Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga

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1 Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 marzo 1993, n. 13 e 7 agosto 2014, n. 16. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. Testo vigente della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 15 «Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta». Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art. 1 (1) Attività ricettiva E' attività ricettiva diretta alla produzione dei servizi per l ospitalità. Le aziende organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all' aria aperta e con la presente legge si classificano nell' interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell' allegato prontuario di classificazione. (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 2 Aziende ricettive alberghiere Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori. Sono considerate aziende ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico - alberghiere. Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui al I comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all' art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella A) dell'allegato. Possono assumere la denominazione di «Motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I «Motel», qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar. Possono assumere la denominazione di «Villaggio - albergo» le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. Sono «Residenze turistico - alberghiere» le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato. Art. 3 (1) [Aziende ricettive all' aria aperta]

2 [Le aziende ricettive all' aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all' aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori. Sono considerati aziende ricettive all' aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi. Sono villaggi turistici le aziende ricettive all' aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo). Sono campeggi le aziende ricettive all' aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende e di altri mezzi autonomi di pernottamento purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale. I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nelle tabelle C) e D). Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.] (1) Articolo abrogato dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 4 (1) Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta Le aziende ricettiva alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. Ai fini della classifica «gli alberghi» devono comunque possedere i seguenti requisiti: a) almeno sette camere destinate alla ricettività; b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; d) un locale ad uso comune. [Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva «Lusso >> mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.] (2) Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle. Alle aziende ricettive all' aria aperta la classificazione è effettuata con l'attribuzione di una, due, tre, quattro stelle. L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all' ubicazione. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all' esterno o all' interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all' aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso. Le operazioni di classifica delle Aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa. Non si procede a revisione di classifica nell' ultimo anno del quinquennio. (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. (2) Comma abrogato dall articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 5 (1)

3 [Vengono classificate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con le altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.] (1) Articolo abrogato dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 6 (1) [I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati dal Comune ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all' anno a scelta dell operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.] (1) Articolo abrogato dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 7 (1) (2) [Assegnazione della classifica] [Per le aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro 90 giorni dall' inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.] (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. (2) Articolo abrogato dall articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 8 Dipendenze Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti. Art. 9 (1) (2) [Revisione di classifica] [Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell' Azienda ricettiva alberghiera ed all' aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell' azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell' azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all' Ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva alberghiera ed all' aria, per l'adozione del provvedimento di classifica.] (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. (2) Articolo abrogato dall articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 10 (1) Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all' aria aperta La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune. La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigenti in materia. (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 11 (1) [Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'ente preposto]

4 [Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma I lettera C) legge regionale n. 54 del 28 maggio Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'ente turistico competente per territorio. Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle «prestazioni di servizi», alle «dotazioni, impianti ed attrezzature», nonché alla «ubicazione ed aspetti». Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione «Lusso». Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d' ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.] (1) Articolo abrogato dall articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 12 I Comuni autorizzano l assunzione della denominazione «lusso» agli alberghi classificati in cinque stelle previo favorevole della Giunta regionale. Art. 13 (1) [Classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta] [Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta ai sensi dell'art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, I comma, lettera a) della LR n. 54 del 29 maggio I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all' aria aperta tenendo presente i requisiti di strutture e di servizi indicati nella presente legge sentito l'ente turistico competente per territorio.] (1) Articolo abrogato dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 14 Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione di elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive. Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi. La Regione provvede, altresì, all' invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all' Ente Nazionale Italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d' Italia. Art. 15 Attribuzione di migliore classificazione l titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il Comune accertata l'idoneità delle modificazioni

