Segreteria di Stato Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali 8 novembre 1983 Communicationes 15, 1983, pp

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1 Conferenza episcopale 115 Segreteria di Stato Lettera ai Presidenti delle Conferenze episcopali 8 novembre 1983 Communicationes 15, 1983, pp Signor Cardinale, Monsignore Alcune Conferenze episcopale hanno fatto sapere al Santo Padre che sarebbe stato per loro difficile precisare in tempo opportuno, prima dell intrata in vigore del Codice di diritto canonico, le norme complementari che sono di loro competenza. Il Santo Padre, dopo aver studiato il problema e prevedendo che altre Conferenze episcopali potrebbero esperimentare le stesse difficoltà, ha chiesto che sia comunicato a tutte le Conferenze episcopali quanto segue: 1. La legislazione particolare affidata dal Codice alle Conferenze episcopali è l espressione della sollecitudine apostolica per tutte le Chiese particolari che formano la Conferenza; ma soprattutto è la prestazione di un vero servizio nei confronti del popolo di Dio, e questo servizio si realizza in definitiva mediante la determinazione della disciplina che dev essere uno efficace strumento de rinnovamento e di vita ecclesiale grazie al suo adattamento alle concrete situazioni locali. 2. Il Santo Padre raccomanda quindi la massima diligenza, affinché questa legislazione sia accuratamente studiata e tempestivamente preparata, con l eventuale aiuto di esperti, e, se necessario, organizzando sedute straordinarie per la sua preparazione e approvazione. Anche se l importanza dell argomento e il metodo di lavoro della Conferenza non consente di procedere più rapidamente, non si deve per questo differire il lavoro più del necessario; al contrario, è necessario dargli la precedenza su altre questioni meno urgenti. 3. Se risultasse impossibile pubblicare le norme complementari prima dell entrata in vigore del Codice, sarà necessario evitare che venga a prodursi un vuoto legislativo. A questo scopo, si consiglia di pubblicare norme transitorie approvate secondo la procedura prevista dal canone 455 2, nelle quali si stabilisca, per esempio, che per quanto riguarda i canoni che affidano alla Conferenza episcopale la cura di precisare delle norme su un certo argomento (enumerando i rispettivi canoni o indicando la materia di cui si tratta), finché le suddette norme complementari non saranno pubblicate, resteranno in vigore le attuali norme, che possono essere quelle del Codice del 1917, o quelle contenute nei documento postconciliari della Santa Sede, o quelle che già sono state legittimamente stabilite dalla Conferenza episcopale. 4. Le norme provvisorie in questo modo preparate non hanno bisogno di essere riviste dalla Santa Sede per essere promulgate dalla Conferenza episcopale. Cesseranno tuttavia di essere in vigore il 1º gennaio Testo originale francese. In riferimento al can. 8 2 CIC, un decreto della presidenza CEI del 23 dicembre 1983 dispone che la promulgazione avvenga mediante il Notiziario ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Stabilisco altresì, in conformità del canone 8 2 che la vacatio legis di tutte e singole le norme deliberate dalla Conferenza sia di un mese dalla data della loro promulgazione nel citato Notiziario ( Notiziario CEI 1983, p. 208). Testo e Bibbliografia: gli stessi che per i documenti precedenti. Vedi anche M. MARCHESI, Diritto canonico complementare italiano, Bologna, 1992; M. CALVI, La produzione normativa della Conferenza episcopale italiana, in Quaderni di diritto ecclesiale 9, 1996, pp

