A.N.T. I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani. accertamento. Udine 4 novembre 2011
|
|
- Leonora Carlucci
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 A.N.T. I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Convegno su Dall accertamento esecutivo alla riscossione senza accertamento Udine 4 novembre 2011 Relatore: dott. Francesco Castellano Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia. Il tema dell odierno Convegno non può non partire dalla recente riforma sulla concentrazione della riscossione nell accertamento (c.d. accertamento esecutivo) e, tuttavia, va subito rilevato che il nuovo sistema di riscossione introdotto dal legislatore si muove, ancora una volta, nella logica del fare cassa, a discapito della tutela dei diritti del contribuente. Non a caso, l impianto originario dell art. 29 del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha subito molti rimaneggiamenti prima della sua entrata in vigore, già fissata al 1 luglio 2011, ma poi differita al 1 ottobre 2011, sempre purtroppo - ed è il caso di sottolinearlo - mediante il ricorso allo strumento della decretazione d urgenza, strumento che - com è noto - non rappresenta il mezzo il più ponderato e idoneo per affrontare in modo adeguato una materia delicata come questa, che deve coniugare i complessi equilibri tra diritti soggettivi e le esigenze dell Amministrazione finanziaria e che nell occasione ha mostrato ancora una volta i suoi limiti, resi evidenti proprio dai successivi interventi del legislatore sul testo originario. 1
2 Scopo dichiarato della riforma è stato quello di eliminare il dualismo tra atto impositivo e cartella di pagamento negli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive, dell imposta sul valore aggiunto e dei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. E fin qui nulla quaestio, se ci si limita a discutere di mera semplificazione burocratica rispetto al precedente sistema (avviso di accertamento, ruolo e cartella di pagamento), ma sin d ora occorre rilevare che il sistema del ruolo era più garantista dei diritti del contribuente. Procedendo con ordine: interessati dalla riforma sono gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre Viceversa, per i precedenti periodi di imposta e, comunque, per gli avvisi di accertamento emessi in data anteriore al 1 ottobre 2011 continua ad applicarsi l ordinaria disciplina di riscossione, che prevede la iscrizione a ruolo delle somme non versate, da parte dell Agenzia delle entrate e la successiva notifica della cartella esattoriale, da parte dell Agente della riscossione. L art. 29 attribuisce efficacia esecutiva all avviso di accertamento e al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, mediante l uso della formula dell intimazione ad adempiere all obbligo di pagamento degli importi indicati 2
3 nell avviso di accertamento ovvero - nel caso di tempestiva proposizione del ricorso e a titolo provvisorio - degli importi indicati dall art. 15 DPR 602/73 (oggi pari a un terzo dei tributi richiesti, escluse le sanzioni) entro il termine di presentazione dello stesso ricorso (e cioè entro il termine di giorni sessanta) con l espresso avvertimento che, decorso l ulteriore termine di giorni trenta, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli Agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, anche ai fini dell esecuzione forzata. Nel testo originario della riforma, l inizio o la possibilità di iniziare l esecuzione forzata scattava immediatamente dopo l avvenuta consegna dell avviso di accertamento all Agente della riscossione il quale, come recita testualmente l art. 29 comma 1 lett. e), sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. E, tuttavia, il termine di giorni sessanta per adempiere all obbligazione tributaria, in quanto coincidente con quello per proporre ricorso davanti le Commissioni tributarie provinciali, determinava qualche problema. In particolare, l esecutività dell avviso di accertamento decorsi sessanta giorni dalla notifica (art. 29 comma 1, lett. b) non si conciliava con la disciplina contenuta nell art. 21 D.Lgs. 546/92, che stabilisce un identico termine per la richiesta di sospensione dell atto impugnato, con la conseguenza che sussisteva il 3
4 rischio concreto che la decisione del giudice della sospensione intervenisse dopo l esercizio dell azione esecutiva da parte dell Agente della riscossione. Peraltro, va osservato che si tratta di anomalia non casuale, ma voluta dallo stesso legislatore, il quale nel comma 1 lett. a) dell art. 29 non indica in modo espresso il termine di giorni sessanta per il pagamento del tributo e delle sanzioni, ma lo fa in modo indiretto e, cioè, con riferimento al termine di presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, il contribuente viene posto davanti all alternativa di pagare o di ricorrere alle vie giudiziarie e, tuttavia, com è evidente, la piena coincidenza tra termine tra pagamento e ricorso giurisdizionale con richiesta di sospensione dell esecuzione creava qualche problema. In tale contesto è intervenuto il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (cd. decreto Sviluppo) che - dopo aver esteso l esecutività agli avvisi di accertamento anche all imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con l art. 7 comma 2 lettera n) n. 3 - ha lasciato fermo il principio dell esecutività degli avvisi di accertamento dopo l inutile decorso del termine di giorni sessanta, ma ha stabilito che, nel caso di richiesta di sospensione ex art. 47 D. Lgs. n. 546 del 1992, dopo il decorso di 90 giorni (60+30), l esecuzione forzata rimane sospesa ex lege fino alla decisione del giudice sulla stessa richiesta e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a centoventi giorni dalla data della notifica dell istanza di sospensione. In sede di conversione, la legge 12 luglio 2011 n. 106 ha stravolto il suddetto impianto normativo, posto che - per un verso - ha tenuto ferma l originaria 4
