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1 AREA COORDINAMENTO Via Torino, Roma Tel Fax Prot. N. ACIU (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 28 febbraio 2006 A Al Al Al AGEA - Uff. Monocratico - Area Controlli - Area Aut. Pagamenti SEDE A.R.T.E.A. Via S. Donato 42/ Firenze A.G.R.E.A. Largo Caduti del Lavoro, Bologna A.V.E.P.A Via N. Tommaseo, Padova Organismo Pagatore della Regione Lombardia Piazza IV novembre, Milano A.R.B.E.A. via della Chimica, snc Potenza Finpiemonte Via Bogino, Torino Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, ROMA C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, ROMA

2 Al CAA Copagri S.r.l. Via Isonzo, ROMA. Al Coordinamento CAA c/o CAALPA Via L. Serra, Roma c/o CAA CANAPA Via Rovigo, Roma Oggetto: chiarimenti in ordine all applicazione della circolare AGEA prot. ACIU del 30 novembre Si fa riferimento alla circolare in oggetto per fornire, tenuto conto delle richieste pervenute alla scrivente Area, alcuni chiarimenti concernenti le fattispecie di cui all allegato alla presente (allegato 1). L allegato stesso, redatto in forma di quesiti e risposte, sarà disponibile sul sito dell AGEA (www. agea.gov.it) per pronta consultazione. Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO F.to Giancarlo Nanni

3 ALLEGATO 1 1. Doppia firma e modulo di trasferimento La doppia firma sul modulo di trasferimento titoli previsti in ottemperanza all obbligo comunitario di prevedere che sia il cedente a segnalare il trasferimento, appare meccanismo da rendere omogeneo nei possibili percorsi applicativi. Riteniamo che a garanzia sia dell obbligo comunitario che di una operatività funzionale si possano prevedere i seguenti percorsi: - Modulo di trasferimento titoli con entrambe le firme autenticate con i rispettivi documenti di identità in copia. (con apposizione temporalmente congiunta all atto della stampa) - Modulo di trasferimento titoli con entrambe le firme autenticate con i rispettivi documenti di identità in copia. (con apposizione temporalmente disgiunta) - Volontà di trasferimento titoli chiaramente esplicitata da parte del cedente nell atto che supporta il trasferimento stesso (esempio compravendita e/o affitto), in questo caso non appare necessario acquisire nuovamente la volontà del cedente con la firma del modulo di trasferimento. Può essere corretta questa impostazione? Sì, con riferimento ai primi due casi; nel terzo caso, invece, mancherebbe da parte del cedente la manifestazione della volontà di registrare il trasferimento (e quindi di renderlo produttivo di effetti nei confronti dell AGEA). 2. Utilizzo e Trasferimenti dei titoli A partire dalla campagna 2006, è necessario chiarire quali sono le regole per i trasferimenti dei titoli e per il loro utilizzo. In particolare, il produttore dopo aver utilizzato i titoli nella domanda di premio unico del 15 maggio 2006 a chi può trasferirli ed in quali zone omogenee può utilizzarli? Es. un produttore che dispone di 20 titoli nel 2006, utilizza 10 titoli su 10 ettari di superficie ammissibile in Lombardia (Italia settentrionale pianura) ed i restanti 10 titoli associati a 10 ettari situati in Sicilia (Italia Meridionale collina). A chi potrà trasferire i titoli nell ambito del territorio nazionale? Dove potranno essere utilizzati nell ambito del territorio nazionale? L utilizzo ed il trasferimento sono vincolati alle zone omogenee e con quali modalità? In materia di trasferimento dei titoli occorre far riferimento al DM del 5 agosto 2004, art. 10, comma 4, che recita i trasferimenti dei titoli all aiuto possono avvenire solo all interno delle regioni omogenee così come individuate nell allegato A del DM n. D/118 del 24 marzo Alla luce di ciò, l utilizzo dei titoli è libero e non limitato alle sole zone omogenee. 3. Quali sono gli atti con cui è possibile trasferire titoli e/o terreni nel caso della successione anticipata? Nell ambito della documentazione prevista per la fattispecie 3.1 (Allegato 4 elenco documentazione giustificativa per fattispecie per la gestione del registro titoli) è necessario chiarire se nelle copie degli atti rientrano anche l affitto, il comodato ed altri titoli di conduzione così come già avvenuto per la ricognizione preventiva.

