Capitolato speciale d appalto POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CIG: Z521B7EE13

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1 COMUNE DI GRASSOBBIO P R O V I N C I A D I B E R G A M O C o d i c e f i s c a l e AREA FINANZIARIA Settore Personale Tel. 035/ Fax 035/ Capitolato speciale d appalto POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA CIG: Z521B7EE13 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli,usati in polizza, significano: Legge: D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Nuovo codice delle assicurazioni private) Titolo X/Sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; Impresa: la Compagnia Assicuratrice; Contraente: il soggetto che stipula la polizza; Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti; Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall art C.C. e/o la garanzia data con il contratto; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa; Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro; Valore commerciale: il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati, o in mancanza il valore di mercato; Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell uso di bevande alcoliche; Attestazione sullo stato di rischio: il documento che viene rilasciato dall Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente; Incendio: è la combustione del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; Furto: è il reato, previsto dall art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; Rapina: è il reato, previsto dall art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

2 Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, e inclusi nel prezzo base del listino; Accessori aggiuntivi non di serie optionals: equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente; Accessori fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico; Infortunio: l evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili; Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo; Sinistro: evento causa del danno; Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere; Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; Franchigia: la somma dovuta all Impresa per la parte di danno che rimane a carico dell Assicurato; Primo rischio assoluto: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetta alla regola proporzionale (art C.C.); Veicolo/Natante: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il veicolo/natante, si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell elenco veicoli/natanti. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Durata della polizza, decorrenza della garanzia, proroga e pagamento dei premi L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno 31/10/2016 e scadrà alle ore 24,00 del giorno 31/10/2018 con scadenza intermedia il 31/10/2017. E escluso il rinnovo tacito del contratto. L Impresa si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni qualora ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente in tal caso è tenuto ad inviare la relativa richiesta all Impresa con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviarsi all altra parte almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. In parziale deroga al disposto di cui all art C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, ferma restando l operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Qualora il pagamento non avvenga entro il termine sopra indicato, la copertura avrà effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Il termine di 30 giorni è valido anche per il pagamento di appendici di polizza comportanti un premio aggiuntivo. Il Contraente è tenuto al pagamento delle successive rate di premio entro 30 giorni dalla data di scadenza, ferma restando l operatività della copertura dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. Qualora il pagamento non avvenga entro tale termine, l assicurazione resta sospesa e riprende dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze.

3 Le regolazioni di premio e/o variazioni che comportino un premio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini più favorevoli al Contraente previsti nella polizza. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione dell Impresa tramite la società di brokeraggio assicurativo incaricata della gestione del presente contratto. Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l eventuale omissione di dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell Assicurato di una circostanza aggravante il rischio o l inesatta e/o incompleta dichiarazione, sia all atto di stipula della polizza sia durante il periodo di validità della stessa, non pregiudicano l operatività dell assicurazione, purché avvenute in buona fede e fermo il diritto dell Impresa di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. Qualora la variazione implichi una diminuzione del rischio, il premio sarà ridotto in proporzione con decorrenza dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e l Impresa rinuncia al diritto di recesso di cui all art C.C. Art. 3 Modifiche dell assicurazione e forma delle comunicazioni Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute sono considerate valide se eseguite a mezzo di lettera raccomandata, PEC, telefax o altro mezzo idoneo. Art. 4 Coassicurazione e delega In caso di coassicurazione, l assicurazione é ripartita per quote tra le Imprese indicate nei documenti di gara. In caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. L Impresa coassicuratrice delegataria deve aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare tutti gli atti anche in nome e per conto proprio. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi tra le parti solo per il tramite dell Impresa delegataria, la cui firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dall Impresa indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. Art. 5 Obbligo di fornire i dati sull andamento del rischio Con periodicità annuale, l Impresa si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dal termine dell annualità assicurativa, i dati afferenti l andamento del rischio. In particolare l Impresa fornirà il

