CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ANTONINO FOTI, ANGELI, BARANI, BERARDI, DE LUCA, DI BIAGIO, GALATI, GERMANÀ, GIAMMANCO, GIBIINO, LABOCCETTA, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MOTTOLA, SANTELLI, TRAVERSA Disciplina dell esercizio della professione di sociologo Presentata il 22 luglio 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La sociologia è una scienza relativamente nuova rispetto ad altre scienze sociali, quali l economia, la scienza della politica, le scienze etnoantropologiche e la psicologia. Il termine fu coniato da Auguste Comte, che sperava di unificare tutti gli studi sull uomo, includendo la storia, la psicologia e l economia. Il suo schema sociologico era tipico del XVIII secolo: egli credeva che l esistenza umana passasse sempre attraverso le stesse distinte tappe storiche e che, comprendendone la progressione, si potessero individuare i rimedi per i problemi della società. Tuttavia la sociologia ha le sue origini nella filosofia politica e sociale di Platone e Aristotele, fino a Hobbes, Machiavelli, Rousseau, Hegel, Tocqueville ed Emerson. In Italia, sebbene fossero presenti in diverse università italiane alcuni importanti sociologi, la prima facoltà di sociologia fu aperta soltanto nel 1962 a Trento. Numerosi studenti arrivarono a Trento da tutta Italia, richiamati dalla novità degli insegnamenti proposti e da un titolo di studio che si presentava come uno strumento indispensabile per la comprensione delle moderne società complesse. Lo studio della sociologia ha fatto notevoli passi avanti: più che uno strumento di interpretazione scientifica della società, esso si propone, in realtà, come uno strumento per il cambiamento e per l evoluzione della società stessa, in grado di unire una puntuale osservazione dei fenomeni sociali con una vocazione critica e trasformativa della società. Oggi i sociologi indirizzano la ricerca su aspetti macrostrutturali, come sistema sociale, funzione, classe sociale, genere e istituzioni quali la famiglia, sulla devianza o sulla rottura di strutture sociali (quali
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2631 possono essere, ad esempio, il crimine rispetto al sistema di valori prevalente e il divorzio per la famiglia) e si interessano parallelamente di microprocessi, quali le interazioni personali. Vista l importanza di questa disciplina, oggi più che mai si avverte la necessità della sua tutela e della sua regolamentazione, al fine di valorizzare la professionalità dei tanti insigni studiosi italiani, attraverso l istituzione di un apposito albo dei sociologi, al pari delle categorie professionali più importanti per la formazione e la crescita della società italiana.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2631 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Definizione della professione di sociologo). 1. Il sociologo è il professionista specializzato nella ricerca e nell analisi dei comportamenti di gruppi di persone, svolte in diversi campi, quali, a titolo esemplificativo, ricerche di marketing, sui comportamenti di voto, sul funzionamento di particolari strutture e organizzazioni e sui comportamenti di particolari gruppi di persone. L attività di sociologo può essere svolta come libera professione o in qualità di dipendente di istituti di ricerca nonché di imprese ed enti pubblici. ART. 2. (Requisiti per l esercizio della professione). 1. Per esercitare la professione di sociologo è necessario aver conseguito l abilitazione in sociologia mediante l esame di Stato ed essere iscritto all albo professionale di cui all articolo L esame di Stato è disciplinato con regolamento da emanare ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sono ammessi all esame di Stato i laureati in sociologia in possesso di documentazione attestante l effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ART. 3. (Istituzione dell albo). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2631 Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, è istituito l albo professionale dei sociologi, di seguito denominato «albo». 2. Gli iscritti all albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall articolo 622 del codice penale. ART. 4. (Istituzione dell ordine dei sociologi). 1. Gli iscritti all albo costituiscono l ordine dei sociologi, di seguito denominato «ordine». L ordine è articolato in consigli regionali, fatto salvo quanto previsto dall articolo 5, e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, in consigli provinciali. ART. 5. (Istituzione di ulteriori consigli dell ordine). 1. Qualora il numero degli iscritti all albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituito un ulteriore consiglio dell ordine nell ambito della stessa regione. 2. L istituzione della sede di cui al comma 1 del presente articolo è disposta con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell ordine di cui all articolo Al consiglio dell ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell ordine. ART. 6. (Requisiti per l iscrizione all albo). 1. Per essere iscritti all albo è necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell Unione europea
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2631 o di uno Stato estero con cui esiste un trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l interdizione dalla professione; c) essere in possesso dell abilitazione all esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all estero, dimostrare di risiedere all estero al servizio, in qualità di sociologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato. ART. 7. (Richiesta di iscrizione all albo). 1. Per l iscrizione all albo l interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale o provinciale dell ordine, di cui all articolo 11, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo 6, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni agli albi professionali. 2. Per l iscrizione all albo i pubblici impiegati devono essere autorizzati all esercizio della libera professione. ART. 8. (Iscrizione all albo). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine esamina le domande per l iscrizione all albo, pervenute ai sensi dell articolo 7, entro due mesi dalla data del loro ricevimento e provvede alla loro accettazione o al loro rifiuto, con propria deliberazione motivata, di cui è redatto verbale, in base a una relazione presentata da uno dei consiglieri.
