IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010: LE NUOVE NORME PER I VINI DI QUALITA

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2 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010: LE NUOVE NORME PER I VINI DI QUALITA SOMMARIO Premessa Quadro normativo europeo Quadro normativo nazionale e regionale per la Lombardia Il Decreto Legislativo 61/2010 L etichettatura: le indicazioni obbligatorie I Decreti Ministeriali Giurisprudenza Elenco dei vini DOP della Lombardia Elenco dei vini IGP della Lombardia pag. 2 pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 14 pag. 16 pag. 20 pag. 21 pag. 22 1

3 PREMESSA L avvio della riforma della normativa nel settore vitivinicolo avviene con il regolamento CE 479/2008 che modifica l organizzazione Comune del mercato vitivinicolo (OCM). La nuova OCM che è entrata in vigore il primo agosto del 2008, introduce novità di assoluto interesse per i consumatori riguardo alla classificazione dei vini e all etichettatura. Il Decreto Legislativo 61/2010, che ha sostituito la Legge 164/1992 che per anni ha regolato il settore, nasce dalla necessità di adeguare la legislazione italiana a quella europea. 2

4 QUADRO NORMATIVO EUROPEO La riforma del settore vitivinicolo in ambito europeo viene inserita in un quadro più ampio di riforme da parte della Commissione Europea che si concretizza con il Reg. CE 1234/2007 del (regolamento unico OCM) dove è stato, poi, inserito anche il Reg. CE 479/2008 del settore vitivinicolo sopra richiamato. Ed infatti il Reg. CE 479/2008 (che abroga e sostituisce il precedente Reg. Ce 1493/1999) viene poi sostituito dal Reg. CE 491/2009 che ha stabilito di inglobare l OCM vino nel regolamento unico OCM. Il quadro legislativo comunitario viene completato da altri regolamenti attuativi: - Reg. CE 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento Ce n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo - Reg. CE 436/2009 recante modalità di applicazione del regolamento CE 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie ed alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo - Reg. CE 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento CE 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni - Reg. CE 607/2009 Recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli 3

5 Le novità di maggior interesse per il consumatore sono relative alla etichettatura. Ai vini di qualità dell Unione Europea vengono attribuiti gli stessi marchi già utilizzati per gli alimenti: DOP e IGP. In particolare in Italia i vini DOCG e DOC rientrano nella categoria dei vini DOP, mentre i vini IGT rientrano nella categoria dei vini IGP. Non esiste più la menzione vino da tavola : i vini senza DOP o IGP vengono ora denominati vini generici (o comunitari) ovvero varietali se viene rivendicato l utilizzo di specifici vitigni. Questa, pertanto, è la nuova piramide della qualità dei vini italiani: VINO DOCG/DOP VINO DOC/DOP VINO IGT / IGP VINI VARIETALI, GENERICI 4

6 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E REGIONALE PER LA LOMBARDIA A seguito dell intervento del Legislatore europeo il Legislatore italiano ha adeguato la propria normativa con il D.lvo 61/2010. Detto Decreto ha abrogato il DPR 930 del 1963 e la Legge 164/1992 che per anni hanno disciplinato in Italia il settore vitivinicolo. Il D.lvo 61/2010 ha anche abrogato il DPR 348/1994 che disciplinava il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni d origine e l approvazione dei disciplinari di produzione, e l art. 14 comma 8 della Legge 82 del 2006 relativo ai laboratori di analisi. Legge 82 del 20 febbraio 2006 Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l organizzazione comune di mercato del vino Legge 88 del 7 luglio 2009 Legge Delega al Governo per l adeguamento della normativa nazionale al regolamento CE 479/2008 relativo all organizzazione del mercato vitivinicolo D.lvo 61 del 8 aprile 2010 Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione della L. 7 luglio 2009 n. 88 Completano il quadro normativo i Decreti ministeriali attuativi del D.lvo 61/2010 e dell OCM vino e, a livello regionale, il Decreto OPR 397 del di Regione Lombardia (BURL 4 serie ordinaria del ) che ha adottato il Manuale delle procedure e dei controlli per l aggiornamento e la gestione dello schedario viticolo regionale. 5

