Aree protette. Parchi, riserve e siti rete natura 2000
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- Filiberto Viviani
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1 Aree protette Parchi, riserve e siti rete natura 2000
2 La mia esperienza Direttore Parco del Frignano Direttore Riserva di Sassoguidano Direttore Riserva Casse d espansione del Secchia Collaborazione con il Parco Delta del Po Collaborazione Parco Oglio Sud (MN-CR) Direttore della Riserva Garzaia di pomponesco (MN) GEV dal 1997 in cui mi occupo (quando posso) di anti bracconaggio con la Polizia Provinciale, AIB, prot. civile e progetti con il Costa Rica
3 COS E LA RETE NATURA 2000 Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».
4 DIRETTIVA HABITAT La creazione della rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat». L obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
5 DIRETTIVA UCCELLI La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E del 1979 infatti un altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall altra l individuazione da parte degli Stati membri dell Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat
6 IL VALORE DELLE AREE SEMINATURALI Nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall uomo) ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura. Alle aree agricole ad esempio sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l agricoltura non intensiva. In altre parole si vuole favorire l integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.
7 CONSERVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO La caratteristica forse più innovativa di questa politica europea di conservazione è che fornisce l opportunità di far coincidere le finalità della conservazione della natura con quelle dello sviluppo economico che diviene così sostenibile. L attuazione di progetti di sviluppo all interno dei siti può essere prevista e realizzata tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecniche che diventano garanzia di conservazione. I siti Natura 2000 diventano allora aree nelle quali la realizzazione dello sviluppo sostenibile e durevole può essere attivamente ricercata e praticata attraverso progetti integrati che riflettano in modo puntuale le caratteristiche, le esigenze e le aspettative locali. Il principio di fondo è rappresentato da una programmazione integrata del territorio caratterizzato da elementi di valore naturalistico
8 STUDIO DI INCIDENZA Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo (art. 6, par. 3 Direttiva 92/43/CEE).
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10 I PIANI DI GESTIONE Il modo migliore per decidere tutto questo, come consiglia anche la direttiva, è preparare un piano di gestione del sito o per gruppi di siti. Anche in questo senso la direttiva non impone alcun vincolo particolare lasciando la libertà di agire nel modo ritenuto più opportuno.
11 COME SI FA IL PIANO DI GESTIONE
12 Situazione attuale Tutte le misure di conservazione generali e specifiche sono in fase di elaborazione
13 Dalla l. r. 11/88 alla 6/2005 nascita e sviluppo delle aree protette in emiliaromagna e dei siti SIC e Zps
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15 Parco del Frignano Istituito nel ha di parco e di area contigua
16 Parco dei sassi di roccamalatina Istituito nel ha di parco e 885 ha di area contigua
17 Riserva naturale orientata di sassoguidano Istituita nel ha.
18 Riserva naturale orientata salse di nirano Istituita nel ha.
19 Riserva naturale orientata casse d espansione del secchia Istituita nel ha.
20 Cosa succede oggi? Deliberazione legislativa n. 33 del 22 dicembre 2011 RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO
21 Art. 2 Macroaree per i Parchi e la Biodiversità 1. Per l esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite Macroaree per i Parchi e la Biodiversità secondo la perimetrazione di cui all allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.
22 3. Nell ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.
23 Art. 3 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità 1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell allegato 1) alla presente legge, denominato come segue: a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale; b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale; c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale; d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.
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25 a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all interno del loro perimetro; b) la gestione delle Riserve naturali regionali; c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi; d) l istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata; e) l istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico; f) l adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea; g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali); h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); i) l esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia- Romagna); j) l accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione; k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini; l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette. 3. L Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente: a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue; b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.
26 Art. 16 Volontariato a favore del sistema delle aree protette 1. Gli enti di gestione delle macro aree possono avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell informazione e dell educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
27 2. A tale scopo i suddetti enti, nell ambito delle convenzioni che regolano i rapporti con le guardie ecologiche volontarie, anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 a) organizzano corsi di formazione e di qualificazione dei volontari che intendono operare per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma 1; b) promuovono ed attuano progetti rivolti al censimento e al monitoraggio del patrimonio naturale delle aree protette e dei siti Rete natura 2000, all informazione e alla regolazione dei flussi dei visitatori, all allestimento e alla tenuta di banche dati utili alla gestione, alla gestione delle strutture educative e divulgative; c) organizzano e coordinano la vigilanza territoriale.
28 I prossimi anni Perseverare nella tutela della biodiversità Aumentare la consapevolezza dei cittadini sull importanza dell ambiente in cui viviamo, in modo tale che tutti possano essere attenti e rispettosi Le sanzioni servono ma l educazione è più importante Dare l esempio sempre, siamo cittadini speciali e per questo con più responsabilità verso tutti, soprattutto perché nessuno è obbligato a fare la GEV!!!
29 Grazie per l attenzione
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