RACCOLTA COORDINATA IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
|
|
- Marcello Savino
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RACCOLTA COORDINATA IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO LEGGE COSTITUZIONALE 30 OTTOBRE 2003 N.144 ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO. ISTITUZIONE, DEFINIZIONE E RESPONSABILITA LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO Legge 1 luglio 2015 n.102 Legge Qualificata 3 novembre 2014 n.1 Legge 20 dicembre 2013 n.174 Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 Legge 16 settembre 2011 n.139 Legge 16 settembre 2011 n.138 Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2 Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 Legge 1 marzo 2010 n.43 Legge 1 marzo 2010 n.42 Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2 Legge Qualificata 21 gennaio 2010 n.1 Legge 31 luglio 2009 n.106 Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1 Legge 17 giugno 2008 n.93 Decreto 2 marzo 2006 n. 55 Legge di revisione costituzionale 14 dicembre 2005 n. 182 Legge 1 dicembre 2005 n.172 Legge 17 novembre 2005 n.165 Legge Qualificata 28 aprile 2005 n.62 Legge 21 gennaio 2004 n.4 Regolamento 24 marzo 2004 n.1 Legge 20 dicembre 2013 n.174 Legge Qualificata del 30 ottobre 2003 n.145 Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 Legge 25 luglio 2003 n.99 Legge 27 giugno 2003 n. 89 Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67 Legge 25 aprile 2003 n.55 Legge 26 febbraio 2002 n.36 Legge 24 febbraio 2000 n. 20 Legge 14 giugno 1995 n. 81 Legge 28 novembre 1994 n.101 Legge 28 ottobre 1992 n.83 Legge 28 giugno 1989 n.68 Legge 21 ottobre 1988 n.106 Legge 11 marzo 1981 n. 21
2 Legge 25 aprile 1980 n.86 Legge 8 luglio 1974 n.59 Legge 5 giugno 1923 n.13 Legge 22 giugno 1915 n.18 [
3 TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.102 (aggiornato al 7 dicembre 2016) Art. 1 (Principi generali) Gli organi del potere giudiziario esercitano le loro funzioni secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese. Soggetti alla legge soltanto e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente, vengono chiamati e permangono nelle loro funzioni per competenza professionale, obiettività ed imparzialità. Gli organi del potere giudiziario hanno carattere monocratico. Art. 2 (Organi del potere giudiziario) Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese, i Magistrati della Repubblica esercitano il Potere Giudiziario, svolgono compiti istituzionali senza vincolo di subordinazione e sono responsabili in base alla legge. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, a garanzia della obiettività e della imparzialità con cui sono tenuti ad esercitare le funzioni, spettano le particolari garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. Sono organi della giurisdizione il Giudice per la terza istanza, il Giudice d Appello, il Commissario della Legge, l Uditore Commissariale. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile, penale e amministrativa. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado. Il Procuratore del Fisco è Magistrato requirente. Nell ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello
4 sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con almeno vent anni di esperienza professionale nell ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo. La Corte non è soggetta alle disposizioni sull Ordinamento Giudiziario. L elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145. Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Sono organi della giurisdizione ordinaria il Giudice per la terza istanza, il Giudice d'appello, il Commissario della Legge, il Giudice Conciliatore, l'uditore Commissariale. Sono organi della giurisdizione amministrativa il Giudice amministrativo d'appello e il Giudice amministrativo di primo grado. Il Giudice per la terza istanza esercita anche la giurisdizione amministrativa. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L'azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l'azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L'Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile e penale. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull'ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado, anche esercenti funzioni giurisdizionali diverse. Sono Magistrati requirenti il Procuratore del Fisco e il Pro-Fiscale. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 1: L articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Art. 2 (Organi del potere giudiziario) Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali dell Ordinamento Sammarinese, i Magistrati della Repubblica esercitano il Potere Giudiziario, svolgono compiti istituzionali senza vincolo di subordinazione e sono responsabili in base alla legge. Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, a garanzia della obiettività e della imparzialità con cui sono tenuti ad esercitare le funzioni, spettano le particolari garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario. Sono organi della giurisdizione il Giudice per la terza istanza, il Giudice d Appello, il Commissario della Legge, l Uditore Commissariale. Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate al Giudice per i rimedi straordinari. L azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per l azione di responsabilità civile. I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge. L Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile, penale e amministrativa. Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull ordinamento giudiziario disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado. Il Procuratore del Fisco è Magistrato requirente..
