AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

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1 AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 1. L. 3 maggio 1985, n Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio (Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 1985). 1. Agli effetti della presente legge, l attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L attività di rappresentante di commercio s intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. 2. ( 1 ) Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi artt. 5 e 6. ( 1 ) A norma dell art. 74, comma 1, del D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59, per l attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo previsto da questo articolo. 3. Per ottenere l iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo art. 4, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n ( 1 ) Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta: a) da un membro di giunta della Camera di commercio; b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale; c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell industria, del commercio e dell artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse; d) da un rappresentante dell ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ( 2 ). La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ( 1 ) L art. 11, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto la soppressione della commissione istituita da questo articolo. A norma dello stesso articolo, le funzioni della soppressa commissione sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ( 2 ) L Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è stato soppresso dagli artt. 5 e 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali hanno disposto una riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che è stata attuata con D.M. 7 novembre 1996, n Tali emanazioni periferiche risultano attualmente articolate in direzioni regionali e provinciali del lavoro, a loro volta suddivise in uffici per il settore politiche del lavoro, per il settore ispezione del lavoro e per la gestione delle risorse ed affari generali. A seguito di tale riorganizzazione le funzioni proprie dell Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sono state attribuite alle direzioni provinciali del lavoro, per effetto dell art. 6 del D.M. 7 novembre 1996, n Per ottenere l iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: [a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana] ( 1 ); [b) godere dell esercizio dei diritti civili] ( 1 ); c) non essere interdetto o inabilitato, [fallito,] ( 2 ) condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l economia pubblica, l industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 49 29/06/17 14:52

2 Art. 6 AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 50 altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; [d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell obbligo vigenti al momento dell età scolare dell interessato, conseguendo il relativo titolo] ( 1 ). Il richiedente deve inoltre: 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L iscrizione nel ruolo è incompatibile con l attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l iscrizione in detti ruoli. Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni. ( 1 ) Questa lettera è stata soppressa dall art. 74, comma 4, del D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. L abrogazione è poi stata confermata dall art. 85, comma 5, lett. c), del D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. ( 2 ) La parola fra parentesi quadrata è stata soppressa dall art. 74, comma 4, del D.L.vo 26 marzo 2010, n Qualora l attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse. Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l aggiornamento del ruolo. 7. La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all interessato entro i quindici giorni successivi. Nel termine di sessanta giorni dall avvenuta notifica, l interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo art. 8. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dal ruolo nei confronti dell agente o rappresentante di commercio nei seguenti casi: 1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente art. 5; 2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale; 3) su richiesta dell interessato. Nei casi previsti dai nn. 1) e 2) del precedente comma la commissione provinciale, sentito l interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essere notificato all interessato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dall avvenuta notifica l interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui al successivo art. 8. Qualora entro tale termine l interessato non abbia presentato il ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo. Nel caso previsto dal n. 3 del precedente terzo comma, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l interessato ne faccia successivamente richiesta. 8. ( 1 ) Presso il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta: a) da un rappresentante del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato che la presiede; b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l estero; c) dal presidente dell Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASAR- CO) o da un suo delegato; d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale; e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell industria, del commercio e dell artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni. Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero. Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato. ( 1 ) L art. 11, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto la soppressione della commissione istituita da questo articolo. A norma dello stesso articolo, le funzioni della soppressa commissione sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. 9. È fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l attività di agente o rappresentante di commercio. VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 50 29/06/17 14:52

3 51 D.M. 21 agosto 1985 Art. 10 La commissione provinciale vigila sull osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 516 a Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari. 10. ( 1 ) Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell articolo 3, comma 16, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge. È prorogata fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 l attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n ( 1 ) Articolo così sostituito dall art. 1 della L. 15 maggio 1986, n Entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanerà le norme di attuazione della presente legge ( 1 ), sentite le organizzazioni sanzionali di categoria e quelle a carattere generale dell industria, del commercio e dell artigianato. ( 1 ) D.M. 21 agosto 1985, in G.U. n. 212 del 9 settembre È abrogata la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio. 2. D.M. 21 agosto Norme di attuazione della L. 3 maggio 1985, n. 204, concernente «Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio» (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985), rettificato con avviso 31 ottobre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1985). 1. Nel presente decreto col termine legge si intende la L. 3 maggio 1985, n Per l iscrizione nel ruolo di cui all art. 2 della legge l interessato deve presentare domanda, in regola con l imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l iscrizione nei ruoli dei mediatori. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.; c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge; d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa; e) certificazione relativa al superamento dell esame finale dei corsi professionali di cui al successivo art. 3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica. 3. Previo riconoscimento delle regioni, l Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi, di cui all art. 5, comma quarto, della L. 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all art. 5, comma secondo, n. 1, della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 51 29/06/17 14:52

