Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
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1 Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive pagina 2 Condizioni d assicurazione dell assicurazione shopping per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH da pagina 3 (in vigore da maggio 2017)
2 Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull identità dell assicuratore e sui contenuti essenziali del contratto d assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d assicurazione [di seguito: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d assicurazione (di seguito: «CA»), da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA). 1. Contraenti Swisscard AECS GmbH quale emittente (di seguito: «emittente») di carte Charge e carte di credito (di seguito: «carta/e») ha stipulato con l assicuratore citato di seguito un contratto collettivo relativo a prestazioni assicurative (di seguito: «contratto d assicurazione collettiva») di cui i titolari di carta possono usufruire tramite adesione opzionale al contratto d assicurazione collettiva. Aderendo al contratto d assicurazione collettiva, alle persone assicurate (vedi cifra 2) vengono concessi determinati diritti a prestazioni (vedi cifra IV. «Condizioni particolari d assicurazione (CPA)») nei confronti dell assicuratore, ma non nei confronti dell emittente. L assicuratore e soggetto che assume il rischio è: EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (di seguito: «l assicuratore»), una società anonima secondo il diritto svizzero, con sede a St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea. L assicuratore e l emittente possono delegare dei compiti a erogatori di prestazioni («erogatori di prestazioni») ai sensi delle Condizioni d assicurazione. 2. Avente diritto Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alle Condizioni d assicurazione (vedi cifra I. C. delle CA). 3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa I rischi assicurati e l estensione della copertura assicurativa (incl. eccezioni alla copertura assicurativa) si evincono dalle Condizioni d assicurazione, in particolare della panoramica sulle prestazioni assicurative (vedi cifra II. delle CA) unitamente alla conferma dell assicurazione. La copertura assicurativa sussiste solo se l oggetto in questione è stato pagato per almeno l 80% con la carta di credito. 6. Durata e cessazione dell assicurazione La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussistano efficacemente il rapporto con carte che vi sta alla base, nonché l adesione al contratto d assicurazione collettiva. Delle particolari disposizioni concernenti la durata temporale della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d assicurazione. 7. Modifica dell estensione della copertura o dei premi L assicuratore e l emittente possono adeguare premi e Condizioni d assicurazione. I dettagli in proposito sono reperibili nelle Condizioni d assicurazione (vedi cifra III. punto 6). 8. Informativa sul trattamento dei dati personali L emittente e l assicuratore trattano dati derivanti dai documenti contrattuali o dall esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, per l accertamento del rischio, per il trattamento dei casi di danno, nonché per valutazioni statistiche. L emittente è, inoltre, autorizzata a utilizzare in particolare dati derivanti dai documenti contrattuali e dall esecuzione del contratto per scopi di marketing. I dati vengono trattati, in particolare raccolti, conservati, utilizzati, rielaborati, comunicati, archiviati e cancellati fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L emittente e l assicuratore possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell esecuzione del contratto in Svizzera e all estero, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell assicuratore. Inoltre, l emittente e l assicuratore possono richiedere, presso servizi e altri terzi, informazioni utili, segnatamente sull evoluzione dei danni. Questo vale indipendentemente dalla conclusione del contratto. L avente diritto ha il diritto di richiedere all emittente e all assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati inerenti all avente diritto. 4. Come si calcola il premio? Nell ambito della procedura d adesione al contratto d assicurazione collettiva, il premio viene espressamente comunicato. 5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate? I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d assicurazione e nella LCA. Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue: Qualora subentri un caso di danno, è necessario comunicarlo immediatamente a (vedi cifra III. Punto 3.1). Nell eventualità di accertamenti degli assicuratori, p. es. in caso di danno, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione). In caso di danno, occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno). Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di danno, nonché al fatto che le presenti Condizioni d assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all indirizzo 2
