RACCOLTA COORDINATA IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

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1 RACCOLTA COORDINATA IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N.144 ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO. ISTITUZIONE, DEFINIZIONE E RESPONSABILITA LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO Legge 1 luglio 2015 n.102 Legge Qualificata 3 novembre 2014 n.1 Legge 20 dicembre 2013 n.174 Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 Legge 16 settembre 2011 n.139 Legge 16 settembre 2011 n.138 Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2 Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 Legge 1 marzo 2010 n.43 Legge 1 marzo 2010 n.42 Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2 Legge Qualificata 21 gennaio 2010 n.1 Legge 31 luglio 2009 n.106 Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1 Legge 17 giugno 2008 n.93 Decreto 2 marzo 2006 n. 55 Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182 Legge 1 dicembre 2005 n.172 Legge 17 novembre 2005 n.165 Legge Qualificata 28 aprile 2005 n.62 Legge 21 gennaio 2004 n.4 Regolamento 24 marzo 2004 n.1 Legge 20 dicembre 2013 n.174 Legge Qualificata del 30 ottobre 2003 n.145 Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 Legge 25 luglio 2003 n.99 Legge 27 giugno 2003 n. 89 Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67 Legge 25 aprile 2003 n.55 Legge 26 febbraio 2002 n.36 Legge 24 febbraio 2000 n. 20 Legge 14 giugno 1995 n. 81 Legge 28 novembre 1994 n.101 Legge 28 ottobre 1992 n.83 Legge 28 giugno 1989 n.68 Legge 21 ottobre 1988 n.106 Legge 11 marzo 1981 n. 21

2 Legge 25 aprile 1980 n.86 Legge 8 luglio 1974 n.59 Legge 5 giugno 1923 n.13 Legge 22 giugno 1915 n.18 [

3 TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.102 (aggiornato al 7 dicembre 2016) Art. 1 (Principi generali) Gli organi del potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità. Gli organi del potere giudiziario hanno carattere monocratico. Art. 2 (Organi del potere giudiziario) Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese, i Magistrati della Repubblica esercitano il Potere Giudiziario, svolgono compiti istituzionali senza vincolo di subordinazione e sono responsabili in base alla legge. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, a garanzia della obiettività e della imparzialità con cui sono tenuti ad esercitare le funzioni, spettano le particolari garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. Sono organi della giurisdizione il Giudice per la terza istanza, il Giudice d Appello, il Commissario della Legge, l Uditore Commissariale. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile, penale e amministrativa. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado. Il Procuratore del Fisco è Magistrato requirente. Nell ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello

4 sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con almeno vent anni di esperienza professionale nell ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo. La Corte non è soggetta alle disposizioni sull Ordinamento Giudiziario. L elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145. Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Sono organi della giurisdizione ordinaria il Giudice per la terza istanza, il Giudice d'appello, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'uditore Commissariale. Sono organi della giurisdizione amministrativa il Giudice amministrativo d'appello e il Giudice amministrativo di primo grado. Il Giudice per la terza istanza esercita anche la giurisdizione amministrativa. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L'azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L'Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile e penale. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull'ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado, anche esercenti funzioni giurisdizionali diverse. Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 1: L articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Art. 2 (Organi del potere giudiziario) Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese, i Magistrati della Repubblica esercitano il Potere Giudiziario, svolgono compiti istituzionali senza vincolo di subordinazione e sono responsabili in base alla legge. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, a garanzia della obiettività e della imparzialità con cui sono tenuti ad esercitare le funzioni, spettano le particolari garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. Sono organi della giurisdizione il Giudice per la terza istanza, il Giudice d Appello, il Commissario della Legge, l Uditore Commissariale. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile, penale e amministrativa. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado. Il Procuratore del Fisco è Magistrato requirente..

5 Art. 3 (Funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese) Le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n. 36 sono attribuite al Giudice per la terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari, secondo le disposizioni seguenti. Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi e, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sulla esecuzione della pena. Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per restitutio in integrum nei giudizi civili, nonché sulla astensione e ricusazione dei Magistrati. Art. 4 (Organizzazione del lavoro giudiziario tra i Giudici per la terza istanza e tra i Giudici per i rimedi straordinari) Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle astensioni e sulle ricusazioni dei Giudici di primo grado e d'appello decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate. Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1, Articolo 1: All articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, come modificato dall articolo 1 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11: Nell ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con almeno vent anni di esperienza professionale nell ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo. La Corte non è soggetta alle disposizioni sull Ordinamento Giudiziario. L elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145. Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n. 55..

