STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA «A.S. FORTES IN FIDE»

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1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA «A.S. FORTES IN FIDE» Titolo I Denominazione e Scopo Art. 1 E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S. FORTES IN FIDE. L Associazione ha sede in Milano, Piazza San Luigi 4, presso l oratorio della. I colori sociali dell Associazione sono AZZURRO - BIANCO. Art. 2 La A.S. FORTES IN FIDE (successivamente denominata come FORTES), è motivata dalla decisione dei soci di vivere l esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell uomo e dello sport. L associazione è affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) e ne riconosce le finalità; potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L associazione fa riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) e il CSI in data L associazione non ha scopo di lucro, ed è tassativamente apolitica / apartitica. Art. 3 Finalità dell Associazione sono lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione, di educazione e di maturazione umana. L oggetto sociale dell Associazione è l organizzazione di attività sportiva agonistica e ricreativa in una visione ispirata alla concezione cristiana dell uomo e della realtà, in armonia con gli orientamenti diocesani per gli oratori. L attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi, individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti. Per ciò si impegna nella proposta costante dello sport, ai ragazzi e ai giovani, e nell organizzazione di attività sportive aperte a tutti. Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nelle proposte rivolte alle fasce di età giovanili. L associazione potrà, nel pieno rispetto del presente statuto, svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzando, ove possibile, prevalentemente spazi ed impianti della Parrocchia di San Luigi Gonzaga. Potrà organizzare manifestazioni sportive in collaborazione con il CSI, con Enti pubblici ed enti similari, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi scuole di sport in favore dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell attività istituzionale. Art. 4 L associazione, per svolgere la propria attività, deve richiedere ed ottenere le eventuali autorizzazioni ed operare nel rispetto delle disposizioni di legge. In particolare dovrà essere posta attenzione alla tutela della salute dei propri atleti, provvedendo all effettuazione di tutti gli adempimenti previsti in materia. Art. 5 L associazione cura la formazione dei Dirigenti e degli allenatori, sia direttamente che attraverso le proposte formative del CSI o di altri Enti. 1

2 Cura altresì la partecipazione dei propri Soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi Art. 6 Tutti coloro che sono Soci, Dirigenti o Atleti della FORTES, sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai canoni di buona educazione, morale e civile, nei confronti degli organi e dei responsabili della FORTES stessa, della Parrocchia, delle Federazioni o Enti organizzatori e delle altre Società. Titolo II Soci Art. 7 Possono essere Soci della FORTES, tutti coloro che ne condividono la finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo statuto e partecipino all attività associativa. I soci si distinguono in: atleti: coloro che praticano attività sportiva. non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell Associazione. La suddivisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. I soci se atleti, dirigenti, allenatori e con incarichi a vario titolo inseriti in organico, devono essere tesserati per il CSI, per l Ente o la federazione presso il quale viene svolta l attività dal Socio. Il tesseramento degli altri Soci è facoltativo. Art. 8 La qualifica di Socio si ottiene al momento dell ammissione all Associazione. L ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei Soci all Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Art. 9 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. Per i Soci minorenni, vige il diritto di rappresentanza, pertanto gli stessi potranno essere rappresentati da un genitore, nelle Assemblee il genitore ha diritto di voto. Il genitore che rappresenta il figlio non può comunque candidarsi a ricoprire cariche associative salvo essere a sua volta Socio. Art. 10 I Soci hanno l obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell Associazione, di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Art. 11 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità e mancato rinnovo dell Associazione. Il Socio può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all Associazione. E un comportamento che provoca danni non versare le quote relative alle attività a cui si partecipa. L esclusione è deliberata dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo che il Consiglio ha convocato e ascoltato il Socio interessato, se si presenta. La morosità interviene quando il Socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità è definitivamente accertata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato. 2