2 115 Il sistema dell organizzazione ecclesiastica Per facilitare il lavoro delle Conferenze episcopali, le invio in allegato una lista indicativa dei canoni che richiedono delle norme particolari promulgate dalle conferenze. Gradisca l espressione dei miei sentimenti, dev.mo nel Signore A. card. Casaroli Dal Vaticano, 8 novembre 1983 Lista indicativa dei casi nei quali le Conferenze episcopali possono pubblicare norme particolari, a completamento del Codice di diritto canonico. 1 c. 502, 3 Decidere che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale 1. 2 c. 522 Ammettere la nomina di parroci ad tempus 2. 3 c. 535, 1 Prescrivere registri parrocchiale particolari 3. 4 c. 755, 2 Stabilire norme pratiche sull ecumenismo 4 5 c. 766 Dare norme sull ammissione dei laici 5 alla predicazione. 6 c. 804, 1 Stabilire norme sull educazione religiosa cattolica nelle scuole 6. 1 Con delibera n. 4 del 23 dicembre 1983, la CEI ha stabilito che i «munera» attribuiti dal Codice di Diritto Canonico al Collegio dei Consultori non sono demandati al Capitolo Cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori ( Notiziario CEI 1983, p. 209). 2 Fermo restando il principio generale di stabilità segnalato da questo can. 522 CIC, con delibera n. 5 del 23 dicembre 1983 la CEI ha stabilito che i vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci «ad certum tempus» ( Notiziario CEI 1983, p. 209). Successivamente, con delibera n. 17 del 6 settembre 1984, la CEI ha precisato che le nomine dei parroci «ad certum tempus» hanno la durata di nove anni ( Notiziario CEI 1984, p. 204). 3 Con delibera n. 6 del 23 dicembre 1983 la CEI ha disposto che in Archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can e a quanto prescritto nei canoni , n. 9 e 1307, il Registro delle Cresime, i Registri dell amministrazione dei beni e il Registro dei legati Notiziario CEI 1983, p. 209); con un altra delibera, e in modo non precettivo, la CEI ha anche dichiarato che in ogni Archivio parrocchiale sono raccomandati il Registro dello «Status animarum», il Registro delle Prime Comunioni, il Registro della Cronaca parrocchiale (delibera n. 7 del 23 dicembre 1983, in Notiziario CEI 1983, p. 209). 4 Per quanto riguarda il can , con la delibera I di carattere non normativo la CEI ha dichiarato il proposito di affidare agli organi competenti della propria Conferenza la redazione di Note o Istruzioni non vincolanti riguardanti la promozione dell impegno ecumenico ( Notiziario CEI 1985, p. 61). 5 Con delibera n. 22 del 18 aprile 1985, la CEI ha disposto che i laici, alle condizioni previste dal can. 766 del Codice di Diritto Canonico e salvo quanto stabilito dal can , possono essere ammessi a predicare nelle chiese e negli oratori quando: presentino come requisiti necessari: l ortodossia di fede, la preparazione teologico-spirituale, l esemplarità di vita a livello personale e comunitario, la capacità di comunicazione; abbiano ricevuto il mandato dall ordinario del luogo ( Notiziario CEI 1985, p. 44). Inoltre, con la delibera I di carattere non normativo la CEI ha affidato ai competenti organi della Conferenza l eventuale redazione di Note o Istruzioni non vincolanti riguardanti la predicazione dei laici ( Notiziario CEI 1985, p. 61). 6 Con delibera n. 36 del 18 aprile 1985 la CEI ha disposto che in osservanza del can. 804, 1 del Codice di Diritto Canonico, l istruzione e l educazione cattolica nelle scuole 540

3 Conferenza episcopale c. 844, 4 Dare norme sull amministrazione dei sacramenti ai cristiani non cattolici. 7 8 c. 854 Pubblicare norme sul modo di amministrare il battesimo 8. 