PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELL ARPA MOLISE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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1 Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 60 del 13/03/2017 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELL ARPA MOLISE Il giorno tredici del mese di marzo dell anno 2017, nella sede dell ARPA Molise, sita in Via U. Petrella, 1 - CAMPOBASSO Dott.ssa Antonella LAVALLE, alla presenza del IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO f.f. DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Remo MANONI Dott. Alberto MANFREDI SELVAGGI Su proposta dell UFFICIO: Economato e Provveditorato Previa verifica da parte dell UFFICIO Bilancio e Contabilità che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all anno 2017 e che il conseguente programma di pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. L UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA... Firma Il Responsabile dell istruttoria: Dr.ssa. Cinzia D ASCENZO... Firma Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa. Cinzia D ASCENZO... Firma

2 RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 9 Aprile 2003, con il quale è stato approvato il Disciplinare di attività contrattuale e Regolamento di acquisti in economia per l ARPA Molise; PRESO ATTO del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (denominato nuovo codice degli appalti ) e s.m.i.; RITENUTO di dover approvare un nuovo Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell Agenzia, parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento (All. 1), sulla base di quanto previsto dalla nuova precitata normativa; ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico f.f. e del Direttore Amministrativo; DELIBERA per tutto quanto esposto in premessa che diventa parte integrante del presente atto: APPROVARE integralmente l allegato Regolamento degli Acquisti Sotto Soglia Comunitaria dell ARPA Molise; PUBBLICARE il menzionato Regolamento sul sito internet dell ARPA Molise; PUBBLICARE, altresì, il presente Provvedimento sull Albo informatico dell ARPA Molise. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alberto MANFREDI SELVAGGI) IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO f.f. (Dott. Remo MANONI) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott.ssa Antonella LAVALLE) 2

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5 REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA INDICE: ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ART.4 - TIPOLOGIE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ART. 7- SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO: MODALITA DI CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ART. 8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART. 9 - LETTERA D INVITO ART. 10- PROCEDURA NEGOZIATA PUBBLICIZZATA CON BANDO ART MODALITA DI RICEZIONE DELLE OFFERTE ART. 12- MODALITA DI APERTURA DELLE OFFERTE ART PREZZO A BASE DI GARA ART. 14- CRITERI DI AFFIDAMENTO ART CONGRUITA ART ANOMALIA DELLE OFFERTE ART. 17- COMMISSIONI DI VALUTAZIONE ART 18 - ESISTENZA DI INTERFERENZE ED OBBLIGO DI REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. ART. 19- CONTRATTO E GARANZIE ART QUINTO D OBBLIGO. RINNOVO E PROROGA ART POSTINFORMAZIONE ART VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

6 ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l acquisizione delle forniture di beni e dei servizi sotto soglia comunitaria specificatamente individuati nel Regolamento medesimo ed entro i limiti di spesa riportati negli articoli seguenti. 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa, nonché dei criteri di rotazione, parità di trattamento e concorrenza tra gli Operatori economici. ART 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ed in particolare con quelle contenute all art. 36, fatta salva l applicazione delle linee guida elaborate dall Autorità Nazionale Anticorruzione e degli altri provvedimenti che successivamente terranno luogo del DPR 207/2010 entro i limiti di spesa riportati negli articoli seguenti. ART 3- LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 1. Le procedure per l acquisizione sotto soglia di beni e servizi sono consentite nei limiti di ,00, per ciascuna tipologia di fornitura o di servizio. Per gli importi compresi tra ,00 e ,00, è necessario procedere a preventiva qualificazione della stazione appaltante ovvero utilizzare gli strumenti necessari a disposizione della Centrale Unica di Committenza. 2. Gli importi monetari sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali. 3. Per tutte le procedure di acquisti sotto soglia, il limite di spesa indicato si riferisce all importo massimo per ogni negoziazione attivata. 4. Le forniture di beni e servizi non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne l esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. ART 4 - TIPOLOGIE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI 1. E ammesso il ricorso alle procedure di cui all art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e del presente regolamento per l acquisizione di tutte le tipologie di forniture di beni e servizi per il seguente importo massimo ,00. ART 5- MODALITA DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA L art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 2, definisce le modalità per effettuare gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, disciplinati dal presente Regolamento, che possono essere mediante: a) affidamento diretto: per l acquisto sia di forniture che di servizi di importo inferiore a ,00, adeguatamente motivato. In ipotesi di esecuzione del servizio in amministrazione diretta, il Responsabile Unico del Procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto ed utilizzando mezzi propri o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie; b) a procedura negoziata: per l acquisto sia di forniture che di servizi di importo pari o superiore a ,00, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati

