PATTO DI STABILITÀ INTERNO

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1 PATTO STABILITA ( RISPETTO ART-31 L. 183/2011 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 147/2013) 1

2 PATTO DI STABILITÀ INTERNO PATTO STABILITA La legge di stabilità 2014 legge nr. 147/2013 disciplina il patto di stabilità per il triennio 2014/2016 ad integrazione delle disposizioni di cui alla L. 183/2011 ( artt ) al fine di assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. La disciplina del patto di stabilità di cui all art 31 della Legge 183/11 e ss.mm.ii trova applicazione nelle province e nei comuni con popolazione superiore a abitanti. Il rispetto del patto di stabilità viene come nella previgente normativa, determinato in termini di competenza mista ovvero di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali ( al netto delle riscossioni e concessione di crediti), calcolato in termini di competenza mista ( assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti). La determinazione del concorso alla manovra ovvero dell obiettivo programmatico avviene in fasi. In primo luogo è necessario determinare la media della spesa corrente ( in termini di impegni) del triennio 2009/2011. L art. 1 comma 532 della Legge di stabilità 2014 ha aggiornato la base di riferimento per il calcolo dell obiettivo ovvero in sostituzione del triennio Di fatto viene introdotto un elemento implicito di valutazione della virtuosità infatti gli enti che sono riusciti a ridurre la spesa corrente dovranno conseguire obiettivi in termini di patto minori. Alla spesa media corrente deve essere applicata in base all art L. 183/2011 per le province la percentuale pari a 20,25 per gli anni 2014 e 2015 e pari a 21,05 per l anno Il meccanismo della virtuosità (di cui all art. 20 commi 2-2bis e 3 del DL 98/2011) è stato sospeso per l anno 2014 con il DL 120/2013 art. 2 comma 5 lettera b). La definizione è demandata ad un Decreto del Ministero dell Interno da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze di concerto con la Conferenza Stato Città autonomie locali. Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene comunque opportuno, in via prudenziale in attesa del Decreto Ministeriale applicativo, calcolare gli obiettivi programmatici utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 art 31 L. 183/11 ( ovvero 20,25 p.p anno 2015 e 21,05 anno 2016) invece che i coefficienti previsti dall art. 31 comma 2 per gli enti virtuosi ( ovvero 19,25 anno 2015 e 20,05 anno 2016). Si continua ad applicare ai fini del calcolo del concorso alla manovra per l intero triennio 2014/2016, la riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 2 dell art 14 del decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010. L importo di riduzione dei trasferimenti statali è quantificato a decorrere dall anno 2012 per le Province in 500 milioni di euro. Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il Decreto del Ministero dell Interno 13 marzo

3 A seguito della detrazione si determina il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti statali. Ai fini della determinazione dell obiettivo è necessario tener conto delle variazioni di cui al Patto di solidarietà. Per l anno 2014 risulta confermata l applicazione del: - patto regionale verticale ed orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell art 1 Legge 220/10 - patto regionale verticale incentivato di cui all art. 1 commi 122 e seguenti della legge 228/2012, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata all estinzione dei debiti. Il patto nazionale orizzontale trova applicazione solamente per i Comuni. Ai fini del calcolo dell obiettivo programmatico si dovrà quindi tener conto del saldo al netto dei trasferimenti statali e delle variazioni in termini di patti di solidarietà. Le disposizioni di cui all art. 1 comma 122 della legge 220/2010 continuano ad essere applicate anche per l anno La normativa in oggetto autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall applicazione della sanzione, agli enti locali che l anno precedente non hanno raggiunto l obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26 dell art. 31 della legge 183/2011. Gli obiettivi programmatici devono essere comunicati al Ministero dell Economia e delle Finanze mediante un apposito applicativo web e nel rispetto dei tempi e delle modalità definite con il Decreto Ministeriale nr del 10 febbraio Per l anno 2014, per le province, nel saldo finanziario in termini di competenza mista non sono considerati per un importo complessivo di 150 milioni di euro i pagamenti in conto capitale sostenuti in termini di spesa in conto capitale. Ai fini della distribuzione della esclusione in oggetto, è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all obiettivo di saldo finanziario (art. 31 comma 9 bis legge 183/2011 e ssmmii). I maggiori spazi finanziari devono essere destinati per effettuare pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dall anno 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio semestrale. La normativa ha previsto altresì l attribuzione alle Province dell importo complessivo di 500 milioni di euro da destinare al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 ed ancora non estinti. Ai fini del calcolo del rispetto del patto di stabilità si precisa che la normativa ha previsto le seguenti esclusioni in termini di entrate e uscite rilevanti ai fini della determinazione del saldo di competenza mista: 1. risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province per l attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del 3