4 A) In sostanza, e in via più generale, si chiede di confermare esplicitamente che le casistiche riportate negli allegati alla circolare AGEA prot. n. ACIU : successione anticipata, cambiamento di forma giuridica, scissione e fusione, vanno individuate secondo le definizioni utilizzate per la ricognizione preventiva. B) Bisogna considerare peraltro che è prassi comune, nelle zone più marginali, nei casi di trasferimento di azienda da padre a figlio o comunque ad una persona successibile, solo delle fatture di vendita dei beni mobili, compilazione delle autocertificazioni giustificative e successiva chiusura della partita IVA della vecchia azienda. E' possibile, avendo solo questa documentazione, giustificare la fattispecie della successione anticipata? C) Infine, se la successione anticipata è relativa ad un trasferimento di soli titoli, è sufficiente l acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dante causa che espliciti la volontà del passaggio definitivo dei titoli al soggetto che succede? A) Per quanto concerne la copia dell atto di cui all allegato 4, punto 3.1, della circolare ACIU del 30 novembre 2005, occorre far riferimento a quanto espressamente indicato nel D.M. del 5 agosto 2004, all art. 3, paragrafo 1: nella definizione di successione anticipata di cui all art. 33 del Reg. CE n. 1782/03 del Consiglio rientrano : a) il consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l azienda o parte dell azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. Ciò importa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l uno può succedere all altro per successione legittima. B) Per quanto concerne la prassi evidenziata, la mancata presenza di un atto di trasferimento (a qualsiasi titolo) dei terreni non consente di attuare un passaggio effettivo di azienda. Pertanto non è possibile giustificare la fattispecie della successione anticipata con i soli documenti indicati. C) La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo, gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l atto pubblico). 4. Cosa s intende per nucleo familiare Nell ambito delle fattispecie 1.2 e 2.1 (vendita/affitto terra e titoli tra tre soggetti) di cui all allegato 4 (elenco documentazione giustificativa per fattispecie per la gestione del registro titoli) della circolare ACIU del 30 novembre 2005 si riporta che : Nel caso in cui i soggetti cedenti siano due (proprietario dei titoli e proprietario dei terreni): viene richiesta la dichiarazione sostitutiva delle parti coinvolte relativa alla relazione tra le parti stesse (è ammessa solo per membri dello stesso nucleo familiare e per soci di una società o di una cooperativa). Considerato che il nucleo familiare è composto anche da soggetti diversi, si propone che per nucleo familiare si debba intendere soggetti con legami di parentela fino al 4 grado, di affinità fino al 2 grado e di coniugio e non esclusivamente i membri risultanti nello stato di famiglia. A tal fine si propone quale documentazione giustificativa da presentare a supporto di tale casistiche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta il legame di parentela, affinità o coniugio.