5 disciplina sia del termine di sessanta giorni per il pagamento di tributi e sanzioni, ai fini dell esecutività dell avviso di accertamento, sia del successivo termine di giorni trenta per l affidamento agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento esecutivi, ai fini del recupero delle somme richieste mediante lo strumento dell esecuzione forzata - per altro verso - ha esteso a tutti gli accertamenti la disciplina della sospensione legale, per un periodo di centottanta giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione. E ciò a prescindere dal fatto che gli avvisi di accertamento siano impugnati o no ovvero che sia pendente un istanza di sospensione. In conclusione, sul piano formale, sono rimasti fermi sia il termine per l esecutività degli avvisi di accertamento (gg. 60), sia quello per la loro consegna agli agenti della riscossione (gg.30) da parte dell Agenzia delle entrate e, tuttavia, Equitalia non potrà promuovere la procedura esecutiva nei confronti dei contribuenti inadempienti prima che siano decorsi ulteriori gg Una evidente contraddizione in termini, frutto del bizantinismo nostrano, che di fatto aumenta il potere dell Ufficio nei confronti del contribuente, sul quale - dopo l inutile decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica - pende comunque la spada di Damocle dell accertamento esecutivo. Non è chiara, né è stata disvelata, la ratio legis e, tuttavia, la sospensione legale dell esecuzione per centottanta giorni di tutti gli avvisi di accertamenti 5
6 esecutivi, anche non impugnati, sembrerebbe a prima vista dettata per favorire l accertamento con adesione. In realtà così non è, posto che la presentazione dell istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente produce, in via preliminare, l effetto automatico e predeterminato di sospendere per la durata di giorni novanta non solo il termine per l impugnazione dell atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, ma anche il termine di pagamento (art. 6 comma 3 D.Lgs. 218/97). Tale termine si cumula con quello di giorni sessanta per proporre il ricorso, di cui all art. 21 D. Lgs. 546/92. Inoltre, com è noto, ai fini della determinazione dei termini di impugnazione, opera altresì la sospensione feriale prevista dall art. 1 della legge n. 742/69, che va a cumularsi con gli altri anzidetti due termini, ragion per cui, in tale contesto, anche il termine per il pagamento è differito in uguale misura. Né una ulteriore ragione della sospensione ex lege potrebbe essere ravvisata nella recente introduzione dell art. 17 bis al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 che, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall Agenzia delle entrate, ha introdotto, quale condizione di ammissibilità del ricorso, l istituto del reclamo allo stesso ufficio impositore, il quale ha un termine di giorni novanta per pronunziarsi, termine che va a sommarsi con quello di giorni sessanta per l impugnazione dell avviso di accertamento esecutivo. 6
7 In tal caso anche il termine per il pagamento del tributo subisce un differimento di novanta giorni. In entrambi i casi dunque, solo alla scadenza dei termini indicati l Agenzia delle entrate, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, affiderà la riscossione delle somme richieste all Agente della riscossione. Unica ragione della sospensione legale di centottanta giorni deve essere ravvisata nella possibilità di chiedere la rateazione delle somme richieste con l accertamento esecutivo, a norma dell art. 29, comma 1 lett. g) Nel sistema previgente il contribuente, dopo la notifica della cartella di pagamento, poteva chiedere subito la dilazione delle somme, ai sensi dell art. 19 D.P.R. n. 602/1973, senza necessità di attendere il decorso del termine per l impugnazione. Nell attuale sistema degli avvisi di accertamento esecutivi, con l abolizione della cartella di pagamento, la rateazione può avvenire solo in presenza dell inadempimento del contribuente, che - come si è rilevato - si realizza dopo l inutile decorso del termine di pagamento e il successivo affidamento del credito a Equitalia. E, tuttavia, una sospensione così generalizzata di sei mesi degli atti esecutivi per crediti di imposta non contestati appare all interprete obbiettivamente inspiegabile se rapportata a una mera rateazione del credito di imposta. 7