4 Art. 4 AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 52 disciplina legislativa e contrattuale dell attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio ( 1 ). I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche. L esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all art. 14 della citata L. 21 dicembre 1978, n Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti. ( 1 ) Comma così sostituito, con effetto dal giorno della pubblicazione, dal D.M. 17 dicembre 1986 (G.U., Serie gen. n. 13 del 17 gennaio 1987). 4. L attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta dall art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell ufficio provinciale del lavoro. Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Il requisito di cui al punto 2) dell art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla L. n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. Le commissioni provinciali provvedono d ufficio ad accertare i requisiti di cui all art. 5, comma primo, lettere b) e c) della legge nonché la non iscrizione nel ruolo dei mediatori. Dette commissioni provvedono altresì d ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa. 6. In caso di trasferimento in altra sede da parte dell iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la propria residenza. In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione. In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell istante dal ruolo di provenienza. 7. Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell interessato, la commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso. L interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di nuova iscrizione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della documentazione prevista alle lettere a) nonché d) dell art Ai fini dell istituzione delle commissioni di cui agli artt. 4 e 8 della legge, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sarà indicata, di volta in volta, dai competenti uffici provinciali del lavoro per la scelta dei membri delle commissioni provinciali e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei membri della commissione centrale. 9. La commissione istituita, ai sensi dell art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è nominata con deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute delle commissioni potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in relazione a singole questioni, un rappresentante dell Enasarco. 10. Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente. La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 11. I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente dall incarico. 12. Nell applicazione dell art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dell abrogata legge n. 316/ Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale. 14. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 52 29/06/17 14:52

5 AGRICOLTURA (LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA) 1. L. 15 agosto 1949, n Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell agricoltura e sulle relative controversie (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 23 agosto 1949). (Estratto) 1. I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l abbiano, s intendono estesi al biennio ( 1 ). Ogni patto contrario è nullo. ( 1 ) Si riporta la L. 26 novembre 1955, n Interpretazione autentica dell art. 1 della L. 15 agosto 1949, n. 533 (G.U. 12 dicembre 1955, n. 285): «Art. un. I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell agricoltura e i salariati fissi comunque denominati, di cui all art. 1 della L. 15 agosto 1949, n. 533, si intendono rinnovati per il termine minimo di due annate agrarie, stabilito dall articolo stesso, anche se non vengano disdettati». 2. I contratti indicati nell articolo precedente che scadono alla fine dell annata agraria sono prorogati sino al termine dell anno agrario Ove l annata agraria abbia avuto inizio tra l 1 gennaio e l 1 marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. 8. I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l incarico. Ad essi è dovuto, oltre all indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di VI grado, un gettone di presenza di lire seicento per ogni giornata di adunanza. Le spese dipendenti dall attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell agricoltura e delle foreste. Per l esercizio finanziario esse graveranno sul capitolo VIII dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio I prestatori di lavoro di cui all art. 1 godono in ogni grado di giudizio dell esenzione delle tasse e di bollo. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. L. 28 novembre 1950, n Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell agricoltura comunque denominati (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 dicembre 1950). 1. I contratti indicati nell art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell annata agraria , sono prorogati fino al termine dell annata agraria nelle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, può produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove l annata agraria abbia avuto inizio tra l 1 gennaio ed l 1 marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente può essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria Le disposizioni di cui all articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresì nelle località nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate. 3. Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli artt. da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 53 29/06/17 14:52

6 Art. un. AGRICOLTURA (LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA) D.P.R. 14 luglio 1960, n Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 29 settembre 1960). Art. un. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 6 agosto 1957 e 21 ottobre 1958 per i dirigenti e per gli impiegati delle aziende agricole e forestali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dell accordo e del contratto indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e di tutti gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali. 4. D.P.R. 14 luglio 1960, n Norme relative alla disciplina della scala mobile per i salariati agricoli e per i dirigenti e gli impiegati di imprese agricole e forestali (Gazzetta Ufficiale n. 239 del 29 settembre 1960). Art. un. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi nazionali di scala mobile relativi ai salariati agricoli, del 24 settembre 1952, ed ai dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, del 26 aprile 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dall accordo del 24 settembre 1952 ed allo stesso allegate, del verbale indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese agricole e forestali. 5. D.P.R. 14 luglio 1960, n Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 30 settembre 1960). Art. un. I rapporti di lavoro costituiti per l attività per la quale è stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi. 6. D.L.vo 11 agosto 1993, n Attuazione dell art. 3, comma 1, lett. aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell agricoltura e dei relativi contributi (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 224 del 23 settembre 1993). (Estratto) 1. Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro. [1. Le comunicazioni relative all avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all art. 12 della L. 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a più copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore] ( 1 ). 2. I dati del modello sono acquisiti all anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico. 3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate: [a) le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1] ( 2 ); b) le modalità di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge; c) le modalità di accesso all anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali; d) le modalità di collegamento ed integrazione con l anagrafe delle aziende agricole di cui all art È fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell agricoltura (Enpaia) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo. 5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), del Servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) per il primo impianto dell anagrafe, per l acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. [6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere: a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali; b) trasmessa, entro quattro giorni, all ufficio provinciale dello Scau che garantisce la tempestiva disponibilità delle relative informazioni per l anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 54 29/06/17 14:52

