REPUBBLICA ITALIANA DELLA. Regione Umbria PARTE PRIMA. Sezione II DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

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1 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO DELLA UFFICIALE Regione Umbria SERIE GENERALE PERUGIA - 7 gennaio 2016 DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A PARTE PRIMA Sezione II DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO RISORSE IDRICHE E RISCHIO IDRAULICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 dicembre 2015, n Rocchetta S.p.A. - Proroga della Concessione di acqua minerale denominata Rocchetta in comune di Gualdo Tadino (PG) e istituzione delle aree di salvaguardia - Artt. 18 e 23 della L.R. 22/2008.

2 2 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 PARTE PRIMA Sezione II DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI - SERVIZIO RISORSE IDRICHE E RISCHIO IDRAULICO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 dicembre 2015, n Rocchetta S.p.A. - Proroga della Concessione di acqua minerale denominata Rocchetta in comune di Gualdo Tadino (PG) e istituzione delle aree di salvaguardia - Artt. 18 e 23 della L.R. 22/2008. Omissis IL DIRIGENTE DETERMINA 1. di accordare alla Rocchetta S.p.A. - con sede in Gualdo Tadino (PG) Zona Industriale sud, loc. Madonna del Piano, C.F ; - la proroga della concessione mineraria denominata Rocchetta, ricadente in comune di Gualdo Tadino dell estensione di Ha 208, per la durata di anni venticinque e la quantità massima di acqua prelevabile pari alla portata media annua di 25 l/s di cui 18 l/s per l acqua minerale Rocchetta e di 7 l/s per l acqua minerale Serrasanta; 2. di istituire le aree di salvaguardia della concessione Rocchetta ai sensi dell art. 23 della L.R. 22/2008 e i relativi vincoli e divieti, della Zone di tutela assoluta, della Zona di rispetto ristretta e allargata e della Zona di Protezione, come riportati nella cartografia catastale di cui alla Normativa delle Aree di Salvaguardia della Concessione di acqua minerale Rocchetta in comune di Gualdo Tadino (PG) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 3. di approvare lo schema di convenzione di cui all art. 13 della L.R. 22/2008, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2); il suddetto schema di convenzione sarà sottoscritto da parte del concessionario entro e non oltre tre mesi dalla data del presente atto; la mancata sottoscrizione è motivo di decadenza ai sensi dell art. 21, comma, 1 lett. c) della L.R. 22/2008; 4. di stabilire che, per la concessione denominata Rocchetta, il diritto annuo proporzionale all estensione della superficie, di cui dell art. 29, comma 1 della L.R. 22/2008, calcolato secondo quanto stabilito all art. 41 comma 8 della L.R. 22/2008 è pari a ,00; 5. di porre obbligo alla Società concessionaria, entro tre mesi dalla notifica del presente atto, di versare in favore della Regione un deposito cauzionale anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, vincolato per l intera durata della concessione, dell importo di ,00 ai sensi dell art. 14 della L.R. 22/2008; 6. di porre altresì obbligo alla Società concessionaria: di realizzare, entro sei mesi un sistema di monitoraggio in continuo dei propri prelievi ad uso imbottigliamento. Tale sistema si dovrà poter interfacciare con quello per il monitoraggio dei prelievi ad uso idropotabile dalla Sorgente di Santo Marzio che sarà realizzato da ATI n. 1; di realizzare gli interventi sul territorio di cui ai punti 4) Risanamento valle della Rocchetta, 5) Realizzazione Oasi della Rocchetta e 6) Cessione in comodato d uso vecchio stabilimento, del Programma degli investimenti, entro 24 mesi dal rilascio della concessione, compatibilmente con l acquisizione di tutti i necessari titoli abilitativi; di dare attuazione del Programma degli investimenti relativi agli interventi industriali e minerari entro l anno 2020 secondo il cronoprogramma proposto; ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di usi civici secondo le vigenti normative; di non opporsi ad eventuali limitazioni temporanee dei prelievi assentiti da parte della Regione nel caso di emergenza idrica con dichiarazione dello stato di calamità naturale e di non pretendere alcun indennizzo; di acquisire preventivamente i titoli abilitativi compresi, eventualmente, quelli inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza secondo le norme vigenti nel momento in cui saranno presentati i progetti per la realizzazione degli interventi sul territorio sia nel settore minerario che finalizzati alla valorizzazione, tutela e alla salvaguardia delle risorse; 7. di inviare copia del presente atto all Ufficiale Rogante per l iscrizione al Repertorio degli atti della Regione a norma dell art. 40 della L.R. 11/1979 e per la registrazione al competente Ufficio del Registro a spese della Società concessionaria;