7 IL DECRETO LEGISLATIVO 61/2010 Il Decreto Legislativo 61/2010 è composto da 33 articoli divisi in 10 capi. Esaminiamo le disposizioni di maggior interesse - Capo I Il Capo I (artt. 1/6) è dedicato alle norme generali ed alla classificazione delle denominazioni. L art. 1 recepisce le indicazioni europee in relazione alle nuove denominazioni DOP/IGP per i vini di qualità. Viene indicato che per DOP (denominazione d origine protetta) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all ambiente naturale ed ai fattori umani, mentre per IGP (Indicazione geografica protetta) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. L art. 2 è di particolare importanza per la tutela del consumatore. Infatti sancisce espressamente che il nome della denominazione d origine o dell indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all art. 1, né comunque possono essere impiegati in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nell individuazione dei prodotti. L art. 3 precisa che la denominazione DOP riguarda i vini italiani DOCG e DOC, mentre la denominazione IGP riguarda i vini italiani IGT. Con una nota del il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha precisato, per quanto riguarda l indicazione in etichetta, che gli operatori interessati, conformemente a quanto previsto al paragrafo 3 art. 118 sexvicies del Reg. CE 1234/2007, possono omettere o meno l espressione comunitaria denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e, pertanto, le stesse menzioni tradizionali italiane possono essere indicate da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea. Inoltre il D. lvo 61/2010 non prevede l obbligo di indicare in etichetta le citate menzioni tradizionali italiane e conseguentemente, qualora i produttori lo ritengano, possono indicare la sola espressione europea denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, conformemente alla richiamata normativa di etichettatura comunitaria (v. all. 1). 6

8 L art. 6 introduce una importante novità in relazione all annata di produzione. Viene introdotto per i vini DOCG e DOC l obbligo di indicare in etichetta l annata di produzione delle uve (con esclusione dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti). Prima tale obbligo riguardava solo i vini DOCG. L art. 6 disciplina anche specificazioni e menzioni secondo il seguente schema: CLASSICO per DOC e DOCG non spumanti e STORICO per DOC e DOCG spumanti è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell ambito della stessa denominazione RISERVA viene attribuito a DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento (compreso l eventuale affinamento) non inferiore a: - due anni per i vini rossi - un anno per i vini bianchi - un anno per i vini spumanti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat - tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia SUPERIORE è attribuita ai vini DOC e DOCG con caratteristiche qualitative più elevate derivanti da una regolamentazione più restrittiva NOVELLO riguarda i vini a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente PASSITO o VINO PASSITO per i vini DOCG, DOC e IGT tranquilli e VINO PASSITO LIQUOROSO per i vini IGT ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. VIGNA o suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione prevista dalla Legge ed a condizione che la vinificazione delle uve avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l inizio della campagna vendemmiale Nell allegato 7 del D.M si possono trovare ulteriori precisazioni in relazione alla menzione novello. 7

9 - Capo II Il Capo II (artt. 7/9) è dedicato alla protezione comunitaria, alla procedura di riconoscimento ed ai requisiti fondamentali e gestione delle DOP e IGP In particolare l art. 8 stabilisce che il riconoscimento DOCG è riservato a vini che siano ritenuti di particolare pregio che hanno già ottenuto il riconoscimento DOC da almeno 10 anni e che siano stati rivendicati, nell ultimo biennio da almeno il 51% da soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo indicato al successivo art. 12 e che rappresentino almeno il 51% della superficie totale dichiarata alo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. In precedenza ad un vino DOC bastavano cinque anni per diventare DOCG. L articolo prevede anche espressamente che il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. Il riconoscimento DOC viene, invece riservato ai vini già riconosciuti IGT da almeno 5 anni e che siano stati rivendicati nell ultimo biennio da almeno il 35% dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35% della produzione dell area interessata. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT rivendicata. Il riconoscimento IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20%dei viticoltori interessati e del 20% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell ultimo biennio. - Capo III Il Capo III (artt.. 10/12) è dedicato ai disciplinari di produzione ed alla gestione delle superfici vitate. In particolare all art. 10 vengono indicati i seguenti contenuti obbligatori dei disciplinari di produzione: a) la denominazione di origine o indicazione geografica; b) la delimitazione della zona di produzione; c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e 8

