Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale XVIII SESSIONE STRAORDINARIA. Deliberazione n. 57 del 21 marzo 2006
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1 l,l'v In:Regione Umbria 111. In Consiglio Regionale ", ' Atti Consi/iari Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale X SESSIONE STRAORDINARIA Deliberazione n. 57 del 21 marzo 2006 OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Norme sul diritto allo studio universitario" 1 - Bocci Gianpiero 2 - Bottini Lamberto 3 - Bracco Felice Fabrizio 4 - Brega Eros 5 - Carpinelli Roberto 6 - Cintioli Giancarlo 7 - De Sio Alfredo 8 - Dottorini Oliver Bruno 9 - Gilioni Mara 10 - Girolamini Ada 11 - Laffranco Pietro 12 - LignaniMarchesaniGiovanniAndrea 13 - Lorenzetti Maria Rita 14 - Lupini Pavilio 15 - MasciLuigi preso asso preso asso 16 - Melasecche Germini Enrico 17 - Modena Fiammetta 18 - Nevi Raffaele 19 - Riommi Vincenzo 20 - Ronca Enzo 21 - Rosi Maurizio 22 - Rossi Gianluca 23 - Rossi Luciano 24 - Sebastiani Enrico 25 - Spadoni Urbani Ada 26 - Tippolotti Mauro 27 - Tomassoni Franco 28 - Tracchegiani Aldo 29 - Vinti Stefano 30 - Zaffini Francesco, ' PRESIDENTE: Mara GrLIONI CONSlGLIERl SEGRETARI: Eros BREGA ESTENSORE: VERBALIZZANTE: Seriana MAR1ANI Adriano PANF1LI
2 111 IIl Regione Umbria III I Il Consiglio Regionale, ' Atti Consiliari VI!! OGGETTO N, 144 DELIBERAZIONE N,57 DEL 21 MARZO 2006 LEGGE REGIONALE - "Norme sul diritto allo studio universitario", IL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Norme sul diritto allo studio universitario" depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 20 maggio 2005 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot n, 3176 del 22 giugno 2005 (ATTO N, 7); VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Laffranco, concernente: "Disciplina del diritto allo studio universitario" depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 25.1 L2005 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot n del 28 novembre 2005 (ATTO N, 253); VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 2 marzo 2006 e la relazione della medesima illustrata per la maggioranza dal Presidente Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Pietro Laffranco (ATTO N, IS); ATTESO che in data 30 settembre 2005 si è svolta sull'atto di iniziativa della Giunta regionale una audizione con i soggetti individuati dalla Commissione; CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell'art. 23 del Regolamento interno, scegliendo come testo base il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale; ATTESO che per l'esame abbinato degli atti e per la conseguente formulazione di un testo unificato è stata istituita in data 19 gennaio 2006 apposita sottocommissione; VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza, per gli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo lo, commi 3 e 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente; VISTA la legge 2 dicembre 1991, n, 390 "Nonne sul diritto agli studi universitari"; VISTA la legge regionale 12 agosto 1994, n, 26 "Norme sul diritto allo studio universitario" e successive modificazioni ed integrazioni; 2
3 Regione Umbria lili Consiglio Regionale.1..1:.1-1 Atti Consiliari VISTA la. legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'umbria"; VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 "Struttura organizzati va e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale"; UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale; VISTO lo Statuto regionale; VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale; con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull' intera legge che ha registrato 14 voti favorevoli e 6 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA di approvare la legge regionale concernente "Norme sul diritto allo studio universitario", composta di n. 24 articoli nel testo che segue: TITOLO J NORME GENERALI Art. 1 (Oggetto e finalitlì) I. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungi mento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti. 2. Il diritto allo studio universitario, nell'ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare: 3
4 Il Regione Umbria 111, 111' Consiglio Regionale, '~'.:_'_I Alli Consiliari a) favorendo l'accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari; b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l'impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro; c) promuovendo l'integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria; d) promuovendo e sostenendo l'utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell'unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi. 3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria. ArI. 2 (Desti/wtari) l. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei paesi aderenti all'unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Gli studenti di nazionalità extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n Art. 3 (Tipologia degli interventi) I. Le finalità della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale. [n particolare gli interventi e i servizi riguardano: a) servizi di accoglienza, di accompagnamento psicologico, di orientamento e di informazione; 4
5 1 1:1 111 Regione Umbria In Consiglio Regionale.,.,.." Alti Consiliari VII] b) borse di studio; c) prestiti d'onore; d) sussidi straordinari; e) interventi integrativi delle borse di mobilità; f) servizi abitativi; g) servizi di ristorazione; h) facilitazioni di trasporto; i) servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico; I) servizi speciali per gli studenti diversamente abili; m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello'studente; n) servizi librari e prestiti di libri; o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale, servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage o tirocini formativi awestero; p) attività di stage e di formazione; q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie; r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori, 2. La fruizione di alcuni servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all'articolo Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto delle esigenze didattiche e formative delle università e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria. PROGRAMMAZIONE TITOLO Il Art. 4 (Piano triennale) E PARTECIPAZIONE I. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, del 5