3 Condizioni d assicurazione dell assicurazione shopping per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH I. Struttura delle condizioni / Introduzione / Definizioni A. Struttura delle condizioni Le Condizioni d assicurazione sono strutturate come segue: I. Struttura delle condizioni / Introduzione / Definizioni II. Panoramica sulle prestazioni assicurative III. Condizioni generali d assicurazione (CGA) IV. Condizioni particolari d assicurazione (CPA) Nella tabella delle prestazioni viene stabilita in modo esaustivo e a complemento delle Condizioni generali e particolari d assicurazione la panoramica sulle prestazioni assicurative in caso di danno («prestazioni assicurative»). In caso di contrasto, la panoramica sulle prestazioni assicurative ha la precedenza. Le Condizioni generali d assicurazione trovano sempre applicazione in tutti i casi in cui le Condizioni particolari d assicurazione non prevedano alcun altra normativa. In caso di contrasto, si applicano le Condizioni particolari d assicurazione. B. Introduzione L emittente ha stipulato con l assicuratore un contratto d assicurazione collettiva che concede ai titolari di carte, con adesione al contratto d assicurazione collettiva, determinati diritti a prestazioni nei confronti dell assicuratore, ma non nei confronti dell emittente e/o di terzi da questa incaricati dell esecuzione della relazione contrattuale. Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente i titolari delle carte supplementari in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di danno, nonché al fatto che le presenti Condizioni d assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all indirizzo I casi di danno devono essere comunicati direttamente e tempestivamente dopo essere venuti a conoscenza del diritto alla prestazione assicurativa a Würth Financial Services AG,,,, poiché in caso contrario si possono perdere dei diritti a prestazioni. C. Definizioni Ai fini di una miglior comprensione si rinuncia alla doppia formulazione maschile-femminile. I termini indicati nelle presenti Condizioni d assicurazione assumono il seguente significato: Avente diritto Il titolare di carta (denominato di seguito «avente diritto») di una carta Charge o di una carta di credito valida, non disdetta ed emessa dall emittente in Svizzera, con adesione al contratto d assicurazione collettiva. Estero Per estero non si intende né la Svizzera né il Paese in cui l avente diritto ha il proprio stabile domicilio. CGA Le Condizioni generali d assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III). Rapina Furto accompagnato da uso o minacce di violenza. CPA Le Condizioni particolari d assicurazione valide per le singole prestazioni assicurative (sezione IV). Furto con scasso Il furto con scasso è una tipologia di furto. Per commetterlo, il reo irrompe con violenza in un edificio o in un suo locale o vi rompe un mobile con la forza. Periodo di prolungamento della garanzia La durata per la quale l assicuratore prolunga la garanzia del produttore originaria e i diritti e gli obblighi esposti nella stessa. Grave negligenza Si comporta in modo gravemente negligente chi viola un dovere di prudenza elementare il cui rispetto è imposto a ciascuna persona ragionevole nella medesima situazione. Titolare della carta principale La persona che ha fatto domanda di carta principale presso l emittente e che può richiedere sotto la propria responsabilità e per proprio conto delle carte supplementari. Emittente Swisscard AECS GmbH quale emittente delle carte, nonché dei terzi da essa incaricati dello svolgimento della relazione con carte. Garanzia del produttore La garanzia del prodotto concessa dal produttore insieme al prodotto e che disciplina i diritti e gli