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1 Segreteria Nazionale Via Farini, Roma Tel Fax: COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 655/12 S.N. Roma, 25 giugno 2012 Al Ministro della Giustizia Avv. Prof.ssa Paola Severino Al Ministro dell Interno Dott.ssa Anna Maria Cancellieri e, p.c. Al Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio Manganelli Al Ministero dell Interno Ufficio Amministrazione Generale Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali OGGETTO: Utilizzo, presso gli uffici delle Procura, del personale delle Sezioni di polizia giudiziaria in compiti amministrativi. Egregio Signor Ministro della Giustizia e Signor Ministro dell Interno, in passato questo Sindacato si rivolse ai Vostri predecessori per chiedere un intervento in merito all utilizzo, presso gli uffici delle Procure, del personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria in compiti amministrativi. La nostra missiva purtroppo non vide alcun riscontro, forse perché gli allora ministri Alfano e Maroni era impegnati in altre faccende che non consentivano loro di preoccuparsi di garantire un concreto funzionamento dei propri Uffici. Ebbene, auspicando che ciò non si verifichi anche da parte Vostra, siamo ad inviare nuovamente la missiva allora trasmessa ai Vostri rispettivi Ministeri, con preghiera di voler intervenire affinchè venga imposto da subito il rispetto delle regole e della dignità di ogni soggetto chiamato a concorrere nel sistema giustizia, e di conseguenza l obbligatorietà dell impiego del personale in forza presso le Sezioni di p.g. istituite presso le Procure della Repubblica nei propri compiti di polizia giudiziaria e non in altri per nulla confacenti al loro status di Agente/Ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. In attesa di cortese riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. Il Segretario Generale del Co.I.S.P. Franco Maccari

2 Segreteria Nazionale Via Farini, Roma Tel Fax: COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 029/09 S.N. Roma, 17 gennaio 2009 Al Signor Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano Al Signor Ministro dell Interno, On. Roberto Maroni e, p.c., Al Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio Manganelli Al Ministero dell'interno Ufficio Amministrazione Generale Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali OGGETTO: Utilizzo, presso gli uffici di Procura, del personale di polizia giudiziaria in compiti amministrativi. La riforma della giustizia" è in questo momento tra i primari obiettivi dell azione di Governo e per questo al centro di continui dibattiti che vedono esplicitare da parte delle varie componenti del mondo politico, e non solo, posizioni che a volte non riescono a collimare tra loro, ma sono anzi totalmente divergenti. Dal nostro canto, condividiamo una riforma che abbia come scopo una maggiore efficienza del sistema giudiziario, un accelerazione dei processi, una vera certezza della pena e, sotto certi aspetti, anche una modifica del rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria. Proprio a proposito di tale rapporto pm-polizia giudiziaria, talune questioni - a parer nostro - potrebbero ben essere risolte anche senza l attesa della citata riforma, essendo esse riferibili ad una interpretazione alquanto surreale delle norme che oggi dettano la dipendenza del personale di polizia dai Magistrati, in particolare quello in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica. L art. 56 del c.p.p. ha previsto che le Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure svolgono le proprie funzioni alla dipendenza e sotto la direzione dell autorità giudiziaria; l art. 59 c.p.p., in tema di subordinazione della polizia giudiziaria ha stabilito che le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, che l'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente, che gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti

3 dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. Ebbene, proprio la distrazione dall attività di polizia giudiziaria, è oggi una delle cose cui maggiormente assistiamo ed alla quale vorremmo vedere posto un immediato freno. Sulla base di alcune segnalazioni pervenuteci dai nostri colleghi in servizio presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ci trovammo costretti nel novembre scorso, e comunque per l ennesima volta, a segnalare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza (ALLEGATO) il fatto che tale personale della Polizia di Stato è costantemente impiegato in altri compiti che non quelli di propria spettanza, spesso anche in via esclusiva e quindi in totale violazione delle norme di legge, peraltro ben richiamate ed esplicitate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Tale Consiglio, difatti, nel plenum del 9 giugno 2005, facendo seguito al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia circa i limiti di utilizzazione del personale componente la