Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13"

Transcript

1 Corte di Giustizia UE, sez. X, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e dell articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra il Minister Finansów (Ministro delle Finanze; in prosieguo: il «Minister») e la Oil Trading Poland sp. z o.o. (in prosieguo: l «OTP») in merito all assoggettamento ad accisa, in Polonia, di oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. Contesto normativo Il diritto dell Unione 3 L articolo 3 della direttiva 92/12 così disponeva: «1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: gli oli minerali, (...) 2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini dell[e] accise o dell IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l esigibilità e il controllo dell imposta. 3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera. (...)». 4 La direttiva 92/12 è stata abrogata dalla direttiva 2008/118 con decorrenza dal 1 aprile I considerando 4 e 5 della direttiva 2008/118 enunciano quanto segue: «(4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. (...) (5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all attraversamento delle frontiere». 6 Ai sensi dell articolo 1 di tale direttiva: «1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti ( prodotti sottoposti ad accisa ): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE [del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (GU L 283, p. 51)]; (...) 2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche (...) 3. Gli Stati membri possono applicare imposte: a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa; (...) Tuttavia, l applicazione di tali imposte non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all attraversamento delle frontiere».

2 7 L articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 così dispone: «Le persone di cui all articolo 33, paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi: a) prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell accisa; b) pagare l accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro; c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata. (...)». 8 L articolo 1 della direttiva 2003/96/CE dispone che gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l elettricità conformemente a tale direttiva. 9 L articolo 2, paragrafi 1, 4 e 5, della suddetta direttiva è formulato come segue: «1. Ai fini della presente direttiva s intendono per prodotti energetici i prodotti: (...) b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715; (...) 4. La presente direttiva non si applica: (...) b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell elettricità: prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, (...) 5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1; in prosieguo: la nomenclatura combinata )]. ( )». 10 Gli oli lubrificanti rientrano nei codici da NC a NC della nomenclatura combinata. 11 L articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 stabilisce che soltanto i prodotti energetici elencati in tale paragrafo sono soggetti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione della direttiva 92/12. Gli oli lubrificanti rientranti nei codici da NC a NC non figurano in questo elenco. Il diritto polacco 12 L articolo 1, paragrafo 1, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d accisa (Ustawa o podatku akcyzowym), nella sua versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. 2011, n. 108, posizione 626; in prosieguo: la «legge sui diritti d accisa»), così dispone: «La legge disciplina il prelievo di un diritto d accisa (in prosieguo: accisa ) sui prodotti sottoposti ad accisa nonché sulle autovetture, sulla regolazione della commercializzazione dei prodotti sottoposti ad accisa nonché sulla marcatura con contrassegni fiscali». 13 Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della legge sui diritti d accisa nonché del punto 27 dell allegato 1 di tale legge, costituente l elenco dei prodotti sottoposti ad accisa, questi ultimi includono, tra l altro, i prodotti energetici di cui al codice NC L articolo 86, paragrafo 1, di detta legge recita: «Ai sensi della presente legge, i prodotti energetici comprendono i prodotti: (...) 2) rientranti nelle voci NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715». 15 A termini dell articolo 89, paragrafo 1, della suddetta legge: «Le aliquote d accisa sui prodotti energetici sono fissate come segue: (...) 11) per gli oli lubrificanti, gli altri oli di cui ai codici NC da a , esclusi i prodotti di cui ai codici NC (oli di paraffina, paraffina liquida) nonché i lubrificanti plastici di cui al codice NC : 1 180,00 [zloty polacchi (PLN)]/1 000 litri». 16 L articolo 40, paragrafo 6, della medesima legge è formulato come segue:

3 «Il regime di sospensione dall accisa si applica sul territorio del paese anche ai prodotti sottoposti ad accisa diversi da quelli indicati nell allegato 2 della presente legge, soggetti ad un aliquota diversa dall aliquota zero, salvo quanto previsto dall articolo 47, paragrafo 1, punti 1 e 5». 17 Ai sensi dell articolo 21, paragrafi da 1 a 3, della legge sui diritti d accisa: «1. Il soggetto passivo è obbligato, senza richiesta dell autorità fiscale, a: (...) 2) calcolare e versare l accisa sul conto del competente ufficio doganale per i periodi d imposta mensili, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo al mese in cui è sorto il debito d imposta, salvo disposizione contraria. 2. In caso di applicazione del regime di sospensione dall accisa, il soggetto passivo è obbligato, senza richiesta dell amministrazione fiscale, a: (...) 2) calcolare e versare l accisa sul conto del competente ufficio doganale per i periodi di imposta mensili, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo al mese in cui è sorto il debito d imposta a seguito della cessazione del regime di sospensione dall accisa. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano: 1) qualora il soggetto passivo sia obbligato a presentare una dichiarazione semplificata, a calcolare ed a versare l accisa di cui all articolo 78, paragrafo 1, punto 3; (...)». 18 L articolo 78, paragrafi 1 e 3, della suddetta legge dispone quanto segue: «1. Il soggetto passivo che, ai fini dell attività economica esercitata sul territorio nazionale, compia un acquisto intracomunitario di prodotti sottoposti ad accisa, relativamente ai quali l accisa è stata assolta sul territorio di uno Stato membro, è obbligato: 1) prima dell importazione nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa, a dichiarare l acquisto intracomunitario previsto presso il direttore del competente ufficio doganale e a prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell accisa; 2) ad attestare l avvenuto ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa nel documento di accompagnamento semplificato nonché a predisporre ed allegare al documento di accompagnamento semplificato ritrasmesso un documento attestante la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento dell accisa oppure il versamento dell accisa nel territorio nazionale; 3) senza richiesta dell autorità fiscale, a depositare, presso il competente ufficio doganale, una dichiarazione semplificata su un modello tipo nonché a calcolare l accisa e ad effettuare il suo versamento nel territorio del paese sul conto della competente commissione doganale entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è sorto il debito d imposta; 4) tenere un registro degli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa. (...) 3. Le disposizioni del paragrafo 1, punti 1, 3 e 4, si applicano mutatis mutandis agli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa non menzionati nell allegato 2 della legge, soggetti sul territorio del paese ad aliquota diversa dall aliquota zero». Procedimento principale e questione pregiudiziale 19 L attività dell OTP consiste nella vendita di oli lubrificanti rientranti nei codici da NC a della nomenclatura combinata e utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L OTP acquista detti oli lubrificanti nell ambito di transazioni intracomunitarie e li rivende in Polonia. 20 Il 10 aprile 2009, la OTP ha presentato una domanda di interpretazione del diritto tributario polacco, vertente in particolare sulla questione se i predetti oli lubrificanti siano soggetti ad accisa. Nella sua interpretazione scritta del 23 aprile 2010, il direttore dell amministrazione fiscale di Bydgoszcz (Polonia), agendo in nome del Ministro, ha risposto al quesito in senso affermativo. 21 Adito mediante un ricorso diretto contro siffatta interpretazione, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Tribunale amministrativo del voivodato di Szczecin) ha dichiarato che gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento non sono soggetti al regime dell accisa armonizzata dell Unione

4 europea e che non si devono applicare le disposizioni del diritto polacco che le assoggettano ad accisa. 22 Avendo il Ministro esperito, avverso tale decisione, un ricorso per cassazione dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa), questo giudice rileva che dalla sentenza Fendt Italiana (C-145/06 e C-146/06, EU:C:2007:411) emerge che gli oli lubrificanti non assoggettati al suddetto regime costituiscono prodotti diversi da quelli indicati all articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 92/12, di modo che, in conformità al medesimo articolo 3, paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposte che colpiscono tali prodotti, a condizione che queste ultime non diano luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera. 23 Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la predetta sentenza non fornisce alcuna risposta alla questione se un imposta sul consumo di tali oli lubrificanti possa essere prelevata nel rispetto del regime dell accisa armonizzata, vale a dire assoggettando tali prodotti, quando essi sono oggetto di un acquisto intracomunitario, agli stessi obblighi e alle stesse formalità imposti ai prodotti cui tale regime si applica. 24 A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento e provenienti da un altro Stato membro possono essere acquistati in Polonia secondo due regimi. In primis, ai sensi dell articolo 40, paragrafo 6, della legge sui diritti d accisa, essi potrebbero essere soggetti al regime di sospensione dalle accise, il quale imporrebbe il rispetto di rigide formalità amministrative, ossia, in particolare, la concessione dello statuto di destinatario registrato e il deposito dei prodotti. Secondo il giudice del rinvio, l avvio e il funzionamento di un deposito fiscale comportano costi ingenti, che spesso pongono i più piccoli imprenditori che effettuano acquisti intracomunitari di oli lubrificanti nell impossibilità pratica di sostenerli, e l uso dei servizi di deposito fiscale forniti da un altro operatore comporta anch esso costi aggiuntivi. Di conseguenza, i suddetti imprenditori si troverebbero in una situazione meno favorevole rispetto ai soggetti che operano nel mercato nazionale degli oli lubrificanti. 25 In secundis, ai sensi dell articolo 78, paragrafo 3, della legge sui diritti d accisa, all atto di un acquisto intracomunitario dei suddetti prodotti sotto il regime di pagamento dell accisa, questi ultimi sarebbero soggetti agli obblighi previsti dall articolo 78, paragrafo 1, di tale legge. Richiamandosi alle sentenze Brzeziński (C-313/05, EU:C:2007:33) e Kalinchev (C-2/09, EU:C:2010:312), il giudice del rinvio si chiede se gli obblighi di dichiarare l acquisto intracomunitario e di prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell accisa prima dell importazione debbano essere considerati come formalità connesse al passaggio di una frontiera, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12 e 1, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2008/118. Esso nutre dubbi in merito alla questione se si debba ritenere che i predetti obblighi abbiano la finalità di garantire il pagamento dell accisa, dato che tale obiettivo può essere raggiunto mediante l assolvimento di altri obblighi previsti dall articolo 78, paragrafo 1, della suddetta legge, vale a dire gli obblighi di depositare una dichiarazione semplificata, di calcolare l accisa e di pagarla entro un termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui è sorto il debito d imposta, nonché di tenere un registro degli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa. 26 Il giudice del rinvio rileva inoltre che, ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, punto 2, e 78, paragrafo 1, punto 3, della legge sui diritti d accisa, i termini per il pagamento dell accisa sono diversi a seconda che gli oli lubrificanti siano acquistati sul mercato nazionale oppure siano oggetto di un acquisto intracomunitario sotto il regime di pagamento dell accisa, e che una simile differenza è potenzialmente in contrasto con l articolo 110 TFUE. 27 In tale contesto, la Naczelny Sąd Administracyjny ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12, corrispondente ora all articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), e secondo comma, della direttiva 2008/118, debba essere interpretato nel