9 c. 891 Determinare l età della cresima c. 895 Prescrivere un registro parrocchiale per l iscrizione delle cresime c. 1031, 3 Stabilire un età maggiore per ricevere il presbiterato e il diaconato permanente c. 1083, 2 Fissare un età più elevata per la celebrazione lecita del matrimonio c Redigere un proprio rito del matrimonio c. 1127, 2 Stabilire le norme per la dispensa della forma nei matrimoni misti dipendenti dall Autorità ecclesiastica, o comunque qualificate sotto il profilo dell ispirazione cristiana, sono ordinate in Italia secondo le indicazioni del documento: La scuola cattolica, oggi, in Italia (C.E.I., 25 agosto 1983) ( Notiziario CEI 1985, p ): vedi il testo di tale documento in Notiziario CEI 1983, pp La procedura per la definizione e ridefinizione dei programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è stato stabilito dalla CEI nella delibera n. 39 del 5 settembre 1986, in Notiziario CEI 1986, pp ; inoltre, con delibera n. 40 della stessa data la CEI ha indicato la procedura per ottenere il «nulla osta» e l approvazione dei libri di testo per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole ( Notiziario CEI 1986, pp ); nel Notiziario CEI 2001, pp , vengono riportate alcune Indicazioni della Presidenza della CEI per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l insegnamento della religione cattolica, norme che sostituiscono le precedenti date in materia nel 1987 e Sull insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, vedi l Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la CEI per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 13 giugno 1990 ( Notiziario CEI 1990, pp ), che apporta alcune modifiche e integrazioni al testo della precedente Intesa del 14 dicembre 1985 ( Notiziario CEI 1985, pp ): si veda il testo coordinato delle due Intese in Notiziario CEI 1990, pp Per quanto riguarda il can e 5, con la delibera I di carattere non normativo la CEI ha dichiarato il proposito di affidare agli organi competenti della propria Conferenza la redazione in argomento di Note o Istruzioni non vincolanti ( Notiziario CEI 1985, p. 61). 8 Con delibera n. 29 del 18 aprile 1985 la CEI ha disposto quanto segue: 1.- Visto il can. 854 del Codice di Diritto Canonico, nel rito romano si mantenga di preferenza la tradizione di conferire il Battesimo per infusione. 2.- È consentito il ricorso al rito per immersione solo con l autorizzazione del Vescovo, e nell osservanza delle istruzioni che la Conferenza Episcopale Italiana pubblicherà nelle prossime edizioni ufficiali del Rito del Battesimo ( Notiziario CEI 1985, p. 46). 9 Con delibera n. 8 del 23 dicembre 1983 la CEI ha disposto che l età da richiedere per il conferimento della Cresima è quella dei 12 anni circa (Notiziario CEI 1983, p. 210). 10 Vedi integrazione al can CIC. 11 La CEI non ha usato di questa facoltà. 12 Con delibera n. 10 del 23 dicembre 1983 la CEI ha stabilito che per la lecita celebrazione del matrimonio l età dei nubendi è di 18 anni. Resta riservata ad apposita Istruzione pastorale» della CEI l indicazione dei criteri comuni di valutazione di età inferiore secondo le varie circostanze ( Notiziario CEI 1983, p. 210); in argomento vedi anche i nn del decreto generale CEI sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 ( Notiziario CEI 1990, pp ): il n. 37 ribadisce che la dispensa dalla delibera n. 10 CEI (...) può essere concessa dall ordinario del luogo soltanto in presenza di ragioni gravi. 13 La CEI non ha adottato alcun provvedimento in materia. 541

4 115 Il sistema dell organizzazione ecclesiastica c. 1236, 1 Decidere la possibilità di usare materiale diverso della pietra per la costruzione di altari c. 1246, 2 sopprimere o trasferire alla domenica alcune feste c Determinare la materia dell astinenza c Precisare il modo di osservare il digiuno e l astinenza, o di sostituirli con altre opere c. 1265, 2 Stabilire norme per le questue Vedi a questo riguardo i nn del decreto generale CEI sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 ( Notiziario CEI 1990, pp ). 15 Con delibera n. 35 del 18 aprile 1985 la CEI ha disposto che la mensa dell altare fisso, visto il can. 1236, 1 del Codice di Diritto Canonico, sia costituita normalmente da un solo blocco di pietra naturale salva la possibilità, con l approvazione dell ordinario del luogo e sentite le commissioni diocesane per la Liturgia e per l Arte Sacra, di adoperare anche altre materie degne, solide e ben lavorate, purché convenienti per qualità e funzionalità all uso liturgico ( Notiziario CEI 1985, p. 47). 