C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA

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1 C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA Deliberazione della Giunta comunale n. 71/13 OGGETTO: Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale azienda Agricola Terenzuola. Approvazione. L anno duemilaquattordici...., il giorno quindici.. del mese di luglio.alle ore 9,30, nel civico Palazzo e nella solita sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, regolarmente convocata nei modi e termini di legge: Sono presenti i Signori: Bianchi Camilla ::. Sindaco Boriassi Mirco Assessore Baratta Irene Assessore Arfanotti Orazio Assessore Assessore Sono assenti i Signori : Poli Angelo.. Assiste il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. La Sig ra Camilla Bianchi......, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e riconosciuta la validità dell adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro competenza. L A G I U N T A C O M U N A L E come sopra costituita:

2 VISTO il D.Lgs. n. 267 del ; LA GIUNTA COMUNALE VISTA l istanza acquisita al protocollo di questo ente in data 11 maggio 2014 prot. n. 1204, con la quale il Sig. Marco Nicolini, nato a Fiorenzuola d'arda il 22/10/1965, in qualità di legale rappresentante della Azienda agricola TERENZUOLA di Ivan Giuliani & C. - Società Agricola Semplice con sede in Fosdinovo, presentava per l approvazione il Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, redatto ai sensi dell art. 42 della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i. e del relativo regolamento attuativo D.P.G.R.T. n. 5/R del 09/02/2007 e s.m.i., a firma della titolare dell azienda e del tecnico incaricato, dott. Lucetti Gianluca; RILEVATO che ai sensi del disposto dell art. 42, comma 7, della L.R.T. n. 1/2005, il rilascio del permesso a costruire è subordinato all approvazione da parte del Comune del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), la cui attuazione è garantita da apposita convenzione o Atto unilaterale d obbligo, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune; CONSIDERATO che il Programma A.P.M.A.A., prevede la conservazione e lo sviluppo dell Azienda agricola di cui trattasi e che l intervento risulta compatibile con la normativa urbanistica ed edilizia attualmente in vigore, come da dichiarazione del Responsabile dell Area Paesaggio di questo ente, arch. Paolo Pavoni; PRESO ATTO del parere favorevole espresso con comunicazione in data 24/04/2014, prot. n. 3342, dalla Unione Comuni Montana Lunigiana sul suddetto Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell art. 9 comma 2 del Regolamento di Attuazione della Legge Reg. n. 1/2005, relativamente agli aspetti agronomici e forestali; VISTO il Contratto di affitto in deroga prodotto dal titolare dell'azienda con scadenza 31/12/2024; DATO ATTO che: ai sensi dell art. 42, comma 3, della L.R.T. n.1/2005, la durata del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo aziendale è stabilita in anni 10; il rilascio dei titoli abilitativi per l esecuzione degli interventi programmati è subordinato all approvazione del succitato piano di miglioramento agricolo ambientale ed alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d obbligo per il mantenimento della destinazione agricola dei fabbricati che rimangono a servizio dell azienda agraria; VISTO lo schema della convenzione relativa al Programma Aziendale di cui si tratta, redatto ai sensi dell art. 42 comma 7 della Legge Regione Toscana n. 1/2005 e s.m.i., allegato al presente atto; RITENUTO dover procedere all approvazione del suddetto schema di convenzione; PRESO ATTO del parere favorevole reso sulla proposta della presente deliberazione dal responsabile del servizio Paesaggio, ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; RILEVATO che il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio di questo ente e che pertanto non necessita di copertura finanziaria; Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,

3 D E L I B E R A di approvare ai sensi e per gli effetti dell art. 42 della Legge R.T. n.1/05, il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato dal sig. Marco Nicolini, titolare della azienda agricola TERENZUOLA di Ivan Giuliani & C. - Società Agricola Semplice con sede in Fosdinovo, che prevede, oltre la sistemazione degli spazi produttivi esistenti e della abitazione del conduttore: AMPLIAMENTO CANTINA (mq. 161,00 ca); LOCALE DI IMBOTTIGLIAMENTO (mq. 60,00 ca); RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE (mq. 60,00 ca); di prendere atto del parere favorevole espresso sul suddetto Programma Aziendale dalla Unione Comuni Montani Lunigiana relativamente agli aspetti agronomici e forestali, ai sensi dell art. 9 comma 3 del D.P.G.R. n. 5/R/2007 e s.m.i.; di approvare l allegato schema di convenzione che il legale rappresentante dovrà stipulare per l attuazione del suddetto P.A.P.M.A.A., schema che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; di dare atto che l efficacia del P.A.P.M.A.A sia subordinata alla sottoscrizione della convenzione e/o Atto unilaterale d'obbligo e decorra dalla data della medesima; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l urgenza, con separata unanime votazione, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000

