SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CENTRO COTTURA (in forma pubblica amministrativa)
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- Mirella Milano
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1 ALLEGATO 8 SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CENTRO COTTURA SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CENTRO COTTURA (in forma pubblica amministrativa) allegato al Bando di gara per l'appalto dei servizi di ristorazione scolastica dal 1 settembre 17 al 31 agosto 23 - sei anni - 1 di
2 COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (Provincia di Brescia) Tra Dott. in qualità di del comune stesso, nominata con Decreto del Sindaco nr. in data E La società con sede in via, al presente atto rappresentata dal sign. a quanto infra autorizzato dai poteri statutari (C.F. ); SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: Art. 1. Assegnazione locali adibiti a centro cottura fornitura pasti. 1 1.Il Comune di Manerba del Garda loca alla soc. che accetta, ad uso esclusivo di CENTRO COTTURA PASTI i locali siti in via Boschetti, 1 a Manerba del Garda ed evidenziati nell allegata planimetria; 2. Il rapporto di locazione è regolato dal presente contratto; 3. I locali individuati nell allegata planimetria dovranno essere destinati esclusivamente ad uso CENTRO COTTURA PASTI e precisamente la soc. concorda con il Comune di Manerba del Garda di svolgere, nei locali ad essa i assegnati, tale servizio, nonché le attività a amministrative connesse, pena la risoluzione del presente contratto. 4. Il conduttore non potrà in nessun caso sublocare o dare in comodato, in 2 tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3 . Il presente contratto è sottoscritto dal conduttore che si impegna all'osservanza di tutte le condizioni in atto specificate e previste dalla legislazione in materia. Art. 2. Durata della locazione, indennizzo 1. Il presente contratto decorre a far data dal 01 settembre 17, ha durata di sei (6) anni (con scadenza 31 agosto 23). Art. 3. Canone di locazione e suo aggiornamento, servizi accessori e deposito cauzionale 1. Il canone di locazione è pattuito in euro.000,00 annui + IVA, da pagarsi in 2 rate semestrali anticipate e precisamente il 01 settembre e 01 marzo di ciascun anno, previa emissione di fattura da parte del Comune di Manerba del Garda. Detto canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 01/09/18, in misura pari al 7% della variazione Istat. 2. Il conduttore è obbligato in solido: 1 a) a corrispondere il canone di locazione, soggetto ad aggiornamento e revisione periodica, nei tempi e con le modalità determinate dal locatore, nonché eventuali ulteriori importi a titolo di quota preventiva annua per il rimborso degli oneri accessori di cui al successivo punto b. Tale quota è suscettibile di adeguamento annuale da parte del locatore in funzione dell'andamento dei costi di erogazione dei relativi servizi; b) a rimborsare al locatore, nella misura forfettaria stabilita dal locatore, le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni, quali la fornitura di acqua potabile fredda e calda (con trattamento anti-legionella), gas metano, 2 telefono e ogni altra spesa di carattere straordinario che si rendesse necessaria
4 al normale funzionamento dell immobile locato (es. spurgo di pozzi neri, ecc ). Sono a carico del conduttore le spese per TARI dovuta al Comune di Manerba del Garda, calcolata sulla base delle aliquote vigenti in ogni anno di occupazione. L attivazione dell utenza TARI dovrà essere effettuata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Qualora intervengano variazioni nei costi di erogazione previsti per i suddetti servizi, il conduttore si obbliga a versare, a semplice richiesta, la cifra a conguaglio determinata dal locatore; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa. 3. Il conduttore si impegna ad uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme terrà indenne il locatore nel caso di eventuali danni in conseguenza di ciò patiti dal conduttore e darà facoltà al locatore di richiedere il pagamento di eventuali conseguenti danni. Il mancato 1 pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso legale vigente su tutte le somme non corrisposte. 4. Ove la morosità superi i sei mesi il locatore, previa messa in mora, perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi delle disposizioni vigenti.. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore. Le parti danno atto che tali pagamenti escluderanno in ogni caso la tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente e nell'ordine ad eventuali spese di esazione o 2 legali, eventuali interessi, spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 2,
5 canone. 6. Il conduttore è tenuto a versare al locatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal locatore, un deposito cauzionale per la durata di anni 6 (sei) di euro.000,00 nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa o tramite versamento di contanti sul c/c di tesoreria comunale attivo presso la Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Desenzano del Garda IBAN IT16C X80. Art. 4. Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'immobile 1. L'immobile deve essere occupato dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, che si intende effettuata alla data di sottoscrizione del presente contratto. Il conduttore prende atto della dichiarazione del locatore che l immobile è completamente tinteggiato e che tutti gli impianti strutturali sono in perfetto ordine, in buone condizioni di funzionamento. 1 Il conduttore si impegna a comunicare al Comune di Manerba del Garda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esistenza di eventuali guasti e difetti riscontrati nell'immobile o nei suoi impianti strutturali entro trenta giorni a far tempo dalla data odierna. 2. Con la firma del presente contratto il conduttore si costituisce custode della cosa locata e si obbliga a mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni e le manutenzioni elencate nella parte XVII del capitolato d appalto Specifiche del servizio Le manutenzioni ; 2