4 rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre con cognizione le basi d asta, e alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 1. sinistri denunciati; 2. sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); 3. sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); 4. sinistri respinti (con indicazione della motivazione). L Impresa si impegna altresì a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente stesso ne abbia fatto formalmente richiesta. L obbligo di fornire i dati relativi all andamento tecnico del rischio permane in capo all Impresa anche oltre la scadenza contrattuale fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non siano stati definiti. Art. 6 Trasferimento della proprietà del veicolo Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa l eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione, restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde.. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: 1. Sostituzione con altro veicolo conguaglio del premio: l alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso l Impresa procede all eventuale conguaglio del premio dell annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito. Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. 2. Alienazione del veicolo senza sostituzione: in questo caso l Impresa rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione. Art. 7 Duplicato del certificato e del contrassegno L Impresa, su richiesta del Contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano deteriorati o siano stati sottratti, smarriti o distrutti. Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire all Impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato; negli altri casi deve fornire all Impresa copia della denuncia fatta alle Autorità o, in alternativa, una dichiarazione circa l evento accaduto. Art. 8 Risoluzione della copertura assicurativa per il furto del veicolo In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell art. 122 comma 3 della Legge, l assicurazione non ha effetto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di tali eventi presentata alle Autorità competenti. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione all Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

5 Art. 9 Cessazione di rischio per demolizione od esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione od esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. Il Contraente deve inoltre consegnare all Impresa: 1. in caso di demolizione: copia del certificato redatto ai sensi di legge rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice o da un automercato, attestante l avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; 2. negli altri casi: la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L Impresa, previa restituzione di certificato, contrassegno e Carta Verde, rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò dalla data di demolizione del veicolo, di esportazione definitiva o di definitiva cessazione della circolazione del veicolo risultante dalla documentazione sopra indicata. Se invece il Contraente chiede che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l Impresa procede all eventuale conguaglio del premio. Art. 10 Estensione territoriale L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera ed Ungheria. L assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano in essa barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituirla immediatamente all Impresa. Quest ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto previsto all art Esclusioni e rivalsa. Art. 11 Libro matricola e regolazione premio L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili. Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo, il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata del contratto, il premio sarà determinato in base alla tariffa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione od esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e Carte Verdi. Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24,00 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del

6 giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24,00 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all Impresa del certificato, del contrassegno e della Carta Verde. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni. In caso di sospensione per un periodo superiore a 3 mesi, il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell annualità stessa. Ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio. Art. 12 Vincolo a favore dell ente finanziatore o di società di leasing In caso di vincolo a favore dell ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, l Impresa si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a: 1. non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell ente o società vincolataria; 2. comunicare all ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; 3. comunicare all ente o società vincolataria con lettera raccomandata A.R. qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o rata di premio, nonché l eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di incendio, furto, eventi atmosferici ed eventi socio-politici, l indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell art comma C.C., corrisposto all ente o società vincolataria, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Art. 13 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 14 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. Art. 15 Tutela dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati forniti dall Impresa sono trattati dall Ente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la gestione del contratto. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L Impresa potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o da quanto indicato nella presente informativa. Art. 16 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 17 Clausola broker Lo spettabile Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla spettabile società di brokeraggio assicurativo Consulbrokers S.p.a. con sede legale in via Marconi Potenza, p.iva/c.f Iscrizione R.U.I. n B ; il

7 contratto sarà gestito dall unità locale di Consulbrokers S.p.a. ubicata in via Mazzini Bergamo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente polizza verranno intermediati, per conto dello spettabile Contraente, dalla suddetta società di brokeraggio assicurativo. La Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della presente polizza riconoscerà alla suddetta società di brokeraggio assicurativo le provvigioni del 7% del premio imponibile (RC autovetture), del 6% del premio imponibile (RC autocarri) e dell 11% del premio imponibile (Auto Rischi Diversi). Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari L Impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L Impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Art. 19 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli indicati in contratto. L assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante, purché sia stato pagato il relativo premio. Art. 20 Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: 1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; 2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente; 3. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l utilizzo della targa prova;