3 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio di fare obbligo alla Società concessionaria a far pervenire all Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di notifica, copia autentica della nota di trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari del presente atto repertoriato dall Ufficiale Rogante; 9. di notificare il presente atto alla Società concessionaria a mezzo Posta Elettronica Certificata; 10. di inviare copia del presente atto al Comune di Gualdo Tadino, e alla Provincia di Perugia per il recepimento delle Aree dei salvaguardia e l adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 5 dell art. 23 della L.R. 22/2008, e per lo svolgimento alle funzioni di vigilanza ai sensi del comma 7 dello stesso citato articolo 23; 11. di inviare copia del presente atto alla ASL n. 1, per le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 dell art. 36 della L.R. 22/2008, e all ARPA Dipartimento - Provinciale di Perugia. 12. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e di darne annuncio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 13. di dichiarare che l atto è immediatamente efficace. Perugia, lì 18 dicembre 2015 Il dirigente ANGELO VITERBO

4 4 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 ALLEGATO 1 NORMATIVA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA CONCESSIONE DI ACQUA MINERALE ROCCHETTA IN COMUNE DI GUALDO TADINO (PG) Le Aree di Salvaguardia della Concessione mineraria denominata Rocchetta, istituite ai sensi dell art. 23 della L.R. 22/2008, son delimitate nel Piano Catastale 1: (Allegato B) e comprendono le particelle catastali ricadenti nel Piano Particellare (Allegato A). Esse sono così individuate: Zone di tutela assoluta intorno alla Sorgente Storica e ai pozzi denominati R1, R2, R4, R5 e Serrasanta all interno della Concessione, sono individuate con un perimetro con campitura di colore blu che circonda l opera di presa. Zona di rispetto ristretta (area evidenziata con campitura di colore giallo) che circonda la Zona di tutela assoluta è delimitata con linea continua di colore arancio. Zona di rispetto allargata (area evidenziata con campitura di colore verde) che circonda la Zona di rispetto ristretta è delimitata con linea continua di colore verde. Zona di Protezione che circonda la Zona di rispetto allargata è delimitata con linea continua di colore blu. Le Zone di tutela assoluta sono delimitate, ove possibile, con una idonea recinzione. All interno delle Zone di tutela assoluta è vietata qualsiasi attività ad esclusione di quelle dirette alla tutela e all utilizzo del giacimento idrominerale. I terreni costituenti le Zone di tutela assoluta costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell art. 15 della L. R. 22/2008. All interno delle Zone di rispetto ristretta e allargata, è vietato l insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoi, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; 1

5 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrominerale; h) gestione di rifiuti, i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. Nelle Zone di Rispetto ristretta e allargata, ove presenti, sono fatti salvi i diritti di uso civico fermo restando le limitazioni al pascolo di cui al punto n). All interno della Zona di protezione, ai sensi del comma 4 dell art 23 della L.R. 22/2008, la Regione, d intesa con il Comune di Gualdo Tadino può adottare limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche. 2

