A.N.T. I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani. accertamento. Udine 4 novembre 2011

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1 A.N.T. I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Convegno su Dall accertamento esecutivo alla riscossione senza accertamento Udine 4 novembre 2011 Relatore: dott. Francesco Castellano Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. Il tema dell odierno Convegno non può non partire dalla recente riforma sulla concentrazione della riscossione nell accertamento (c.d. accertamento esecutivo) e, tuttavia, va subito rilevato che il nuovo sistema di riscossione introdotto dal legislatore si muove, ancora una volta, nella logica del fare cassa, a discapito della tutela dei diritti del contribuente. Non a caso, l impianto originario dell art. 29 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha subito molti rimaneggiamenti prima della sua entrata in vigore, già fissata al 1 luglio 2011, ma poi differita al 1 ottobre 2011, sempre purtroppo - ed è il caso di sottolinearlo - mediante il ricorso allo strumento della decretazione d urgenza, strumento che - com è noto - non rappresenta il mezzo il più ponderato e idoneo per affrontare in modo adeguato una materia delicata come questa, che deve coniugare i complessi equilibri tra diritti soggettivi e le esigenze dell Amministrazione finanziaria e che nell occasione ha mostrato ancora una volta i suoi limiti, resi evidenti proprio dai successivi interventi del legislatore sul testo originario. 1

2 Scopo dichiarato della riforma è stato quello di eliminare il dualismo tra atto impositivo e cartella di pagamento negli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive, dell imposta sul valore aggiunto e dei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. E fin qui nulla quaestio, se ci si limita a discutere di mera semplificazione burocratica rispetto al precedente sistema (avviso di accertamento, ruolo e cartella di pagamento), ma sin d ora occorre rilevare che il sistema del ruolo era più garantista dei diritti del contribuente. Procedendo con ordine: interessati dalla riforma sono gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre Viceversa, per i precedenti periodi di imposta e, comunque, per gli avvisi di accertamento emessi in data anteriore al 1 ottobre 2011 continua ad applicarsi l ordinaria disciplina di riscossione, che prevede la iscrizione a ruolo delle somme non versate, da parte dell Agenzia delle entrate e la successiva notifica della cartella esattoriale, da parte dell Agente della riscossione. L art. 29 attribuisce efficacia esecutiva all avviso di accertamento e al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, mediante l uso della formula dell intimazione ad adempiere all obbligo di pagamento degli importi indicati 2

3 nell avviso di accertamento ovvero - nel caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio - degli importi indicati dall art. 15 DPR 602/73 (oggi pari a un terzo dei tributi richiesti, escluse le sanzioni) entro il termine di presentazione dello stesso ricorso (e cioè entro il termine di giorni sessanta) con l espresso avvertimento che, decorso l ulteriore termine di giorni trenta, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli Agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, anche ai fini dell esecuzione forzata. Nel testo originario della riforma, l inizio o la possibilità di iniziare l esecuzione forzata scattava immediatamente dopo l avvenuta consegna dell avviso di accertamento all Agente della riscossione il quale, come recita testualmente l art. 29 comma 1 lett. e), sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. E, tuttavia, il termine di giorni sessanta per adempiere all obbligazione tributaria, in quanto coincidente con quello per proporre ricorso davanti le Commissioni tributarie provinciali, determinava qualche problema. In particolare, l esecutività dell avviso di accertamento decorsi sessanta giorni dalla notifica (art. 29 comma 1, lett. b) non si conciliava con la disciplina contenuta nell art. 21 D.Lgs. 546/92, che stabilisce un identico termine per la richiesta di sospensione dell atto impugnato, con la conseguenza che sussisteva il 3