16 Con delibera II non normativa del 18 aprile 1985 la CEI aveva rinviato l emanazione di norme in argomento agli sviluppi dell Accordo di revisione del Concordato Lateranense ( Notiziario CEI, 1985, p. 62). Mediante scambio di Note diplomatiche avvenuto il 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l Ambasciata d Italia presso la Santa Sede è stato pattuito che La Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6 dell Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, le seguenti fetività religiose: Maria Santissima Madre di Dio (1º gennaio); Epifania del Signore (g gennaio); Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1º novembre); Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8 dicembre); Natale del Signore (25 dicembre); SS. Pietro e Paolo Apostoli (29 giugno), per il Comune di Roma (Comunicato circa disposizioni attuative dell Accordo di revisione del Concordato Lateranense, in Notiziario CEI 1985, pp ). 17 Con la delibera I di carattere non normativo la CEI ha dichiarato il proposito di affidare ai competenti organi della propria Conferenza la redazione di Note o Istruzioni non vincolanti riguardanti l astinenza e il digiuno ( Notiziario CEI 1985, p. 61). Inoltre, con delibera n. 27 del 18 aprile 1985 ha stabilito anche che fino a quando non siano date ulteriori determinazioni a norma dei cann e 1253 del Codice di Diritto Canonico, per l osservanza del digiuno e dell astinenza rimangono in vigore nella Chiesa italiana le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 27 luglio 1966, fermo restando quanto stabilito dal can. 97, 1 dello stesso Codice circa la maggiore età ( Notiziario CEI 1985, p. 45; sui concreti giorni penitenziali, vedi anche Allegato alla delibera n. 27 in Notiziario CEI 1985, pp ). Più di recente, in esecuzione della citata delibera non normativa del 1985, la CEI ha pubblicato una Nota pastorale intitolata Il senso cristiano del digiuno e dell astinenza, il cui n. 13 riguardante le disposizioni normative in materia, è da ritenersi formalmente come delibera n. 59 CEI, così viene precisato dal decreto di promulgazione ( Notiziario CEI 1994, pp ). 18 Vedi integrazione al can Seguendo il procedimento di particolare urgenza di consultazione per corrispondenza (art Statuti CEI, Notiziario CEI 1985, p. 73) la CEI ha adottato tre delibere non vincolanti (art. 18 Statuti CEI, Notiziario CEI 1985, p. 75) in materia di tributi che richiedevano linee uniformi di comportamento da parte dei vescovi a causa della loro incidenza sul nuovo sistema di sostentamento del clero: 1) una tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici ( Notiziario CEI 1987, pp ; cfr. c. an); 2) un tributo ordinario sui redditi degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero ( Notiziario CEI 1987, p. 542

5 Conferenza episcopale c. 1421, 2 Permettere che dei fedeli laici siano costituiti giudici c Dare norme circa la transazione, il compromesso e l arbitrato c. 1733, 2 Decidere la costituzione di un ufficio diocesano per evitare processi 22 Lista indicativa dei casi nei quali, secondo il nuovo Codice di diritto canonico, le Conferenze episcopali devono pubblicare delle norme complementari particolari, se non l hanno ancora fatto o se quelle già stabilite sono contrarie al nuovo Codice 1 c. 230, 1 Determinare l età e le qualità richieste per i candidati ai ministeri di lettore e di accolito 1 2 c. 236 Stabilire le norme per gli aspiranti al diaconato permanente 2 3 c. 242 Preparare la Ratio institutionis sacerdotalis 3 29: vid. parziale modifica in Notiziario CEI 1993, p. 145; cfr. can. 1263); 3) una tassa in