5 Art. 3 (Funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese) Le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002 n. 36 sono attribuite al Giudice per la terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari, secondo le disposizioni seguenti. Al Giudice per la terza istanza spetta la decisione sulla eccezione declinatoria del foro nei giudizi civili, sulla terza istanza nei giudizi civili ed amministrativi e, in ultima istanza, sui ricorsi presentati nell'ambito dei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari personali e reali nonché sulla esecuzione della pena. Al Giudice per i rimedi straordinari compete la decisione sui conflitti tra le giurisdizioni amministrativa, civile e penale, sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, sulle querele di nullità e sui ricorsi per restitutio in integrum nei giudizi civili, nonché sulla astensione e ricusazione dei Magistrati. Art. 4 (Organizzazione del lavoro giudiziario tra i Giudici per la terza istanza e tra i Giudici per i rimedi straordinari) Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle astensioni e sulle ricusazioni dei Giudici di primo grado e d'appello decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate. Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1, Articolo 1: All articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, come modificato dall articolo 1 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11: Nell ambito della giurisdizione ordinaria è istituita la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari. La Corte ha competenza per tutti i casi e le controversie in materia di rapporti giuridici nascenti dall affidamento o dalla fiducia, quali trust, affidamento fiduciario, fedecommesso, istituzioni di erede fiduciario ed istituti simili, da qualunque ordinamento regolati. Non rientrano nella competenza della Corte le controversie in materia di mandato, se non quando il mandatario è un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 od esercente attività fiduciaria in ordinamenti diversi da quello sammarinese. Essa è composta da un Presidente e sei membri effettivi, eletti dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza dei due terzi, tra chi è od è stato professore universitario ordinario in materie giuridiche, chi è od è stato magistrato, chi è laureato in giurisprudenza con almeno vent anni di esperienza professionale nell ambito delle materie specifiche afferenti al ruolo. Il Presidente ed i membri della Corte sono nominati per cinque anni e sono rinnovabili. Essi, dopo la scadenza del mandato, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi o al rinnovo. La Corte non è soggetta alle disposizioni sull Ordinamento Giudiziario. L elezione e la nomina dei membri della Corte, nonché il regime delle incompatibilità, astensione e ricusazione, sono stabilite specificamente con apposita legge qualificata in deroga alla legge qualificata del 30 ottobre 2003 n.145. Competente a dirimere i conflitti di competenza tra l Autorità Giudiziaria Ordinaria e la Corte è il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, secondo le procedure, in quanto compatibili, previste dal Capo I (Conflitti di Giurisdizione) della Legge 25 aprile 2003 n. 55..
6 [Al Giudice per i Rimedi Straordinari esperto in materia civile compete la decisione sul rescritto di sanatoria per le cause civili colpite da perenzione.] 2 I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento. 3 Art. 5 (Astensione e ricusazione dei Giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari) Il Giudice di terza istanza ed il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata. Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato. 4 2 Abrogazione implicita, Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 7, comma 1: 1. L istituto del rescritto di sanatoria è soppresso. 3 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia civile spetta la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione civile ed amministrativa; al Giudice di terza istanza e al Giudice per i rimedi straordinari esperti in materia penale compete la decisione dei casi e delle questioni relative alla giurisdizione penale. Sulle astensioni e sulle ricusazioni dei Giudici di primo grado e d'appello decide il Giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento in cui le relative istanze sono presentate. I Giudici per la terza istanza si sostituiscono tra loro in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento di uno di essi; parimenti, e nelle stesse ipotesi, si sostituiscono tra loro i Giudici per i rimedi straordinari. I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari si avvalgono per gli atti di competenza degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari del Tribunale. I ricorsi, le istanze e le decisioni sono depositate nella Cancelleria presso cui è iscritto il relativo procedimento. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 2: Dopo il primo comma dell articolo 4 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è aggiunto il seguente comma: Al Giudice per i Rimedi Straordinari esperto in materia civile compete la decisione sul rescritto di sanatoria per le cause civili colpite da perenzione.. 4 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): Il Giudice di terza istanza ed il Giudice per i rimedi straordinari sono tenuti ad astenersi e possono essere ricusati dalle parti nei casi previsti dalla legge.