5 senso che esso non osta all applicazione, da parte di uno Stato membro, agli oli lubrificanti di cui ai codici da NC a NC , utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, dei diritti d accisa secondo le regole specifiche per l accisa armonizzata applicabili al consumo dei prodotti energetici». Sulla questione pregiudiziale 28 Mediante la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12 e l articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che prodotti non rientranti nell ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive. 29 Preliminarmente, si deve rilevare che la controversia nel procedimento principale riguarda una questione interpretativa del diritto nazionale sollevata dall OTP quando la direttiva 92/12 era ancora in vigore, mentre la risposta del Ministro a detta questione è intervenuta dopo l abrogazione di tale direttiva, avvenuta il 1 aprile 2010, per effetto della direttiva 2008/118. Dato che tale risposta può essere applicata ad operazioni effettuate tanto prima quanto dopo l entrata in vigore della direttiva 2008/118, queste due direttive devono essere considerate applicabili ratione temporis ai fini della suddetta controversia. Ciò vale a maggior ragione dato che l articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 corrisponde all articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12. Sul prelievo di un imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell accisa armonizzata su prodotti non soggetti a quest ultimo 30 Come rilevato dal giudice del rinvio e da tutti gli interessati che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, dal punto 43 della sentenza Fendt Italiana (EU:C:2007:411) risulta che, anche se gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento rientrano nella definizione della nozione di «prodotti energetici» ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96, essi sono esplicitamente esclusi dall ambito di applicazione di tale direttiva in forza dell articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della medesima. Pertanto, ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118, questi oli lubrificanti non rientrano nel regime dell accisa armonizzata di cui a quest ultima direttiva. 31 Occorre pertanto considerare che detti oli lubrificanti costituiscono prodotti diversi dai «prodotti sottoposti ad accisa» ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, di modo che, in conformità a tale articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono prelevare imposte su questi prodotti, a condizione che tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse all attraversamento delle frontiere (v., in tal senso, per quanto riguarda l articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/12, sentenza Fendt Italiana, EU:C:2007:411, punto 44). 32 La OTP contesta la compatibilità della normativa polacca in causa nel procedimento principale con l articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, nella parte in cui tale normativa assoggetta gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ad un imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell accisa armonizzata, quali previste da tale direttiva. 33 A tal riguardo si deve sottolineare, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, che tale disposizione subordina la possibilità per gli Stati membri di prelevare imposte su prodotti diversi da quelli soggetti al regime dell accisa armonizzata alla sola condizione che tali prelievi non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse all attraversamento delle frontiere. A differenza dell articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, letto alla luce del considerando 4 della medesima, che riguarda i prodotti soggetti al predetto regime, il citato articolo 1, paragrafo 3,