4 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Fir.to Prof:ssa Camilla Bianchi IL SEGRETARIO CAPO fir.to dr.ssa Saveria Genco Della suestesa deliberazione, ai sensi dell art.124, 1 comma, del D.Lgs n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall art comma, del D.Lgs n.267. Fosdinovo, lì Timbro Il Segretario Comunale Fir.to dr:ssa Saveria Genco Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio, - che la presente deliberazione: ATTESTA E stata affissa all albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal al. come prescritto dall art.124, comma 1, del D. Lgs , n.267; E stata comunicata, in data , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall art.125, comma 1, del D. Lgs , n.267; - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno..; decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3 comma). Fosdinovo, lì. Il Segretario Comunale

5 Repertorio n. Convenzione ai sensi dell art. 42 comma 4 della L.R.T. 03/01/2005 n. 1 e ss.mm.ii. Norme per il Governo del Territorio Titolo IV Disposizioni generali per la tutela e l uso del territorio Capo III territorio rurale. L anno duemilaquattordici, il giorno del mese di in Fosdinovo, Via Roma, 4, nella residenza Comunale. TRA: --- il Comune di Fosdinovo, con sede in Fosdinovo (MS), Via Roma n. 4, codice fiscale e partita IVA n , in persona dell'arch. Paolo Pavoni, nato a Massa (MS) il giorno 18 maggio 1956, domiciliato presso la casa comunale di Fosdinovo, Responsabile dell Area III del Comune di Fosdinovo, Lavori Pubblici e Paesaggio (decreto sindacale n. 3 del 31 maggio 2014), dotato dei necessari poteri in virtù del vigente Regolamento di Organizzazione sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; --- Nicolini Marco, nato a Fiorenzuola D'Arda il giorno 22 ottobre 1965 e residente in Via Paternino in Sarzana, Codice Fiscale NCLMRC65R22D611Y, affittuario e legale rappresentante dell'azienda Agricola; --- Zuccarino Anna Maria, nata a Carrara il 05/08/1946 e residente in Caniparola di Fosdinovo, Viale Malaspina n. 32 C.F.: ZCC NMR 46M45 B832A, in proprio e quale legale rappresentante della Fattoria di Caniparola Società Agricola di A.M. Zuccarino & C s.a.s., con sede in Caniparola di Fosdinovo C.F , coniugata in regime di separazione dei beni; --- Ermano Giuliani, nato a Fivizzano il 03/04/1933 e residente in Fosdinovo, Via Prato 2 C.F.: GLNRMN33D03D629D, coniugato; --- Ivan Giuliani, nato a Novara il 13 marzo 1973 e residente in Fosdinovo, Via Vercalda, 14 C.F.: GLNVNI73C13F952I, celibe; --- Umberto Bianchi, nato a Pisa il 03/04/1964 e residente in Fosdinovo, Via Papiriana 11 C.F.: BNCMRT64D03G702O, celibe; ---Nadia Morelli, nata a Fosdinovo (MS) il 21/09/1958 ed ivi residente in Via Boccognano, 2 C.F.:

