Esecuzione della prestazione all'interno del Paese di patate da tavola per il periodo di contingentamento 2018
|
|
- Luigi Carboni
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Importazioni ed esportazioni Esecuzione della prestazione all'interno del Paese di patate da tavola per il periodo di contingentamento Definizione più precisa di patate da tavola conformemente all'ordinanza sulle importazioni agricole; concerne il contingente doganale n Definizione di patate da tavola Ai sensi dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) le patate da tavola sono patate vendute ai consumatori finali fresche o refrigerate, eventualmente lavate ma non ulteriormente trasformate (consumatori, strutture di ristorazione collettive). Patate novelle, da raclette, patate piccole o baked potatoes sono quindi considerate patate da tavola ai sensi dell'oiagr. Patate destinate alla valorizzazione, patate pelate o patate non destinate all'alimentazione umana (patate da semina, da foraggio, ecc.) non rientrano invece in questa definizione. 1.2 Delimitazione tra patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione, patate pelate Ai sensi dell'oiagr le patate destinate alla valorizzazione sono patate che sono vendute al consumatore finale in forma trasformata o lavorata. Sono comprese anche le patate fresche che sono vendute ai consumatori finali soltanto pelate, tagliate e/o sminuzzate, eventualmente trattate con additivi per la conservazione e/o confezionate sotto vuoto (le cosiddette patate pelate). 1.3 Campo d applicazione La definizione di patate da tavola, o meglio la delimitazione tra patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione, deve essere considerata tra l'altro al momento della notifica della prestazione all'interno del Paese e dell'importazione. Al momento dell'importazione occorre notificare le patate da tavola conformemente alla definizione di cui al numero 1.1 sotto le voci di tariffa (nel contingente; ADC), o (fuori dal contingente; ADFC) e al numero convenzionale 912 (altro); le patate destinate alla valorizzazione (incl. patate pelate) devono essere notificate sotto le analoghe voci di tariffa e al numero convenzionale 911 (per la trasformazione). Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Jean-François Kolly Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna Tel , fax jean-francois.kolly@blw.admin.ch /2004/01267 \ COO
2 2 Definizione più precisa dei quantitativi e delle qualità che possono essere notificate al momento della prestazione all'interno del Paese (che cosa si può notificare?) 2.1 Definizione di prestazione all'interno del Paese ai sensi dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) Ai sensi dell'oiagr vale quale prestazione all'interno del Paese il quantitativo ritirato e pagato direttamente ai produttori indigeni. Possono quindi essere notificati all UFAG quale prestazione all'interno del Paese soltanto i quantitativi di patate da tavola che sono stati riportati nel conteggio finale all'attenzione dei produttori. 2.2 Definizione dei quantitativi e delle qualità notificabili Quale base per il pagamento delle patate da tavola presso i produttori attualmente la categoria applica due modalità di conteggio: - Conteggio in base alla quota da tavola: la quota da tavola corrisponde alla quota di patate da tavola valorizzabili rispetto al quantitativo totale fornito. Per la quota da tavola il produttore spunta il prezzo alla produzione corrispondente alla qualità in questione (qualità normale, da raclette, patate piccole, baked potatoes, ecc.). Attualmente la quota da tavola è utilizzata per le due seguenti modalità di ritiro: o Ritiro fisso e conteggio a seguito del risultato della tassazione o Ritiro franco deposito del produttore a seguito del risultato della cernita - Conteggio in base al quantitativo totale: il pagamento presso il produttore avviene in base ai quantitativi forniti. Nel caso di questa modalità di conteggio il produttore spunta un prezzo alla produzione nettamente più basso. Il conteggio in base al quantitativo totale è attualmente comune nel settore per quanto riguarda il ritiro di cosiddette merci di base (cernita grossolana). Possono essere fatti valere presso l'ufag quale prestazione all'interno del Paese soltanto i quantitativi di patate che sono stati ritirati dai produttori quali patate da tavola e pagati di conseguenza (cfr. numero 2.1). - Nel conteggio in base alla quota da tavola: può essere notificato come prestazione all'interno del Paese soltanto il quantitativo di patate che corrisponde alla quota da tavola. - Nel conteggio in base al quantitativo totale: può essere notificato come prestazione all'interno del Paese il quantitativo totale ritirato. 