CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 188/2012/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo Referendario relatore Dott. Walter BERRUTI Primo Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario nell adunanza del giorno 23 maggio 2012; Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; 1
2 Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.; Vista la delibera n. 2/AUT/2011/INPR, depositata in data 9 giugno 2011, della Sezione delle Autonomie, inerente le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell esercizio 2011 e sul rendiconto dell esercizio 2010 ed i questionari allegati; Vista la deliberazione n. 283/2011/SRCPIE/INPR del 15 dicembre 2011, con la quale è stata programmata l attività di controllo per l anno 2012; Vista la relazione sul rendiconto 2010, redatta dall Organo di revisione del Comune di Sestriere (TO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore; Vista l ordinanza n. 21/2012, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa PREMESSO Dall esame della relazione sul rendiconto 2010, redatta ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall Organo di revisione del Comune di Sestriere (TO), considerato quanto emerso dal contraddittorio svolto con l Ente e dalle risultanze dell attività istruttoria, è risultato quanto segue: 2
3 1. un risultato di gestione fortemente negativo ( ,04 euro) derivante da disequilibri di parte corrente ( ,17 euro) e di parte capitale ( ,08 euro). Anche nel 2009 il risultato di gestione è stato negativo ( ,59); 2. un importo dei residui attivi elevato ( euro, di cui ,75 euro anteriori al 2006) in buona parte di dubbia esigibilità; 3. un forte divario fra accertamenti e riscossioni in particolare per il recupero evasione tributaria; 4. il riconoscimento di un debito fuori bilancio per un totale di euro per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (art. 194 del TUEL, lett. e) che segue a una costante presenza, negli ultimi 5 anni, di debiti fuori bilancio, anche per importi rilevanti, per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (oltre che per procedure espropriative d urgenza e sentenze esecutive). A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari e dell attività istruttoria nel corso della quale l Ente ha fornito specifiche informazioni, il Magistrato istruttore ha trasmesso al Comune una scheda riepilogativa segnalando in modo formale le violazioni accertate in sede istruttoria ed invitando a fornire eventuali ulteriori deduzioni. Considerato il contraddittorio svolto con l Ente e le risultanze dell attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005. CONSIDERATO 3
4 La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli Enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la Legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell interesse, contemporaneamente, dei singoli Enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo. Da ultimo, l art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi, in ogni caso, di un controllo di tipo collaborativo (in proposito: Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37), le cui caratteristiche 4
5 suggeriscono di segnalare agli Enti, specie in sede di analisi delle relazioni dell Organo di revisione sui bilanci, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell ambito del controllo sull intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli Organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. Con riferimento alla relazione sul rendiconto 2010 del Comune di Sestriere, si evidenzia quanto segue. 1. In merito al risultato di gestione fortemente negativo ( ,04 euro) del 2010, derivante da disequilibri di parte corrente e di parte capitale, in sede istruttoria l Ente ha comunicato che con del. C.C. n. 19 del 29/04/2010 è stata applicata una quota dell avanzo di amministrazione dell esercizio 2009 pari a euro, di cui euro, destinati a finanziare spese correnti non ripetitive e euro destinati a finanziare spese per investimento. Si è 5