10 il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche; d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Per i vini frizzanti e spumanti si fa riferimento alla partita di vino base destinato all elaborazione Le Regioni, sentiti i consorzi e le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; e) l'indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino e' ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto; f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze; g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione; h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118- quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007. L art. 12 disciplina lo schedario viticolo dove devono essere iscritti i vigneti destinati a produrre vini DOP e IGP e che viene gestito dalle Regioni e dalle Province autonome. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto del ha approvato le disposizioni applicative del Decreto L.vo 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. La Regione Lombardia ha recepito detto Decreto e con proprio Decreto OPR 397 del (BURL 4 serie ordinaria del ) ha adottato il Manuale 9

11 delle procedure e dei controlli per l aggiornamento e la gestione dello schedario viticolo regionale in cui sono contenute tutte le procedure del settore. - Capo IV Il capo IV (artt. 13/15) è dedicato al controllo delle DOP e IGP In particolare l art. 13 attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il coordinamento dell attività di controllo delle DOP e IGP ed il potere di vigilanze sulle strutture pubbliche designate o private che esercitano tale attività. Le strutture private devono essere autorizzate dal Ministero e sono soggette anche alla vigilanza di Regioni e Province autonome. - Capo V Il capo V è composto dal solo art. 16 dedicato al Comitato nazionale dei vini DOP e IGP, che è organo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP. E anche responsabile della procedura preliminare nazionale in merito ai disciplinari delle DOP e IGP dei vini da presentare alla Commissione UE per l approvazione. Il comitato e' composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: a) tre funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia; c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualita' di coordinatori delle regioni e delle province autonome; d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; e) un membro designato dall'associazione enologi enotecnici italiani; f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi; g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative; 10

12 h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole; i) un membro designato dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; l) un membro designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli. Con D.M. n del il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha effettuato la nomina per il triennio del nuovo Comitato Nazionale dei vini DOP e IGP. Secondo le disposizioni dell art. 16 il numero dei membri complessivo è passato a 18 rispetto ai 40 precedentemente previsti. I membri del Comitato non ricevono alcun compenso o gettone presenza. - Capo VI Il capo VI è composto dal solo art. 17 dedicato ai Consorzi di tutela. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali può riconoscere consorzi di tutela per i vini DOP e IGP. Al consorzio di tutela che non adempie alle prescrizioni o obblighi cui è tenuto viene applicata una sanzione da a euro (v. art. 27). Ecco l elenco dei consorzi di tutela incaricati per la Lombardia ai sensi dell art. 17: - Consorzio per la tutela del Franciacorta Via Verdi 53, Erbusco (BS) D.M (G.U. 97 del ) - Consorzio di tutela vini San Colombano o San Colombano al Lambro Via Ricetto, San Colombano al Lambro (MI) D.M (G.U. 214 del ) - Consorzio tutela vini della Valtellina Via G. Piazzi 23, Sondrio D.M (G.U. 269 del ) - Consorzio tutela vini Oltrepo Pavese Via Mentana 27, Pavia c/o Camera di Commercio D.M (G.U. 270 del ) 11