2.3 Definizione dei quantitativi non notificabili Al momento della notifica della prestazione all'interno del Paese non possono essere fatti valere i seguenti quantitativi: - Presenza di lacune a seguito del risultato di tassazione delle patate da tavola: la presenza di lacune corrisponde alla quota di patate da tavola non valorizzabili rispetto al quantitativo totale fornito. Questa quota non vale quale prestazione all interno del Paese nella misura in cui non è stata detratta al produttore. Lo stesso risultato di tassazione che è stato utilizzato per l allestimento del conteggio finale all'attenzione del produttore, deve essere utilizzato anche nel calcolo della prestazione all'interno del Paese. - Perdita di stoccaggio o di peso delle patate da tavola: la perdita di stoccaggio non vale quale prestazione all'interno del Paese nella misura in cui è stata detratta al produttore. - Patate destinate alla valorizzazione: le patate che sono state ritirate da un'azienda valorizzatrice e che sono state fatte valere nella prestazione all'interno del Paese di patate destinate alla valorizzazione, non possono essere notificate per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola. In caso contrario, si tratta di avviene una notifica multipla (cfr. in merito anche il numero 4) /2004/01267 \ COO /6
3 - Patate destinate alla valorizzazione che non possono essere notificate come prestazione all interno del Paese: le aziende che trasformano meno di 100 tonnellate di patate per periodo di calcolo, non possono far valere i propri quantitativi trasformati per la prestazione all interno del Paese di patate destinate alla valorizzazione(cfr. art. 40 cpv. 2 OIAgr). Siccome ai sensi della OIAgr si tratta tuttavia indubbiamente di patate trasformate, questi quantitativi non possono essere notificati nemmeno per la prestazione all interno del Paese delle patate da tavola. Questo vale in particolare anche per la produzione delle cosiddette patate pelate che conformemente alla definizione di cui al numero 1.2 rientrano nelle patate destinate alla valorizzazione. - Perdite di stoccaggio di patate destinate alla valorizzazione: se sono inviate allo stesso magazzino sia patate da tavola sia patate destinate alla valorizzazione, le perdite di stoccaggio (risultato della cernita, perdite di stoccaggio, residui di terra, ecc.), correlate a patate destinate alla valorizzazione, non possono essere notificate per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola. Se al momento dello smaltimento dello stock una partita è suddivisa in patate da tavola, pagate ai produttori in modo corrispondente, e patate destinate alla valorizzazione, anche le perdite di stoccaggio sono da suddividere in proporzione. - Patate da tavola importate: le patate da tavola importate non possono essere notificate per la prestazione all interno del Paese, anche se sono state ritirate direttamente dai produttori. Fanno eccezione le patate che sono importate nel traffico rurale di confine e quelle che sono prodotte nelle zone franche dell Alta Savoia e del Paese di Gex. È possibile che il mercato faccia valere deduzioni percentuali nei confronti del produttore per presenza di lacune o perdita di stoccaggio sul prezzo di ritiro o sull'importo finale. Nel calcolo della prestazione all interno del Paese tali deduzioni devono sempre essere applicate sul quantitativo. Qualora L'UFAG rilevasse durante i controlli delle aziende che le deduzioni percentuali corrispondenti non sono applicate sul quantitativo, ridurrebbe di conseguenza la prestazione all interno del Paese e adotterebbe misure amministrative. Invece le deduzioni generali per il finanziamento di costi e di tributi (retribuzione per pesatura, contributi dell'associazione di categoria, spese di calibrazione e di cernita, indennità di trasporto, manutenzione di casse a paletta, ecc.) non sono considerate nel calcolo della prestazione all interno del Paese. 2.4 Monitoraggio del conteggio sulla base del quantitativo totale (merce di base) Siccome nel conteggio sulla base del quantitativo totale (merce di base) possono essere notificati anche i volumi totali ritirati per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola (cfr. numero 2.2), vi è, per l'azienda con diritto di notifica l'incentivo di adeguare le modalità di conteggio. Affinché sia possibile verificare se la quota calcolata in base al quantitativo totale aumenta nel corso degli anni, l'ufag registra i quantitativi che sono stati ritirati come merci di base al prezzo di base (o della cernita grossolana). Ciò significa che al momento della notifica della prestazione all'interno del Paese il quantitativo ritirato quale merce di base deve essere indicato in modo separato in aggiunta alla notifica del volume totale /2004/01267 \ COO /6
