LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 8

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1 LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 8 (1) (1) In B.U.R.L. 28 dicembre 2010, n. 48, S.O. n. 225 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011 (2) (2) Il bilancio è stato assestato con L.R. 13 agosto 2011, n. 11. Epigrafe Premessa Art. 1 Disposizioni in materia di entrate. Art. 2 Disposizioni in materia di spesa. Art. 3 Approvazione del bilancio pluriennale. Art. 4 Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa. Art. 5 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata. Art. 6 Incasso crediti vantati dalla Regione. Art. 7 Limiti agli impegni di spesa. Art. 8 Misure per il rispetto del patto di stabilità interno. Art. 9 Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione. Art. 10 Recupero delle risorse relative alle anticipazioni del FAS Art. 11 Spese di gestione dei fondi speciali. Art. 12 Recupero dell'evasione sulla compartecipazione alla spesa sanitaria. Art. 13 Copertura del debito sanitario al 31 dicembre Art. 14 Copertura disavanzo sanitario per l'esercizio Art. 15 Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità. Art. 16 Approvazione dei bilanci degli enti. Art. 17 Ulteriori allegati al bilancio. Art. 18 Auditorium multifunzionale complesso parrocchiale S. Paolo. Art. 19 Incremento dello stanziamento per interventi di viabilità nel Municipio I del Comune di Roma Capitale. Art. 20 Contributo a sostegno della Biblioteca del casale di Ponte di Nona Giulio Salierno. Art. 21 Entrata in vigore. Allegati

2 Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di entrate. 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro ,64 in termini di competenza ed in euro ,26 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2011, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella A ). Art. 2 Disposizioni in materia di spesa. 1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 è approvato in euro ,64 in termini di competenza ed in euro ,26 in termini di cassa. 2. È autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato inallegato alla presente legge (tabella B ). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L'erogazione delle spese comprese nel settore partite di giro è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario Art. 3 Approvazione del bilancio pluriennale. 1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni Art. 4 Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa. 1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con D.P.Reg. integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'u.p.b. numeri T21, T22, T23, T24; b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

3 c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione); d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi; e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2011 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di ,68 euro rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2011 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di ,22 euro finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi; f) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata. 2. I mutui di cui al comma 1, lettera e), per il complessivo ammontare di ,90 euro sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. 3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009). 4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera e), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge. Art. 5 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata. 1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione. 2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza. 3. In merito all'utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 4, comma 4 sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2(Interventi urgenti concernenti enti locali e

4 regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e successive modifiche. Art. 6 Incasso crediti vantati dalla Regione. 1. La direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la posizione debitoria del creditore. 2. Qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della Regione, lo stesso è incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d'incasso con quietanza di entrata. 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità definite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, anche qualora il pagamento sia a valere sui fondi regionali connessi a iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a soggetti esterni controllati dall'amministrazione regionale (3). (3) Comma aggiunto dall art. 3, comma 3, L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). Art. 7 Limiti agli impegni di spesa. 1. Al fine di concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale, la facoltà di impegnare per il 2011 è pienamente esercitata nel caso delle spese di cui agli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C allegati allo stato di previsione della spesa, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, dei capitoli a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, delle spese connesse ad interventi per calamità naturali, delle spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, delle annualità relative ai limiti d'impegno, delle rate di ammortamento dei mutui. 2. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio 2011, provvede con decreto ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione dei capitoli relativi a spese obbligatorie già previste negli elenchi n. 1, 1/A, 1/B e 1/C, di capitoli a destinazione vincolata e di capitoli relativi a cofinanziamenti regionali. 3. Per le restanti spese, fino alla data del 30 giugno 2011 la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 50 per cento dello stanziamento annuo. 4. La Giunta regionale può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 3, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio. 5. La possibilità di svincolare il limite di cui al comma 3 è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ed agli esiti del Tavolo tecnico per la verifica degli

5 adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Art. 8 Misure per il rispetto del patto di stabilità interno. 1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, la direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi è autorizzata a rendere, per quanto necessario, non operative le disponibilità presenti sui vari capitoli e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata a ricorrere agli strumenti idonei a tale scopo. 3. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33 come modificato dall'articolo 4, comma 4 sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, provvede ad adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno. 4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali. Art. 9 Certificazione dei crediti vantati nei confronti della Regione. 1. La Regione provvede a certificare i propri debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni di forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche, al fine di regolare i flussi finanziari nei confronti delle imprese e degli operatori economici che intrattengono rapporti con la Regione per le spese di investimento, di garantire la prosecuzione dei lavori derivanti dalle obbligazioni legittimamente assunte e di immettere liquidità nel sistema economico territoriale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, approva le apposite convenzioni o protocolli di

