Capitolo 3 Caratterizzazione delle aree protette
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- Silvestro Romagnoli
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1 Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali Bacino dello slizza Capitolo 3
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3 I INDICE 3. CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE AREE PER L ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO Acque dolci idonee alla vita dei pesci CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE Acque di balneazione AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE Aree sensibili AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DELLO SLIZZA... 6 I
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5 Aree per l estrazione di acque destinate al consumo umano Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile L individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. La Regione, con DGR 4072/01 e con DGR 2393/06 di aggiornamento, ha individuato e classificato, ai sensi dell art. 80 del dlgs 152/06 le sottoindicate acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile Corpo idrico categoria Provincia Comune località 1 rio Lussari A1 UD Tarvisio Tabella 3.1: acque superficiali destinate al consumo umano. 1
6 Figura 3.1: acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabil. 2
7 3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico Acque dolci idonee alla vita dei pesci In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati: a) i corsi d acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali; b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a); c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92; d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica. Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l allontanamento di liquami ed acque reflue industriali. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/b Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. Con DGR 2327/02 e con successiva DGR 2708/06 di aggiornamento non sono state designate e classificate acque dolci idonee alla vita dei pescinell ambito del. 3
8 3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE Acque di balneazione. A livello comunitario le acque di balneazione sono disciplinate dalla direttiva 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. A livello nazionale le acque di balneazione sono disciplinate dal D.P.R n. 470 di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione. La Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, invece è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008 In particolare le disposizioni transitorie inserite nell articolo 17 del summenzionato decreto legislativo, tra l altro, prevedono che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea. Nell ambito del non sono state individuate acque destinate alla balneazione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 4
9 3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE La normativa comunitaria in materia di aree sensibili rispetto ai nutrienti è stata recepita con il dlgs 152/99 e successivamente ripresa dal dlgs 152/ Aree sensibili Le aree sensibili sono disciplinate dagli articoli 91 e 106 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 6 alla parte terza del citato decreto. Con delibera n 2016/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato quale ulteriore area sensibile l intera Laguna di Marano e Grado, e ha delimitato quale bacino drenante delle acque costiere dell Adriatico settentrionale e della Laguna di Marano e Grado l intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini denominati Slizza e Sava che fanno parte del bacino del Danubio che drena le acque verso il Mar Nero. 5
10 3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DELLO SLIZZA Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva Habitat ) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale. In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino dello Slizza: CODICE DENOMINAZIONE AREA REGIONE TIPO_SITO SIC IT Conca di Fusine 3598,53 alpina B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000 IT Jof di Montasio e Jof Fuart 7999,41 alpina G - SIC incluso in una ZPS CODICE DENOMINAZIONE AREA REGIONE TIPO_SITO ZPS IT Alpi Giulie 18032,72 alpina F - ZPS che contiene SIC 6
11 Figura 3.2: zone SIC e ZPS 7
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SETTORE DIRETTIVE EUROPEE NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE NOTE
R.D. n. 1443/27 (ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle acque termali e minerali) R.D. n. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) DIR 75/440/CEE
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