4 3 Definizione più precisa delle aziende e delle persone con diritto di notifica (chi può notificare?) 3.1 Definizione di prestazione all interno del Paese di patate da tavola ai sensi dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) Ai sensi dell'oiagr vale quale prestazione all'interno del Paese il quantitativo delle patate da tavola ritirate e pagate direttamente ai produttori. Soltanto le aziende che acquistano a proprio rischio e pericolo patate direttamente dal produttore possono fare valere la prestazione all'interno del Paese (trasmissione della proprietà della merce). Di seguito ci si riferisce a tali aziende quali "aziende del primo livello commerciale". Invece le aziende che nel ritirare patate dai produttori forniscono determinate prestazioni di servizio (p.es. esecuzione dei pagamenti), ma non sono mai proprietarie della merce (patate) e quindi non commerciano le patate a proprio rischio e pericolo, non possono far valere tale prestazione all'interno del Paese. Di seguito questi fornitori di servizi sono denominati "centri raccolta". 3.2 Definizione di azienda del primo livello commerciale Le aziende del primo livello commerciale ritirano a proprio rischio e pericolo direttamente dal produttore le merci (patate). Se l'azienda tiene una contabilità delle merci, è possibile verificare il ritiro diretto del produttore. L'azienda allestisce altresì il conteggio finale all'attenzione del produttore. 3.3 Definizione di centro di raccolta I centri di raccolta sono aziende che al momento del ritiro della merca (patate) forniscono al produttore determinate prestazioni di servizi e sono pertanto indennizzate dall'azienda del primo livello commerciale. L'ammontare dell'indennizzo in genere è fissato già in anticipo. I centri di raccolta non sono mai proprietari della merce (patate) e non svolgono alcun tipo di commercio. 3.4 Notifiche multiple al momento del ritiro del produttore Se due (o più) aziende sono coinvolte nel ritiro di patate, sussiste il rischio che più aziende vogliano far valere la stessa prestazione all'interno del Paese. La procedura dell'ufag nel caso di queste notifiche multiple è descritta al numero Produttori di patate attivi nel commercio Come definito al numero 3.1, soltanto le aziende del primo livello commerciale possono far valere la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola. I produttori di patate che sono attivi anche nel commercio di patate possono notificare soltanto i quantitativi per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola che hanno ritirato direttamente da altri produttori. Le merci prodotte nella propria azienda non possono invece essere fatte valere quale prestazione all'interno del Paese poiché non avviene alcun ritiro (cambiamento della proprietà della merce). Se il produttore di patate dispone invece di un'azienda commerciale propria (persona giuridica) e vende la sua produzione a tale azienda, vi è un ritiro e l'azienda commerciale ha il diritto di notificare il quantitativo in questione quale prestazione all'interno del Paese /2004/01267 \ COO /6
5 4 Controllo delle aziende relativo alla notifica della prestazione all'interno del Paese 4.1 Elenco di eventuali infrazioni nel settore della prestazione all'interno del Paese di patate da tavola o L'UFAG controlla la notifica della prestazione all'interno del Paese delle aziende secondo i seguenti criteri (elenco non esaustivo): - Si tratta di patate da tavola conformemente alla definizione di cui al numero 1? - I quantitativi e le qualità notificati corrispondono alla definizione di cui al numero 2? - L'azienda che fa valere per sé la prestazione all'interno del Paese soddisfa le esigenze di un'azienda del primo livello commerciale conformemente alla definizione di cui al numero 3? - Si è riscontrata una notifica multipla per lo stesso quantitativo di patate? Si fa la distinzione tra due tipi di notifiche multiple: o Lo stesso quantitativo di patate è notificato più volte per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola. Lo stesso quantitativo di patate è notificato per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola e per la prestazione all'interno del Paese di patate destinate alla valorizzazione. Al momento del controllo delle aziende l'ufag presta particolare attenzione a eventuali notifiche multiple. Queste rappresentano un'infrazione particolarmente grave e sono pertanto sanzionate dall'ufag in maniera corrispondente. Ciò significa che anche se la notifica multipla concerne soltanto un quantitativo esiguo, l'ufag dispone misure amministrative contro l'azienda che lo ha notificato indebitamente. Di seguito è descritta in modo più dettagliato la procedura dell'ufag relativa alle notifiche multiple. 4.2 Procedura dell'ufag nel caso di notifiche multiple Se al momento del controllo l'ufag rileva che lo stesso quantitativo di patate è stato notificato più volte per la prestazione all'interno del Paese, procede secondo lo schema seguente: - l'ufag interpella le aziende interessate riguardo a quanto constatato. Le aziende ricevono la possibilità di ammettere l'indebita notifica della prestazione all'interno del Paese, evitando all'ufag l'esecuzione di ulteriori controlli. L'UFAG riduce all'azienda in questione il quantitativo nella misura corrispondente e dispone misure amministrative. - Se le aziende insistono di avere notificato correttamente la prestazione all'interno del Paese, l'ufag offre loro la possibilità di provare (cfr. numero 5) che, nel caso della propria azienda, si tratta di un'azienda del primo livello commerciale conformemente alla definizione di cui al numero 3.2, oppure, nel caso di un'altra azienda, che si tratta di un centro