8 Viceversa, trova una precisa ratio il concorso della sospensione legale con la sospensione giudiziale. Invero, la Commissione Tributaria Provinciale investita dell istanza di sospensione dell avviso di accertamento esecutivo deve pronunziarsi nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della medesima istanza, a norma dell art. 47 comma 5 bis D. Lgs. 546/92, comma introdotto dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n Naturalmente, in tema di sospensione ex lege, vi sono delle eccezioni e così la sospensione legale non opera qualora l Agente della riscossione, successivamente all affidamento in carico dell avviso di accertamento esecutivo, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c). Anche il precedente termine di giorni trenta per la consegna all Agente della riscossione dell avviso di accertamento esecutivo da parte delle Direzioni dell Agenzia delle entrate non opera in presenza del fondato pericolo di pregiudizio della riscossione. In tal caso è la stessa Agenzia delle entrate che, non appena decorso il termine di giorni sessanta dalla notifica dell avviso di accertamento, che diviene così titolo esecutivo, lo trasmette all Agente della riscossione per la procedura esecutiva, volta al recupero dell intero ammontare dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, anche in presenza di ricorso, analogamente a quanto avviene in sede di iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell art. 15 bis D.P.R. 29/09/1973 n
9 Tutto ciò precisato, va constatato che il legislatore nulla dice in ordine a chi debba valutare la sussistenza del fondato pericolo nel ritardo e, quindi, autorizzare la riscossione anche prima del decorso dei termini previsti dalle lettere a) e b) dell art. 29 della legge di conversione citata. Si tratta di un problema di non poco conto, posto che appare evidente che questa valutazione non possa essere demandata all Agenzia delle entrate o all Agente della riscossione, in quanto contrasta con principi di civiltà giuridica che la valutazione del fondato pericolo sia demandata allo stesso ente impositore. Non v è dubbio, in via teorica, che tale valutazione deve essere affidata al giudice tributario, in particolare al presidente della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Ciò in analogia con quanto stabilito dall art. 482 c.p.c., secondo cui, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale competente o un giudice da lui delegato può autorizzare l esecuzione immediata (che - come è noto - ha inizio con il pignoramento ex art. 491 cpc), con cauzione o senza, prima che sia decorso il termine indicato nell atto di precetto e, in ogni caso, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Sul punto, occorre richiamare il principio, stabilito dall art. 1, comma 2 del D.Lgs. 546/92, in forza del quale i giudici tributari applicano le norme ivi contenute e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile. 9
10 Alla stregua della disciplina contenuta nell art. 482 c.p.c., il provvedimento de quo deve essere emesso da un giudice monocratico, con decreto motivato in calce al ricorso del Direttore dell Agenzia delle entrate o dell Agente per la riscossione. Peraltro, occorre rilevare che, quand anche venga adottato tale sistema e vi fosse l autorizzazione del giudice, il contribuente rimarrebbe, comunque, privo di tutela nei confronti di iniziative dell Agente della riscossione anticipatorie dell esecuzione, sulla base del ritenuto presupposto del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione posto che, a differenza di quanto si verifica nel ruolo straordinario con la cartella di pagamento, al contribuente non viene notificato un atto formale, prima dell inizio della procedura esecutiva. Tutto ciò si osserva solo in via puramente teorica e di principio, posto che la circolare del 30 settembre 2011, emessa dalla Direzione centrale dell Agenzia delle entrate, con cui vengono date disposizioni alle Direzioni regionali e provinciali, non solo non affronta assolutamente la questione di un ricorso giudiziario, volto ad ottenere l autorizzazione all esecuzione immediata dell avviso di accertamento da parte dell Agenzia delle entrate o dell Agente della riscossione, ma dà per scontato che la valutazione del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione è di competenza esclusiva dell Ufficio ovvero dell Agente della riscossione. Non v è dubbio che ciò rappresenta un evidente vulnus nella tutela dei diritti del contribuente, che deve essere rimarcato in questo Convegno. Ciò chiarito, va detto che, a norma dell art. 29 comma 1, lett. b), la sospensione legale di centottanta giorni non si applica con riferimento alle azioni cautelari e 10
11 conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Sul punto, deve escluso ogni riferimento alla disciplina di cui all art. 22 D.Lgs. 472/97, in tema misure di cautelari in favore dell Amministrazione finanziaria, che trova applicazione quando il titolo esecutivo non si è ancora formato, in quanto si è in presenza: 1) di atto di contestazione, 2) di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, 3) di processo verbale di constatazione, che chiaramente non costituiscono titolo esecutivo. In tali casi occorre promuovere apposito procedimento avanti la Commissione Tributaria Provinciale, chiamata a valutare oltre al periculum in mora, anche il fumus boni iuris (problema quest ultimo che, all evidenza, non sussiste in presenza di un titolo esecutivo); procedimento che si svolge nel contraddittorio delle parti e che è destinato a concludersi con sentenza, soggetta ai normali mezzi di gravame. Viceversa, nella materia degli accertamenti esecutivi, va da sé che prima della scadenza del termine di sessanta giorni, l avviso di accertamento non costituisce titolo esecutivo, con la conseguenza che l Amministrazione finanziaria sarà costretta ad adire il presidente della Commissione Tributaria Provinciale con la particolare procedura dell art. 22 cit., non in forza dell avviso di accertamento, bensì in forza di uno degli atti sopraindicati, sebbene nei limiti del credito di imposta eventualmente ritenuto dall Amministrazione nell avviso di accertamento emesso. Come si è detto, decorso il termine di sessanta giorni, l avviso di accertamento - che, a mente dell art. 29 comma 1, lett. a), citato deve contenere l intimazione ad 11
