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1 DOCUMENTO ETICO VALORIALE Premessa Il rappresentante politico è una figura che riveste un ruolo di importanza fondamentale in quanto non solo riflette gli interessi e i bisogni della popolazione italiana che lo ha eletto ma rappresenta, di fatto, l intero Paese. Considerato il valore preminente di tale incarico, la figura del rappresentante politico deve distinguersi per le caratteristiche di onorabilità, correttezza e professionalità e per una condotta di vita, non solo politica, irreprensibile. Lo scopo del presente Documento Etico è quello di sottolineare e ribadire l essenzialità del rispetto di tali requisiti e, di conseguenza, sensibilizzare l intero panorama politico. A tal fine, con la sottoscrizione del presente documento, nell ipotesi in cui sia parte dell elettorato passivo, ovvero che rivesta una o più cariche politiche, l europarlamentare Alessandra Moretti si impegnerà ad autosospendersi nel caso di rinvio a giudizio da parte di una Procura della Repubblica del Territorio Nazionale per un capo di imputazione, a titolo personale, per: delitti di criminalità organizzata di competenza della Procura distrettuale antimafia, delitti per cui è previsto l arresto obbligatorio in flagranza i, delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui i delitti di corruzione nelle diverse forme previste, malversazione e concussione), scambio elettorale politico-mafioso, delitti contro la libertà personale e la personalità individuale, truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita, nonché per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e sfruttamento della prostituzione. Si è valutato e deciso che l atto del rinvio a giudizio da parte del Giudice per l Udienza Preliminare (G.U.P.), costituisca il momento nell iter del procedimento penale ii ove si concretizza l imputazione del reato e, conseguentemente il disvalore sociale. Invero, è nel momento nel quale il lavoro svolto dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari viene vagliato dal Giudice per l Udienza Preliminare, che si sostanzia il capo di imputazione, garantito dalla terzietà della valutazione effettuata. Con l autosospensione il soggetto si priva: del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale; di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d incaricato di pubblico servizio. Nel caso di assoluzione, intervenuta in qualsiasi fase o grado di giudizio, o di sentenza di non doversi procedere, il rappresentante politico, qualora possibile, riprenderà il proprio incarico e/o potrà candidarsi per nuove elezioni. Nel caso di condanna, intervenuta in qualsiasi fase o grado di giudizio, o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., l autosospensione diventerà definitiva assimilandosi alle dimissioni dall incarico 1

2 politico e si concretizzerà nel divieto di potersi candidare per le elezioni successive o ricoprire altre cariche politiche. Tale divieto avrà durata perpetua in caso di condanna all ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, oppure una durata di cinque anni in caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Il contenuto del presente documento è conforme a quanto disposto dall art. 3, punto 2, lett. a, sulla Responsabilità personale e autonomia della politica iii e dall art. 5 sulle Condizioni ostative alla candidatura e obbligo di dimissioni iv del Codice Etico del Partito Democratico, approvato in data 16 febbraio 2008, partito politico al quale l europarlamentare Alessandra Moretti è iscritta. In particolare, l art. 5 prevede che, in presenza di una delle condizioni ostative alla candidatura, tra cui l emissione di una sentenza di condanna o di patteggiamento per i reati espressamente indicati, gli eletti, i titolari di incarichi all interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. 2

