La defunta sembra aver acquisito dai documenti anche il cognome del marito in aggiunta a quello da nubile.

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1 Quesito Internazionale n /A SVIZZERA SUCCESSIONI: TESTAMENTO PUBBLICATO ALL ESTERO, RECIPROCITÀ NEGLI ACQUISTI MORTIS CAUSA, PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA E RISULTANZE DELLO STATO CIVILE Si prospetta il seguente quesito: una cittadina svizzera coniugata e residente in Svizzera, con beni in Italia, lascia testamento olografo disponendo a favore dei tre figli a titolo di legato il solo bene in Italia. Il testamento viene pubblicato in Svizzera e viene fornita al notaio italiano copia autentica scritta, tutta in italiano e debitamente apostillata, del verbale di pubblicazione contenente come allegati anche un estratto di morte dal registro civile e il testamento della defunta. La defunta era nata in Italia, ma in seguito i figli sostengono che abbia perso la cittadinanza italiana (producendo attestazione del Comune di residenza italiano). Tutti i figli e il coniuge sono cittadini svizzeri. La defunta sembra aver acquisito dai documenti anche il cognome del marito in aggiunta a quello da nubile. Si chiede conferma: - che il documento prodotto in copia autentica (con all interno copia dell estratto di morte e del testamento) vada bene; 1 / 8

2 - che stante l acquisto mortis causa, la condizione di reciprocità sia rispettata; - che tipo di verifica debba fare il notaio per appurare la perdita della cittadinanza italiana anche per verificare la legge regolatrice; - che si possa/debba identificare la defunta con il doppio cognome. Si chiede infine se il notaio italiano, nell atto di deposito, debba osservare le formalità richieste per la pubblicazione in Italia (presenza dei testimoni, ora di sottoscrizione, descrizione della carta testamentaria, etc.). Il primo dei quesiti attiene all efficacia Italia, di un procedimento di pubblicazione del testamento eseguito all estero. Sul punto, si è rilevato come sia necessario procedere al deposito in Italia, ai sensi dell art. 106 l. not., del documento che certifica l avvenuta pubblicazione all estero, debitamente tradotto e legalizzato o munito di Apostille, anche ai fini dell esecuzione delle necessarie formalità pubblicitarie in Italia (Boggiali-Ruotolo, Quesito n /A Australia (Victoria) successioni: pubblicazione del testamento e grant of probate CNN Notizie del 2 febbraio 2015; Boggiali-Ruotolo, Quesito n /A Canada (British Columbia) successioni: legge applicabile e Grant of Probate CNN Notizie del 6 agosto 2014). In presenza, quindi, di una copia autentica dell atto di pubblicazione ricevuto dal notaio svizzero, già ricevuto in lingua italiana e recante l Apostille, non sembrano sussistere ostacoli al ricevimento in deposito ai sensi dell art. 106 l. not. 2 / 8

3 Relativamente alla verifica della condizione di reciprocità per gli acquisti a causa di morte, è discusso il rapporto tra l art. 16 delle preleggi e la capacità di succedere mortis causa dello straniero. In base ad un primo orientamento, non potendosi distinguere tra acquisto mortis causa e acquisto per atto tra vivi della medesima situazione giuridica soggettiva, il titolo dell'acquisto non assumerebbe rilevanza ai fini dell esclusione o meno della reciprocità: non sarebbe, cioè, possibile far valere il «principio dell estraneità del titolo alla struttura della situazione giuridica soggettiva, poiché esso ne diventerebbe parte integrante ai fini della valutazione della posizione dello straniero» (Cianci, Soggetto straniero e attività negoziale, Milano, 2007, 75). Esiste, tuttavia, una diversa interpretazione secondo la quale impedire l'acquisto mortis causa dello straniero per mancanza della condizione di reciprocità sarebbe in contrasto sia con i diritti dei legittimari, sia con il principio di libertà testamentaria. Quanto al primo profilo materia di diritti dei legittimari non potrebbe riconoscersi rilevanza alla condizione di reciprocità in quanto altrimenti vi sarebbe una violazione del principio di solidarietà familiare tutelato sia dall articolo 29 della Costituzione, sia dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. Quanto al secondo profilo, nonostante le forme di esercizio dell'autonomia negoziale, tra le quali sono senza dubbio compresi gli atti di ultima volontà, non possano essere inquadrate tra i diritti fondamentali della persona, l esclusione dalla successione di beneficiari di disposizioni testamentarie conseguenza della mancanza di reciprocità, determinerebbe un inammissibile limitazione della libertà testamentaria nei limiti in cui questa viene riconosciuta dal nostro ordinamento (Morozzo della Rocca, Manuale breve di diritto all'immigrazione, Rimini, 2013, 330). 3 / 8