12 adempiere - diviene titolo esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b) e ciò, a partire da 1 ottobre 2011, consente all agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, a norma degli artt. 49 e segg. del D.P.R. 602/73, in sostituzione del ruolo e della cartella di pagamento, una volta decorso l ulteriore termine di centottanta giorni (sospensione legale). In presenza di avviso di accertamento esecutivo, per le azioni cautelari la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/73 che, in forza del ruolo e della cartella di pagamento, consentono l iscrizione dell ipoteca e del fermo dei beni mobili registrati. Invero, avendo il legislatore sostituito al ruolo e alla cartella di pagamento l avviso di accertamento emesso dall Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto, dell imposta regionale sulle attività produttive e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni è evidente che l Amministrazione finanziaria dovrà utilizzare tale nuovo titolo esecutivo per l iscrizione dell ipoteca e del fermo dei beni mobili registrati. Per il sequestro conservativo dei beni del debitore d imposta, compresa l azienda, in mancanza di un apposita disciplina, deve essere applicata la regola generale dell istanza dell agente della riscossione, motivata solo sul periculum in mora, al presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente per l autorizzazione a procedere a mezzo ufficiale giudiziario a tale sequestro (art. 22 D.Lgs. n. 472/1997). 12
13 Una precisazione occorre fare in merito alla portata della riforma e, cioè, che il legislatore ha esteso la particolare procedura dell avviso di accertamento esecutivo, di cui all art. 29 comma 1, lett. a) legge 122/2010, all avviso di rideterminazione degli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, ritualmente notificati al contribuente, quando il credito è certo, proprio perché discende da un avviso di accertamento, ma tuttavia deve essere quantificato. Si tratta di ipotesi specificamente indicate dall art. 29 comma 1, lett. a) e, precisamente, quella relativa all accertamento con adesione, nel caso di mancato pagamento di rate successive alla prima, rimanendo esclusa l ipotesi in cui la procedura volta ad ottenere l adesione del contribuente sia stata avviata su invito dell Ufficio e, cioè, prima della notifica dell avviso di accertamento. Pertanto, nell atto di rideterminazione vengono calcolati gli importi ancora dovuti - ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dell imposta sul valore aggiunto e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni - e al contribuente viene inviato, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, atto di intimazione ad adempiere nel termine di giorni sessanta. Altro atto di rideterminazione del credito di imposta è quello connesso alla pronunzia delle sentenze di primo e secondo grado, a seguito delle quali il contribuente dovrà versare il tributo e i relativi interessi nella misura prevista dall art. 68 D.Lgs. 546/92 e, in virtù del richiamo contenuto nell art. 19 D.Lgs. 472/97, dovrà versare nella stessa misura anche le sanzioni e, cioè, i due terzi dopo la sentenza della 13
14 Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso o che lo accoglie parzialmente e il residuo ammontare, quale determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale. In conclusione, l avviso di accertamento esecutivo è atto principe della nuova procedura e, tuttavia, molto opportunamente il legislatore ne ha limitato la disciplina alle sole imposte sul reddito e sul valore aggiunto e, successivamente anche all IRAP, e non l ha estesa ad altri tributi, quali i dazi doganali, l Ici, la TARSU, e comunque a tutte le altre imposte con imponibile diverso dal reddito, ma alle quali in via teorica è applicabile la procedura dell avviso di accertamento esecutivo. Invero, come si è rilevato, la procedura dell iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella di pagamento è senza alcun dubbio più garantista dei diritti del contribuente di quella dell avviso di accertamento esecutivo, tanto più in un sistema nel quale è carente il principio del contraddittorio endoprocedimentale, salvo che nella materia dell accertamento sintetico e degli studi di settore dove, peraltro, il contraddittorio ha una finalità di supporto dell accertamento induttivo e non costituisce il momento cardine dell ordinamento tributario prima dell accertamento. A conferma di tale conclusione in tema di ricorso avverso l avviso di accertamento vi è l ultima novità introdotta dall art. 39 comma 9 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n La norma, come si è sopra accennato, ha introdotto l art. 17 bis al d.lgs. 546/92, che per le controversie di valore inferiore a ventimila euro stabilisce 14