Sezione di polizia giudiziaria, ed in particolare se ad esso possano essere conferite, e in quale misura, incombenze di natura amministrativa che rientrano, in via ordinaria, fra i compiti delle segreterie, aveva approvato, all'unanimità, una delibera concernente i criteri di utilizzo, presso gli uffici di Procura, del personale di polizia giudiziaria, ed aveva rilevato che: le disposizioni di legge in materia sono rinvenibili all'interno del codice di rito (in particolare gli articoli 55-59) e nelle disposizioni di attuazione e di coordinamento (artt.5-20). Le prime definiscono i compiti della polizia giudiziaria (art.55) ed individuano coloro che ne sono titolari, avendo cura di distinguere «i servizi di polizia giudiziaria» e gli «altri organi» cui sono demandati per legge compiti di indagine dalle «sezioni» istituite presso ogni procura della Repubblica (art.56). Per tutti opera il principio generale secondo cui l'attività di polizia giudiziaria è svolta «alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria» (art.56). Tale rapporto di stretta dipendenza funzionale viene rafforzato per gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria istituite con la legge che introdusse il nuovo codice di procedura penale e ridisegnò i compiti dei magistrati del pubblico ministero. Gli artt.58 e 59 sottolineano tale specificità: il comma 3 dell'art.58 prevedendo che «l'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria» e l'art.59 stabilendo che le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (comma 1) e che coloro che vi appartengono non possono essere distolti dall'attività giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono (comma 3). Tale ultima disposizione sottrae sul piano funzionale il personale delle sezioni agli obblighi nascenti dalla gerarchia dell' amministrazione di appartenenza. L'allentamento dei vincoli di dipendenza gerarchica viene rafforzato dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice. In particolare, l'art.10, comma 3, disp. att. espressamente esonera il personale delle sezioni, «quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dall'amministrazione di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita». se il sistema prevede per il personale addetto alle sezioni una chiara attenuazione del vincolo con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad evitare interferenze di tipo gerarchico sull'attività svolta dalle sezioni alle dirette dipendenza dell' Autorità giudiziaria, nel contempo il legislatore non ha inteso configurare le sezioni come corpi separati e autonomi di polizia alle esclusive dipendenze del pubblico ministero 2

4 . ai fini della risoluzione del quesito assume rilevanza la lettura coordinata del comma 3 dell'art.59 c.p.p. e del comma 3 dell'art.10 disp.att.. Quest'ultima disposizione prevede che l'impiego del personale delle sezioni in incarichi non di polizia giudiziaria possa essere ordinato soltanto in casi eccezionali o per esigenze di istruzione e di addestramento e sempre previo consenso del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale la sezione è istituita. Seppure con riferimento ad attività richieste dall'amministrazione di appartenenza, la norma dimostra che gli addetti alla sezione, sia pure alle condizioni stabilite dalla legge, possono essere impiegati in compiti ed obblighi non inerenti a funzioni di polizia giudiziaria. A sua volta, l'art.59, comma 3 citato, dettato esclusivamente per le sezioni, prevede che «Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1», e cioè dal magistrato che dirige l'ufficio presso il quale sono istituite. Come si vede, anche tale disposizione consente la destinazione del personale ad attività non di polizia giudiziaria, e questa volta lo fa con espresso riferimento alle attività interne all'ufficio di procura della Repubblica. Merita evidenziare che entrambe le disposizioni formulano un espresso rinvio ai poteri organizzativi e decisori del magistrato che dirige l'ufficio giudiziario, poteri di ordine generale e non riferibili all'ambito di applicazione dell'art.58, co.2 c.p.p. che, nel prevedere che la «autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni», opera un riferimento al singolo procedimento ed alla funzione del sostituto quale magistrato designato per la trattazione. In effetti, la Relazione al codice di procedura penale del 1988 al riguardo precisa che «Il potere di disporre della polizia giudiziaria fa capo ai singoli magistrati cui è affidato il processo e non all'ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati e al loro dirigente». Se, dunque, il potere del dirigente dell'ufficio di «distogliere» il personale assegnato alla sezione dai compiti esclusivi di polizia giudiziaria non può operare con riferimento al singolo procedimento, la disposizione di legge può essere letta esclusivamente come diretta a disciplinare le funzioni generali di istituto assegnate alle sezioni. Risulta in tal modo evidente