REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5.
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- Giuseppina Nardi
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1 di Pesaro N. di Documento N. della deliberazione 26 Data della deliberazione 05/03/2012 Classifica IV.03 Allegati n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41 Convocazione 1^ Seduta pubblica OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - MODIFICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5. L anno duemiladodici, addì cinque del mese di Marzo alle ore 16:10, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 29/02/2012 notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Al momento della trattazione dell argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: P A P A Andreolli Dario SI Fraternali Francesca SI Balducci Domenico SI Ippaso Davide SI Ballerini Mirko SI Manenti Monica SI Barbanti Ilaro SI Mariani Stefano SI Bettini Alessandro SI Marinucci Mauro SI Biagiotti Roberto SI Mascioni Giuseppe SI Camboni Lorenzo SI Mengucci Sara SI Camilli Sandrina SI Mosconi Mauro SI Cascino Piergiorgio SI Nardelli Massimiliano SI Cassiani Giovanna SI Nobili Andrea SI Ceriscioli Luca SI Olmeda Claudio SI Cerisoli Callisto SI Pagnini Alessandro SI Cesarini Massimo SI Panzieri Stefano SI Ciancamerla Silvano SI Pedinotti Federico SI Cipolletta Giovanni SI Perugini Marco SI Della Dora Mila SI Roscini Dante SI Di Bella Niccolo' SI Rossi Carlo SI Di Domenico Alessandro SI Signorotti Milena SI Eusebi Valter SI Tartaglione Caterina Emirene Lilla SI Fiumani Alessandro SI Trebbi Luciano SI Vimini Daniele SI Presenti n. 34 Assenti n. 7 Presiede il Presidente Dott. Barbanti Ilaro Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah Scrutatori: Camilli Nobili - Biagiotti Sono presenti gli Assessori: Belloni Biancani Briglia Catalano Coraducci Delle Noci Gambini Parasecoli Pascucci Pieri
2 In continuazione di seduta Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 8 dell'o.d.g. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell addizionale comunale IRPEF, con decorrenza 1999; Atteso che: ai sensi della citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, potevano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002; l efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; Visti: la Legge Finanziaria 2003 ed in particolare il comma 1 lett.a) dell art. 3, che prevedeva che gli aumenti delle addizionali all IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l anno 2002, erano sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; la legge Finanziaria 2004 che conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF; la legge Finanziaria 2005 che conferma ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF; la legge Finanziaria 2007 del 27/12/2006, n. 296 che ai commi 142, 143 ed 144 dell art. 1 dispone la possibilità di variazione in aumento dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all Irpef nella misura massima di 0,8 punti percentuali con l approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento da adottare ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n 446, e successive modificazioni, nonchè la possibilità, nell ambito dello stesso regolamento, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 che al comma 7, dell art. 1 sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che al comma 30, dell art. 77-bis conferma la sospensione del precedente decreto per il triennio , ovvero sino all attuazione del federalismo fiscale se precedente all anno 2011; la legge di Stabilità 2011 del 13/12/2010, n. 220 che al comma 123 dell art. 1 riconferma, sino all attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93; Considerato che: le recenti manovre di finanza pubblica, approvate con il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n ed il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, hanno determinato, oltre all'inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli di trasferimenti erariali; nel contempo, agli enti locali, è stato consentito di poter compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo sblocco totale a decorrere dal 2012, dell'addizionale comunale IRPEF e l'introduzione della Pag. 2
3 possibilità di differenziare le aliquote, con criteri di progressività per scaglioni di reddito; a tale riguardo, l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, disapplica la sospensione della potestà impositiva degli Enti Locali a decorrere dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone, inoltre, quanto segue: Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo Atteso che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, comma 1, stabilisce i seguenti scaglioni di reddito per la determinazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche: 1. fino a euro; 2. oltre euro e fino a euro; 3. oltre euro e fino a euro; 4. oltre euro e fino a euro; 5. oltre euro. Rilevato che, pertanto, in via propedeutica alla redazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio pluriennale , occorre procedere, con decorrenza , ad una rimodulazione dell'assetto dell'addizionale IRPEF del Comune di Pesaro, disciplinata dal Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 26 del , confermando la soglia di esenzione di 9.000,00 e modificando gli artt. 4 e 5 del regolamento al fine di procedere ad un'applicazione progressiva per scaglioni della stessa come segue: Scaglioni di reddito fino euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro Aliquota in percentuale 0,60 punti percentuali 0,61 punti percentuali 0,78 punti percentuali 0,79 punti percentuali 0,80 punti percentuali Richiamate: la delibera di consiglio n. 23 del con la quale è stata applicata l addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2% per l anno 2000; la delibera di giunta n. 36 del con la quale è stata confermata l aliquota dallo 0,2% per l anno 2001; la delibera di giunta n. 7 del con la quale è stata variata l'aliquota dallo 0,2% allo 0,3% per l'anno 2002; la delibera di giunta n. 17 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota anche per l'anno 2003; la delibera di giunta n. 131 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota anche per l'anno 2004; la delibera di giunta n. 17 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota anche per l'anno 2005; la delibera di giunta n. 15 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota anche per l anno 2006; la delibera di consiglio n. 26 del con la quale è stato approvato il regolamento per l applicazione della compartecipazione dell addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall anno 2007 e determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,6% con una soglia di Pag. 3