15 l obbligo del reclamo alla stessa Direzione provinciale o regionale che ha emanato l atto, pena l inammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa, che verrà trattata da autonoma struttura rispetto a quella che ha emesso l atto reclamato e che, ove non intenda accogliere tale proposta, formulerà d ufficio una proposta di mediazione. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Appare evidente che la disciplina in esame forse realizza la dichiarata finalità di decongestionare il contenzioso, ma realizza tale obiettivo mediante un aggravio degli oneri a carico della fascia, almeno in teoria, più debole dei contribuenti. CONCLUSIONI Sulla base di quanto sopra esposto è evidente che le nuove norme introdotte in tema di avviso di accertamento esecutivo provocano la diminuzione delle garanzie del contribuente, rispetto al sistema della riscossione a mezzo ruolo. Né, quanto ai tempi, l accertamento esecutivo appare in grado di velocizzare più di tanto il precedente processo di riscossione a mezzo ruolo, posto che, ad oggi, le cartelle di pagamento vengono notificate dopo circa trecento/trecentocinquanta giorni dalla notifica dell avviso di accertamento, tempo che corrisponde grosso modo a quello necessario a promuovere l esecuzione forzata dopo la notifica dell accertamento esecutivo. 15
16 L unico elemento di novità ai fini della speditezza della procedura esecutiva è rappresentato dalla mancata notifica della cartella di pagamento che, però, oltre ad essere una garanzia per il contribuente, come si è visto nell ipotesi dell emissione di un ruolo straordinario, costituiva un momento certo prima dell inizio della procedura esecutiva. Tutto ciò in un sistema che stenta ad adeguarsi ai principi della Convenzione europea dei diritti dell uomo che, all art. 6 come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea, tende a garantire una tutela endoprocedimentale in tutti casi in cui venga irrogata una sanzione, ivi comprese le sanzioni tributarie. Nella sostanza, è carente nel nostro ordinamento tributario la tutela sistematica dell istituto del contraddittorio preventivo prima, cioè, dell emanazione dell atto impositivo, anziché dopo la notifica dell avviso di accertamento esecutivo o non. In tale ottica, come si è rilevato, si muovono anche le ultime disposizioni in materia di reclamo e mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro che perseguono la finalità di decongestionare il contenzioso, mediante l instaurazione di un principio di contraddittorio dopo l emissione dell atto impositivo, anziché prima, come sarebbe più corretto. Le difficoltà del sistema tributario sono chiaramente rappresentate dalla pendenza avanti la Suprema Corte di Cassazione di circa ricorsi, pari a circa un terzo dei ricorsi pendenti nell intero settore civile e tale dato è significativo della grande problematicità dei rapporti fisco/contribuente, che le nuove norme non contribuiscono certamente ad avviare a soluzione. 16
17 In tale contesto, il ricorso ai soliti scandalosi condoni diventa l unica via di uscita, a discapito dei contribuenti onesti e dei principi dello Stato di diritto. Dott. Francesco Castellano 17
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva
DettagliA cura di Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani
Libretto Viola Prima edizione Dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 La concentrazione della riscossione nell accertamento RIFERIMENTI NORMATIVI
DettagliACCERTAMENTO ESECUTIVO
ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011 IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2 I TEMPI
DettagliLA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO. Dott. Pasquale SAGGESE
LA CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL'ACCERTAMENTO Dott. Pasquale SAGGESE Dottore Commercialista Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 6 giugno 2011 ART. 29 DL 78/2010 GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE
DettagliL'accertamento (immediatamente) esecutivo
L'accertamento (immediatamente) esecutivo di Lelio Cacciapaglia 1 Cosa cambia dal 01/07/2011 Avviso accertamento Redditi e Iva (e Irap) Esecutività Post 60 gg Esecuzione forzata Post 90 gg Periodi interessati
DettagliMARCO BODO I NUOVI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
MARCO BODO I NUOVI ACCERTAMENTI ESECUTIVI SOMMARIO: 1. Premessa 2. Ambito di applicazione 3. Decorrenza 4. Somme e termini per il versamento 5. La riscossione coattiva e la sospensione dell esecuzione
DettagliESECUZIONI CIVILI E LA RISCOSSIONE (cenni)
ESECUZIONI CIVILI E LA RISCOSSIONE (cenni) Giudice tributario - Pubblicista 09 ottobre 2012 Foyer del Conservatorio, Milano 1 Avviso di accertamento esecutivo Riguarda imponibili soggetti a: - Imposte
DettagliIl nuovo accertamento esecutivo. Domenico Miscioscia
Il nuovo accertamento esecutivo 1 Accertamenti esecutivi: premessa Il DL 78/2010 ha riformato il sistema di riscossione degli importi richiesti mediante avviso di accertamento. A grandi linee, il nuovo
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE
Allegato alla Delibera Giunta Camerale n. 165 del 14-10-2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE ARTICOLO
DettagliStudio Vangi Francesco
Studio Vangi Francesco Informativa n. 34 del 1 ottobre 2010 La manovra correttiva (DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122) - Novità in materia di compensazione in presenza di imposte iscritte
DettagliNOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi
NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
DettagliQuali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?
