Il Bilancio di Previsione è lo strumento principale della programmazione economico finanziaria del Comune. Si compone di diversi documenti:

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1 Bilancio trasparente Il Comune di Milano si è posto l obiettivo strategico di migliorare l efficacia e la trasparenza nella gestione delle risorse economico-finanziarie. Il primo passo in questa direzione consiste nell elaborazione e contestuale comunicazione di un bilancio comunale trasparente per il cittadino, che consenta una più agevole lettura per tutti i cittadini e i city user interessati a capire la gestione delle risorse da parte del Comune. Il Bilancio di Previsione è lo strumento principale della programmazione economico finanziaria del Comune. Si compone di diversi documenti: Bilancio di Previsione Annuale Bilancio Pluriennale (triennale) Relazione Previsionale e Programmatica (triennale). Il processo di formazione di tali documenti è complesso e coinvolge, oltre alle articolazioni organizzative dell'ente, la Giunta Comunale, che ne definisce lo schema e il Consiglio Comunale che ha l'importante compito di approvarlo. Con l'approvazione, il Bilancio diventa "autorizzatorio" per lo svolgimento di tutte le attività e dei servizi per i quali sono state stanziate e approvate le relative risorse. Nel corso dell'anno, il Bilancio può essere variato dal Consiglio Comunale qualora fosse necessario prendere atto di maggiori o minori entrate o di modifiche negli stanziamenti di spesa originariamente previsti (ovviamente tutte le variazioni devono essere deliberate in pareggio finanziario). Il Rendiconto di Esercizio (o Bilancio Consuntivo) è il documento che entro il 30 aprile dell'anno successivo viene approvato dal Consiglio Comunale e rappresenta le risultanze dell'esercizio con riferimento agli stanziamenti approvati in sede di previsione. Il confronto tra Bilancio di Previsione e Rendiconto fornisce indicazioni concrete sull'effettiva realizzazione dei programmi dell'ente. Ovviamente solo i numeri non sono sufficienti a rendere conto di quanto svolto dall Amministrazione ed è per questo che i documenti contabili sono accompagnati da relazioni descrittive. Il Bilancio mette a confronto due voci contrapposte: le Entrate le Spese che rappresentano rispettivamente le risorse disponibili per la realizzazione di politiche e progetti e il loro impiego reale. Il Bilancio deve rispettare alcuni principi essenziali ed inderogabili (vedi allegato). Il Bilancio è redatto secondo una struttura definita per legge e uguale per tutti gli enti locali italiani.

2 Principi generali o postulati 1. Principio dell'annualita' 2. Principio dell'unita' 3. Principio dell'universalita' 4. Principio dell'integrita' 5. Principio della veridicita', attendibilita', correttezza, e comprensibilita' 6. Principio della significativita' e rilevanza 7. Principio della flessibilita' 8. Principio della congruita' 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuita' e della costanza 12. Principio della comparabilita' e della verificabilita' 13. Principio della neutralita' 14. Principio della pubblicita' 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 1. Principio della annualita' I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono. ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell'unita' La singola amministrazione pubblica e' una entita' giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. 3. Principio della universalita' Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalita' le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 4. Principio della integrita' Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

3 5. Principio della veridicita' attendibilita', correttezza, e comprensibilita' Il principio della «veridicita'» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicita' non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Una corretta interpretazione del principio della veridicita' richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilita', correttezza e comprensibilita'). Il principio di veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre,sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilita'). Tale principio non e' applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile e' attendibile se e' scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parita' di altre condizioni, di avvicinarsi alla realta' con un maggior grado di approssimazione. Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e' rafforzativo del principio base della veridicita'.al fine di consentire una rappresentazione chiara dell'attivita' svolta, le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottano il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari. L'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne - tra l'altro - la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute.. Il sistema di bilancio deve essere corredato da una informativa supplementare che faciliti la comprensione e l'intelligibilita' dei documenti. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica. Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio e' che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita' ed al tempo stesso analiticita' delle conoscenze. A tale scopo, si assume che gli utilizzatori possano con la normale diligenza esaminare i dati contabili dei bilanci ed abbiano una ragionevole conoscenza dell'attivita' svolta dall'amministrazione pubblica considerata e dei sistemi contabili adottati, al fine di ottenere, dagli elementi quantitativi e qualitativi disponibili, chiare e trasparenti informazioni.