6 Nel caso in cui la cosa locata necessiti di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore Comune di Manerba del Garda e per conoscenza all Unione dei Comuni della Valtenesi In mancanza di tale comunicazione il locatore è esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'omessa o ritardata riparazione. 3. Il conduttore si impegna a non compiere atti o tenere comportamenti che possano recare danni allo stabile o danni o molestie agli altri occupanti dello stabile. A tal proposito si applicano le penali previste nella parte XX (Verifiche di conformità, penalità, risoluzione del contratto e controversie); 4. L'utilizzo dell immobile e delle pertinenze da parte del conduttore per attività illecite risultanti da atti o provvedimenti dell'autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza comporta la segnalazione all Unione dei Comuni della Valtenesi. 1 Art.. Danni, responsabilità, migliorie e innovazioni 1. Qualora si verifichino danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, il locatore ha diritto di rivalersi 'pro quota' sui locatari dell intero stabile, nella misura del % per il conduttore del centro cottura e nella misura del 90% per gli altri occupati della rimante porzione immobiliare. 2. Resta in ogni caso fermo il dovere del conduttore di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso ed i suoi effetti. Il conduttore esonera espressamente il locatore, anche ai sensi dell'art. 18 c.c., da ogni 2 responsabilità per danni diretti o indiretti per fatto, omissione o colpa di altri
7 conduttori. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa, allo stabile, sue pertinenze ed accessori. 3. Nessuna miglioria, innovazione o modifica potrà essere effettuata dal conduttore senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eseguiti, anche con la tolleranza del locatore, resteranno al termine del rapporto di proprietà del locatore stesso, senza che per ciò il conduttore possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno, rinunciandovi sin d'ora e ciò in deroga agli artt. 192 e 193 c.c.. E' in ogni caso riservato al locatore il diritto di pretendere la restituzione dell immobile, a cura e spese del conduttore, nello stesso stato di buona manutenzione in cui gli è stato consegnato dal locatore stesso. Art. 6. Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili 1. Lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto del presente contratto è dotato di impianto di riscaldamento centrale; il conduttore è obbligato ad attenersi 1 alle norme e condizioni dettate dal locatore. 2. Il conduttore si impegna comunque a concordare preventivamente qualsiasi modifica agli impianti con il locatore. 3. In caso di cessazione della locazione gli impianti vengono considerati come infissi e nessuna loro parte potrà essere asportata salvo che, con separato accordo, non sia altrimenti convenuto. Art. 7. Risoluzione automatica del contratto 1. Sono oggetto di eventuali segnalazioni all Unione dei comuni della Valtenesi ai fini della applicazione della parte XXII del Capitolato - Verifiche di conformità, penalità, risoluzione del contatto e controversie le seguenti 2 cause:
8 a) variazione della destinazione d'uso dell'immobile; b) sublocazione o comodato, anche parziali, dell'immobile; c) due contestazioni scritte circa la tenuta di condotte che abbiano recato danni allo stabile o danni o molestie ad altri occupanti dello stabile; d) allontanamento del conduttore dall'immobile con asportazione degli arredi per un periodo superiore ai sei mesi continuativi; e) inutilizzo dell'immobile da parte del conduttore per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in assenza di preventiva autorizzazione scritta del locatore; f) utilizzo dell'immobile per attività illecite che risultino da atti o provvedimenti dell'autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza; g) inottemperanza alle disposizioni in materia di subentri ed ospitalità temporanea; Nel caso di risoluzione anticipata prevista per una o più cause elencate nel 1 presente articolo, verrà data immediata comunicazione all Unione dei Comuni della Valtenesi, quale ente titolare del contatto di appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli adempimenti conseguenti. Art. 8. Spese 1. Le spese di registrazione, rinnovo e di proroga del presente contratto sono poste a carico delle parti nella misura del 0% ciascuna. Le spese di bollo sono a totale carico del conduttore. Art. 9 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e a quelle in tema di locazione, ove 2 applicabili e a quanto specificamente indicato nel capitolato speciale
9 d appalto per la ristorazione. 2. Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente: il locatore nella propria sede e il conduttore nell'immobile locatogli. 3. Per ogni controversia inerente al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale, essendo competente l'autorità Giudiziaria, Foro di Brescia. 4. Il conduttore, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/03, nonchè dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, acconsente per sè al trattamento dei dati personali, inclusi quelli sensibili di cui agli artt. 4 e del citato D.Lgs, da parte del locatore o di terzi, nominati responsabili del trattamento, per finalità connesse alla gestione ed esecuzione del contratto di locazione. Letto, confermato e sottoscritto. 1 IL CONDUTTORE Per PER IL LOCATORE Per il Comune di Manerba del Garda Ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 1 (Assegnazione locali adibiti a centro cottura fornitura pasti), 2 (Durata della locazione, indennizzo), 3 (Canone di locazione e suo aggiornamento, servizi 2 accessori e deposito cauzionale), 4 (Occupazione, consegna, riconsegna e
10 abbandono dell'immobile), (Danni, responsabilità, migliorie e innovazioni), 6 (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili), 7. (Risoluzione automatica del contratto), 8 (Spese) e 9 (Disposizioni finali). IL CONDUTTORE PER IL LOCATORE Per il Comune di Manerba del Garda Manerba del Garda,
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