5 apportate e sentito l'ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio. Art. 16 Provvidenze per agevolare la migliore classificazione Il titolare dell'azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune competente per territorio corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa. Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera. Art. 17 (1) [Sanzioni per mancata denuncia] [Al titolare dell'azienda ricettiva che non abbia ottemperato all' obbligo della denuncia di cui all' art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida. La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.] (1) Articolo abrogato dall articolo 1, comma 178 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 18 Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva Il titolare dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. (1) Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo. (1) Comma così modificato dall articolo 1, comma 64 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 19 Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quelle esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00, indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella). (1) In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. I proventi delle sanzioni previste dall' art. 18 e dal presente articolo sono devoluti al Comune. (1) Comma così modificato dall articolo 1, comma 64 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 20 Esercizio delle funzioni di vigilanza Ferme restando la competenza dell'autorità di PS e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni e dalla Regione. (1) (1) Comma così modificato dall articolo 1, comma 65 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Art. 21 Limite di applicazione Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti. Art. 22 (1) Disposizioni transitorie e finali

6 La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta è operante dal 1º gennaio Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni per le aziende ricettive alberghiere, mentre per le aziende ricettive all' aria aperta si applicano le norme della legge 31 marzo 1958 n. 326 e del DPR 20 giugno 1961, n In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione anche se difettino di taluni requisiti obbligati per il medesimo livello di classificazione, purché i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo di 30 punti nel caso di aziende alberghiere e di 40 punti nel caso di aziende ricettive all' aria aperta e a condizione che si dotino dei requisiti obbligati entro il 31 dicembre (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 23 (1) Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere e delle aziende ricettive all' aria aperta scade alla data del 31 dicembre Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al Comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio. (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Art. 24 (1) Ai fini dell'applicazione dell imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria: - alberghi di lusso - alberghi con 5 stelle e 5 stelle «L»; - alberghi di I categoria alberghi con 4 stelle e res. tur. alberghiere con 4 stelle; - alberghi di II categoria e pensioni di I categoria alberghi con 3 stelle e res. tur. alberghiere con 3 stelle, campeggi e villaggi turistici con 4 stelle; - alberghi di III categoria e pensioni di II categoria alberghi con 2 stelle, res. tur. alberghiere con 2 stelle, campeggi e villaggi turistici con 3 stelle; - alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria alberghi con 1 stella, campeggi, villaggi turistici con 1 stella; - locande - campeggi e villaggi turistici con 1 stella. (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente articolo sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 15 marzo 1984

7 - Allegato 1 (1) (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente allegato sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE Elementi per una nuova normativa PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI Il presente allegato è composto da: - quadro di classificazione degli esercizi ricettivi; - tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella B - Requisiti (obbligati e fungibili) delle residenze turistico - alberghiere, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati delle residenze turistico - alberghiere, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella C - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella D - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione. QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione. Per l'assegnazione ad un determinato livello l'esercizio ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente Quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello. Livello di classificazione: * 1 stella, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 30, alberghi residenziali non previsto, villaggi turistici 40, campeggi 40; livello di classificazione ** 2 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 80, alberghi residenziali non previsto, villaggi turistici 52, campeggi 50; livello di classificazione: *** 3 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 128, alberghi residenziali 45, villaggi turistici 80, campeggi 75; livello di classificazione **** 4 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 187, alberghi residenziali 65, villaggi turistici 120, campeggi 107; livello di classificazione ***** 5 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 240, alberghi residenziali 130, per villaggi turistici e campeggi non previsto. Per la valutazione dei singoli requisiti e per l individuazione dei requisiti «obbligati» si fa riferimento alle allegate tabelle A (alberghi), B (residenze turistico - alberghiere), C (villaggi turistici) e D (campeggi). Quando le «voci» relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore. I risultati dei calcoli previsti dalle tabelle A - B - C e D sono, ove occorra, arrotondati alle unità superiore. Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10, delle relative tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili,