4 I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicita' e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile. 6. Principio della significativita' e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o revisioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. L'informazione e' rilevante se la sua omissione o errata presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 7. Principio della flessibilita' Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perche' questo comporterebbe una rigidita' nella gestione che puo' rivelarsi controproducente. Il principio di flessibilita' e' volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Per tale finalita' la legge disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari. Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio. Differente funzione ha la flessibilita' dei bilanci in sede gestionale, volta a consentire variazioni compensative tra le missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti del personale all'interno di ciascuna amministrazione e la rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a ogni programma. Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Il principio di flessibilita' si applica non solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione su cui transita la funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. E' necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita' e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresi' sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione. 8. Principio della congruita' La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5 La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione. 9. Principio della prudenza Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate. Il principio della prudenza cosi' definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono pero' essere evitati perche' sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile. Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita' di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Cio' soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuita' dell' amministrazione. 10. Principio della coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. La coerenza interna implica: - in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente; - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici; - in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita' ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati. La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica. 11. Principio della continuita' e della costanza

6 La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilita' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. Inoltre, la costanza di applicazione dei principi contabili generali e di quelli particolari di valutazione e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione, del rendiconto e bilancio d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il principio della continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, deve rappresentare un' eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significativita' delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio. 12. Principio della comparabilita' e verificabilita' Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialita' gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una sana e buona amministrazione. Deve essere consentita anche la valutazione delle situazioni patrimoniali, degli andamenti economici e finanziari, nonche' delle relative modificazioni. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' condizione necessaria per la comparabilita' spazio-temporale dei documenti del sistema di bilancio sia per gli organi di governante interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica. Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della comparabilita' e' che gli utilizzatori siano informati dei principi contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei dati che compongono il sistema di bilancio, di qualsiasi cambiamento nell'applicazione di tali principi e degli effetti di tali cambiamenti. Il requisito di comparabilita' non deve essere un impedimento all'introduzione dei principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Non e' appropriato che un'amministrazione pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od un evento se il criterio adottato non e' conforme al disposto normativo ed ai principi contabili. Nell'ambito della stessa amministrazione pubblica la comparabilita' dei bilanci in periodi diversi e' possibile se sussistono le seguenti condizioni: - la forma di presentazione e' costante, cioe' il modo di esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; - i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti.

7 L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; - i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della Verificabilita'). La verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 13. Principio di neutralita' o imparzialita' La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per far venir meno l'imparzialita', la ragionevolezza e la verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie di ragioneria a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi. 14. Principio della pubblicita' Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie. Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunita' amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. 15. Principio dell'equilibrio di bilancio Le norme di contabilita' pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il pareggio finanziario. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio finanziario nel bilancio di previsione infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

8 Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attivita' svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu' ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilita' anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. 16. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria, i cui contenuti specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del presente decreto, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 17. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attivita' amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilita' economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni pubblica amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite dei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi e le spese dei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai soli prospetti di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget economico e/o preventivo economico, al conto economico ed al conto del patrimonio nel rendiconto della gestione. La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. I documenti di programmazione e di previsione esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici complessivamente valutati in via preventiva. Il rendiconto deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio. L'analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.

9 Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n. 11 dei Dottori Commercialisti, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunita' amministrata e quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; l'erogazione e' gia' avvenuta, si e' cioe' verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprieta' o i servizi sono stati resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali programmate. Fanno eccezione i trasferimenti a destinazione vincolata, siano questi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti economici negativi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione puo' essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi; per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una piu' diretta associazione. Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento; per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perche' associati a funzioni istituzionali, o perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita'; b) viene meno o non sia piu' identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) L'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai componenti economici negativi o costi o spese dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali caratterizzanti l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica. 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e quindi alla realta' economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

10 Leggere il bilancio Classificazione delle entrate Classificazione delle spese Classificazione delle entrate Entrate scandite secondo la diversa classificazione: TITOLI secondo la fonte di provenienza CATEGORIE secondo la tipologia RISORSE individuazione analitica dell oggetto Classificazione delle spese Uscite scandite secondo la diversa classificazione: TITOLI aggregazione economica della spesa FUNZIONI svolte dall Ente SERVIZI gestione di attività INTERVENTI natura economica della spesa

