MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione

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1 MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione Condizioni Generali di Contratto (Tariffa 48FP06) Art 1. Prestazione pensionistica complementare MyLife Previdenza 2007 piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione è un contratto di assicurazione sulla vita (d ora innanzi contratto o anche PIP) finalizzato all attuazione di una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito Decreto ). Allianz S.p.A. si impegna, a fronte del versamento di contributi periodici, a corrispondere all Aderente al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una prestazione assicurativa in forma di rendita vitalizia. L Aderente ha facoltà di chiedere l erogazione della prestazione in forma di capitale nei casi e nei limiti indicati nella Parte III del Regolamento di MyLife Previdenza 2007 (d ora innanzi Regolamento ). Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Art 2. Requisiti dell Aderente La sottoscrizione del contratto è riservata ai soggetti che il Decreto individua quali destinatari delle forme pensionistiche complementari e a coloro che trasferiscono la loro posizione da altra forma pensionistica collettiva od individuale. Art 3. Contribuzione Il contratto prevede il versamento periodico di contributi. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall Aderente. Se l Aderente è un lavoratore dipendente, può contribuire a MyLife Previdenza 2007, anche con i flussi di TFR in maturazione. Qualora l Aderente - lavoratore dipendente - intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al presente contratto, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a Mylife Previdenza L Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. E consentita la riattivazione della contribuzione in qualsiasi momento. I mezzi di pagamento ammessi da Allianz S.p.A. sono i seguenti: - assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato esclusivamente a Allianz S.p.A.. o <Ragione Sociale/Ditta Individuale> Agente Allianz S.p.A. ; - carta di credito e bancomat se accettati dall'agenzia; - bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'agenzia oppure, nel solo caso dei versamenti effettuati dal datore di lavoro dell Aderente lavoratore dipendente, ad Allianz S.p.A.. I soli contributi successivi al primo possono essere versati anche tramite: - RID (Rimessa Interbancaria Diretta) con accredito diretto a favore di Allianz S.p.A.. Gli assegni e le rimesse interbancarie dirette (R.I.D.) si intendono salvo buon fine. Pagina 1 di 16

2 Nel caso di accensione di un piano d accumulo tramite RID, l Aderente deve indicare la periodicità di versamento del contributo scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. L Aderente può versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi al contributo iniziale o al piano d accumulo. Il versamento dei contributi è consentito sino all esercizio del diritto alla prestazione pensionistica come descritto al successivo art. 13. Art 4. Fondi interni assicurativi L Aderente deve indicare ad Allianz S.p.A. il fondo interno scelto ovvero, nel caso in cui scelga di far confluire i versamenti contributivi in una combinazione di più fondi interni, in quali percentuali ripartire, fra quelli scelti, il versamento effettuato. Il contributo netto si determina riducendo il versamento effettuato delle spese previste per la fase di accumulo, poste direttamente a carico dell Aderente, di cui all art. 7 lett. b.1). L Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall iscrizione ovvero dall ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell Aderente. Le caratteristiche dei fondi interni assicurativi sono riportate nel Regolamento dei fondi. Allianz S.p.A. si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili all investimento. Art 5. Attribuzione delle quote Il contributo netto diviso per il valore unitario della quota del fondo interno assicurativo scelto dall Aderente ovvero, nel caso di combinazione di più fondi, ripartito tra i fondi interni assicurativi scelti dall Aderente e diviso per il valore unitario della quota del relativo fondo, dà luogo al numero di quote attribuite al contratto di ciascun fondo interno assicurativo. Il valore unitario della quota utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento (giorno di valorizzazione) sotto indicata: contributi non versati tramite RID: se effettuati tra l 1 ed il 10 del mese è il primo giovedì a partire dal 15 del mese stesso; se effettuati tra l 11 ed il 20 del mese è il primo giovedì a partire dal 25 del mese stesso; se effettuati tra il 21 e l ultimo giorno del mese è il primo giovedì a partire dal 5 del mese successivo; contributi versati tramite RID: è il primo giovedì a partire dalla data di accreditamento della rimessa. Il giorno di valorizzazione è il giorno in cui si calcola il valore della quota (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dei fondi interni assicurativi. Dell'avvenuto investimento nel fondo o nei fondi assicurativi prescelti viene data apposita comunicazione all Aderente mediante lettera di conferma di Allianz S.p.A. riportante le indicazioni relative al contributo versato, entro 10 giorni dalla data di riferimento. Art 6. Determinazione della prestazione di rendita La posizione individuale maturata al momento del pensionamento è data, per ciascun contributo versato, dal prodotto tra il numero di quote attribuito ed il valore della quota, eventualmente integrata dalla garanzia di risultato prevista dal fondo prescelto. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. La prestazione pensionistica erogata nella forma di rendita (pensione complementare) si determina moltiplicando l ammontare della la posizione individuale maturata per il coefficiente di conversione di cui all Allegato 1 delle presenti Condizioni generali di contratto, sulla base dell'età e della rateazione prescelta. Pagina 2 di 16