6 6 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

7 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

8 8 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

9 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

10 10 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

11 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

12 12 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

13 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

14 14 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

15 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

16 16 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 Allegato 2 CONVENZIONE TRA REGIONE UMBRIA E ROCCHETTA S.p.A. OGGETTO: L.R. 22/2008 Artt. 17 e 23 - Proroga della concessione Rocchetta, in comune di Gualdo Tadino (PG) con istituzione delle aree di salvaguardia Convenzione ai sensi dell art. 13 della L.R. 22/2008. L anno XXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxx), il giorno XX (xxxxxx) del mese di XXXXXXX in Perugia, nella sede regionale di Piazza Partigiani, TRA la Regione Umbria, Direzione Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie umane e strumentali, con sede in Piazza Partigiani n Perugia, più avanti semplicemente indicata come Regione, rappresentata dall ing. Angelo Viterbo nato a Bari il , in qualità di Dirigente del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico E la Rocchetta S.p.A., con sede in Roma Via Saverio Mercadante 32, C.F , più avanti semplicemente indicata come società concessionaria, rappresentata dal Dott. Maurizio Bigioni, nato a Roma il 19 Settembre 1947, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante. 1

17 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio Premesso che: - la Rocchetta S.p.A., è titolare della concessione mineraria Rocchetta, prorogata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. del / /, - le acque minerali Sorgente Umbra Rocchetta e Serrasanta reperite nella suddetta concessione ricadente nel Comune di Gualdo Tadino (PG) sono un bene indisponibile della Regione Umbria; - in data 30/12/2008 è stata pubblicata sul BUR della Regione Umbria la L.R. 22 Dicembre 2009 n. 22 che rappresenta la norma regionale in materia di acque minerali e che in virtù dell art. 23 di tale norma al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sono individuate le Aree di salvaguardia suddivise in Zone di tutela assoluta, Zona di Rispetto ristretta e allargata e Zona di protezione; - la Regione Umbria, il Comune di Gualdo Tadino e la Rocchetta S.p.A. hanno come obiettivo comune la salvaguardia del territorio e delle sue risorse idriche sotterranee; - la nuova L.R. 22/2008 prevede all art. 13 la sottoscrizione di una convenzione da parte della Regione e del Concessionario. Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue: Art. 1 (Oggetto della convenzione) Il presente atto è regolato dalla L.R. 22/2008 e disciplina la Concessione denominata Rocchetta e ricadente nel territorio del Comune di Gualdo Tadino (PG) sino alla scadenza prevista dall atto di proroga. La sottoscrizione da parte della società concessionaria della presente convenzione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le altre norme vigenti in materia, nonché di tutte le norme che regolano il presente atto. Art.2 (Coltivazione e utilizzazione delle acque del giacimento) La società concessionaria è tenuta al rispetto della quantità massima di acqua prelevabile per le attività di imbottigliamento pari alla portata media annua di 25 l/s di cui 18 l/s per l acqua minerale Rocchetta e di 7 l/sec dell acqua minerale Serrasanta comunque garantendo l ottimale gestione del bilancio idrogeologico del bacino interessato. Le risorse idrominerali sono imbottigliate presso lo stabilimento sito in Comune di Gualdo Tadino (PG) e potranno essere cedute, in parte e ai sensi dell art. 27 della L.R. 22/2008, previa autorizzazione regionale. Art. 3. (Limitazioni al regime dei prelievi.) In ragione del mantenimento dei prelievi autorizzati ad uso idropotabile pari a 50 l/s dalla sorgente di Santo Marzio, in favore di ATI n.1 per il comune di Gualdo Tadino, in caso di emergenza idrica con dichiarazione dello stato di calamità naturale, la Regione, 2