obblighi del produttore nel Paese in cui il prodotto è stato originariamente acquistato nuovo. Essa comprova espressamente la durata della garanzia del prodotto e non può essere inferiore a 12 o a 24 mesi. Carta Carta Charge e/o carta di credito dell emittente. Copertura carte Le prestazioni assicurative dell assicurazione shopping legate alla carta che possono essere incluse tramite adesione opzionale al contratto collettivo fra emittente e assicuratore. Titolare di carta Titolare di una carta principale e/o di una carta supplementare dell emittente. Prezzo d acquisto Il prezzo originariamente pagato esclusi sconti, ma inclusa IVA, senza eventuali spese di trasporto o di installazione. CA Le Condizioni d assicurazione che contengono tutte le disposizioni relative al contratto d adesione. Assicurazione e liquidatore del danno La EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (denominata di seguito «l assicuratore») con sede a St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea. Caso di danno Un evento che fa scattare una prestazione da parte dell assicuratore. Stipulante Lo stipulante è l emittente. Somma assicurata Importo del diritto massimo alla prestazione secondo la tabella delle prestazioni. Titolare della carta supplementare La persona alla quale l emittente ha consegnato, su richiesta del titolare della carta principale, una carta supplementare. 3
4 II. Panoramica sulle prestazioni assicurative Prestazioni assicurative L assicurazione shopping viene proposta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La variante applicabile dell assicurazione shopping e le relative unità di prestazione applicabili (A-D) verranno comunicate al cliente nella conferma dell assicurazione. A. Garanzia del miglior prezzo Garanzia della differenza di prezzo fra il prezzo originariamente pagato per un oggetto e il prezzo più basso offerto per il medesimo oggetto entro le due settimane successive. La differenza di prezzo minima deve essere pari almeno a CHF 30. B. Assicurazione sugli acquisti Copertura per 30 giorni contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento di oggetti acquistati nuovi C. Prolungamento di 2 anni della garanzia Prolungamento della garanzia del produttore per oggetti acquistati nuovi con copertura delle spese di riparazione o sostituzione D. Safe online Copertura per oggetti acquistati online in caso di consegna difettosa, danneggiamento della merce consegnata o mancata consegna Somme assicurate Somme di prestazione massime in CHF per anno assicurato Classic Premium Exclusive Validità geografica Valore minimo della merce in CHF Svizzera in tutto il mondo in tutto il mondo in tutto il mondo III. Condizioni generali d assicurazione (CGA) 1. Quando inizia e quando cessa la copertura assicurativa? 1.1 Durata dell adesione La copertura assicurativa ha inizio come da comunicazione dell emittente nel giorno concordato con l emittente al momento dell adesione al contratto d assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L adesione al contratto d assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nella conferma dell assicurazione. Decorso tale anno, l adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l emittente non la disdica per iscritto dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese. La copertura assicurativa vige anche per merci che siano state acquistate al massimo 6 mesi prima dell inizio della copertura, nella misura in cui siano state pagate con la carta o con una carta supplementare per minimo l 80% del loro importo e l evento assicurato si sia verificato dopo l inizio della copertura. La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell emittente o alla cessazione dell adesione al contratto d assicurazione collettiva. La copertura assicurativa permane, tuttavia, per merci che siano state acquistate con la carta durante il periodo di adesione al contratto d assicurazione collettiva per la durata di copertura prevista. La copertura assicurativa per le singole prestazioni assicurative può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA. 1.2 Accettazione delle condizioni d assicurazione Le presenti Condizioni d assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell adesione al contratto d assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell emittente. 2. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa o la stessa è limitata? 