11 Entrate Tipologie di entrate Le Entrate correnti Le Entrate in conto capitale o entrate straordinarie Tipologie di entrate Le Entrate si suddividono in Entrate Correnti ed Entrate in Conto Capitale: le Entrate correnti sono quelle ordinarie, servono a finanziare le spese correnti e le rate di rimborso dei mutui e, se superano queste voci di spesa, costituiscono l Avanzo di amministrazione, che può essere destinato a finanziare parte degli investimenti le Entrate in Conto Capitale sono entrate straordinarie" e in parte non ripetitive, destinate a finanziare le spese per investimento, fatte salve alcune eccezioni di legge che riguardano, ad esempio la possibilità di finanziarie spese correnti con i proventi per Concessioni Edilizie. Le Entrate correnti Si suddividono in: Entrate Tributarie o imposte o tasse o tributi Entrate derivanti da trasferimenti correnti o dello Stato o della Regione o da Organismi comunitari e internazionali o di altri Enti del Settore Pubblico Entrate Extratributarie o proventi dei Servizi pubblici o asili, refezione scolastica, centri sportivi, corsi ricreativi e culturali comunali, servizi funebri, proventi delle multe e dell Area C, proventi dei parcheggi ecc. o proventi dei beni dell Ente (compresi gli affitti per le case del Comune e per gli altri immobili locati) o interessi attivi a favore dell Ente o utili e dividendi delle Società Partecipate dall Ente o proventi diversi.

12 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI Entrate Correnti % 39% 19% Totale entrate Tributarie Totale Contributi e trasferimenti Totale Entrate Extratributarie Milioni di Euro Entrate correnti Totale entrate Tributarie 1.019, , ,6 Imposte: 455,7 847,5 839,8 ICI 303,3 29,8 17,2 IMU 0,0 726,9 594,3 Imposta comunale sulla Pubblicità 18,9 18,5 19,2 Addizionale su consumo energia elettrica 12,9 0,6 2,0 Addizionale Comunale su IRPEF 34,6 62,5 177,4 Compartecipazione all'irpef 0,0 0,0 0,0 Compartecipazione all' IVA 84,7 0,0 0,0 Imposta di soggiorno 0,0 8,8 29,4 Altre 1,3 0,4 0,3 Tasse: 228,6 284,0 324,6 TARSU 209,0 259,9 24,4 Addizionale TARSU 19,5 23,9 0,0 Tares 0,0 0,0 300,2 Altre 0,1 0,2 0,0 Tributi speciali e altri propri: 334,8 154,2 25,2 Diritti su affissioni pubbliche 2,2 1,9 1,8 Entrate da Fondo sperimentale di riequilibrio 332,6 152,3 0,0 Fondo Solidarietà comunale 0,0 0,0 23,4 Totale Contributi e trasferimenti 363,3 435,6 589,8 Stato 37,2 131,9 266,1 Regione 321,9 298,6 317,7 Altro 4,2 5,1 6,0 Totale Entrate Extratributarie 1.007, , ,1 Proventi dei servizi pubblici: 519,5 881,5 909,8 Sanzioni al Codice della strada 121,1 431,8 408,2 Proventi dei servizi di assistenza 37,8 38,1 37,4 Proventi dei servizi per l'infanzia e gli asili nido 18,6 20,9 19,9 Proventi dei servizi funebri e cimiteriali 7,5 6,6 7,0 Altre 334,5 384,1 437,3 Proventi dei Beni dell'ente: 118,4 157,6 174,5 Fitti 78,5 101,7 109,4 COSAP 25,2 39,1 50,2 Altre 14,7 16,8 14,9 Interessi su anticipi e crediti 7,8 436,1 20,9 Utili Partecipate e dividendi 247,5 48,8 60,1 Proventi diversi 114,4 139,5 100,8 TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.390, , ,5

