REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
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- Alina Bondi
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI art.125 D.Lgs. n.163/2006 (approvato con deliberazione del Consiglio Comune n 23 del 29 novembre 2013) Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa Art. 3 Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia Art. 4 Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia Art. 5 Adozione provvedimenti Art. 6 Preventivi di spesa Art. 7 Scelta del preventivo, impegno di spesa e ordinazione Art. 8 Esecuzione dell intervento Art. 9 Pagamenti e attestazione di regolare esecuzione Art. 10 Individuazione del responsabile del procedimento Art. 11 Forme della procedura in economia affidamento diretto
2 Art. 12 Forme della procedura in economia affidamento con il sistema del cottimo Art. 13 Criteri perla valutazione delle offerte Art. 14 Stipulazione del contratto Art. 15 Pubblicità Art. 15 bis Limiti di importo Art. 16 Entrata in vigore
3 Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati interventi, in attuazione di quanto disposto dall art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. Lgs. 163/2006, di seguito denominato codice. 2. L acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni o ove le convenzioni siano esaurite o i prezzi delle convenzioni siano adottati come base al ribasso. Art. 2- Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa 1. I lavori in economia sono ammessi per importi fino a euro, salva diversa disposizione normativa e del presente Regolamento. 2. Le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per importi fino a euro. 3. L acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta, qualora gli interventi non richiedano la partecipazione di alcun operatore economico; in tal caso essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. b) a cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. La gestione in economia può essere disposta dal responsabile del servizio affidando direttamente l intervento a ditta di fiducia in possesso dei requisiti necessari a termini di legge: - per lavori: fino all importo del singolo intervento inferiore a euro - per forniture e servizi fino all importo del singolo intervento inferiore a euro. 4. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l affidamento a operatori economici. 5. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa. 6. È vietato l artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. Art. 3 Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia
4 1. In attuazione alla previsione di cui all art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, le tipologie di beni e servizi per cui è ammessa l acquisizione in economia vengono preventivamente individuate con il provvedimento della determinazione del responsabile del servizio interessato. Le tipologie di beni e servizi sono genericamente riferibili ad ogni attività rientrante nell ordinaria amministrazione delle funzioni comunali; per i servizi, il codice elenca negli allegati II A e II B le attività che sono soggette alle sue disposizioni a norma degli articoli 20 e 21 e, per le descrizioni delle tipologie in essi contenute, costituiscono riferimento a carattere generale ai fini dell applicazione del presente regolamento. 2. Gli acquisti di beni e servizi in economia sono inoltre consentiti nelle seguenti ipotesi individuate dal comma 10 sopra richiamato: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito di scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l igiene e salute pubblica,ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. Art. 4 - Tipologie inerenti ai lavori affidabili in economia 1. In attuazione alla previsione di cui all art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, i lavori eseguibili in economia sono individuati con proprio provvedimento di determinazione da parte del responsabile del servizio interessato, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell ambito delle seguenti categorie generali: manutenzione o riparazione di opere od impianti quando esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice; manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro; interventi non programmabili in materia di sicurezza; lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; lavori necessari per la compilazione di progetti;
5 completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, per urgenza di completare i lavori. quando vi è 2. Il codice, ai sensi dell art. 3 comma 7, elenca le attività relative ai lavori soggetti alle sue disposizioni nell allegato I che, per le descrizioni delle tipologie in esso contenute, costituisce riferimento a carattere generale ai fini dell applicazione del presente regolamento. Art. 5 - Adozione provvedimenti 1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del responsabile del servizio interessato nella quale indica: - la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall art. 2 del presente regolamento; - il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art.11, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo; e, per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario: - l ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti; - le condizioni generali di esecuzione degli interventi; - le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità; - la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell esecuzione dei lavori; - la disponibilità finanziaria. 2. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all esecuzione degli interventi in economia. 3. E consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui all art. 2 e con le procedure ivi indicate. 4. Trova applicazione ai fini delle acquisizioni oggetto della presente regolamentazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l approvvigionamento di beni e servizi). Art. 6 - Preventivi di spesa 1. A seguito della determinazione con la quale ha disposto il ricorso all acquisizione in economia, il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un
