ESTRATTO NORME REG. ISVAP N 5 DEL 2006 RELATIVE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
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1 ESTRATTO NORME REG. ISVAP N 5 DEL 2006 RELATIVE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. Sezione IV Iscrizione nella sezione C del registro Art. 17 (Requisiti per l iscrizione) 1. Per ottenere l iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono: a) essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 110, comma 1, del decreto; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno; c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri: a) consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula; b) ha ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l iscrizione; c) è impartita da docenti specializzati con un esperienza qualificata nel settore assicurativo; d) si conclude con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo del test finale. 3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all ISVAP della domanda di iscrizione. Sezione VI Iscrizione nella sezione E del registro Art. 21
2 (Requisiti per l iscrizione delle persone fisiche) 1. Gli addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, ai fini dell iscrizione nella sezione E del registro devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 110, comma 1, del decreto; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell orario lavorativo a tempo pieno; c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell esercizio dell attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare. 2. Nella domanda di iscrizione al registro, l intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all ISVAP della domanda di iscrizione. Art. 38 (Aggiornamento professionale) 1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario, dalla data di inizio dell attività; in ogni caso, l aggiornamento è effettuato in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell evoluzione della normativa di riferimento. 2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell aggiornamento professionale. Dall attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l esito positivo del test finale. 3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano. ESTRATTO NORME
3 DOMANDE FREQUENTI SULL ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Per agevolare l interpretazione delle norme sull attività di intermediazione assicurativa, di cui al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, di seguito sono riportati i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte predisposte dall'isvap. Roma, 20 dicembre FORMAZIONE PROFESSIONALE 4.1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale e di aggiornamento siano tenuti da docenti specializzati. Cosa si intende per specializzati? Gli agenti possono rientrare in tale nozione? La specializzazione si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. Gli agenti possono tenere corsi di formazione e di aggiornamento professionale purché siano in possesso di un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa con riguardo alle nozioni di cui all art. 17, comma 2, lett. b) del Regolamento sulle quali intendono impartire la formazione. Gli stessi dovranno essere, inoltre, in possesso di adeguate capacità didattiche acquisite sulla base di precedenti esperienze di insegnamento ovvero attraverso altre esperienze che abbiano fatto conseguire agli stessi la capacità di trasferire a terzi le cognizioni possedute. Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell intermediario l autovalutazione del possesso dei predetti requisiti e che l Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall art. 57 del Regolamento E previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale? Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l organizzazione della formazione, l Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all art. 17, comma 2, del Regolamento? La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall art. 17, comma 2, del Regolamento con l esclusione del mero affiancamento all attività professionale di soggetti già iscritti Come deve essere certificata la formazione professionale? L impresa di assicurazione che si avvale di produttori diretti è tenuta ad attestare, nella domanda per la loro iscrizione, ai sensi dell art. 17, comma 3 del Regolamento, di aver provveduto ad impartire loro una formazione conforme ai criteri di cui al comma 2 dell art. 17; nel caso dei soggetti da iscrivere nella sezione E del registro, la predetta attestazione è
4 resa nella domanda di iscrizione dagli intermediari che si avvalgono della loro collaborazione (art. 21, comma 3) Quale formazione professionale va impartita a coloro che intendono svolgere per la prima volta attività subagenziale o quella di collaboratore da iscrivere nella sezione E del registro? Come previsto dall art. 21, lett. c) del Regolamento, la formazione deve essere acquisita mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall art. 17, comma 2. In particolare, fermi restando gli ulteriori requisiti di cui alla norma da ultimo citata, il soggetto da formare, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, dovrà partecipare a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore annuali, di cui almeno 30 in aula, aventi ad oggetto le materie indicate nella lett. b) dell art Le imprese monoramo devono erogare lo stesso numero di ore di quelle multiramo? Il numero minimo di ore di frequenza ai corsi di formazione professionale per l iscrizione nel registro è identico per tutti gli intermediari, indipendentemente dai rami autorizzati/ esercitati dalle compagnie per le quali operano; la formazione in tal modo acquisita, consente, tra l altro, ai soggetti che collaborano con un intermediario operante per un impresa monoramo di prestare la propria collaborazione anche ad un intermediario che opera per un impresa multiramo, senza necessità di integrare la formazione Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall ISVAP? L ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi. Il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l organizzazione della formazione stessa. Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell ISVAP deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata Un soggetto che abbia superato la prova di idoneità prevista dall art. 9 del Regolamento e che è in regola con tutti gli altri adempimenti, può operare subito dopo aver presentato la domanda d iscrizione o deve attendere una comunicazione dell ISVAP? Entro quali tempi l ISVAP provvederà a dare comunicazione? Colui che ha superato la prova di idoneità per poter operare deve attendere l iscrizione nel RUI, che avviene previa verifica da parte dell ISVAP della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti per l iscrizione stessa. L ISVAP si pronuncia sulla domanda nel termine massimo di 90 giorni. Il regime attuale non si discosta da quello precedente l emanazione del Codice delle assicurazioni nel quale la possibilità di dare avvio all attività di agente o di broker era comunque subordinata all iscrizione nei relativi Albi L aggiornamento professionale previsto dall art. 38 del Regolamento con cadenza
