RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"

Transcript

1 RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME DOCUMENTO AGGIORNATO AL 17 APRILE

2 Analisi della situazione attuale Al fine di chiudere la procedura d infrazione n. 2008/4908, avviata il 29 gennaio 2009, nei confronti dello Stato Italiano, dalla Commissione europea, che ha ritenuto incompatibili, con i principi di diritto comunitario, il diritto di insistenza (art comma cod. nav.) e il rinnovo automatico (art. 01, 2 comma Legge 494/93) in materia di assegnazioni di concessioni demaniali marittime per attività turistico ricreative, il Governo Italiano, con l art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha : a) abrogato il diritto di insistenza di cui all art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione; b) prorogato il termine di durata delle concessioni, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e in scadenza entro il , fino alla stessa data. c) fatto salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 secondo cui le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. d) previsto che il quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative venga rivisto, sulla base di un intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato Regioni, che stabilisca i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti e fermo restando che i beni del demanio marittimo passino a Regioni ed agli enti locali in base alla legge , n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione. Inoltre, in occasione dei tavoli intergovernativi svoltisi alla fine del 2009 e prima dell emanazione del decreto legge citato, il Ministro On. Raffaele Fitto aveva assunto l impegno nei confronti delle Associazioni di categoria rappresentanti le circa imprese turistico-balneari, interessate alla problematica, di aprire un tavolo di concertazione per definire congiuntamente il nuovo sistema di regole volte a disciplinare le modalità di utilizzo del demanio marittimo. E, quindi, intenzione di Oasi Confartigianato, con il presente documento, indicare alcuni obiettivi che essa ritiene importante raggiungere e sui quali spera di ottenere la convergenza degli altri soggetti interessati. 2

3 Premesse imprescindibili Pertanto, chiamata, come organizzazione di categoria degli operatori balneari, a dare il suo contributo alla previsione dei criteri e delle modalità di affidamento di dette concessioni, ritiene importante in primo luogo fare alcune premesse imprescindibili: 1) I titolari delle concessioni demaniali rilasciate ad uso turistico- ricreativo sono imprese turistiche che svolgono un attività economica. Va da sé che questo tipo di imprese, vista la configurazione delle nostre coste, interamente appartenenti al demanio marittimo, possono esercitare la propria attività unicamente se ottengono la licenza - concessione da parte della P.A.. 2) Il legislatore italiano aveva introdotto nel tempo le norme relative al diritto di insistenza e al rinnovo automatico al fine di assicurare la stabilità e la continuità dell attività economica. Infatti, nessun operatore economico potrebbe mai assumere il rischio di investire capitali in una qualunque attività commerciale, in assenza delle certezze di poter continuare e sviluppare l attività intrapresa per sempre. 3) Il venir meno dei principi sopraindicati e la previsione di affidare a procedure ad evidenza pubblica il rinnovo delle concessioni demaniali marittime comportano uno sconvolgimento degli attuali assetti e, di conseguenza, l introduzione di regole inadeguate determinerebbe il sorgere di problemi di notevole entità. 4) In conseguenza di ciò la nuova normativa, in ogni caso, dovrà: A) tutelare la piccola e la micro impresa del sistema balneare italiano. Queste rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese in questo comparto e, al di là dell assetto societario che assumono, sono prettamente a conduzione familiare. Esse esercitano la loro attività di balneazione in forza di titolo concessorio su un tratto di arenile appartenente al demanio marittimo di estensione limitata e, in ogni caso, adeguata alla loro struttura. Sono proprietarie degli impianti, degli arredi, delle attrezzature da cui è costituito lo stabilimento balneare che gestiscono e, con la loro attività, hanno acquisito un know how e conseguito un avviamento. Tuttavia, esse sarebbero pregiudicate in modo rilevante e irreparabile da un sistema di assegnazione di rinnovo delle concessioni attraverso un sistema di gare ad evidenza pubblica, in quanto non sarebbero in grado di competere con le grandi imprese e le multinazionali che vi parteciperebbero, sconvolgendo così un sistema che ha dato ottimi risultati, invidiato dalle altre nazioni europee, nostre dirette concorrenti. B) tutelare l attuale tipologia di offerta turistica. L attuale assetto normativo ha garantito che la gestione degli stabilimenti balneari fosse separata da quella delle altre imprese turistiche. Questa differenziazione ha sempre assicurato lo sviluppo di migliaia di strutture ricettive, in quanto tutti gli utenti hanno potuto liberamente accedere ai servizi di spiaggia, senza che nessun albergo ne avesse l esclusiva. Con le gare ad evidenza pubblica, gli stabilimenti balneari potrebbero diventare 3