7 sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi. L acquisizione di servizi e forniture avviene mediante affidamento a soggetti esterni tramite le procedure specificate nel presente Regolamento; c) a mezzo mercato elettronico di cui all art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato (MEPA), in via obbligatoria ove utilizzabile o a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA): - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo stesso; - nel caso in cui l espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità dell acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi inferiori a euro; - per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale; - nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all Agenzia. 5. Il MEPA viene comunque tenuto presente ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi. 6. I contratti non stipulati ricorrendo al MEPA possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MEPA stesso, tenute in conto le caratteristiche tecniche ed amministrative della fornitura che potrebbero giustificare, motivatamente, una prosecuzione del contratto. 7. La medesima disposizione si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni stipulate da Consip, laddove più favorevoli. ART 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 1. A norma dell art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e Amministrazioni aggiudicatrici nominano per ogni procedura di acquisto un Responsabile Unico del Procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell affidamento, dell esecuzione. 2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 50/2016, ivi compresi gli affidamenti sotto soglia, oggetto del presente Regolamento, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del presente Regolamento, viene individuato di norma nel Dirigente della Struttura (semplice o complessa) o nei Funzionari addett agli Uffici Amministrativi di Arpa Molise, che abbia avviato l acquisizione della fornitura o del servizio. 4. Il Responsabile cura in particolare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisto e dispone l esecuzione degli interventi sotto soglia. 5. La direzione dell esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio, che riporta al responsabile del procedimento. Il direttore dell esecuzione è il titolare della struttura competente, salvo che questi individui per iscritto altra figura all interno della stessa.

8 ART 7 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA (MODALITA Dl CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI) Con l affidamento diretto e la procedura negoziata le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 1. L affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato e presuppone in ogni caso l esperimento di procedure di confronto tra più operatori 2. La procedura negoziata presuppone la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto del principio di rotazione. Nelle procedure di importo uguale o superiore ad ,00 ai sensi dell art. 216 co. 9 del D.Lgs. n.50/2016 l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul profilo dell Agenzia per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta (manifestazione d interesse), ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il codice dei contratti. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi del precedente art. 6 ne cura ogni fase procedurale. 3. Compete al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione delle caratteristiche peculiari dell acquisizione e la scelta delle modalità procedimentali per l individuazione dell operatore economico affidatario. 4. Tale individuazione può essere effettuata: a) Tramite selezione tra più Operatori con esperimento di gara tra gli stessi secondo i canoni dell evidenza pubblica, b) Tramite confronto tra più offerte con procedura semplificata. 5. La scelta tra le due modalità deve discendere da approfondite valutazioni, rese trasparenti negli atti assunti (Determinazione a contrattare, Lettera di invito, Bando, Relazione di Negoziazione, Determinazione di affidamento). 6. Quando l importo della spesa è inferiore ai ,00 Euro (IVA esclusa), il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a consultare almeno 3 Operatori economici, fatta salva l ipotesi della estrema urgenza della fornitura o del servizio che impedisce suddetta plurima consultazione. 7. Nell ipotesi prevista dall art. 3 comma 1, per servizi o forniture di importo pari o superiore ad Euro ,00 ed entro i limiti di importo indicati al precedente art. 4, l affidamento deve avvenire previa consultazione di almeno 5 Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di esperienze pregresse, di indagini di mercato svolte ad hoc, ovvero tramite appositi elenchi di Operatori economici predisposti dall Agenzia. 8. Il criterio della rotazione tra gli Operatori economici previsto dal D. Lgs. 50/2016 non è applicato nel caso in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici. 9. L eventualità di affidamento diretto sarà possibile solo in presenza di privativa industriale, oppure qualora la specialità del bene o del servizio da acquisire lo richieda, oppure nel caso di comprovati motivi d urgenza, comportanti danni per l Agenzia se non risolti opportunamente nei tempi necessari.