13 - Consorzio Vini DOP Valcalepio Via Bergamo 10, San Paolo d Aragon (BG) D.M (G.U. 285 del ) - Consorzio Botticino V.le della Bornata 110, Brescia D.M (G.U. 114 del ) - Consorzio Montenetto (DOC Capriano del Colle) V.le della Bornata 110, Brescia D.M (G.U. 114 del ) - Capo VII Il Capo VII (artt. 18/20) disciplina la designazione, presentazione e protezione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica. L art. 18 stabilisce che per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative. L argomento è di massima importanza in quanto riguarda anche l etichettatura e, pertanto, verrà approfondito nella successiva sezione appositamente dedicata alle indicazioni obbligatorie e facoltative per le etichette. L art. 19 disciplina i recipienti ed il contrassegno per i vini DOP unitamente al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2011 emanato in attuazione dello stesso articolo. - Capo VIII Il Capo VII è composto dal solo art. 21 relativo ai concorsi enologici per i vini DOP, IGP che possono essere organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il relativo elenco autorizzato dal Ministero per il 2013 viene allegato alla presente (v. all. 2). E prevista una sanzione di euro per chi organizza concorsi enologici senza l autorizzazione ministeriale (v. art. 28). 12

14 - Capo IX Il Capo IX comprende gli articoli da 22 a 30 ed è dedicato alle disposizioni sanzionatorie. Oltre ai già richiamati artt. 27 e 28, in particolare l art. 22 prevede che la produzione e vendita di vino DOP senza i requisiti previsti dai relativi disciplinari comporta una sanzione fino a euro che raddoppia se il quantitativo è superiore a 100 ettolitri. In tal caso il trasgressore dovrà anche pubblicare a proprie spese il provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella Regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. - Capo X Gli ultimi tre articoli da 31 a 33 formano il Capo X che è dedicato alle disposizioni transitorie ed alla abrogazione delle norme preesistenti. In particolare le disposizioni transitorie sono disciplinate dall art. 31 mentre l art. 32 abroga espressamente le seguenti norme: - DPR N. 930 concernente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini - L. 164/1992 recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini - L art. 1 comma 1 lettera a), e l art. 14 comma 8 della Legge 82/2006 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l OCM del vino. 13

15 L ETICHETTATURA: LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE La normativa relativa alla etichettatura è disciplinata a livello europeo dai Regolamenti CE 1234/2007, 479/2008 e 607/2009 nonché dalla normativa nazionale di attuazione: il D.lvo 61/2010 ed il D.M Le indicazioni obbligatorie per i vini DOP e IGP - La denominazione di origine o l indicazione geografica seguita, rispettivamente, dall espressione Denominazione di origine Protetta o DOP, Indicazione geografica protetta o IGP, oppure dalle relative menzioni tradizionali in uso nel Paese - Il titolo alcolometrico effettivo - La provenienza - I riferimenti dell imbottigliatore o per i vini spumanti del produttore o venditore - I riferimenti dell importatore (per i vini di provenienza extra UE) - L indicazione del tenore di zucchero per i vini spumanti - La presenza di allergeni (es. contiene solfiti, derivati dell uovo e del latte) - Il numero di contrassegno e/o lotto - Annata delle uve (solo per i vini DOP) - Indicazione della quantità L indicazione della provenienza è una delle novità introdotte dalla nuova OCM vino. Come prevede l art. 55 del Reg. CE 607/2008 tale indicazione deve essere riportata in etichetta mediante i termini vino di oppure prodotto in... oppure prodotto di Con riferimento alle indicazioni relative all imbottigliatore, come stabilito nel D.M , per i vini DOP e IGP sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l indirizzo dell imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: 14