3 Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita Allianz S.p.A. ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Aderenti (base demografica) e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (base finanziaria). I coefficienti sono calcolati tenendo conto: (base demografica) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza IPS55U, distinta per anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti demografici. Per tale motivo, variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, possono giustificare nel corso della durata contrattuale la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle nuove ipotesi di sopravvivenza degli Aderenti avrà effetto su tutti i contributi versati; (base finanziaria) del tasso di interesse tecnico dello 1,5%. In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che: a) la rideterminazione, se sfavorevole all Aderente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell erogazione della rendita; b) non abbia ancora avuto luogo l erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull ammontare della rendita pagabile all Aderente. Nell ipotesi di variazione sfavorevole per l Aderente dei coefficienti di conversione, l Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l applicazione di alcun onere amministrativo. Allianz S.p.A. comunicherà all Aderente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni stesse. Art 7. Spese La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese: a) spese da sostenere all atto dell adesione, pari a 30 prelevate dal primo contributo versato; b) spese relative alla fase di accumulo: b.1) direttamente a carico dell Aderente, pari al 2% del contributo versato (per il primo contributo al netto delle spese di adesione di 30) prelevate all atto del versamento di ciascun contributo; b.2) indirettamente a carico dell Aderente: commissione annua di gestione, calcolata sul valore netto complessivo del fondo e prelevata settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso: - 1,5% per il Fondo Protetto 2007; - 1,5% per il Fondo Bilanciato 2007; - 1,5% per il Fondo Internazionale 2007; commissione di incentivo, applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo raggiunge il suo valore storico massimo, calcolata sulla differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di High Watermark ) moltiplicato per il numero delle quote esistenti: - 5% per il Fondo Bilanciato 2007; - 5% per il Fondo Internazionale 2007; c) spese in cifra fissa collegate all esercizio di prerogative individuali: c.1) 50 in caso di trasferimento dal presente PIP ad altra forma pensionistica; Non è prevista l applicazione di alcuna spesa in caso di trasferimento al presente PIP da altra forma pensionistica complementare. Pagina 3 di 16