4 Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. Le esclusioni delle spese si effettuano in riferimento ad entrate registrate ( ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31/12/2008. Con la legge 100/2012 è stato introdotto il comma 8 bis all art. 31 L 183/2011 che prevede la possibilità, a seguito di emanazione di apposita legge, di escludere le spese sostenute per eventi calamitosi finanziate con risorse proprie degli enti danneggiati effettuate nell anno del manifestarsi della calamità e nei due successivi ( al momento la norma attuativa non è ancora stata emanata). 2. gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ( grandi eventi); 3. le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008; 4. le risorse trasferite dall istat e delle spese per progettazione e l esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall Istat a favore degli enti locali individuati nel Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell art 50 del D.L. 78/ alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 6. spese per investimenti infrastrutturali ( solo per gli anni 2013 e 2014) nei limiti definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze di cui al comma 1 dell art 5 del Decreto 138/211. In merito alle esclusioni di cui al punti nr si precisa che la Circolare nr. 6 del 18/2/2014 ha stabilito quanto segue qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le predette entrate nell anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all anno in questione, non può operare l esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell anno del loro effettivo impegno o pagamento. Si ritiene opportuno precisare che alcune misure volte ad allentare le regole del patto di stabilità per il triennio 2014/2016 non trovano applicazione per le Province ma solo per i Comuni. In particolare si fa riferimento: 4

5 - clausola di salvaguardia: per i comuni il comma 2 quinquies dell art. 31 della L. 183/11 dispone che per l anno 2014, l obiettivo è rideterminato, fermo restando l obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla legge di stabilità Il decreto attuativo è il nr del 10/2/ patto nazionale orizzontale PATTO DI STABILITA E BILANCIO DI PREVISIONE ( comma 18 art 31 L. 183/11)) Ai sensi del comma 18 dell articolo 31 della Legge 183/2011, il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità, deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa corrente in misura tale, che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa parte in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A questo proposito, gli enti allegano al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevati ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall ente. Si precisa altresì che nel rispetto delle disposizioni di cui all art 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, il funzionario che adotta provvedimenti di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ciò significa che risulta necessario verificare la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli ed i limiti posti dal patto di stabilità ovvero deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all art 1 comma 18 L. 183/11 MONITORAGGIO ( commi 19 art 1 L. 183/11) Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno le province ed i comuni con popolazione superire a abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con Decreto del predetto Ministero. Con apposito Decreto verranno stabilite le modalità per le comunicazioni relative al monitoraggio semestrale. Gli enti soggetti al patto devono altresì provvedere ad inserire nell apposito sito web gli obiettivi programmatici per il triennio 2014/2016. La mancata trasmissione degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto costituisce inadempimento al patto. Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto nr del 10 febbraio 2014 con il quale sono stati approvati i prospetti da inviare tramite l apposito applicativo web al fine della determinazione degli obiettivi programmatici del triennio 2014/

6 Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui al patto di stabilità ciascun ente deve trasmettere entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell Economia e delle finanze, una apposita certificazione del saldo di competenza misto conseguito, sottoscritto dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall organo di revisione economico finanziaria. A partire dalla certificazione per l anno 2013 le modalità di invio saranno telematiche (Decreto Ministero Economia e Finanze nr /2014). Anche la mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto. La normativa prevede che nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo. Decorsi sessanta giorni dall approvazione del consuntivo senza che vi sia stata la trasmissione della certificazione, il Presidente del Collegio dei revisori assume il ruolo di commissario ad acta e provvede a garantire l assolvimento dell adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi 30 giorni. Il comma 446 dell art.1 della Legge 228/2012 ha introdotto l art. 31 comma 20 bis il quale stabilisce che decorsi sessanta giorni dall approvazione del consuntivo, l ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente, se rileva una modifica dell obiettivo conseguito rispetto a quello già comunicato. I dati della certificazione del patto devono essere conformi rispetto alle risultanze del consuntivo. Entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento deve essere trasmesso al Dipartimento della Protezione civile l elenco delle entrate e delle spese effettuate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e detratte ai fini del patto di stabilità. SANZIONI Il comma 26 dell art 31 della legge 183/2011 modificato dall art. 1 comma 439 della legge 228/2012 stabilisce che in caso di mancato rispetto del patto le sanzioni da applicare agli enti inadempienti sono le seguenti: 1. riduzione fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l obiettivo programmatico predeterminato (per le Province la riduzione è operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all art 21 DL 68/2011). La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati a finanziamenti dell Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al DL 35/13, la sanzione in oggetto si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.( art. 17 quienquies Dl 35/13). 2. limite impegni per spese correnti non possono impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 6