6 :.U.IJ Regione Umbria lui 111] Consiglio Regionale -,.,..,. Atti Consiliari documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all'articolo 6, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. 2. Il Piano triennale, in particolare, contiene: a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità; b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti; c) i criteri generali per!'erogazione delle provvidenze e dei servizi; d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi; e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti; f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione. 3. Il Piano triennale ha efficacia fino all' approvazione del successivo. (Programma Art. 5 attuativo annuale) I. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale. 2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene: a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento; b) le modalità di assegnazione delle provvidenze; c) gli investimenti, con l'indicazione delle relative risorse finanziarie. Art.6 (Conferenza permanente Regione-Università) I. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi. 2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da: 6
7 ,11:I:,! In] Regione Umbria,1IL I Il' Consiglio Regionale,", Atti Consjfiari a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, con funzioni di presidente; b) il Rettore dell'università degli studi di Perugia o suo delegato; c) il Rettore dell'università per Stranieri di Perugia o suo delegato; d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati; e) il Presidente dell' Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'umbria di cui all'articolo 9, o suo delegato; 1) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'università degli Studi di Perugia; g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all'articolo 7, 3, La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 4, La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti. 4, La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento, (Commissione Art. 7 di colltrollo degli studenti) L Per garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3, è istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell'università degli Studi di Perugia, uno dell'università per Stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all'articolo Gli istituti individuati all'articolo 2 comunicano alla Regione e all'agenzia di cui all'articolo 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma L 3, La Commissione elegge con voto limitato, al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno, 4, La Commissione di cui al comma I, costituita con decreto del 7
8 11,1 111 Regione Umbria ' Consiglio Regionale,,'~,, Atti Consi/iari Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni, 5, La Commissione è convocata dal Presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell' Agenzia di cui all'articolo 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni, ArI. 8 (Funzioni e compiti della Commissione di controllo degli studenti) L La Commissione di cui all'articolo 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l'adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti, 2. La Commissione formula proposte sugli interventi di cu, all'articolo 3 ed esprime parere sugli atti di programmazione. 3. La Commissione presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall'agenzia di cui all'articolo 9 e sull'attuazione del programma annuale di cui all'articolo 5. TITOLO li AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ArI. 9 (Istituzione, finalità e gestione) I. L'attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all'agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'umbria, di seguito denominata ADiSU, ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale I febbraio 2005, n. 2, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale. 2. L'ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità. I. Gli organi dell' ADiSU sono: a) il Presidente; Art. lo (Organi) b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti. 8
9 In. Regione Umbria 111 lui Consiglio Regionale -,.:,:,~ Atti Consiliari LEGI$LA TURA Art. 11 (Presidente) L Il Presidente dell' ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell' ADiSU; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno; c) sovrintende alla gestione dell' ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione; d) delibera in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell' ADiSU di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva; e) presenta al Consiglio di ammll1lstrazione la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge. f) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva. all'elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di Controllo degli studenti. Art. 12 (Consiglio di amministrazione) L Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'articolo Il e da nove membri di cui: a) quattro designati dalla Giunta regionale; b) uno dall'università degli Studi di Perugia; c) uno dall'università per Stranieri di Perugia; d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla Commissione di cui all'articolo Il Consiglio di ammll1lstrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei 9
10 Regione Umbria.UI i In Consiglio Regionale!TY.Y. Atti Consi/iari servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione: a) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente; b) l'approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l'organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell'ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale; c) la predisp,?sizione del programma attuativo annuale degli interventi; d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo; e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico; f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi; g) l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19; Il) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente In via di urgenza. i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla Commissione di Controllo degli studenti. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 13 (Indenni/lÌ) J. Le indennità del Presidente, del vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione sono fissate dalla Giunta regionale. Art.14 (Collegio dei revisori dei con/i) I. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio] 992, n Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma l funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'adisu. Esso trasmette agli organi dell'adisu e IO