4 Pertanto, l'esigenza di tutela dei legittimari da un lato, e l'esigenza di tutela della libertà testamentaria dall'altro lato, sollevano dubbi sull'applicabilità della regola della reciprocità nell'ambito degli acquisti mortis causa (ad esempio, Trib. Chieti 4 febbraio 2005 Rivista quadrimestrale abruzzese di giurisprudenza e vita forense, 200,5 76, con nota di Pezone, proprio in materia successoria afferma che «la condizione di reciprocità va verificata in relazione allo specifico titolo di acquisto, ben potendo l'ordinamento giuridico prevedere una disciplina diversificata»). Occorre, però, dare atto della circostanza che, allo stato attuale alcune delle Schede Paese elaborate dal Ministero degli Affari Esteri, la condizione di reciprocità risulta non verificata proprio in relazione agli acquisti mortis causa, dimostrando, così, di aderire all orientamento che ritiene necessaria la verifica della reciprocità per ogni tipo di acquisto, a prescindere dal titolo dello stesso. Tuttavia, proprio con riferimento alla Svizzera, l acquisto di immobili da parte di stranieri non residenti è soggetto all autorizzazione governativa prescritta dalla Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE), a meno che non ricorra una delle eccezioni previste dall'articolo 7 della stessa legge, tra le quali sono espressamente menzionati gli acquisti a causa di morte. Pertanto, anche aderendo alla tesi più rigorosa, sussisterebbe la reciprocità per gli acquisti immobiliari a titolo di successione per causa di morte. Quanto alla verifica che il notaio è tenuto a compiere in ordine alla perdita della cittadinanza italiana da parte della de cuius, viene in rilievo l art. 23 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, (Reg olamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ), il quale stabilisce che negli archivi informatici dello stato civile sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge. In particolare, ai sensi del successivo art. 24, negli archivi informatici dello stato civile si trascrivono: 4 / 8

5 a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita; b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell'interno e dell'autorità diplomatica o consolare sull'esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell'autorità diplomatica o consolare relative all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana; c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza; d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; e) le sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana. Pertanto, l eventuale perdita della cittadinanza italiana deve risultare negli archivi dello stato civile. In relazione ai casi di perdita della cittadinanza italiana, occorre tenere presente inoltre che, ai sensi dell art. 11 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. Sulla questione del doppio cognome, occorre preliminarmente verificare se la de cuius abbia conservato o meno la cittadinanza italiana. 5 / 8

6 A tal proposito, si deve tenere presente che le situazioni da cui dipende l'attribuzione del nome e del cognome rientrano nell ambito dei rapporti di famiglia. L art. 24 l. 218/1995 stabiliscefatti, che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Verrebbe, pertanto rilievo nel caso di specie il criterio di collegamento della legge regolatrice dei rapporti personali dei coniugi di cui all art. 29 l. 218/1995. Sennonché, la specifica materia del nome delle persone risulta disciplinata dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 riguardante, fra l'altro la "Legge applicabile ai cognomi e ai nomi", ratificata con l. 19 novembre 1984, n. 950, il cui art. 1, comma 1, prevede che " i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo, le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato ". La legge dello Stato di cui la persona è cittadina si applica "anche se si tratta della legge di uno Stato non Contraente " (art. 2, comma 1 Convenzione di Monaco) e, per tale ragione, essa ha efficacia erga omnes. La Convenzione di Monaco quanto fonte giuridica internazionale, prevale dunque sulla norma interna rappresentata dall'art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218 che disciplina il rapporto di famiglia secondo la legge regolatrice del rapporto stesso e nonvece, secondo la legge dello Stato di cui il soggetto è cittadino. Pertanto virtù del criterio di collegamento contenuto nella Convenzione di Monaco, si deve far riferimento alla legge nazionale della de cuius (Richter, Attribuzione del nome [rectius: prenome] e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera [cittadini italiani che 6 / 8

7 hanno acquistato la cittadinanza italiana, mantenendo o perdendo quella di origine] 13 marzo 2014; Calò, Il nome nel diritto internazionale privato Studi e materiali, Milano, 2001, 993). Se dunque, la de cuius ha conservato la cittadinanza italiana, poiché quest ultima prevale sulla legge svizzera ai sensi dell art. 19, comma 2, l. 218/1995, si applica la legge italiana in materia di nome e, quindi, non è necessario tener conto del cognome del marito. Viceversa, laddove la de cuius sia esclusivamente cittadina svizzera, viene in rilievo l articolo 160 del codice civile svizzero base al quale Ciascun coniuge conserva il proprio cognome. Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale; possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Se mantengono ciascuno il proprio cognome, gli sposi determinano il cognome dei figli, scegliendolo tra i loro cognomi da celibe o nubile. In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo. Relativamentefine, alla questione se il notaio italiano, nell atto di deposito, debba osservare le formalità richieste per la pubblicazione dei testamenti in Italia, la risposta sembra essere negativa, considerato che la pubblicazione del testamento è avvenuta in Svizzera secondo le leggi di tale Paese, che ne hanno pertanto regolato anche gli aspetti formali. Il notaio èvece, tenuto in sede di deposito ex art. 106 l. not., ad effettuare un controllo di legittimità sostanziale dell atto straniero e nell ambito di tale controllo svolge una funzione di 7 / 8

8 adeguamento che può portare ad un integrazione degli elementi sostanziali richiesti dal nostro ordinamento affinché l atto produca estero effetti in Italia (v., ad esempio, per le condizioni richieste dalla disciplina urbanistica nei trasferimenti immobiliari, Leo, Deposito di atto estero privo del certificato di destinazione urbanistica Studi e materiali, 1/2005, Milano, ; Tondo Deposito di atti esteri Vita Not., 1980, 1050 e Atti esteri relativi a immobili in Italia Riv. Not., 1992, 496). Soltanto nell ipotesi in cui dovesse risultare necessario integrare il documento dal punto di vista sostanziale (ad esempio, nella pubblicazione eseguita all estero potrebbe mancare la descrizione della scheda testamentaria), l esecuzione di tali integrazioni sembrerebbe dover richiedere il rispetto delle forme dettate dalla legge italiana per la pubblicazione dei testamenti. Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo 8 / 8

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