6 precisato inoltre che gran parte dell impiego dell avanzo è connesso all evento straordinario relativo all organizzazione del raduno premondiali Sudafrica della Nazionale di Calcio A. Pertanto tale negatività sarebbe limitata soltanto all esercizio Al riguardo, preme sottolineare che già nel precedente esercizio si era realizzato un risultato negativo di gestione. Una gestione di competenza in disavanzo (specie se reiterata negli anni), va monitorata, avendosi particolare riguardo alle capacità di programmazione e di realizzazione delle previsioni dell Ente, potendo acquisire carattere di strutturalità l effettuazione di spese coperte con mezzi straordinari. Si ritiene quindi di dover segnalare - atteso anche tutto quanto di seguito rilevato in merito alle entrate non ripetitive, nonché in relazione all applicazione dell avanzo di amministrazione - la necessità di soddisfare quei principi contabili redatti dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali che regolano la materia. In base a tali principi l Ente valuta, sulla base del trend storico, l andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell Ente di conseguire gli obiettivi finanziari che si era prefissato all inizio dell anno (si richiama, in particolare, il principio contabile n. 3 I risultati finanziari, punto 57, punto 58 e punto 60). In sede di contradditorio l Ente, nel condividere le valutazioni e le criticità segnalate, ha precisato di aver avviato una revisione del complesso degli elementi contabili necessari per una corretta programmazione finanziaria che avrebbe dato qualche riscontro già in sede di approvazione del rendiconto
7 2. Il risultato di amministrazione positivo ( ,11 euro) risulta determinato, a fronte di un risultato di gestione negativo, dunque in virtù della gestione dei residui e soprattutto dell avanzo di amministrazione precedente applicato. Come infatti è stato segnalato da questa Sezione in diverse occasioni, ai fini della spendibilità della risorsa finanziaria in parola, va distinto l avanzo di amministrazione che trova una corrispondenza nel risultato positivo anche della gestione di competenza, dall avanzo che, in presenza di una gestione deficitaria, risulta esclusivamente dal riaccertamento dei residui (cfr. del. n. 68/2011). Nel caso di specie si è rilevato un significativo importo dei residui attivi pari a euro, di cui più di euro anteriori al 2006, dunque di dubbia esigibilità. In particolare si evidenziano residui vetusti del titolo I (pari a ,87 euro) e del titolo III (pari a ,40 euro). A fronte di tale situazione si è applicato un avanzo degli esercizi precedenti per euro (avanzo non applicato per ,72 euro). Si è ritenuto pertanto di segnalare come, concorrendo i residui attivi riportati nel bilancio a formare il risultato di amministrazione che l Ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi, sia responsabilità primaria dell Ente mantenere nel bilancio solo i residui che ritiene con ragionevole certezza di incassare. Gli approfondimenti svolti in sede istruttoria hanno fatto emergere che i residui attivi riguardano prevalentemente il mancato introito di crediti dalle Società Valtur S.p.A. e Villaggio Olimpico s.r.l. relativi a TARSU (anni 2002/2011) e ICI (anni 2006/2010), che ammontano complessivamente a euro (pari a circa la metà dei residui attivi totali). Al riguardo, l Ente ha fornito documentazione inerente istanza di ammissione al passivo Società Valtur S.p.A. e Atto di citazione Società Villaggio degli Atleti s.r.l.. 7
8 Inoltre, fra i residui ancora da incassare si evidenziano: recupero ICI e TARSU degli esercizi precedenti, attraverso ruoli consegnati e gestiti da Equitalia per euro, dei quali sarebbero stati incassati a tutt oggi solamente euro; un mutuo per euro attivato con la Cassa DD.PP. per lavori per la scuola Champlas du Col non ancora iniziati. In sede di contradditorio l Ente ha comunicato che sono stati eliminati residui attivi per ,23 euro (quasi interamente iscritti nel conto del patrimonio, tra cui parte del credito relativo alla questione Valtur/Villaggio degli Atleti ), riducendosi il totale dei residui attivi del 30% rispetto al consuntivo Quanto appena rilevato conferma le perplessità mosse con riguardo alla situazione di residui relativa al 2010, ed alla conseguente determinazione ed applicazione dell avanzo di amministrazione nello stesso esercizio. La Sezione ritiene pertanto di dover ribadire come, in primo luogo, concorrendo i residui attivi riportati nel bilancio a formare il risultato di amministrazione che l Ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi, sia responsabilità primaria dell Ente mantenere nel bilancio solo i residui che ritiene con ragionevole certezza di incassare. Conseguentemente, in merito alla futura programmazione finanziaria dell Ente, al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari in presenza di residui attivi di dubbia esigibilità, l utilizzabilità dell avanzo resta condizionata ad un applicazione rigorosa del principio di prudenza, cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punti 60 (in particolare lett. d) e 101, approvato dall Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali. Quest ultimo in particolare prevede che i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non 8