2.1 Pretese analoghe Qualora l avente diritto vanti pretese derivanti da un altro contratto d assicurazione (assicurazione volontaria o obbligatoria), la copertura dell assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurative che vadano oltre quelle dell altro contratto d assicurazione. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta (clausola di complementarietà e di sussidiarietà). 2.2 Prestazioni di terzi Qualora l assicuratore abbia erogato delle prestazioni per un danno assicurato in altro modo, le stesse varranno come anticipo. Il rimborso dell anticipo avviene tramite cessione all assicuratore delle pretese della persona assicurata nei confronti dell altro assicuratore obbligato alla prestazione. La cessione viene eseguita al posto del pagamento e per l avente diritto ha effetto liberatorio. 2.3 Eccezioni generali L assicuratore non eroga alcuna prestazione qualora il danno venga provocato intenzionalmente dall avente diritto o da suoi congiunti (p.es. coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e nonni); per danni provocati da guerra, agitazioni civili, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, atti terroristici o forza maggiore; per danni dovuti a reazioni atomiche o all effetto di radiazioni; per danni a oggetti che sono stati acquistati per la rivendita o per uso commerciale/professionale; per oggetti acquisiti illegalmente. 3. Che cosa bisogna fare in un caso di danno? (Obblighi) L avente diritto ha i seguenti obblighi in relazione a un caso di danno: 3.1 Un caso di danno deve essere denunciato subito al momento del suo accertamento a: 3.2 Prima e dopo il danno, occorre fare tutto quanto possa contribuire a impedirlo o a ridurne l entità. 3.3 All assicuratore devono essere rilasciate tempestivamente tutte le informazioni che contribuiscano all accertamento del danno: informazioni richieste, documenti necessari, conferma che l avente diritto possegga una carta valida e che abbia pagato con la stessa almeno l 80% dell oggetto assicurato. 4. Quali conseguenze comporta la mancata osservanza di obblighi? Qualora l avente diritto abbia violato per propria colpa gli obblighi che era tenuto ad adempiere, violazione che comporterebbe un aumento delle prestazioni da erogarsi a cura dell assicuratore, la copertura assicurativa decade nella misura di tale aumento. Qualora non siano stati adempiti degli obblighi allo scopo di impedire all assicuratore di accertare il danno o qualora siano state date intenzionalmente delle informazioni errate, l obbligo di prestazione dell assicuratore decade. 5. Quali norme si applicano per l esecuzione delle prestazioni? 5.1 L assicuratore eroga le proprie prestazioni di norma in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il cambio del giorno in cui si sono generati i costi. 4
5 5.2 Le prestazioni ricevute ingiustamente dall assicuratore gli devono essere rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese in tal modo generatesi ai sensi delle disposizioni di cui all art. 62 ss. CO. 6. Modifica dell estensione della copertura o dei premi Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall assicuratore e dall emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno comunicate tempestivamente al titolare della carta principale e in forma appropriata. Le stesse si considerano accettate da quest ultimo qualora la copertura assicurativa non venga disdetta entro un termine precedente l entrata in vigore della modifica. In caso di modifiche delle condizioni che non possano essere di pregiudizio agli assicurati, non sussiste alcun obbligo di informazione del titolare della carta principale. 7. Quando si prescrivono le pretese di cui al contratto? Le pretese si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi di un caso di danno. 8. Quale tribunale è competente? Il foro competente a disposizione dell avente diritto è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede dell assicuratore, Basilea. 