7 Art. 6 (Disposizioni procedurali applicabili) Ai procedimenti ed ai giudizi di competenza dei giudici per la terza istanza e dei giudici per i rimedi straordinari si applicano le disposizioni processuali vigenti, ivi comprese quelle della Legge 25 aprile 2003 n. 55 in quanto compatibili. Eventuali modifiche sono stabilite con legge ordinaria. Art. 7 (Competenza per l'azione di sindacato e per le azioni di responsabilità civile dei magistrati) L'azione di sindacato dei magistrati viene esercitata avanti il Collegio Garante della costituzionalità delle norme. L'azione di responsabilità civile dei magistrati viene esercitata avanti i Giudici per l'azione di responsabilità civile, nominati uno per il primo grado, uno per l'appello e uno per la terza istanza, con relativi supplenti che subentreranno nella trattazione delle cause in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o grave impedimento dei titolari. Art. 8 (Azione di sindacato) I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria, ad almeno un terzo del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Le procedure relative all azione di sindacato sono stabilite da apposita legge ordinaria. La sentenza sull azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Sulla ricusazione e l'astensione del giudice per la terza istanza decide il giudice per i rimedi straordinari esperto per la materia cui si riferisce il procedimento nel quale l'istanza è avanzata. Sulla astensione e la ricusazione dei giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. In caso di accoglimento dell'istanza di astensione o di ricusazione, il procedimento è trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale all'altro giudice esercente le stesse funzioni giurisdizionali di quello ricusato. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 3: Il terzo comma dell articolo 5 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per l Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, in composizione monocratica..
8 Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell incarico. 5 5 Testo originario (Legge Costituzionale n.144/2003): I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell'azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria, che delibera a maggioranza assoluta, o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. La deliberazione viene trasmessa dal Presidente dell'organo deliberante al Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che immediatamente attribuisce ad un membro del Collegio le funzioni di Magistrato delle procedure di accertamento. Il Magistrato delle procedure di accertamento, al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio di sindacato, provvede a darne comunicazione al Magistrato interessato e, assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di tre mesi dalla trasmissione dell'atto stesso. Il Magistrato nei cui confronti è promossa l'azione ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge. Se l'azione viene dichiarata inammissibile il procedimento viene archiviato. Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Tribunale, degli elementi probatori, nonché un termine di trenta giorni per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro tre mesi, provvederà ad emettere sentenza. La sentenza sull'azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, può dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell'azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico. Modifiche legislative: Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2, Articolo 4: L articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato: Art. 8 (Azione di sindacato) I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell espletamento delle proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato. Il potere di iniziativa dell azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria, ad almeno un terzo del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria o ad almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Le procedure relative all azione di sindacato sono stabilite da apposita legge ordinaria. La sentenza sull azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia. Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato
9 Art. 9 (Responsabilità civile dei magistrati) Chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto debbono in ogni caso decorrere inutilmente novanta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento. Costituiscono colpa grave: 1) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; 2) l'affermazione determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; 3) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; 4) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la Cancelleria Civile del Tribunale. Entro un anno dall'avvenuto risarcimento del danno lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del Magistrato il cui provvedimento o la cui violazione ha procurato il danno. Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il Magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. L'azione viene promossa avanti i Giudici per la responsabilità civile dei magistrati. Il procedimento si svolge con le norme della procedura ordinaria. La sentenza definitiva viene trasmessa al magistrato interessato, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e al Consiglio Giudiziario per la presa d'atto. Art. 10 (Norme transitorie e di coordinamento) Il Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme esercita le funzioni giurisdizionali di cui all'articolo 9 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese sino a che i giudici per la terza istanza ed i giudici per i un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell incarico..
10 rimedi straordinari abbiano prestato il giuramento. Il Collegio Garante provvede a trasmettere alla Cancelleria del Tribunale i procedimenti che non siano stati trattenuti per la decisione a tale data. Le azioni di responsabilità civile dei magistrati continuano ad esercitarsi avanti agli organi esistenti, nominati ai sensi dell' articolo 15 della Legge 28 ottobre 1992 n. 83, che decadranno al momento del giuramento dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati nella mani dell'ecc.ma Reggenza. I Giudici per l'azione di responsabilità civile subentreranno nella trattazione e nella decisione anche nei procedimenti e giudizi pendenti a tale data. Art. 11 (Abrogazioni) Sono abrogate le disposizioni della Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e tutte le altre norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge. Art. 12 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
11 LEGGE QUALIFICATA 30 OTTOBRE 2003 N.145 DISPOSIZIONI SULL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge Qualificata 21 gennaio 2010 n.1, dalla Legge Qualificata 2011 n.2, dalla Errata Corrige alla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2 e dalla Legge Qualificata 3 novembre 2014 n.1 Art. 1 (Organizzazione del Tribunale) Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente. I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze. I Giudici d Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi. Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice. I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria. 6 6 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): (Istituzione del Tribunale Unico) Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni. La sezione della giurisdizione ordinaria, a sua volta, è suddivisa, al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri sulla distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario. I magistrati di ciascuna sezione specializzata sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze della sezione. In caso di necessità e senza pregiudizio per il lavoro giudiziario già assegnato, il Magistrato Dirigente, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio Giudiziario, può affidare ai magistrati di una sezione specializzata competenze relative all'altra. I Giudici d'appello in materia civile, penale ed amministrativa possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di grave impedimento o di incompatibilità di uno di essi. La sostituzione è automatica qualora esista una specifica disposizione di legge, in caso di vacanza dell'ufficio, ovvero quando per ciascuna delle funzioni d'appello penale, civile o amministrativa siano nominati più giudici; negli altri casi le sostituzioni avvengono secondo criteri predeterminati stabiliti dal Consiglio Giudiziario. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 1: L articolo 1 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art. 1 (Organizzazione del Tribunale) Il Tribunale è suddiviso al suo interno, in relazione alle materie civile, penale, amministrativa, della tutela dei minori e della famiglia, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente. I magistrati di ciascun ruolo sono dotati della pienezza della giurisdizione e pertanto sono liberamente sostituibili nell'esercizio delle funzioni e competenze. I Giudici d Appello possono sostituirsi reciprocamente l'uno con l'altro in caso di impedimento o di incompatibilità di uno di essi.