11 .1'11: ' In' Regione Umbria 111, 1,11 i Consiglio Regionale 1_,,, Atti Consi/iari alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta dal!' Agenzia. 3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. 4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente. Art. 15 (Direttore) L Il Direttore del l' ADiSU è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale n La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2005 e successive norme attuati ve. 3. Compete al Direttore la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell' ADiSU e nell'ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), in particolare: a) proporre al Consiglio di ammll1lstrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell' ADiSU; b) predisporre, d'intesa con il Presidente, le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; c) proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie; d) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale; e) verificare la funzionalità delle strutture organizzative e disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. (Organizzazione Art. 16 delle strutture) L L'organizzazione e l'articolazione della struttura dell' ADiSU, nonché la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta 11
12 nl. Regione Umbria 111 Ill' Consiglio Regionale.,,-, Alli Consiliari regionale. 2. La dotazione organica dell' ADiSU è definita.nei limiti delle disponibilità di bilancio dell' ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuati va annuale. (Personale ArI. 17 e modalità di copertura della dotazione organica) l. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato In un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica. 2. Ai dirigenti e al personale dell' ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali. 3. Alla copertura della dotazione organica dell'adisu si provvede, nell'ordine, mediante: a) trasferimenti e comandi di personale regionale; b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione; c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia. ArI. 18 (Billlncio e risorse) I. La gestione economica e finanziaria dell' ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione. 2. li bilancio preventivo dell' ADiSU va deliberato in pareggio e l'adisu non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo. 3. Per lo svolgimento delle attività d'istituto, l'adisu impiega le seguenti risorse finanziarie: a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale; b) la quota del Fondo integrativo, di cui all'articolo 16 della legge n. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all'adisu; c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all'adisu; 12
13 ,...1..' Il,1 i Regione Umbria lui ' ',nll Consiglio Regionale l '~U.J Atti Consiliari d) le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi; e) le rendite patrimoniali; f) le entrate derivanti da mutui e prestiti; g) altri proventi da contributi ed elargizioni, 4, La Regione contribuisce al funzionamento dell' ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito, 5, [ beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del l novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall' ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 21 della legge n, 390/1991. Art. 19 (Mutui e prestiti) I. L'ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque percento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'adisu. 2. Le entrate proprie dell' ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma I, sono quelle derivanti da: a) proventi dei servizi resi; b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi; c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. 3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa. 4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi. 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni. Art. 20 (Vigilanza) l. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull'adisu, al fine di accertare la rispondenza dell'attività alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali. 13
14 l'it' I Il Regione Umbria 111 Il I Consiglio Regionale 111, Atti Consiliari ArI. 21 (Clausola valutativa) l, La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguitl 2, A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall' ADiSU, TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE ArI. 22 (Ahrogazioni) l, Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 12 agosto 1994, n, 26; b) legge regionale 23 ottobre 2002, n, 17; c) legge regionale l settembre 1981, n. 66; d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59; e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18; f) legge regionale 5 marzo 1986, n. lo; g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40; h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32; i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2. (Norme finali Art. 23 e transitorie) I. L'ADiSU, già istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 è regolata dalla presente legge., 2. Gli organi dell' Agenzia di cui alla legge regionale n , in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che decade con la nomina del nuovo collegio ai sensi del com ma La Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell' ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo
15 111 In Regione Umbria 111 Il I.Consiglio Regionale :.ff.f. Atti Consiliari 4. Entro sessanta giorni dall' insediamento del Consiglio d'amministrazione dell'adisu il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti. 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12 approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l'agenzia di cui alla legge regionale n. 26/ Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto. 6. Per il funzionamento dell' ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendo lo tra quello già in servizio presso l'agenzia di cui alla legge regionale n. 26/ La Giunta regionale approva, su proposta dell' ADiSU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all'articolo Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione-Università. 9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri della Commissione prevista all'articolo 7 sono eletti, con voto limitato a cinque, dal Consiglio degli studenti dell'università degli Studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all'articolo 2. IO. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del l novembre 1979, utilizzati dall'adisu alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza. ArI. 24 (Norma finanziaria) I. AI finanziamento dell'onere previsto all'articolo 18, comma 3, lettera a), si fa fronte per l'anno 2006 con le risorse disponibili previste per la legge regionale n. 26/1 994 nella unità previsionale di base denominata "Interventi per il diritto allo studio 15
16 Regione Umbria 111 1Il Consiglio Regionale.,..,-, Atti Consiliari nell'ambito dell 'istruzione universitaria" (cap. 93 I). 2. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. 3. La Giunta regionale, a nonna della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. L'ESTENSORE Dott.ssa Seriana Mariani ~~~'~ 16
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