16 "imbottigliato dall azienda agricola, "imbottigliato dal viticoltore, imbottigliato all'origine da, "imbottigliato all'origine dalla cantina sociale, "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti, "imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori e altre espressioni similari riferite all imprenditore agricolo di cui all'art del codice civile; le predette espressioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all azienda agricola; Sono, poi, ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione: - "imbottigliato nella zona di produzione"; - "imbottigliato in seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione; Tutte le espressioni sopra indicate possono essere completate dalla dicitura integralmente prodotto, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell azienda e vinificate nella stessa. In sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell imbottigliatore o del produttore o dell importatore o del venditore, può essere utilizzato il codice attribuito dall'icqrf (Istituto Centrale Qualità e repressione frodi) completato dalla sigla IT. Le regole relative al numero di identificazione lotto/contrassegno sono stabilite all art. 19 del D.lvo 61/2010. I vini DOCG devono essere muniti di una speciale contrassegno stampato dall Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l inattivazione del contrassegno stesso, che è fornito di una serie e di un numero di identificazione. I vini DOC possono utilizzare detto contrassegno ovvero in alternativa il lotto attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli. Si ribadisce, poi, la novità in relazione all indicazione dell annata: il D.lvo 61/2010 all art. 6 comma 10 stabilisce l obbligo di indicazione per tutti i vino Dop. In precedenza l obbligo riguardava solo i vini Docg. 15

17 I DECRETI MINISTERIALI I principali Decreti ministeriali attuativi del D.lvo 61/2010 e dell OCM vino sono i seguenti: - D.M. 5 ottobre 2010 (G.U. 249 del ) Modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCCG e DOC relativa all inserimento dell obbligo dell indicazione in etichetta dell annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti - D.M. 2 novembre 2010 (G.U. 271 del ) Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell art. 13 comma 17 D. Lvo 61/2010 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell art. 15 L. 88/ D.M. 16 dicembre 2010 (G.U. 12 del ) (che sostituisce il precedente D.M ) Procedura a livello nazionale per l esame delle domande di protezione DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lvo 61/ D.M. 16 dicembre 2010 (G.U. 16 del ) Disposizioni applicative del D.lvo 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. - D.M. 16 dicembre 2010 (G.U. 17 del ) Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - D.M. 16 dicembre 2010 (G.U. 28 del ) Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell art. 21 comma 3 del D.lvo 61/

18 - D.M. 19 aprile 2011 (G.U. 106 del ) Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC - D.M. 11 novembre 2011 (G.U. 295 del ) Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento - D.M n Approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per confermare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all art. 118 quater, par. 2, del Reg. CE 1234/2007 e l approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell inoltro alla Commissione UE ai sensi dell art. 118 vicies, par. 2 e 3 del Reg. CE 1234/ D.M n Nomina per il triennio del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all art. 16 D. lvo 61/ D.M (G.U. 150 del ) Approvazione dello schema del piano di controlli in applicazione dell art. 13 comma 17 D.lvo 61/2010, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - D.M (G.U. 200 del ) (che sostituisce il precedente D.M ) Disposizioni nazionale applicative del Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del Decreto Legislativo 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo - Supplemento ordinario 174 G.U Pubblicati i decreti di autorizzazione degli organismi di controllo per le DOP e le IGP. 17

19 - D.M (G.U. 275 del ) Procedura a livello nazionale per la presentazione e l esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento CE 1234/2007 e del D.lvo 61/ D.M Concernente la correzione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento CE 1234/2007 (con la correzione dei disciplinari di alcuni vini DOP e IGP della Lombardia) Il D.M abroga espressamente i seguenti precedenti Decreti Ministeriali: - D.M. 19 ottobre 1982 n. 299 del Impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto - D.M. 16 dicembre 1991n. 297 del Autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro - D.M. 7 luglio 1993 n. 170 del Disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine - D.M. 26 febbraio 1994 n. 55 del Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine - D.M. 15 settembre 1994 n. 230 del Deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine - D.M. 10 maggio 1995 n. 125 del Disposizioni sulle deroghe per l utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT - D.M. 12 luglio 1999 n. 213 del Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine 18