9. Quale diritto viene applicato? Al contratto d assicurazione collettiva si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). carte fra l emittente e il titolare della carta principale/di carte supplementari. Tale autorizzazione non decade con la morte, con la perdita dell esercizio dei diritti civili o con il fallimento del titolare della carta principale/di carte supplementari. Allo stesso modo, l assicuratore, l emittente e i loro incaricati si intendono autorizzati nell ambito dell esecuzione del contratto e della gestione del danno a richiedere a detti terzi informazioni utili e a prendere visione di documenti ufficiali. L assicuratore e l emittente si impegnano (e trasferiscono tale impegno agli erogatori di prestazioni da essi incaricati) a trattare con riservatezza le informazioni in tal modo ricevute. I dati vengono conservati fisicamente e/o elettronicamente. Ove necessario, i dati vengono trasmessi a terzi, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori direttamente coinvolti, alle imprese che forniscono servizi e ai fornitori di servizi di assistenza, in Svizzera e all estero. Inoltre, per far valere dei diritti di regresso, possono essere inoltrate informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile. L assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente autorità competenti, servizi e l emittente) ai quali sia stata confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica, la cessazione dell assicurazione, nonché il rifiuto di un caso di danno. 11. Che cosa bisogna tenere, inoltre, in considerazione? In caso di dubbio, per l interpretazione e il contenuto di tutta la documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca. 10. Quali norme si applicano per la protezione dei dati? L assicuratore, l emittente e gli erogatori di prestazioni da essi incaricati sono autorizzati a scambiarsi reciprocamente, con esonero da un eventuale obbligo di riservatezza o di segretezza, a procurarsi presso terzi direttamente coinvolti (p.es. l emittente) e ad elaborare i dati relativi alle persone assicurate immediatamente necessari all adesione all assicurazione collettiva, all esecuzione del contratto e alla gestione del danno. In particolare, l emittente è autorizzata, ai fini di cui sopra, a rivelare la sussistenza di una relazione con 5
6 IV. Condizioni particolari d assicurazione (CPA) IV. A. Garanzia del miglior prezzo 1. Che cosa è assicurato e quando? 1.1 Oggetti assicurati La garanzia del miglior prezzo assicura alla persona assicurata il miglior prezzo in caso di acquisto di un oggetto. La differenza di prezzo fra il prezzo originariamente pagato e il prezzo più basso offerto per il medesimo, identico oggetto entro un periodo di tempo limitato deve essere come minimo pari o superiore a CHF 30. Inoltre, l oggetto deve essere stato pagato almeno all 80% con la carta per la quale è valida l assicurazione. L oggetto identico offerto a un prezzo più basso deve essere della stessa marca, del medesimo modello, deve avere lo stesso nome e/o il medesimo codice e deve essere offerto da un fornitore registrato in Svizzera (negozio, impresa di vendita per corrispondenza, fornitore Internet o siti Internet, grande magazzino). Valore minimo della merce: CHF Durata dell assicurazione La copertura assicurativa ha inizio dalla data dell acquisto e dura due settimane. 2. Prestazioni assicurate L assicuratore rimborsa la differenza di prezzo fra il prezzo originariamente pagato con la carta assicurata secondo la ricevuta d acquisto (IVA inclusa) e/o la fattura della carta di credito e il prezzo più basso del medesimo oggetto. La somma assicurata è limitata secondo la panoramica sulle prestazioni assicurative per anno assicurato. 3. Che cosa non è assicurato? (Eccezioni) 3.1 Oggetti non assicurati: contanti, assegni, ticket, azioni o altri titoli negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria, biglietti d ingresso; pellicce, gioielli, gemme o altre pietre preziose e articoli che contengano oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo; oggetti d arte, antichità, armi o altri oggetti da collezione; qualsiasi autoveicolo, inclusi auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria al loro funzionamento; animali vivi o piante; merce deperibile, come cibarie, bibite, tabacco o carburante; produzione di singole unità fatte su misura o personalizzate; oggetti usati, riciclati, ripristinati oppure occasioni; offerte di svendita come p.es. «liquidazione per cessata attività»; oggetti venduti tramite coupon produttore o sconti dipendenti oppure oggetti venduti tramite sconti speciali, prodotti gratuiti o unici, vincoli contrattuali o altre offerte limitate; oggetti derivanti da attività speciali che sono stati offerti in luoghi non accessibili al pubblico, p.es. club o associazioni; oggetti che sono stati offerti al di fuori della Svizzera o da aziende o siti web non registrati in Svizzera. 