Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 7 aprile 2017

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1 Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal s Mo. Consiglio degli Stati (Dittli). Pari trattamento degli adulti affetti da ipoacusia. Aumento delle prestazioni AVS per la protesizzazione con apparecchi acustici al livello dei rimborsi AI Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del 7 aprile 2017 Riunitasi il 7 aprile 2017, la Commissione ha esaminato la mozione summenzionata, presentata il 20 settembre 2016 dal consigliere agli Stati Josef Dittli e accolta dal Consiglio degli Stati il 6 dicembre La mozione incarica il Consiglio federale di fare in modo che le persone in età AVS affette da problemi di udito che necessitano per la prima volta di apparecchi acustici ottengano un contributo alle spese secondo gli stessi criteri medici utilizzati dall AI per rimborsare le persone affette da ipoacusia. Il rimborso dovrà inoltre essere parificato a quello corrisposto dall AI e quindi aumentato. Proposta della Commissione La Commissione propone con 13 voti contro 8 e 3 astensioni di accogliere la mozione secondo la sua proposta di modifica (cfr. n. 4 del rapporto). Una minoranza (Brunner, Clottu, de Courten, Frehner, Giezendanner, Herzog, Sollberger) propone di respingere la mozione. Relatori: Feri Yvonne (ted.), Cassis (franc.) In nome della Commissione: Il presidente Ignazio Cassis Contenuto del rapporto: 1 Testo e motivazione 2 Parere del Consiglio federale del 23 novembre / s/SGK--CSSS

2 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria 4 Proposta di modifica della Commissione 5 Considerazioni della Commissione 2

3 1 Testo e motivazione 1.1 Testo Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento un avamprogetto per modificare le basi giuridiche vigenti (negli ambiti dell'avs/ai ed eventualmente in altri) secondo le richieste esposte di seguito. Per gli assicurati in età AVS affetti da ipoacusia che necessitano per la prima volta di un apparecchio acustico vanno applicati gli stessi criteri d'indicazione medica validi per gli assicurati affetti da ipoacusia in età AI. Se la necessità medica di apparecchi acustici è accertata, alle persone affette da ipoacusia in età AVS deve essere rimborsato l'importo forfettario attualmente previsto nell'ai per la (prima o successiva) protesizzazione con apparecchi non solo monoauricolari ma anche biauricolari. L'importo forfettario rimborsato per tutti gli apparecchi acustici in età AVS va allineato a quello, oggi più elevato, erogato dall'ai. E il termine d'attesa per la concessione della protesizzazione successiva dev'essere per tutti di cinque anni, a prescindere dall'età. La regolamentazione dei casi di rigore prevista nell'ambito dell'ai deve essere applicabile anche in quello dell'avs. 1.2 Motivazione Le differenze tra le disposizioni legali vigenti nell'avs e nell'ai in materia di sostegno finanziario alle persone affette da ipoacusia sono inique e ormai socialmente ingiustificabili. L'evoluzione demografica e i mutamenti nello stile di vita fanno sì che le persone continuino a partecipare molto attivamente alla vita sociale anche in età avanzata, e un buon udito rappresenta in questo contesto un fattore essenziale. Attualmente, per avere diritto al rimborso di una protesizzazione, la perdita uditiva minima deve essere tra il 15 e il 20 per cento in età AI e del 35 per cento in età AVS. Il principio della parità di trattamento non è dunque rispettato. Infatti, alle persone affette da ipoacusia bisognerebbe garantire il medesimo diritto al "migliore udito possibile" a qualsiasi età. Una perdita uditiva non protesizzata si può ripercuotere negativamente sul piano neuronale e cognitivo ed è pertanto necessario intervenire il più tempestivamente possibile. Il riferimento a un limite d'età non tiene conto degli ipoudenti in età AVS e pertanto dovrebbero essere determinanti unicamente criteri di ordine medico. Attualmente, l'avs concede un rimborso forfettario di soli 630 franchi e unicamente per protesizzazioni monoauricolari. L'AI rimborsa invece un importo di 1650 franchi per protesizzazioni biauricolari e di 840 franchi per protesizzazioni monoauricolari, se la perdita uditiva interessa solo un orecchio. Dal punto di vista medico, la protesizzazione con apparecchi acustici biauricolari in caso di perdita uditiva bilaterale è la soluzione migliore (come sostiene anche la commissione audiologica della Società svizzera di otorinolaringoiatria). Essa permette infatti di migliorare sia la localizzazione sonora sia la comprensione in presenza di rumore. Protesizzando un solo orecchio, inoltre, si rileva una più rapida riduzione della comprensione linguistica (deprivazione uditiva). Un apparecchio acustico dovrebbe essere alla portata di tutte le persone interessate, anche in età avanzata, in particolare se si considerano le conseguenze negative di un'ipoacusia non curata (isolamento, depressione, rischio più elevato di cadute, effetti negativi sullo sviluppo di demenze e sulle funzioni cognitive). Una protesizzazione ottimale con apparecchi acustici è vantaggiosa sia dal punto di vista terapeutico che profilattico. 3

