PROPOSTA DI LEGGE N. 190

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1 PROPOSTA DI LEGGE N. 190 presentata dai consiglieri Cargnelutti, Colautti, Ciriani, Barillari, De Anna, Novelli, Ret, Revelant, Santarossa, Sibau, Ziberna, Zilli il 17 febbraio 2017 <<Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria>>

2 Signor Presidente, Signori colleghi, la presente proposta di legge vuole correggere una lacuna legislativa individuando, all interno della categoria degli operatori tecnici prevista dal Contratto Colletivo Nazionale per la sanità, il profilo professionale dell Autista Soccorritore. Infatti sinora tale figura particolare non è riconosciuta, nonostante gli autisti soccorritori svolgano un ruolo specifico nell organizzazione dei servizi di emergenza ed urgenza, per cui si ritiene necessario definirne il profilo, regolamentarne le condizioni d accesso e l iter formativo, determinandone il ruolo all interno dell équipe di soccorso. Il lavoro degli autisti soccorritori viene spesso visto come attività di semplice conduzione di mezzi, mentre di fatto, nella pratica di ogni giorno, oltre alla guida delle ambulanze essi intervengono in equipe sui pazienti, assieme alle altre figure professionali che costituiscono le singole unità operative, svolgendo attività di assistenza sanitaria, da cui derivano importanti responsabilità sia civili che penali, e che, soprattutto richiedono una specifica competenza. Ciò non di meno, attualmente l autista soccorritore è inquadrato nel generico ruolo di operatore tecnico, e non gli vengono riconosciuti né una specifica professionalità né indennità, assicurazione né, tanto meno, un trattamento economico adeguato. Il desiderio di fare definitivamente chiarezza in tale disciplina è sentito da tempo e da più parti, come dimostra la presentazione di un disegno di legge da parte di un folto gruppo di senatori della XIV legislatura (n del 31 luglio 2003), la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2004 della Regione Veneto, la normativa vigente in diversi Paesi dell Unione Europea ed anche extraeuropei. Molte altre regioni, tra cui, l Emilia Romagna e l Abruzzo, hanno riconosciuto l importanza del ruolo professionale e legiferato in materia, definendo le mansioni, la formazione, l inquadramento professionale, le indennità e la copertura assicurativa. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha dato sinora una adeguata risposta normativa in questa materia particolarmente importante per la sicurezza di quei pazienti, che necessitano di cure appropriate e tempestive in un momento di particolare urgenza e delicatezza. Si ritiene pertanto opportuno che anche la nostra Regione sopperisca ad una inadeguatezza normativa in quanto il D. Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in materia di riforma del S.S.N., non prendono in considerazione questa professionalità pur già da tempo in esso operante. Questa attribuzione pertanto è un passo fondamentale per la sicurezza del personale sanitario impegnato nelle operazioni di soccorso e dei pazienti oggetto dei trasporto in situazioni di emergenza-sanitaria, nonché del rispetto delle normative europee in tema di sicurezza stradale e in tema di sicurezza attiva e passiva sul lavoro. Rileviamo, altresì, che la richiesta di disciplinare l esercizio e l accesso alla professione di autista soccorritore risponde ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che il cittadino utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell ambito sanitario. Proprio per il ruolo chiave nell organizzazione dei servizi di emergenza la categoria degli autisti soccorritori della nostra Regione ha avanzato una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione. A tale fine l articolo 1, della presente proposta di legge, istituisce la figura professionale di autista soccorritore e ne definisce compiti e funzioni, mentre l articolo 2 delega alla Regione il compito di provvedere alla formazione professionale dell autista soccorritore. Gli articoli successivi specificano i contesti organizzativi, le attività e le competenze, i requisiti di accesso alla professione ed il percorso formativo. I

3 Considerata l importanza rivestita dal provvedimento in esame, si confida in un voto favorevole da parte dell Aula. CARGNELUTTI COLAUTTI CIRIANI BARILLARI DE ANNA NOVELLI RET REVELANT SANTAROSSA SIBAU ZIBERNA ZILLI II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 190 <<Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria>> Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, con la presente legge, disciplina le modalità di riconoscimento, la formazione e le mansioni del personale dell emergenza sanitaria nelle funzioni di autista soccorritore. 2. Il riconoscimento della figura di autista Soccorritore ha lo scopo di garantire i livelli di professionalità e aggiornamento costante del personale nel trattamento dell emergenza-urgenza sanitaria all interno del territorio regionale, nonché della salvaguardia degli standard di sicurezza attiva e passiva delle equipe in servizio di emergenza-urgenza sanitaria e dell incolumità dei pazienti trasportati. Art. 2 (Qualifica professionale di autista soccorritore) 1. La qualifica professionale di autista soccorritore si consegue al termine di apposito percorso formativo rivolto a tutti gli operatori tecnici impegnati nelle operazioni di emergenza-urgenza sanitaria in regime di dipendenza o volontariato per conto delle strutture sanitarie pubbliche e privati, cooperative e associazioni di volontariato, i quali abbiano ricevuto un addestramento specifico alla condizione di automezzi per il trasporto di persone e cose anche al di fuori di situazioni di emergenza, in collaborazione con altri operatori proposti al trasporto degli ammalati. 2. Le attività di cui al comma 1 riguardano in particolare: a) la conduzione dei mezzi di soccorso; b) collaborazione e ed esecuzione sotto la supervisione e direttive dell infermiere o del medico; c) collaborazione con i professionisti (medico infermiere) nell intervento del soccorso sanitario in tutte le fasi, sia fuori che all interno della struttura sanitaria, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell evento; d) il supporto gestionale, organizzativo e formativo. 3. Le attività specifiche, di cui al comma 2, ascrivibili alla figura professionale di autista soccorritore nonché le competenze di carattere tecnico e professionale necessario per l esercizio dell attività sono determinate con Regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Requisiti di accesso) 1. L accesso ai corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: 190_PDL

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 190 <<Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria>> a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; b) patente di guida di tipo B; c) aver compiuto 21 anni di età alla data di iscrizione al corso. Art. 4 (Corsi di formazione) 1. Le modalità organizzative e l ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale per autisti soccorritori, di cui all articolo 2, nonché le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio necessario per ottenere l attestato di qualifica, hanno comunque una durata di ore annue così ripartite: a) 400 ore di teoria; b) 300 ore di esercitazioni; c) 300 ore di tirocinio. 2. I contenuti del corso di formazione, di cui al precedente comma 1, sono individuati con il Regolamento, di cui al all articolo 2, comma I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati e coordinati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento. 4. Con il Regolamento, di cui al all articolo 2, comma 3, la Regione altresì quantificherà il credito formativo, che può essere attribuito ai titoli ed ai servizi pregressi e ne stabilirà i tempi di riconoscimento in via transitoria, in relazione all acquisizione dell attestato di qualifica di autista soccorritore per coloro, che già svolgono detto servizio. Art. 5 (Esame finale e rilascio dell attestato) 1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate indicato dalla Regione nel provvedimento istitutivo dei corsi. 2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica, da parte di una commissione, la cui composizione è individuata dal provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un membro designato dalla Regione. 3. All allievo che supera le prove è rilasciato un attestato di qualifica specifico per il corso superato. 190_PDL

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE N. 190 <<Riconoscimento della figura professionale di Autista Soccorritore per il personale impegnato in servizio di emergenza-urgenza sanitaria>> Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità di cui all articolo 4, comma 2, è destinata la spesa complessiva di euro suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. XX (..) - Programma n. xx ( ) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni (copertura per pari importo con storno dal capitolo 4364). 190_PDL

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