COMUNE DI TERRE ROVERESCHE. Regolamento in materia di politiche dell orario di lavoro

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1 COMUNE DI TERRE ROVERESCHE Regolamento in materia di politiche dell orario di lavoro

2 Articolo 1 OGGETTO 1. Il presente Regolamento, adottato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell art. 89 comma 6 del D.Lgs. 267/2000, disciplina le modalità di gestione delle politiche dell orario di lavoro del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Articolo 2 NORMA DI PRINCIPIO 1. L organizzazione del lavoro deve realizzare le condizioni ottimali per garantire: a) l efficacia e l efficienza dei servizi erogati dal Comune; b) l agevole fruibilità, da parte dell utenza, dei servizi erogati dal Comune; c) il rispetto degli obiettivi di produttività e trasparenza dell azione amministrativa del Comune; d) il miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; e) l ottimizzazione delle risorse umane; f) il rispetto dei carichi di lavoro. Articolo 3 DEFINIZIONI 1. Per gli aspetti connessi all applicazione del presente Regolamento si definisce: - ORARIO DI SERVIZIO: periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità della struttura comunale e l erogazione dei servizi ai cittadini. - ORARIO DI LAVORO: periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa. - ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: periodo di tempo giornaliero in cui, nell ambito dell orario di servizio, è garantito l accesso ai servizi da parte dei cittadini - ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO: distribuzione nell arco della giornata dell orario di lavoro. Articolo 4 ORARIO DI SERVIZIO 1. L orario di servizio settimanale del Comune di Terre Roveresche è distribuito, di norma, su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, e si articola come segue: dalle alle dalle alle personale impiegatizio 8,00 14,00 15,00* 18,00* operai esterni 7,00 13,00 autisti scuolabus polizia municipale Conforme ai servizi da rendere sul territorio addetti alla mensa scolastica * nelle giornate di martedì e giovedì in caso di articolazione su 5 giorni Articolo 5 ORARIO DI LAVORO 1. L orario di lavoro è funzionale all orario di servizio. 2. L orario di lavoro normale è di 36 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Per il solo personale impiegatizio, è prevista la facoltà di

3 distribuzione della prestazione su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani da effettuarsi nelle giornate di martedì e giovedì. 3. La programmazione e la gestione dell orario di lavoro compete al Segretario Comunale sentiti i Responsabili di Settore che, in ragione di esigenze organizzative, con provvedimento motivato, può disporre: - una diversa distribuzione del tempo di lavoro in ragione di prevedibili o programmabili picchi di attività, prevedendo una maggiore o minore prestazione lavorativa settimanale in un determinato periodo, con pari compensazione da effettuarsi nel corso del periodo successivo di pari durata (orario plurisettimanale); - una diversa articolazione del tempo di lavoro, rivolta a uno o più lavoratori, al ricorrere di esigenze produttive che ne richiedono l adozione per motivi tecnici, organizzativi o economici; - una diversa articolazione dell orario di lavoro rivolta al singolo dipendente che ne faccia richiesta nei casi di comprovate ragioni che impediscono l ordinata conciliazione del tempo di vita con il tempo di lavoro del dipendente stesso 4. In ogni caso, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, non possono essere rese prestazioni lavorative individuali per più di 48 ore settimanali e 10 ore giornaliere. 5. L orario di lavoro ordinario del Comune di Terre Roveresche è il seguente: a) in caso di articolazione su sei giorni lavorativi: ingresso uscita in entrata flessibilità in uscita Personale impiegatizio 8,00 14,00 7,30-8,30 13,30-14,30 Operai esterni 7,00 13, Polizia locale Autisti scuolabus Addetti alla mensa scolastica Programmazione settimanale in funzione dei servizi da rendere b) in caso di articolazione su cinque giorni lavorativi (solo personale impiegatizio): Mattino* Pomeriggio* Lunedì 8,00 14, Martedì 8,00 14,00 15,00 18,00 Mercoledì 8,00 14, Giovedì 8,00 14,00 15,00 18,00 Venerdì 8,00 14, Sabato * con flessibilità di +/- 30 minuti in ingresso/uscita 6. La flessibilità in ingresso/uscita, per ragioni organizzative, non può riguardare gli operai esterni, il personale addetto ai servizi scolastici (autisti e cuoche) e il personale addetto ai servizi di polizia locale.