4 Anche per quanto concerne la durata del periodo d'attesa per la concessione del rimborso per una necessaria protesizzazione successiva la regolamentazione è differente: cinque anni nell'avs e sei anni nell'ai. Poiché è indiscutibile che tutti gli adulti abbiano il medesimo diritto a un "buon udito", allora tutti devono avere diritto al rimborso forfettario ogni cinque anni. In caso di perdite uditive particolarmente gravi, l'ai prevede l'applicazione della cosiddetta "regolamentazione dei casi di rigore", in virtù della quale può concedere rimborsi superiori all'importo forfettario per apparecchi acustici "altamente tecnologici" e molto costosi. Al contrario, le persone che subiscono una grave riduzione dell'udito in età AVS devono pagare di tasca propria il costo eccedente gli importi forfettari rimborsati, che può ammontare anche ad alcune migliaia di franchi ed è quindi spesso insostenibile per gli interessati. 2 Parere del Consiglio federale del 23 novembre 2016 L'AI è un'assicurazione finalizzata all'integrazione che, mediante la consegna di mezzi ausiliari, favorisce non solo l'integrazione nel mondo professionale ma anche il mantenimento dei contatti con il mondo esterno. L'AVS, invece, è un'assicurazione di rendite. Il fatto che conceda anche contributi per i mezzi ausiliari non adempie una finalità integrativa, ma rappresenta una regolamentazione particolare che affonda le proprie radici in un'epoca in cui non esisteva ancora un'assicurazione malattie obbligatoria per tutta la popolazione. Per questa ragione, l'assunzione dei costi per i mezzi ausiliari da parte dell'avs è meno estesa di quella dell'ai e nel caso degli apparecchi acustici corrisponde al 75 per cento dell'importo previsto da quest'ultima. I beneficiari di rendite AVS che non hanno i mezzi per permettersi una protesizzazione con apparecchi acustici possono usufruire di un sostegno individuale mirato da parte di servizi pubblici o privati. Il rimborso dei costi non coperti dall'avs è previsto in particolare per le persone che hanno diritto a prestazioni complementari, ragion per cui non vi è alcun bisogno di estendere l'assunzione dei costi per gli apparecchi acustici da parte dell'avs in generale. Come esposto anche dall'autore della mozione, nella prassi, per avere diritto al rimborso di un apparecchio acustico da parte dell'avs, la perdita uditiva complessiva deve essere del 35 per cento, valore che corrisponde a una perdita uditiva leggera (tra il 20 e il 40 per cento). Come già rilevato, nell'avs non conta il principio dell'integrazione, ragion per cui non c'è motivo di abbassare la soglia del diritto in questa assicurazione. Nell'ottica dell'obiettivo dell'integrazione, nell'ai l'applicazione di rimborsi superiori nei casi di rigore è prevista per quei casi in cui la protesizzazione con apparecchi acustici permette all'assicurato di esercitare la sua attività lucrativa o di svolgere le cosiddette "mansioni consuete". Dato che l'avs non persegue l'obiettivo dell'integrazione, non necessita di una regolamentazione dei casi di rigore. Ciò non di meno, l'avs può concedere un rimborso per la protesizzazione successiva già prima dello scadere del periodo d'attesa di cinque anni, se è appurata una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva. Sulla base di quanto esposto, risulta chiaro che un totale allineamento delle prestazioni AVS per la protesizzazione con apparecchi acustici (in particolare dell'importo forfettario) a quelle dell'ai sarebbe eccessivo. Dal punto di vista audiologico, la protesizzazione con apparecchi acustici biauricolari potrebbe però rivelarsi adeguata e già oggi viene eseguita in circa il 70 per cento dei casi. Per questa ragione il Consiglio federale è disposto a valutare la possibilità di modificare in tal senso l'ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV; RS ). Sarà però necessario procedere ad accertamenti approfonditi circa le ripercussioni di un ampliamento di questo tipo in termini di costi. 4

5 Il Consiglio federale respinge pertanto la mozione nella forma depositata e si riserva il diritto di presentare alla seconda Camera le proposte di modifica del caso, se la mozione dovesse essere accolta dalla Camera prioritaria (art. 121 cpv. 3 lett. b LParl; RS ). Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 3 Deliberazioni e decisione della Camera prioritaria Il 6 dicembre 2016 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione all unanimità. 4 Proposta di modifica della Commissione La Commissione propone all unanimità di modificare il testo della mozione come segue: «Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi giuridiche vigenti (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, RS ) secondo i principi esposti qui di seguito: Se la necessità medica di apparecchi acustici è accertata, alle persone in età AVS affette da ipoacusia bilaterale deve essere corrisposto un importo forfettario per una protesizzazione con apparecchi biauricolari, il quale corrisponderà come per gli altri mezzi ausiliari dell AVS al 75 per cento dell importo versato dall AI. Il contributo alle spese versato dall AI per una protesizzazione con apparecchi biauricolari ammonta a 1650 franchi; di conseguenza quello dell AVS ammonterà a 1237,50 franchi.» 5 Considerazioni della Commissione La Commissione considera il rimborso di apparecchi acustici in età AVS un importante prestazione assicurativa dell AVS, dal momento che fornisce un prezioso contributo alla qualità di vita delle persone anziane. La maggioranza della Commissione è inoltre favorevole alla protesizzazione con apparecchi biauricolari, come rivendica la mozione, poiché l applicazione di un apparecchio monoauricolare avrebbe poco senso dal profilo medico. Respinge tuttavia una parificazione integrale alle prestazioni dell AI, come richiede la mozione, allo scopo di tenere conto delle diverse finalità delle due assicurazioni in questione. Il testo originario della mozione deve quindi essere modificato in modo che l AVS offra un contributo alle spese per apparecchi biauricolari. Al pari del rimborso corrisposto dall AVS per altri mezzi ausiliari, l importo deve corrispondere al 75 per cento del contributo alle spese versato dall AI. La maggioranza della Commissione ritiene che la modifica testuale proposta consenta di raggiungere l obiettivo della mozione senza confondere i limiti dell AVS, quale assicurazione pensioni, con quelli dell AI, quale assicurazione finalizzata all integrazione. Una minoranza della Commissione preferisce mantenere l approccio differenziato nel rimborso di apparecchi acustici al fine di prevenire un aumento dei costi nell AVS. Propone pertanto alla sua Camera di respingere la mozione. 5

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