6 termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. 2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. Per quanto stabilito al precedente art. 2, è comunque consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai euro e il lavoro sia di importo inferiore ai euro. 3. L affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l esecuzione nel corso dell anno, il responsabile interessato può provvedere all approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all albo pretorio e sul sito internet del Comune. L elenco può essere integrato in corso d anno d iniziativa dell amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l indagine di mercato di cui al comma precedente. Ai seguenti articoli 12, 13 e 14 sono ulteriormente precisate le formalità da rispettare nell attuazione della procedura in economia, secondo il sistema di acquisizione prescelto, con specifico riferimento al contenuto della lettera di invito/ richiesta di preventivo o capitolato d oneri. Art. 7 - Scelta del preventivo ed impegno di spesa 1. Scaduto il termine assegnato per la presentazione dei preventivi, il responsabile del servizio nella fattispecie in cui ne sia richiesta la presentazione a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie l offerta in relazione ai criteri dichiarati nella lettera di invito o capitolato d oneri e con propria determinazione procede all assunzione del relativo impegno di spesa, oppure ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. Provvede quindi all ordinazione dell intervento sulla base delle condizioni specifiche stabilite nei propri provvedimenti. 2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo se consentito dal limite di spesa, dà corso all'esecuzione dell intervento quando ritiene e motiva che il suddetto preventivo sia vantaggioso per il Comune, attestandone la congruità.
7 3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui i servizi o le forniture siano di importo superiore o pari a euro e i lavori siano di importo superiore o pari a euro, il responsabile del servizio opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla redazione di apposito verbale, da allegare alla determinazione a contrattare. Art. 8 - Esecuzione dell intervento 1. L'esecuzione dell intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del servizio può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest ultimo ha l obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori. 2. In caso di ritardo imputabile all operatore economico incaricato della esecuzione dell intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell intervento di cui al precedente art. 9. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo. Art. 9 - Pagamenti Attestazione di regolare esecuzione 1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. 2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità, cui si fa rinvio. 3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici. Art Individuazione del responsabile del procedimento 1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell affidamento e dell esecuzione, è il responsabile del servizio interessato, secondo quanto previsto dal regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, cui si fa rinvio.
8 2. Il responsabile del servizio, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio. 3. In ogni caso, per i lavori e servizi attinenti all ingegneria e all architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo, secondo la previsione dell art. 10, comma 5, del codice. Art. 11 Forme della procedura in economia Affidamento diretto 1. Per i lavori di importo a euro e per le forniture ed servizi di importo inferiore o pari a euro, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta. L atto potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare in quanto, per affidamenti effettuati nei suddetti limiti di importo, si ritiene che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità e snellezza delle acquisizioni senza aggravi per il procedimento come previsto dalla L. 241/ Si potrà pure procedere con affidamento diretto anche oltre i limiti d importo di cui al precedente comma 1, nel caso di specialità del lavoro, del servizio o fornitura da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ricorrendo le fattispecie dell art. 41, comma 1, nn. 2), 3) e 6) del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). 3. L ordinativo per gli affidamenti di cui al presente articolo dovrà essere preceduto dalla determinazione per l impegno/ prenotazione di spesa e dovrà contenere: l individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire; le eventuali specifiche tecniche e dei prestazione e le modalità di esecuzione; il termine iniziale e finale dell intervento, nello specifico del lavoro, del servizio e della fornitura del bene; le modalità ed i termini di pagamento; le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito dall Amministrazione; le eventuali obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto in danno dell affidatario, mediante semplice dichiarazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa; l indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni; l indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all art. 13 del D.Lgs/2003; la forma della stipulazione del contratto; il termine di presentazione dell offerta e le modalità della sua trasmissione