4 strumenti e/o rami di azienda di società, che avendo interessi in proprie strutture ricettive, potrebbero offrire i servizi di spiaggia in via esclusiva, prevalente o di favore ai propri clienti, creando una disparità nell offerta balneare, operando in posizione dominante sul mercato. C) valorizzare il sistema degli investimenti dei concessionari. Quella balneare è un attività stagionale che richiede investimenti continuati per tutta la durata della concessione per adeguarsi alle continue e mutevoli richieste della clientela e alle esigenze del mercato. Fino ad oggi, il concessionario, facendo riferimento sul diritto di insistenza, rinnova costantemente le strutture perché sa che comunque potrà cedere la propria azienda a terzi ed è quindi suo interesse di mantenerla sempre efficiente. Con un sistema ad evidenza pubblica, l operatore, dopo un primo investimento iniziale rapportato alla durata della concessione, potrebbe non effettuarne di nuovi fino al termine della concessione perché non ne ha interesse. E questo a discapito della qualità del servizio. D) impedire che la durata limitata delle concessioni e l insicurezza nel rinnovo siano elementi che generino la disoccupazione di quanti hanno lavorato nelle imprese balneari e non hanno avuto il rinnovo della concessione. Infatti, i titolari degli stabilimenti e delle piccole imprese familiari, dopo aver lavorato per anni nel campo della balneazione e dopo aver investito i propri capitali nella concessione assegnatali, ove non ottengano il rinnovo di essa, potrebbero doversi immettere nel mercato del lavoro alla ricerca di nuove occupazioni, senza avere alcuna altra professionalità. Normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica nel caso di rilascio e/o di rinnovo di concessioni demaniali marittime. Fatte queste necessarie premesse, è auspicabile che le concessioni demaniali marittime a fini turistici ricreativi vengano assentite sulla base della già vigente disciplina, così come regolamentata nel Codice della Navigazione e nel Regolamento della Navigazione Marittima. Infatti, secondo la disciplina vigente, le concessioni per l utilizzo del demanio marittimo sono rilasciate seguendo la procedura regolata dall art. 37 del codice della navigazione, che impone un procedimento ad evidenza pubblica secondo il quale: - in presenza di più domande di concessione, sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico (1 comma); - nel caso di rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative sia data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (2 comma); - Qualora invece non vi siano ragioni di preferenza si procede a licitazione priva- 4

5 ta (3 comma). Le concessioni poi di particolare importanza sono sottoposte a un sistema di pubblicità. Infatti l art. 18 del Regolamento del codice della navigazione prevede che Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. A questo proposito non va dimenticato che moltissime concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo hanno un valore economico molto limitato. La stragrande maggioranza delle concessioni ha impianti di facile rimozione e, nella maggior parte dei casi, i loro titolari corrispondono annualmente allo Stato canoni per un ammontare complessivo, rapportato per la durata attuale dei 6 anni delle concessioni, che non supera il più delle volte ,00. Dovrebbe valere in questo settore quanto già previsto per gli appalti pubblici. Va tenuto presente infatti che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, se da un lato ha ritenuto che, per i contratti esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, che li stipulano, sono comunque tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato, dall altro ha comunque considerato che in alcune ipotesi a causa di circostanze particolari, come nel caso di un valore economico molto limitato, un impresa con sede in un altro Stato membro possa non avere alcun interesse all aggiudicazione dell appalto. In questo caso, spetterebbe alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. Del resto già il D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296, contenente il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato prevede che il rilascio di concessioni o di locazioni sia sottratto alla procedura ad evidenza pubblica in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, quando il canone complessivo non superi una determinata soglia. Criteri da attuare nelle procedure di evidenza pubblica per l assegnazione delle concessioni demaniali marittime Per dare concreta attuazione al sopra citato criterio di maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di quello dell uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, attualmente previsti dall art. 37, 1 comma citato, è necessario che, nel caso di comparazione tra domanda di rinnovo e domande nuove, venga riconosciuta: 5

6 a) la preferenza al richiedente o al precedente concessionario che, nel tempo, abbia acquisito una specifica professionalità nel settore balneare, gestendo l attività balneare in forma diretta; b) il valore commerciale dell azienda comprensiva dei manufatti e di tutte le strutture e le attrezzature balneari impiegate nell attività (cabina direzionale, cabine spogliatoio e deposito, strutture adibite a ristoro ed ad intrattenimento, sedie, tavoli, tende, ombrelloni, lettini sdraio, ecc.), nel piano di investimenti proposti dal concessionario uscente. c) la preferenza alle imprese concessionarie che partecipano a forme di aggregazione societarie, consortili o cooperativistiche che svolgano attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità; d) il diritto di prelazione al concessionario uscente sull area demaniale avuta in concessione o, in alternativa, il diritto di insistenza nei limiti in cui la giurisprudenza amministrativa italiana ne ha già ammesso la compatibilità con il diritto comunitario: Il c.d. diritto di insistenza di cui al secondo comma [n.d.r. : dell art. 37 cod. nav.] può quindi venire in rilievo solo nella eventualità in cui tutte le domande di concessione siano equiordinate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, alla luce del primo comma dell art. 37, ossia quando esse assicurino in via paritaria l eguale soddisfazione dell interesse pubblico. In tal senso si è già espresso questo Consesso affermando che nell art. 37 sono contenuti due criteri l uno sussidiario dell altro, posti in via gradata e quindi per poter passare al secondo, occorre la perfetta equiordinazione rispetto al primo e cioè che tutte le domande siano sullo stesso piano quanto ad assicurare il pubblico interesse alla buona utilizzazione della concessione (cfr. Cons. Stato Sez. V 31 maggio 2007 n. 2825/07; 5 novembre 2004 n. 1968; Cons. St., Sez VI, 24 aprile 1995, n. 354)) Tutela del concessionario uscente che non abbia ottenuto il rinnovo della concessione in sede di procedura ad evidenza pubblica. Il concessionario uscente che abbia partecipato alla procedura e sia risultato perdente deve vedere tutelato il valore commerciale dell azienda, per evitare il tracollo degli investimenti. Infatti, questi, altrimenti dopo un primo investimento iniziale rapportato alla durata della concessione, non è portato ad effettuarne di nuovi fino al termine della stessa perché non ne ha interesse. 6