13 Le Entrate in conto capitale o entrate straordinarie Rappresentano le entrate destinate al finanziamento di investimenti o di opere pubbliche, comprese le manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale come strade, immobili comunali, infrastrutture per il trasporto e la viabilità, ecc. Sono costituite da: riscossioni di crediti alienazioni di beni di proprietà dell Ente (beni immobili) cessione di partecipazioni in società di proprietà comunale proventi per Concessioni Edilizie: i cosiddetti oneri di urbanizzazione trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico e da soggetti privati ricorso a prestiti: accensioni di mutui e altre forme di finanziamento. Nei bilanci degli Enti pubblici hanno un peso rilevante gli oneri di urbanizzazione e i permessi di costruire. La legislazione permette l utilizzo di una quota pari al 75% degli oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

14 Uscite Tipologie di uscite Spese correnti Spese in Conto capitale Tipologie di uscite Le Uscite o Spese offrono la rappresentazione dell attività che il Comune svolge sul territorio. Sono suddivise tra Spese correnti e Spese in Conto Capitale: le Spese Correnti sono quelle necessarie alla gestione quotidiana dell Ente le Spese in Conto Capitale sono costituite dagli investimenti necessari per: o o accrescere il patrimonio dell Ente (realizzazione di nuove opere o acquisto di immobili) effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione che generano utilità per l Ente nell arco di più anni. Spese correnti Le spese correnti sono quelle necessarie per la gestione ordinaria dei servizi erogati. Tra le voci spese principali, oltre a quella per il personale comunale, spiccano: il contratto con ATM per il servizio di trasporto pubblico locale il contratto con Amsa per raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia delle strade le spese per illuminazione pubblica i servizi sociali per i cittadini, la refezione scolastica, gli asili nido, ecc. Per le spese dettagliate e un confronto con gli esercizi precedenti consulta la sezione Bilanci

15 SPESE CORRENTI CLASSIFICATE PER FUNZIONE Spese Correnti per Funzione 15% 1% 10% 1% 7% 16% 11% 35% 3% 0% 1% Amministrazione, Gestione e Controllo Giustizia Polizia Locale Istruzione Pubblica Cultura e beni culturali Settore Sportivo e Ricreativo Turismo Viabilità e Trasporti Gestione del Territorio e Ambiente Sociale Sviluppo economico Nel grafico le spese correnti sono rappresentate al netto dei fondi accantonamento svalutazione crediti e rischi su derivati Milioni di Euro Spese Correnti per Funzione Amministrazione, Gestione e Controllo 349,7 323,2 269,6 Giustizia 25,2 23,0 27,9 Polizia Locale 150,9 162,6 182,0 Istruzione Pubblica 243,2 247,7 288,5 Cultura e beni culturali 80,1 81,4 85,0 Settore Sportivo e Ricreativo 13,1 14,9 11,0 Turismo 8,0 6,4 5,0 Viabilità e Trasporti 737,9 806,3 912,4 Gestione del Territorio e Ambiente 380,1 429,7 427,9 Sociale 397,8 388,3 391,2 Sviluppo economico 12,4 21,8 14,8 TOTALE SPESE CORRENTI 2.398, , ,3

16 SPESE CORRENTI CLASSIFICATE PER INTERVENTO (PER NATURA DELLA SPESA) Spese Correnti per Intervento 1% 4% 4% 1% 1% 23% 0% 66% Personale Acquisto beni di consumo e/o materie Prestazioni Servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi pass. e oneri finanziari Imposte e tasse Oneri straordinari Milioni di Euro Spese Correnti per Intervento Personale 622,3 580,7 594,2 Acquisto beni di consumo e/o materie 7,3 8,2 6,5 Prestazioni Servizi 1.477, , ,1 Utilizzo beni di terzi 13,4 12,1 11,8 Trasferimenti 104,1 137,4 111,8 Interessi pass. e oneri finanziari 117,4 121,3 112,2 Imposte e tasse 37,7 36,5 37,1 Oneri straordinari 18,4 36,4 29,6 TOTALE SPESE CORRENTI 2.398, , ,3 Spese necessarie per la gestione ordinaria dei servizi. La suddivisione in Interventi è basata sulla natura economica dei fattori produttivi.