20 - D.M. 13 luglio 1999 n. 213 del Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione novello - D.M. 3 luglio 2003 n. 174 del Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del , che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli - D.M. 4 agosto 2008 n. 190 del Modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine - D.M. 23 dicembre 2009 n. 24 del 30 gennaio 2010 Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicoli 19

21 GIURISPRUDENZA - Corte di Giustizia UE, sez. III, Sentenza n. C-544/10 E vietato pubblicizzare un vino come facilmente digeribile ( - T.A.R. Sardegna Sez. I n. 268 E legittimo il provvedimento che limita l imbottigliamento di un vino DOC alla zona di produzione in quanto conforme ai principi del diritto europeo in materia ( n. 2 apr-giu 2012) - Corte di Giustizia UE Sez. I, Sentenza n. 339/09 L alcol contenuto in un vino liquoroso, derivante dalla fermentazione alcolica o aggiunto, deve provenire esclusivamente dall uva. (L Iva, 2011, 2, 44) - Cass. Pen. Sez. III, n Perché sia figurabile il reato di frode nell esercizio del commercio non è necessario che il prodotto sia pericoloso: è sufficiente che lo stesso sia commercializzato con indicazioni non veritiere. (Nel caso di specie vino da tavola portava l indicazione IGT Toscano) (Riv. Trim. Dir. Pen, Economia, 2011, 1-2, 431) - Cass. Pen, Sez. III, n Detenere nei magazzini dell azienda prodotti di natura diversa da quella dichiarata costituisce tentativo di frode in commercio (Il caso di specie è relativo alla detenzione da parte di un azienda vinicola di Brunello di Montalcino ottenuto in parte da vitigni non conformi al relativo disciplinare) (Riv. Pen. 2009, 6, 688) 20

22 ELENCO DEI VINI DOP DELLA LOMBARDIA: DOCG - FRANCIACORTA DOCG - OLTREPO METODO CLASSICO DOCG - VALTELLINA SUPERIORE DOCG - SFORZATO (o SFURSAT) DI VALTELLINA DOCG - MOSCATO DI SCANZO DOCG DOC - BONARDA DELL OLTREPO PAVESE DOC - BOTTICINO DOC - BUTTAFUOCO DELL OLTREPO PAVESE DOC - CAPRIANO DEL COLLE DOC - CASTEGGIO DOC - CELLATICA DOC - CURTEFRANCA DOC - GARDA CLASSICO DOC - GARDA DOC - GARDA COLLI MANTOVANI DOC - LAMBRUSCO MANTOVANO DOC - LUGANA DOC - OLTREPO PAVESE DOC - OLTREPO PAVESE PINOT GRIGIO DOC - PINOT NERO DELL OLTREPO PAVESE DOC - RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO - SAN COLOMBANO DOC - SANGUE DI GIUDA DELL OLTREPO PAVESE DOC - SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA DOC - VALCALEPIO DOC - ROSSO DI VALTELLINA DOC - TERRE DEL COLLEONI DOC - VALTENESI DOC 21

23 ELENCO DEI VINI IGP DELLA LOMBARDIA - ALTO MINCIO IGT - BENACO BRESCIANO IGT - BERGAMASCA IGT - COLLINA DEL MILANESE IGT - MONTENETTO DI BRESCIA IGT - PROVINCIA DI MANTOVA IGT - PROVINCIA DI PAVIA IGT - QUISTELLO - RONCHI DI BRESCIA - RONCHI VARESINI - SABBIONETA - SEBINO - TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO - TERRE LARIANE - VALCAMONICA Allegati: 1) Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot del a seguito dell entrata in vigore del D.lvo 61/2010 2) Elenco degli organismi ufficialmente autorizzati all organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio di distinzioni per l anno

24 Allegato 1: Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot del a seguito dell entrata in vigore del D.lvo 61/

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31 Allegato 2: Elenco degli organismi ufficialmente autorizzati all organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio di distinzioni per l anno

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33 UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Comitato regionale della Lombardia Indirizzo: Corso Lodi 8/a Milano Tel:

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