9 10. Ognuna di queste condizioni dovrà essere opportunamente valutata e documentata. 11. La richiesta di preventivo può avvenire via Racc. A/R, fax, PEC, o nelle forme prescelte dal Responsabile Unico del Procedimento. ART 8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 1. NeI caso di cui all art. 3 comma 1 di acquisizioni di beni o servizi di importo pari o superiore ad Euro ,00, preliminarmente all avvio della procedura negoziata, occorre adottare una Delibera a contrattare, con la quale vengano definiti: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. ART 9 - LETTERA D INVITO Le lettere di invito relative alle acquisizioni di cui al presente Regolamento sono inviate dal Responsabile Unico del Procedimento (oppure dall Ufficio Provveditorato-Economato con espressa delega) e devono, di norma, riportare i punti sotto elencati: a) l oggetto della prestazione; b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto; c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio; d) l importo a base di offerta; e) le modalità ed i termini di presentazione dell offerta; f) il periodo di validità minimo dell offerta; g) i termini e le modalità di consegna; h) le eventuali garanzie richieste; i) il criterio di affidamento applicato (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa); j) le eventuali penalità applicabili; k) i casi di grave inadempimento; I) i termini di fatturazione e pagamento; m) la decorrenza e durata del contratto; n) la valutazione degli eventuali costi della sicurezza da interferenze ; o) l obbligo per l Offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia di contribuzione, nonché la piena accettazione delle condizioni contrattuali; p) il Codice Identificativo Gara (CIG); q) il Codice Univoco Ufficio (CUU); 2. I punti b), c), h), i), J), k), I), n), potranno essere maggiormente dettagliati in un documento allegato alla Lettera, denominato Capitolato tecnico gestionale, Disciplinare di gara).