7 3. ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 4. procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; 5. le indennità di funzione e i gettoni di presenza ( art 82 dlgs 267/00) sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all ammontare risultante alla data del 30 giugno La Circolare nr. 6 del 18/02/2014 sottolinea l opportunità, che in caso di accertato mancato rispetto degli obiettivi di patto durante il corso dell anno, di adottare comunque i provvedimenti correttivi quali limite agli impegni di spesa corrente, rispetto del divieto di indebitamento, divieto di assunzione del personale e riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. La Circolare precisa pertanto che l autoapplicazione delle sanzioni opera quindi anche nel corso dell esercizio qualora vi sia chiara evidenza che, alla fine dell esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. L autoapplicazione della sanzione si configura come un intervento correttivo e di contenimento al fine di recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità. MISURE ANTIELUSIVE (commi 30 e 31 art 1 L. 183/11) Il comma 30 prevede che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. Il comma 31 stabilisce che nel caso in cui le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l indennità di carica percepita al momento di commissione dell elusione e, al responsabile del servizio economico finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Alcune esemplificazioni, riportate nella Circolare del MEF n. 6/2014, circa le operazioni elusive ai fini del patto ovvero: -allocazione delle entrate e delle spese ai servizi per conto terzi che avrebbero invece dovuto trovare imputazione corretta negli altri titoli di bilancio; -sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamento effettuati in assenza dei presupposti di cui all art 179 del tuel -imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell esercizio o degli esercizi successivi, relativamente a spese non impreviste di cui l ente era a conoscenza entro il termine dell esercizio di riferimento da cui discende l obbligo di provvedere alla regolarizzazione. Qualora la Corte dei Conti accerti l adozione di comportamenti elusi, deve irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie come previsto dal comma 31 art. 1 L. 183/11: 7

8 -agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l indennità di carica percepita al momento di commissione dell elusione - al responsabile del servizio economico finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali. INDEBITAMENTO Gli enti locali soggetti al patto devono attestare il rispetto degli obiettivi di cui al patto di stabilità dell anno precedente per procedere alla sottoscrizione di mutui e prestiti obbligazionari. L istituto finanziatore o l intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta certificazione. PATTI DI SOLIDARIETA I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà tra enti territoriali ossia patto regionale verticale, patto regionale orizzontale patto regionale verticale incentivato che consistono nella possibilità di cedersi spazi finanziari ( e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell obiettivo del patto di stabilità interno. Patto regionale verticale è disciplinato dai commi bis 139 e 140 dell art. 1 della L. 220/2010 come modificato dalla legge di stabilità 2014 prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico euro compatibile. Ai fini dell applicazione dei commi 138 e 139, le province dichiarano, all UPI, alle regioni, entro il 1 marzo di ciascun anno, l entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell anno. Entro il termine del 15 marzo, le regioni comunicano al Ministero dell economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto regionale verticale incentivato l art. 1 commi 122 e seguenti L. 228/12 come integrato dalla L. 64/13 e dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha esteso la disciplina del patto verticale incentivato anche alle Province. Le regioni cedono spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di milioni di euro da destinare esclusivamente alla riduzione anche parziale del debito. Gli spazi finanziari ceduti nei confronti delle Province sono pari a milioni di euro. Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla normativa di riferimento. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 8