12 Art. 2 (Nomina e incompatibilità dei magistrati) I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai Commissari della Legge, al Procuratore del Fisco e agli Uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l incarico di docente universitario, per quanto compatibile. L Ufficio di Magistrato d appello o di grado superiore è incompatibile con l esercizio della professione nel territorio della Repubblica. E fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3 grado dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico. Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza. 7 Le sostituzioni sono disposte secondo criteri predeterminati, stabiliti dal Consiglio Giudiziario, nell assoluto rispetto del principio della precostituzione del Giudice. I Procuratori del Fisco, in posizione paritaria, si ripartiscono il lavoro sulla base di criteri predeterminati e condivisi, ispirati ai principi di equità e tali da assicurare la migliore efficacia per la speditezza dei procedimenti; in caso di disaccordo tali principi saranno stabiliti dal Consiglio Giudiziario riunito in seduta ordinaria.. 7 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un'irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai magistrati di primo grado, ai giudici conciliatori e agli uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l'incarico di docente universitario, per quanto compatibile.
13 Art.3 (Reclutamento dei magistrati) I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell ambito del diritto, anche esterne alla magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d Appello o di grado superiore. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra personalità di chiara fama nell ambito del diritto anche esterne L'Ufficio di Magistrato d'appello o di grado superiore è incompatibile con l'esercizio della professione nel territorio della Repubblica. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l'incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 2: L articolo 2 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art. 2 (Nomina e incompatibilità dei magistrati) I Magistrati sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all articolo 3, ultimo comma, a seguito del superamento di concorso, ovvero per trasferimento a funzioni giurisdizionali superiori. I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati dal Consiglio Giudiziario. I Magistrati devono dimostrare specifica professionalità, obiettività ed imparzialità. Nell'espletamento dell'incarico devono sempre manifestare sicura dottrina e prudente equilibrio e costantemente tenere un irreprensibile condotta civile e morale. L'Ufficio di Magistrato è incompatibile con l'assunzione di incarichi e con l'iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali, con la presentazione di candidature in elezioni politiche ed amministrative, con l'esercizio di attività commerciali o industriali, con l'assunzione delle cariche di amministratore e sindaco in società e, limitatamente ai Commissari della Legge, al Procuratore del Fisco e agli Uditori, con l'esercizio della libera professione e l'assunzione di altri uffici ed impieghi pubblici o privati sia nel territorio della Repubblica sia all'estero, escluso l incarico di docente universitario, per quanto compatibile. L Ufficio di Magistrato d appello o di grado superiore è incompatibile con l esercizio della professione nel territorio della Repubblica. E fatto divieto al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini entro il 3 grado dei Magistrati di esercitare il patrocinio avanti al Tribunale Unico. Lo status giuridico del Magistrato è regolamentato con legge ordinaria. Il trattamento retributivo dei Magistrati è stabilito dalla legge ordinaria. In ottemperanza all'articolo 4, comma 2, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, ai cittadini sammarinesi è garantita la possibilità di accesso alla magistratura. I Magistrati assumono l incarico prestando giuramento nelle mani dell'ecc.ma Reggenza..