di raccolta conformemente alla definizione di cui al numero 3.3. Se si rivelano necessari ulteriori accertamenti, l'ufag esegue controlli sul posto. L Ufficio accerta in ragione dei fatti quale azienda ha notificato correttamente la prestazione all'interno dell'azienda. Esso riduce all'azienda che ha notificato indebitamente il quantitativo nella misura corrispondente e dispone misure amministrative. Si rinuncia a una descrizione dettagliata della procedura che l'ufag prevede nei casi in cui lo stesso quantitativo di patate è stato notificato sia per la prestazione all'interno del Paese di patate da tavola e sia per quella di patate destinate alla valorizzazione. Ai sensi dell'oiagr il quantitativo corrispondente può sempre essere fatto valere dall'azienda valorizzatrice quale prestazione all'interno del Paese nella misura in cui è avvenuta una valorizzazione della merce /2004/01267 \ COO /6
6 5 Elenco di possibili prove nel caso notifiche multiple Conformemente alla definizione di cui al numero 3.1 soltanto le aziende che acquistano a proprio rischio e pericolo patate direttamente dal produttore possono far valere la prestazione all'interno del Paese (aziende del primo livello commerciale). Le aziende possono provare l acquisto diretto della merce presso i produttori con i seguenti documenti (elenco non esaustivo): - Conteggio finale all'attenzione del produttore - Contabilità - Contratto di prestazione con il centro di raccolta Ulteriori possibili indicazioni di un ritiro diretto dal produttore sono (elenco non esaustivo): - Contabilità merci - Contratti o convenzioni con il centro di raccolta riguardo il ritiro dal produttore - Capacità di stoccaggio (ovvero punto di stoccaggio refrigerato in proprietà o affittato) - Contratti di coltivazione /2004/01267 \ COO /6
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliPossono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Bando del 16 ottobre 2017 concernente la vendita all'asta dei contingenti doganali parziali per carne secca essiccata all'aria,
DettagliEffettivo determinante in base ai dati della BDTA
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale CH-3003 erna, Maggio 2014 Guida
DettagliOrdinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate
Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 20 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliIl Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:
Ordinanza concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell ambito della soppressione della denaturazione del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDirettiva per il calcolo dei contributi nei PSR
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi
DettagliOrdinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) 916.121.10 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliDipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Promozione della qualità e delle vendite Domande e risposte sull'ordinanza concernente
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) 916.121.10 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1 3, 21 capoversi
DettagliDichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura DA
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Berna 10 gennaio 2011 Dichiarazione doganale semplificata di piccoli invii nella procedura
Dettagli2. Oggetto e definizioni
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà DIRETTIVA n. dell'ufficio federale dell'agricoltura all'attenzione
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:
Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
Dettagli10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane
10.3 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2013 del 15 gennaio 2014 1 Compendio Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 40 rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese
DettagliI diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale
PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
DettagliRapporto sul mercato delle patate Il traffico di perfezionamento acquista sempre maggiore importanza
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Osservazione del mercato Rapporto sul mercato delle patate Il traffico di perfezionamento
DettagliRegolamento R Pesca marittima (IUU) Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti A.28 1 marzo 2017 Regolamento R-60-6.2 Pesca marittima (IUU)
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliOrdinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 27 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 marzo
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoversi 1-3, 21 capoversi
DettagliOrdinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) 916.121.10 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliTecnica amministrativa. Classe IV
Tecnica amministrativa Classe IV 1.Calcolo percentuale Il calcolo percentuale è un applicazione del calcolo proporzionale La proporzione fondamentale del calcolo percentuale è la seguente: 100: r = S :
DettagliOrdinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi
Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso 6
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
Dettagli1. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLE CURE MEDICO-SANITARIE
Assicurazione malattie: fatti relativi a premi e prestazioni curafutura illustra i principali fatti e meccanismi relativi al tema dei premi dell assicurazione malattie, spiega come si arriva alla definizione
DettagliIstruzioni all attenzione degli enti di certificazione
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Promozione della qualità e delle vendite Istruzioni all attenzione degli enti di
Dettagli11.3 Allegato
11.3 Allegato 11.3 Parte III: Allegato ai sensi dell articolo 10 capoverso 4 della legge sulla politica economica esterna, dell articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e dell
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliPubblicazione delle attribuzioni dei contingenti doganali 2015
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Importazioni ed esportazioni Pubblicazione delle attribuzioni dei contingenti doganali
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliRapporto sul mercato delle patate
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Osservazione del mercato Giugno 2014 Rapporto sul mercato delle patate Meno importatori,
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale
DettagliImposta sugli utili da sostanza immobiliare: durata della proprietà
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni Imposta sugli utili da sostanza immobiliare: durata LIG 53; DELIG 21 1. IN GENERALE Per il calcolo della durata si deve calcolare il periodo tra l'acquisizione
DettagliInformazioni sull indennizzo a trasportatori qualificati di pile esauste
Informazioni sull indennizzo a trasportatori qualificati di pile esauste Campo d applicazione INOBAT versa indennizzi per la raccolta e il trasporto a trasportatori qualificati di pile esauste. Questi
Dettagli0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)
Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il
DettagliRAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza
RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza Milano, 14 Ottobre 2015 Danilo Bonato Direttore Generale Consorzio Remedia Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 2002/96/CE 2012/19/UE
DettagliAnimali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.23 Animali da compagnia Edizione 2011 Valida a partire dal 1 gennaio 2011 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale
DettagliESERCIZI DI CONTABILITA
ESERCIZI DI CONTABILITA (PRIMA PARTE) ACQUISTO E VENDITA: In data 1/7 la società X paga fitti passivi per euro 6000, con denaro in cassa. In data 3/7la società riscuote, in contanti, fitti attivi per euro
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 giugno 2006 1
DettagliIl Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo 2000 1 sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:
Ordinanza concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell ambito della soppressione della denaturazione del marzo 2006 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliImballaggi (con o senza deposito)
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 52.24 Imballaggi (con o senza deposito) Edizione 2010 Valevole: 01.01.2010 al 30.06.2012 Editore: Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione
DettagliImposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel
Imposizione di biocarburanti sull esempio del biodiesel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX l 6,4 % A2 1 000 l 6 % A1 l 6,7 % (4,7 % con prova, 2 % senza
DettagliOrdinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino (Ordinanza sul vino) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 28 giugno 2005) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) 732.7 Modifica del Il Consiglio federale
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
8.8.2015 IT L 211/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente
DettagliCAMBI ESTERI SISTEMI DI QUOTAZIONE
CAMBI ESTERI TASSO DI CAMBIO rapporto tra due valute (corso del cambio). SISTEMI DI QUOTAZIONE - incerto per certo (price quotation system) p quantità variabile in moneta nazionale ---- = --------------------------------------------------------
DettagliIl ruolo dell Agenzia delle dogane a tutela degli interessi finanziari dell Unione Europea - Roma 10 dicembre La tutela dell erario comunitario
La tutela dell erario comunitario Le entrate (risorse proprie) La spesa (restituzioni all esportazione) le entrate (dazi e prelievi agricoli all importazione): nel 2007 l Agenzia delle Dogane ha riscosso
Dettagli1. GLI INDICATORI MACROECONOMICI
1. GLI INDICATORI MACROECONOMICI ~ 7 ~ ~ 8 ~ Domande a risposta aperta D 1.1 Definire il Prodotto Interno Lordo e descrivere i suoi metodi di calcolo. RD 1.1 Il Prodotto Interno Lordo o PIL rappresenta
DettagliI comitati interpartitici non sono partiti. Contributi a simili comitati non saranno dunque deducibili nemmeno in futuro.
Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni G 36 m; 31 I c; 32; 78 I f FD 33 I i; 26 I c; 27; 56 g Costituiscono oggetto della presente prassi: da un lato contributi dei membri, versamenti volontari,
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 agosto 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
1992R2168 IT 01.07.2001 015.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni "B REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
8.8.2015 L 211/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali
DettagliRegolamento sulla liquidazione parziale
Regolamento sulla liquidazione parziale Indice Art. 1 Condizioni 2 Art. 2 Data determinante 2 Art. 3 Forme di trasferimento 3 Art. 4 Determinazione dei fondi liberi della Cassa 3 Art. 5 Imputazione di
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliLegge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Avam- Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliREGIME DI "MAQUILA Scheda a cura dell Ufficio commerciale dell Ambasciata d Italia in Assunzione (Paraguay) 20/06/2011
Affinché un'impresa operi sotto il regime di maquila, deve essere approvato il cosiddetto "Programma di maquila, cioè una descrizione dettagliata delle attività connesse al contratto stipulato tra la società
DettagliImportazione in regime di transito comunitario esterno: determinazione in dogana delle spese di trasporto
Importazione in regime di transito comunitario esterno: determinazione in dogana delle spese di trasporto I contratti d'acquisto di beni stipulati da imprese residenti con fornitori extracomunitari prevedono
DettagliArticolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014
L 366/20 IT 20.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1371/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2014 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliREGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA
01.2008 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA INDICE 1 Scopo e campo d applicazione 2 1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza 2 1.2
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliRisultati dell'indagine conoscitiva sul progetto di revisione totale delle ordinanze sugli a- limenti per animali
Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Unità di direzione Mezzi di produzione agricoli Risultati dell'indagine conoscitiva sul progetto di revisione totale delle
DettagliTariffa comune 4d 2016
ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d arte letteraria e visuale SSA Société Suisse des Auteurs, société coopérative SUISA Cooperativa degli autori ed editori di musica SUISSIMAGE Cooperativa
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base del 27 gennaio 2005 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoversi
DettagliManuale di controllo Igiene nella produzione primaria vegetale
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 relativa alle misure d emergenza per impedire l introduzione e la diffusione nell Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
DettagliValorizzazioni + Costi lavorazione
Pagina 1 di 7 Valorizzazioni + Costi lavorazione Dalla versione 2015.48 è possibile gestire in modo dettagliato i costi che concorrono al costo al kg di ingresso e uscita lavorazione. Inoltre nella stampa
Dettagli6.2 Import Da inviare a: CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi
6.2 Import Da inviare a: CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano Via fax: 02.54122656 / 02.54122680 On line: https://dichiarazioni.conai.org DICHIARAZIONE
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 10 novembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata
DettagliPagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti
DettagliCommercio Estero. segue Tavola17.1
17 17 Commercio Estero Commercio Estero In questa sezione verranno riportati i dati riguardanti l import e l export della nostra regione suddivisi per provincia e sezioni della classificazione ATECO.
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliREGIME DE MINIMIS (Reg. CE 1998/2006) PER LA PROGRAMMAZIONE
REGIME DE MINIMIS (Reg. CE 1998/2006) PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE 1998/06, imprese grandi, medie e piccole (non rientranti
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 3567 del 17/07/2008 Al MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG ENERGIE RISORSE MINERARIE Al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Agenzia Dogane Ufficio Tributi Agenzia Dogane Ufficio Contenzioso Agenzia Dogane Ufficio
DettagliLA MIA CASSA PENSIONE Informazioni per i dipendenti
LA MIA CASSA PENSIONE 2016 Informazioni per i dipendenti 1 GastroSocial la sua cassa pensione L esercizio nel quale lavora è assicurato presso la Cassa pensione GastroSocial. La cassa opera nel rispetto
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3454 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSENZA Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni concernenti
DettagliOrdinanza sull utilizzazione delle carte federali
Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali 510.622.1 del 24 maggio 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007
DettagliVendita all asta elettronica Manuale d uso
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e delle ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Importazioni ed esportazioni Version 3.0 gennaio 2013 Vendita all asta elettronica
Dettagli