4 rischio concreto che la decisione del giudice della sospensione intervenisse dopo l esercizio dell azione esecutiva da parte dell Agente della riscossione. Peraltro, va osservato che si tratta di anomalia non casuale, ma voluta dallo stesso legislatore, il quale nel comma 1 lett. a) dell art. 29 non indica in modo espresso il termine di giorni sessanta per il pagamento del tributo e delle sanzioni, ma lo fa in modo indiretto e, cioè, con riferimento al termine di presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, il contribuente viene posto davanti all alternativa di pagare o di ricorrere alle vie giudiziarie e, tuttavia, com è evidente, la piena coincidenza tra termine tra pagamento e ricorso giurisdizionale con richiesta di sospensione dell esecuzione creava qualche problema. In tale contesto è intervenuto il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (cd. decreto Sviluppo) che - dopo aver esteso l esecutività agli avvisi di accertamento anche all imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con l art. 7 comma 2 lettera n) n. 3 - ha lasciato fermo il principio dell esecutività degli avvisi di accertamento dopo l inutile decorso del termine di giorni sessanta, ma ha stabilito che, nel caso di richiesta di sospensione ex art. 47 D. Lgs. n. 546 del 1992, dopo il decorso di 90 giorni (60+30), l esecuzione forzata rimane sospesa ex lege fino alla decisione del giudice sulla stessa richiesta e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a centoventi giorni dalla data della notifica dell istanza di sospensione. In sede di conversione, la legge 12 luglio 2011 n. 106 ha stravolto il suddetto impianto normativo, posto che - per un verso - ha tenuto ferma l originaria 4

5 disciplina sia del termine di sessanta giorni per il pagamento di tributi e sanzioni, ai fini dell esecutività dell avviso di accertamento, sia del successivo termine di giorni trenta per l affidamento agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento esecutivi, ai fini del recupero delle somme richieste mediante lo strumento dell esecuzione forzata - per altro verso - ha esteso a tutti gli accertamenti la disciplina della sospensione legale, per un periodo di centottanta giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione. E ciò a prescindere dal fatto che gli avvisi di accertamento siano impugnati o no ovvero che sia pendente un istanza di sospensione. In conclusione, sul piano formale, sono rimasti fermi sia il termine per l esecutività degli avvisi di accertamento (gg. 60), sia quello per la loro consegna agli agenti della riscossione (gg.30) da parte dell Agenzia delle entrate e, tuttavia, Equitalia non potrà promuovere la procedura esecutiva nei confronti dei contribuenti inadempienti prima che siano decorsi ulteriori gg Una evidente contraddizione in termini, frutto del bizantinismo nostrano, che di fatto aumenta il potere dell Ufficio nei confronti del contribuente, sul quale - dopo l inutile decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica - pende comunque la spada di Damocle dell accertamento esecutivo. Non è chiara, né è stata disvelata, la ratio legis e, tuttavia, la sospensione legale dell esecuzione per centottanta giorni di tutti gli avvisi di accertamenti 5

6 esecutivi, anche non impugnati, sembrerebbe a prima vista dettata per favorire l accertamento con adesione. In realtà così non è, posto che la presentazione dell istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente produce, in via preliminare, l effetto automatico e predeterminato di sospendere per la durata di giorni novanta non solo il termine per l impugnazione dell atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, ma anche il termine di pagamento (art. 6 comma 3 D.Lgs. 218/97). Tale termine si cumula con quello di giorni sessanta per proporre il ricorso, di cui all art. 21 D. Lgs. 546/92. Inoltre, com è noto, ai fini della determinazione dei termini di impugnazione, opera altresì la sospensione feriale prevista dall art. 1 della legge n. 742/69, che va a cumularsi con gli altri anzidetti due termini, ragion per cui, in tale contesto, anche il termine per il pagamento è differito in uguale misura. Né una ulteriore ragione della sospensione ex lege potrebbe essere ravvisata nella recente introduzione dell art. 17 bis al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall Agenzia delle entrate, ha introdotto, quale condizione di ammissibilità del ricorso, l istituto del reclamo allo stesso ufficio impositore, il quale ha un termine di giorni novanta per pronunziarsi, termine che va a sommarsi con quello di giorni sessanta per l impugnazione dell avviso di accertamento esecutivo. 6

7 In tal caso anche il termine per il pagamento del tributo subisce un differimento di novanta giorni. In entrambi i casi dunque, solo alla scadenza dei termini indicati l Agenzia delle entrate, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, affiderà la riscossione delle somme richieste all Agente della riscossione. Unica ragione della sospensione legale di centottanta giorni deve essere ravvisata nella possibilità di chiedere la rateazione delle somme richieste con l accertamento esecutivo, a norma dell art. 29, comma 1 lett. g) Nel sistema previgente il contribuente, dopo la notifica della cartella di pagamento, poteva chiedere subito la dilazione delle somme, ai sensi dell art. 19 D.P.R. n. 602/1973, senza necessità di attendere il decorso del termine per l impugnazione. Nell attuale sistema degli avvisi di accertamento esecutivi, con l abolizione della cartella di pagamento, la rateazione può avvenire solo in presenza dell inadempimento del contribuente, che - come si è rilevato - si realizza dopo l inutile decorso del termine di pagamento e il successivo affidamento del credito a Equitalia. E, tuttavia, una sospensione così generalizzata di sei mesi degli atti esecutivi per crediti di imposta non contestati appare all interprete obbiettivamente inspiegabile se rapportata a una mera rateazione del credito di imposta. 7