8 salva l'attribuzione del relativo punteggio nella misura corrispondente al livello di classificazione ottenibile con l insieme degli altri requisiti. - Allegato 2 (1) (1) I riferimenti alle aziende ricettive all aria aperta del presente allegato sono stati abrogati dall articolo 19, comma 1 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13. Tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi con relativi punteggi. 1 - Prestazione di servizi 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) punti assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente (4) punti assicurati 12/ 24 ore da un addetto (1) (2) (3) punti Servizio custodia valori in cassaforte dell'albergo punti in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle camere punti Servizio di notte portiere di notte (4) (5) punti addetto disponibile, a chiamata (1) (2) (3) punti Trasporto interno dei bagagli a cura del personale (3) (4) (5) punti a mezzo carrello a disposizione della clientela punti Servizio di automobile vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli, gratuito punti idem come sopra - a pagamento punti Servizio di 1a colazione in sala apposita (5) punti in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4) punti per servizio reso anche nelle camere (5) aggiungere punti Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) punti assicurato 12/ 24 ore (2) (3) punti Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti assicurato per periodi inferiori alle 12/ 24 ore punti Servizio di bar nelle camere % delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano) punti 2

9 1.10 Divise per il personale (4) (5) punti Lingue estere correntemente parlate dal gestore o direttore: - 3 lingue punti 3-2 lingue (4) (5) punti 2-1 lingua (3) punti dai capi servizio: - 4 o più lingue punti 4-3 lingue punti 3-2 lingue (4) (5) punti 2-1 lingua punti Servizio di centralino telefonico assicurato da addetto 24/ 24 ore punti assicurato da addetto 16/ 24 ore punti assicurato da addetto 12/ 24 ore (3) (4) (5) punti per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell addetto (5) aggiungere punti per conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell addetto, aggiungere punti Cambio biancheria lenzuola e federe: - tutti i giorni (4) (5) punti 8 - almeno 3 volte alla settimana (3) punti 4 - almeno 2 volte alla settimana (2) punti 2 - almeno 1 volta alla settimana (1) punti asciugamani nelle camere: - tutti i giorni (3) (4) (5) punti 6-3 volte alla settimana (2) punti 3-2 volte alla settimana (1) punti Accessori dei locali - bagno privati (6): - saponetta (3) (4) (5) - sali da bagno (5) - asciugat. da b. di almeno 100x50 cm. (2) (3) (4) (5) - asciugamano di lino o di spugna (2) (3) (4) (5) - riserva di carta igienica (2) (3) (4) (5) - sacchetti igienici (2) (3) (4) (5) - sgabello (2) (3) (4) (5) - cestino rifiuti (2) (3) (4) (5) - per ogni tipo di accessorio punti Accessori nelle camere: - necessario per cucito - documentazione sull' albergo - necessario per scrivere - per ogni accessorio punti Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle h. 9 punti resa entro le 24 h. (4) (5) punti Pulizia calzature (4) (5) a cura del personale punti macchine automatiche ad uso gratuito punti Pulizia nelle camere

10 1.181 una volta al giorno, con riassetto pom. (4) (5) punti una volta al giorno (1) (2) (3) punti Dotazioni, impianti e attrezzature 2.02 Numero dei locali - bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell albergo (7) il 100% (5) punti almeno il 90% (4) punti almeno il 70% (3) punti almeno il 40% (2) punti almeno il 25% punti almeno il 5% punti Dotazione ulteriore dei locali - bagno privati º lavabo in almeno il 75% delle camere punti º lavabo in almeno il 50% delle camere punti Numero dei locali - bagno comuni (completi) (6) uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3) punti uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2) punti uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo (1) punti Servizi igienici comuni aggiuntivi per ogni bagno in più punti per ogni gabinetto, con lavabo punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (1) (2) (3) (4) (5) punti Riscaldamento (7) in tutto l esercizio (3) (4) (5) punti nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere punti nei locali comuni (1) (2) punti Aria condizionata (7) in tutto l esercizio e regolabile dal cliente nelle camere (5) punti nei locali comuni e regolabile dal cliente in almeno il 50% delle camere punti nei locali comuni punti Ascensore di servizio o montacarichi (5) (8) punti Ascensore per i clienti (9) qualunque sia il numero dei piani (4) (5) punti per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) (2) (3) punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino (1) (2) (3) (4) (5) punti lampade o appliques da comod. (2) (3) (4) (5) punti scrittoio di almeno 50x60 cm. punti specchio con presa corrente (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4) punti º comodino (2) (3) (4) (5) punti cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) punti sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5) punti Poltrone nelle camere una per letto punti 5