4 d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite: I coefficienti di conversione in rendita riportati nell allegato 1 sono comprensivi di un caricamento, per far fronte alle spese amministrative di liquidazione della rendita per tutta la residua durata contrattuale, pari a: - 1,8% in caso di rateazione annuale della rendita; - 2,0% in caso di rateazione semestrale della rendita; - 2,1% in caso di rateazione quadrimestrale della rendita; - 2,2% in caso di rateazione trimestrale della rendita; - 3,3% in caso di rateazione mensile della rendita. Art 8. Riallocazione della posizione individuale (switch) L Aderente può chiedere ad Allianz S.p.A. di riallocare la propria posizione individuale maturata oppure i soli flussi contributivi futuri, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall iscrizione ovvero dall ultima riallocazione. In quest ultimo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all atto della riallocazione. Nel primo caso invece l Aderente può chiedere la riallocazione, totale o parziale, della propria posizione individuale maturata ad altro fondo interno assicurativo ovvero ad altra combinazione di più fondi interni. I versamenti contributivi successivi saranno suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell Aderente. Per l operazione di riallocazione, per la quale non è previsto alcun addebito di spesa, verranno utilizzati i valori delle quote rilevati alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di riallocazione ad Allianz S.p.A.. Allianz S.p.A. informerà l Aderente dei nuovi valori contrattuali. Art 9. Trasferimento da altre forme previdenziali Il contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare disciplinate dal Decreto. In tal caso l Aderente dovrà fornire ad Allianz S.p.A. tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento. Art 10. Trasferimento ad altre forme previdenziali Decorso un periodo minimo di due anni dalla stipulazione del contratto, l Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare. L Aderente, in luogo dell esercizio del diritto di trasferimento, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Art 11. Riscatto totale o parziale Prima dell accesso alla prestazione pensionistica il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli casi previsti nella Parte III del Regolamento. Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota calcolato alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione ad Allianz S.p.A.. L Aderente, in luogo dell esercizio del diritto di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti. Pagina 4 di 16

5 Art 12. Anticipazioni L Aderente, prima dell accesso alla prestazione pensionistica può conseguire un anticipazione della posizione individuale maturata nelle condizioni, misure e limiti previsti nella Parte III del Regolamento e dal Documento sulle anticipazioni. Il valore liquidato (al lordo delle imposte e tasse previste dalla normativa in vigore) sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota calcolato alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione ad Allianz S.p.A.. Art 13. Prestazione in caso di decesso dell Aderente In caso di decesso dell Aderente prima dell esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale maturata viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. L Aderente può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall art del codice civile. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento dell Aderente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento al presente piano individuale pensionistico o sia specificamente attributiva delle somme in esso maturate. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dall Aderente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art del codice civile): dopo che l Aderente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo la morte dell Aderente; dopo che, verificatosi l evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Ai sensi dell art del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell Aderente non rientrano nell asse ereditario. Nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione del contratto, Allianz S.p.A. garantisce la maggiorazione della posizione individuale maturata nella seguente misura: maggiorazione del 50% se, al verificarsi dell evento, l Aderente ha meno di 30 anni (età computabile), del 25% se ha età compresa tra 30 e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha età compresa tra 50 e 59 anni, 1% se ha età compresa tra 60 e 69 anni. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a euro. Art 14. Accesso alla prestazione pensionistica L Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere l erogazione della prestazione pensionistica. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, alla maturazione dei requisiti di cui al primo comma, Allianz S.p.A. provvederà all erogazione della prestazione pensionistica complementare previa acquisizione dell indicazione del Beneficiario e della tipologia di prestazione prescelta. E consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione a MyLife Previdenza 2007 oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, l Aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L Aderente ha facoltà di chiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore Pagina 5 di 16