8 Viceversa, trova una precisa ratio il concorso della sospensione legale con la sospensione giudiziale. Invero, la Commissione Tributaria Provinciale investita dell istanza di sospensione dell avviso di accertamento esecutivo deve pronunziarsi nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della medesima istanza, a norma dell art. 47 comma 5 bis D. Lgs. 546/92, comma introdotto dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n Naturalmente, in tema di sospensione ex lege, vi sono delle eccezioni e così la sospensione legale non opera qualora l Agente della riscossione, successivamente all affidamento in carico dell avviso di accertamento esecutivo, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c). Anche il precedente termine di giorni trenta per la consegna all Agente della riscossione dell avviso di accertamento esecutivo da parte delle Direzioni dell Agenzia delle entrate non opera in presenza del fondato pericolo di pregiudizio della riscossione. In tal caso è la stessa Agenzia delle entrate che, non appena decorso il termine di giorni sessanta dalla notifica dell avviso di accertamento, che diviene così titolo esecutivo, lo trasmette all Agente della riscossione per la procedura esecutiva, volta al recupero dell intero ammontare dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, anche in presenza di ricorso, analogamente a quanto avviene in sede di iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell art. 15 bis D.P.R. 29/09/1973 n

9 Tutto ciò precisato, va constatato che il legislatore nulla dice in ordine a chi debba valutare la sussistenza del fondato pericolo nel ritardo e, quindi, autorizzare la riscossione anche prima del decorso dei termini previsti dalle lettere a) e b) dell art. 29 della legge di conversione citata. Si tratta di un problema di non poco conto, posto che appare evidente che questa valutazione non possa essere demandata all Agenzia delle entrate o all Agente della riscossione, in quanto contrasta con principi di civiltà giuridica che la valutazione del fondato pericolo sia demandata allo stesso ente impositore. Non v è dubbio, in via teorica, che tale valutazione deve essere affidata al giudice tributario, in particolare al presidente della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Ciò in analogia con quanto stabilito dall art. 482 c.p.c., secondo cui, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale competente o un giudice da lui delegato può autorizzare l esecuzione immediata (che - come è noto - ha inizio con il pignoramento ex art. 491 cpc), con cauzione o senza, prima che sia decorso il termine indicato nell atto di precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Sul punto, occorre richiamare il principio, stabilito dall art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/92, in forza del quale i giudici tributari applicano le norme ivi contenute e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. 9

10 Alla stregua della disciplina contenuta nell art. 482 c.p.c., il provvedimento de quo deve essere emesso da un giudice monocratico, con decreto motivato in calce al ricorso del Direttore dell Agenzia delle entrate o dell Agente per la riscossione. Peraltro, occorre rilevare che, quand anche venga adottato tale sistema e vi fosse l autorizzazione del giudice, il contribuente rimarrebbe, comunque, privo di tutela nei confronti di iniziative dell Agente della riscossione anticipatorie dell esecuzione, sulla base del ritenuto presupposto del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione posto che, a differenza di quanto si verifica nel ruolo straordinario con la cartella di pagamento, al contribuente non viene notificato un atto formale, prima dell inizio della procedura esecutiva. Tutto ciò si osserva solo in via puramente teorica e di principio, posto che la circolare del 30 settembre 2011, emessa dalla Direzione centrale dell Agenzia delle entrate, con cui vengono date disposizioni alle Direzioni regionali e provinciali, non solo non affronta assolutamente la questione di un ricorso giudiziario, volto ad ottenere l autorizzazione all esecuzione immediata dell avviso di accertamento da parte dell Agenzia delle entrate o dell Agente della riscossione, ma dà per scontato che la valutazione del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione è di competenza esclusiva dell Ufficio ovvero dell Agente della riscossione. Non v è dubbio che ciò rappresenta un evidente vulnus nella tutela dei diritti del contribuente, che deve essere rimarcato in questo Convegno. Ciò chiarito, va detto che, a norma dell art. 29 comma 1, lett. b), la sospensione legale di centottanta giorni non si applica con riferimento alle azioni cautelari e 10