6 [Al Giudice per i Rimedi Straordinari esperto in materia civile compete la decisione sul rescritto di sanatoria per le cause civili colpite da perenzione.] 2 I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento. 3 Art. 5 (Astensione e ricusazione dei Giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari) Il Giudice di terza istanza ed il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata. Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato. 4 2 Abrogazione implicita, Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 7, comma 1: 1. L istituto del rescritto di sanatoria è soppresso. 3 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle astensioni e sulle ricusazioni dei Giudici di primo grado e d'appello decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate. I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 2: Dopo il primo comma dell articolo 4 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è aggiunto il seguente comma: Al Giudice per i Rimedi Straordinari esperto in materia civile compete la decisione sul rescritto di sanatoria per le cause civili colpite da perenzione.. 4 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Il Giudice di terza istanza ed il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge.

7 Art. 6 (Disposizioni procedurali applicabili) Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili. Eventuali modifiche sono stabilite con legge ordinaria. Art. 7 (Competenza per l'azione di sindacato e per le azioni di responsabilità civile dei magistrati) L'azione di sindacato dei magistrati viene esercitata avanti il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. L'azione di responsabilità civile dei magistrati viene esercitata avanti i Giudici per l'azione di responsabilità civile, nominati uno per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari. Art. 8 (Azione di sindacato) I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria, ad almeno un terzo del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Le procedure relative all azione di sindacato sono stabilite da apposita legge ordinaria. La sentenza sull azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata. Sulla astensione e la ricusazione dei giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 3: Il terzo comma dell articolo 5 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica..

8 Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell incarico. 5 5 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell'azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. La deliberazione viene trasmessa dal Presidente dell'organo deliberante al Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che immediatamente attribuisce ad un membro del Collegio le funzioni di Magistrato delle procedure di accertamento. Il Magistrato delle procedure di accertamento, al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio di sindacato, provvede a darne comunicazione al Magistrato interessato e, assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di tre mesi dalla trasmissione dell'atto stesso. Il Magistrato nei cui confronti è promossa l'azione ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge. Se l'azione viene dichiarata inammissibile il procedimento viene archiviato. Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Tribunale, degli elementi probatori, nonché un termine di trenta giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro tre mesi, provvederà ad emettere sentenza. La sentenza sull'azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, può dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell'azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 4: L articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Art. 8 (Azione di sindacato) I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria, ad almeno un terzo del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Le procedure relative all azione di sindacato sono stabilite da apposita legge ordinaria. La sentenza sull azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato

9 Art. 9 (Responsabilità civile dei magistrati) Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento. Costituiscono colpa grave: 1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; 2) l'affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; 4) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale. Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno. Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. L'azione viene promossa avanti i Giudici per la responsabilità civile dei magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria. La sentenza definitiva viene trasmessa al magistrato interessato, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d'atto. Art. 10 (Norme transitorie e di coordinamento) Il Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme esercita le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese sino a che i giudici per la terza istanza ed i giudici per i un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell incarico..

10 rimedi straordinari abbiano prestato il giuramento. Il Collegio Garante provvede a trasmettere alla Cancelleria del Tribunale i procedimenti che non siano stati trattenuti per la decisione a tale data. Le azioni di responsabilità civile dei magistrati continuano ad esercitarsi avanti agli organi esistenti, nominati ai sensi dell' articolo 15 della Legge 28 ottobre 1992 n. 83, che decadranno al momento del giuramento dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati nella mani dell'ecc.ma Reggenza. I Giudici per l'azione di responsabilità civile subentreranno nella trattazione e nella decisione anche nei procedimenti e giudizi pendenti a tale data. Art. 11 (Abrogazioni) Sono abrogate le disposizioni della Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e tutte le altre norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge. Art. 12 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