11 2.122 una per camera (4) (5) punti Vano soggiorno annesso alla camera - in più del 3% delle camere punti Televisione a colori in tutte le camere punti in bianco e nero in tutte le camere punti in bianco e nero nel 50% delle camere punti ad uso comune (2) (3) (4) (5) punti Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma nel 100% delle camere punti in almeno il 50% delle camere punti Chiamata del personale (1) (2) (3) (4) (5) chiamata telefonica diretta punti chiamata attraverso centralino e con campanello punti chiamata attraverso centralino punti chiamata con campanello punti Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta nel 100% (4) (5) punti almeno nel 70% (3) punti almeno nel 50% punti almeno nel 25% punti Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta % punti almeno il 70% punti almeno il 50% punti almeno il 25% punti Linee telefoniche esterne una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) (4) (5) punti per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti Telex punti Sale comuni una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) (1) punti di superficie complessiva (esclusa l eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2) punti come 2.212, maggiorata del 10% (3) punti come 2.212, maggiorata del 20% (4) punti come maggiorata del 30% (5) punti come 2.212, maggiorata del 40% punti come 2.212, maggiorata del 50% punti come 2.212, maggiorata dell'80% punti come 2.212, maggiorata del 100% o più punti Sala ristorante in locale apposito punti in locale comune punti se con cucina tipica, aggiungere punti Tavernetta o tavola calda punti Bar banco bar posto in locale separato (4) (5) punti banco bar posto in locale comune punti mobile bar posto in locale comune (2) (3) punti 5

12 2.244 esterno, ma con accesso diretto dall' albergo punti Sale separate per lettura, congressi, giochi per adulti, ecc. (ognuna) punti Sala TV separata (4) (5) punti Cassetta di sicurezza a muro (almeno nel 30% delle camere) punti Impianti sportivo - ricreativi piscina coperta punti piscina scoperta punti campo da golf punti campo da tennis, ognuno punti per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf, bocce, ecc.) ognuno punti Sauna privata punti Sala giochi per bambini, separata di superficie superiore a mq 30 punti di superficie da 25 a 30 mq punti se con assistente, aggiungere punti Ingresso protetto da portico o pensilina punti Ingresso separato per i bagagli (5) punti Locali di servizio (offices) ai piani (5) punti Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato, ascensore di cm. 75x130 con porte automatiche, camere con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza) punti Montavivande punti Ubicazione e aspetto 3.01 Accessi e comunicazioni con mezzi pubblici (taxi, autobus, ecc.): - ottimi punti 3 - normali punti con vetture private: - ottimi punti 3 - normali punti Collocazione nella località eccezionale (vista, centralità, parco, ecc.) punti ottima punti buona punti Rumori nelle camere % delle camere senza rumori, o insonorizzate punti % delle camere senza rumori, o insonorizzate punti % delle camere senza rumori, o insonorizzate punti Aspetto esterno impeccabile punti ottimo punti buono punti Area di pertinenza dell'esercizio alberghiero, a disposizione della clientela almeno 100 mq per camera punti almeno 50 mq per camera punti almeno 25 mq per camera punti almeno 5 mq per camera punti Posti di parcheggio, nell' esercizio o nelle adiacenze, senza limitazione di tempo e in percentuale del numero delle camere almeno il 100% punti 8