9 la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per l Amministrazione di affidare o di porre in essere una gara ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione. ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla procedura da espletare. Art. 12 Forme della procedura in economia Affidamento con il sistema del cottimo 1. Quando viene scelta la forma di acquisizione dei lavori, forniture e servizi mediante cottimo, il Responsabile del servizio attiva l affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonei operatori economici, in possesso cioè dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e tecnicofinanziaria prescritti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tale procedura viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici interpellati di dichiarare i richiesti requisiti di qualificazione. 2. Per lavori, forniture e servizi di importo superiore o pari, rispettivamente a euro ed a euro e fino al valore della soglia massima stabilita al precedente art. 2, pari a euro, l affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, mediante indagine di mercato di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. E possibile effettuare l indagine di mercato anche utilizzando eventuali appositi elenchi di operatori economici, qualora predisposti presso questo Comune come previsto all art. 6, comma 3, del presente regolamento. 3. Nell espletamento della procedure negoziata, l Amministrazione garantisce parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 4. Di regola, l atto di cottimo fa riferimento ad un capitolato d oneri; per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo le condizioni direttamente nella lettera d invito o nell ordinativo di cui all art. 11 nelle ipotesi di affidamento diretto. 5. Il capitolato d oneri o la lettera d invito dovranno comunque contenere gli stessi elementi sopra elencati per l attivazione dell affidamento diretto. 6. Il Responsabile del procedimento può richiedere,ove ritenuto necessario, la presentazione di una cauzione definitiva che non può essere inferiore al 10% dell importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali. La cauzione, ove prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile (limitazione della fideiussione allo stesso termine dell obbligazione principale) e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
10 Art. 13 Criteri per la valutazione delle offerte 1. Le acquisizioni di lavori, forniture e servizi previsti dal presente regolamento sono effettuati in base ad uno dei seguenti criteri: al prezzo più basso ; a favore dell offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad uno o più elementi variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l assistenza tecnica, ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l affidamento devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato d oneri, e preventivamente valutati con punteggio ai fini dell acquisizione. Art. 14 Stipulazione del contratto 1. I contratti per le acquisizioni oggetto del presente regolamento, di importo non superiore a euro, possono essere stipulati, previa assunzione del necessario impegno di spesa, mediante scrittura privata semplice oppure, nel caso di ditte commerciali mediante corrispondenza secondo l uso del commercio con cui il Comune committente dispone l ordinazione. Tali atti devono riportare gli stessi contenuti previsti dalla lettera d invito o dal capitolato e può avvenire secondo le seguenti modalità: a) sottoscrizione della determinazione di affidamento del lavoro/fornitura/servizio, da parte del soggetto affidatario con la specifica, in calce o con foglio allegato della formula: il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell art. 15 del regolamento comunale per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture ; b) mediante scambio di corrispondenza (proposta e accettazione). 2. I contratti relativi alle spese di acquisto al minuto possono in ogni caso concludersi senza atto scritto. 3. In caso di stipulazione mediante scrittura privata, le sottoscrizioni possono essere anche non contestuali. 4. I contratti di importo superiore a euro sono stipulati in forma pubblica amministrativa. Art. 15 Pubblicità
11 1. Una copia del presente Regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono proviste in economia, deve essere conservata e messa a disposizione degli eventuali richiedenti la consultazione. Altra copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento e messa anche in visione sul sito internet comunale. 2. Esplicito richiamo e riferimento al presente regolamento deve essere altresì fatto in tutte le comunicazioni ai privati, inerenti la materia con esso disciplinata ed, in special modo, nelle lettere di preventivi e nell atto di affidamento. Art. 15 bis Limiti di importo I limiti di importo previsti dal presente Regolamento, coincidenti con quelli da Leggi e Regolamenti di rango superiore in vigore attualmente, si intendono sostituiti con la stessa decorrenza, da quelli che, nel futuro, potrebbero essere previsti dalle precitate norme. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale, entra in vigore il giorno della esecutività della deliberazione di approvazione. 2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.
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