7 A tal fine si ritiene che debba essere espressamente previsto che il nuovo concessionario abbia l obbligo di acquistare da quello uscente, prima di occupare o iniziare ad utilizzare il bene demaniale o la zona del mare territoriale, l intera struttura dello stabilimento balneare, comprensiva di tutti gli arredi e del valore commerciale dell azienda. Durata delle concessioni Un altro obiettivo, che questa Associazione intende perseguire sempre nell ottica di tutelare le imprese balneari, è l allungamento del periodo di durata delle concessioni demaniali marittime. Si ritiene auspicabile che la durata delle stesse possa essere estesa fino a trent anni e il periodo possa essere determinato in ragione dell entità e della rilevanza delle opere realizzate e da realizzare. Si fa presente che un tale obiettivo è assolutamente conforme alla normativa europea. Infatti, l art. 62 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del relativa ai servizi nel Mercato Interno stabilisce che la durata dell autorizzazione concessa deve essere fissata in moda da non registrare o limitare la libera concorrenza al di là di quanto necessario per garantire l ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. Inoltre la durata trentennale delle concessioni turistico ricreative era un obiettivo già riconosciuto dal Protocollo d Intesa sottoscritto dallo Stato, dalle Regioni e dalle associazioni di categoria in data 25 novembre D altro canto l aumento della durata salvaguarderebbe le esigenze legate all ammortamento degli investimenti e alla remunerazione dei capitali investiti. Inoltre si ridurrebbe la situazione di disparità tra le imprese turistiche balneari e tutte le altre che possono esercitare la loro attività sulla base di una licenza commerciale che non è sottoposta ad alcun termine. Come si è sopra anticipato, le imprese balneari, vista la configurazione delle nostre coste, interamente appartenenti al demanio marittimo, possono esercitare la propria attività unicamente se ottengono la licenza concessione da parte della P.A. e quindi svolgono un attività a termine. 7

8 Definizione di opere amovibili Altro obiettivo di questa Associazione è quello di superare i problemi a cui ormai dà luogo la distinzione, richiamata dal codice di navigazione, tra opere amovibili o non amovibili e tra impianti di difficile rimozione o di facile rimozione. All epoca dell emanazione di detto codice, anno 1942, tale distinzione era più comprensibile rispetto ad oggi, in quanto le modalità di costruzione di allora erano più semplici di quelle odierne. Essa si basava sul tipo di materiale utilizzato: ciò che era realizzato in legno od altro materiale definibile leggero era di facile rimozione o opera amovibile. Erano, quindi, definite opere amovibili o di facile rimozione tutte quelle che potevano essere smontate e rimontate in altro luogo senza che i suoi componenti venissero distrutti; erano di difficile rimozione tutte quelle, per il cui sgombero era necessario un intervento di demolizione. Questa distinzione è ormai superata dalle moderne tecniche costruttive, per le quali ogni opera può ormai essere rimossa e l area interessata rimessa in pristino stato, e sta determinando un notevole contenzioso tra i concessionari e l Agenzia del Demanio, la quale, in molte Regioni, alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, procede all incameramento di opere, che di fatto, al giorno d oggi, non hanno più il carattere dell inamovibilità. Al fine, quindi, di superare tale contrasto e di dare una certezza giuridica alle imprese che operano sul demanio marittimo, si propone di aggiungere il seguente disposto dopo il secondo comma dell art. 49 del codice della navigazione: Sono opere amovibili quelle che possono essere comunque demolite con la restituzione dell area in concessione nel pristino stato entro venti giorni dall ordine di sgombero. In alternativa a questa proposta, se ne avanza anche un altra, in via alternativa, da inserire sempre dopo il secondo comma dell art. 49 citato: Alla scadenza delle concessioni rilasciate con licenza di cui all art. 8 Reg. Cod. Nav., le opere presenti sulla zona demaniale possono essere acquisite allo Stato solo se hanno una effettiva destinazione di interesse pubblico. Federalismo Demaniale Il Parlamento, con legge 5 maggio 2009 n. 42, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di attuare il federalismo fiscale e quindi, per la parte che ci interessa, di stabilire i principi generali per l attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. In data 17 dicembre 2009, il Consiglio dei Ministri ha così approvato uno schema di decreto legislativo attuativo del federalismo fiscale nel quale, per quanto riguarda l attuazione del federalismo demaniale, ha previsto che 8