3 i Si tratta dei delitti di cui all art. 380 del codice di procedura penale e quindi: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416- bis del codice penale; l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. ii Il procedimento penale ha inizio con l acquisizione della notitia criminis. Le indagini preliminari, che hanno la funzione di raccogliere gli elementi di prova necessari per consentire all organo dell accusa di decidere se l azione penale debba o meno essere coltivata, sono dirette e coordinate dal PM. I suoi poteri, però, sono sottoposti al controllo del Giudice per le indagini preliminari (GIP), un organo che si pone come terzo ed imparziale rispetto alle esigenze contrapposte dell accusa e della difesa dell indagato. Nel corso delle indagini preliminari, se occorre compiere un atto al quale il difensore dell indagato abbia diritto di assistere, gli viene trasmessa la c.d. informazione di garanzia: l atto con il quale il PM deve informare l indagato che si sta procedendo contro di lui e deve contenere le norme di legge che si assumono violate dall indagato, la data e il luogo del fatto e l invito a nominare un difensore. Le indagini preliminari durano al massimo sei mesi (o in un anno per taluni reati che richiedono indagini più complesse), ma su richiesta del PM i termini possono essere prorogati dal GIP. Quando il PM ritiene di avere raccolto sufficienti elementi di prova deve sottoporli al giudice e, conseguentemente, formulare la richiesta di archiviazione del procedimento, quando gli elementi emersi inducono a ritenere infondata la notizia di reato, oppure, in caso contrario, la richiesta di rinvio a giudizio. In tal caso il PM ha l obbligo di notificare all indagato un avviso contenente l enunciazione del fatto per cui si procede, con indicazione delle norme di legge violate, della data e del luogo del reato commesso, nonché l informazione che gli atti delle indagini sono depositati nella cancelleria del PM.A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero e l indagato devono presentarsi davanti al Giudice per l udienza preliminare. La funzione dell udienza preliminare è quella di: i) sottoporre ad un preventivo sommario esame del giudice cd. Giudice per l udienza preliminare (GUP) la valutazione della fondatezza dell azione penale proposta dal PM; ii) consentire una deflazione del dibattimento attraverso proscioglimenti anticipati, o l eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento o del giudizio abbreviato.

4 Se l indagato propone richiesta di riti alternativi (quali il giudizio abbreviato, l applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto), il GUP procede nelle forme previste per essi. In caso contrario, a seguito di discussione compiuta dal PM e dai difensori sugli elementi di indagine, il GUP esamina tutti gli atti fino a quel momento raccolti e decide se gli stessi sono sufficienti e idonei a sostenere l accusa nel giudizio. In caso affermativo emette il decreto di rinvio a giudizio della parte, che da questo momento prende il nome di imputato, e il procedimento proseguirà davanti ad un nuovo giudice (cd. Giudice del dibattimento); diversamente emette sentenza di non luogo a procedere. A seguito del decreto di rinvio a giudizio, il procedimento prosegue con la fase del dibattimento vero e proprio. Nel corso del dibattimento vengono assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e conseguentemente si apre la discussione prima del PM successivamente della parte civile e quindi dell imputato. Il processo si conclude con una sentenza di assoluzione o di condanna. Nel caso di estinzione del reato, il giudice pronuncia invece una sentenza di non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo. L imputato, a determinate condizioni potrà essere sottoposto a rito alternativo (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, applicazione della pena su richiesta c.d. patteggiamento, procedimento per decreto) in questo caso il rito in questione si concluderà con un provvedimento avente efficacia decisoria nella sostanza non diverso dalla sentenza che conclude il rito ordinario. iii Art. 3), punto 2, lett. a, Codice Etico PD: Ciascun dirigente, ogni componente di governo a tutti i livelli, le elette e gli eletti nelle liste del Partito Democratico si impegnano a: a) comunicare all organo di garanzia territorialmente competente, ai sensi dello Statuto, le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l attività del partito o lederne l immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti. Gli stessi, ove impegnati a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei capoluoghi di provincia, comunicano, inoltre: la proprietà, la partecipazione, la gestione o l amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l appartenenza ad associazioni, organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché i ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno. iv Art. 5) Codice Etico PD: 1. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato: a) emesso decreto che dispone il giudizio; b) emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione; c) emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento; per un reato di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale; per un delitto per cui sia previsto l arresto obbligatorio in flagranza; per sfruttamento della prostituzione; per omicidio colposo derivante dall inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 2. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione; b) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità; c) sia stata disposta l applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa; 3. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure di cui al comma 2 lett. c). 4. Le donne e gli uomini del Partito Democratico si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito: a) i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di

5 imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini; b) i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l organo di garanzia territorialmente competente previsto dallo Statuto accerti che per il rilievo dell attività dell impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio. 5. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

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