6 non prevede, quindi, che le imposte in questione debbano essere di tipo diverso dall accisa armonizzata o che debbano perseguire finalità specifiche. 34 Ne consegue che l articolo 1, paragrafo 3, della suddetta direttiva non osta, in quanto tale, a che gli Stati membri applichino a prodotti diversi da quelli soggetti al regime dell accisa armonizzata un imposta disciplinata da norme identiche a quelle di tale regime. 35 Siffatta conclusione non è inficiata dall articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, invocato dall OTP, ai sensi del quale soltanto i prodotti energetici elencati in tale paragrafo sono soggetti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione della direttiva 92/12. Infatti, la circostanza che tale elenco non si riferisce agli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, i quali sono esclusi dall ambito di applicazione della direttiva 2003/96, è priva di rilevanza per quanto riguarda l interpretazione dell articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118. Sul divieto di formalità connesse all attraversamento delle frontiere 36 Come si è già ricordato, al fine di conformarsi ai requisiti stabiliti dall articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, un imposta che colpisce gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento non deve tuttavia comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all attraversamento delle frontiere. 37 A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, se l obiettivo di una formalità imposta all importatore di un prodotto soggetto ad un imposta nazionale è quello di garantire il pagamento del debito corrispondente all importo di tale imposta, una siffatta formalità è connessa al fatto generatore di quest ultima, e non già all attraversamento di una frontiera ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze Brzeziński, EU:C:2007:33, punti 47 e 48, nonché Kalinchev, EU:C:2010:312, punto 27). 38 Per quanto riguarda, in primo luogo, il regime di sospensione dall accisa, che, in forza dell articolo 40, paragrafo 6, della legge sui diritti d accisa, si applica agli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, sembra che i requisiti afferenti a tale regime valgano sia per i prodotti importati da un altro Stato membro sia per quelli acquistati sul mercato nazionale polacco, ciò che tuttavia spetta al giudice del rinvio verificare. In virtù di questa sola circostanza, come rilevato dalla Commissione europea, tali requisiti non possono essere considerati quali formalità connesse all attraversamento di una frontiera. 39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il regime di pagamento dell accisa, il giudice del rinvio si chiede se gli obblighi previsti all articolo 78, paragrafo 1, punto 1, della legge sui diritti d accisa, segnatamente gli obblighi di dichiarare l acquisto intracomunitario previsto e di prestare una cauzione a garanzia del pagamento dell accisa prima dell importazione dei prodotti interessati, costituiscano formalità connesse al passaggio di una frontiera. 40 A tal riguardo si deve constatare che, secondo la formulazione stessa di tale disposizione, gli obblighi da quest ultima stabiliti devono essere soddisfatti prima che i prodotti interessati superino la frontiera polacca. Inoltre, è evidente che la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento dell accisa avviene allo scopo di assicurare il pagamento di quest ultima ed è pertanto connessa al fatto generatore dell accisa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza. 41 Peraltro, gli obblighi previsti all articolo 78, paragrafo 1, punto 1, della legge sui diritti d accisa corrispondono alle prescrizioni alle quali i soggetti passivi dell accisa devono conformarsi, per quanto riguarda i prodotti soggetti al regime dell accisa armonizzata, in forza dell articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2008/118. Se ne deve evincere che il legislatore dell Unione non ha ritenuto che siffatte prescrizioni costituissero formalità legate all attraversamento delle frontiere. 42 D altronde, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene che gli obblighi di depositare una dichiarazione semplificata, di calcolare l accisa e di pagarla entro un