9 2010, n Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte. Entro il termine perentorio del 15 marzo, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica Patto regionale orizzontale le province che prevedono di conseguire un differenziale positivo ( o negativo) rispetto all obiettivo del patto di stabilità interno comunicano alla propria regione, l entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere ( o di cui necessitano) nell esercizio in corso e le modalità di recupero ( o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Agli enti che hanno ceduti spazi finanziari è riconosciuta nel biennio successivo una modifica migliorativa del loro obiettivo, pari al valore degli spazi ceduti, mentre gli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorativi per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. Entro il 15 ottobre le province comunicano alle regioni l entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o acquisire) nell esercizio in corso e le modalità di recupero (o cessione) dei medesimi nel biennio successivo. Entro il 31 ottobre la regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale. Patto nazionale orizzontale: per il 2014 non è possibile applicare il patto nazionale orizzontale nei confronti delle Province ( art. 4 ter DL 16/2012). Il patto nazionale orizzontale trova applicazione solo per i comuni. PATTO REGIONALIZZATO Regione Toscana L.R. 68/2011 Il patto regionalizzato trova il suo fondamento nella L.R. 68/2011 che all art 10 prevede che la Regione provvede ad adattare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dalla legge dello Stato riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell obiettivo complessivo determinato in attuazione della normativa statale. La Giunta Regionale ridetermina gli obiettivi dei singoli enti nel rispetto dell obiettivo programmatico aggregato unico tenendo conto delle richieste dei singoli enti e sulla base dei seguenti criteri (i cui parametri e modalità applicative verranno determinati con apposita deliberazione di giunta regionale) -riduzione residui passivi - sostegno investimenti regionali - interventi legati a situazioni di emergenza -trasferimento o attribuzioni di funzioni - riduzione indebitamento -capacità utilizzo dei margini del patto di stabilità interno All ente locale il cui obiettivo è stato modificato in senso peggiorativo può essere riconosciuta sull obiettivo aggregato dei tre esercizi successivi una priorità di accesso a modifiche migliorative del proprio obiettivo programmatico, nella misura massima pari alla quota di obiettivo 9

10 programmatico ceduto, fermo restando il rispetto dell obiettivo aggregato. E inoltre attribuita all ente locale una priorità nell attribuzione dei contributi ed altresì una maggiore quota di tributi regionali. Per gli enti locali il cui obiettivo programmatico è stato modificato in senso migliorativo può essere applicata, entro i tre esercizi successivi, una modifica peggiorativa in misura non superiore a quella migliorativa ottenuta. Per l ente locale che ha ottenuto una modifica migliorativa del proprio obiettivo programmatico e non la utilizza almeno nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, è escluso per due esercizi successivi dalla rideterminazione in senso migliorativo del proprio obiettivo programmatico. Se il saldo conseguito a fine esercizio dall ente locale risulta superiore ad un valore percentuale, definito con deliberazione della Giunta regionale, rispetto ai dati comunicati ai sensi dell art. 9 comma 5, la Giunta regionale provvede a rideterminare l obiettivo programmatico dell ente in senso peggiorativo in misura non superiore a quella dello scostamento accertato. Spazi Finanziari L. 147/2013 art. 1 comma 547 La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto all art. 1 comma 546 l esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali relativamente a: a) debiti in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) debiti in conto capitale, per i quali sia stata messa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi di pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. La distribuzione degli spazi finanziari avviene (comma 547) mediante apposita compilazione di un prospetto da parte degli enti territoriali nel quale indicare gli spazi finanziari richiesti per le tipologie di debiti di cui al comma 546, l inserimento dei dati è previsto entro il termine perentorio del 14 febbraio L attribuzione degli spazi viene definita con apposito Decreto Ministeriale con emanazione entro il mese di febbraio Esclusione pagamenti in conto capitale art. 1 comma 535 legge stabilità 2014 L art. 1 comma 535 della legge di stabilità 2014 introduce il comma 9 bis all art. 31 del DL 35/13 che dispone l esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabiità interno 2014, per un importo complessivo di milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, dei pagamenti in conto capitale sostenuti da province e comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all obiettivo attribuito fino alla concorrenza del predetto importo. 10