occasione di autorizzazioni rilasciate dal vescovo agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero per il compimento di atti di straordinaria amministrazione ( Notiziario CEI 1987, pp : vid. parziale modifica in Notiziario CEI 1993, p. 145; cfr. can. 1264). Sull iter per rendere esecutive tali deliberazioni vedi Notiziario CEI 1987, pp Con delibera n. 12 del 23 dicembre 1983 la CEI ha disposto che è concessa la facoltà di assumere nei tribunali ecclesiastici un laico con le funzioni di giudice per la formazione del Collegio purché sia in possesso dei requisiti voluti dalla normativa canonica ( Notiziario CEI 1983, p. 210). Inoltre, a proposito del can. 1424, con delibera n. 13 del 23 dicembre 1983 la CEI ha disposto che è consentito al Vescovo diocesano, in caso di perdurante impossibilità a costituire il Collegio, di affidare la causa contenziosa (ma non matrimoniale, né penale, né per gli altri casi previste dalle norme canoniche) a unico giudice ecclesiastico il quale potrà associarsi un assessore e un uditore ( Notiziario CEI 1983, p. 210). 21 Con delibera n. 14 del 23 dicembre 1983, la CEI ha dichiarato che la Conferenza Episcopale non emana propria normativa per le transazioni, i compromessi, gli arbitrati, e rinvia le parti alla legge civile secondo il suggerimento del Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 22) ( Notiziario CEI 1983, p. 210). 22 Con delibera n. 15 del 23 dicembre 1983, è stato dichiarato che la Conferenza almeno per ora non costituisce alcun Ufficio o Consiglio stabile per l equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la composizione delle controversie alla sperimentazione dei singoli Vescovi ( Notiziario CEI 1983, p. 211). 1 La delibera n. 21 del 18 aprile 1985 dispone: 1.- A norma del can. 230, 1 del Codice di diritto Canonico, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l età minima di anni venticinque. 2.- Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l o rdinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all impiego pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi ( Notiziario CEI 1985, p. 44). 2 Sulla base delle attribuzioni contenute nel can. 236 CIC e della delibera I di carattere non normativo ( Notiziario CEI 1985, p. 61), l episcopato italiano ha promulgato il documento I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme, del 1º giugno 1993 ( Notiziario CEI 1993, pp ). 3 La delibera n. 33 CEI ha stabilito che salvo quanto disposto dal can. 1032, 1, per l Italia abbia vigore il documento per la formazione dei candidati al sacerdozio nei seminari maggiori: La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana (C.E.I., 15 maggio 1980) con il 543

6 115 Il sistema dell organizzazione ecclesiastica 4 c. 276, 2 Determinare quali sono le ore dell ufficio liturgico da recitarsi dai diaconi permanenti 4 5 c. 284 Determinare l abito ecclesiastico 5 6 c. 496 Dare norme per gli statuti dei Consigli presbiterali 6 7 c. 538, 3 Dare norme per la sussistenza dei parroci in pensione 7 8 c. 772, 2 Stabilire delle norme per la presentazione della dottrina cristiana alla radio e alla televisione 8 9 c. 788, 3 Stabilire degli statuti per il catecumenato c. 831, 2 Dare norme per la partecipazione dei chierici e dei religiosi alle complementare documento: Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d Italia (C.E.I., 10 giugno 1984) : delibera n. 33 del 18 aprile 1985, in Notiziario CEI, 1985, p La CEI ha disposto che i diaconi permanenti sono tenuti all obbligo quotidiano della celebrazione di Lodi, Vespro e Compieta (delibera n. 1 del 23 dicembre 1983, in Notiziario CEI 1983, p. 209). 5 La CEI ha stabilito che salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l abito talare o il clergyman (delibera n. 2 del 23 dicembre 1983, in Notiziario CEI 1983, p. 209). 