Art. 42 dello Statuto. Attività per conto terzi
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- Concetta Gentili
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1 REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER CONTO TERZI E LA CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA (Approvato dall'università di Salerno con D.R. n del 3 giugno Recepito dall'università degli Studi del Sannio con D.R. n. 2 del 23 gennaio 1998) Art. 42 dello Statuto Attività per conto terzi 1. Il Dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attività di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati nel rispetto dei principi dell'articolo L'attività è svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal Dipartimento. 3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore a110% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del Dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'università. 4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con le procedure previste dal regolamento del Dipartimento. 5. Le modalità operative del presente articolo, incluse eventuali limitazioni al compenso massimo del personale docente e non docente che collabora alle prestazioni, vengono definite dal regolamento del Dipartimento. 6. 1,2,3,4,5 del presente articolo si intendono riferiti anche ai Centri interdipartimentali di Ricerca di cui al precedente articolo ART. l Il presente regolamento quadro disciplina le attività svolte dall'università di Salerno per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto: - prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni; - prestazioni di consulenza concernente studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuale;
2 - analisi, sperimentazione farmaci, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati delle esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri; - cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca. I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti saranno sottoposti alla valutazione della Consulta della Ricerca, su proposta motivata degli organi di governo dei Dipartimenti o Centri. ART. 2 Strutture e personale coinvolti Le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte dalle Strutture universitarie in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali dell'università, i proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli. La responsabilità di dette attività è affidata al personale docente e ricercatore per le prestazioni di ricerca; al personale docente, ricercatore e personale tecnico della prima e seconda qualifica speciale, per le prestazioni di consulenza e per le analisi, prove e tarature. Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altra Università, sarà possibile avvalersene previa comunicazione all'università di appartenenza; tale personale, al fine della liquidazione di compensi, è equiparato al personale dell'ateneo. Solo nei casi in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata, è consentito fare ricorso a soggetti estranei alla struttura stessa, limitatamente alla durata del contratto o convenzione, nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali, collaborazioni e prestazioni di natura. tecnica. - L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a soggetti estranei all'università è determinato dal Consiglio della Struttura interessata e di norma non può superare il 30% dell'ammontare globale del contratto o convenzione. ART. 3 Penali Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte dell'università, queste saranno accettate solo se di valore definito e limitato entro l'1% della commessa. Le eventuali penali graveranno sui fondi della Struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.
3 ART. 4 Compensi al personale IL personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo che collabora all'esecuzione delle prestazione di cui al presente regolamento è compensato entro i seguenti limiti che comprendono gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione. A) Limite rispetto all'ammontare del corrispettivo: a) prestazioni di ricerca: 85% del corrispettivo; b) prestazioni di consulenza: 85% del corrispettivo; c) analisi, sperimentazione farmaci, prove e tarature: 55% del corrispettivo; d) cessione dei risultati di ricerca: 85% del corrispettivo, e purché la verifica di legittimità dia esito positivo. B) Limiti annui individuali: i compensi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento nel loro complessivo ammontare, non potranno in nessun caso superare per ciascun soggetto l'importo di lire esclusi oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, e purché la verifica di legittimità dia esito positivo. ART. 5 Determinazione dei compensi Le Strutture attribuiscono i compensi in base alle qualifiche del personale e all'impegno lavorativo. La liquidazione dei compensi viene effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi. Il responsabile dell'attività, d'intesa con il direttore, compila per la quota di sua competenza in relazione all'attività svolta, l'elenco del personale che ha collaborato, con l'indicazione dei tempi di impegno e dei relativi compensi che sottopone al Consiglio della Struttura. I compensi al personale possono essere calcolati facendo riferimento ai costi indicati del personale riportati nell'allegato A, A colui il quale, assumendo responsabilità in proprio, sottoscrive la relazione finale, il compenso calcolato in base alla tabella A può essere raddoppiato. Per il personale soggetto ad orario di servizio l'impegno massimo di tempo dedicato durante detto orario al complesso delle attività di cui al precedente articolo 1 non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio.