3 Art. 12 La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi causa non da diritto alla restituzione di quanto versato all Associazione. Titolo III L Assemblea Art. 13 Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Art. 14 L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione. E convocata dal Presidente, almeno una volta all anno, per l approvazione del bilancio consuntivo, per l eventuale rinnovo delle cariche sociali e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell Associazione, ciò anche in riferimento alle finalità educative che l Associazione si prefigge. E comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci purché in regola ai sensi del presente statuto. Art. 15 La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai Soci e comunque anche con affissione dell avviso nei locali in cui vengono effettuate le attività associative. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l ordine del giorno. Art. 16 Possono prendere parte all assemblea, con diritto di voto, i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annua alla data della convocazione della stessa. Ogni Socio ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Socio maggiorenne. Ogni Socio maggiorenne può essere portatore di una sola delega. Ogni Socio avrà quindi diritto ad un voto per se, per eventuali figli minori e a rappresentare con delega scritta un altro Socio maggiorenne o minorenne purché, in questo caso, la delega sia sottoscritta dal genitore del Socio minorenne. Per rappresentare il proprio figlio minorenne non è necessaria delega scritta. Art. 17 In prima convocazione l Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. Le delibere dell Assemblea sono adottate a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati ai sensi dell articolo 16, salvo quanto previsto dall articolo 18. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale che sarà depositato presso la sede dove i Soci potranno consultarlo. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità per estratto, mediante affissione nella sede sociale. L Assemblea è presieduta dal presidente della FORTES o da persona dallo stesso delegata. Art. 18 Lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Art. 19 3

4 All Assemblea ordinaria dei Soci competono gli atti di straordinaria amministrazione e comunque, ed in via esclusiva: a) l elezione del Consiglio Direttivo (quando previsto per scadenza del mandato o in base all articolo 22) b) Approvazione del bilancio consuntivo. c) Deliberare in merito agli argomenti posti all esame dal Consiglio Direttivo. d) Deliberare in merito ai provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. All Assemblea dovrà essere presentata la relazione annuale sullo stato dell Associazione, sottoscritta dal Presidente. Art. 20 L Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente dell assemblea, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Titolo IV Il Consiglio Direttivo, il Presidente e gli incarichi sociali Art. 21 Il Consiglio Direttivo è l organo esecutivo della FORTES. E composto da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici membri. Tutti i componenti devono essere maggiorenni. E eletto dall Assemblea dei Soci. E l organo preposto a dirigere, amministrare, programmare l attività dell associazione. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale che sarà depositato presso la sede dove i Soci potranno prenderne visione. Art. 22 Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Art. 23 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, salvo ciò che è di competenza dell assemblea dei Soci. Compiti del Consiglio Direttivo sono: a) Eleggere il Presidente dell associazione, il vice presidente, l amministratore e il segretario. b) Stabilire i programmi di attività e determinare le scelte operative circa le attività da svolgere. c) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci. d) Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione, definire le quote associative annue. e) Predisporre il bilancio preventivo. f) Nominare i Dirigenti e gli allenatori. g) Deliberare su provvedimenti disciplinari nei confronti di Dirigenti o atleti. Propone altresì al giudizio dell Assemblea eventuale richiesta di espulsione dall Associazione. h) Adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell attività dall Associazione. i) Assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l Associazione si avvale per le proprie attività j) Indicare le modalità per il rinnovo del Consiglio stesso. k) Fissare la data annuale dell Assemblea Art. 24 Il Consiglio Direttivo è l organo preposto a vigilare sull osservanza dello statuto con particolare attenzione al rapporto educativo dei Soci. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il Consulente Ecclesiastico nella persona del Parroco, della Parrocchia di San Luigi 4