18 18 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 senza pretesa di qualsiasi indennizzo da parte della società Concessionaria, può dettare limitazioni temporanee dei prelievi assentiti di cui all Art. 2. Art.4 (Gestione degli erogatori per il libero attingimento) La società concessionaria è tenuta a cedere parte della risorsa idrominerale, per il libero attingimento dell acqua da parte dei cittadini di Gualdo Tadino presso l area comunale Fonte della Rocchetta sempre nel rispetto delle disponibilità del bacino idrominerale e della qualità delle risorse idriche sotterranee; È fatto obbligo alla società concessionaria di garantire la qualità della risorsa idrica sino al punto di libero attingimento, attraverso la sanificazione periodica delle tubazioni, del fontanile e la pulizia del luogo. I giorni, l orario, la quantità massima pro-capite prelevabile, i contenitori utilizzabili e l obbligo del loro risciacquo sono disciplinati dal Comune di Gualdo Tadino di concerto con la società concessionaria e portati a conoscenza degli abitanti mediante apposite affissioni nei pressi del fontanile. Art.5 (Valorizzazione e tutela delle acque del giacimento) La società concessionaria è tenuta a rispettare la Normativa delle aree di salvaguardia della concessione di acqua minerale Rocchetta in comune di Gualdo Tadino (PG) di cui all Allegato1 dell atto di proroga; inoltre è tenuta a comunicare al Comune di Gualdo Tadino, che effettua la vigilanza sul rispetto della suddetta normativa, ai sensi dell art. 23, comma 7 della L.R. 22/2008, eventuali violazioni di tali norme. La società concessionaria per l intera durata della concessione realizza e/o cofinanzia tutti gli interventi di cui all art. 12 comma 6 della L.R. 22/2008. Art.6 (Realizzazione del programma degli investimenti) Il Programma degli investimenti, allegato alla presente convenzione (Allegato 2/A), per l importo complessivo di , prevede la somma di nel settore minerario, di , nel settore industriale e di , per gli interventi finalizzati alla valorizzazione, tutela e alla salvaguardia delle risorse idrominerali ricadenti nell area di concessione. Tali investimenti saranno realizzati entro l anno 2020, fermo restando quanto ai commi successivi. La realizzazione degli interventi di cui ai punti 4) Risanamento valle della Rocchetta, 5) Realizzazione Oasi della Rocchetta e 6) Cessione in comodato d uso vecchio stabilimento, avverrà entro 24 mesi dal rilascio del provvedimento di proroga della concessione divenuto definitivo, compatibilmente con l acquisizione di tutti i necessari titoli abilitativi. Nel momento in cui saranno presentati i progetti per la realizzazione degli interventi sul territorio sia nel settore minerario che finalizzati alla valorizzazione, tutela e alla salvaguardia delle risorse, la società concessionaria è tenuta ad acquisire preventivamente i titoli abilitativi compresi, eventualmente, quelli inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza secondo le norme vigenti. 3