6 MRLNDA58P61D735V, vedova; PREMESSO --- il la Sig. Anna Maria Zuccarino, dichiara di essere proprietario dei terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Fosdinovo foglio 54 particella 783, 358, 804, 823, 814 e 852 per complessivi mq. 78'165,00; --- il Sig. Ermano Giuliani e Ivan Giuliani, dichiarano di essere proprietari dei terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Fosdinovo: al foglio 45 particella561, 652, 653, 649, 650, 85, 341, 343, 651, 265 e 489; al foglio 52 particelle 886, 888, 891, 932, 902 e 904; al foglio 38 particella 37, per complessivi mq ,00; --- Umberto Bianchi, dichiara di essere proprietario dei terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Fosdinovo al Fg. 45 particelle 41 e 490 per complessivi circa mq. 15'000,00; ---Nadia Morelli, dichiara di essere proprietaria dei terreni contraddistinti al Catasto del Comune di Fosdinovo al Fg. 38 particelle 203 per complessivi circa mq. 3'000,00; --- che il signor Nicolini Marco, titolare dell'azienda Agricola TERENZUOLA di Ivan Giuliano & C. (p.iva: ), è affittuaria dei terreni ubicati in Fosdinovo, località varie, contraddistinti al Catasto del Comune di Fosdinovo come sopra; --- Che il Sig. Nicolini Marco, in qualità di Legale rappresentante dell'azienda Terenzuola di Ivan Giuliani & C., ha redatto un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell art. 42 della L.R.T n. 1 e ss.mm.ii. che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, pur non essendo materialmente allegato; Che detto Programma ha ottenuto parere FAVOREVOLE dalla Unione Comuni Montana Lunigiana, con nota prot. n del 24/04/2014; che da ultimo è stato approvato dall Amministrazione Comunale di Fosdinovo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71/13 del 15/07/2014;

7 Che dal suddetto Programma risulta l indispensabilità di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi: SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PRODUTTIVI ESISTENTI E DELLA ABITAZIONE DEL CONDUTTORE OLTRE LA COSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DELLA CANTINA, CREAZIONE DI LOCALE DI IMBOTTIGLIAMENTO E COSTRUZIONE DI LOCALE PER RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE; --- Considerato che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di apposita convenzione o da un atto d obbligo unilaterale di cui all art. 42 comma 7 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii.; --- Che l azienda agricola oggetto degli interventi previsti nel Programma Aziendale è formata dai seguenti appezzamenti di terreno indicati in premessa, della superficie complessiva di ha 15,46,63; --- che il Sig. Nicolini Marco ha la disponibilità dei terreni sopra menzionati sulla base dei contratti di affitto di fondi rustici, ai sensi dell'articolo 4 Legge 203/1982. Tanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, l'imprenditore stipula e conviene quanto segue: Art. 1 L'imprenditore, si impegna per sé, propri eredi e/o aventi causa a realizzare integralmente gli interventi previsti nel Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale in relazione ai quali è richiesta: la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all art. 43 comma 2, della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii., così come previsti dall art. 9 del D.P.G.R n. 5/R Regolamento di Attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.. A tale scopo il Programma Aziendale e gli elaborati grafici formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto pur non essendo materialmente allegato. Il concessionario si impegna altresì a mantenere in produzione le superfici fondiarie inserite nel Programma Aziendale che generano il diritto agli interventi sui fabbricati. Art. 2 Nel rispetto del Programma, approvato dal Comune, ed in conformità ai pareri espressi dalla Unione Comuni Montana Lunigiana, con le prescrizioni come indicate in premessa, l'affittuario e proprietario dei terreni interessati, si impegna ad utilizzare le costruzioni esclusivamente allo scopo indicato.

8 In particolare la costruzione sarà utilizzata ad uso agricolo ed utilizzata come: Nuova struttura di mq. 161,00 ca, per ampliamento locali cantina; Nuova struttura di mq. 60 ca per ampliamento locale di imbottigliamento; Nuova struttura di mq.60 ca. per costruzione locale per ricovero messi ed attrezzature. L'imprenditore ed i proprietari si impegnano pertanto ad astenersi da utilizzazioni incompatibili con le suddette previsioni, anche solo in parte o in via temporanea. Tale obbligo deve intendersi esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione della costruzioni stesse. Art. 3 L'imprenditore si impegna altresì, per sé e per i loro aventi causa, a non modificare le destinazioni d uso agricolo delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento dell attività agricola e di quelle connesse per tutto il periodo di validità del programma (10 anni) e per i nuovi edifici rurali per almeno 20 (venti) anni dalla data della loro ultimazione. Art. 4 L'imprenditore si impegna altresì a non frazionare il fondo, né alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie, sulla cui capacità produttiva sono stati dimensionati gli edifici rurali stessi e gli annessi agricoli, qualora previsti nel programma. L'imprenditore da assicurazione di non aver contratto precedentemente al presente atto, obbligazioni ed oneri incompatibili con gli impegni di cui al presente atto d obbligo. A tal fine ha presentato idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata in conformità con la normativa vigente. Art. 5 Le parti danno atto che il presente Piano di Miglioramento agricolo ambientale prevede la realizzazione delle seguenti opere di sistemazione ambientale: Ripristino strada poderale da viabilità punbblica al centro aziendale ed interventi di sistemazione degli spazi esterni nelle vicinanze degli interventi edilizi a seguito di cantieri di lavoro (rif. Foglio 45 particella 654). Art. 6 Ove da una verifica successiva venisse riscontrata una inadempienza agli impegni contrattuali di cui all'articolo 1 comma 3 (mantenimento in produzione dei fondi) l'imprenditore è tenuto a pagare al Comune, a titolo di sanzione, una somma pari al doppio dell'equo canone di cui alla Legge 203/82 per ogni anno di