5 Gonzaga, o di persona dallo stesso delegata, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell Associazione e al miglior inserimento dell esperienza sportiva nelle attività pastorali. Art. 25 E validamente costituito e operante purché sia presente la metà più uno dei componenti. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza relativa (metà più uno dei presenti), in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. Non sono ammessi voti per delega. Art. 26 In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assumerà la gestione interinale, sino alla nomina del nuovo Presidente. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo entrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato. Qualora non vi siano primi non eletti, i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dai membri rimasti, i Soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare 2/3 dei suoi componenti. In questo caso l assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti raggiunti, avrà diritto prioritario colui che da più tempo è Socio della Associazione, o in seconda analisi il Socio più anziano. Tale norma è applicata sia per individuare i candidati eletti, sia, in caso di primi non eletti a pari merito, per la sostituzione di un Consigliere decaduto. Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato a tre riunioni consecutive, decadrà dal suo incarico e dovrà essere sostituito con le modalità indicate. Art. 27 Il Presidente: E eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e lo presiede. La durata del suo mandato è analoga a quella del Consiglio stesso, può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Rappresenta la FORTES presso federazioni e enti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l Assemblea dei Soci. Può sospendere quei Soci che abbiano avuto un comportamento non coerente allo spirito dell Associazione e al presente statuto in attesa dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo. A seguito del mancato rispetto degli obblighi in materia di tutela sanitaria è chiamato a sospendere da ogni attività l atleta interessato. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Art. 28 Altri incarichi: Vice Presidente: sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza. Direttore Sportivo: mantiene i contatti con le varie federazioni o enti. Coordina l attività delle squadre. Promuove le attività delle federazioni o enti a cui l Associazione aderisce. Predispone l iscrizione delle squadre e il tesseramento degli atleti al Csi o altro Ente. Segretario: coadiuva il Presidente nell espletamento delle varie funzioni. Redige, sotto la direzione del Presidente, i verbali delle riunioni. Tiene aggiornato il registro Soci e verifica in merito agli obblighi sanitari degli atleti segnalando tempestivamente al Presidente ogni inadempienza. Amministratore: Si occupa degli aspetti contabili e amministrativi dell Associazione. Su delega del Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione. 5

6 Le persone indicate a ricoprire tali incarichi formeranno la Presidenza dell Associazione, la funzione di tale organo è organizzativo e di verifica, non può sostituirsi al Consiglio Direttivo stesso, ne alle sue mansioni, pertanto non potrà adottare nessuna delibera. Solo dietro mandato unanime del Consiglio Direttivo stesso potrà essere delegato a compiti specifici. Art. 29 Segretario del consiglio: Verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo. Tale carica può essere ricoperta anche da una persona di fiducia estranea al Consiglio Direttivo e pertanto senza diritto di voto, purchè Socio dell Associazione. E di supporto all attività del Segretario dell Associazione. Art. 30 Tutte le persone facenti parte del Consiglio Direttivo sono considerate a tutti gli effetti Dirigenti della FORTES. Art. 31 Non possono ricoprire cariche direttive (Presidente, Vice-presidente, Direttore Sportivo, Amministratore, Segretario) quei Soci che hanno incarichi in altre A.S.D. o Gruppi Sportivi regolarmente iscritti al C.O.N.I. Titolo V Socio non atleta con qualifica di Dirigente Art. 32 Sono quei Soci dell Associazione, ai quali il Consiglio Direttivo affida un incarico all interno dell Associazione stessa. Tutte queste persone devono essere tesserate presso il CSI o altro Ente di competenza. Tali Dirigenti avranno diritto/dovere di partecipare alle convocazioni dell assemblea dei Dirigenti. Coloro che pur essendo nominati dal Consiglio Direttivo a ricoprire uno dei ruoli indicati, non fossero in regola secondo quanto previsto dal presente statuto, con la qualifica di Socio, non potranno intervenire, se non dietro invito specifico del Presidente, all assemblea dei Dirigenti, il loro parere sarebbe solo consultivo. Art. 33 Dirigente responsabile E il responsabile della squadra affidata, rappresenta l Associazione in seno alla stessa e nei confronti delle altre società e degli enti organizzatori. E responsabile della disciplina della squadra e del materiale affidato alla stessa. Deve creare unione ed armonia tra i genitori degli atleti al fine di creare un gruppo omogeneo che sia però parte attiva dell Associazione, comunicando e incentivando ogni attività promossa dalla stessa. Deve informare tempestivamente il Presidente dell eventuale comportamento scorretto di un atleta della sua squadra. Può prendere provvedimenti disciplinari di lieve entità (fino ad un massimo di 15 gg. di sospensione dall attività) nei confronti di quegli atleti che risultassero assenti ingiustificati agli allenamenti e ai ritrovi per le gare ufficiali o che dimostrino un comportamento irriguardoso nei confronti dell Associazione, dei suoi tesserati, di terzi o che abbiano atteggiamenti vandalici. Di ciò deve dare comunque immediata comunicazione scritta al Presidente. E responsabile del comportamento dell Allenatore e segnala tempestivamente al Presidente eventuali comportamenti non in sintonia con il ruolo c con il presente statuto. Comunica all Allenatore eventuali nominativi di atleti esclusi per motivi di sospensione a causa di inadempienza agli obblighi in materia di tutela sanitaria ed è diretto responsabile della loro esclusione da ogni attività sportiva (allenamento, gara, amichevole,...). Art. 34 Dirigente tecnico (Allenatore o Allenatore Junior) E il responsabile della conduzione tecnica della squadra affidata, l Allenatore junior collabora con l Allenatore titolare con pari diritto, fermo restando la 6