7 termine di dieci giorni a decorrere da quello in cui è sorto il debito d imposta, nonché di tenere un registro degli acquisti intracomunitari di prodotti sottoposti ad accisa, quali previsti all articolo 78, paragrafo 1, punti 3 e 4, della legge sui diritti d accisa, siano volti a garantire il pagamento dell accisa dovuta. Nondimeno, siffatta considerazione non esclude che gli obblighi indicati da detto articolo 78, paragrafo 1, punto 1, perseguano lo stesso obiettivo. 43 Ne deriva che obblighi come quelli previsti all articolo 78, paragrafo 1, punti 1, 3 e 4, della legge sui diritti d accisa non possono essere considerati formalità connesse all attraversamento delle frontiere negli scambi tra Stati membri, vietate ai sensi dell articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2008/118. Sul rispetto dell articolo 110 TFUE 44 Benché il giudice del rinvio non formuli un esplicita questione in merito all interpretazione dell articolo 110 TFUE, nondimeno esso si interroga, nella motivazione della decisione di rinvio, sulla conformità con detto articolo dei termini di pagamento dell accisa previsti da varie disposizioni della legge sui diritti d accisa. 45 Orbene, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che la circostanza che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. A tal proposito, spetta alla Corte trarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell Unione che richiedono un interpretazione, tenuto conto dell oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza Ville d Ottignies-Louvain-la-Neuve e a., C-225/13, EU:C:2014:245, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, occorre esaminare la questione se l articolo 110 TFUE osti all imposizione di tali termini di pagamento. 46 Secondo una giurisprudenza costante, un sistema di imposizione fiscale di uno Stato membro può essere considerato compatibile con l articolo 110 TFUE solo qualora sia dimostrato che esso è congegnato in modo da escludere, in ogni caso, che i prodotti importati siano tassati maggiormente dei prodotti nazionali e, pertanto, che esso non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori (v. sentenza X, C-437/12, EU:C:2013:857, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tal riguardo, sussiste una violazione dell articolo 110, primo comma, TFUE quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sull analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un imposizione fiscale più onerosa (v., in tal senso, sentenze Bobie Getränkevertrieb, 127/75, EU:C:1976:95, punto 3, nonché Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06, EU:C:2007:657, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). 48 Come la Corte ha già avuto modo di precisare, ciò si verifica quando i termini di pagamento di un imposta che colpisce la produzione nazionale sono superiori a quelli applicati ai prodotti importati da altri Stati membri. Infatti, un simile vantaggio riservato alla produzione nazionale implica una disparità di trattamento a danno dei prodotti importati, in violazione del divieto di cui all articolo 110 TFUE (v., in tal senso, sentenza Grundig Italiana, C-68/96, EU:C:1998:299, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata). 49 Dalla decisione di rinvio sembra risultare che gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento che siano acquistati sul territorio nazionale sono obbligatoriamente soggetti al regime di sospensione dall accisa, indicazione che è stata corroborata, in particolare, dal governo polacco durante l udienza, ma che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare. Ai sensi dell articolo 21, paragrafo 2, della legge sui diritti d accisa, il soggetto passivo è obbligato a versare l accisa relativa a tali prodotti entro il

8 venticinquesimo giorno del mese successivo al mese in cui è sorto il debito d imposta a seguito della cessazione del predetto regime. Questo termine di pagamento si impone altresì per gli oli lubrificanti importati da un altro Stato membro soggetti al regime di sospensione dall accisa. Per contro, il termine di pagamento dell accisa per i prodotti importati in regime di pagamento dell accisa è, ai sensi degli articoli 21, paragrafo 3, punto 1, e 78, paragrafi 1, punto 3, e 3, di tale legge, pari a dieci giorni a decorrere da quello in cui è sorto il debito d imposta. 50 Fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, sembra dunque che il termine di pagamento dell accisa dovuta per gli oli lubrificanti importati in regime di sospensione dall accisa, a partire dalla loro messa in circolazione sul mercato polacco, è lo stesso di quello previsto per gli oli lubrificanti acquistati su tale mercato. Inoltre, gli oli lubrificanti possono essere importati conformemente al regime di pagamento dell accisa, il che comporta un termine di pagamento dell accisa più breve. 51 Ne consegue, per quanto riguarda il regime di sospensione dall accisa, al quale sembra essere obbligatoriamente sottoposta l acquisizione di oli lubrificanti sul mercato nazionale, che non sussiste alcuna disparità di trattamento, a scapito degli oli lubrificanti importati, per quanto riguarda il termine di pagamento dell accisa dovuta. Il fatto che, per i soli prodotti importati, sia altresì possibile utilizzare il regime di pagamento dell accisa comportante un termine di pagamento più breve non può incidere sul carattere non discriminatorio di una normativa come quella in causa nel procedimento principale. 52 In considerazione di tutto quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12 e l articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri. Sulle spese 53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. la Corte (Decima Sezione) dichiara: P.Q.M. L articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 12 febbraio 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Accise Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE Ambito di applicazione Oli minerali e prodotti energetici Oli lubrificanti utilizzati

Dettagli

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio

Dettagli

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 maggio 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 maggio 2013 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 16 maggio 2013 (*) «Imposta sul valore aggiunto Direttiva 2006/112/CE Articolo 66, lettere da a) a c) Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione Esigibilità

Dettagli

CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE SHARPSTON presentate il 19 aprile (1) Cause riunite C-145/06 e C-146/06

CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE SHARPSTON presentate il 19 aprile (1) Cause riunite C-145/06 e C-146/06 CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE SHARPSTON presentate il 19 aprile 2007 1 (1) Cause riunite C-145/06 e C-146/06 Fendt Italiana Srl contro Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trento «Domande di pronuncia

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2008 «Appalti pubblici Appalto pubblico di forniture e di servizi Affidamento senza

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Articolo 101 TFUE Autotrasporto Prezzo dei servizi di autotrasporto

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Unione doganale Codice doganale comunitario Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) Determinazione del valore in dogana Regolamento