5 Le fattispecie sopra indicate si riferiscono ad una agevolazione concessa in relazione a situazioni in cui, nell ambito di una conduzione aziendale unitaria, la proprietà della terra e dei titoli sia in capo a soggetti diversi. Essa è pertanto limitata ai casi in cui sussista un legame di convivenza familiare o societario. Ciò premesso, si ritiene possibile estendere detta agevolazione ai casi in cui la diversa proprietà dei titoli e della terra sia riconducibile ad un nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia o da uno o più certificati storici-anagrafici che soli attestano l appartenenza allo stesso nucleo familiare. 5. Nuovo Agricoltore Premesso che ai sensi dell art. 2, lett. k, del regolamento (CE) n. 795/04 il nuovo agricoltore è: 1. una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI l inizio della nuova attività agricola 2. un agricoltore che ha iniziato l attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno (art. 42, par. 3, del Reg. 1782/03); Si chiede conferma del fatto che gli agricoltori che hanno iniziato l attività nel periodo dal 2003 al 2005 non possono essere considerati nuovi nel E altresì necessario chiarire se un agricoltore che ha avviato la sua attività agricola nel 2005 dopo la presentazione della domanda unica e senza aver presentato nessun altro atto amministrativo possa risultare nuovo agricoltore anche per il Si deve distinguere: 1 Nuovo agricoltore ai sensi dell articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizione per accedere alla riserva nazionale) è l agricoltore che ha iniziato l attività agricola dopo il 31 dicembre 2002 (o durante il 2002 senza ricevere premi) e che, ai sensi dell articolo, lettera k, del regolamento (CE) n. 795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI l inizio della nuova attività agricola. 2 Nuovo agricoltore ai sensi dell articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (calcolo dei titoli con media diversa nel periodo di riferimento), l agricoltore che ha iniziato l attività agricola nel periodo di riferimento e che, ai sensi dell articolo, lettera k, del regolamento (CE) n. 795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI l inizio della nuova attività agricola. 3 Nuovo agricoltore ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 795/2004 (nuovo agricoltore che acquista titoli), l agricoltore che ha iniziato l attività agricola nella campagna oggetto di trasferimento dei titoli e che, ai sensi dell articolo, lettera k, del regolamento (CE) n. 795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI l inizio della nuova attività agricola. 6. Utilizzo dei titoli da parte del nuovo agricoltore Atteso che ad un "nuovo agricoltore" verranno attribuiti titoli da riserva con il vincolo dell'utilizzo di 5 anni, può tale agricoltore fondersi e costituire con altri una società? Allo stesso tempo se il nuovo agricoltore fosse rappresentato da una società di 2 fratelli, gli stessi possono scindere la società e costituire due ditte individuali? (La normativa prevede un divieto al trasferimento dei titoli da riserva; ma non prevede che, in caso di trasferimento indebito, essi siano trattenuti).

6 Occorre far riferimento all art. 42, par. 8, del Reg. CE n. 1782/03, che recita: Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale. Pertanto non è possibile trasferire i titoli ricevuti dalla riserva nazionale, se non in caso di successione. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle situazioni di cui all art. 33, parr. 2 e 3, del Regolamento sopra citato, nonché dell art. 2, lett. k), del Reg. CE n. 795/04, si deve ritenere possibile il trasferimento anche nei casi di mutamento di forma giuridica o di denominazione, fusione e scissione, se il soggetto controllante non cambia. Il cambiamento dei soggetti controllanti si ha quando è diverso l assetto del controllo del nuovo soggetto giuridico rispetto al vecchio. Ad esempio: - due soggetti detengono oggi il controllo che veniva esercitato ieri solo da uno di essi (il controllo è mutato); - in una società entrano nuovi soci ma il socio controllante rimane quello precedente (il controllo non è mutato); - una società si scioglie, e se ne costituisce un altra tra gli stessi soci, con l aggiunta di un socio nuovo, che non ha il controllo (se chi aveva il controllo della vecchia società lo ha mantenuto anche nella nuova, non c è cambiamento); - una società si fonde con un altra per costituire un nuovo soggetto (se chi aveva il controllo della prima conserva il controllo anche nel nuovo soggetto, non c è mutamento). 7. Chiarimento su una specifica fattispecie legata alla cessione dei titoli Pac contestualmente alla cessione di un'intera azienda (Codice Allegato 2 vendita di titoli con terra di tutta l azienda). Quali delle casistiche di seguito elencate rientrano in questa fattispecie? A) La cessione totale dell'azienda a seguito di vendita totale (attività e passività) di beni immobili, mobili, scorte vive e morte. B) La cessione totale delle attività aziendali (macchinari, scorte vive e morte debiti e crediti) ad esclusione della vendita di terreni e fabbricati, ma con un contestuale contratto di affitto degli stessi (o subentro in contratti già esistenti) a favore del cessionario (viene inteso come una cessione di titoli senza terra?). C) La cessione totale delle attività aziendali (macchinari, scorte vive e morte debiti e crediti) senza passaggio di terreno in alcun modo, se giustificato da una causa di forza maggiore (ad es. i terreni ed i fabbricati erano in possesso dell'ordine Mauriziano che alla scadenza del contratto di affitto li ha venduti all'asta ad un terzo perché l'agricoltore affittuario che li coltivava non ha esercitato il diritto di prelazione, o comunque altri casi dove materialmente non è possibile trasferire terreni). A) se tra i beni immobili rientrano anche i terreni aziendali, si tratta di vendita di titoli con terra. B) C) vendita totale delle attività aziendali ad esclusione dei terreni e fabbricati in quanto dati in affitto e non venduti, oppure perché i terreni e fabbricati sono stati venduti a terzi: si tratta di cessione di titoli senza terra. 8. Caso di cessione di parte di azienda e dei titoli ad esclusione dei terreni Nel caso di cessione di tutti i mezzi produttivi di un'azienda (macchinari, scorte vive e scorte morte), ma non del terreno (in quanto il titolare era affittuario dei terreni che componevano la stessa), tra due persone che non possono rientrare in alcun modo in un rapporto riconducibile alla successione