9 i beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, e dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore (art. 4, 1 comma). I beni immobili statali che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono sono i seguenti: a) tutti i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall art. 822 del codice civile e dall articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; (art. 5, 1 comma Lett. a). Alla luce degli obiettivi espressi dal Consiglio dei Ministri e dalle forze di maggioranza e che si concretizzano nella volontà degli stessi di trasferire alle Regioni e/o agli enti locali i beni del demanio marittimo e le relative pertinenze, senza modificare il regime al quale gli stessi sono attualmente sottoposti, questa Associazione ritiene che una proposta diretta a far accogliere i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni ad uso turistico- ricreativo possa essere accolta solo se compatibile con gli orientamenti che ormai si stanno delineando. A tal fine, quindi, si ritiene che vada salvaguardato l impianto del codice della navigazione e del regolamento per la navigazione marittima, il quale vada tuttavia integrato con nuove disposizioni che disciplinino la materia del rinnovo delle concessioni marittime ad uso turistico ricreativo alla luce delle esigenze che si sono già illustrate. Necessità di una legislazione nazionale Si chiede, in ogni caso, che il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato agli enti locali sia accompagnato da una legge nazionale che fissi i principi fondamentali e i criteri unici ed omogenei, per quanto riguarda i canoni demaniali, l uso, l utilizzo e gli obblighi di concessione, in modo da evitare situazioni di disparità di trattamento e di concorrenza sleale tra i soggetti operanti nei diversi territori. 9

10 Ipotesi di proposta di modifica dell attuale quadro normativo 1 Codice della Navigazione R.D.30 marzo 1942 n. 327 Art.37 Concorso di più domande di concessione. [I]. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. [II]. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (1). [III]. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata (1). Art. 37 bis cod. nav. Rinnovo concessioni per attività turistico-ricreative [I] Nel caso in cui le domande di rinnovo di concessioni demaniali marittime per attività-turistico ricreative siano in concorso con nuove istanze l amministrazione deve procedere all assegnazione della concessione nel rispetto dei principi di garanzia dell esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali dei precedenti concessionari e di tutela degli investimenti da essi effettuati. [II] A tal fine, in sede di equiparazione delle domande, l amministrazione deve tenere conto del valore dell azienda del precedente concessionario. [III] L amministrazione deve altresì tenere conto di coloro che hanno gestito la concessione in forma diretta e di coloro che partecipano a forme di aggregazione societarie, consortili o cooperativistiche che svolgano attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nell ambito del turismo balneare. [IV] Nel caso in cui sia preferita una nuova istanza, il richiedente preferito, per ottenere il rilascio della concessione dovrà provare all amministrazione di aver corrisposto al concessionario uscente il valore commerciale dell azienda. [V] Nel caso in cui tutte le domande siano equiordinate, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. 1 La disciplina in vigore è riportata con carattere normale; le modifiche o le integrazioni ad essa sono riportate in corsivo; le parti eliminate sono indicate in rosso. 10

11 Art. 37-ter cod. nav. Concorso di più domande riguardanti concessioni di non particolare importanza e scopo [I] Nel caso in cui il concorso di più domande di cui al primo comma dell articolo precedente riguardi concessioni di non particolare importanza per entità e scopo, l amministrazione se intende concedere ad un nuovo soggetto la concessione deve darne comunicazione al precedente concessionario indicando in essa le condizioni alle quali intende concederla. [II] Il precedente concessionario deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, accettando le condizioni in essa contenute. [III] Sono da considerarsi concessioni di non particolare importanza per entità e scopo quelle con canone annuo non superiore a aggiornato in percentuale pari all aggiornamento dei canoni demaniali marittimi. Art.49 Devoluzione delle opere non amovibili. [I]. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato[, senza alcun compenso o rimborso,] 2 salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. [II]. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi di ufficio a termini dell'articolo 54 (1). (1) Vedi art. 31 reg. nav. mar. [III] Sono opere amovibili quelle che possono essere comunque demolite con la restituzione dell area in concessione nel pristino stato, entro venti giorni dal provvedimento di sgombero. ** Regolamento per la Navigazione Marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328) Art.18 Pubblicazione della domanda. [I]. Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto [e la inserzione della domanda per e- stratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia] (1). [II]. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubbli- 2 Inciso da abrogare. 11

12 cazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale (2). [III]. [In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione] (3). [IV]. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda. [V]. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. [VI]. [Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico] (3). [VII]. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine. [VIII]. [Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti] (3). (1) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti, in base all'art. 31 l. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge. (2) Le parole da «e che» a «finale» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 1-nonies d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30. (3) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1-nonies d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. in l. 27 febbraio 1998, n. 30. D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1 L. 4 dicembre 1993 n. 494 Art. 3, comma 4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a trent anni in ragione dell entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni 12