Dettagli

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14 Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14 Direttiva 93/13/CEE Articolo 2, lettera b) Nozione di consumatore Contratto

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) «Articolo 99 del regolamento di procedura Direttiva 2002/53/CE Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole Organismi geneticamente

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 5 ottobre 2016, C-412/15

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 5 ottobre 2016, C-412/15 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 5 ottobre 2016, C-412/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva

Dettagli

PC&A P.Centore & Associati. Fatto generatore ed esigibilità dell imposta Commento a CGUE C-463/14 Asparuhovo Lake Investment

PC&A P.Centore & Associati. Fatto generatore ed esigibilità dell imposta Commento a CGUE C-463/14 Asparuhovo Lake Investment PC&A P.Centore & Associati 1 Incontro di aggiornamento Dal Fatto al Diritto Percorsi guidati di giurisprudenza dell Unione Europea e Nazionale in tema di IVA Fatto generatore ed esigibilità dell imposta

Dettagli

Roma, 23 gennaio 2007

Roma, 23 gennaio 2007 CIRCOLARE n. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 gennaio 2007 OGGETTO: Contenzioso su istanze di rimborso IVA Acquisto di beni destinati ad attività esenti Articolo 13, parte B, lettera

Dettagli

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale

Dettagli

Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 27 marzo 2014, causa C-151/13

Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 27 marzo 2014, causa C-151/13 Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, sentenza 27 marzo 2014, causa C-151/13 «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Ambito di applicazione Determinazione della base imponibile Nozione di sovvenzione direttamente

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS]

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del

Dettagli

Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia.

Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia. RISOLUZIONE N. 56/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 maggio 2005 Oggetto: Trattamento fiscale dei musicisti francesi che si esibiscono in Italia. Sono stati formulati alla scrivente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità Imposta sul valore aggiunto Direttiva 2006/112/CE Detrazione dell imposta versata a monte Articolo 173, paragrafo

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 luglio 2015 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 luglio 2015 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 luglio 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Sesta direttiva 77/388/CEE» Nella causa C-82/14, avente ad oggetto la

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. IX, sentenza 9 febbraio 2017, C-21/16

Corte di Giustizia UE, sez. IX, sentenza 9 febbraio 2017, C-21/16 Corte di Giustizia UE, sez. IX, sentenza 9 febbraio 2017, C-21/16 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 131 e dell articolo 138, paragrafo 1, della direttiva

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-471/15

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-471/15 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-471/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 311, paragrafo 1, punto 1, della direttiva

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

Dettagli

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Fondazione Santa Lucia

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Fondazione Santa Lucia SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 gennaio 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 2003/96/CE Tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Sgravi fiscali Ambito di applicazione ratione materiae

Dettagli

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. RISOLUZIONE N. 51/E Roma, 11 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 QUESITO La Regione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 18 gennaio 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Direttiva 2003/96/CE Tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Sgravi fiscali Ambito di applicazione ratione materiae

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 17 marzo 2016, C-40/15

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 17 marzo 2016, C-40/15 Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 17 marzo 2016, C-40/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 febbraio 2017, C-592/15

Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 febbraio 2017, C-592/15 Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 febbraio 2017, C-592/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione I. Legislazione agricola e procedure I. 1. Diritto agricolo; semplificazione Data di diffusione: 8.7.2015 NOTA

Dettagli

(Omissis) Sentenza. Contesto normativo

(Omissis) Sentenza. Contesto normativo Sulla possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) «Transazioni commerciali Direttiva 2000/35/CE Lotta contro i ritardi di pagamento Procedure di recupero di crediti non contestati» Nel procedimento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 2 ottobre 2014

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 2 ottobre 2014 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 2 ottobre 2014 «Rinvio pregiudiziale Sesta direttiva IVA Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Determinazione del luogo di una cessione di beni Fornitore stabilito

Dettagli

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16)

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) (Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16* «Rinvio pregiudiziale Trasporti aerei Regolamento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 «Obbligazione doganale Recupero dei dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dei dazi Modalità pratiche» Nella causa C-351/11, avente

Dettagli

E responsabile chi non riesce a far rimuovere da Internet annunci che lo collegano a un marchio?