11 LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N.145 DISPOSIZIONI SULL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge Qualificata 21 gennaio 2010 n.1, dalla Legge Qualificata 2011 n.2, dalla Errata Corrige alla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 e dalla Legge Qualificata 3 novembre 2014 n.1 Art. 1 (Organizzazione del Tribunale) Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente. I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze. I Giudici d Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi. Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice. I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria. 6 6 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): (Istituzione del Tribunale Unico) Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni. La sezione della giurisdizione ordinaria, a sua volta, è suddivisa, al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri sulla distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario. I magistrati di ciascuna sezione specializzata sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze della sezione. In caso di necessità e senza pregiudizio per il lavoro giudiziario già assegnato, il Magistrato Dirigente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio Giudiziario, può affidare ai magistrati di una sezione specializzata competenze relative all'altra. I Giudici d'appello in materia civile, penale ed amministrativa possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di grave impedimento o di incompatibilità di uno di essi. La sostituzione è automatica qualora esista una specifica disposizione di legge, in caso di vacanza dell'ufficio, ovvero quando per ciascuna delle funzioni d'appello penale, civile o amministrativa siano nominati più giudici; negli altri casi le sostituzioni avvengono secondo criteri predeterminati stabiliti dal Consiglio Giudiziario. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 1: L articolo 1 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art. 1 (Organizzazione del Tribunale) Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente. I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze. I Giudici d Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.

12 Art. 2 (Nomina e incompatibilità dei magistrati) I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai Commissari della Legge, al Procuratore del Fisco e agli Uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l incarico di docente universitario, per quanto compatibile. L Ufficio di Magistrato d appello o di grado superiore è incompatibile con l esercizio della professione nel territorio della Repubblica. E fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3 grado dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico. Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza. 7 Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice. I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.. 7 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un'irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai magistrati di primo grado, ai giudici conciliatori e agli uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l'incarico di docente universitario, per quanto compatibile.

13 Art.3 (Reclutamento dei magistrati) I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell ambito del diritto, anche esterne alla magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d Appello o di grado superiore. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra personalità di chiara fama nell ambito del diritto anche esterne L'Ufficio di Magistrato d'appello o di grado superiore è incompatibile con l'esercizio della professione nel territorio della Repubblica. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l'incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 2: L articolo 2 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art. 2 (Nomina e incompatibilità dei magistrati) I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai Commissari della Legge, al Procuratore del Fisco e agli Uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l incarico di docente universitario, per quanto compatibile. L Ufficio di Magistrato d appello o di grado superiore è incompatibile con l esercizio della professione nel territorio della Repubblica. E fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3 grado dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico. Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza..

14 alla magistratura sammarinese ovvero tra i Giudici d Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali albi. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1. L avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono soggetti al periodo di prova. 8 8 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d'appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da sei membri, designati in numero di tre dal Consiglio Giudiziario fra i Giudici d'appello o di grado superiore, e tre dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama, nell'ambito del diritto, estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori, gli Uditori Commissariali nonché i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami, da tenersi mediante prove scritte ed orali, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra i Giudici d'appello o di grado superiore ovvero tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. La Commissione d'esame elegge nel proprio seno il Presidente tra i membri nominati dal Consiglio Grande e Generale; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. Il Consiglio Giudiziario è tenuto a redigere il regolamento recante la disciplina delle nomine dei Giudici per la terza istanza, dei Giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, dei concorsi, della pubblicità dei bandi, delle prove d'esame, della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici e l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli richiesti. Tale regolamento deve essere trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. L'avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 3: L articolo 3 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art.3 (Reclutamento dei magistrati)

15 Art.4 (Durata degli incarichi dei magistrati) I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I Magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all età di sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario su richiesta dell interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell amministrazione pubblica. Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza, costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato. In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni, decadenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d atto. I Commissari della Legge che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell ambito del diritto, anche esterne alla magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d Appello o di grado superiore. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra personalità di chiara fama nell ambito del diritto anche esterne alla magistratura sammarinese ovvero tra i Giudici d Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali albi. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1. L avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono soggetti al periodo di prova..

16 Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. 9 Art. 5 (Requisiti per la nomina dei magistrati) I due Giudici per la terza istanza ed i due Giudici per i rimedi straordinari sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati d appello, in modo che uno abbia competenza specifica nella materia civile e l altro nella materia penale. I Giudici per la responsabilità civile dei magistrati sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi per i magistrati d appello. Sono ammessi al concorso per Giudice d Appello in materia penale, civile ed amministrativa i magistrati con almeno la qualifica di magistrato d appello, ovvero coloro 9 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d'appello, i Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell'attività svolta e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall'incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all'età di sessantacinque anni, salvo dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell'amministrazione pubblica. I Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado e i Giudici Conciliatori che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 4: L articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art.4 (Durata degli incarichi dei magistrati) I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I Magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all età di sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario su richiesta dell interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell amministrazione pubblica. Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza, costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato. In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni, decadenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d atto. I Commissari della Legge che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda..

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