che, al pari di tutti gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, anche per il personale assegnato alle sezioni le funzioni di polizia giudiziaria non hanno carattere di assoluta esclusività ed è possibile la destinazione di quel personale a compiti diversi su disposizione del dirigente dell'ufficio giudiziario. esaminando congiuntamente l'art.10, co. 3 disp.att. e l'art.59, co. 3 c.p.p. (si è visto) che la seconda disposizione opera con riferimento a compiti interni all'attività dell'ufficio di procura della Repubblica e diversi da quelli previsti dalle amministrazioni di appartenenza. Per la destinazione del personale delle sezioni a compiti interni diversi da quelli di polizia giudiziaria, l'art.59 richiede una espressa «disposizione del magistrato», mentre per il loro impiego in attività presso le amministrazioni di appartenenza occorre il mero «consenso» rispetto alla richiesta avanzata dai vertici di tali amministrazioni. Una volta affermato che l'art.59 c.p.p. prevede che il magistrato che dirige l'ufficio di procura della Repubblica possa dare disposizioni (di ordine generale e non riferite al singolo procedimento) affinché il personale assegnato alla sezione sia destinato a compiti diversi da quelli di polizia giudiziaria, una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che a detto personale possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa. A questo proposito merita osservare che tra i compiti ordinariamente attribuibili alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sono ricomprese, in quanto strettamente finalizzate allo svolgimento e alla prosecuzione delle indagine stesse, anche attività coincidenti con tipici atti amministrativi di competenza delle segreterie o di altri soggetti ausiliari; a titolo di esempio, 3

5 possono ricordarsi la ricezione di nomina del difensore, la notificazione, la convocazione, l'invito a presentarsi davanti al magistrato. Né va dimenticato che non vi sono ragioni per escludere che il personale delle sezioni possa essere destinato a svolgere attività di raccordo tra le indagini delegate ai servizi territoriali e i necessari adempimenti operati dall'ufficio di procura della Repubblica con riferimento ai procedimenti in corso ed alla loro gestione documentale. Avendo riguardo alle attività amministrative che possono essere attribuite al personale assegnato alle sezioni, appare evidente che l'art.59 c.p.p., utilizzando il verbo «distogliere» e richiedendo un espresso provvedimento del magistrato dirigente, introduce consapevolmente una eccezione rispetto ai compiti ordinari che restano quelli di polizia giudiziaria. Ne consegue che le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle sezioni di polizia giudiziaria debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di polizia giudiziaria all'interno degli uffici giudiziari. Ebbene, dopo aver premesso quanto sopra, avevamo rappresentato al Dipartimento come ancora adesso in molte Procure della Repubblica il personale della Polizia di Stato assegnato alle Sezioni viene impiegato a svolgere attività amministrativa in via assolutamente prevalente rispetto a quella di polizia giudiziaria senza che sussista fondamento giuridico che lo giustifichi ma anzi a parere di questa O.S. in violazione all art 9 delle norme di attuazione del c.p.p.. Il personale delle Sezioni di P.G. continuavamo didatti viene spesso assegnato stabilmente alle dirette dipendenze del singolo sostituto procuratore (anche addirittura in via permanente nell ufficio di segreteria), frammentando così la Sezione e non garantendone l unitarietà e l armonizzazione delle aliquote che la compongono, oltre che il controllo e la responsabilità da parte del funzionario di polizia che vi è assegnato, ed anziché delegare le attività in maniera impersonale alle Sezioni di P.G., sembra oramai prassi in alcune Procure l assegnazione di attività ai suoi singoli componenti, cosa che peraltro comporta ritardi in caso di legittima assenza da parte di questo. E, per esemplificare, riportavamo che è stata una costante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, e sembra che ancora lo sia, l impiego continuo, ed in via preminente, del personale della Polizia di Stato assegnato a quella Sezione di P.G. in attività di compilazione di rinvii a giudizio, di avvisi di conclusione delle indagini, di richieste di archiviazione, decreti di citazione, decreti di restituzione, decreti penali, giudizi immediati, inviti a presentarsi per rendere interrogatori delegati ad altri Uffici, etc : tutte attività che a parere nostro non sono certo riconducibili a quella di polizia giudiziaria ma a quella di cancelleria e di segreteria della procura. Ne deriva una inaccettabile mortificazione della dignità professionale di quei nostri colleghi che pretende un intervento risolutivo di codesto Dipartimento : così avevamo concluso, Preg.mi Signori Ministri, il nostro intervento rivolto all Amministrazione della