11 Gli spazi finanziari devono essere utilizzati per effettuare i pagamenti nel primo semestre dell anno 2014 dandone apposita evidenza nel monitoraggio semestrale alla data del 30 giugno DL 35/13 ( convertito nella L. 64 del 6/6/2013) Il D.L. 35/13 ha previsto per l anno 2013, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, l esclusione dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012, dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e dei debiti riconosciuti alla data del 31/12/2012. Per l anno 2014 si rimane in attesa di conoscere le decisioni del Ministero circa l esclusione dei pagamenti maturati alla data del 31/12/2013 considerando che il DL 35/13 ha previsto un plafond di risorse anche per l anno PATTO STABILITA E LEGGE 102/2009 Riflessi importanti sulla gestione del patto di stabilità per gli enti locali sono stati introdotti dall'art. 9 della legge 102/2009 in base alla quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Quanto previsto dalla legge 102/2009 trova applicazione anche per l anno 2014, pertanto risulta necessario che analogamente a quanto avvenuto nei precedenti esercizi, i Dirigenti predispongano a seguito degli impegni un crono programma dei pagamenti verificando la compatibilità degli stessi con i vincoli di cui al Patto di Stabilità interno e devono altresì accertare in via preventiva la compatibilità degli impegni che si vanno ad assumere mediante inserimento del provvedimento e del relativo importo nel programma del budget di spesa ( attribuito a ciascun Direttore di Area) a valere sull annualità di riferimento al fine di costituire una sorta di prenotazione di budget. A questo proposito si richiama quanto deliberato dalla Corte dei Conti ( sezione regionale di controllo per la Puglia) che nella Delibera nr. 120/2010 ha precisato che ai sensi dell art 9 della legge 102/09 l accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell emissione dei mandati di pagamento quanto al momento dell assunzione dell impegno di spesa o preferibilmente già nella fase della prenotazione d impegno. La norma introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte delle Amministrazioni Pubbliche. In relazione alla programmazione dei flussi di cassa effettuata, si deve valutare la compatibilità del programma dei pagamenti che scaturiscono dall obbligazione e dal relativo atto di impegno che il funzionario deve assumere. La corte dei conti precisa altresì Le novità normative introdotte dall art. 9 del D.L. 78/09 e le buone pratiche della gestione finanziaria impongono di affiancare al tradizionale bilancio di competenza finanziaria di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 267/00, un bilancio di cassa in cui prevedere in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, all ammontare degli stati di avanzamento lavori, alle modalità di finanziamento e alle modalità di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione le somme che si prevede di incassare e 11

12 di pagare, in conto competenza ed in conto residui. Tali previsioni devono avere ad oggetto, ai fini del rispetto della norma in esame, le sole partite del bilancio investimenti che costituiscono entrate e spese finali e, dunque, le entrate del Titolo IV e le spese del Titolo II. 12

13 DETERMINAZIONE DELL OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA ANNO 2014 La determinazione dell obiettivo programmatico ai fini del rispetto del patto di stabilità per l anno 2014 per la Provincia di Prato è avvenuto tenendo conto della normativa vigente secondo le fasi di seguito evidenziate. determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media Si è proceduto a calcolare la media degli impegni di spesa corrente del triennio 2009/2011. Spesa corrente impegni Totale spesa corrente triennio Media spesa corrente , , ,91 (in migliaia di euro ) ( in migliaia di euro ) ,81 ( in migliaia di euro ) ,60 ( arrotondata a in migliaia di euro) ( in migliaia di euro ) A fini prudenziali e tenendo conto delle indicazioni di cui al Decreto nr (concernente la determinazione degli obiettivi programmatici) si ritiene opportuno calcolare l obiettivo programmatico con le percentuali degli enti non virtuosi. ( comma 6 art 31 L. 183/11) anche con riferimento alle annualità 2015/2016 ( il criteri di virtuosità risulta sospeso per l anno 2014). Alla spesa corrente media è stata applicata la percentuale prevista per l anno 2014 che per le province risulta pari a 20,25% % da applicare alla media della spese correnti Applicazione della percentuale sulla media della spesa corrente 20,25% ,80 ( arrotondata a in migliaia di euro) Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti statali Ai fini della determinazione dell obiettivo programmatico è necessario portare in detrazione il valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposti dal comma 2 dell art 14 del decreto legge 78/2010. L art 14 comma 2 D.L. 78/2010 prevede che i trasferimenti erariali, comprensivi della quota di compartecipazione Irpef, dovute alle Province dal Ministero dell Interno sono ridotti di 300 milioni per l anno 2011 e di euro 500 milioni a decorrere dall anno