14 alla magistratura sammarinese ovvero tra i Giudici d Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali albi. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1. L avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono soggetti al periodo di prova. 8 8 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d'appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da sei membri, designati in numero di tre dal Consiglio Giudiziario fra i Giudici d'appello o di grado superiore, e tre dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama, nell'ambito del diritto, estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, i Pro-Fiscali, i Giudici Conciliatori, gli Uditori Commissariali nonché i Giudici amministrativi di primo grado sono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami, da tenersi mediante prove scritte ed orali, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra i Giudici d'appello o di grado superiore ovvero tra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto e tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra personalità di chiara fama nell'ambito del diritto estranee alla magistratura sammarinese. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all'albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, nonché i parenti ed affini sino al 2 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. La Commissione d'esame elegge nel proprio seno il Presidente tra i membri nominati dal Consiglio Grande e Generale; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l'indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. Il Consiglio Giudiziario è tenuto a redigere il regolamento recante la disciplina delle nomine dei Giudici per la terza istanza, dei Giudici per i rimedi straordinari e dei Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati, dei concorsi, della pubblicità dei bandi, delle prove d'esame, della procedura per la formazione delle commissioni giudicatrici e l'individuazione dei criteri per la valutazione dei titoli richiesti. Tale regolamento deve essere trasmesso al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. L'avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario o dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 3: L articolo 3 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art.3 (Reclutamento dei magistrati)
15 Art.4 (Durata degli incarichi dei magistrati) I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I Magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all età di sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario su richiesta dell interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell amministrazione pubblica. Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza, costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato. In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni, decadenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d atto. I Commissari della Legge che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e I Giudici per la terza istanza ed i Giudici per i rimedi straordinari, in numero di due per ogni Ufficio, ed i sei Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati, un titolare ed un supplente per ogni grado di giudizio, sono nominati dal Consiglio Giudiziario, a maggioranza dei due terzi. I Giudici d Appello sono nominati a seguito di apposito concorso per titoli avanti ad una Commissione giudicatrice composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dal Consiglio Giudiziario fra personalità di chiara fama, nell ambito del diritto, anche esterne alla magistratura sammarinese, ovvero fra i Giudici d Appello o di grado superiore. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli Avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali ordinamenti professionali. I Commissari della Legge, il Procuratore del Fisco, gli Uditori Commissariali sono nominati a seguito di concorso per esami, da tenersi mediante una prova scritta ed un colloquio orale, avanti ad una Commissione Giudicatrice costituita da tre membri designati dal Consiglio Giudiziario tra personalità di chiara fama nell ambito del diritto anche esterne alla magistratura sammarinese ovvero tra i Giudici d Appello o di grado superiore, di cui uno con funzioni di presidente. Non possono far parte della Commissione gli iscritti all Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri della Repubblica, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini sino al 3 grado di iscritti a tali albi. La graduatoria formata a seguito dei concorsi, con l indicazione dei vincitori, viene trasmessa al Consiglio Grande e Generale che ne prende atto. La disciplina per la selezione dei candidati e la procedura di svolgimento della prova si svolgono, in quanto compatibili con la presente legge, secondo quanto previsto dalla Legge Qualificata 4 maggio 2009 n.1. L avvio della procedura di nomina dei Magistrati è richiesta al Consiglio Grande e Generale con relazione motivata dal Magistrato Dirigente su conforme parere del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Grande e Generale, preso atto della richiesta, delibera a maggioranza assoluta. Il reclutamento dei nuovi Magistrati deve avvenire in via preferenziale attraverso la carriera interna. I Giudici in servizio a tempo indeterminato che sono nominati a funzioni superiori non sono soggetti al periodo di prova..
