LEGGE ITALIANA DI NEUTRALITA' Approvata con r.d. 8 luglio 1938, n

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1 LEGGE ITALIANA DI NEUTRALITA' Approvata con r.d. 8 luglio 1938, n CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Territorio dello Stato. Agli effetti di questa legge, per territorio dello Stato si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranita' dello Stato i- taliano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante. Divieto di atti di ostilita' nel territorio dello Stato. Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilita' da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili. Il territorio dello Stato non puo' essere utilizzato come base per operazioni ostili. Divieto di passaggio di truppe belligeranti. Non puo' essere consentito il passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello Stato, di truppe degli Stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamenti. Puo' essere consentito il passaggio di convogli, che trasportino feriti o malati di guerra, purche' non vi sia personale o materiale e- stranei al servizio sanitario. Nessuna distinzione di favore puo' essere fatta tra i belligeranti. Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato. Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in localita' possibilmente lontana dal teatro della guerra. Tuttavia, gli ufficiali possono es4sere lasciati liberi purche' assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione. Trattamento dei priginieri di guerra. I prigionieri di guerra, che comunque pervengano nel territorio dello Stato, sono considerati liberi. Qualora sia consentita la loro permanenza in detto territorio, essi possono essere obbligati asoggiornare in determinate localita' loro assegnate. Con provvedimento del Duce, puo' essere consentito ai belligeranti di consegnare alle autorita' italiane prigionieri di guerra feriti o malati. In tal caso, essi devono essere custoditi in modo che non possano prendere parte alle ostilita'. Divieto di reclutamento di militari. Nel territorio dello Stato e' vietata la formazione di corpi combattenti e la istituzione di uffici di reclutamento a favore degli Stati belligeranti. Divieto di arruolamento di militari. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato non possono arruolarsi nelle forze armate degli Stati belligeranti.

2 Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari. Le amministrazioni dello Stato non possono fornire ai belligeranti armi, munizioni o quanto altro puo' essere utile alle forze armate, ne' concedere a essi crediti o aiuti finanziari di qualsiasi genere. Commercio privato. Con decreto Reale, puo' essere vietato, in tutto o in parte: 1^ il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti; 2^ il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato; 3^ la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito. Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti. Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti prevenuti dai numeri 1^,2^ e 3^. Personale e materiale sanitari. Nel territorio dello Stato e' lecito il passaggio verso gli Stati belligeranti e l'invio, da parte di enti pubblici o privati, agli Stati stessi di personale e materiale sanitari. Tuttavia, con decreto Reale, possono essere stabiliti divieti e restrizioni in deroga alla norma precedente, nonche' le pene per la violazione dei divieti stessi. Disciplina delle comunicazioni. Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti Šle forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono gia' di dominio pubblico. Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano. Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per richiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per motivi di servizio. Sanzioni. I fatti commessi in violazione delle disposizioni dell'articolo precedente sono puniti, salvo che costituiscano un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila. CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITA' MARITTIMA. Pasaggio inoffensivo di navi da guerra. Con decreto Reale, puo' essere vietato anche il semplice passaggio inoffensivo, nelle acque territoriali, delle navi da guerra dei belligeranti e delle navi da da essi catturate. I sommergibili devono, in ogni caso, navigare in superfice. Sbarramento di torpedini. Qualora siano disposti sbarramenti di torpedini automatiche di contatto dinnanzi al litorale dello Stato, deve essere presa ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione.

3 A tal uopo, deve provvedersi affinche' le torpedini non ancorate, o che abbiano rotti gli ormeggi, divengano inoffensive, dopo un limitato periodo di tempo. I limiti delle zone minate sono notificati agli altri Stati e portati a conoscenza dei naviganti con appositi avvisi. Cattura di navi nelle acque territoriali. Se una nave e' stata catturata da un belligerante nelle acque territoriali dello Stato e vi si trova ancora, sono usati tutti i mezzi possibili perche' essa sia rilasciata con il personale e con il carico. Il personale messovi a bordo dal catturante e' internato. Se la nave catturata e' gia' uscita dalle acque territoriali dello Stato, il rilascio della nave con il personale e con il carico e' richiesto al Governo del catturante. Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali. Non e' consentito ai belligeranti di costituire tribunali delle prede nel territorio dello Stato, di istallarvi stazioni radioelettriche o apparecchi destinati a servire come mezzo di comunicazione tra le forze belligeranti, e di usare i porti, le rade e le acque territoriali dello Stato come basi di operazioni navali. Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali. Salvo il acaso di cattivo tempo o di avaria, non possono essere autorizzate a soggiornare contemporaneamente, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, piu` di tre navi da guerra di ciascuna parte belligerante per ogni settore del litorale. Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali. Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, piu' di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tenpo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo. Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati. Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni. Navi o merci catturate. Con decreto Reale, puo' essere consentito ai belligeranti, alle condizioni che saranno in esso determinate, di condurre e lasciare nei porti e nelle rade dello Stato, in attesa delle decisioni del tribunale delle prede dello Stato catturante, le navi e le merci catturate fuori delle acque territoriali dello Stato. Trattamento delle navi da guerra all'inizio delle ostilita'. Se all'inizio delle ostilita', una nave da guerra belligerante si trova in uno dei porti, in una delle rade o nelle acque territoriali dello Stato, deve partire entro ventiquattro ore dalla notificazione del relativo ordine da parte dell'autorita' portuaria, salvo che un termine diverso sia da questo fissato, ovvero salvo che la nave si trovi nella impossibilita' di partire per cause di cattivo tempo o a- varia. In ogni caso, essa deve partire prima della scadenza del termine o appena sia cessata la causa del ritardo. Contemporaneo soggiorno delle navi da guerra di opposte parti belligeranti. Se le navi da guerra di opposte parti belligeranti si trovano contemporaneamente in un porto o in una rada dello Stato, devono trascorrere almeno ventiquattro ore tra la partenza di navi di un belligeran-