4 Il Direttore della Struttura propone al relativo Consiglio l'utilizzazione della quota destinata al bilancio del Dipartimento. ART. 6 Modalità di svolgimento e deliberazioni Le prestazioni di ricerca e di consulenza sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti, stipulati dal Direttore della struttura,. I contratti e le convenzioni sono deliberati dal Consiglio della Struttura interessata che individua le persone coinvolte e il responsabile della prestazioni su proposta del Direttore o di uno o più docenti. In caso di mancata approvazione gli interessati pos:50no richiedere l'approvazione alla Consulta della Ricerca- Le prestazioni di analisi, prove e tarature, sono svolte secondo tariffario definito dal Consiglio della Struttura interessata. Qualora le prove richieste non siano ancora inserite nel tariffario, è possibile, nelle more dell'approvazione dello stesso procedere alla stipula di una convenzione. ART. 7 Prestazioni di ricerca Le prestazioni di ricerca riguardano le attività di ricerca pura o applicata, fornite sulla base di Convenzioni o contratti. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione: - costo dei materiali di consumo; - spese di viaggio e missione del personale; - costi di acquisto e/o ammortamento di apparecchiature tecnico scientifiche, nonché conto della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione; - costo per eventuale utilizzo di attrezzature, servizi, prestazioni professionali esterne all'università; - oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione, determinato secondo i parametri fissati nell'allegato A; - spese generali della Struttura. La determinazione e la ripartizione di corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento.
5 Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto conduca ad un'invenzione brevettabile da parte del committente, il brevetto sarà di norma proprietà congiunta dell'università di Salerno e del committente in misura da definirsi nel contratto; in tal caso l'università avrà diritto ad una compartecipazione agli utili derivanti al committente dallo sfruttamento del brevetto, proporzionale alla quota di comproprietà del brevetto stesso. Agli autori del brevetto non esterni all'università, quest'ultima riconoscerà un compenso pari ad un terzo degli utili spettanti all'università. In alternativa a quanto sopra, il committente potrà riservarsi la proprietà esclusiva di eventuali brevetti, a fronte di un corrispettivo forfettario definito in sede di contratto. A.RT. 8 Prestazioni di consulenza Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici e scientifici, problemi antinfortunistici, pareri su attività progettuali, collaudi, nonché ogni altra attività di consulenza alla stregua dei diversi ordinamenti professionali. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione: - costo dei materiali di consumo; - spese viaggi e missioni; - costo per eventuale utilizzo di attrezzature e servizi esterni all'università; - spese generali della Struttura; - oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione, determinato secondo i parametri fissati nell'allegato A. Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza formeranno oggetto di separata consulenza da parte del committente alla stessa o ad altra struttura universitaria, in applicazione delle norme del presente regolamento. Il committente non potrà utilizzare il nome dell'università degli studi di Salerno per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenza di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto. Di norma il committente indirizza la richiesta direttamente alla struttura cui afferiscono gli esperti da lui individuati.
6 ART. 9 Prestazioni per analisi, prove e tarature Si intendono per analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato dalla somma delle tariffe per ogni singola prestazione, stabilite dal tariffario di cui all'articolo 6 e dalle eventuali ulteriori spese documentabili. La tariffa è determinata tenendo conto dei seguenti elementi, tutti riferiti all'esecuzione della prestazione: - costo dei materiali di consumo, ove non sia possibile addebitarli al committente mediante esibizione di fattura relativa a tali materiali; - ammortamento apparecchiature, indicativamente pari a del valore attuale per ora o frazione di ora; - manutenzione e taratura di apparecchiature; - oneri riferiti al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione (allegato A); - spese generali della Struttura; - eventuali diritti per assistenza alle prove; - diritti di laboratorio per tempi di viaggio di personale fuori sede. La destinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuati secondo lo schema di cui all'allegato D del presente regolamento. ART. 10 Cessione dei risultati di ricerca Si intende per cessione di risultati di ricerca il trasferimento ad un committente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca di cui l'università abbia la piena disponibilità. I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione di risultati di una ricerca al Direttore della Struttura che li ha conseguiti. Il Direttore, acquisito il parere del Consiglio stipula la Convenzione. La Convenzione contiene:
7 - dichiarazione del Direttore della Struttura che indichi se la ricerca che ha dato origine all'oggetto della cessione sia stato finanziata a seguito di contratto o convenzione, precisando in caso affermativo gli estremi contrattuali, e attestando sotto la personale responsabilità che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tale contratto; - indicazione del responsabile dell'attività; - determinazione del corrispettivo e della ripartizione dei proventi secondo lo schema di cui all'allegato E. ART. 11 Somme residue Le somme residue, che risultano disponibili al termine della Convenzione dopo aver onorato gli impegni assunti, devono essere incamerate dalla struttura che ha stipulato la convenzione e rese disponibili per attività istituzionali. Il consiglio della Struttura indicherà le destinazioni più opportune. A.RT.12 Norme finali Tutti i limiti di importo previsti dal presente regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione. I Direttori delle Strutture dovranno accertare la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni per conto terzi con l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale della Struttura. I Direttori delle Strutture dovranno dare comunicazione annuale al Rettore di tutte le attività svolte nella Struttura ai sensi del presente regolamento, al fine di permettere la pubblicazione sul Notiziario dell'università.
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