16 Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. 9 Art. 5 (Requisiti per la nomina dei magistrati) I due Giudici per la terza istanza ed i due Giudici per i rimedi straordinari sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi previsti per i magistrati d appello, in modo che uno abbia competenza specifica nella materia civile e l altro nella materia penale. I Giudici per la responsabilità civile dei magistrati sono scelti tra esperti in diritto di chiarissima fama aventi i requisiti minimi per i magistrati d appello. Sono ammessi al concorso per Giudice d Appello in materia penale, civile ed amministrativa i magistrati con almeno la qualifica di magistrato d appello, ovvero coloro 9 Testo originario (Legge Qualificata n.145/2003): I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d'appello, i Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado, i Giudici Conciliatori e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell'attività svolta e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall'incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all'età di sessantacinque anni, salvo dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell'amministrazione pubblica. I Commissari della Legge, i Giudici amministrativi di primo grado e i Giudici Conciliatori che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Modifiche legislative: Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, Articolo 4: L articolo 4 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art.4 (Durata degli incarichi dei magistrati) I Giudici per la terza istanza, i Giudici per i rimedi straordinari ed i Giudici per l azione di responsabilità civile dei magistrati sono nominati per la durata di cinque anni e possono essere rinnovati. I Giudici d Appello, i Commissari della Legge, e gli Uditori, dopo la nomina, sono soggetti ad un periodo di prova di anni tre. II Consiglio Giudiziario provvede alla valutazione dell attività svolta sulla base di dettagliata relazione predisposta dal Magistrato Dirigente e delibera la conferma a tempo indeterminato o la cessazione dall incarico e ne dà comunicazione al Consiglio Grande e Generale per la presa d'atto. I Magistrati confermati nell'incarico a tempo indeterminato rimangono in servizio fino all età di sessantotto anni; tale termine potrà essere prorogato per due anni dal Consiglio Giudiziario su richiesta dell interessato in caso di comprovate esigenze di servizio attestate da dettagliata relazione del Magistrato Dirigente. I Magistrati cessano dal loro incarico per dimissioni, decadenza, esonero, ovvero inserimento nell amministrazione pubblica. Le dimissioni del Magistrato, che devono essere presentate per iscritto alla Reggenza, costituiscono un atto unilaterale, non recettizio ed hanno effetto immediato. In qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario, la Reggenza informa delle dimissioni, decadenza o esonero da parte di un Magistrato il Consiglio Grande e Generale per la relativa presa d atto. I Commissari della Legge che abbiano esercitato funzioni giurisdizionali per almeno dieci anni possono domandare, per gravi motivi personali e familiari, al Consiglio Grande e Generale di essere inseriti nella pubblica amministrazione. Il Consiglio Grande e Generale, sentito il parere del Consiglio Giudiziario e del Congresso di Stato, adotta una decisione entro tre mesi dalla presentazione della domanda..
REPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE COSTITUZIONALE 30 ottobre 2003 n.144 REPUBBLICA DI SAN MARINO Organi del Potere Giudiziario. Istituzione, definizione e responsabilità Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
DettagliNUOVE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Art. 1. L art. 1 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato:
PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA NUOVE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Art. 1 L art. 1 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 è così modificato: Art. 1 (Organizzazione del Tribunale) Il
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145 REPUBBLICA DI SAN MARINO Disposizioni sull'ordinamento giudiziario Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare
DettagliLEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISPOSIZIONI SULL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
LEGGE QUALIFICATA 30 ottobre 2003 n.145 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISPOSIZIONI SULL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare
DettagliLegge 13 aprile 1988, n Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
Legge 13 aprile 1988, n. 117 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati. (Pubblicata nella G. U. 15 aprile 1988, n. 88) Testo coordinato
DettagliLEGGE 26 febbraio 2002 n.36 REPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE 26 febbraio 2002 n.36 REPUBBLICA DI SAN MARINO REVISIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59- DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL ORDINAMENTO SAMMARINESE Noi Capitani
Dettagli. 0. l'eccellentissima Reggenza composta da Capitani Reggenti i quali svolgono
San Marino è una Repubblica parlamentare LEGGE FONDAMENTALE DELLA REPUBBLICA di SAN MARINO Istituzioni] Gli organismi istituzionali della Repubblica sono, in ordine di importanza: l'eccellentissima Reggenza
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliDECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N
Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliLegge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) ---------------------------------------------------------------
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
Dettaglideontologia L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.
DEONTOLOGIA L art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n 137 - Riforma delle professioni - è dedicato alla riforma del sistema disciplinare. Vengono istituiti i Consigli di disciplina territoriali presso i Consigli
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
DettagliLEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1
CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa
DettagliDipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari
Dipartimento Consiglio Comunale Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ANCORCHE
DettagliREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.
** REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. Capo I Controllo della Corte dei Conti... 2 Articolo 1. Costituzione della
Dettagli5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.
Consiglio Nazionale dei Chimici Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell Ordine dei Chimici, a norma dell articolo 8, comma 3, del D. P. R. 7 ago-sto 2012,
Dettagliincontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015, N. 18 Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (GU n. 52 del 4 marzo 2015) Entrata in vigore: 19 MARZO 2015 A cura di GIUSEPPE BUFFONE VECCHIO TESTO LEGGE 13 APRILE
Dettagliriforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LEGISLATIVO riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura ambito composizione
DettagliSEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO Repubblica, su iniziative
DettagliLEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1
LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue
DettagliLE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO ART. 48 ART. 48 art. 38, CO. 1 Sono elettori
DettagliENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1
LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1 TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI Art. 1 (Modifiche alla legge regionale
DettagliLegge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie
DettagliCITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero
CITTA DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza SETTORE CULTURA-Servizi Sociali-Sport e Tempo Libero REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Art. 1 - Oggetto del Regolamento Il
DettagliNorme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.
Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del
DettagliTitolo I NUOVE NORME DI PROCEDURA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003, n. 5 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo
DettagliMIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO
MIISTERO DELLO SVILUPPO ECOOMICO DECRETO 10 aprile 2013, n. 60 Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure
DettagliRegione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 26/01/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 8
Regione Lazio Atti del Presidente della Regione Lazio Decreto del Presidente della Regione Lazio 13 gennaio 2017, n. T00002 Nomina del Presidente dell'ente regionale "Parco regionale dei Castelli Romani",
DettagliArt. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e negli
DettagliCOMUNE DI VILLANOVA MONDOVI
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI Provincia di Cuneo Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 57 in data 16/03/1999 1 ART. 1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 1. I dieci rappresentanti
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE QUALIFICATA 16 dicembre 2005 n.186 LEGGE QUALIFICATA SUI CAPITANI REGGENTI Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO Indice Art. 1 Istituzione... 1 Art. 2 Composizione e sede... 1 Art. 3
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliAl comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste
Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero
DettagliDecreto del Ministro dell interno
Decreto del Ministro dell interno Regolamento recante Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale
DettagliGli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )
Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le
DettagliArt. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali.
DettagliConsiglio Nazionale dei Chimici
Consiglio Nazionale dei Chimici Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell Ordine dei Chimici a norma dell articolo 8, comma 3, del Decreto del presidente
DettagliNuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 02-03-2010 REGIONE SICILIA Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 11 del 5 marzo
DettagliDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il quadro istituzionale (3)
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il quadro istituzionale (3) LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA (CGUE) Si tratta di un istituzione unitaria che comprende al suo interno:
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE Art. 1 Art. 2 Contenuto del Regolamento Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti Art. 3
DettagliREGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi
DettagliREGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 29.10.2015 Sommario CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI...
DettagliDisposizioni transitorie
Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
DettagliComune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE. (in attuazione dell art.
Comune di Sondrio REGOLAMENTO SUL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA PERSONALE (in attuazione dell art. 48 dello Statuto) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del
DettagliLEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa
LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (1) Artt. 1-16 (2) Art. 17 Deliberazione di messa in stato d'accusa La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070) D INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI,
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
DettagliArt. 1 FINALITA. Art. 2 FUNZIONI E DURATA DELL INCARICO
NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE DELL IRES (Adottato con delibera n. 23 del C.d.A. del 26.11.2003 successivamente modificato con delibera n. 27 del C.d.A. del 30.10.2013)
DettagliSOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA
Presentazione alla prima edizione... Introduzione... pag. V VII Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA 1.1. Il giudice di pace come magistrato onorario nel quadro dei
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI
Dettagli46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n )
LGBZ Current Ed. NORME COSTITUZIONALI p. 1/7 46 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 1) Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione
DettagliTITOLO IV. - LE GARANZIE. 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni
TITOLO IV. - LE GARANZIE Art. 24 Effi cacia dei provvedimenti federali 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono
DettagliLA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE APPROVATA DEFINITIVAMENTE IL 12 APRILE 2016 WWW.RIFORMECOSTITUZIONALI.GOV.IT ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
DettagliCAMERA ARBITRALE DI LUCCA
CAMERA ARBITRALE DI LUCCA STATUTO Articolo 1 (Istituzione e sede) Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, in corte Campana, 10, è istituita ai sensi dell art. 2, comma
DettagliDall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)
Pubblichiamo le Modifiche degli Articoli della Costituzione parallelamente al Testo Vigente (Nella Proposta di Modifica troverete evidenziati i cambiamenti principali) Dall art. 1 (che modifica l art.
DettagliREGOLAMENTO NOMINE. nelle PARTECIPATE dalla FONDAZIONE
REGOLAMENTO NOMINE nelle PARTECIPATE dalla FONDAZIONE Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 7 luglio 2014 e modificato dal Consiglio Generale nella seduta del 13 luglio 2015 Pagina 1 di 5 TITOLO
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015 Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del
DettagliDecreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell articolo
DettagliISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il sistema della giustizia in Italia Prof. Giovanni Coinu 070.675.3010 - gcoinu@unica.it MAGISTRATURE ORDINARIA E SPECIALI Ordinaria Speciali Civile Giudice di Pace Tribunale
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2002 n.309 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32). - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto
DettagliPREMESSO CHE. - è, dunque, necessario procedere alla nomina per il quadriennio olimpico 2017/2020 dei seguenti Organi:
INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE POSIZIONI NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE E NELL UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE PER IL QUADRIENNIO 2017 2020 Giusto provvedimento del Presidente
DettagliPreambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 8 MARZO 1989, n. 95 (GU n. 064 del 17/03/1989) NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E PER IL SORTEGGIO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE E DI SEGRETARIO DI SEGGIO ELETTORALE E MODIFICA
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE
DettagliOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Regolamento interno del Consiglio di Disciplina
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Regolamento interno del Consiglio di Disciplina Approvato con deliberazione del Consiglio di Disciplina del 22/07/14-1. Oggetto del
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO Soppressione dei tribunali
DettagliCITTA DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso
CITTA DI MOGLIANO VENETO Provincia di Treviso REGOLAMENTO E INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA DEL COMUNE (approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 17/12/1996)
DettagliPROVINCIA DI COSENZA. REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 12 MAGGIO 2015)
PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 12 MAGGIO 2015) PROVINCIA DI COSENZA REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA-UE ED APOLIDI RESIDENTI A TRIESTE Articolo 1 Istituzione della Consulta E istituita, quale organo consultivo del Consiglio
DettagliArticolo 1. Articolo 2.