P.S., chiedendo ovviamente un intervento che ponesse fine all impiego non corretto del personale di polizia giudiziaria in servizio presso le Sezioni istituite presso le Procure. Ciò detto, la risposta giuntaci dal Dipartimento ci ha davvero lasciati perplessi. Ci rappresenta difatti il Dipartimento della P.S. (ALLEGATO) che l art. 58 del c.p.p. stabilisce una dipendenza diretta che incide immediatamente sull organizzazione dell attività della sezione (di polizia giudiziaria) e realizza un contatto immediato tra organo giudiziario ed operatore di polizia (cosa che a noi non sembra proprio sia in questi termini ), e che in virtù del fatto che ai sensi dell art. 59, comma 3, c.p.p. gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall attività di 4

6 polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato che dirige l Ufficio presso il quale la sezione è istituita ne consegue una disponibilità da parte del magistrato piena ed esclusiva sia nei confronti della sezione, sia nei confronti dei singoli operatori che ne facciano parte (ed anche questo ci sembra surreale.) Si verifica quindi oggi, Preg.mi Signor Ministro della Giustizia e Signor Ministro dell Interno, che i poliziotti vengono impiegati a non fare i poliziotti, e tale interpretazione a parer nostro totalmente errata della dipendenza della polizia giudiziaria dai magistrati, viene incredibilmente avallata dal nostro Dipartimento della P.S.. I poliziotti in forza alle Sezioni di Polizia Giudiziaria impiegati in compiti puramente amministrativi: questo accade e ci viene detto sia giusto!! Ma è davvero corretto? Sul serio ciò che oggi statuisce la legge è il fatto che il personale delle Sezioni di Polizia Giudiziaria può essere distolto per compiere funzioni diverse e ad altri assegnate? Veramente la legge, per la funzionalità della giustizia, ammette che i poliziotti possano anche essere comandati a svolgere i compiti propri del personale delle Segreterie dei magistrati? Sbagliamo allora noi ad aver letto in quel comma 3 dell art. 59 che la possibilità di distogliere il personale delle Sezioni di p.g. dalle proprie funzioni di polizia giudiziaria (subordinata all approvazione del magistrato) era riferita all ipotesi in cui si dovesse rendere necessario l impiego di detto personale in altri compiti comunque inerenti sempre il proprio status di poliziotti, quali ad esempio la tutela della sicurezza pubblica, etc? Possibile che sussista una dipendenza assoluta dai magistrati tale da poter ammettere anche che i poliziotti possono essere comandati a sostituire commessi o autisti, o magari nella peggiore delle ipotesi a pulire pure i bagni? Una riforma della giustizia che migliori la situazione attuale è probabilmente davvero necessaria, ma la dipendenza dei poliziotti dai magistrati, che di certo dovrà pure essere rivista, non è nemmeno oggi così assoluta come si vuol far credere. E non corretto che continui a praticarsi! Invochiamo pertanto un immediato intervento da parte delle SS.VV., Preg.mi Signori Ministri, affinchè venga imposto da subito il rispetto delle regole, la dignità di ogni soggetto chiamato a concorrere nel sistema giustizia, l obbligatorietà dell impiego del personale in forza presso le Sezioni di p.g. istituite presso le Procure della Repubblica, nei propri compiti di polizia giudiziaria e non in altri per nulla confacenti al loro status di agente/ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. In attesa di cortese gradito riscontro, che non esiteremo a portare a conoscenza dei poliziotti tutti, si inviano i più Cordiali Saluti. Il Segretario Generale del Co.I.S.P. Franco Maccari 5

7 Segreteria Nazionale Via Farini, Roma Tel Fax: COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 2058/08 S.N. Roma, 2 novembre 2008 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA OGGETTO: Utilizzo, presso gli uffici di Procura, del personale di polizia giudiziaria in compiti amministrativi. Nel plenum del 9 giugno 2005 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva approvato, all'unanimità, una delibera concernente i criteri di utilizzo, presso gli uffici di Procura, del personale di polizia giudiziaria. In particolare, facendo seguito al quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia circa i limiti di utilizzazione del personale componente la Sezione di polizia giudiziaria, ed in particolare se ad esso possano essere conferite, e in quale misura, incombenze di natura amministrativa che rientrano, in via ordinaria, fra i compiti delle segreterie, il CSM rilevava che le disposizioni di legge in materia sono rinvenibili all'interno del codice di rito (in particolare gli articoli 55-59) e nelle disposizioni di attuazione e di coordinamento (artt.5-20). Le prime definiscono i compiti della polizia giudiziaria (art.55) ed individuano coloro che ne sono titolari, avendo cura di distinguere «i servizi di polizia giudiziaria» e gli «altri organi» cui sono demandati per legge compiti di