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2631 ART. 9. (Modalità di iscrizione nell albo). 1. L anzianità di iscrizione all albo è determinata dalla data della relativa deliberazione di cui all articolo L iscrizione all albo avviene secondo l ordine cronologico della relativa deliberazione. 3. L albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d ordine di iscrizione. 4. L albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e di residenza, nonché, per i soggetti sospesi dall esercizio professionale, la relativa indicazione. ART. 10. (Cancellazione dall albo). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine, d ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall albo: a) nei casi di rinuncia dell iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità; c) quando è venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell articolo 6, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all estero, l iscritto venga esonerato dall obbligo del possesso di tale requisito. 2. Il consiglio di cui al comma 1 pronuncia la cancellazione dall albo dopo aver sentito l interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o nel caso previsto dalla lettera a) del citato comma 1. ART. 11. (Consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine è composto da sette membri
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2631 nel caso in cui il numero degli iscritti non sia superiore a duecento e di quindici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti all albo. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere; b) conferisce incarichi particolari ai consiglieri, ove ritenuto necessario; c) provvede all ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell albo, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la revisione dell albo almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell albo e degli aggiornamenti al Ministro della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio regionale o provinciale dell ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, qualora richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell articolo 26; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2631 ART. 12. (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. L elezione del consiglio regionale o provinciale dell ordine è effettuata nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il medesimo consiglio. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine uscente rimane in carica fino all insediamento del nuovo consiglio. 3. Gli iscritti all albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio regionale o provinciale dell ordine o in un altra sede scelta dal consiglio stesso. In ogni caso, il seggio è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell urna durante le operazioni elettorali. 4. L avviso di convocazione è comunicato a tutti gli iscritti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante lettera consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. 5. L avviso di convocazione è comunicato al Consiglio nazionale dell ordine e contiene l indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione. 6. La seconda convocazione è fissata almeno cinque giorni dopo la prima. 7. L elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l esibizione di un documento di riconoscimento ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell urna. 9. Dell avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell elenco degli elettori.
9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati È ammessa la votazione per corrispondenza. L elettore richiede alla segreteria del consiglio regionale o provinciale dell ordine la scheda allo scopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell urna. 11. La votazione si svolge pubblicamente per almeno otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Essa viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia la votazione alla seconda convocazione. In tale caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. ART. 13. (Composizione del seggio elettorale). 1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell ordine uscente o il commissario straordinario di cui all articolo 20, prima di iniziare la votazione, sceglie tra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell ufficio elettorale. ART. 14. (Votazione). 1. Le schede per la prima e per la seconda convocazione sono predisposte in
10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2631 un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale dell ordine con il timbro del consiglio dell ordine regionale o provinciale dell ordine. Esse, con l indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell inizio della votazione, sono firmate all esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. L elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minore numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni. ART. 15. (Comunicazioni dell esito delle elezioni). 1. Il presidente del seggio elettorale comunica al presidente del consiglio dell ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del medesimo consiglio. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell ordine, al Ministro della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell ordine. ART. 16. (Proclamazione dei componenti e adunanza del consiglio regionale o provinciale dell ordine. Cariche). 1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell ordine uscente o il commissario straordinario di cui all articolo
11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati , entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del medesimo consiglio e li convoca per l insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Dall elezione di cui al comma 1 del presente articolo è data comunicazione al Consiglio nazionale dell ordine e al Ministro della giustizia. 3. Per la validità delle adunanze del consiglio regionale o provinciale dell ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l opinione più favorevole all iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente. ART. 17. (Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio regionale o provinciale dell ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo consiglio. 2. Il presidente, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti all albo. ART. 18. (Riunione del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità
12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2631 o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi. ART. 19. (Notificazione delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall albo, sono notificate entro venti giorni all interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. In caso di irreperibilità dell interessato, la notificazione di cui al comma 1 è effettuata mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio regionale o provinciale dell ordine e presso l albo pretorio del comune di ultima residenza dell interessato. ART. 20. (Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine se, richiamato all osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Può essere, altresì, sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti all albo. 2. In caso di scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell assemblea per l elezione del nuovo consiglio. 3. Lo scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell ordine e la nomina del commissario di cui al comma 2 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.
13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti all albo, un comitato composto da almeno due e da non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell esercizio delle sue funzioni. ART. 21. (Ricorso avverso l elezione del consiglio regionale o provinciale dell ordine). 1. Il tribunale o la corte di appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l elezione di un consiglio regionale o provinciale dell ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell ordine e al Ministro della giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell articolo 20. ART. 22. (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine e in materia elettorale). 1. Le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso. ART. 23. (Termini per la presentazione dei ricorsi). 1. I ricorsi di cui all articolo 22 sono proposti entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti. 2. I ricorsi in materia elettorale di cui all articolo 21 non hanno effetto sospensivo.