4 esenzioni per redditi non superiore a Euro; la delibera di giunta n. 29 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota e soglia di esenzione per l anno 2008; la delibera di giunta n. 239 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota e soglia di esenzione anche per l anno 2009; la delibera di consiglio n. 14 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota e soglia di esenzione anche per l anno 2010; la delibera di consiglio n. 42 del con la quale è stata confermata la stessa aliquota e soglia di esenzione anche per l anno 2011; Dato atto dell'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di spesa del bilancio di previsione 2012 ; Ritenuto inoltre, per quanto su esposto, che le aliquote come sopra stabilite, tenendo conto delle più recenti basi imponibili IRPEF dei contribuenti residenti nel Comune di Pesaro, dovrebbero garantire un gettito stimato in presunti ,00 da accertare alla risorsa 1183 capitolo "Addizionale Comunale IRPEF" all'entrata del bilancio di previsione 2012; Visto l art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro i termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento, anche se adottati successivamente all inizio dell esercizio; Visto il decreto legge n. 216 convertito con modificazioni dalla legge , n.14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli enti locali; Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del ; Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs , n. 267: Responsabile del Servizio interessato: Si attesta la regolarità tecnica del presente atto ; Responsabile del Servizio Finanziario: Visto per la regolarità contabile ; D E L I B E R A 1. di modificare, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dal , il Regolamento per la Disciplina della Compartecipazione dell Addizionale I.R.P.E.F., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del , procedendo alla sostituzione degli articoli 4 e 5 come segue: Art. 4 - Determinazione delle aliquote 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2012 le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'i.r.p.e.f., nelle seguenti misure: Scaglioni di reddito fino euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro Aliquota in percentuale 0,60 punti percentuali 0,61 punti percentuali 0,78 punti percentuali 0,79 punti percentuali 0,80 punti percentuali Pag. 4
5 Art. 5 Esenzione 1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 9.000, Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata, con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote di cui precedente art. 4 al reddito imponibile complessivo. 2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1) del Regolamento per la Disciplina della Compartecipazione dell Addizionale I.R.P.E.F., è quello che risulta nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2012; 4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro tenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012, secondo le modalità previste dall'emanando Decreto Ministeriale. Si chiede l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione 2012, che tiene conto, alla risorsa 1183, capitolo Addizionale Comunale IRPEF, dell'applicazione delle aliquote con i criteri di progressività per scaglioni di reddito approvate con il presente provvedimento. Ha la parola l assessore Delle Noci per la relazione. Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Intervengono i consiglieri Bettini, Cesarini, Nardelli, Roscini, il Sindaco Ceriscioli ed il consigliere Eusebi; i relativi interventi, insieme alla relazione, vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell Ufficio Segreteria. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione sopratrascritta. La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: - Presenti n Astenuti n. 3 (Cascino, Cesarini, Nardelli) - Votanti n Voti favorevoli n Voti contrari n. 7 (Andreolli, Bettini, Biagiotti, Di Domenico, Eusebi, Roscini, Tartaglione) Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato. Esce il consigliere Nardelli; i presenti sono ora n. 33. Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs , n La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: Pag. 5
6 - Presenti n Astenuti n. 2 (Cascino, Cesarini) - Votanti n Voti favorevoli n Voti contrari n. 7 (Andreolli, Bettini, Biagiotti, Di Domenico, Eusebi, Roscini, Tartaglione) Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l atto è reso immediatamente eseguibile. Escono i consiglieri Balducci e Tartaglione; i presenti sono ora n. 31. /ld Pag. 6
7 Comune di Pesaro REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE I.R.P.E.F. Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/98 n. 360, nel testo attualmente in vigore, disciplina la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 2 Soggetto attivo 1. L addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Pesaro, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Art. 3 Soggetti passivi 1. Sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pesaro, alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento, con i criteri di calcolo e le modalità di versamento, nel rispetto delle vigenti normative. Art. 4 Determinazione delle aliquote 1. A decorrere dal periodo d imposta 2012 le aliquote dell addizionale comunale I.R.P.E.F., sono fissate, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'i.r.p.e.f., nelle seguenti misure: Scaglioni di reddito fino euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro e fino a euro oltre euro Aliquota in percentuale 0,60 punti percentuali 0,61 punti percentuali 0,78 punti percentuali 0,79 punti percentuali 0,80 punti percentuali Art. 5 Esenzioni 1. Sono esenti dall applicazione dell addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad Euro 9.000, Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l addizionale è dovuta ed è determinata, con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote di cui al precedente art.4 progressive, al reddito complessivo. Pag. 7
8 Art. 6 Disciplina della riscossione 1. La riscossione dell imposta da parte del comune avviene ai sensi dell art.1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n 296. Art. 7 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 8 Efficacia 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno, ai sensi dell articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1 gennaio Pag. 8
9 Letto, approvato e sottoscritto Il Presidente Dott. Barbanti Ilaro Il Segretario Generale Dott.ssa Giraldi Deborah Pag. 9
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