14 Si precisa che la diminuzione di cui sopra si riferisce solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l art. 14 comma 2 del DL 78/2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi. Per l anno 2012 la riduzione dei trasferimenti erariali ai sensi dell art 14 DL.78/2010 è avvenuta con il Decreto del Ministero dell Interno del 13 marzo 2012, che ha stabilito che l importo da portare in riduzione dell obiettivo 2012 fosse pari al 15,802 p.p rispetto all importo assegnato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio. Per l anno 2013 è stato confermato lo stesso valore dell anno 2012 in termini di detrazione di trasferimenti statali ai sensi art 14 DL 78/10 tenendo conto che il Decreto del Ministero del Economia e Finanze del 10 dicembre 2013, non essendo stata definita, in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, alcuna deliberazione circa la ripartizione delle risorse da fondo sperimentale di riequilbrio, ha determinato che la distribuzione delle risorse lorde da fondo sperimentale di riequilibrio 2013 è corrispondente a quella dell'anno Al momento non essendo ancora stato emanato il decreto di attribuzione delle risorse a titolo di fondo sperimentale, il conteggio della riduzione a carico dell anno 2014 si effettua considerando lo stesso importo portato in detrazione per l annualità Considerato che l importo assegnato a favore della Provincia di Prato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l anno 2013 è stato pari ad ,63, la riduzione operata a titolo di riduzione dei trasferimenti statali è stata pari ad ,68 ( arrotondato a 491). A questo importo deve essere sommata, la riduzione di risorse applicata per l anno 2011 sulla base del decreto del Ministro dell interno del 9 dicembre 2010 che per la Provincia di Prato è risultata pari ad ,23 ( arrotondata a 157) per cui la riduzione complessiva stimata, per l anno 2014 sulla base delle attribuzioni di cui all anno 2013, è pari ad ,91 ( arrotondata a 647). Per la Provincia di Prato quota di riduzione dei trasferimenti erariali, stimata, è risultata pari ad ,91 Ai fini dell esatta determinazione della misura della riduzione a titolo di trasferimenti erariali si rimane in attesa del relativo decreto ministeriale. Importo riduzione trasferimenti ,91 ( 647 in migliaia di euro) statali Pertanto il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti viene così determinato (+) applicazione 20,25% su spesa media (-) riduzione trasferimenti statali Saldo obiettivo al netto trasferimenti statali ,80 ( in migliaia di euro) (-) ,91 (647 in migliaia di euro) (+) ,89 (arrotondato a in migliaia di euro) 14

15 Patti di Solidarietà e Provincia di Prato La normativa per l anno 2014 circa l applicazione del patto regionale verticale e patto regionale verticale incentivato ha previsto l anticipazione dei termini di comunicazione al Mef degli spazi concessi da parte delle Regioni nei confronti delle Province, alla data del 15 marzo Ai fini della determinazione dell obiettivo programmatico 2014 e 2015 è necessario tener conto di quanto segue: - Deliberazione della Giunta Regionale Toscana nr. 899 del 29/10/2013 di rideterminazione del patto regionale verticale per l importo di ,48 e di attribuzione di spazi finanziari in termini di patto orizzontale per l importo di ,96 - l attribuzione di spazi finanziari (patto orizzontale) nell anno 2013 con DGRT nr. 899 del 29/10/2013, implica il peggioramento degli obiettivi programmatici nella misura del 50% per ogni anno 2014 e 2015 ciascuno per l importo di ,48 ( ovvero 92 in migliaia di euro per l anno 2014 ed 93 in migliaia di euro per l anno 2015). In riferimento al patto regionale verticale incentivato la Regione Toscana ha provveduto ad adottare i seguenti provvedimenti: - Deliberazione di Giunta regionale nr. 167 del 03/03/2014 che ha definito i criteri e l ammontare del plafond complessivo pari ad ,88 ( per l applicazione delle disposizioni di ci all art 1 commi L. 228/2012) da destinare per ,47 alle Province per i pagamenti relativi alle opere di mitigazione del rischio idraulico e per interventi resisi necessari a seguito di eventi alluvionali o di eventi sismici, nonché per le opere di cui al programma regionale degli investimenti sulla viabilità ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 35/2002 e successive modificazioni e tenuto conto delle situazioni di particolare criticità evidenziate mediante Upi. - Deliberazione di Giunta regionale nr. 189 del 10/03/2014 che ha definito in ,47 lo spazio finanziario da destinare alle Province per far fronte a pagamenti inerenti il rischio idraulico e idrogeologico, viabilità strategica regionale (DCRT 35/2002) ed edilizia scolastica ed in particolare lo spazio finanziario attribuito alla Provincia di Prato in termini di patto verticale incentivato è risultato pari ad ,76 Saldo obiettivo al netto trasferimenti statali Patto regionale orizzontale peggioramento per applicazione patto orizzontale anno 2013 Patto regionale incentivato anno 2014 Obiettivo programmatico anno 2014 (+) ,89 (arrotondato a in migliaia di euro) (+) ,48 (arrotondato a 92 in migliaia di euro) (-) ,76 (arrotondato a in migliaia di euro) (+) ,61( arrotondato a in migliaia di euro) 15