13 13

IL REGIME DELLE CONCESSIONI MARITTIME AD USO-TURISTICO RICREATIVO IN ITALIA

IL REGIME DELLE CONCESSIONI MARITTIME AD USO-TURISTICO RICREATIVO IN ITALIA IL REGIME DELLE CONCESSIONI MARITTIME AD USO-TURISTICO RICREATIVO IN ITALIA 30 gennaio 2012 1 Premessa. Il legislatore italiano, recentemente, con la Legge 15.12.2011 n. 217, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

Codice della Navigazione -Artt.28-61

Codice della Navigazione -Artt.28-61 Codice della Navigazione -Artt.28-61 Titolo II Dei beni pubblici destinati alla navigazione Capo I Del demanio marittimo Art. 28 - Beni del demanio marittimo Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido,

Dettagli

"Codice della navigazione" ESTRATTO (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25

Codice della navigazione ESTRATTO (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25 "Codice della navigazione" ESTRATTO (Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25 Parte prima Della navigazione marittima e interna Libro primo Dell' ordinamento

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 24/ 24 DEL

DELIBERAZIONE N. 24/ 24 DEL DELIBERAZIONE N. 24/ 24 Oggetto: Atto generale di indirizzo per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative o di ampliamenti di quelle già assentite in favore

Dettagli

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9, 14 E 18 DELLA L.R. 17/2005. Approvata dal Consiglio

Dettagli

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE E IL RIORDINO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME LACUALI E FLUVIALI AD USO TURISTICO RICREATIVO Art. 1 (Delega al Governo

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 di 6 05/01/2011 10.09 DECRETO 10 dicembre 2010 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE SPORTELLO DI ARONA AREA LIDO - BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEMANIALE DI EDIFICIO DA DESTINARSI A RISTORANTE-PIZZERIA CON RELATIVE PERTINENZE.

Dettagli

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Dettagli

L.R. 30 gennaio 1982, n. 6. Art. 1

L.R. 30 gennaio 1982, n. 6. Art. 1 L.R. 30 gennaio 1982, n. 6 «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia» Art. 1 La legge sull'«ordinamento dei porti e degli approdi

Dettagli

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno

- COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno - COMUNE DI AULETTA - Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 06/09/2007) Indice Art. 1 Tipologia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI A TERZI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI A TERZI COMUNE DI MONTEROSI Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI A TERZI Approvato con Deliberazione di C.C. n 31 del 25/11/2011 INDICE Art. 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili

Dettagli

Titolo II. Dei beni pubblici destinati alla navigazione. Capo I. Del demanio marittimo

Titolo II. Dei beni pubblici destinati alla navigazione. Capo I. Del demanio marittimo Art. 28 - Beni del demanio marittimo Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; Titolo II Dei beni pubblici destinati alla navigazione Capo I Del demanio marittimo b)

Dettagli

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24

Scritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24 contribuenti minimi - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore Contabi L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni

Dettagli

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico

OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico RISOLUZIONE 352/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento ai fini Iva delle vendite operate da un ente pubblico Con l istanza di interpello di cui all oggetto,

Dettagli

DETERMINAZIONE Rep. n. 1665/DOR - Prot. n /I.4.3 del 5 settembre 2012

DETERMINAZIONE Rep. n. 1665/DOR - Prot. n /I.4.3 del 5 settembre 2012 Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano DETERMINAZIONE Rep. n. 1665/DOR - Prot. n. 30857/I.4.3 del 5 settembre 2012 Oggetto: Gara d appalto con procedura aperta,

Dettagli

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2013, n. 79 (1) (1) In G.U. 3 luglio 2013, n. 154

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2013, n. 79 (1) (1) In G.U. 3 luglio 2013, n. 154 DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2013, n. 79 (1) (1) In G.U. 3 luglio 2013, n. 154 Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di

Dettagli

QUADRO SINOTTICO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA TURISTICO - RICREATIVE

QUADRO SINOTTICO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA TURISTICO - RICREATIVE QUADRO SINOTTICO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA TURISTICO - RICREATIVE N. NORMATIVA ANNO CRITERI CANONE (Importo per metro quadrato e per anno) AUMENTO 1 D.L. 05/10/1993,

Dettagli

NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI

NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale N. 57 de 19 aprile 2012 Articolo 1 - Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento

Dettagli

Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO.

Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO. Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO. Abstract: al magistrato assegnato alla prima sede di servizio spetta, anzitutto, una indennità di assegnazione,

Dettagli

Comune di Volpiano Provincia di Torino

Comune di Volpiano Provincia di Torino Comune di Volpiano Provincia di Torino SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO CULTURALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 10/06/2002 con verbale n. 23 IN VIGORE DAL 16/07/2002 REGOLAMENTO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2015 631/2015/R/GAS OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Dettagli

Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Approvato con deliberazione consiliare n. 115 del 21.12.2009 Art. 1 Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a

Dettagli

Roma, 10 novembre 2008

Roma, 10 novembre 2008 RISOLUZIONE N. 428/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono attività regolamentata

Dettagli

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO

Dettagli

CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI DETERMINAZIONE. Estensore VITELLONI PIERPAOLO. Responsabile del procedimento TORRIGIANI TONINO

CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI DETERMINAZIONE. Estensore VITELLONI PIERPAOLO. Responsabile del procedimento TORRIGIANI TONINO REGIONE LAZIO Dipartimento: Direzione Regionale: Area: DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI DETERMINAZIONE N. B6132 del 27/11/2009

Dettagli

Gruppo consiliare SI Toscana a Sinistra. Firenze, 31 maggio 17 PROPOSTA DI LEGGE

Gruppo consiliare SI Toscana a Sinistra. Firenze, 31 maggio 17 PROPOSTA DI LEGGE Gruppo consiliare SI Toscana a Sinistra Firenze, 31 maggio 17 PROPOSTA DI LEGGE Disposizioni sull utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative. Modifiche alla l.r. 86/2016

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003

RISOLUZIONE N. 25/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Comune di. IVA- Trattamento tributario applicabile

Dettagli

CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER TUTTE LE FINALITA' DIVERSE DA TURISTICO RICREATIVO, CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER TUTTE LE FINALITA' DIVERSE DA TURISTICO RICREATIVO, CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER TUTTE LE FINALITA' DIVERSE DA TURISTICO RICREATIVO, CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle

Dettagli

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua

L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua Autore: Dott. Stefano Gennai In: Diritto tributario Per l imposta di registro, come noto, deve farsi riferimento

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Il presente regolamento disciplina le modalità attuative degli interventi previsti dagli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale n. 16 del 6 luglio 2012 Norme per il comparto del

Dettagli

DELEGA PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

DELEGA PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI Dossier n. 233 Ufficio Documentazione e Studi 26 ottobre 2017 DELEGA PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI Il disegno di legge di delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71

Dettagli

Atti Parlamentari 288 Camera dei Deputati. ART. 43. (Razionalizzazione delle società partecipate locali) Identico.

Atti Parlamentari 288 Camera dei Deputati. ART. 43. (Razionalizzazione delle società partecipate locali) Identico. Atti Parlamentari 288 Camera dei Deputati ART. 43. (Razionalizzazione delle società partecipate locali). 1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi

Dettagli

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL SISTEMA BALNEARE ITALIANO

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL SISTEMA BALNEARE ITALIANO Giornate della Trasparenza 5 e 6 ottobre 2013 LA DIRETTIVA BOLKESTEIN E LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI SUL SISTEMA BALNEARE ITALIANO a cura dell U.O. Demanio Porto del Comune di Cervia www.comunecervia.it

Dettagli

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola Copia CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI E DEMANIO IDRICO N. R.G. del DETERMINA N. 24 in data 01/04/2015 Oggetto: COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO

Dettagli

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18 LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18 Norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e ulteriori modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 ( 1 ) (b.u. 5 novembre

Dettagli

NO ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN PER BALNEARI E AMBULANTI

NO ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN PER BALNEARI E AMBULANTI a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente Forza Italia 1440 NO ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN PER BALNEARI E AMBULANTI 16 ottobre

Dettagli

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 13 19/01/2016 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 226 DEL 14/01/2016 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA'

Dettagli

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con

Dettagli

Premesso che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado, stabilisce all art.

Premesso che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado, stabilisce all art. Premesso che la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano Grado, stabilisce all art. 30 che le disposizioni in essa contenute sono applicabili, relativamente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE

REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 39 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LE ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA PROVINCIALE Approvato con D.C.P. in data 6.4.2009 n. 17 di reg.e modificato con D.C.P. in

Dettagli

COMUNE DI ARENZANO CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI ARENZANO CITTA METROPOLITANA DI GENOVA COMUNE DI ARENZANO CITTA METROPOLITANA DI GENOVA COPIA CONFORME ALL ORIGINALE REGISTRO GENERALE N. 525 D E T E R M I N A Z I O N E D E L R E S P O N S A B I L E Area IV - Serv. ai cittadini e promo. della

Dettagli

Art. 1 (Comitato regionale per i lavori pubblici)

Art. 1 (Comitato regionale per i lavori pubblici) L.R. 31 Gennaio 2002, n. 5 Comitato regionale per i lavori pubblici (1) Art. 1 (Comitato regionale per i lavori pubblici) 1. E' istituito il comitato regionale per i lavori pubblici, di seguito denominato

Dettagli

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa CAMERA DEI DEPUTATI. Commissioni Riunite VI Finanze e X Attività Produttive

Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa CAMERA DEI DEPUTATI. Commissioni Riunite VI Finanze e X Attività Produttive OSSERVAZIONI Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa CAMERA DEI DEPUTATI Commissioni Riunite VI Finanze e X Attività Produttive A.C. 4302 e abb. Proposte di legge recanti