13 3.062 almeno l 80% punti almeno il 60% punti almeno il 30% punti 2 (Questo punteggio, per le località senza accesso stradale, è forfettariamente sostituito da: - 6 punti per aspiranti a 5 stelle; - 4 punti per aspiranti a 3 o 4 stelle; - 2 punti per aspiranti a 2 o 1 stella). RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI con 1 stella * 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni assicurati 12/24 ore da un addetto punti Servizio di notte addetto disponibile, a chiamata punti Cambio biancheria lenzuola e federe: almeno una volta alla settimana punti asciugamani nelle camere: 2 volte alla settimana punti Pulizia nelle camere una volta al giorno punti Numero dei locali - bagno comuni (completi) un locale bagno completo ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti Riscaldamento nei locali comuni punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino punti specchio con presa corrente nelle camere senza bagno punti cestino rifiuti punti Chiamata del personale punti Linee telefoniche esterne linea telefonica con apparecchio per uso comune punti Sale comuni sale per uso comune, che può coincidere con la sala ristorante punti 1 RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI con 2 stelle ** 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni assicurati 12/ 24 ore da un addetto punti Servizio di notte addetto disponibile, a chiamata punti Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi punti Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato 12/ 24 ore punti Cambio biancheria lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana punti asciugamani nelle camere: 3 volte alla settimana punti 3

14 1.14 Accessori dei locali - bagno privati - sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti punti Pulizia nelle camere una volta al giorno punti Numero dei locali - bagno privati (completi), espresso in% delle camere dell'albergo almeno il 40% punti Numero dei locali - bagno comuni (completi) un locale - bagno completo ogni 10 posti letto non serviti, con il minimo di 1 per piano punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti Riscaldamento nei locali comuni punti Ascensore per i clienti per alberghi con locali oltre i primi 2 piani (escluso il pianterreno) punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino punti lampade o appliques da comodino punti specchio con presa corrente, nelle camere senza bagno punti º comodino punti cestino rifiuti punti sgabello per bagagli punti Televisione ad uso comune punti Chiamata del personale punti Linee telefoniche esterne linea telefonica, con apparecchio per uso comune punti Sale comuni di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,50 per ogni camera oltre la ventesima punti Bar mobile bar posto in locale comune punti 5 RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI con 3 stelle *** 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni assicurati 12/24 ore da un addetto punti Servizio di notte addetto disponibile, a chiamata punti Trasporto interno dei bagagli a cura del personale punti Servizio di 1a colazione in sale comuni destinate anche a altri usi punti Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore punti Lingue estere correntemente parlate dal gestore o direttore: 1 lingua punti Servizio di centralino telefonico assicurato da addetto 12/24 ore punti Cambio biancheria

15 1.131 lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana punti asciugamani nelle camere: tutti i giorni punti Accessori dei locali - bagno privati - sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti, saponetta punti Pulizia nelle camere una volta al giorno punti Numero dei locali - bagno privati (completi), espresso in% delle camere dell'albergo almeno il 70% punti Numero dei locali - bagno comuni (completi) uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti Riscaldamento in tutto l'esercizio punti Ascensore per i clienti per alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino punti lampade o appliques da comodino punti º punto luce per leggere o scrivere punti specchio con presa corrente nelle camere senza bagno punti º comodino punti cestino rifiuti punti sgabello per bagagli punti Televisione ad uso comune punti Chiamata del personale punti Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta almeno nel 70% punti Linee telefoniche esterne linea telefonica con apparecchio per uso comune punti Sale comuni superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 10% punti Bar mobile bar posto in locale comune punti 5 RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI con 4 stelle **** 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente punti Servizio di notte portiere di notte punti Trasporto interno dei bagagli a cura del personale punti Servizio di 1a colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi punti Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto punti Divise per il personale punti 6