7 55 D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375 Art. 2 messi a disposizione dall Inps e dall Inail in base ad apposita convenzione] ( 1 ). [7. Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalità di comunicazione, entro quattro giorni, dell assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all art. 10, quarto comma, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83] ( 1 ). ( 1 ) Comma abrogato dall art. 9 ter, comma 3, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. Quale organo dell Inps, l art. 9 sexies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, ha istituito la commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. ( 2 ) Lettera abrogata dall art. 9 ter, comma 3, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n Registro d impresa ( 1 ). [1. A decorrere dall 1 gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono tenere un registro nel quale devono essere annotati, per ciascun lavoratore occupato, le generalità, la residenza, il codice fiscale, nonché i dati relativi all occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, il lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini Irpef. Le annotazioni devono essere operate entro il termine di tre giorni dalla data cui esse si riferiscono. Il registro ha validità anche agli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall art. 3 della L. 26 settembre 1985, n. 482] ( 2 ). 2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo Scau a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l azienda. [3. Le caratteristiche, le modalità di tenuta, di impiego e di conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti, in conformità con le disposizioni in vigore nei settori extra agricoli, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo] ( 2 ). [4. Il datore di lavoro che non osserva l obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila] ( 2 ). [5. Il datore di lavoro che omette di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila] ( 2 ). ( 1 ) Il registro di impresa è stato abrogato dall art. 7, comma 3, del D.M. 9 luglio 2008 (G.U. Serie gen. - n. 192 del 18 agosto 2008). ( 2 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 9 ter del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n Per il registro dell impresa agricola si vedano l art. 9 quater del medesimo decreto legge ed il D.M. 29 settembre Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo. 1. Presso lo Scau ( 1 ) è istituita l anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell agricoltura. 2. Per il primo impianto nell anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali già disponibili negli archivi Scau ( 1 ) e degli altri enti previdenziali. 3. L anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l altro ai sensi dell art. 5, ed è aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati. 4. L anagrafe è realizzata e gestita in modo da garantire: a) l accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura; b) la piena connettività con l anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità con i principi di trasparenza della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalità di accesso all anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati. 6. Ai fini della immediata attivazione dell anagrafe delle aziende lo Scau ( 1 ) può utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall Inps e dall Inail. ( 1 ) Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. 4. ( 1 ) Prospetto di paga. 1. L obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all art. 1 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, è esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall art. 5 della citata L. 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni. ( 1 ) A norma dell art. 2, comma terzo, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, differimento di termini in materia di interventi in campo economico e sociale, convertito nella L. 23 VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 55 29/06/17 14:52

8 Art. 5 AGRICOLTURA (LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA) 56 dicembre 1996, n. 649, le disposizioni di questo articolo si applicano a decorrere dal 1 giugno Denuncia aziendale. 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello Scau ( 1 ), ai fini dell accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento; e) attività complementari ed accessorie connesse con l attività agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell azienda. 2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo Scau ed è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell attività al predetto ente. 3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati d ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo Scau. 4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 a 258 ( 2 ). ( 1 ) Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. ( 2 ) L art. 116, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha poi disposto: «Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale». 6. Dichiarazione della manodopera occupata. 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello Scau ( 1 ), ai fini dell accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati. 2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito allo Scau; le generalità, la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonché, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresì contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire. 3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello Scau competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l estensione e l ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati. 4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione è altresì presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perché possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma secondo, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall inizio di ciascun anno. L ufficio provinciale dello Scau effettua l accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l esito ai diretti interessati, nonché alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. 5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalità previste dall art. 7, commi terzo e quarto, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 marzo 1970, n Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti. ( 1 ) Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 56 29/06/17 14:52

9 57 D.L.vo 11 agosto 1993, n. 375 Art. 8 sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. 8. Controlli. 1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello Scau, nell esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l altro: a) relativamente alle denunce di cui all art. 5: 1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; 2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati; 3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti è data comunicazione agli interessati; b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall accertamento sono notificati ai datori di lavoro. 2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello Scau provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche; b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti; c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario. 3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l INPS procede all imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ( 1 ). [4. Nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale] ( 2 ). 5. Il provvedimento motivato conseguente all accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. ( 1 ) Comma così sostituito dall art. 9 ter, comma 3, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. ( 2 ) Comma abrogato dall art. 9 ter, comma 3, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella L. 28 novembre 1996, n Ricorsi in materia di accertamento contributivo. 1. Contro i provvedimenti adottati dallo Scau ( 1 ) in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è data facoltà ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo Scau entro trenta giorni dalla data della notifica. 2. La decisione della commissione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo Scau ( 1 ). ( 1 ) Il servizio contributi agricoli unificati (Scau) è stato soppresso, con effetto dal 1 luglio 1995, dall art. 19 della L. 23 dicembre 1994, n Le funzioni e il personale sono stati trasferiti all Inps e all Inail, secondo le rispettive competenze. 11. Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli. 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, VIG_408_CodiceLavoro_2017_1.indb 57 29/06/17 14:52

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