Direzione Regionale dell Abruzzo La Mediazione Tributaria A cosa serve? E uno strumento deflativo del contenzioso per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al
DettagliGli strumenti deflattivi del contenzioso tributario
Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario Domenico Bitonti Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia 1 Argomenti - Il ravvedimento operoso - L adesione al PVC ed agli inviti al contraddittorio
DettagliI METODI DELLA RISCOSSIONE. In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale.
I METODI DELLA RISCOSSIONE In materia di II.DD., per lungo tempo si è fatto ricorso al servizio di riscossione c.d. esattoriale. 1 LA RISCOSSIONE ESATTORIALE Il sistema era strutturato in tal modo: iscrizione
DettagliIL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliINDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI
INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione
Dettagli«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle
Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011
DettagliCOMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.9.2000 con provvedimento
DettagliBOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE
BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO Istanza di reclamo ai sensi dell art. 17 bis D. Lgs. 546/92 * * * * * * * * CONTRIBUENTE: sig., nato a
DettagliCOMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI APPROVATO CON D.C.C. N. 42 DEL 26-10-2015 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.
DettagliFiscal News N. 80. Nuova chance per i contribuenti decaduti. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 80 10.03.2015 Nuova chance per i contribuenti decaduti Con il Milleproroghe nuove rate per i contribuenti decaduti da precedenti rateazioni Equitalia
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliCOMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi
Allegato A COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio
DettagliConciliazione giudiziale DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
DIRITTO TRIBUTARIO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE 2016 Definizione di conciliazione giudiziale La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. E
DettagliInformativa n. 2 INDICE. del 9 gennaio 2012
Informativa n. 2 del 9 gennaio 2012 La manovra Monti (DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 - Principali novità in materia di accertamento e riscossione INDICE 1 Premessa... 2 2 Comunicazione
DettagliCIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre 2012. OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia
CIRCOLARE N. 49/T Roma, 28 dicembre 2012 Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia 2 Premessa
DettagliSTRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliAccertamento con adesione e acquiescenza Riammissione alla dilazione Novità del DL n. 113 conv. L n. 160 INDICE.
Circolare 17 del 15 settembre 2016 Accertamento con adesione e acquiescenza Riammissione alla dilazione Novità del DL 24.6.2016 n. 113 conv. L. 7.8.2016 n. 160 INDICE 1 Premessa... 2 2 Requisiti alla riammissione...
DettagliRegolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario
Regolamento comunale sulla disciplina del diritto di interpello e di mediazione in ambito tributario Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento Le norme del presente regolamento hanno lo
DettagliArt. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Roma, 30/12/2010 Circolare n. 168 Allegati n. 2 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,
DettagliCOMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO
COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l applicazione dell Imposta Unica Comunale * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n 52 del 04.09.2014) 1 Indice ART. 1 - OGGETTO
DettagliCircolare n. 25. del 1 agosto 2011
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 25 DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011
DettagliUfficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012
Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della
DettagliForlì, 25 febbraio Dott. Enrico Zambianchi & PARTNERS STUDIO ANTONELLI
NUOVE POSSIBILITA DI AVVALERSI DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 E NOVITA DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DAL 2016 (Art. 1, commi 637-640 Legge di Stabilità 2015) Forlì, 25 febbraio 2015
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI
COMUNE DI CIMINNA ALBO PRETORIO Allegato Pubbl. n.769 del 30/06/2016 Allegato A COMUNE DI CIMINNA PROVINCIA DI PALERMO Settore 3 Servizi Finanziari Tributi REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
N. 2011/99696 Modalità di affidamento della riscossione delle somme intimate con gli atti di cui alla lettera a) dell art. 29, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
DettagliIngiunzione fiscale. Processo
Ingiunzione fiscale. Processo Comune di Torino Torino, 28 novembre 2016 Relatore: Avv. Luciano Marcon 29/11/2016 1 Normativa L'ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale. Si
DettagliCOMUNE DI EBOLI. (Provincia di Salerno)
COMUNE DI EBOLI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO Approvato con delibera di Consiglio
DettagliIL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016 Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista
DettagliCOMUNE DI BEINASCO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 22/03/2016
COMUNE DI BEINASCO VERBALE DI DELIBERAZIONE ESTRATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 22/03/2016 OGGETTO: Nomina Funzionario Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione degli atti
DettagliLa nuova disciplina della riscossione tributaria. Pacini. Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli
Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli La nuova disciplina della riscossione tributaria Procedure di notificazione, esecutive ed oppositive aggiornate al D.lgs. 24 settembre 2015 n. 159 Pacini
DettagliCOMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze
COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera del... INDICE Titolo I Accertamento con adesione
DettagliCALASCIBETTA DR. ANTONINO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
sanatoria dei ruoli dal 2000 al 2015 Decreto fiscale, rottamazione cartelle: domande entro il 23 gennaio 2017 Prende il via la nuova definizione agevolata dei ruoli esattoriali. Con la pubblicazione in
DettagliLa tutela cautelare nel nuovo processo tributario.
La tutela cautelare nel nuovo processo tributario. L art. 9 del Decreto Legislativo n. 156, del 24 settembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07.10.2015 Supplemento ordinario n. 55 ha
DettagliCOMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
DettagliAllegato A. Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del
Allegato A Deliberazione di Consiglio n. 15/13 del 16.12.2013 Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie IL SEGRETARIO GENERALE (Catia Baroncelli)
DettagliLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliIl processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:
Dettagli25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014 L Agente della riscossione mette in campo una buona opportunità per saldare ed estinguere
DettagliCircolare N. 135 del 05 Ottobre 2016
Circolare N. 135 del 05 Ottobre 2016 INPS: dopo l accertamento tributario arriva quello contributivo Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INPS, con la circolare n. 140 del 02.08.2016,
DettagliCOMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del
COMUNE DI CARPI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 59 del 30.03.2017 Entrato in vigore il 01.01.2017 INDICE art. 1 - Oggetto
DettagliOGGETTO: Procedure di riscossione coattiva
OGGETTO: Procedure di riscossione coattiva Premessa La riscossione può avvenire a seguito della notifica della cartella di pagamento o, dal 1 ottobre 2011, a seguito di accertamento esecutivo. Cartella
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)
COMUNE DI PAVIA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2001 con provvedimento n. 12; da ultimo modificato
DettagliGli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013
Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INDICE Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti
DettagliRegolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente
Regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 16.12.1998 In vigore dal 01.01.1999 Modificato con deliberazione
DettagliLa lente sul fisco. La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario. Guida Operativa. L Aggiornamento Professionale on-line
La lente sul fisco L Aggiornamento Professionale on-line Guida Operativa La nuova procedura del reclamo e mediazione nel contenzioso tributario A cura della Redazione La Lente sul Fisco Coordinamento scientifico
DettagliRichiesta di nuova dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione
Circolare 19 del 14 luglio 2015 Richiesta di nuova dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti dalla rateizzazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Decadenza dalla dilazione... 3 3 Presentazione della domanda...
DettagliLa nuova espropriazione presso terzi
La nuova espropriazione presso terzi II edizione Paolo Marini Check list PRESENTAZIONE L espropriazione presso terzi è una procedura in cui sono parti sostanziali il creditore ed il debitore, mentre a
DettagliStudio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax
Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d.
DettagliModifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
Prot. n. 2010/30900 Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Dettagliagevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (cd. rottamazione delle cartelle ).