17 Spese in Conto capitale Nel Bilancio del Comune, la fonte principale di finanziamento degli investimenti è rappresentata dalle Entrate in Conto capitale (entrate da permessi per costruire, contributi pubblici e avanzo di amministrazione). E possibile anche finanziare investimenti con l accensione di mutui bancari o altre forme di indebitamento consentite dalla legge. Gli investimenti dell Ente sono inseriti all interno del Titolo II della spesa. Il Comune di Milano nel 2012 ha deciso di impegnare spese per investimenti, da realizzarsi a partire dall anno 2012 e negli anni successivi, per un importo complessivo di mln. In particolare gli investimenti più rilevanti hanno riguardato: la realizzazione delle linee metropolitane, principalmente M4 e M5 e le opere ad esse connesse (per un importo pari a circa mln di ) i finanziamenti connessi con l evento EXPO 2015 e per il finanziamento di Arexpo (per un importo pari a circa 199 mln di ). Tra le altre spese rilevanti: le spese per l illuminazione pubblica (per un importo pari a circa 15,3 mln ) le spese di manutenzione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per un importo pari a circa 11,6 mln ) le spese di manutenzione su edifici comunali, scolastici e demaniali, immobili cimiteriali (per un importo pari a circa 72,2 mln ) le spese per la manutenzione delle strade e il miglioramento del traffico e della viabilità (per un importo pari a circa 37,5 mln ) l aumento di capitale So.Ge.Mi. (per un importo pari a 14,5 mln ) le spese per la manutenzione delle aree a verde (per un importo pari a circa 17,3 mln ). Per le spese dettagliate e un confronto con gli esercizi precedenti consulta la sezione Bilanci

18 SPESA PER INVESTIMENTI CLASSIFICATA PER FUNZIONE (PER DESTINAZIONE DELLA SPESA) Spesa per Investimenti per Funzione 0% 2% 1% 1%2% 2% 0% 4% 7% 81% Amministrazione, Gestione e Controllo (*) Giustizia Istruzione Pubblica Cultura e beni culturali Settore Sportivo e Ricreativo Turismo Viabilità e Trasporti Gestione del Territorio e Ambiente Settore Sociale Sviluppo economico Milioni di Euro Spesa per Investimenti per Funzione Amministrazione, Gestione e Controllo (*) 39,2 94,2 7,8 Giustizia 4,5 0,0 5,8 Polizia Locale 3,1 0,0 0,0 Istruzione Pubblica 10,8 0,1 2,6 Cultura e beni culturali 8,5 0,8 9,5 Settore Sportivo e Ricreativo 8,7 21,3 8,6 Turismo 0,0 0,0 0,2 Viabilità e Trasporti 578,5 77,7 327,9 Gestione del Territorio e Ambiente 51,1 30,1 28,8 Settore Sociale 1,9 0,1 0,2 Sviluppo economico 0,8 43,4 15,8 Servizi produttivi 0,0 0,0 0,0 TOTALE INVESTIMENTI 707,1 267,7 407,2 (*) escluse operazioni di impiego della liquidità (concessione di crediti)

19 SPESA PER INVESTIMENTI CLASSIFICATA PER INTERVENTO (PER NATURA DELLA SPESA) Spesa per Investimenti per Intervento 55% 39% Acquisizione beni immobili e realizzazione opere pubbliche e infrastrutture Acquisto beni mobili e attrezzature Incarichi professionali esterni 4% 1% 1% Trasferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni Milioni di Euro Spesa per Investimenti per Intervento Acquisizione beni immobili e realizzazione opere pubbliche e infrastrutture 645,1 106,0 351,9 Acquisto beni mobili e attrezzature 14,3 3,5 12,0 Incarichi professionali esterni 0,0 0,0 8,3 Trasferimenti di capitale 47,7 105,0 35,0 Partecipazioni azionarie 0,0 53,2 0,0 Conferimenti di capitale 0,0 0,0 0,0 Concessione di crediti e anticipazioni 1.220,0 300,0 500,0 TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 1.927,1 567,7 907,2