9 riscontrata inadempienza. Art. 7 - L'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 4 (indivisibilità del fondo) comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 46 della L.R.T. N 1/2005; Art. 8 In caso di modifiche del programma secondo quanto previsto all'articolo 42 comma 4 della L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii., il presente atto dovrà, a sua volta essere opportunamente modificato. Non sono ammesse variazioni nella successione temporale degli interventi laddove tale successione rappresenti garanzia ai sensi della L.R. 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/02/07 n 5/R. Art. 9 La durata del presente atto è di anni 10 (dieci) a partire dalla data di oggi, fermo restando l'impegno a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 132 L.R.T. N 1/2005. Per tutta la sua durata dovranno comunque essere rispettati gli impegni assunti con lo stesso. Art. 10 Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, i proprietari dovranno ripristinare, entro i termini opportunamente indicati dal Comune, la destinazione prevista dal Permesso di Costruire e pagare a titolo di penale una somma pari al triplo del canone di locazione calcolato secondo le leggi in vigore per gli immobili aventi destinazione abitativa, per tutto il periodo intercorrente dal momento di utilizzazione fino all'effettivo ripristino. Nel caso in cui i manufatti vengano mantenuti sul fondo per concessione di proroga o rinnovo, essi non possono comunque mutare la loro destinazione d uso agricola. Art Qualora il ripristino di cui al precedente articolo 10 non avvenga entro il termine fissato dalla amministrazione comunale, oppure risulti impossibile, sia per essere l'immobile occupato da terzi, sia per essere divenuta irrealizzabile l'utilizzazione agricola del fondo, sia per altre cause, il proprietario si impegna a pagare a titolo di penale una somma pari al valore venale dell'intero immobile come risulta dal mutamento di destinazione.

10 In ogni caso tale valore non potrà essere inferiore per edifici utilizzati a scopo abitativo, a quello calcolato a norma dell'articolo 16 comma 9 e 10 del D.P.R. 380/2001, oppure nelle altre ipotesi, a 242,08 al mq. Di superficie di calpestio, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della Vita. Il valore venale sarà stimato dall'ufficio Tecnico del Comune. I proprietari che non intendano accettare la stima, potranno chiedere, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della stima stessa, che il valore venale in questione sia determinato da un collegio di arbitri nominati da ciascuna delle parti ed il terzo in comune accordo oi n difetto dal competente Ordine o Collegio professionale di appartenenza a cui appartiene il progettista dell'opera. In tutti i casi resta ferma l'applicabilità e le sanzioni amministrative e degli oneri di concessione a norma delle leggi vigenti in materia. Art Il presente atto oltre ai proprietari, obbliga anche i loro aventi causa a qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualsiasi ragione titolari di premesso di Costruire. Art In caso di trasferimento mortis causa è data facoltà agli eredi di rinegoziare il presente atto. Art Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Art La presente convenzione verrà trascritta a spese del Nicolini Marco a favore del Comune, con esonero, per il componente Direttore dell'agenzia del Territorio da ogni responsabilità ed ingerenza in merito. Tutte le spese del presente atto fanno carico alla Signor Nicolini Marco che se le assume. Le parti esonerano il segretario autenticante dall'obbligo dell'effettuazione delle visure ipotecarie per motivi di urgenza. Art. 16 L'imprenditore si impegna pertanto ad inserire negli eventuali atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti anche gli obblighi di cui al presente atto. Art. 17 Il presente atto unilaterale d obbligo verrà trascritto ai sensi di legge, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il signor Conservatore, da ogni responsabilità ed ingerenza in merito. Tutte le spese del presente atto fanno carico all'imprenditore, che se le assume. Letto, approvato e sottoscritto.

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