16 Esclusione pagamenti in conto capitale art. 1 comma 535 legge stabilità 2014 Spazi attribuiti L art. 1 comma 535 della legge di stabilità 2014 introduce il comma 9 bis all art. 31 del DL 35/13 che dispone l esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabiità interno 2014, per un importo complessivo di milioni di euro di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, dei pagamenti in conto capitale sostenuti da province e comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all obiettivo attribuito fino alla concorrenza del predetto importo. Lo spazio finanziario attribuito alla Provincia di Prato risulta pari a ( in migliaia di euro) da destinare ai pagamenti in conto capitale da effettuarsi nel primo semestre Nel corso del monitoraggio semestrale dovranno essere indicati i pagamenti effettuati in base allo spazio finanziario attribuito. Spazi Finanziari L. 147/2013 art. 1 comma 547 La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto all art. 1 comma 546 l esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali relativamente a: d) debiti in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; e) debiti in conto capitale, per i quali sia stata messa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi di pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; f) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. La Provincia di Prato non ha fatto richiesta di spazi finanziari al Ministero dell Economia in quanto, sulla base delle dichiarazioni da parte dei Direttori di Area, non risultano debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 ancora da soddisfare. Ulteriori riduzioni obiettivi annuali Per l anno 2014 è prevista l applicazione delle disposizioni di cui all art. 1 comma 122 della L. 220/2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con apposito decreto ministeriale, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall applicazione della sanzione di cui al comma 26 lettera a) dell art. 31 della L. 183/2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in caso di mancato raggiungimento dell obiettivo del patto di stabilità interno. Riflessioni determinazione obiettivo programmatico 2014 Concludendo la determinazione dell obiettivo programmatico 2014 è avvenuta tenendo conto che: 16

17 - la media del triennio di riferimento 2007/2009 per il calcolo dell obiettivo programmatico per il triennio 21013/2015 risulta pari ad ( in migliaia di euro) - la media del triennio di riferimento 2009/2011 per il calcolo dell obiettivo programmatico per il triennio 2014/2016 risulta pari ad ( in migliaia di euro) - la percentuale da applicarsi all annualità 2014 e 2015 ( triennio 2014/2016) risulta pari ad p.p rispetto alle percentuali di 19,61 ( 2013) della previgente normativa; - la percentuale da applicarsi all annualità 2016 ( triennio 2014/2016) risulta pari a p.p rispetto alla percentuale del ( 2014 e 2015) della previgente normativa - nell anno 2014 e 2015 peggioramento di euro ,48 per applicazione patto orizzontale anno nell anno 2014 l attribuzione di spazi finanziari in termini di patto verticale incentivato per l importo di ,76 Si precisa che l incremento della spesa media nel triennio 2009/2011 è dettata dagli impegni assunti a valere sull annualità 2010 e 2011 per il Progetto Prato Sicura rispettivamente pari ad 10 milioni di euro nell anno 2010 e 15 milioni di euro nell anno Nell anno 2011 si evidenzia altresì l incremento delle spese correnti connesse al rimborso da effettuare nei confronti dello Stato. Con nota ns prot. 542 del 09/01/2014 è stato richiesto al Ministero dell Economia e delle Finanze di escludere dalla spesa media del triennio l importo complessivo di ,00 in termini di spesa corrente relativi al progetto Prato Distretto, in quanto l intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato teso a risolvere i gravi problemi economici del territorio, mentre con le attuali regole del patto di stabilità, l inclusione della somma nella base di calcolo comporta per l Amministrazione il conseguimento di obiettivi programmatici fortemente superiori rispetto a quelli della previgente normativa con l impossibilità quindi di attuare nei prossimi esercizi interventi diretti a favore del territorio provinciale e con conseguente blocco dei pagamenti in conto capitale. Il Ministero dell Economia con comunicazione via mail del 22 gennaio 2014 ( ns prot del 22/01/2014) ha precisato che sulla base dell attuale normativa non sono consentite esclusioni dalla base di calcolo dell obiettivo sottolineando le misure di allentamento dei vincoli del patto quali: i patti di solidarietà ( essendo la clausola di salvaguardia solo per i Comuni) 17