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE SICILIA Legge 1992001 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5-02-1992 REGIONE SICILIA Nuove norme per l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e proroga del termine di cui all' art. 2 della

Dettagli

(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta)

(Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta) QUINTO CONTO ENERGIA Decreto 5 Luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale n.159 del 10/7/2012) Art. 12 (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta) 1. Fatto salvo

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 7 ottobre 00 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del novembre 00) Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 0, comma 6, del testo

Dettagli

Schema Decreto Legislativo relativo alla revisione ed al riordino della. legislazione in materia do concessioni demaniali marittime ai sensi

Schema Decreto Legislativo relativo alla revisione ed al riordino della. legislazione in materia do concessioni demaniali marittime ai sensi Schema Decreto Legislativo relativo alla revisione ed al riordino della legislazione in materia do concessioni demaniali marittime ai sensi dell art. 11, comma 2, della L. 15 dicembre 2011, n. 217 Legge

Dettagli

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Prot. n. 2017/64188 Modalità di esercizio dell opzione di cui all articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei lavoratori dipendenti, prorogata dall articolo 3,

Dettagli

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per fusione dei Comuni di Abetone e di Cutigliano. Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 24/09/2013 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17/11/2015

Dettagli

Concessioni di valorizzazione. Art. 3 bis L. 410/2001 introdotto dal comma 259, articolo unico della L. 296/2006 (Finanziaria 2007)

Concessioni di valorizzazione. Art. 3 bis L. 410/2001 introdotto dal comma 259, articolo unico della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) Concessioni di valorizzazione Art. 3 bis L. 410/2001 introdotto dal comma 259, articolo unico della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) Milano, 24 maggio 2007 FINALITÀ VALORIZZAZIONE del patrimonio immobiliare

Dettagli

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale. D.P.C.M. 19-12-2000 Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia

Dettagli

Trasferimento di Funzioni Amministrative alle Regioni in Materia di Turismo ed industria alberghiera.

Trasferimento di Funzioni Amministrative alle Regioni in Materia di Turismo ed industria alberghiera. dpr 24/07/1977 n. 616 artt. Da 56 a 60 Trasferimento di Funzioni Amministrative alle Regioni in Materia di Art. 56. Le funzioni amministrative relative alla materia

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

MUNICIPIO della CITTA DEL VASTO

MUNICIPIO della CITTA DEL VASTO PIANO DI GESTIONE DEL SIC 109 MARINA DI VASTO COD. IT 7140109 AREA DI BALNEAZIONE LIBERA E PRIVATA DESTINAZIONE ATTIVITA AREE DI NUOVA CONCESSIONE BALNEARE IL DIRIGENTE Avv. Alfonso Mercogliano Vasto,

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218)

TABELLA RIEPILOGATIVA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218) TABELLA RIEPILOGATIVA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218) consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di

Dettagli

(testo vigente) (testo emendato) disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e della legge 23 agosto 2004, n.

(testo vigente) (testo emendato) disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e della legge 23 agosto 2004, n. Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica (testo vigente) 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,

Dettagli

scheda PROCEDIMENTI Procedimento Cosa bisogna fare A chi rivolgersi per avere informazioni, presentare e seguire la pratica Chi è il Responsabile?

scheda PROCEDIMENTI Procedimento Cosa bisogna fare A chi rivolgersi per avere informazioni, presentare e seguire la pratica Chi è il Responsabile? scheda PROCEDIMENTI Chi rilascia/rinnova la concessione? rilasciata/rinnovata la concessione? RILASCIO/RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO STATALE SUL LITORALE PISANO Il Comune è titolare delle

Dettagli

COMUNE DI DELIANUOVA PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

COMUNE DI DELIANUOVA PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA COMUNE DI DELIANUOVA PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI A TERZI INDICE Articolo 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso

Dettagli

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

LE AUTONOMIE TERRITORIALI LE AUTONOMIE TERRITORIALI Titolo V della Costituzione = sistema delle autonomie territoriali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni). Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario.

Dettagli

PROT. N REP. N DEL

PROT. N REP. N DEL Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari C.d.R. 04.01.31 PROT. N. 32715 REP. N. 1518 DEL 27.06.2017 Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA

Dettagli

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea;

Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia all Unione europea; DECRETO 16 marzo 2005 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto

Dettagli

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 ottobre 2008; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'articolo 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore VILLARI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2010 Disposizioni in materia di vincolo paesistico e coordinamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 09 del 19 Dicembre 2016 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. D. Lgs. del 30 luglio 1999, n. 284 Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 1 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 284 1 Riordino della Cassa

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, DI BENEDETTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, DI BENEDETTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4501 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MANNINO, DI BENEDETTO Disciplina

Dettagli

Città Metropolitana di Genova

Città Metropolitana di Genova Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO SERVIZIO CONTROLLO E GESTIONE DEL TERRITORIO Protocollo Generale N. 0049952 / 2015 Atto N. 2268 OGGETTO:

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 27018 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 762 Documento unitario delle Regioni e Province autonome in attuazione dell Accordo della Conferenza Unificata del 16/07/2015 - Criteri e procedure

Dettagli

Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell Area di Rilevante Interesse Nazionale Comprensorio Bagnoli Coroglio

Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell Area di Rilevante Interesse Nazionale Comprensorio Bagnoli Coroglio Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell Area di Rilevante Interesse Nazionale Comprensorio Bagnoli Coroglio ACCORDO INTERISTITUZIONALE tra GOVERNO ITALIANO nella persona del Ministro

Dettagli

RISOLUZIONE N.127/E QUESITO

RISOLUZIONE N.127/E QUESITO RISOLUZIONE N.127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto

Dettagli

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 140 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181) (GU n. 193 del 20-8-2011) IL PRESIDENTE

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse

Dettagli

n. 1 in primo piano: Agosto 2011 o Manovra bis: le disposizioni di interesse o Assenze dal servizio: forniti chiarimenti dalla Funzione Pubblica

n. 1 in primo piano: Agosto 2011 o Manovra bis: le disposizioni di interesse o Assenze dal servizio: forniti chiarimenti dalla Funzione Pubblica in primo piano: n. 1 Agosto 2011 o Manovra bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali o Assenze dal servizio: forniti chiarimenti dalla Funzione Pubblica o Fondo Lire UNRRA: destinati 4 milioni

Dettagli

ESTRATTO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON R.D. 30 MARZO 1942, N. 327

ESTRATTO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 ESTRATTO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, APPROVATO CON R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 PARTE PRIMA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA LIBRO PRIMO Dell ordinamento amministrativo dell Amministrazione TITOLO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 28-04-1999 REGIONE LIGURIA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA, RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI, PROTEZIONE E OSSERVAZIONE DELL AMBIENTE MARINO E COSTIERO, DEMANIO

Dettagli

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

Dettagli

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 settembre 2010. Linee guida per l autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA

Dettagli

LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA SUL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI IL DIRITTO COMUNITARIO MERCATO UNICO EUROPEO L'Unione Europea è fondata su quattro libertà fondamentali: 1.LIBERA CIRCOLAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI COMUNE DI BIENO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI (Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13 Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10

Dettagli

Comune di Breganze. Provincia di Vicenza AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA. DETERMINAZIONE N. 277 Del 07/10/2016

Comune di Breganze. Provincia di Vicenza AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA. DETERMINAZIONE N. 277 Del 07/10/2016 Comune di Breganze Provincia di Vicenza AREA 2 ECONOMICA FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 277 Del 07/10/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE ID 992393906 COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE PG n. 155331/2016 ORDINANZA TL N. 1695/2016 PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER STAGIONE BALNEARE INVERNALE I L S

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE ID PG n. 119247/2013 del 04/10/2013 ORDINANZA TL N. 1591/2013 del 04/10/2013 PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER STAGIONE BALNEARE

Dettagli

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,

Dettagli

Provvedimento del 14 febbraio Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 14 febbraio Agenzia delle Entrate Provvedimento del 14 febbraio 2008 - Agenzia delle Entrate Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni sulle societa' di comodo

Dettagli

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SCHEDE ILLUSTRATIVE -

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SCHEDE ILLUSTRATIVE - Settore Commissioni Legislative Unità Organizzativa Ambiente GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SCHEDE ILLUSTRATIVE - 1) I CONSORZI FRA ENTI LOCALI 2) LE AZIENDE SPECIALI 3) LE AZIENDE CONSORZIALI

Dettagli

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER APERTURA, AMPLIAMENTO, CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO MEDIE STRUTTURE

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO

PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO PROTOCOLLO D INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELL ISOLA PALMARIA tra MINISTERO DELLA DIFESA REGIONE LIGURIA COMUNE DI PORTO VENERE AGENZIA DEL DEMANIO PREMESSO CHE - l articolo 307, del decreto legislativo

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ITB ITALIA

PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ITB ITALIA PROPOSTA DI LEGGE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ITB ITALIA 1. In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36, 37 del codice della navigazione, raccordando anche la procedura di sdemanializzazione

Dettagli

D.L. 5 ottobre 1993, n Testo aggiornato alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

D.L. 5 ottobre 1993, n Testo aggiornato alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) D.L. 5 ottobre 1993, n. 400. Testo aggiornato alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. Visti gli

Dettagli

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 1 GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 agosto 2015 Determinazione delle modalita' di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli

Dettagli

Comune di Nuoro. Pubblicato a cura dei Servizi Assistenza Organi Istituzionali, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Innovazione Informatica

Comune di Nuoro. Pubblicato a cura dei Servizi Assistenza Organi Istituzionali, Ufficio di Presidenza del Consiglio e Innovazione Informatica Comune di Nuoro Disciplina delle autorizzazioni all espletamento di prestazioni presso terzi da parte di dipendenti. Fissazione criteri per esame richieste e per autorizzazione Pubblicato a cura dei Servizi

Dettagli