10 3. In caso di affidamento secondo il criterio dell offerta più vantaggiosa, dovranno essere dettagliatamente specificati, nella Lettera di invito e/o nello stesso Capitolato tecnico gestionale, Disciplinare di gara, i criteri di valutazione dell offerta. 4. Nella determinazione dell importo di cui alla lettera d) il Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà della rilevazione dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo, comprese apposite indagini di mercato avviate ad hoc o precedenti contratti analoghi. 5. I termini di pagamento, di cui alla lettera I), sono, di norma, 30 giorni naturali e consecutivi oltre ulteriori 30 giorni necessari alla verifica della regolare esecuzione dalla data di ricevimento della fatturazione elettronica, fatta salva la possibilità di stabilire termini diversi a fronte di aspetti peculiari che ne determinino la necessità. ART 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICIZIONE DI UN BANDO In caso di procedure di gara di importo superiore a ,00 la procedura per l affidamento è attivata, oltre che con Lettera di invito, anche con Avviso da pubblicarsi, sul sito internet dell Agenzia e eventualmente sulle altre fonti di pubblicizzazione. II Responsabile Unico del Procedimento, in questo caso, darà conto delle valutazioni fatte negli atti di indizione della procedura (Determinazione a contrattare, Bando di gara). ART 11- MODALITA DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 1. Il termine di ricezione delle offerte negli affidamenti sotto soglia, di norma, non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell invito da parte dell Operatore economico e/o dalla data di pubblicazione del Bando. 2. L individuazione dei termini di ricezione delle offerte spetta al Responsabile Unico del Procedimento, che deve in ogni caso motivarla qualora il termine sia inferiore a 15 giorni. 3. I termini per la ricezione dell offerta, sono perentori e l offerta eventualmente pervenuta oltre il termine stabilito non può essere esaminata dal Responsabile del Procedimento. ART 12- MODALITA DI APERTURA DELLE OFFERTE 1. Nelle procedure di scelta del Contraente, previo confronto concorrenziale fra almeno cinque Operatori economici, eseguito con esperimento di gara tra gli stessi secondo i canoni dell evidenza pubblica, deve essere particolarmente garantita la trasparenza del procedimento. 2. L apertura delle domande di partecipazione e delle buste tecniche ed economiche è operata in seduta pubblica. 3. In caso di acquisti di beni e servizi inferiori a ,00, in assenza di tale procedimentalizzazione, la valutazione delle offerte sarà effettuata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di due testimoni. 4. In ogni caso, l individuazione delle modalità di apertura delle offerte sarà effettuata all atto dell avvio del procedimento, con atto pubblico e motivato (Determinazione a contrattare, Lettera di invito, Capitolato tecnico gestionale, Disciplinare di gara). 5. In caso di seduta pubblica, il Seggio di gara è presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, o suo Delegato, assistito da un Segretario e da due componenti, previa individuazione con Delibera del Direttore Generale.

11 ART 13 - PREZZO A BASE DI GARA 1. L indizione di un procedimento di gara sotto soglia presuppone la determinazione del prezzo presunto a base di gara per la fornitura del bene o del servizio da acquisire fatta preliminarmente dal Responsabile Unico del Procedimento. 2. In caso di procedimentalizzazione della procedura di acquisizione, il prezzo posto a base di gara dovrà essere comunque superiore al prezzo offerto per l affidamento dai Concorrenti. 3. Nel caso sia particolarmente difficile arrivare a tale determinazione, è possibile soprassedere a quantificare l importo a base di gara. 4. In questo caso, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà le necessarie valutazioni, ricorrendo ad attivare una procedura di gara avente caratteristiche di maggior flessibilità. 5. In questo caso sarà necessario dare conto delle motivazioni individuate nella Determinazione del Direttore Generale a contrattare, nonché nel Bando e/o nella Lettera di invito. ART 14 - CRITERI DI AFFIDAMENTO 1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso, qualora la fornitura di beni o servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella Lettera d invito; b) a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, ad esempio, oltre il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, i costi di utilizzazione del bene fornito, il rendimento, la qualità tecnica, il valore tecnico, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla vendita, l assistenza tecnica ecc Nell ipotesi del punto b) i criteri che saranno applicati per l individuazione dell offerta più vantaggiosa devono essere menzionati nella Lettera d invito e/o nel Capitolato tecnico gestionale. 3. In entrambi i casi sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base della richiesta d offerta, qualora determinati. ART 15 - CONGRUITA 1. L accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli Operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato o da precedenti acquisizioni di analoghi beni e/o servizi o avvalendosi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 2. Qualora l importo offerto appaia non congruo, il Responsabile Unico del Procedimento attiverà un confronto diretto con l Affidatario, al fine di accertare la determinazione del prezzo, in contradditorio, anche solo documentale, con l Affidatario. ART 16 - ANOMALIA DELLE OFFERTE 1. Per procedure di gara relative ad importi fino ad Euro ,00 non si applica l art. 97 del D. Lgs. n. 50/ Nella valutazione dell anomalia dell importo offerto dai Concorrenti, il Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà della rilevazione dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di

