IVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

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1 IVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO Operativa l IVA per cassa a decorrere dalle operazioni poste in essere, ai sensi dell articolo 6 del DPR 633/72, dalla data del 28 aprile L articolo 5 del Decreto 26 marzo 2009 prevede che dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto del ministero dell Economia e delle Finanze, (Pubblicato il 27 aprile 2009), partono le disposizioni dell IVA per Cassa. Occorre verificare fin da subito i soggetti interessati dalle nuove disposizioni afferenti l esigibilità dell IVA secondo il criterio di cassa. Questo perché la possibilità di differire l esigibilità dell IVA sulle operazioni di vendita di beni e servizi è attuabile solo per i soggetti interessati ed individuati dal decreto attuativo e se e solo se gli stessi indichino nel documento (fattura) la seguente annotazione Operazione con Imposta a esigibilità differita. L articolo 7 del Decreto Legge 185/2008 prevede la possibilità, per i soggetti indicati dal decreto attuativo (vedi Infra), mediante un annotazione in fattura, di differire al momento del pagamento della stessa l esigibilità dell IVA afferente l operazione di cui è la fattura. Il D.L. 185/2008 inizialmente prevedeva un applicazione sperimentale della norma in argomento ai soli periodi di imposta 2009, 2010 e In sede di approvazione in Camera nell ambito della conversione in legge il testo è stato modificato e la misura ha assunto valore strutturale. Come noto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell articolo 19 del DPR 633/72, il differimento dell esigibilità, comporta anche il differimento della detrazione del tributo assolto, dal cessionario o dal committente, al momento del pagamento. L applicazione e, quindi, l entrata in vigore delle disposizioni erano però subordinate all autorizzazione comunitaria (già intervenuta) ed all emanazione di un Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze (G.U. 27 aprile 2009). Le regole dell IVA per Cassa sono Operative quindi dal 28 aprile 2009.

2 Ambito Soggettivo Il decreto ministeriale attuativo prevede all articolo 1 comma 1 che i soggetti interessati dalla nuove disposizioni sono: - Imprese, artisti e professionisti; - Che nell esercizio precedente hanno realizzato un VOLUME DI AFFARI non superiore ad ,00; - Che, qualora nel primo esercizio di attività, prevedano di realizzare un volume di affari non superiore ad ,00. Pertanto per le nuove attività risulterà importante l indicazione del Volume d affari nel modello di dichiarazione di Inizio attività. Il decreto attuativo prevede all ultimo comma dell articolo 1 che le disposizioni afferenti l applicazione dell esigibilità differita dell IVA cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di ,00 euro di volume d affari. Quanto sopra comporta che durante l esercizio sarà necessario monitorare la dinamica del volume d affari. Dal tenore letterale della disposizione sembra potersi concludere che le operazioni interessate dall esclusione per il superamento del limite del volume d affari indicato dalla norma siano solo quelle successive a tale superamento. Pertanto qualora il contribuente abbia effettuato operazioni per ,00 (con IVA ad Esigibilità differita) e pone in essere un operazione per 7.000,00, per tale ultima operazione potrà ancora godere dell agevolazione, mentre per le eventuali successive no. Inoltre dall anno successivo non potrà più produrre operazioni con Iva ad esigibilità differita. Esclusioni dalla nuova normativa La nuova disposizione non trova applicazione, oltre che per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che NON agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione, anche per le seguenti operazioni: - Operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell imposta (Agricoltura, regime del margine per le cessione dei beni usati, agenzie di viaggio, minimi etc.. ).

3 - Operazioni in reverse charge; - Operazioni la cui fattura non riporti l indicazione che trattasi di operazione ad esigibilità differita. Il nuovo istituto non trova applicazione laddove trovi applicazione la esigibilità differita di cui al quinto comma dell articolo 6 del DPR 633/72 che interessa, tra le altre, le operazioni effettuate con lo stato e gli enti. Ambito applicativo - Oggetto della nuova disposizione Secondo l articolo 7 del D.L. 185/2008 le disposizioni di cui al comma 5 dell articolo 6 del DPR 633/72 che prevedono il meccanismo dell esigibilità differita dell IVA si applicano inoltre: - Alle cessioni di beni; - Alle prestazioni di servizi; effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell esercizio di impresa, arte o professione. Fatto salvo quanto già previsto dal comma 5 dell articolo 6 del DPR 633 (le cui disposizioni trovano applicazione autonoma) le operazioni di cui sopra, effettuate nei confronti di soggetti diversi da imprese, ed esercenti arti e professioni sono assoggettate ad IVA nei termini ordinari. Tra questi annoveriamo: - I PRIVATI; - gli enti non commerciali; - I condomini; La circolare 8/E ha precisato che rientrano nell ambito applicativo della norma le operazioni effettuate nei confronti degli enti commerciali che operano nell esercizio di attivi d impresa, ancorchè i beni e i servizi acquistati siano destinati ad essere promiscuamente adibiti all esercizio di attività di Impresa e di attività non commerciali. In tal caso mi sembra quanto meno opportuna una dichiarazione prodotta dall Ente cessionario. Decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, l IVA diventa comunque esigibile. Tale limite di un anno non trova applicazione nel caso in cui il cessionario o il committente, prima che sia decorso tale termine annuale sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Pertanto il limite di un anno va determinato con riferimento al momento di effettuazione dell operazione ai sensi dell articolo 6 del DPR 633/72 ed in particolare: - Per le cessione dei beni il riferimento va accertato dal momento della consegna;