3.2 Eventi e spese non assicurati: offerte pubblicate prima della data d acquisto o più di due settimane dopo; spese di trasporto e di gestione o tasse; servizi che sono stati acquistati con l oggetto, p.es. lavoro salariato, manutenzione, riparazione o installazione di prodotti, beni o proprietà o consulenza professionale di qualsiasi tipo. 4. Obblighi in caso di danno 4.1 L avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell accertamento presso: 4.2 Per esercitare delle pretese, l avente diritto è tenuto a presentare all assicuratore le seguenti prove: modulo di sinistro compilato e firmato; originale o copia dello scontrino d acquisto; originale o copia della fattura della carta di credito da cui si evinca che almeno l 80% del prezzo d acquisto è stato pagato con la carta; e prova (p.es. opuscolo) che mostri l identico oggetto acquistato unitamente alla data di vendita e/o di emissione, nonché il prezzo d offerta più basso del fornitore terzo. IV. B. Assicurazione sugli acquisti 1. Che cosa è assicurato e quando? 1.1 Oggetti assicurati L assicurazione sugli acquisti offre copertura contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o danneggiamento per un periodo di tempo limitato su oggetti mobili acquistati nuovi. L oggetto assicurato deve essere stato pagato almeno all 80 % con la carta per la quale è valida l assicurazione. Valore minimo della merce: CHF Durata dell assicurazione L assicurazione sugli acquisti offre copertura su oggetti acquistati nuovi per 30 giorni dalla data di acquisto. 2. Prestazioni assicurate L assicuratore rimborsa le spese di riparazione o sostituzione dell oggetto assicurato. 2.1 L assicuratore decide se l oggetto debba essere riparato, sostituito con uno di valore equivalente o se debba essere versato un risarcimento pari all ammontare dell importo originariamente pagato secondo lo scontrino di vendita. 2.2 Qualora l oggetto faccia parte di una coppia o di un set, l assicuratore paga solo la parte danneggiata nella misura in cui l oggetto senza l altra parte non sia inutilizzabile. Nel caso in cui l assicurazione paghi la coppia o il set sulla base di un caso di danno, la parte restante diviene di proprietà dell assicuratore. Fino al recupero dell oggetto smarrito o danneggiato, il pezzo presente resta di proprietà dell assicurazione. La somma assicurata è limitata secondo la panoramica sulle prestazioni assicurative per anno assicurato. 3. Che cosa non è assicurato? (Eccezioni) 3.1 Oggetti non assicurati: contanti, assegni, ticket, azioni o altri titoli negoziabili, metalli preziosi, francobolli, biglietti della lotteria o biglietti d ingresso; pellicce, gioielli, gemme o altre pietre preziose e articoli che contengano oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo; oggetti d arte, antichità, armi o altri oggetti da collezione; autoveicoli, come auto, natanti, aeromobili e/o qualsiasi attrezzatura necessaria al loro funzionamento; apparecchi/oggetti nell economia domestica collegati permanentemente con l edificio, come tappeti, pavimenti, piastrelle, impianti di climatizzazione o di riscaldamento; oggetti che sono stati noleggiati o presi in leasing; oggetti usati, riciclati, ripristinati oppure occasioni. 3.2 Eventi e spese non assicurati: danni che rientrano nella garanzia del produttore; spese di trasporto e di gestione o tasse; perdita o danneggiamento dovuta(o) a parassiti, termiti, insetti, putredine, umidità, caldo intenso, ruggine o batteri; perdita o danneggiamento dovuta(o) a difetti meccanici, elettrici, errori di software, errori nei dati ivi compresi, fra l altro, qualsiasi interruzione dell alimentazione elettrica, variazioni di corrente, cortocircuito o errori sistematici di telecomunicazione o di satellite; perdita o danneggiamento derivante da una normale usura; perdita o danneggiamento derivante da uso improprio (inclusi taglio, segatura e modifica della forma); 6