Ddl Camera 2517 Delega al Governo per l istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio
Dettagliart. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare
DettagliREGIONE EMILIA-ROMAGNA
Normativa comparata REGIONE EMILIA-ROMAGNA Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 173. Vedi, anche, l art. 84, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Art. 1 Oggetto. 1. È istituito il Consiglio
DettagliLegge 27 marzo 2001, n. 97
Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27
DettagliIl Consiglio di Amministrazione. Esaminata la Bozza Regolamento Aziendale per il Personale; sentito il Direttore;
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA Deliberazione n 24 del 20/10/2010 Oggetto: Approvazione Regolamento Generale del Personale. Il Consiglio di Amministrazione Esaminata la
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI (approvato con Decreto Rettorale n.
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI (approvato con Decreto Rettorale n. 743 del 3 giugno 2009, in vigore dal 4 giugno 2009) Articolo
DettagliLegge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988)
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (del 24 ottobre 1988) 2.6.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO visto il messaggio 14 ottobre 1986 n.
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (adottato ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l attuazione del
DettagliREGIONE SICILIA. Titolo I Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali
REGIONE SICILIA LEGGE 11 agosto 2016, n. 17 Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione
DettagliREGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) Art. 1 Formazione dell'elenco
REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA (1) TITOLO I DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO DI ACCUSA CAPO I Dei giudici aggregati della Corte costituzionale Art. 1 Formazione dell'elenco 1. L'elenco
DettagliREGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO NEI CORSI DI STUDIO AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 2, DELLA L. 240/2010 Art. 1 (Oggetto, finalità) 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi
DettagliI L R E T T O R E D E C R E T A
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE DOCENTE DEL POLITECNICO DI BARI E DI TRESFERIMENTO AD ALTRO ATENEO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R.
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA. Regolamento COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Regolamento COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 81 del 29 giugno 2005 Sommario Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo
DettagliCODICE DI PROCEDURA PENALE
Valerio de GIOIA CODICE DI PROCEDURA PENALE e leggi speciali Annotato con la giurisprudenza VI edizione SOMMARIO Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DettagliREGOLAMENTO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
REGOLAMENTO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 1 INDICE ART. 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE...3
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA. Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale. Via Università 4, Modena IL RETTORE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena AFFISSO ALL ALBO DI ATENEO IL 03/06/2014 Decreto Rep nr. 109/2014 Prot. Nr. 10236
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Pubblicato all Albo Ufficiale d Ateneo il 13 Dicembre 2011 Entrata in vigore a decorrere dal 14 Dicembre 2011 REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE
DettagliAPPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE Art. 1 (Oggetto)
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri. APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012 Art.
DettagliLEGGE QUALIFICATA 25 aprile 2003 n.55 REPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE QUALIFICATA 25 aprile 2003 n.55 REPUBBLICA DI SAN MARINO DISCIPLINA SULL ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITÀ, IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI
DettagliC O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma)
C O M U N E D I V I C O V A R O (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l istituzione,
DettagliSezione II La formazione delle leggi
Sezione II La formazione delle leggi COSTITUZIONE TESTO VIGENTE COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO Art. 70 Art. 70 art. 10 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere La funzione legislativa
DettagliNuove norme per la nomina dei manager Asl, il Veneto ricorre alla Consulta: lese le competenze regionali
Nuove norme per la nomina dei manager Asl, il Veneto ricorre alla Consulta: lese le competenze regionali La Regione Veneto impugna davanti alla Corte Costituzionale il decreto legislativo 171/2016 che
DettagliCapitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO
Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO 1 1. IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE Doppio binario di giurisdizione (giust. ordinaria e amm.va + giust. costituz.) Sistema giudiziario articolato (giudici ordinari,
Dettagli