4 - Per le prestazioni di servizi il riferimento va accertato dal momento del pagamento. Va da sé che per l applicazione della norma in argomento risulta essere propedeutica l emissione della fattura con indicazione dell IVA. Pertanto per le prestazioni di servizi, in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell articolo 6 del DPR 633/72, il momento di effettuazione dell operazione dovrà coincidere con quello di emissione della Fattura. La norma infatti non trova più causa qualora sia intervenuto il pagamento di quanto dovuto. La modalità applicativa dell esigibilità differita Per le operazioni soggette ad esigibilità differita, ivi incluse quelle di cui alle vecchie disposizioni indicate nell articolo 6 comma 5 del DPR 633/72, è differita la esigibilità dell'imposta restando inalterato il momento di effettuazione dell'operazione. La norma agevolativa richiede l emissione della fattura; tale aspetto assume rilevanza per le prestazioni di servizi che ai sensi del comma 3 dell articolo 6 del DPR 633/72 assumono rilievo ai fini IVA al momento del Pagamento. Pertanto l agevolazione per le operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi consente da un lato l emissione della fattura in un momento antecedente il pagamento e, dall altro il rinvio dell esigibilità dell IVA al momento del pagamento stesso. Le fatture vanno emesse e annotate nei termini previsti dagli articoli 21 e 23, mentre l'imposta, con l'aliquota vigente all'atto della effettuazione della operazione (consegna del bene, emissione della fattura, stipula del contratto, ecc.), va contabilizzata a debito quando viene pagato il corrispettivo. In merito l articolo 2 del Decreto attuativo prevede che, in caso di pagamenti frazionati, l esigibilità dell IVA si verifica pro-quota al momento di ciascun pagamento. Con la stessa dinamica il cessionario potrà operare la detrazione. Così le operazioni concorrono alla determinazione del volume di affari nell'anno in cui l'operazione viene effettuata, mentre il versamento dell'imposta avviene nel periodo del pagamento. Per quanto sopra con riferimento alle prestazioni di servizi, va valutata l opportunità, in particolare qualora le prestazioni siano fatturabili negli ultimi giorni dell anno, di emettere la fattura con esigibilità differita; infatti tale comportamento, consumato nell esercizio di riferimento, potrebbe determinare il superamento del Volume d affari pari ad ,00 con la conseguente impossibilità di accedere all agevolazioni de quo nell esercizio successivo.

5 L esigibilità differita trascina con sé anche il momento di detrazione dell IVA da parte del cessionario e del committente i quali dovranno attendere il pagamento del corrispettivo per poter recuperare l'imposta. A differenza delle disposizioni di cui al comma 5 dell articolo 6 (operazioni con lo stato Etc...) laddove la esigibilità differita è il regime naturale, le nuove disposizioni richiedono che la fattura sia emessa con l annotazione che trattasi di operazioni ad esigibilità differita. In sostanza l agevolazione si innesca per opzione mediante l indicazione in fattura dell annotazione richiesta dal decreto attuativo. Inoltre diversamente dall esigibilità differita per le prestazioni effettuate nei confronti dello Stato o altri Enti pubblici, per quanto alle nuove disposizioni, il tributo diviene comunque esigibile, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, decorso un anno dall effettuazione dell operazione. Tuttavia se l acquirente o il committente viene assoggettato ad una procedura concorsuale o esecutiva prima del pagamento, l esigibilità può essere sospesa anche oltre il termine di un anno. INDICAZIONE NELLE FATTURE PER LE OPERAZIONI AD ESIGIBILITA DIFFERITA COSTITUISCE ELEMENTO ESSENZIALE. Fermo restando quanto sopra detto per quanto alle operazione effettuate nei confronti degli enti, la nuova disposizione prevede che, per poter ottenere il differimento dell esigibilità, la fattura deve indicare a pena di decadenza del beneficio la seguente dicitura: Trattasi di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell articolo 6 del DPR 633/72. A dire il vero il decreto attuativo richiama un altra annotazione e precisamente la seguente: Operazioni ad esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/2008 conv. In Legge n. 2/2009. Ritengo che l indicazione prodotta dal Decreto sia quella da utilizzare, se non altro per evitare inutili confusioni tra le disposizioni già esistenti e le nuove. In ogni caso, in mancanza di tale indicazione, si applica la norma generale e l IVA è esigibile con riferimento al momento di effettuazione dell operazione. Quindi Via all IVA ad Esigibilità differita e via all indicazione in fattura di cui sopra propedeutica all innesco dell agevolazione. Mario Agostinelli CDL FERMO

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