6 a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. All esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il coefficiente di conversione del capitale in rendita vitalizia è quello relativo all età di calcolo dell Aderente all atto dell erogazione e alla rateazione prescelta. Art 15. Prestazioni pensionistiche Prestazione pensionistica erogata in forma di rendita - pensione complementare Salva la facoltà per l Aderente di scegliere, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento, la liquidazione in forma di capitale, la prestazione pensionistica è interamente erogata in forma di rendita vitalizia immediata. L Aderente, in luogo della rendita vitalizia, può chiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta all Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o parziale a scelta dallo stesso Aderente, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore; rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10) all Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore. Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta all Aderente finché è in vita. La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento. Prestazione pensionistica erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale L Aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale entro il limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel calcolo dell importo massimo complessivo erogabile in capitale va tenuto conto anche delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora la rendita derivante dalla conversione del 70 per cento della posizione individuale maturata risulti essere inferiore al 50 per cento dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l Aderente può chiedere la liquidazione dell intera posizione maturata in forma di capitale. Art 16. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell assicurazione Ai fini dell adesione a MyLife Previdenza 2007 è necessario che l Aderente compili in ogni sua parte e sottoscriva il Modulo di adesione. Il contratto si considera concluso nel momento in cui Allianz S.p.A. rilascia all Aderente la relativa polizza. Ciò può avvenire contestualmente all adesione o successivamente, con lettera di conferma che verrà inviata all Aderente entro 15 giorni dalla ricezione del modulo da parte di Allianz S.p.A. medesima. L assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. Art 17. Diritto di ripensamento L Aderente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui l Aderente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Il recesso dell Aderente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Allianz S.p.A., Ufficio Vita, largo Ugo Irneri 1, Trieste, indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Allianz S.p.A., rimborsa all Aderente il controvalore delle quote possedute alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta ad Allianz S.p.A., a cui vanno aggiunte le spese direttamente a carico dell Aderente con esclusione di quelle di adesione indicate in polizza. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Pagina 6 di 16

7 Art 18. Pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti, riportati nel modulo di richiesta di liquidazione disponibile in Agenzia, necessari a verificare l obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Allianz S.p.A. si riserva di chiedere agli interessati l ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in caso di specifiche esigenze istruttorie o a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari. Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico sul conto corrente bancario (nel qual caso dovranno essere forniti i dati bancari necessari: denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure a mezzo assegno bancario. In ogni caso, verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, Allianz S.p.A. mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed il caso di riscatto, per i quali è previsto il termine di sei mesi. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell avente diritto. I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art del Codice Civile). Art 19. Dichiarazioni dell Aderente (incontestabilità) L Aderente deve fornire ad Allianz S.p.A. tutti i dati necessari per la sua identificazione. anche al fine di ottemperare alla normativa in tema di antiriciclaggio. Dichiarazioni dell Aderente inesatte o non complete danno ad Allianz S.p.A. il diritto di impugnare il contratto o di recedere dallo stesso (artt e 1893 del Codice Civile). Eventuali variazioni devono essere comunicate ad Allianz S.p.A. utilizzando i moduli predisposti a tale scopo dalla stessa Società. Art 20. Rinvio alle norme di legge L assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art 21. Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell Aderente o dei Beneficiari aventi diritto. Art 22. Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell Aderente o del Beneficiario parte in causa. Pagina 7 di 16

8 ALLEGATO 1 CONDIZIONI E MODALITA DI EROGAZIONE DELLE RENDITE PREMESSA Le prestazioni pensionistiche complementari offerte in forma di rendita a favore dei pensionati del PIP MyLife Previdenza 2007 sono le seguenti: rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata; rendita vitalizia reversibile su due teste, quella dell Aderente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell Aderente, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l altro soggetto (seconda testa); rendita vitalizia immediata posticipata a premio unico annualmente rivalutata, pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l Aderente sia in vita; I. DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLA RENDITA VITALIZIA DA PARTE DELLA SOCIETA ALLIANZ S.P.A.. 1. L ammontare annuo della prestazione in rendita vitalizia immediata di cui all articolo 11, comma 1, del Regolamento, si determina moltiplicando il premio unico, al netto delle imposte di legge, per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base dell età di calcolo nonché della rateazione della rendita (di cui al successivo comma 2) prescelta dall Aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui al successivo punto VI. Per età di calcolo si intende l età effettiva dell Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d anno, alla maturazione del diritto all esercizio delle prestazioni pensionistiche, cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti rettifiche in anni: Generazione di appartenenza Rettifica Fino al Dal 1927 al Dal 1939 al Dal 1948 al Dal 1961 al Oltre il I coefficienti riportati nella Tabella si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell applicazione degli stessi la Società considererà l età di calcolo dell Aderente (come sopra definita) il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente: V = V1+ (V2 - V1) * (A - A1) dove V = Coefficiente corrispondente all età di calcolo dell Aderente V1 = Coefficiente corrispondente all età in anni interi immediatamente precedente all età di calcolo dell Aderente V2 = Coefficiente corrispondente all età in anni interi immediatamente successiva all età di calcolo dell Aderente A = Età di calcolo dell Aderente A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l età di calcolo dell Aderente. Pagina 8 di 16