20 Risultato di Amministrazione Il risultato di amministrazione (cosiddetto "avanzo di amministrazione" o disavanzo, se negativo) è il risultato di sintesi della gestione del bilancio. E' un saldo di natura finanziaria che tiene conto oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal Comune, anche dei debiti e crediti (cosiddetti residui passivi e residui attivi). Il risultato di amministrazione è suddiviso in diverse tipologie di fondi che hanno specifiche destinazioni. L'avanzo di amministrazione è una importante fonte di finanziamento per gli investimenti del Comune e viene determinato dal Consiglio Comunale unitamente all'approvazione del Rendiconto (Bilancio Consuntivo) Nella tabella seguente si riportano in sintesi gli esiti dei risultati di amministrazione degli ultimi tre esercizi. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Milioni di euro Composizione del Risultato di Amministrazione Risultato di Amministrazione (Avanzo): Fondi per spese di investimento 455,1 298,2 258,3 Fondo svalutazione crediti 30,0 427,1 771,8 Accantonamenti per operazioni finanziarie 12,0 427,6 427,6 Fondi vincolati per spese correnti 0,3 0,0 3,1 Altri Fondi vincolati 0,0 0,0 0,2 Fondo accantonamento passività potenziali spesa corrente 0,0 26,9 9,7 Fondo Pluriennale vincolato a spese in conto capitale (come definito dai nuovi principi contabili) 0,0 694,2 897,1 Quota disponibile 2,5 3,4 0,0 TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 499, , ,8

21 Bilanci Il Bilancio del Comune di Milano si compone di tre elementi: la Relazione Previsionale Programmatica È il documento di programmazione triennale delle attività del Comune. Contiene l illustrazione delle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell economia insediata e dei servizi forniti, nonchè dei programmi di spesa da perseguire e l illustrazione dei mezzi necessari per farvi fronte il Bilancio Triennale Rappresenta il quadro della programmazione finanziaria comunale necessaria per il perseguimento degli obiettivi triennali il Bilancio Annuale È lo strumento di programmazione e di governo delle attività del Comune. Evidenzia le previsioni finanziarie annuali, nel cui ambito verrà realizzata l attività gestionale del Comune.

22 C O M U N E D I M I L A N O Ai sensi dell art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio preventivo 2013 e al Conto Consuntivo 2012 (1): 1) - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti: ENTRATE SPESE (valori espressi in euro) DENOMINAZIONE Previsioni di competenza da bilancio 2013 Accertamenti da Rendiconto anno 2012 DENOMINAZIONE Previsioni di competenza da bilancio 2013 Impegni da Rendiconto anno Avanzo d amministraz ,32 = - Disavanzo d amministraz. = = - Tributarie , ,47 - Correnti , ,05 - Contributi e trasferim. *di cui da Stato , , , ,84 - Rimborso quote capitale per mutui in ammortamento *di cui da Regione , ,78 - Extratributarie , ,79 *di cui Servizi pubblici , , , ,70 Totale Entrate correnti , ,15 Totale Spese correnti , ,75 - Alienazione beni e trasferimenti , ,25 - Spese di Investimento , ,82 *di cui da Stato , ,00 da Regione , ,00 - Assunzione prestiti ,26 = Totale spese Conto capitale , ,82 *di cui Anticipazioni di tesoreria Totale entrate in Conto capitale ,00 = , ,25 - Rimborso Anticipazioni di Tesoreria ed altri ,00 = -Servizi per conto di terzi , ,28 - Servizi per conto di terzi , ,28 TOTALE ENTRATE , ,68 TOTALE SPESE , ,85 -Disavanzo di gestione = = -Avanzo di gestione = ,83 TOTALE GENERALE , ,68 TOTALE GENERALE , ,68 2) - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l analisi economico-funzionale è la seguente: Amministr. Istruzione Attività Trasporti Attività Abitazioni Totale Generale e Cultura Sociale e Viabilità Economica Personale , , , , , , ,67 Acquisto beni e servizi , , , , , , ,71 Interessi passivi , , , , , , ,51 Investimenti effettuati , , , , , ,25 direttamente Investimenti indiretti , , , , , ,29 3)- La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2012 desunta dal consuntivo è la seguente: - Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo ,56 - Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo = - Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre ,56 - Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dall elencazione allegata al conto consuntivo dell anno 2012: ,08 4) - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: ENTRATE CORRENT 2.477,12 SPESE CORRENTI 1.833,50 * di cui: * di cui: - tributarie 940,93 - personale 424,98 - contributi. e trasferimenti 318,82 - acquisto di beni e servizi 1.156,96 - altre entrate correnti 1.217,38 - altre spese correnti 251,56 (1)- I dati si riferiscono all ultimo consuntivo approvato. IL RAGIONIERE GENERALE Michele Petrelli IL SINDACO Giuliano Pisapia

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