7 diretta responsabilità all Allenatore. Collabora con il Dirigente responsabile al raggiungimento degli obiettivi societari, ed ha, in tema educativo, la stessa responsabilità del Dirigente. Stabilisce la formazione della squadra tenendo presente eventuali esclusi per squalifica ufficiale, provvedimenti disciplinari, o sospensione. Deve dare a tutti gli atleti la possibilità di partecipare alle gare pur tenendo presente le caratteristiche di ognuno e la loro condizione atletica. Deve seguire le indicazioni del Direttore Sportivo in merito alla formazione tecnica specifica ed essere in regola con le normative del CSI in materia. Art. 35 Dirigente arbitro (direttore di gara, segnapunti, refertista, cronometrista, giudice, ) - Sono quelle persone che, su indicazione del Consiglio Direttivo, vengono tesserate con incarico di Dirigente allo scopo di poter essere qualificati all arbitraggio delle categorie previste dal CSI. Rispondono al Direttore Sportivo Art. 36 Dirigente sanitario - Sono quelle persone che, su indicazione del Consiglio Direttivo, vengono tesserate con incarico di Medico Sociale, Massaggiatore, etc. Rispondono al Presidente Art. 37 Tutte le persone che ricoprono un incarico sociale (Dirigenti) devono aderire alle iniziative promosse dall Associazione siano esse di carattere formativo, tecnico, ricreativo e alle proposte delle varie Federazioni o Enti segnalate dal Consiglio Direttivo. Art. 38 Non possono ricoprire incarichi sociali quei Soci che hanno incarichi in altre Società o Gruppi Sportivi, salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo. Art. 39 La durata dell incarico di Dirigente è annuale. Un Dirigente può tuttavia essere sollevato dal suo incarico, in via temporanea o definitiva su delibera del Consiglio Direttivo per comportamento scorretto nei confronti dell Associazione, dei suoi tesserati, di altre società o Enti nonché per comportamento in contrasto con il presente statuto con particolare riferimento agli articoli 6, 32 e 37. Per la scelta di tali ruoli, per il Consiglio Direttivo, sarà prioritaria la valutazione delle competenze, delle attitudini del Dirigente, e delle esigenze dell Associazione stessa. Titolo VI Socio atleta Art. 40 E considerato atleta quel Socio che viene tesserato dall Associazione come atleta praticante una disciplina sportiva presso il CSI o altro Ente. Possono essere tesserati come atleti coloro che accettano il presente statuto e i principi ai cui esso si ispira. Agli atleti, indipendentemente dalla loro età (ma comunque con la dovuta attenzione ad essa), è richiesto, nei confronti delle iniziative e dei programmi formativi proposti dall Oratorio e dalla Parrocchia, un atteggiamento costruttivo e collaborativo. Un atteggiamento palesemente ostile può comportare l espulsione dall Associazione con le modalità previste dal presente statuto. Art. 41 Per essere tesserato come atleta è fatto obbligo di effettuare gli accertamenti medici previsti dalla legge. A tutela della salute dei suoi atleti: se durante il corso dell anno si verificassero modifiche riguardanti la salute del tesserato tali da determinare una modifica del quadro medico, o comunque su indicazione del 7