indagine dalle «sezioni» istituite presso ogni procura della Repubblica (art.56). Per tutti opera il principio generale secondo cui l'attività di polizia giudiziaria è svolta «alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria» (art.56). Tale rapporto di stretta dipendenza funzionale viene rafforzato per gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria istituite con la legge che introdusse il nuovo codice di procedura penale e ridisegnò i compiti dei magistrati del pubblico ministero. Gli artt.58 e 59 sottolineano tale specificità: il comma 3 dell'art.58 prevedendo che «l'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria» e l'art.59 stabilendo che le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (comma 1) e che coloro che vi appartengono non possono essere distolti dall'attività giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono (comma 3). Tale ultima disposizione sottrae sul piano funzionale il personale delle sezioni agli obblighi nascenti dalla gerarchia dell' amministrazione di appartenenza. L'allentamento dei vincoli di dipendenza gerarchica viene rafforzato dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice. In particolare, l'art.10, comma 3, disp. att. espressamente esonera il personale delle sezioni, «quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dall'amministrazione di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita». se il sistema prevede per il personale addetto alle sezioni una chiara attenuazione del vincolo con l'amministrazione di appartenenza, funzionale ad evitare interferenze di tipo gerarchico sull'attività svolta dalle sezioni alle dirette dipendenza dell' Autorità giudiziaria, nel contempo il legislatore non ha inteso configurare le sezioni come corpi separati e autonomi di polizia alle esclusive dipendenze del pubblico ministero

8 . ai fini della risoluzione del quesito assume rilevanza la lettura coordinata del comma 3 dell'art.59 c.p.p. e del comma 3 dell'art.10 disp.att.. Quest'ultima disposizione prevede che l'impiego del personale delle sezioni in incarichi non di polizia giudiziaria possa essere ordinato soltanto in casi eccezionali o per esigenze di istruzione e di addestramento e sempre previo consenso del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale la sezione è istituita. Seppure con riferimento ad attività richieste dall'amministrazione di appartenenza, la norma dimostra che gli addetti alla sezione, sia pure alle condizioni stabilite dalla legge, possono essere impiegati in compiti ed obblighi non inerenti a funzioni di polizia giudiziaria. A sua volta, l'art.59, comma 3 citato, dettato esclusivamente per le sezioni, prevede che «Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1», e cioè dal magistrato che dirige l'ufficio presso il quale sono istituite. Come si vede, anche tale disposizione consente la destinazione del personale ad attività non di polizia giudiziaria, e questa volta lo fa con espresso riferimento alle attività interne all'ufficio di procura della Repubblica. Merita evidenziare che entrambe le disposizioni formulano un espresso rinvio ai poteri organizzativi e decisori del magistrato che dirige l'ufficio giudiziario, poteri di ordine generale e non riferibili all'ambito di applicazione dell'art.58, co.2 c.p.p. che, nel prevedere che la «autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni», opera un riferimento al singolo procedimento ed alla funzione del sostituto quale magistrato designato per la trattazione. In effetti, la Relazione al codice di procedura penale del 1988 al riguardo precisa che «Il potere di disporre della polizia giudiziaria fa capo ai singoli magistrati cui è affidato il processo e non all'ufficio giudiziario cui appartengono i magistrati e al loro dirigente». Se, dunque, il potere del dirigente dell'ufficio di «distogliere» il personale assegnato alla sezione dai compiti esclusivi di polizia giudiziaria non può operare con riferimento al singolo procedimento, la disposizione di legge può essere letta esclusivamente come diretta a disciplinare le funzioni generali di istituto assegnate alle sezioni. Risulta in tal modo evidente che, al pari di tutti gli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, anche per il personale assegnato alle sezioni le funzioni di polizia giudiziaria non hanno carattere di assoluta esclusività ed è possibile la destinazione di quel personale a compiti diversi su disposizione del dirigente dell'ufficio giudiziario. esaminando congiuntamente l'art.10, co. 3 disp.att. e l'art.59, co. 3 c.p.p. (si è visto) che la seconda disposizione opera con riferimento a compiti interni all'attività dell'ufficio di procura della Repubblica e diversi da quelli previsti dalle amministrazioni di appartenenza. Per la destinazione del personale delle sezioni a compiti interni diversi da quelli di polizia giudiziaria, l'art.59 richiede una espressa «disposizione del magistrato», mentre per il loro impiego in