E responsabile chi non riesce a far rimuovere da Internet annunci che lo collegano a un marchio? E responsabile chi non riesce a far rimuovere da Internet annunci che lo collegano a un marchio? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto civile e commerciale Se l'inserzionista che ha messo in rete su un

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Tutela dei consumatori Direttiva 2011/83/UE Articolo 21 Comunicazione telefonica Predisposizione da parte del professionista

Dettagli

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici, SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 4 ottobre 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Imposta sul valore aggiunto (IVA) Sesta direttiva 77/388/CEE Direttiva 2006/112/CE Esenzione dall IVA Articolo 86, paragrafo

Dettagli

Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Art. 2, secondo comma, lett. a

Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Art. 2, secondo comma, lett. a Deve considerarsi energia da fonti rinnovabili quella prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto Corte di giustizia

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (*) «Accise Tassazione dei veicoli usati Prelievo sui veicoli usati importati superiore a quello gravante sui veicoli a motore già circolanti nel territorio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212 - Regime della forfetizzazione della resa ex art. 74, primo comma, lett. c),

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-428/13

Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-428/13 Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 9 ottobre 2014, C-428/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva

Dettagli

All.II. 1) Sentenze ex art. 258 TFUE Commissione c. Italia. 2) Sentenze ex art. 260 TFUE Commissione c. Italia

All.II. 1) Sentenze ex art. 258 TFUE Commissione c. Italia. 2) Sentenze ex art. 260 TFUE Commissione c. Italia Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell Unione europea relative a giudizi di cui l Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l ordinamento italiano (art. 14, lett. a,

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14 Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 5 marzo 2015, C-175/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni oli pesanti

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 settembre 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 settembre 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 11 settembre 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale Sistema comune d imposta sul valore aggiunto Direttiva 2006/112/CE Articolo 98, paragrafo 2 Allegato III, punto 6 Aliquota

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-516/14

Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-516/14 Corte di Giustizia UE, sez. IV, sentenza 15 settembre 2016, C-516/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 178, lettera a), e dell articolo 226, punto

Dettagli

IL DIRETTORE. Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della Direttiva 2008/118/CE;

IL DIRETTORE. Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, recante attuazione della Direttiva 2008/118/CE; Prot. n. 24211/RU IL DIRETTORE Vista la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 del Consiglio, relativa al regime generale delle accise, che abroga la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni

OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni Risoluzione n. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 7 aprile 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 7 aprile 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 7 aprile 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità IVA Articolo 4, paragrafo 3, TUE Direttiva 2006/112/CE Insolvenza Procedura di concordato preventivo Pagamento parziale

Dettagli

Chiarimenti dell UE sul regime fiscale dei servizi socio sanitari e residenziali per le persone non autosufficienti

Chiarimenti dell UE sul regime fiscale dei servizi socio sanitari e residenziali per le persone non autosufficienti Chiarimenti dell UE sul regime fiscale dei servizi socio sanitari e residenziali per le persone non autosufficienti Autore: Milizia Giulia In: Diritto tributario La sentenza della Corte di Giustizia Europea

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 novembre 2016 «Rinvio pregiudiziale Procedimento pregiudiziale d urgenza Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D

CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D CIRCOLARE - AGENZIA DOGANE - 11 giugno 2009, n. 14/D OGGETTO: Regime comunitario delle franchigie doganali. Decreto 6 marzo 2009, n. 32- Regolamento recante norme per l esenzione dall imposta sul valore

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) «Ottava direttiva IVA Modalità per il rimborso dell IVA ai soggetti passivi non residenti all interno del paese Termine per

Dettagli

Rassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria

Rassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria Luca Bilancini (Dottore Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico Map) Rassegna giurisprudenza nazionale e comunitaria 1 Non imponibilità e iscrizione archivio VIES Art. 35, co. 2, lett. e-bis,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE RECANTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 LUGLIO 1988, N.

Dettagli

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella

Dettagli

considerando ( ) che ( ) sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; ( )

considerando ( ) che ( ) sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; ( ) Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, sentenza 15 gennaio 2015, causa C-537/13 «Rinvio pregiudiziale Direttiva 93/13/CEE Ambito di applicazione Contratti stipulati con i consumatori Contratto di prestazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte

Dettagli

Tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (energia da fonti rinnovabili)

Tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (energia da fonti rinnovabili) Tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità (energia da fonti rinnovabili) Corte di giustizia UE, Sez. I 20 settembre 2017, in cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16 - Silva de

Dettagli

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016 Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016 TFR: l acconto dell imposta sostitutiva sulle rivalutazioni Scade il 16 dicembre il termine entro il quale il datore di lavoro

Dettagli

Parole chiave. Massima. Parti

Parole chiave. Massima. Parti Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 22 giugno 2016, C-11/15

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 22 giugno 2016, C-11/15 Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 22 giugno 2016, C-11/15 Sentenza La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 6 aprile 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 6 aprile 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 6 aprile 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Politica sociale Direttiva 2001/23/CE Articolo 3 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese

Dettagli

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi

OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 febbraio 2007 OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società»

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» Nel procedimento C-253/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia

Dettagli

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri

Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 9 febbraio 2017

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 9 febbraio 2017 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 9 febbraio 2017 «Rinvio pregiudiziale IVA Direttiva 2006/112/CE Articoli 131 e 138 Presupposti per l esenzione di una cessione intracomunitaria Sistema di scambio d

Dettagli

RISOLUZIONE N. 231/E.. Roma, 22 agosto 2007

RISOLUZIONE N. 231/E.. Roma, 22 agosto 2007 RISOLUZIONE N. 231/E. Roma, 22 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - ALFA S.r.l. - Deducibilità dei costi relativi alle autovetture utilizzate nell esercizio

Dettagli

Corte di Giustizia CE, sez. II, sentenza 6 ottobre 2009, C-267/08

Corte di Giustizia CE, sez. II, sentenza 6 ottobre 2009, C-267/08 Corte di Giustizia CE, sez. II, sentenza 6 ottobre 2009, C-267/08 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 115/E RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello

Dettagli

Esercizio della detrazione Iva. a cura di Giancarlo Modolo

Esercizio della detrazione Iva. a cura di Giancarlo Modolo 1 a cura di Giancarlo Modolo 2 3 Circolare Agenzia delle entrate 17.1.2018, n. 1 Liquidazione dell imposta -> anche nel rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue -> il diritto alla detrazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 luglio 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 luglio 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 17 luglio 2014 (*) «IVA Direttiva 2006/112/CE Articoli 16 e 18 Leasing finanziario Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario Mancato recupero di tali beni

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 marzo 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 marzo 2012 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 marzo 2012 (*) «IVA Sesta direttiva Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) Tassazione di un prodotto importato da un paese terzo Normativa nazionale Diritto a detrazione

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, C-283/15

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, C-283/15 Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 9 febbraio 2017, C-283/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione delle «disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione».

Dettagli

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue senza dare diritto ad un indennità finanziaria a titolo delle ferie

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * BELLONE SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * Nel procedimento C-215/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato

Dettagli

PROT. N DIV3-C Roma,

PROT. N DIV3-C Roma, DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la Motorizzazione PROT. N. 41797-DIV3-C Roma, 16.05.2008 Alle Direzioni generali territoriali LORO SEDI Agli Uffici della Motorizzazione LORO

Dettagli

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione

Dettagli

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Fiscal Flash La notizia in breve N. 284 07.11.2013 Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013. Categoria: Imposte indirette Sottocategoria:

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15

Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15 Corte di giustizia europea, Sez.I X, 13/7/2017 n. C-701/15 Sull'interpretazione dell'art. 7 della dir2004/17/ce, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 86/E. Quesito RISOLUZIONE N. 86/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Rappresentanza Generale per l Italia -

Dettagli

Capitolo 20 Le imposte sui consumi

Capitolo 20 Le imposte sui consumi Capitolo 20 Le imposte sui consumi Le imposte generali sulle vendite e l imposta sul valore aggiunto Le imposte generali sulle vendite possono colpire l intero valore di un bene o l incremento di valore

Dettagli

Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale

Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Dicembre 2007 Dott. Nicola D Angelo INDICE Attività non commerciale... 1 Attività commerciale... 1 Regime fiscale... 3 a) Regime

Dettagli

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) Articolo 7 5. Si può essere titolari di un'unica patente di

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico»

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico» SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 novembre 2007 (*) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico» Nel procedimento C-330/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) «Tariffa doganale comune Classificazione doganale di schede sonore per computer Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98» Nei procedimenti

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articoli 203 e 204 Regolamento (CEE) n. 2454/93 Articolo 859 Regime

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2016, C-128/14

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2016, C-128/14 Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 28 aprile 2016, C-128/14 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 5, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 7, lettera

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) «Trasporti aerei Compensazione ed assistenza ai passeggeri Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato Termine di ricorso» Nella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 6 ottobre 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 6 ottobre 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 6 ottobre 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Appalti pubblici di lavori Direttiva 2004/18/CE Articolo 7, lettera c) Importi delle soglie degli appalti pubblici Soglia

Dettagli

SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE

SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE SALONE DELLA GIUSTIZIA 2016 IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO NEI TRIBUTI LOCALI GIUDITTA MERONE MANCANZA DI UNA NORMA GENERALE Normativa di riferimento 1) Art. 41 Carta dei diritti fondamentali

Dettagli

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi Roma, 25 luglio 2017 Rif. P/CR.c LORO SEDI Consiglio Nazionale dei Geologi Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT UO: Consiglio Nazionale dei Geologi Prot.N. 0002806

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 aprile 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 aprile 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 3 aprile 2014 (*) «Direttiva 2003/96/CE Tassazione di prodotti energetici Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE Nozione di combustibile per riscaldamento

Dettagli