19 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio Art.7 (Monitoraggio dei principali parametri idrogeologici della falda delle acque captate) Il concessionario, entro sei mesi dal rilascio dell atto di proroga, deve realizzare un sistema di monitoraggio in continuo dei propri prelievi ad uso imbottigliamento. Tale sistema si dovrà poter interfacciare con quello realizzato per il monitoraggio dei prelievi ad uso idropotabile dalla Sorgente di Santo Marzio realizzato dall ATI n. 1. La società concessionaria è tenuta alla istallazione della strumentazione e relative centraline atte a misurare in continuo per ciascuna opera di captazione i seguenti parametri: - quantità di acqua prelevata (m 3 ) - portata (l/s, l/h, ) - livelli piezometrici della falda (m/p.c., m/s.l.m.) - temperatura ( C) - conducibilità (μs/cm) Per le opere di captazione sospese o non ancora utilizzate, l istallazione della strumentazione e relativa centralina deve essere effettuata prima della loro messa in esercizio. Dopo almeno un anno di monitoraggio dei prelievi e delle portate complessive del sistema Santo Marzio Rocchetta-Serrasanta, in caso che i risultati del monitoraggio evidenzino ulteriori disponibilità della risorsa idrica, si potranno valutare incrementi alle quantità assentite per i prelievi ad uso imbottigliamento di cui all Art. 2. Art.8 (Rilevazione, archiviazione e comunicazione dei dati al servizio Regionale competente) La società concessionaria, ha l obbligo di archiviazione dei dati relativi ai principali parametri idrogeologici della falda delle acque captate da ciascuna opera di presa. La società concessionaria si impegna sin d ora a realizzare su richiesta della Regione, un sistema di accesso remoto ai dati acquisiti per interfacciarli con il sistema di monitoraggio dei prelievi ad uso idropotabile dalla Sorgente di Santo Marzio realizzato dall ATI n. 1. In caso di impossibilità tecnica alla realizzazione del sistema di cui sopra, la società concessionaria si impegna a comunicare alla Regione, con la cadenza che questa riterrà opportuna i predetti parametri. A tal proposito si precisa che i dati comunicati alla Regione saranno utilizzati esclusivamente dalla stessa per le finalità di cui al primo comma e che, in considerazione della loro sensibilità non saranno oggetto di diffusione alcuna. Con cadenza almeno annuale, la società concessionaria trasmette alla Regione copia delle analisi chimico-fisiche e batteriologiche delle risorse idrominerali captate al fine del monitoraggio della qualità delle acque del bacino. Resta fermo l obbligo di comunicazione da parte della società concessionaria dei dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre relativo a ciascun anno, che dei dati statistici relativi alle attività svolte ai sensi della Direttiva approvata con D.G.R. 1559/2002 e D.G.R. 1549/

20 20 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016 Art.9 (Piani di emergenza per fronteggiare situazioni di pericolo per la qualità delle acque) È fatto obbligo alla società concessionaria di predisporre, sulla base di una valutazione analitica dei rischi, un Piano di Emergenza per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo di inquinamento della falda delle acque captate ed utilizzate, con particolare riferimento allo sversamento accidentale sul suolo di sostanze inquinanti. Art. 10 (Usi civici) Dato atto che parte dei territori in cui ricade la concessione e le relative Aree di Salvaguardia sono gravate da usi civici, la società concessionaria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti in materia di usi civici secondo le vigenti normative. Art. 11 (Altri obblighi e condizioni) Entro il , la società concessionaria è tenuta a trasmettere alla Regione l elenco aggiornato di tutte le pertinenze minerarie relative alla Concessione, di cui all art. 15 della L.R. 22/2008 e la documentazione attestante il loro stato di consistenza. Tale elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta vengano effettuati nuovi lavori minerari e nuove opere. Nel caso di comprovate difficoltà tecniche per la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui all art. 7 potrà essere concessa una proroga sino ad un massimo di sei mesi per il completamento dello stesso. La società concessionaria potrà richiedere di ripartire diversamente i quantitativi assentiti per l utilizzo delle due acque reperite all interno della concessione di cui all Art. 2, fermo restando il rispetto del limite massimo assentito. Art. 12 (Decadenza dalla concessione) Il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e di quant altro previsto dall art. 21 della L.R. 22/2008, è motivo di decadenza. Art. 13 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, la società concessionaria è tenuta al rispetto di quanto stabilito dall atto di proroga della concessione, dalla Legge Regionale 22/2008 e di tutte le norme nazionali e regionali e a sollevare la Regione da ogni responsabilità tecnica ed economica connessa con l esercizio della concessione. Art. 14 (Registrazione) La presente Convenzione sarà registrata in caso d uso e le relative spese di bollo saranno a carico della Regione. 5

21 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio Art. 15 (Foro competente) Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Perugia. Per la Rocchetta S.p.A. Il Dirigente del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico Dott. Maurizio Bigioni Dott. Ing. Angelo Viterbo 6

22 22 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

23 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

24 24 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

25 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

26 26 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

27 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio

28 28 Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016

29 CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/ Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l Potenza

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