12 riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo, comprese apposite indagini di mercato avviate ad hoc o precedenti contratti analoghi. ART 17 - COMMISSIONI Dl VALUTAZIONE 1. Nel caso l affidamento avvenga secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche sarà operata da apposita Commissione giudicatrice. 2. In tal caso si applicano i principi dettati dall art. 77 del D. Lgs. n. 50/ La Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di Componenti e presieduta da un Dirigente della Stazione Appaltante o da un Responsabile di un Ufficio Amministrativo, è nominata con Provvedimento del Direttore Generale. 4. I Componenti della Commissione, tranne il Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere altre funzioni relativamente all affidamento. 5. Delle sedute della Commissione dovranno essere redatti appositi Verbali scritti. 6. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche in applicazione dei criteri di valutazione dell offerta dettagliatamente specificati nella Lettera di invito e/o nel Capitolato tecnico gestionale, Disciplinare di gara. ART 18- ESISTENZA D INTERFERENZE ED OBBLIGO DI REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. 1. Nei casi di sussistenza dei rischi di sicurezza da interferenza, di cui all art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a predisporre, di concerto con il RSSP dell Agenzia, il documento unico di valutazione dei rischi ed a quantificare, nella Lettera di invito e/o nel Capitolato tecnico gestionale, i costi di sicurezza relativi alle interferenze, secondo le modalità definite dall Agenzia. ART 19 - CONTRATTO E GARANZIE 3. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a ,00 euro avviene ai sensi dell art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, d.lgs. 50/ La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo superiore a ,00 euro ai sensi dell art. 32, comma 9 non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

13 b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 4. Nella Lettera Contratto dovrà quindi essere specificata la clausola risolutiva espressa che segue: Si precisa che il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa del buon esito delle procedure di controllo, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai tini della capacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e che pertanto l eventuale accertamento negativo di tali controlli costituisce condizione di immediata risoluzione contrattuale. Nel contratto dovrà essere inserita oltre a quanto previsto dalla Legge n 136 del (tracciabilità dei flussi finanziari) anche la seguente clausola risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione su Consip (acquisti in rete PA) con condizioni di maggior vantaggio. ART 20 - QUINTO D OBBLIGO E PROROGA 1. Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni o servizi, l Affidatario è tenuto a corrisponderla alle stesse condizioni del contratto fino alla concorrenza del quinto del prezzo d appalto, sempre che l importo complessivo, in caso di incremento, sia inferiore ai limiti consentiti in Regolamento. 2 Per assicurare la continuità della fornitura o del servizio nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, è consentita la proroga cosiddetta tecnica ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l individuazione di un nuovo contraente (art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016). ART 21 - POSTINFORMAZIONE 1. Per i contratti di importo pari o superiore a ,00 Euro, il Responsabile Unico del Procedimento rende noti gli esiti della procedura ai Concorrenti mediante apposita comunicazione inviata entro 10 giorni lavorativi dall espletamento della procedura. 2. Nel caso di procedura negoziata pubblicizzata con bando, di cui all art. 11 del presente Regolamento, la pubblicazione dell esito di gara dovrà essere garantita anche sul sito dell Agenzia. ART 22 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 1. Tutti i servizi e forniture acquisiti nell ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nel Capitolato tecnico - gestionale, nel Disciplinare di gara, nella Lettera di invito e nel Contratto. 2. Il collaudo o l attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento o da persona da lui delegata, fatto salvo il caso di individuazione del Responsabile dell esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 101 del D. Lgs. n. 50/ Il Responsabile dell esecuzione del contratto, compreso il Responsabile del collaudo, verrà nominato con la Determinazione a contrattare o con la Determinazione di affidamento. 4. Per acquisizioni di beni o servizi di importo fino a ,00 Euro, la verifica di cui sopra potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione posto direttamente sulla bolla di accompagnamento dei prodotti o sul rapporto di intervento se trattasi di manutenzioni. 5. Per gli importi superiori a ,00 Euro, dovrà risultare da apposito documento.

14 6. Per le operazioni di verifica relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, possono essere individuati soggetti esterni qualificati per specifica competenza ed individuati in base alle leggi vigenti.

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