4 7. L orario anticipato in ingresso, ancorché registrato dai dispositivi elettronici, non è computato ai fini dell assolvimento del debito orario. Articolo 6 PAUSE 1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, anche nei casi di lavoro straordinario o per recupero, il personale non addetto ai servizi in turno deve beneficiare di una pausa necessaria al recupero delle energie psico-fisiche di almeno 10 minuti. 2. Nei casi contemplati dal precedente art. 5 comma 5 che prevedono una articolazione della prestazione lavorativa su 5 giorni settimanali, nelle giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano, è necessario osservare una pausa di almeno 30 minuti (e fino a due ore) necessaria alla consumazione del pasto. 3. Le pause sono obbligatorie. Qualora il dipendente ometta di registrare le pause con la propria carta magnetica, l addetto al controllo delle timbrature inserisce d ufficio la pausa minima prevista dalle norme di legge e di contratto. 4. Le pause previste dal presente articolo non sono retribuite. 5. Sono esclusi dall osservanza delle pause il personale addetto ai servizi di polizia locale e il personale addetto ai servizi elettorali. Articolo 7 LAVORO STRAORDINARIO 1. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l orario normale di lavoro. 2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono volte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro. 3. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate preventivamente dal Responsabile del Servizio di appartenenza entro il limite del budget annuale a questi assegnato. 4. Le prestazioni di lavoro straordinario danno luogo alla corresponsione del relativo compenso o, su richiesta del dipendente, a riposo compensativo. 5. In ogni caso, non si dà luogo a remunerazione né a riposo compensativo quando manca la preventiva autorizzazione o quando le ore di lavoro ordinario sono insufficienti a coprire il debito orario individuale. Articolo 8 ORARIO DI LAVORO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 1. Al personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell art. 8 del CCNL 31 marzo 1999 e/o di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione quelle contenute nel precedente art Le prestazioni di lavoro aggiuntivo effettuate da titolari di posizione organizzativa o di funzioni dirigenziali, salvo i casi di straordinario elettorale o referendario, in conformità all art. 10 del CCNL 31 marzo 1999, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva, né a riposo compensativo.

5 3. L orario di lavoro minimo dei titolari di posizione organizzativa e/o di funzioni dirigenziali è di 36 ore settimanali ed è articolato in conformità alla disposizioni di cui al precedente art. 5. Articolo 9 REGISTRAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO 1. La registrazione dell orario di lavoro avviene esclusivamente a mezzo della carta magnetica (badge) di cui ogni dipendente è stato dotato. 2. Il solo personale addetto alle mense scolastiche e gli autisti scuolabus, data la peculiarità del servizio cui sono preposti, sono esonerati dall obbligo di registrazione elettronica della presenza in servizio. Per tali dipendenti, l attestazione della presenza è effettuata mediante annotazione nei fogli di presenza da rendere al proprio Responsabile del servizio. 3. La registrazione dell ingresso equivale ad attestazione sulla presenza fisica, in ufficio o negli altri luoghi di lavoro, del dipendente; ogni difformità di comportamento costituisce illecito disciplinare oltre che reato penale. 4. In via eccezionale e debitamente certificata dal Responsabile del Servizio di appartenenza, la registrazione elettronica può essere sostituita con una comunicazione cartacea da rendersi all Ufficio addetto al controllo delle timbrature per la necessaria annotazione. La reiterata omissione della timbratura, ancorché certificata ai sensi del periodo precedente, costituisce violazione degli obblighi di servizio e, come tale, soggetta a sanzioni disciplinari. 5. Ogni dipendente è tenuto a custodire il badge con la massima cura preservandolo da traumi, fonti di calore, acqua e campi magnetici. In caso di furto, smarrimento o danneggiamento del badge, il dipendente è tenuto a darne immediata informazione all Ufficio Personale che ne rilascerà un duplicato. Nei casi di comprovata inosservanza degli obblighi di diligente custodia del badge da parte del dipendente, il costo del tesserino sostitutivo sarà addebitato al dipendente. 6. La timbratura, sia in entrata che in uscita, va effettuata sul rilevatore più vicino all ordinaria sede di servizio; eventuali comportamenti difformi sono soggetti a specifica autorizzazione. 7. La registrazione elettronica degli ingressi e delle uscite va effettuata personalmente, escludendo tassativamente qualsiasi forma di delega ad altri mediante cessione del proprio badge: tale pratica fraudolenta costituisce grave violazione al codice disciplinare e comporta l irrogazione di gravissime sanzioni. 8. Oltre che all inizio e alla fine dell attività lavorativa, il dipendente registra l entrata o l uscita ogni volta che si allontana dal posto di lavoro sia per motivi personali (permessi, ecc.) che di servizio (missioni, ecc.), avendo cura di presentare il relativo giustificativo all addetto al controllo delle timbrature per la necessaria annotazione. 9. Per i soli dipendenti interni, le uscite per motivi di servizio (esempio: sopralluoghi, piccole commissioni, ecc.) svolte nell ambito del territorio comunale sono sempre autorizzate verbalmente dal proprio Responsabile del Servizio e vanno debitamente annotate nel registro posto accanto all orologio marcatempo; le uscite per servizio effettuate al di fuori del territorio, invece, assumono la connotazione di missioni e vanno autorizzate in forma scritta dal proprio Responsabile del Servizio. 10. Ogni dipendente è posto nelle condizioni di monitorare la propria situazione rispetto all orario di lavoro. A tal fine l Ufficio Personale adotta ogni iniziativa ritenuta