9 sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita. 3. Nella relazione del revisore, non risulta una differenza fra entrate correnti non ripetitive e spese aventi uguale natura. Tuttavia le prime ( ,75 euro) rappresentano proprio i proventi per il recupero evasione tributaria, per i quali, vi è stata una scarsa riscossione (una riscossione di ,51 euro a fronte di un accertamento pari a ,75 euro). Le stesse sarebbero state destinate a spese non consolidate relative ai servizi turistici per uguale importo ( ,75 euro). Peraltro non sono stati considerati, quali entrate non ricorrenti, i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada per i quali si riscontra anche uno scostamento fra accertamenti (66.996,26 euro) e riscossioni (48.233,70 euro). Si sottolinea, pertanto, come si debba prestare particolare attenzione alla gestione di entrate non ripetitive che, per il loro carattere di variabilità, non presentano alcuna garanzia di ripetersi nella stessa misura negli esercizi successivi. Pertanto, da un lato va evitato lo scostamento tra accertamenti e riscossioni, dall altro va ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio: le risorse variabili devono essere finalizzate a spese di investimento, ovvero a spese correnti di carattere straordinario (punto 20, principio contabile n. 2 gestione nel sistema del bilancio). La gestione di tali poste di bilancio implica dunque l adozione di particolari criteri di prudenza, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate, dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell Ente, che, ove non adotti appropriate modalità di accertamento e gestione, può incorrere in possibili squilibri di bilancio. 9
10 L Ente deve dunque adottare tutte le misure necessarie a contenere lo scostamento tra accertamenti e riscossioni rilevato nel 2010, nonché a valutare attentamente l incidenza dei residui attivi destinati a formarsi negli anni a venire in conseguenza dello scostamento tra accertamenti e riscossioni. 4. In merito al riconoscimento del debito fuori bilancio per un totale di euro per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (art. 194 del TUEL, lett. e) è stata trasmessa la del. C.C. n. 34 del 28/09/2010 con la quale viene riconosciuto tale debito a favore della ditta Top Service s.r.l. per la pulizia degli uffici comunali per quattro mesi; si è rilevato che con precedente deliberazione di Consiglio Comunale di variazione di bilancio è stata stanziata la somma necessaria per far fronte alla spesa in questione. Si è inoltre rilevata, negli ultimi 5 anni, la costante presenza di debiti fuori bilancio, anche per importi rilevanti, per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (oltre che per procedure espropriative d urgenza e sentenze esecutive): 2009: debito fuori bilancio per ,83 euro; 2008: debito fuori bilancio per euro; 2007: debito fuori bilancio per ,56 euro; 2006: debito fuori bilancio per ,75 euro. Quanto evidenziato conferma le precedenti riflessioni in merito alla necessità di tenere una programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni. Risultano pregnanti, anche sotto questo profilo, le valutazioni svolte in ordine alla necessità di poter fare affidamento su un avanzo di amministrazione misurato nel rispetto del principio della prudenza (principio contabile n. 3, punto 60). P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte 10
11 invita l amministrazione comunale di Sestriere (TO): - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell equilibrio della situazione corrente assicurando un bilanciamento strutturale fra entrate e spese, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - a fare affidamento su un avanzo di amministrazione misurato ed utilizzato nel rispetto rigoroso del principio della prudenza, provvedendo in particolare a stralciare i crediti di dubbia esigibilità dal conto del bilancio o, in alternativa, a vincolare l avanzo in misura tale da consentire la copertura della relativa perdita; - ad adottare criteri di prudenza nell accertamento e nella gestione delle entrate non ripetitive; - a tenere una programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni al fine anche di contenere la formazione di debiti fuori bilancio. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco e all Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di Sestriere (TO). Così deliberato in Torino nell adunanza del giorno 23 maggio Il Magistrato estensore F.to Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica Laterza Depositato in Segreteria il 24/05/2012 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 11
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