9 I coefficienti di conversione sono determinati, tenendo conto della speranza di vita residua dell Aderente e di un tasso di attualizzazione fissato nella misura del 1,50% (ipotesi demografica e finanziaria di cui al successivo punto IV). Pertanto, la rendita vitalizia è sin dall inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 1,50%. Sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati: detta rideterminazione non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione. Per consentire l eventuale opzione dell Aderente, all atto del pensionamento, a favore di una delle forme di rendita di cui all Art.11, comma 2, del Regolamento, il Fondo comunica, su richiesta dell Aderente stesso, l importo delle diverse forme di rendita. I coefficienti di conversione relativi alle suddette rendite opzionali sono depositati presso la sede del Fondo. 2. L erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell Aderente, mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. 3. La liquidazione della rendita viene effettuata alle scadenze previste con uno dei mezzi di pagamento previsti previa presentazione di un documento (anche in forma di autocertificazione) comprovante l esistenza in vita dell Aderente o dell eventuale testa reversionaria da esibire con cadenza annuale. L erogazione della rendita cessa con l ultima scadenza di rata precedente la morte dell Aderente e dell eventuale testa reversionaria. 4. E esclusa la possibilità di riscatto delle rendite in corso di pagamento. II. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA Le tariffe di rendita di cui in premessa fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali la Compagnia ha istituito una specifica gestione speciale, denominata VITARIV, disciplinata dal relativo Regolamento il cui contenuto è riportato nel presente allegato. Tale gestione speciale è conforme alle normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita. La rendita assicurata è adeguata in base alla misura della rivalutazione sotto definita, rapportata al periodo trascorso dalla data di stipulazione. A. Misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire agli aderenti che percepiscono la rendita vitalizia. Tale rendimento si ottiene diminuendo il rendimento di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione speciale VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari di 1,2 punti percentuali. Tale rendimento trattenuto sarà aumentato di 0,01 punti percentuali, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 6% realizzato dalla gestione separata VITARIV. La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,5% (vale a dire dividendo per 1,015) la differenza tra il rendimento annuo attribuito ed il suddetto tasso tecnico del 1,5% già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione. B. Rivalutazione della rendita assicurata Ad ogni ricorrenza annuale dalla data di inizio della corresponsione della rendita vitalizia, essa viene rivalutata aumentando la rendita in erogazione all anniversario immediatamente precedente, di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione come come sopra determinata (v. punto A). Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all Aderente. III. CARICAMENTI Il costo dell assicurazione di rendita vitalizia, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari: al 3,30% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione mensile; Pagina 9 di 16

10 al 2,20% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione trimestrale; al 2,10% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione quadrimestrale; al 2,00% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione semestrale; al 1,80% del premio unico netto impiegato per la costituzione della rendita, in caso di rateazione annuale. IV. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE 1. L elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull adozione delle seguenti ipotesi: ipotesi demografica: l elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sulla tavola di mortalità IPS55U integrata dalla tabella di correzione delle età di cui al precedente punto I; ipotesi finanziaria (tasso tecnico): tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,5%. 2. La tariffa della rendita è custodita presso la sede del Fondo. V. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi: a) la denominazione della gestione separata è VITARIV; b) la valuta di denominazione della gestione separata è l Euro; c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell anno successivo. All interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino all ultimo giorno del mese di calendario; d) l obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell analisi dell affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata. Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. In particolare: i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. investment grade, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating. L investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata. L area geografica di riferimento è prevalentemente l Area Euro. L investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata. I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione; ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti: OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata; Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata. Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare Pagina 10 di 16