14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 2631 ART. 24. (Decisioni sui ricorsi). 1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine, di cui all articolo 22, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l interessato. 2. Contro la sentenza del tribunale di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alla corte di appello, con l osservanza delle forme previste per il procedimento davanti al tribunale. ART. 25. (Sanzioni disciplinari). 1. All iscritto all albo che si rende colpevole di abuso o di mancanza nell esercizio della professione o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità o al decoro professionali, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall esercizio professionale per un periodo non superiore a un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi di sospensione dall esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio regionale o provinciale dell ordine, quando l iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l iscritto, con sentenza pas-
15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2631 sata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale. 5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell ordine l interessato può ricorrere ai sensi dell articolo 22. ART. 26. (Procedimento disciplinare). 1. Il consiglio regionale o provinciale dell ordine avvia il procedimento disciplinare d ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio. 2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all interessato dell accusa mossagli, con l invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, davanti al consiglio regionale o provinciale dell ordine per essere sentito. L interessato può avvalersi dell assistenza di un legale. 3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio. 4. In caso di irreperibilità dell interessato, le notificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio regionale o provinciale dell ordine e presso l albo pretorio del comune di ultima residenza dell interessato. ART. 27. (Consiglio nazionale dell ordine). 1. Il Consiglio nazionale dell ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali e provinciali dell ordine e, ove istituiti, dei consigli regionali di cui all articolo 5. Il
16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2631 Consiglio nazionale dura in carica tre anni. 2. Il Consiglio nazionale dell ordine è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il Consiglio nazionale dell ordine elegge al suo interno il presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dallo stesso Consiglio nazionale dell ordine. 5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente. 6. Il Consiglio nazionale dell ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell ordine; b) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all approvazione degli stessi tramite referendum; c) cura l osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; d) designa, a richiesta, i rappresentanti dell ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, qualora richiesti; e) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; f) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minimi e massimi e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali; g) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti
17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2631 necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell ordine. ART. 28. (Vigilanza del Ministro della giustizia). 1. Il Ministro della giustizia esercita l alta vigilanza sull ordine dei sociologi. ART. 29. (Equipollenza di titoli). 1. All esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in sociologia conseguiti presso istituzioni universitarie che sono riconosciute, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non hanno richiesto l equipollenza con la laurea in sociologia conseguita nelle università italiane. ART. 30. (Istituzione dell albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell ordine). 1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell albo degli aventi diritto all iscrizione ai sensi degli articoli 31, 32 e Il commissario di cui al comma 1, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell esame di Stato per titoli di cui all articolo 32, indìce le elezioni per i consigli regionali e provinciali dell ordine, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Egli
18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2631 provvede, altresì, a nominare il presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione. ART. 31. (Iscrizione all albo in sede di prima attuazione). 1. L iscrizione all albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell articolo 6, è consentita su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all articolo 30: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnano o che hanno insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche internazionali nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline sociologiche e ai laureati che ricoprono o che hanno ricoperto un posto di ruolo in discipline sociologiche presso istituzioni pubbliche per il cui accesso è richiesta la laurea in sociologia; b) a coloro che ricoprono o che hanno ricoperto un posto di ruolo in discipline sociologiche presso istituzioni pubbliche, per il cui accesso è richiesta laurea in sociologia, e che hanno superato un concorso pubblico; c) ai laureati in sociologia che da almeno sette anni svolgono effettivamente in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla sociologia con enti o con istituzioni pubblici o privati; d) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline sociologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.
19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2631 ART. 32. (Sessione speciale dell esame di Stato). 1. In sede di prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell esame di Stato per l abilitazione alla professore di sociologo, per titoli alla quale sono ammessi: a) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto un posto in discipline sociologiche presso un istituzione pubblica per il cui accesso è richiesta la laurea; b) i laureati in sociologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in sociologia o in una disciplina affine, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o coloro che posseggono da almeno due anni titoli accademici in sociologia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica internazionale, anche se i possessori di tali titoli non hanno richiesto l equipollenza con la laurea in sociologia conseguita nelle università italiane, e che documentano, altresì, di aver svolto per almeno due anni attività oggetto della professione di sociologo; c) i laureati in discipline diverse dalla sociologia, che hanno svolto dopo la laurea almeno due anni di attività oggetto della professione di sociologo contrattualmente riconosciute dall università, nonché i laureati che documentano di aver esercitato con continuità tali attività, presso enti o istituti soggetti a controllo o a vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che sono stati dichiarati, a seguito di concorso pubblico, idonei a ricoprire un posto in discipline sociologiche presso un istituzione pubblica per il
20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2631 cui accesso è richiesta la laurea in sociologia. ART. 33. (Ammissione all esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione). 1. In deroga a quanto previsto dall articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l esame di Stato di cui al comma 2 del medesimo articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in sociologia o in una disciplina affine, e che documentano di avere svolto, per almeno un anno, attività oggetto della professione di sociologo. 0,70 *16PDL * *16PDL *
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