7 perdita o danneggiamento di oggetti che siano stati inavvertitamente lasciati in un luogo di accesso pubblico; perdita o danneggiamento dovuta(o) o correlata(o) a incidenti nucleari, biologici o chimici; perdita o danneggiamento dovuta(o) a confisca da parte di governi, autorità pubbliche o funzionari doganali; perdita o danneggiamento derivante da inquinamento ambientale o contaminazione di qualsiasi tipo. 4. Obblighi in caso di danno 4.1 L avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell accertamento presso: 4.2 Per esercitare delle pretese, l avente diritto è tenuto a presentare all assicuratore le seguenti prove: modulo di sinistro compilato e firmato; originale o copia dello scontrino d acquisto; originale o copia della fattura della carta di credito da cui si evinca che almeno l 80% del prezzo d acquisto è stato pagato con la carta; un rapporto di polizia in caso di furto, furto con scasso o rapina; dati di contatto dell azienda/persona che ha accertato il difetto sull oggetto e che può eseguire l eventuale riparazione in qualità di servizio di riparazione certificato del rispettivo produttore, incluso preventivo per le spese di riparazione; tutti gli ulteriori documenti rilevanti richiesti. 4.3 In caso di danni, l avente diritto può essere esortato a inviare all assicuratore, a proprie spese, l oggetto danneggiato per ulteriori accertamenti. IV. C. Prolungamento della garanzia 1. Che cosa è assicurato e quando? 1.1 Oggetti assicurati Il prolungamento della garanzia copre oggetti acquistati nuovi con garanzia del produttore valida e la prolunga del periodo di tempo concordato. L oggetto assicurato deve essere stato pagato almeno all 80% con la carta per la quale è valida l assicurazione. Sono assicurati: a) elettrodomestici elettrici («merce bianca» come lavatrici, asciugabiancheria, lavastoviglie, cucine, forni, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane o spazzolini da denti elettrici); b) dispositivi elettronici di intrattenimento («merce marrone» come televisori, lettori DVD, sistemi per home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere o dispositivi GPS); c) dispositivi di comunicazione elettrici («merce grigia» come cellulari, computer, notebook, fotocopiatrici, fax, scanner o console da gioco). Valore minimo della merce: CHF Durata dell assicurazione Il periodo di prolungamento della garanzia ha inizio dalla fine della garanzia del produttore e dura 24 mesi (2 anni). 2. Prestazioni assicurate L assicurazione prolunga la garanzia del produttore e rimborsa i costi di riparazione o sostituzione in un caso di danno che rientrerebbe nella garanzia del produttore originaria. Dopo la scadenza della garanzia del produttore, il rimborso ammonta il 1 anno al 90% e il 2 anno all 80% del prezzo di acquisto originario. La somma assicurata è limitata secondo la panoramica sulle prestazioni assicurative per anno assicurato. 3. Che cosa non è assicurato? (Eccezioni) 3.1 Oggetti non assicurati: apparecchi/oggetti nell economia domestica collegati permanentemente con l edificio, come tappeti impianti di climatizzazione o di riscaldamento; apparecchi che non recano alcun numero di serie o che non sono coperti da alcuna garanzia del produttore; oggetti che sono stati noleggiati o presi in leasing; oggetti usati, riciclati, ripristinati oppure occasioni. 3.2 Eventi e spese non assicurati: danni che non rientrerebbero nella garanzia del produttore originaria, come p. es.: influssi esterni provocati direttamente o indirettamente da trasporto, consegna o installazione, black-out, variazioni di corrente o condotti di alimentazione e di emissione erroneamente collegati; danneggiamento dovuto a incidente, danni dovuti a uso improprio, effetto di fuoco, acqua o liquidi, corrosione, fulmini, sabbia, parassiti, termiti, insetti, putredine, umidità, calore eccessivo, ruggine o batteri; danni conseguenti, spese di terzi, assistenza, ispezioni, perizie, pulizia, riparazioni cosmetiche che non incidono sulla funzionalità, materiale di consumo, virus, errori del software o protezioni, spese per il potenziamento dei dispositivi fissi; danni che rientrano nel periodo della garanzia originaria del produttore. 4. Obblighi in caso di danno 4.1 L assicurato deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell accertamento presso: 4.2 Per esercitare delle pretese, l avente diritto è tenuto a presentare all assicuratore le seguenti prove: modulo di sinistro compilato e firmato; originale o copia dello scontrino d acquisto; originale o copia della fattura della carta di credito da cui si evinca che almeno l 80% del prezzo d acquisto è stato pagato con la carta; originale o copia della garanzia del produttore; dati di contatto dell azienda/persona che ha accertato il difetto sull oggetto e che può eseguire l eventuale riparazione in qualità di servizio di riparazione certificato del rispettivo produttore, incluso preventivo per le spese di riparazione; tutti gli ulteriori documenti rilevanti richiesti. IV. D. Safe online 1. Che cosa è assicurato e quando? 