENOMINATI CIMITERI PER ANIMALI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 17 marzo 2015 In vigore dal 9 aprile 2015
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI
COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI COMUNE DI CHIANCIANO TERME PROVINCIA DI SIENA APPROVAZIONE Delibera Consiglio Comunale n. 70
Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI
Comune di Sinalunga (Prov. di Siena) REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERI 1 S O M M A R I O Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 CAPO I NORME GENERALI Oggetto del Regolamento Norme applicabili alle concessioni
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ELENCO PREZZI UNITARI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ELENCO PREZZI UNITARI \\cluster\settore4\p_paoli\cimitero38\garaservizicimiteriali\2011 nuova gara\determina approvazione disciplinare\elenco
IMPORTI TARIFFE DIRITTI CIMITERIALI CONCESSIONI
COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO (PROVINCIA DI VERONA) UFFICIO POLIZIA CIMITERIALE IMPORTI & TARIFFE DIRITTI CIMITERIALI & CONCESSIONI ANNO 2012 APPROVATE CON DELIBERE DI G.C. NN. 99-100-101 - DEL 08.06.2012