Circolare n : 41/2016 Oggetto: La rottamazione delle cartelle esattoriali Sommario: L art. 6 del Decreto Legge 22/10/2016 n. 193 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati
DettagliFOCUS MENSILE FISCALITA
1 FOCUS MENSILE FISCALITA Il punto sul reclamo/mediazione tributaria: approfondimento pratico dei due istituti alla luce dell importanza che essi rivestono nell approccio al contenzioso tributario Torino,
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER
TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -
DettagliRivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta
Rivalutazione immobili: quando e come pagare l imposta a cura di Antonio Gigliotti L art. 15 del D.L. 185/2008 (convertito con modif. dalla L 2/2009) prevede la possibilità di procedere alla rivalutazione
DettagliCOMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI
COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
DettagliGUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO Aggiornato con la rottamazione delle cartelle di pagamento
CATERINA DELL ERBA GUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO Aggiornato con la rottamazione delle cartelle di pagamento (Decreto Fiscale - D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225)
DettagliCOMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA PROVINCIA DI ALESSANDRIA REGOLAMENTO AI SENSI DELL ARTICOLO 52 D. LGS. 446/1997 E S.M.I., PER LA VARIAZIONE DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL
DettagliRiscossione mediante ruolo: la nuova cartella di pagamento e l avviso di intimazione
4/09/1999 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO n. 32/99 Pag. 3941 Riscossione mediante ruolo: la nuova cartella di pagamento e l avviso di intimazione Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento
DettagliD E T E R M I N A Z I O N E
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO TRIBUTI D E T E R M I N A Z I O N E DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI FORNITURA N.2038 DEL 23112015 RACCOLTA
DettagliCircolare N. 147 del 23 Ottobre 2015
Circolare N. 147 del 23 Ottobre 2015 Equitalia: per i piani decaduti nuova chance di Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l approvazione del D.Lgs. n. 159 del 24.09.2015 si è
DettagliPROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 32 del 27.10.2015 Equitalia: per i piani decaduti nuova chance di rateazione Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con l approvazione del D.Lgs. n. 159 del
DettagliCOMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 20/04/2015 INDICE Art. 1 Oggetto 3 Art. 2 Recupero bonario
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997) Come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 9 del 28 febbraio 2012, esecutiva INDICE REGOLAMENTO IN MATERIA
DettagliDecreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
Circolare n. 8 del 30 Luglio 2010 Decreto Incentivi 4: Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione Premessa Il Decreto Legge del 25.03.2010 n. 40 convertito con modificazioni nella
DettagliREGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
COMUNE DI VILLANOVA D ASTI PROVINCIA DI ASTI Allegato alla deliberazione C.C. N. 14 del 02/04/2015 REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE Regolamento riscossione
DettagliInformativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio del 24.11.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
Dettagli19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.
Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato
DettagliRegolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali
ALL. C COMUNE DI PIACENZA Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 23/07/2015 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Recupero bonario
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento Art. 3 Criteri di
DettagliAllegato B) alla deliberazione consiliare n. 23 del 22 dicembre 2016, composto da n. 6 pagine
Allegato B) alla deliberazione consiliare n. 23 del 22 dicembre 2016, composto da n. 6 pagine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Articolo
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliDecreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo
Dettaglia. La trasformazione del debito pubblico domestico in debito pubblico estero
QUIZ n. 1 Amministrazione Comunale 1) IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO RAPPRESENTA PPRESENTA: a. La trasformazione del debito pubblico domestico in debito pubblico estero b. La trasformazione del
DettagliL avviso di accertamento. Università Carlo Cattaneo Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
L avviso di accertamento Università Carlo Cattaneo Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l avviso di accertamento tipologia i metodi di
DettagliA cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità. Normativa di Riferimento. Data di entrata in vigore
A cura dell' Avv. Giuseppe Durante LE NOVITA' DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Novità Normativa di Riferimento Data di entrata in vigore 1) Incompatibilità Giudici Tributari 1 / 8 (Art.8 D.lgs.N 546/1992)
DettagliLA C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
LA C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE Avv. Simone Ariatti VOLUNTARY DISCLOSURE E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - 3 marzo 2017 Sala Consiglio Quartiere Santo Stefano Via Santo Stefano 119, Bologna 1 LA DEFINIZIONE
DettagliOGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso
Informativa per la clientela di studio del 23.11.2016 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliOGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso
Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Rottamazione delle cartelle esattoriali e dilazioni in corso Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 64 29.03.2013 Accertamenti INPS: il ricorso amministrativo Illustrate le azioni per difendersi dalla riscossione accelerata
DettagliCIRCOLARE N. 41/E. Roma, 03/10/2016
CIRCOLARE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione Roma, 03/10/2016 OGGETTO: Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall Agenzia delle entrate a seguito di
DettagliSTUDIOIMPRESA SRL - VIA LAZIO, OLBIA (OT) TEL - FAX 0789/28367
Informativa n. 22 del 21 marzo 2012 DL sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16) - Principali novità in materia di accertamento e riscossione INDICE 1 Premessa...3 2 Violazione degli obblighi dichiarativi
Dettagli