1.1 Oggetti assicurati Sono assicurati oggetti mobili acquistati tramite Internet e pagati almeno all 80% con una carta per la quale sia valida l assicurazione. Valore minimo della merce: CHF Durata dell assicurazione La copertura assicurativa vale per acquisti online che siano stati effettuati durante il periodo di adesione al contratto d assicurazione collettiva. 2. Estensione dell assicurazione L assicuratore concede la copertura assicurativa nei seguenti casi: 2.1 l oggetto ricevuto non corrisponde all oggetto ordinato originariamente, fatto che deve essere comunicato al venditore per iscritto entro 30 giorni dalla consegna; 2.2 l oggetto assicurato viene fornito in una maniera tale che non ne consente più il funzionamento secondo la sua destinazione d uso, come p.es. in caso di rottura o consegna incompleta, fatto che deve essere comunicato per iscritto al venditore entro 30 giorni dalla consegna; 2.3 l oggetto assicurato dopo addebito del prezzo pieno d acquisto e dopo sollecito scritto al fornitore, non viene consegnato entro 30 giorni senza indicarne i motivi (comunicazione di un ritardo nella consegna). 7
8 3. Prestazioni assicurate L assicuratore rimborsa le spese del rinvio e/o del prezzo d acquisto come di seguito indicato: 3.1 le spese del rinvio dell oggetto assicurato al venditore qualora il venditore accetti il rinvio e convenga di eseguire una consegna sostitutiva o il rimborso del prezzo d acquisto. È fatto salvo il caso in cui il venditore si assume le spese del rinvio; 3.2 le spese del rinvio dell oggetto assicurato al venditore, nonché il prezzo d acquisto qualora il venditore non accetti il rinvio o qualora accetti il rinvio ma non acconsenta entro 90 giorni né a una consegna sostitutiva né al rimborso del prezzo d acquisto; 3.3 il prezzo d acquisto addebitato, qualora il venditore non consegni l oggetto entro 30 giorni; un eventuale consegna sostitutiva o il rimborso del prezzo d acquisto da parte del venditore dopo che l assicuratore ha rimborsato il prezzo d acquisto, deve essere ceduta(o) all assicuratore; La somma assicurata è limitata secondo la panoramica sulle prestazioni assicurative per anno assicurato. 4. Che cosa non è assicurato? (Eccezioni) 4.1 Oggetti non assicurati: animali vivi, piante, contanti, voucher di viaggio, biglietti di viaggio, titoli o altri documenti commerciali, ogni prestazione di servizio collegata all oggetto assicurato o alla sua consegna, gioielli o pietre preziose, dati scaricati in Internet (inclusi dati MP3, foto e software), merce offerta ad aste online. 4.2 Eventi non assicurati: mancata consegna dell oggetto assicurato a seguito di uno sciopero degli uffici postali competenti o dell azienda di trasporti; mancata consegna o consegna ritardata dell oggetto assicurato a seguito di errata/non valida indicazione dell indirizzo di consegna; danni dovuti a una consegna ritardata senza addebito del conto della persona assicurata. 5. Obblighi in caso di danno 5.1 L avente diritto deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell accertamento presso: 5.2 Per esercitare delle pretese, l avente diritto è tenuto a presentare all assicuratore le seguenti prove: modulo di sinistro compilato e firmato; originale o copia della fattura della carta di credito da cui si evinca che almeno l 80% del prezzo d acquisto è stato pagato con la carta; originale o copia della conferma d ordine e dello scontrino di vendita in caso di mancata consegna entro 30 giorni: una dichiarazione firmata della persona assicurata che la merce ordinata non è stata consegnata e una copia della lettera con la quale il fornitore è stato sollecitato, nonché la presa di posizione scritta del fornitore; bolla di consegna ed eventualmente giustificativo del rinvio con indicazione delle spese di spedizione. Assicuratore EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA St. Alban-Anlage 56 Casella postale CH-4002 Basilea Tel Fax Swisscard AECS GmbH Casella postale 227 CH-8810 Horgen swisscard.ch Cards, issued by Swisscard AECS GmbH / /CGC Assicurazione shopping
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