4 te e la partenza di navi dell'altro. La partenza e' disposta secondo l'ordine di arrivo, salvo che per la nave arrivata prima ricorra alcuna delle circostanze in cui e' ammesso il prolungamento della durata legale del soggiorno. Una nave da guerra belligerante non puo' lasciare il porto o la rada dello Stato, se non siano trascorse ventiquattro ore dalla partenza di una nave mercantile dell'altra parte belligerante. Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra. Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorita' marittime a riparare le avarie, nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialita' bellica della nave. Le autorita' marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto piu' rapidamente possibile. Rifornimento delle navi da guerra. Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o aumentare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, ne' completare gli equipaggi. Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile suffieciente per raggiungere il piu' vicino porto dello Stato cui appartengono. Spetta alle autorita' portuarie di vigilare sulle esecuzioni delle precedenti disposizioni. Limitazione per il rifornimento di combustibile. Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi. Navi destinate a missioni speciali. Le limitazioni stabilite dagli articoli precedenti relative al soggiorno nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato non si applicano alle navi di Stati belligeranti, destinate esclusivamente a missioni religiose, scientifiche o umanitarie. Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto. La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizioni di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra. Gli ufficiali e l'equipaggio sono assogetti a misure restrittive da determinasi con provvedimento del Duce. Militari di uno Stato belligerante trati in salvo fuori dalle acque territoriali. I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori dalle acque territoriali dello Stato e sbarcati da una nave da guerra italiana, sono internati. Aeromobili a bordo di navi da guerra. Gli aeromobili a bordo di navi da guerra belligeranti, comprese quelle porta-aerei, sono consideati come facenti parte delle navi stesse.

5 CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITA' AEREA. Sorvolo di aeromobili belligeranti. Non puo' essere consentito agli aeromobili di sorvolare il territorio dello Stato. Il sorvolo puo' essere consentito agli aeromobili sanitari, che trasportino feriti o malati di guerra, purche' non abbiano a bordo persone o materiale estranei al servizio sanitario. Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali. I militari di uno stato belligerante, che siano tratti in salvo fuori dalle acque territoriali dello Stato e sbarcati da un aeromobile militare iteliano, sono internati. Trattamento degli aeromobili militari all'inizio delle ostilita'. L'aeromobile militare belligerante, che all'inizio delle ostilita' si trova nel territorio dello Stato, deve partire entro dodici ore Šdalla notificazione del relativo ordine, salvo che un termine diverso sia stato fissato con speciale disposizione dalle autorita' aeronautiche, ovvero ricorrano circostanze di forza maggiore. In questo ultimo caso, puo' essere fissato un termine supplementare. Inosservanza dell'ordine di lasciare l'aeroporto. L'aeromobile militare belligerante, che non ottempera all'ordine preveduto dall'articolo precedente, deve essere reso incapace di effettuare la partenza per tutta la durata della guerra. Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive, da determinarsi con provvedimento del Duce. CAPO IV. DISPOSIZIONI FINALI. Trattamento degli internati. Il trattamento degli internati e' determinato con provvedimento del Duce. Sospensione dell'applicazione della legge di neutralita'. L'applicazione di disposizioni di questa legge puo' essere sospesa con provvedimento del Duce, o dell'autorita' da lui delegata nei riguardi di quello Stato, che non rispetti la neutralita' dello Stato italiano. Emanazione dei decreti Reali preceduti dalla legge di neutralita'. I decreti Reali, preveduti da questa legge, sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri.

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