6 Con delibera n. 19 del 6 settembre 1984, la CEI ha dichiarato che esaminata attentamente la vigente legislazione canonica e tenuto conto della fase sperimentale di non pochi Consigli Presbiterali in Italia, ritiene sufficiente per ora la normativa contenuta nel Codice di Diritto Canonico, lasciando ad una opportuna valutazione delle singole diocesi ulteriori prescrizioni, anche secondo gli eventuali orientamenti delle Conferenze Episcopali Regionali ( Notiziario CEI 1984, p. 204). 7 Vedi anche integrazione CEI al c Con delibera n. 58 del 1º agosto 1991 la CEI ha approvato un Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (cfr. Notiziario CEI 1991, pp ); questa delibera n. 58 parzialmente modificata con decreto del 3 settembre 1993 ( Notiziario CEI 1993, pp ), e con decreto 27 marzo 1999 per quanto concerne l onere gravante sulla parrocchia ( Notiziario CEI 1999, p. 97) ha riordinato le precedenti delibere nn , e più volte modificate. Vedi anche delibera CEI n. 58, del 22 agosto 2000 che modifica il Testo unico inserendo sacerdoti "Fidei Donum" nel sistema di sostentamento del clero" ( Notiziario CEI 2000, pp ). Sulla base di citato Testo unico, la presidenza CEI è competente a decidere gli interventi necessari qualora in una diocesi non venissero applicare correttamente le delibere in materia di sostentamento del clero salvo il diritto di ricorrere «ad normam iuris» alla superiore autorità (art. 12). La CEI, nell assemblea generale del maggio 1989, ha anche previsto interventi in favore dei vescovi emeriti e dei sacerdoti inabili (cfr. Notiziario CEI 1989, pp ), e circa l'assistenza domestica del clero ( Notiziario CEI 1998, pp ). Con decreto del presidente CEI del 27 marzo 1999, è stata promulgata la delibera approvata nella XLIV Assemblea Generale CEI, dal 18 al 22 maggio 1998 circa "l'inserimento nel sistema del sostentamento del clero dei sacerdoti stranieri che svolgono il ministero a favore dei loro connazionali immigrati in Italia" ( Notiziario CEI 1999, pp ). Per le provvidenze economiche in favore dei sacerdoti che hanno abbandonato l'esercizio del ministero vedi delibera CEI n. 63, del 22 agosto 2000 ( Notiziario CEI 2000, p. 213). 8 Con la delibera I di carattere non normativo la CEI ha affidati ai competenti organi della Conferenza l eventuale preparazione di Note o Istruzioni ( Notiziario CEI 1985, p. 61). 9 Sulla base del can CIC, e seguendo la delibera I di carattere non normativo ( Notiziario CEI 1985, p. 61), il Consiglio Permanente della CEI, durante la sessione del marzo 1997, ha approvato una Nota pastorale sul tema ( Notiziario CEI 1997, pp ). 544

7 Conferenza episcopale 115 trasmissioni di radio o di televisione c. 851, 1 Adattare l Ordo initiationis adultorum c. 877, 3 Dare norme sull iscrizione dei battesimi dei figli adottivi c. 964, 2 Pubblicare delle norme concernenti il luogo delle confessioni c. 1062, 1 Regolamentare il fidanzamento c Stabilire norme circa l interrogatorio dei futuri sposi e sulle pubblicazioni matrimoniali c Stabilire il modo per fare le dichiarazioni e gli impegni prima dei matrimoni misti c Pubblicare delle norme sul contributo finanziario dei fedeli c Regolamentare l amministrazione dei benefici dove ancora esistono Per quanto accennato nel can CIC, vedi integrazione al can A proposito del can. 851 CIC, vedi integrazione al can Riguardo la registrazione del battesimo di figli adottivi a cui accenna il 3 la CEI ha disposto quanto segue: Atteso quanto prescritto dal Codice di Diritto Canonico circa l adozione e circa la relativa registrazione nell atto di Battesimo di figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (CEI) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel Registro dei Battesimi -per esempio, rilascio di copie dell atto di Battesimo per uso di matrimonio- l attestato di Battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e maternità naturale e all avvenuta adozione (delibera n. 18 del 6 settembre 1984, Notiziario CEI 1984, p. 204); circa il rilascio di copie dell atto del Battesimo per uso di matrimonio vedi però n. 7 del decreto generale CEI del 5 novembre 1990 sul matrimonio ( Notiziario CEI 1990, pp ). 