5 annuale può essere effettuato facendo riferimento all anno solare? Per tener conto delle esigenze organizzative correlate alla programmazione dell attività di aggiornamento professionale, l adempimento annuale dell obbligo formativo previsto dal Regolamento può essere effettuato facendo riferimento all esercizio 1/1 31/ Per i soggetti iscritti nel Registro all atto della sua istituzione quando va effettuato il primo aggiornamento professionale? La prima cadenza dell obbligo di aggiornamento professionale conseguente all entrata in vigore del Regolamento, si deve intendere riferita all anno L obbligo di formazione e di aggiornamento professionale di un intermediario iscritto nella sezione E del registro deve essere assolto per ogni intermediario che se ne avvale? Il Regolamento lascia liberi gli intermediari, con i quali collabora lo stesso intermediario iscritto nella sezione E, di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione e di aggiornamento professionale di tale collaboratore; ciò purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti Qual è il termine per l adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l anno 2009? In considerazione delle esigenze connesse al recepimento del complesso delle modifiche al Regolamento Isvap n. 5/2006 sull intermediazione assicurativa introdotte dal Provvedimento ISVAP n del 2 luglio 2009, l adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale per l anno 2009 può essere effettuato entro il 28 febbraio DOMANDE FREQUENTI SULL ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Per agevolare l interpretazione delle norme sull attività di intermediazione assicurativa, di cui al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, di seguito sono riportati i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte predisposte dall'isvap. SECONDO GRUPPO Articolo 17 - Corsi di formazione professionale 1. Il Regolamento prevede che i corsi di formazione professionale ed aggiornamento siano tenuti da docenti specializzati. Cosa si intende per specializzati? Gli agenti possono rientrare in tale nozione? La specializzazione si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, non è esclusa dal Regolamento la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purché in possesso di detti requisiti. A tal fine dovranno rilevare, oltre alle conoscenze teoriche, almeno l anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito, precedenti esperienze didattiche. E inoltre necessario che le conoscenze e le esperienze di cui è in possesso l intermediario si riferiscano specificamente alle materie in cui intende erogare la formazione. Resta inteso che è rimessa alla responsabilità dell intermediario l autovalutazione del
6 possesso dei predetti requisiti e che l Autorità potrà svolgere verifiche, anche ispettive, sull adeguatezza dei corsi tenuti, anche sulla base della relativa documentazione che gli intermediari sono tenuti a conservare secondo quanto previsto dall art. 57 del Regolamento. 2. E previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire corsi di formazione professionale? Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese di assicurazione e degli intermediari l organizzazione della formazione, l Autorità non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati dal Regolamento. 3. Nelle ore di frequenza possono essere ricomprese quelle già effettuate sulla base della circolare ISVAP 533/2004? E possibile integrare la formazione già erogata nel 2006 in conformità alla circolare ISVAP 533/2004 per renderla rispondente a quanto previsto dal Regolamento? Come già precisato nel documento riportante gli esiti della pubblica consultazione, non sono in alcun modo valutabili le attività di formazione impartite in occasioni precedenti, pur se a seguito dell emanazione delle disposizioni dell Autorità. Ciò in quanto le precedenti disposizioni non prevedevano standard minimi né particolari modalità di svolgimento dei corsi. Né appare possibile consentire deroghe, ammettendo integrazioni e adeguamenti ex post alla formazione già erogata, stante la impossibilità di individuare in astratto e con disposizione a portata generale i casi e i limiti in cui i corsi già svolti possano ritenersi parzialmente aderenti ai nuovi standard e quindi suscettibili di integrazione. 4. Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione di cui all art. 17, comma 2, del Regolamento Intermediari? La formazione deve consistere nella frequenza a corsi, in aula o a distanza, a carattere didattico sulle materie e secondo gli standard previsti dall art. 17, comma 2, del Regolamento con l esclusione del mero affiancamento all attività professionale di soggetti già iscritti. DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI Roma, 2 aprile 2007 Per agevolare le procedure di iscrizione al nuovo Registro unico degli intermediari (Rui) disciplinato dal Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, l ISVAP ha, a successive riprese, esaminato i principali quesiti provenienti dal mercato e ha fornito risposte a ciascuno di essi. Al fine di semplificarne la consultazione, si provvede in data odierna ad unificare tutte le risposte già pubblicate in precedenza sul sito dell Autorità, mantenendo l evidenza del gruppo in cui erano state inserite. RUI Sesto gruppo di risposte alle domande più frequenti Articoli 17 e 21 Corsi di formazione professionale 1. Esistono corsi di formazione e di aggiornamento professionale certificati dall ISVAP? L ISVAP non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi.
7 Infatti, il Codice delle assicurazioni ed il Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabiliscono i requisiti minimi della formazione, ma lasciano all autonomia ed alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l organizzazione della formazione stessa. Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni rilasciati da questa Autorità deve ritenersi indebita e sarà opportuno venga qui segnalata. 2. Oltre alla contemporanea presenza nello stesso luogo di docenti e discenti ed alla videoconferenza, esistono altre modalità ritenute idonee ai fini della formazione in aula prevista dal Regolamento? Sono considerati equivalenti a quelli in aula di cui all art. 2, lett. j) del Regolamento, tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte dall evoluzione tecnologica.
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