8 4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente o da collaboratore anche occasionale; 5. nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (nel caso di autoveicoli per uso ufficio, si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d uso del veicolo, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione); 6. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 comma 2 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 21 Periodi di osservazione della sinistrosità Per l applicazione delle regole evolutive, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1 periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del primo periodo di assicurazione; periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. Art. 22 Attestazione dello stato di rischio Ai sensi del Provvedimento Ivass n.7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet dell Impresa è disponibile un apposita Area Riservata, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo di auto registrazione on line disponibile nell Area stessa. Ai sensi del Regolamento Ivass n.9/2015, a partire dal 1 luglio 2015, all interno della medesima Area Riservata è disponibile almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale l attestato di rischio relativo alla copertura assicurativa RC/Auto ove presente nel contratto. In aggiunta a questa modalità il Contraente può chiedere la consegna dell attestato di rischio anche tramite posta elettronica, facendone richiesta all apposito indirizzo messo a disposizione dall Impresa. Art. 23 Denuncia del sinistro La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall Ivass ai sensi dell art. 143 della Legge e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. A parziale deroga dell art C.C., la denuncia deve essere presentata per iscritto all Impresa o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l ufficio competente del Contraente ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di inosservanza, si applicano le disposizioni di cui all art. 1915

9 C.C.; l Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Art. 24 Assistenza per l esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione Per i sinistri R.C.A. che rientrano nell ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto prevista dall art. 149 della Legge e dal Regolamento, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato all Impresa. L Impresa fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall art. 149 della Legge e dal Regolamento, l Impresa provvederà per conto della Compagnia del responsabile a risarcire direttamente all Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti, l Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Art. 25 Riparazioni Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell officina, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell Impresa. L Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e i residui del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità. A deroga di quanto sopra, l Assicurato è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio. Qualora il perito incaricato dall Impresa non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro, l Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui sopra. Art. 26 Gestione delle vertenze L Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l Impresa lo richiedano. Art. 27 Veicoli da assicurare I veicoli da assicurare sono indicati nell Elenco analitico veicoli che forma parte integrante del presente capitolato. Art. 28 Rinuncia alla rivalsa L Impresa a parziale deroga dell art. 20 Esclusioni e rivalsa rinuncia al diritto di rivalsa solo nei confronti dell ente proprietario o locatario dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

10 1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; 2. nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 3. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche. L assicurazione non è operante nel caso in cui l ente proprietario o locatario fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all azione di rivalsa. Art. 29 Carico e scarico L assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi fatta eccezione per i trasportati che, per le operazioni di salita e discesa dal veicolo, debbono avvalersi di mezzi o dispositivi meccanici. Trattandosi di rischio non compreso nell assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia. Art. 30 Danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli ad uso pubblico L assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni. Trattandosi di rischio non compreso nell assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia. Art. 31 Formula tariffaria bonus/malus La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli: - ciclomotori adibiti al trasporto di persone; - motoveicoli adibiti al trasporto di persone; - autovetture; - autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose; come indicato nell Elenco analitico veicoli che forma parte integrante del presente capitolato. L assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei periodi di osservazione quali definiti all art. 21 e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo quanto previsto dalle tabelle approvate dalla Compagnia ed allegate al contratto.

11 Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia. Art. 32 Tariffa fissa La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli: - autoveicoli adibiti al trasporto di cose; - motoveicoli adibiti al trasporto di cose; - autoveicoli adibiti al trasporto di persone; - autoveicoli adibiti ad uso speciale, macchine agricole, macchine operatrici semoventi; - rimorchi; come indicato nell Elenco analitico veicoli che forma parte integrante del presente capitolato. L assicurazione è stipulata con una tariffa che non prevede variazione di premio in funzione dell accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione. Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia. Art. 33 Massimali di garanzia I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l Impresa presta l assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale tripartito, le somme relative rappresentano il limite fino al quale l Impresa è obbligata. La presente assicurazione è prestata con i massimali per ciascun veicolo di seguito precisati: ,00 (sei milioni) complessivo per sinistro; ,00 (cinque milioni) per danni alle persone; ,00 (un milione) per danni alle cose. I massimali sono adeguati nel rispetto del nuovo art. 128 della Legge; tuttavia, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico dell Impresa. NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI (ove previste nell Elenco analitico dei veicoli ) Incendio e furto Art. 34 Oggetto dell assicurazione L Impresa risponde, fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti causati al veicolo da: - incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; - furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati. L assicurazione è estesa: - alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; - agli accessori di serie; - agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in polizza; - nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al veicolo durante l esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