13 Con delibera n. 30 del 18 aprile 1985 la CEI ha stabilito che la celebrazione abituale del sacramento della Penitenza, fatto salvo quanto disposto dal can. 964, 2 del Codice di Diritto Canonico circa la garanzia di sedi confessionali con grata fissa, è consentita in altre sedi, purché siano assicurate le seguenti condizioni: le sedi siano situate in luogo proprio (chiesa, oratorio o loro pertinenze); siano decorose e consentano la retta celebrazione del Sacramento ( Notiziario CEI 1985, p. 46). 14 Con delibera n. 9 del 23 dicembre 1983 è stato dichiarato che la Conferenza Episcopale Italiana non emana normative particolari per le promesse unilaterali o bilaterali di matrimonio (sponsalia) in Italia ( Notiziario CEI 1983, p. 210). 15 A proposito del can CIC, si vedano i nn del decreto generale CEI sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 ( Notiziario CEI 1990, pp ). Sulla preparazione al matrimonio e gli atti da premettere alla sua celebrazione, vedi i nn del citato decreto generale CEI, che sostituisce la precedente delibera n. 31 del 18 aprile 1985 sulla celebrazione del matrimonio ( Notiziario CEI 1985, p. 46). 16 In relazione col can CIC, vedi i nn del decreto generale CEI sul matrimonio canonico del 5 novembre 1990 ( Notiziario CEI 1990, pp Sulla definizione dei criteri e delle procedure per la ripartizione e l assegnazione della somma destinata alla Chiesa cattolica ex art. 47 delle norme sugli Enti e beni ecclesiastici (c.d. 8 per mille) vedi delibera n. 57 del 21 settembre 1990, in Notiziario CEI 1990, pp , parzialmente modificata con delibera del 25 maggio 1995, Notiziario CEI, 1995, p

8 115 Il sistema dell organizzazione ecclesiastica 19 c Definire quali sono gli atti amministrativi straordinari c. 1292, 1 Fissare le somme massima e minima per le alienazioni c Stabilire le norme per la locazione dei beni ecclesiastici La CEI ha rilasciato in argomento il documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli, del 14 novembre 1988 ( Notiziario CEI 1988, pp ). 19 Il data 21 settembre 1990, la CEI ha stabilito il nuovo testo della delibera n. 37 circa gli atti di straordinaria amministrazione: Gli atti di straordinaria amministrazione, diversi da quelli previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297, per la diocesi e le altre persone giuridiche eventualmente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue: a) l alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20; b) la decisione di nuovi voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20; c) l inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali; d) la mutazione di destinazione d uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia e) l esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20 ( Notiziario CEI 1990, p. 205; in argomento vedi anche i n. 58 ss. dell Istruzione in materia amministrativa della CEI del 1 aprile 1992 ( Notiziario CEI 1992, pp. 93 ss.). 20 Con delibera n. 20 del 27 marzo 1999, la CEI ha stabilito che Dal 1º gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di duecentocinquantamila euro e di un milione di euro ( Notiziario CEI 1999, p. 92); in argomento vedi anche i nn. 56 ss. dell Istruzione in materia amministrativa della CEI del 1 aprile 1992 ( Notiziario CEI 1992, pp. 92 ss.). 21 Con delibera n. 38 del 21 settembre 1990 la CEI ha dato disposizioni per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a soggetti ecclesiastici di vario genere ( Notiziario CEI 1990, p. 206). 546

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