7 anticipata, è possibile cedere anche i titoli che l'agricoltore originario aveva prodotto senza incorrere nelle trattenute della vendita senza terra (50 % fino al 2007 e 30% dal 2008 in poi), ma considerarlo come una cessione di totale di azienda e pertanto assoggettata ad una trattenuta del 5%? Se così fosse sono sufficienti le fatture di vendita di tutto il movibile, oppure sarà comunque necessario un atto notarile? Oppure viene considerata come una vendita di titoli senza terra? Si tratta di una vendita di titoli senza terra. 9. Controllo del requisito dello status di agricoltore La regolamentazione comunitaria prevede che i trasferimenti dei titoli possano avvenire solo tra agricoltori. Nel caso di trasferimento di tutta l'azienda tale principio è derogabile? La verifica dello status di agricoltore viene fatto al momento della presentazione della Domanda Unica La verifica verrà fatta su entrambi i soggetti sia il cedente che l'acquirente? Chi cede dovrà avere a disposizione almeno metri di terreno e la Partita Iva attiva? Sarà necessaria, al fine di dimostrare di essere agricoltore, la presentazione di una Domanda Unica? In assenza di Partita Iva sarà possibile trasferire titoli? Se la superficie a disposizione del cedente è superficie utilizzata alla coltivazione di colture non ammissibili al Regime di Pagamento Unico potrebbe essere sufficiente avere il Piano colturale aggiornato e di conseguenza il Fascicolo validato per dimostrare lo status di agricoltore? L art. 46, par. 1 del Reg. CE n. 1782/03 recita : I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione mentre l art. 1, lettera a), del citato regolamento definisce l agricoltore come una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola. Si precisa al riguardo che lo status di agricoltore viene verificato al momento dell utilizzo dei titoli. Ne deriva che in caso di trasferimento di tutta l azienda, mentre il soggetto che trasferisce è sicuramente un agricoltore (altrimenti non avrebbe ricevuto titoli), il soggetto che acquisisce l azienda stessa ed i titoli attesta l esercizio dell attività agricola mediante la costituzione del fascicolo aziendale. 10. Sarà possibile revocare un trasferimento di titoli temporaneo ancora in essere? A) A fronte di un affitto di terreni e titoli, ai sensi dell art. 27 del Reg. CE 795/04, con scadenze varie nei prossimi anni (2008, 2009, 2010) le parti hanno raggiunto degli specifici accordi con cui si considera annullato il rapporto di affittanza. In questo caso la parte proprietaria vorrebbe rientrare nel pieno possesso, oltre che dei terreni, anche dei titoli PAC. È possibile ciò? B) Nel caso in cui le parti si accordino oggi di trasformare il contratto di affitto di terreni e titoli con scadenza nel 2007 in un trasferimento definitivo di terreni e titoli, come si potrà gestire la fattispecie all interno del registro Titoli? A) Il proprietario può rientrare in possesso oltre che dei terreni anche dei titoli, e per tale fattispecie può utilizzare la fattispecie relativa al rientro anticipato dall affitto (rientro dal trasferimento temporaneo). B) Qualora, invece, il proprietario intendesse trasformare il contratto di affitto di terreni e titoli con scadenza nel 2007 in un trasferimento definitivo di terreni e titoli all affittuario, attraverso le procedure