16 1.11 Lingue estere correntemente parlate dal gestore o direttore: due lingue punti dai capiservizio: due lingue punti Servizio di centralino telefonico assicurato da addetto 12/24 ore punti Cambio biancheria lenzuola e federe: tutti i giorni punti asciugamani nelle camere: tutti i giorni punti Accessori dei locali - bagno privati - saponetta, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti punti Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti resa entro le 24 h. punti Pulizia calzature punti Pulizia nelle camere una volta al giorno, con riassetto pomeridiano punti Numero dei locali - bagno punti (completi), espresso in % delle camere dell albergo almeno il 90% punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti Riscaldamento in tutto l'esercizio punti Ascensori per clienti qualunque sia il numero dei piani punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino punti lampada o applique da comodino punti º punto luce per leggere o scrivere punti specchio con presa corrente nelle camere senza bagno punti º comodino punti cestino rifiuti punti sgabello per bagagli punti Poltrone nelle camere una per camera punti Televisione ad uso comune punti Chiamata del personale punti Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta nel 10% punti Linee telefoniche esterne linea telefonica con apparecchio per uso comune punti Sale comuni superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 20% punti Bar banco bar posto in locale separato punti Sala TV separata punti 3 RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) REQUISITI OBBLIGATI PER ALBERGHI con 5 stelle ***** 1.01 Servizi di ricevimento o di portineria - informazioni

17 1.011 assicurati 16/24 ore con almeno un dipendente per servizio punti Servizio di notte portiere di notte punti Trasporto interno dei bagagli a cura del personale punti Servizio di 1a colazione in sala apposita punti reso anche nelle camere punti Servizio bar nel locale ove è ubicato l'impianto assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto punti Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto punti Servizio di bar nelle camere % delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto punti Divise per il personale punti Lingue estere correntemente parlate dal gestore o direttore: 2 lingue punti dai capiservizio: 2 lingue punti Servizio di centralino telefonico assicurato da addetto 12/24 ore punti conoscenza di almeno 2 lingue estere da parte dell addetto punti Cambio biancheria lenzuola e federe: tutti i giorni punti asciugamani nelle camere: tutti i giorni punti Accessori dei locali - bagno privati - saponetta, sali da bagno, sacchetti igienici, asciugatoio da bagno, asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello, cestino rifiuti punti Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti resa entro le 24 h. punti Pulizia calzature punti Pulizia nelle camere una volta al giorno, con riassetto pomeridiano punti Numero dei locali - bagno privati (completi), espresso in% delle camere dell' albergo il 100% punti Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni punti Riscaldamento in tutto l'esercizio punti Aria condizionata in tutto l esercizio e regolabile dal cliente nelle camere punti Ascensore di servizio o montacarichi punti Ascensori per i clienti (8) qualunque sia il numero dei piani punti Sistemazione delle camere letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino punti lampade o appliques da comodino punti º punto luce per leggere o scrivere punti º comodino punti cestino rifiuti punti sgabello per bagagli punti Poltrone nelle camere una per camera punti Televisione

18 2.144 ad uso comune punti Chiamata del personale punti Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta nel 100% punti Linee telefoniche esterne linea telefonica con apparecchio per uso comune punti Sale comuni superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a 2 stelle, maggiorata del 30% punti Bar banco bar posto in locale separato punti Sala TV separata punti Ingresso separato per bagagli punti Locali di servizio (officies) ai piani punti 3 RIEPILOGO dei REQUISITI OBBLIGATI degli alberghi (in elenchi separati per ogni livello di classifica) NOTE: (1) Obbligatorio per alberghi * (2) Obbligatorio per alberghi ** (3) Obbligatorio per alberghi *** (4) Obbligatorio per alberghi **** (5) Obbligatorio per alberghi ***** (6) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all' inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili; (7) L' obbligo del riscaldamento (voce 2.07) non sussiste per gli alberghi con licenza temporanea di durata limitata a periodi stagionali compresi tra il 1º maggio e il 30 settembre. Per tali aziende, ai soli fini del punteggio, l'obbligo si dà per assolto. L' obbligo dell' aria condizionata (voce 2.08) non sussiste per gli alberghi ubicati, in località montane, a quote superiori a mt. slm. L' obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto. In ogni caso, un esercizio alberghiero non può essere classificato a 5 stelle qualora non sia dotato di impianto di riscaldamento e di aria condizionata (voci 2.07 e 2.08) in tutto l'esercizio, a prescindere dalla sua ubicazione a dei periodi di apertura al pubblico dell' esercizio stesso. (8) Per gli immobili esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile. AVVERTENZA: Quando le voci relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore.

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