11 conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sul punto, deve escluso ogni riferimento alla disciplina di cui all art. 22 D.Lgs. 472/97, in tema misure di cautelari in favore dell Amministrazione finanziaria, che trova applicazione quando il titolo esecutivo non si è ancora formato, in quanto si è in presenza: 1) di atto di contestazione, 2) di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, 3) di processo verbale di constatazione, che chiaramente non costituiscono titolo esecutivo. In tali casi occorre promuovere apposito procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale, chiamata a valutare oltre al periculum in mora, anche il fumus boni iuris (problema quest ultimo che, all evidenza, non sussiste in presenza di un titolo esecutivo); procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti e che è destinato a concludersi con sentenza, soggetta ai normali mezzi di gravame. Viceversa, nella materia degli accertamenti esecutivi, va da sé che prima della scadenza del termine di sessanta giorni, l avviso di accertamento non costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che l Amministrazione finanziaria sarà costretta ad adire il presidente della Commissione Tributaria Provinciale con la particolare procedura dell art. 22 cit., non in forza dell avviso di accertamento, bensì in forza di uno degli atti sopraindicati, sebbene nei limiti del credito di imposta eventualmente ritenuto dall Amministrazione nell avviso di accertamento emesso. Come si è detto, decorso il termine di sessanta giorni, l avviso di accertamento - che, a mente dell art. 29 comma 1, lett. a), citato deve contenere l intimazione ad 11

12 adempiere - diviene titolo esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b) e ciò, a partire da 1 ottobre 2011, consente all agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, a norma degli artt. 49 e segg. del D.P.R. 602/73, in sostituzione del ruolo e della cartella di pagamento, una volta decorso l ulteriore termine di centottanta giorni (sospensione legale). In presenza di avviso di accertamento esecutivo, per le azioni cautelari la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/73 che, in forza del ruolo e della cartella di pagamento, consentono l iscrizione dell ipoteca e del fermo dei beni mobili registrati. Invero, avendo il legislatore sostituito al ruolo e alla cartella di pagamento l avviso di accertamento emesso dall Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto, dell imposta regionale sulle attività produttive e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni è evidente che l Amministrazione finanziaria dovrà utilizzare tale nuovo titolo esecutivo per l iscrizione dell ipoteca e del fermo dei beni mobili registrati. Per il sequestro conservativo dei beni del debitore d imposta, compresa l azienda, in mancanza di un apposita disciplina, deve essere applicata la regola generale dell istanza dell agente della riscossione, motivata solo sul periculum in mora, al presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente per l autorizzazione a procedere a mezzo ufficiale giudiziario a tale sequestro (art. 22 D.Lgs. n. 472/1997). 12

13 Una precisazione occorre fare in merito alla portata della riforma e, cioè, che il legislatore ha esteso la particolare procedura dell avviso di accertamento esecutivo, di cui all art. 29 comma 1, lett. a) legge 122/2010, all avviso di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, ritualmente notificati al contribuente, quando il credito è certo, proprio perché discende da un avviso di accertamento, ma tuttavia deve essere quantificato. Si tratta di ipotesi specificamente indicate dall art. 29 comma 1, lett. a) e, precisamente, quella relativa all accertamento con adesione, nel caso di mancato pagamento di rate successive alla prima, rimanendo esclusa l ipotesi in cui la procedura volta ad ottenere l adesione del contribuente sia stata avviata su invito dell Ufficio e, cioè, prima della notifica dell avviso di accertamento. Pertanto, nell atto di rideterminazione vengono calcolati gli importi ancora dovuti - ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni - e al contribuente viene inviato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, atto di intimazione ad adempiere nel termine di giorni sessanta. Altro atto di rideterminazione del credito di imposta è quello connesso alla pronunzia delle sentenze di primo e secondo grado, a seguito delle quali il contribuente dovrà versare il tributo e i relativi interessi nella misura prevista dall art. 68 D.Lgs. 546/92 e, in virtù del richiamo contenuto nell art. 19 D.Lgs. 472/97, dovrà versare nella stessa misura anche le sanzioni e, cioè, i due terzi dopo la sentenza della 13