18 OBIETTIVO PROGRAMMATICI ANNUALITA 2015 E 2016 In riferimento al Bilancio Pluriennale 2015/5016 annualità 2015 e 2016 si è proceduto al conteggio degli obiettivi programmatici tenendo conto che: - per motivi prudenziali e sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Mef nr /14 ( di determinazione dell obiettivo programmatico) si ritiene opportuno applicare le percentuali degli enti non virtuosi ( comma 6 art 31 L. 183/11) ( il regime della virtuosità è stato sospeso per l anno 2014); - non sono ancora stabilite le quote di riduzione relative ai trasferimenti statali (art 14, comma 2 D.L. n. 78/2010) quindi sono state determinate tenendo conto dell importo recuperato nell anno 2013 considerando che l importo che lo Stato deve recuperare dalle Province a partire dall anno 2012 è pari complessivamente a 500 milioni di euro; Determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media Media spesa corrente 2009/ ,60 Alla spesa corrente media è stata applicata la percentuale prevista per le annualità 2015 e 2016 che per le province risulta pari a 20,25% (anno 2015) e 21,05% (anno 2016) % da applicare alla media 20,25% 21,05% della spese correnti Applicazione della percentuale , ,90 sulla media della spesa corrente Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti statali Ai fini della determinazione dell obiettivo programmatico è necessario portare in detrazione il valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposti dal comma 2 dell art 14 del decreto legge 78/2010. Importo riduzione trasferimenti statali anno 2015/2016 (-) ,91 Pertanto il saldo obiettivo al netto dei trasferimenti viene così determinato (+) applicazione % su spesa media (-) riduzione trasferimenti statali Saldo obiettivo al netto trasferimenti statali (annualità 2015/2016) , ,90 (-) ,91 (-) ,91 (+) , ,99 18

19 Determinazione del saldo obiettivo tenendo conto dei patti di solidarietà Ai fini della determinazione dell obiettivo programmatico 2015 è necessario tener conto di quanto segue: - Deliberazione della Giunta Regionale Toscana nr. 899 del 29/10/2013 di attribuzione di spazi finanziari in termini di patto orizzontale per l importo di ,96 - l attribuzione di spazi finanziari (patto orizzontale) nell anno 2013 con DGRT nr. 899 del 29/10/2013, implica il peggioramento degli obiettivi programmatici nella misura del 50% per ogni anno 2014 e 2015 ciascuno per l importo di ,48 ( ovvero 92 in migliaia di euro per l anno 2014 ed 93 in migliaia di euro per l anno 2015) Saldo obiettivo al netto trasferimenti statali (anno 2015) Patto regionale orizzontale peggioramento per applicazione patto orizzontale anno 2013 Obiettivo programmatico anno 2015 (+) ,89 (arrotondato a in migliaia di euro) (-) ,48 (arrotondato a 93 in migliaia di euro) (+) ,37( arrotondato a in migliaia di euro) 19

20 Modalità di calcolo Obiettivo Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 SPESE CORRENTI (Impegni) , , ,91 FASE 1 Media MEDIA delle spese correnti ( ) (1) ,60 PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011 come modificata dalla legge di stabilità 2014) 20,25% 20,25% 21,05% FASE 2 FASE 3 SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011 come modificato dalla legge di stabilità 2013) PATTO REGIONALE "Verticale " Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) PATTO REGIONALE "Verticale incentivato " Variazione obiettivo ai sensi del comma 122, art 1, legge n. 228/2012 PATTO REGIONALE "Orizzontale" (3) peggioramento per applicazione patto orizzontale anno 2013 Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO /PATTO REGIONALE (fase3) SALDO FINALE , , , , , , , , ,99 Anno 2014 (-) , , , , , ,99 20

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