11 operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative; iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio; e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela; f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa; g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l assicurato; h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate; i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione; j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività, per l attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata. Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all interno del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico mese di calendario; k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente; l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l opportunità in un ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso; m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione. Pagina 11 di 16

12 VI. TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata (pagabile in rate posticipate) IPS55U 1,50% Età di calcolo Rateazione della Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12543 Pagina 12 di 16

13 Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 anni (in rate posticipate) IPS55U 1,50% Età di calcolo Rateazione della Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11528 Pagina 13 di 16

14 Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 10 anni (in rate posticipate) IPS55U 1,50% Età di calcolo Rateazione della Anni annuale semestrale quadrimestrale trimestrale mensile 50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09247 Pagina 14 di 16

15 Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile (pagabile in rate posticipate) IPS55U 1,50% Per questa tipologia di rendita, considerata l elevata numerosità delle possibili combinazioni di età tra la testa primaria (ovvero dell Aderente) e la reversionaria (detta anche seconda testa, ossia del soggetto designato a percepire le rate di rendita alla morte dall Aderente), si riportano di seguito soltanto degli esempi. Per conoscere i coefficienti relativi alle altre casistiche si potrà rivolgere specifica richiesta tramite numero verde , fax o indirizzo info@allianz.it. Ipotesi di lavoro: Tasso tecnico: 1,50% Tavola di mortalità: IPS55U Età testa primaria: 75 Età di calcolo testa primaria 77 Età seconda testa 60 Età di calcolo seconda testa 60 Rateazione rendita Reversibilità al 100% Reversibilità al 60% Reversibilità al 50% annuale 0, , , semestrale 0, , , quadrimestrale 0, , , trimestrale 0, , , mensile 0, , , Pagina 15 di 16

16 Pagina lasciata intenzionalmente bianca Mod. VI043/6 Pagina 16 di 16

17 MyLife Previdenza 2007 Regolamento fondi interni assicurativi MyLife Previdenza 2007 Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo fondo pensione Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi 1. Aspetti generali Allianz S.p.A. controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione delle risorse destinate ai fondi interni assicurativi denominati fondo Protetto 2007, Bilanciato 2007 e Internazionale I fondi sono espressi in quote e sono di tipo ad accumulazione: l incremento di valore del patrimonio di ciascun fondo non viene distribuito ma determina l'incremento di valore delle rispettive quote. Ogni fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio di Allianz S.p.A., nonché di ogni altro fondo dalla stessa gestito, e non è distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. La gestione di ciascun fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all albo di cui all art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario delle quote. Annualmente, pertanto, alla chiusura di ogni esercizio Allianz S.p.A., redige un rendiconto della gestione di ciascun fondo. Per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo ovvero di efficienza gestionale, sempre con riferimento al perseguimento dell interesse degli Aderenti, Allianz S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione tra fondi interni con analogo profilo di rischio e caratteristiche similari, anche in conseguenza a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio. Il passaggio tra il precedente fondo ed il nuovo fondo avverrà senza alcun aggravio di spese per l Aderente. Allianz S.p.A. comunicherà all Aderente le modalità e le conseguenze di tali operazioni almeno 90 giorni prima della data di effetto delle stesse. 2. Obiettivi Fondo Protetto 2007 L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo i contributi versati dagli Aderenti, investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 30% all investimento azionario. E prevista una garanzia di restituzione dei contributi netti versati. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio basso. L'investimento è a profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione dei contributi netti versati. Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% Euro STOXX 50 e 10% MTS BOT. Fondo Bilanciato 2007 L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio-lungo periodo i contributi versati dagli Aderenti investendo in modo bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione dei contributi netti versati. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio. Pagina 1 di 4

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