6 necessaria a rimuovere le cause che impediscano la fruizione di tale diritto da parte del dipendente. Articolo 10 RIPOSO SETTIMANALE 1. Il dipendente ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Detto periodo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. 2. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni. 3. L attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario festivo. 4. L attività lavorativa prestata in giorno feriale non lavorativo (a seguito di articolazione oraria su cinque giorni) dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione per lavoro straordinario non festivo. Articolo 11 PERMESSI 1. Al dipendente che ne faccia richiesta sono concessi permessi nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva o da disposizioni legislative. 2. La fruizione dei permessi non deve essere in contrasto con i principi di cui all art. 2; a tal fine il dipendente, ove possibile, richiede il permesso in forma scritta al proprio Responsabile del Servizio con almeno tre giorni di anticipo rispetto al suo godimento. 3. Di fronte alla richiesta di permesso, il Responsabile del Servizio può: 1) concedere il permesso; 2) chiedere al lavoratore il differimento della fruizione del permesso qualora sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - il permesso, per sua natura, è procrastinabile; - l assenza del lavoratore può arrecare pregiudizio ai servizi resi all utenza; 3) negare il permesso qualora non sussistono le motivazioni che ne legittimano la concessione. ART PERMESSI BREVI 1. Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso il permesso di assentarsi per brevi prima o durante l orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell' anno. 2. La richiesta deve essere formulata in tempo utile per consentire l adozione delle misure organizzative necessarie. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo; nel caso in cui il recupero non venga effettuato, le ore di debito orario saranno addebitate

7 nella retribuzione del mese successivo con conseguente decurtazione proporzionale della retribuzione stessa. 4. E' possibile, in via eccezionale, recuperare i ritardi e/o permessi (anche cumulati tra loro) anche in prosecuzione dell'orario di lavoro giornaliero, comunque nel rispetto del limite massimo delle dieci ore giornaliere. 5. I permessi brevi di durata inferiore ai 30 minuti, non necessitano di alcun giustificativo formale (salvo il dovere di informazione al proprio Responsabile), a condizione che il corrispondente recupero avvenga nella stessa giornata. 6. Il personale addetto allo sportello aperto al pubblico, assicura che la fruizione dei permessi brevi non creano pregiudizio alla continuità delle prestazioni rese in favore dei cittadini. Articolo 13 FERIE 1. Le ferie sono un diritto indisponibile, irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso dell anno di maturazione in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e in ogni caso entro il 30 giugno dell anno successivo. 2. La fruizione delle ferie avviene sulla base di una adeguata programmazione operata dal Responsabile del Servizio che deve tener conto delle esigenze dei dipendenti senza compromettere la funzionalità del servizio. 3. Le ferie non sono fruibili ad ore. Articolo 14 NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entra dalla data di esecutività dell atto con cui viene adottato. 2. Da tale data cessa di avere effetto ogni disposizione regolamentare in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento. 3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative e contrattuali nel tempo vigenti.

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