8 messe a disposizione, si dovrebbero eseguire due distinte operazioni. Con la prima, si effettuerà il rientro anticipato dal contratto di affitto dei terreni e dei titoli; con la seconda, il trasferimento dei titoli con la terra all affittuario. 11. Ammissibilità del terreno che sostiene il trasferimento (credo che su questo occorre fare una riflessione) L ammissibilità del terreno è condizione indispensabile per sostenere il trasferimento sia in caso di affitto che in quello di vendita? Cioè gli ettari indicati nella domanda di trasferimento devono essere sempre e comunque ammissibili. Altrimenti si potrebbero trasferire 100 titoli con 100 ettari di bosco e farlo classificare come vendita di terra con titoli. Occorre tenere conto del considerando 30 del Reg. CE n. 1782/03, che recita: L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili. Inoltre, l art. 46, par. 2, del Reg. (CE) n. 1782/03 specifica che: I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.. Si deve inoltre fare riferimento all art. 2, lettera i), del Reg. CE n. 795/04, che definisce il "trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente", la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. Pertanto l ammissibilità del terreno è condizione indispensabile per sostenere ogni tipo di trasferimento. 12. Regime semplificato e trasferimento titoli I titoli relativi alle aziende che hanno aderito all'ultimo anno al regime semplificato si considerano utilizzati in modo tale che sia possibile, già da quest'anno (2006), trasferire i titoli anche senza terra.? L art. 46, par.2, secondo comma del Reg. CE n. 1782/03 un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. I titoli delle aziende che hanno aderito all'ultimo anno al regime semplificato sono considerati come utilizzati al 100 % e pertanto è possibile trasferirli. 13. Titoli da Riserva e contratto d affitto A) Nel caso in cui un produttore ha ottenuto titoli da riserva con affitto con durata di 5 anni è possibile dopo il primo anno modificare il contratto di affitto sostituendo le superfici indicate con altre? L'importante è utilizzare i titoli da riserva su terreni ammissibili per i successivi 4 anni altrimenti si perdono i titoli stessi. Sembra quindi che la sostituzione dei terreni con un accordo modificativo del contratto (fermi restando gli stessi contraenti e le altre condizioni contrattuali) non infici il rispetto del vincolo. B) Come ci si comporta invece nel caso di recesso o risoluzione consensuale del contratto e di costituzione di un nuovo rapporto contrattuale di affitto fra soggetti diversi?

9 A) È possibile modificare dopo il primo anno il contratto di affitto sostituendo le particelle iniziali con altre, fermo restando l utilizzo dei titoli da riserva su terreni ammissibili e che i contraenti rimangano gli stessi così come le altre condizioni contrattuali (durata contratto, ecc). B) È possibile recedere dal contratto ma occorre considerare il vincolo dei titoli da riserva (non si possono trasferire per 5 anni). Pertanto il nuovo contratto, con il quale chi ha ricevuto titoli dalla riserva prende in affitto terreni da un soggetto diverso, dovrà comunque avere una durata tale da completare il periodo di cinque anni, e non sono ammessi contratti annuali. Ciò anche in considerazione del fatto che i titoli sono stati ottenuti dalla riserva perché era stato stipulato un contratto di durata quinquennale. 14. Applicazione di doppia fattispecie Come viene disciplinato un eventuale doppio trasferimento? Per esempio: padre che divide l azienda tra i due figli attraverso una successione anticipata al 50% di terra e titoli; i due fratelli successivamente fondono le rispettive aziende costituendo una società semplice. Il sistema come consente di operare ed attraverso quali tempi tra una fattispecie e l altra. Si dovrà ricorrere alla successiva applicazione di diverse fattispecie, secondo la successione logica degli eventi. 15. Chiusura azienda e trasferimento A) Per dimostrare la chiusura di azienda, quale documento si deve produrre? E sufficiente la chiusura della Partita Iva e per quanto tempo? B) Se l agricoltore che cessa l azienda aveva ricevuto la stessa per successione anticipata a maggio 2005, il terreno ed i titoli tornano al dante causa? Attraverso quale fattispecie? A) Il produttore attesta la cessazione o chiusura dell attività mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. B) Nel caso di successione anticipata, al dante causa tornano indietro i terreni ma non anche i titoli. 16. Trasferimento di titoli non utilizzati Se un agricoltore cessa la sua attività senza aver utilizzato almeno l 80% dei titoli, può operare il trasferimento e se si attraverso quale fattispecie? Il produttore può trasferire i titoli tramite la sola successione anticipata o scegliendo di restituire i titoli non utilizzati alla Riserva Nazionale nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ai sensi dell art. 46, par. 2, secondo comma, del Reg. CE n. 1782/03, che dispone che un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. 17. Trasferimento titoli da cessione attività I titoli siano stati assegnati ad una ditta Eredi di.. e gli stessi affittati a terzi, ai sensi dell art. 27 del Reg. CE 795/04. La suddetta ditta a fine 2005 ha cessato l attività. Sarà possibile trasferire ai singoli componenti della suddetta ditta cessata i titoli trasferiti a terzi?

