ASSOCIATI PER CELVA.
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- Mario Federici
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1 ASSOCIATI PER CELVA CORSO RE UMBERTO, TORINO TEL FAX VIA CHALLAND, AOSTA TEL FAX AVV. G I A N N I M A R I A S A R A C C O AVV. L A U R A F O R M E N T I N AVV. D A V I D E F I N O C C H I A R O A VV. F A B R I Z I O C O L A S U R D O AVV. M A R I A A N T O N I E T T A D A M A T O AVV. A N T O N I O F I N O C C H I A R O AVV. S T E F A N I A P E D A C E AVV. A L E S S I O F O L I G N O AVV. R A F F A E L E S C I R È AVV. N I C O L A R I C C I A R D I AVV. L O R E N Z O S O M M O AVV. N A D I N E S A INT C U N É A Z AVV. A N D R E A B A L D U C C I AVV. F E D E R I C A G I L L I A V O D AVV. S T E F A N O D I F R A N C E S C O Torino, lì 02/02/17 Spett.le Amministrazione Consorzio degli Enti Locali della Valle d Aosta - CELVA alla c.a. dott.ssa Donatella Vuillermoz OGGETTO: Richiesta parere CEL 622, mancanza di successione: come recuperare le somme dovute. Si formula il presente parere in qualità di componenti del raggruppamento di professionisti incaricato del servizio di consulenza legale per i Comuni associati. Si rammenta la questione rappresentata nella domanda di parere da Codesta Amm.ne. Il Comune di Nus domanda: Nel caso in cui tutti gli eredi rinuncino all eredità cosa succede ai vari immobili e terreni di proprietà del deceduto? E per il comune quale può essere l iter per il pagamento delle tasse ordinarie dal decesso in avanti ed invece per il recupero a nome del deceduto dell IMU, TARI, TASI e ACQUEDOTTO? 1
2 Nel caso invece di un decesso con gli eredi all estero, sconosciuti o inesistenti, quindi nessuna successione è mai stata fatta e verrà mai effettuata, come può agire l ufficio tributi per il pagamento delle tasse ordinarie dal decesso in avanti ed invece per il recupero a nome del deceduto dell IMU, TARI, TASI e ACQUEDOTTO? Secondo l'articolo 459 del codice civile l'eredità si acquista con l'accettazione e questa, se avviene, ha effetto sin dal momento dell'apertura della successione. La norma ha la funzione da una parte di evitare che qualcuno possa divenire erede anche quando non voglia; dall altra, con la retroattività dell'accettazione, si assicura che non vi sia soluzione di continuità nella titolarità del patrimonio del de cuius. Dopo che è stata aperta la successione, e fino a che i chiamati non abbiano deciso per l'accettazione dell eredità, il Comune, (rammentando come lo stesso sia soggetto attivo per IMU, TASI, TARI) può richiedere, a tutela del proprio credito, che venga fissato un termine per l accettazione (articolo 481 del Codice civile - Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare ). Successivamente, nel caso in cui quale quello descritto nel quesito - il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia pertanto nella proprietà e nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Tale istituto è denominato eredità giacente ed è disciplinato dall'art. 528 del c.c. Pertanto se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la 2
3 nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata. Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono soggetti alla vigilanza del Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.). Ovviamente tra i compiti del curatore vi è quello di riscuotere i crediti e pagare i debiti ereditari ivi compresi quelli Tributari. L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta in tribunale da chi vi ha interesse e quindi anche dal Comune che, come già prima accennato, risulta creditore nei confronti della eredità. Più specificamente circa la questione della il soggetto passivo IMU. Il curatore dell eredità giacente non è citato tra i soggetti passivi dell imposta (articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 23/2011, applicabile all IMU in base all articolo 13, commi 1 e 13 del Dl 201/2011). Tuttavia, la curatela dell eredità giacente, come è stato sopra accennato, è finalizzata proprio ad amministrare l eredità nel periodo che precede l accettazione (laddove vi sia, peraltro), ed interpretando il termine amministrare in senso ampio, è ragionevole ritenere 3
4 che il curatore dell eredità giacente, tra i propri atti di amministrazione, debba adempiere anche all obbligo di versamento dell'imu (in nome e per conto di chi successivamente accetterà l eredità, e ciò sia con riferimento all imposta dovuta dal defunto, sia con riferimento a quella dovuta dagli eredi). Per fare ciò potrà utilizzare le somme liquide presenti nell eredità o, eventualmente, procurarsele alienando cespiti ereditari. Pertanto il Curatore non è diretto e personale soggetto passivo ici/imu ma è un rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà (eventualmente) essere l erede. Sul punto: C.T.R. Lazio 27 febbraio 2007, n. 246, il soggetto passivo dell I.C.I. per tutto il periodo intercorrente fra l apertura della successione e l accettazione dell eredità, è indubbiamente il curatore dell eredità giacente (nel senso sopra chiarito). Tale interpretazione sembra trovare conferma nell ulteriore giurisprudenza che riconosce come l erede sia obbligato al pagamento dell ICI dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l accettazione dell eredità sia avvenuta successivamente: cfr. C.T.P. Foggia n 205 del 27 agosto In quella sede, pertanto, il Giudice respinse il ricorso dell erede che eccepiva come negli anni in cui l I.C.I. non era stata pagata il possesso dei beni ereditari era sotto il controllo degli esecutori testamentari. E stato osservato come l eventuale mancato pagamento da parte degli esecutori avrebbe potuto al più indurre un azione di danno a loro carico, soluzione che fa ritenere come vi siano argomenti per affermare che il tributo faccia carico all amministratore dell eredità. Su questo aspetto, si veda Trib. Trieste, 05/04/2011 (Pa.Gi. e altri c. Pe.Ga. e altri), ad avviso del quale: Le spese relative al recupero degli esborsi per ICI, TARSU, e per le spese funerarie, rientrano tra i pesi ereditari, ossia tra quegli oneri che sorgono in conseguenza 4
5 dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità. Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. La Cassazione civile, sez. II, 28/09/1994, con la pronuncia n ha chiaramente stabilito come nessuna analogia può stabilirsi tra la procedura della eredità giacente ed il procedimento fallimentare. Pertanto la normativa derogatoria prevista in materia di ICI ( e ora IMU) in caso di fallimento non può essere traslato per analogia al caso dell eredità giacente. Il Curatore dell eredità giacente deve essere equiparato a tutti gli effetti ad un normale contribuente; ne consegue che è tenuto ad adempiere annualmente alle obbligazioni connesse all IMU e, similmente, il Comune è tenuto ad emettere avvisi di accertamento entro i termini decadenziali previsto dalla normativa IMU. Quanto sopra indicato troverà applicazione per tutti tributi locali. Circa i termini di prescrizione. Si rammenta come in relazione a tutti i tributi locali la Legge - 27/12/2006, n.296 art 1 c. 161 stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 5
6 norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Relativamente alla tariffa per la somministrazione dell acqua, per le bollette relative ai consumi di luce, acqua, gas e telefono, la prescrizione è di cinque anni (come dichiarato dall articolo 2948 numero 4 del codice civile). In conclusione, nella situazione esposta nel quesito, codesto Comune, quale soggetto portatore di interesse qualificato, potrà procedere a presentare presso il tribunale competente per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore nei confronti del quale, come amministratore dei beni ereditari, formulare le proprie pretese tributarie e patrimoniali. * * * * * Riteniamo con ciò di aver assolto all incarico affidato. Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario od opportuno, cogliendo altresì l occasione per porgere i nostri migliori saluti, Con ossequio. avv. Antonio Finocchiaro avv. Stefania Pedace 6
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