8 medico sociale, è facoltà del Consiglio Direttivo, richiedere un ulteriore accertamento ed eventualmente esonerare temporaneamente o definitivamente l atleta Art. 42 Il tesseramento di un atleta deve essere autorizzato dal Presidente, sentito il parere favorevole del Dirigente Responsabile della squadra nella quale l atleta dovrebbe essere inserito. Art. 43 Gli atleti: rispondono della loro disciplina e del loro comportamento al Dirigente Responsabile. devono presenziare agli allenamenti e presentarsi ai ritrovi per le gare secondo le modalità stabilite dal Dirigente Responsabile e dall Allenatore, devono informare tempestivamente i suddetti in caso di motivata impossibilità. devono conservare con cura il materiale che l Associazione mette loro a disposizione per lo svolgimento delle attività ed utilizzarlo solo per le competizioni ufficiali. sono legati alla squadra per la quale vengono tesserati. L impegno in altre squadre per causa di forza maggiore (sempre nei limiti di età stabiliti) deve essere preventivamente concordato tra i Dirigenti delle squadre interessate, e autorizzato dal Direttore Sportivo. L atleta che risulti essere tesserato, senza preventiva autorizzazione, per altra Associazione o Gruppo Sportivo, per la medesima disciplina sportiva, sarà espulso. Titolo VII Socio non atleta con qualifica di Socio Sostenitore Art. 44 Sono considerati Soci Sostenitori tutti coloro che condividono le finalità educative e i principi ispiratori dell Associazione e, nel rispetto del presente statuto, ottengono la qualifica di Socio secondo le modalità stabilite dal consiglio Direttivo. Titolo VIII Il patrimonio Art. 45 Il Patrimonio è costituito: Dalle quote associative e di iscrizione alle attività proposte, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. Da eventuali contributi di privati o enti, dalle raccolte occasionali e da tutte le attività promosse aventi finalità associative e riconducibili a quanto indicato dallo statuto. Art. 46 Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti ne in forma diretta ne in forma indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Art. 47 In caso di scioglimento dell Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti individuati dall Assemblea dei Soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge. Art. 48 L esercizio sociale ha durata annuale, con inizio il 1 luglio e termine il 30 giugno successivo. Art. 49 Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all approvazione dell Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell anno sociale. Il bilancio consuntivo dovrà anche essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai Soci. 8

9 Art. 50 La FORTES è disponibile ad accogliere richieste di abbinamenti o forme di sponsorizzazione da parte di privati, enti, aziende etc. purché queste non intacchino minimamente lo spirito e le regole del presente Statuto. Sarà il Consiglio Direttivo a gestirle nel rispetto delle intenzioni. Titolo VIII Norme finali Art. 51 Le modifiche al presente statuto sono proposte all Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo, e sono deliberate con la maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto. Art. 52 L associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti del CSI. Art. 53 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, nonché alle norme di ordinamento sportivo, in quanto applicabili. Letto e approvato dall Assemblea dei Soci a Milano il 03 dicembre 2013 Il Presidente dell Assemblea Il Segretario dell Assemblea 9

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