10 Ad esempio: Due soggetti A e B, proprietari del terreno e contitolari della società A&B, affittano alla società A&B (che ha maturato titoli) i terreni con possibilità di subaffitto. A) La società A&B potrà affittare ad A (già proprietario dei terreni e contitolare della società stessa) terra e titoli? B) La società A&B potrà vendere ad A (già proprietario dei terreni e contitolare della società A&B) i soli titoli (senza terra) senza alcuna trattenuta, rientrando nella casistica della successione anticipata? C) Sempre in merito al punto di cui sopra, se una società non viene sciolta, ma vuole ripartire i beni tra i soci come dovrà essere trattata? Sarà ammessa una scissione parziale? D) Questi casi come possono essere altrimenti trattati dal momento che non esistono atti di scioglimento o modifiche dello statuto? A) L art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dispone che il locatore ha la facoltà di far valere la nullità del contratto di subaffitto nel termine di quattro mesi, spirato il quale il subconduttore subentra nel contratto di affitto al conduttore originario. L ipotesi proposta sembra dunque inapplicabile. B) si tratta di una cessione di titoli senza terra, e non di una successione anticipata. C) D) La ripartizione dei beni tra i soci è possibile mediante scissione. 18. Utilizzazione del titolo ceduto La circolare prot. n. ACIU precisa che nel caso di trasferimenti dei titoli intervenuti dopo il 31 marzo di ciascun anno, il titolo trasferito può essere dichiarato in una domanda di pagamento unico solo nell anno successivo. Deve però essere chiarito che questa limitazione si applica solo nei confronti del soggetto che ha acquisito il titolo e non già anche al cedente nell anno in cui viene effettuato il trasferimento. In caso contrario si lascerebbe inutilizzato un titolo disaccoppiato per un anno. La limitazione si applica solo per il cessionario. 19. Disponibilità del titolo ceduto e calcolo dei diritti nel caso di prodotti disaccoppiati dal 2006 Un agricoltore è titolare di diritti seminativi/carne ma ha anche dati di riferimento storici relativi ai settori disaccoppiati dal 2006 (olio, tabacco, latte e zucchero). A) In che data sarà effettuato il calcolo dei suoi diritti definitivi? Tale calcolo prenderà o meno in considerazione i titoli seminativi/carne nel caso in cui essi siano stati venduti: B) prima del 31 marzo 2005; C) prima dell assegnazione provvisoria dei nuovi titoli; D) prima della domanda di fissazione dei nuovi titoli; E) prima dell assegnazione definitiva? A) i titoli definitivi, comprendenti anche i settori cui la riforma si applica dal 2006, saranno calcolati entro il 31 agosto Il relativo calcolo non prenderà in considerazione i titoli già attribuiti ad un soggetto, ma da questi trasferiti nei casi sub B) e C); saranno invece inclusi nel calcolo nei casi sub D) ed E). 20. Creazione di società semplice Alcune persone fisiche, con titoli definitivi seminativi e che si apprestano ad avere assegnati anche (alcuni di loro) titoli olio, intendono costituire una società semplice.

11 Al fine di trasferire i titoli definitivi seminativi al nuovo soggetto, si può utilizzare la fattispecie n. 4.1 (cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti) indicata negli allegati della circolare prot. n. ACIU ? Il caso prospettato sembra essere meglio qualificabile come una fusione. Anche in questa ipotesi, peraltro, il trasferimento dei titoli è consentito.

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