attività presso le amministrazioni di appartenenza occorre il mero «consenso» rispetto alla richiesta avanzata dai vertici di tali amministrazioni. Una volta affermato che l'art.59 c.p.p. prevede che il magistrato che dirige l'ufficio di procura della Repubblica possa dare disposizioni (di ordine generale e non riferite al singolo procedimento) affinché il personale assegnato alla sezione sia destinato a compiti diversi da quelli di polizia giudiziaria, una interpretazione sistematica del quadro normativo sembra comportare che a detto personale possano essere attribuiti compiti ausiliari a sostegno delle attività istituzionalmente svolte dall'ufficio, e dunque anche compiti che rivestono natura amministrativa. A questo proposito merita osservare che tra i compiti ordinariamente attribuibili alla polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sono ricomprese, in quanto strettamente finalizzate allo svolgimento e alla prosecuzione delle indagine stesse, anche attività coincidenti con tipici atti amministrativi di competenza delle segreterie o di altri soggetti ausiliari; a titolo di esempio, possono ricordarsi la ricezione di nomina del difensore, la notificazione, la convocazione, l'invito a presentarsi davanti al magistrato. Né va dimenticato che non vi sono ragioni per escludere che il personale delle sezioni possa essere destinato a svolgere attività di raccordo tra le indagini delegate ai servizi territoriali e i necessari adempimenti operati dall'ufficio di procura della Repubblica con riferimento ai procedimenti in corso ed alla loro gestione documentale. Avendo riguardo alle attività amministrative che possono essere attribuite al personale assegnato alle sezioni, appare evidente che l'art.59 c.p.p., utilizzando il verbo «distogliere» e richiedendo un espresso 2

9 provvedimento del magistrato dirigente, introduce consapevolmente una eccezione rispetto ai compiti ordinari che restano quelli di polizia giudiziaria. Ne consegue che le attività amministrative eventualmente svolte dal personale delle sezioni di polizia giudiziaria debbono avere carattere ausiliario e secondario rispetto a quelle proprie e ordinarie previste dalla legge e non possano assumere una rilevanza ed una sistematicità che si pongano nei fatti in contrasto con quel carattere e diventino tali da snaturare il ruolo e le funzioni tipiche che giustificano la presenza organica del personale di polizia giudiziaria all'interno degli uffici giudiziari. Ebbene, nonostante quanto premesso, viene rappresentato a questa O.S. che ancora adesso in molte Procure della Repubblica il personale della Polizia di Stato assegnato alle Sezioni viene impiegato a svolgere attività amministrativa in via assolutamente prevalente rispetto a quella di polizia giudiziaria. Senza che sussista fondamento giuridico che lo giustifichi ma anzi a parere di questa O.S. in violazione all art 9 delle norme di attuazione del c.p.p., si verifica che il personale delle Sezioni di P.G. venga spesso assegnato stabilmente alle dirette dipendenze del singolo sostituto procuratore (anche addirittura in via permanente nell ufficio di segreteria), frammentando così la Sezione e non garantendone l unitarietà e l armonizzazione delle aliquote che la compongono, oltre che il controllo e la responsabilità da parte del funzionario di polizia che vi è assegnato. Anziché delegare le attività in maniera impersonale alle Sezioni di P.G., sembra oramai prassi in alcune Procure l assegnazione di attività ai suoi singoli componenti, cosa che peraltro comporta ritardi in caso di legittima assenza da parte di questo. Ad esempio (ed è davvero solo 1 esempio ) è stata una costante presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, e sembra che ancora lo sia, l impiego continuo, ed in via preminente, del personale della Polizia di Stato assegnato a quella Sezione di P.G. in attività di compilazione di rinvii a giudizio, di avvisi di conclusione delle indagini, di richieste di archiviazione, decreti di citazione, decreti di restituzione, decreti penali, giudizi immediati, inviti a presentarsi per rendere interrogatori delegati ad altri Uffici, etc : tutte attività che a parere nostro non sono certo riconducibili a quella di polizia giudiziaria ma a quella di cancelleria e di segreteria della procura. Eppure ciò avviene! Il personale della Polizia di Stato assegnato alle Sezioni di P.G. presso le Procure è costantemente impiegato in altri compiti che non quelli di propria spettanza, e spesso ciò avviene in via esclusiva e quindi in totale violazione delle norme di legge ben richiamate ed esplicitate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ne deriva una inaccettabile mortificazione della dignità professionale di quei nostri colleghi che pretende un intervento risolutivo di codesto Dipartimento. In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. Il Segretario Generale Franco Maccari 3

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