12 L Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile eventualmente previsti. Art. 35 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: 1. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; 2. causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare; 3. cagionati da dolo del Contraente e/o dell Assicurato; 4. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 5. danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; 6. conseguenti ad appropriazione indebita; 7. agli accessori aggiuntivi non di serie, salvo diversa pattuizione. Eventi socio-politici Art Oggetto dell assicurazione L Impresa risponde, fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e dai suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell evento. L assicurazione è estesa: - alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; - agli accessori di serie; - agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in polizza. L Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile eventualmente previsti. Art. 37 Esclusioni L assicurazione non comprende i danni: 1. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; 2. cagionati da dolo del Contraente e/o dell Assicurato; 3. verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; 4. agli accessori aggiuntivi non di serie, salvo diversa pattuizione. Adeguamento del valore assicurato e del premio

13 Art. 38 Adeguamento del valore assicurato e del premio su richiesta L Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. Eventi atmosferici Art. 39 Oggetto dell assicurazione L Impresa risponde, fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza e nei limiti e alle condizioni che seguono, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art C.C., dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni e trombe d aria e cose trasportate da tali eventi, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine, purché il veicolo sia assicurato dall Impresa con la garanzia Incendio. L assicurazione è estesa: - alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; - agli accessori di serie; - agli accessori aggiuntivi non di serie, se indicati in polizza e nei limiti delle somme convenute in polizza. Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche. L Impresa rimborsa i danni previa deduzione, dall ammontare del danno indennizzabile, della franchigia eventualmente prevista. Garanzie accessorie Art Responsabilità civile dei trasportati L Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa. Art Imbrattamento della tappezzeria L Impresa rimborsa all Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. Art Ricorso terzi da incendio L Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni

14 materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o ad animali) con il limite massimo di ,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e /o dell Assicurato. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi: 1. tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall assicurazione; 2. il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. Il Contraente o l Assicurato devono immediatamente informare l Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell art. 1917, 3 comma C.C., l Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno,, designando, ove occorra, legali o tecnici. L Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art Rottura cristalli L Impresa rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per la sostituzione o riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l Impresa (Incendio, Furto, Eventi socio-politici, Eventi atmosferici e Kasko). La garanzia vale esclusivamente per i seguenti cristalli: parabrezza, lunotto e vetri laterali. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di 520,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno ed alla fanaleria in genere. Art Perdita delle chiavi L Impresa rimborsa le spese sostenute dall Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 200,00 per evento, previa presentazione di regolare fattura. Art Spese di immatricolazione Tassa di proprietà Le garanzie operano in tutti i casi in cui l Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L Impresa rimborsa all Assicurato: 1. l importo massimo di 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo; 2. l importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell evento e la scadenza di validità in atto.

15 Le garanzie non operano qualora l Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Art Ripristino airbag L Impresa rimborsa all Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell attivazione dell airbag dovuta a cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di 520,00. Sinistri Incendio Furto Eventi socio-politici Eventi atmosferici Garanzie accessorie Art. 41 Modalità per la denuncia dei sinistri A parziale deroga dell art C.C., i sinistri debbono essere denunciati per iscritto all Impresa o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l ufficio competente del Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all Autorità competente trasmettendone copia all Impresa o al Broker e conservando le tracce del danno, salvo quanto previsto dall art C.C. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l Assicurato, oltre alla denuncia presentata all Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all Autorità italiana. Art. 42 Riparazione Sostituzione delle cose rubate o danneggiate L Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso. Art. 43 Determinazione dell ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate L indennizzo, sia parziale che totale, non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Salvo il disposto dell art. 42, il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l avvertenza che: - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti eventualmente previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall art C.C. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

16 Relativamente alla garanzia Eventi atmosferici, il danno viene liquidato fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art C.C. Limitatamente alle autovetture, in caso di danno totale, l indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote. Qualora l autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista Quattroruote, in caso di danno totale, l indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell autovettura stessa al momento del sinistro. Valore a nuovo per le autovetture" Per i sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, l importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote con il massimo del valore assicurato. Per i sinistri avvenuti dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote anche se non è ancora intervenuto il primo adeguamento del valore assicurato e del premio. Art. 44 Liquidazione del danno Nomina dei periti In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall Impresa e dall Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: 1. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della parte soccombente. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 45 Pagamento dell indennizzo L Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. L Impresa procede al pagamento dell indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi socio-politici, l Impresa rimborsa il danno sempre che l Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il certificato di proprietà del veicolo ed il certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti. L Impresa ha facoltà, prima di pagare l indennizzo, di richiedere: - il certificato di chiusa istruttoria in caso di furto parziale o di furto totale;

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