14 Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso o che lo accoglie parzialmente e il residuo ammontare, quale determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale. In conclusione, l avviso di accertamento esecutivo è atto principe della nuova procedura e, tuttavia, molto opportunamente il legislatore ne ha limitato la disciplina alle sole imposte sul reddito e sul valore aggiunto e, successivamente anche all IRAP, e non l ha estesa ad altri tributi, quali i dazi doganali, l Ici, la TARSU, e comunque a tutte le altre imposte con imponibile diverso dal reddito, ma alle quali in via teorica è applicabile la procedura dell avviso di accertamento esecutivo. Invero, come si è rilevato, la procedura dell iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento è senza alcun dubbio più garantista dei diritti del contribuente di quella dell avviso di accertamento esecutivo, tanto più in un sistema nel quale è carente il principio del contraddittorio endoprocedimentale, salvo che nella materia dell accertamento sintetico e degli studi di settore dove, peraltro, il contraddittorio ha una finalità di supporto dell accertamento induttivo e non costituisce il momento cardine dell ordinamento tributario prima dell accertamento. A conferma di tale conclusione in tema di ricorso avverso l avviso di accertamento vi è l ultima novità introdotta dall art. 39 comma 9 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n La norma, come si è sopra accennato, ha introdotto l art. 17 bis al d.lgs. 546/92, che per le controversie di valore inferiore a ventimila euro stabilisce 14

15 l obbligo del reclamo alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l atto, pena l inammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa, che verrà trattata da autonoma struttura rispetto a quella che ha emesso l atto reclamato e che, ove non intenda accogliere tale proposta, formulerà d ufficio una proposta di mediazione. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Appare evidente che la disciplina in esame forse realizza la dichiarata finalità di decongestionare il contenzioso, ma realizza tale obiettivo mediante un aggravio degli oneri a carico della fascia, almeno in teoria, più debole dei contribuenti. CONCLUSIONI Sulla base di quanto sopra esposto è evidente che le nuove norme introdotte in tema di avviso di accertamento esecutivo provocano la diminuzione delle garanzie del contribuente, rispetto al sistema della riscossione a mezzo ruolo. Né, quanto ai tempi, l accertamento esecutivo appare in grado di velocizzare più di tanto il precedente processo di riscossione a mezzo ruolo, posto che, ad oggi, le cartelle di pagamento vengono notificate dopo circa trecento/trecentocinquanta giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, tempo che corrisponde grosso modo a quello necessario a promuovere l esecuzione forzata dopo la notifica dell accertamento esecutivo. 15

16 L unico elemento di novità ai fini della speditezza della procedura esecutiva è rappresentato dalla mancata notifica della cartella di pagamento che, però, oltre ad essere una garanzia per il contribuente, come si è visto nell ipotesi dell emissione di un ruolo straordinario, costituiva un momento certo prima dell inizio della procedura esecutiva. Tutto ciò in un sistema che stenta ad adeguarsi ai principi della Convenzione europea dei diritti dell uomo che, all art. 6 come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, tende a garantire una tutela endoprocedimentale in tutti casi in cui venga irrogata una sanzione, ivi comprese le sanzioni tributarie. Nella sostanza, è carente nel nostro ordinamento tributario la tutela sistematica dell istituto del contraddittorio preventivo prima, cioè, dell emanazione dell atto impositivo, anziché dopo la notifica dell avviso di accertamento esecutivo o non. In tale ottica, come si è rilevato, si muovono anche le ultime disposizioni in materia di reclamo e mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro che perseguono la finalità di decongestionare il contenzioso, mediante l instaurazione di un principio di contraddittorio dopo l emissione dell atto impositivo, anziché prima, come sarebbe più corretto. Le difficoltà del sistema tributario sono chiaramente rappresentate dalla pendenza avanti la Suprema Corte di Cassazione di circa ricorsi, pari a circa un terzo dei ricorsi pendenti nell intero settore civile e tale dato è significativo della grande problematicità dei rapporti fisco/contribuente, che le nuove norme non contribuiscono certamente ad avviare a soluzione. 16

17 In tale contesto, il ricorso ai soliti scandalosi condoni diventa l unica via di uscita, a discapito dei contribuenti onesti e dei principi dello Stato di diritto. Dott. Francesco Castellano 17

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