6 intesa da sottoscrivere con le banche e gli intermediari finanziari al fine di mettere in atto, alle migliori condizioni economiche, le operazioni di cessione del credito certificato, indicando, nella medesima deliberazione, le modalità ed i termini di applicazione della certificazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009. Art. 10 Recupero delle risorse relative alle anticipazioni del FAS La direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata al recupero di tutte le risorse relative alle anticipazioni del FAS imputate sui rispettivi capitoli di spesa iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre Le strutture regionali alla cui gestione di competenza sono affidati i capitoli di spesa afferenti alle risorse di cui al comma 1, entro la data del 30 marzo 2011, provvedono a disimpegnare gli impegni di spesa assunti sui medesimi capitoli in relazione agli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e La direzione regionale competente in materia di programmazione economica, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata a richiedere la reiscrizione, in apposito capitolo di spesa da istituire nella legge regionale di assestamento del bilancio 2011, delle somme che, previa opportuna verifica con le strutture regionali competenti, sono oggetto di impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di soggetti effettivamente terzi rispetto all'amministrazione regionale o che risultano indispensabili per attivare cofinanziamenti nazionali o comunitari. Art. 11 Spese di gestione dei fondi speciali. 1. Le spese di gestione dei fondi speciali, istituiti presso le società o gli enti strumentali regionali per il finanziamento delle attività di gestione connesse, possono gravare sui fondi stessi qualora sia previsto da apposite convenzioni da stipularsi di concerto con le strutture che esercitano attività di vigilanza o controllo sui detti enti. Art. 12 Recupero dell'evasione sulla compartecipazione alla spesa sanitaria. 1. La Regione provvede alla verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, secondo i criteri e le modalità di cui ald.m. 11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze (Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria). 2. I proventi derivanti dall'operazione di cui al comma 1, che per l'anno 2011 sono stimati in euro 60 milioni, gravano sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'upb 331 denominato: Recupero evasione sulla compartecipazione alla spesa sanitaria.

7 Art. 13 Copertura del debito sanitario al 31 dicembre Il debito sanitario quantificato in sede del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, in data 26 ottobre 2010, in euro ,00 è rideterminato, a seguito dell'attività di riconciliazione che ha accertato l'insussistenza di situazione debitoria per un importo pari ad euro ,00, in euro , Il disavanzo sanitario relativo all'esercizio 2009, comprensivo della perdita 2008 portata a nuovo, è pari ad euro , A seguito della comunicazione del Dipartimento per le politiche fiscali del 26 novembre 2010, l'importo derivante dalla riduzione della fiscalità è pari ad euro , Alla copertura del debito sanitario pari ad euro ,00, comprensivo di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, si provvede: a) per un importo pari ad euro ,00 a valere sul capitolo H31109, esercizio finanziario 2010; b) per un importo pari ad euro ,00 a valere sul capitolo H31550, esercizio finanziario 2010, mediante l'utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2005) e successive modifiche; c) per un importo complessivo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010), in particolare: 1) per euro ,00 a valere sul capitolo H31610, esercizio finanziario 2010; 2) per euro ,00 a valere sul capitolo H31606, esercizio finanziario 2009; d) per un importo pari ad euro ,00 a valere sul capitolo H31610, mediante l'utilizzazione delle risorse derivanti dalle anticipazioni di liquidità, di cui euro ,00 a valere sulle risorse relative all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) ed euro ,00 a valere sulle risorse relative all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008); e) per un importo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzazione delle risorse ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) per interventi di riqualificazione strutturale, a valere sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito

8 dell'upb H32, denominato: Utilizzazione assegnazione in sanatoria ex articolo 20, legge 67/1988 ; f) per un importo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzazione delle risorse del FAS, a valere sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'upb H31, denominato: Utilizzazione risorse FAS destinate alla copertura del debito sanitario. 5. Agli oneri finanziari derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di cui alla lettera d) del comma 4 si provvede vincolando, nell'ambito dell'introito della tassa automobilistica, per tutta la durata della restituzione del prestito, l'importo massimo di euro 35 milioni per l'esercizio finanziario 2011 e, a partire dall'annualità 2012, l'importo massimo di euro 36,7 milioni, entrambi a valere sui capitoli T15404 e T17405 (4). (4) Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 13 agosto 2011, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Art. 14 Copertura disavanzo sanitario per l'esercizio Alla copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2010 pari ad euro ,00, comprensivo di ammortamenti, stimato in sede del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, in data 26 ottobre 2010, si provvede: a) per un importo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e successive modifiche; b) per un importo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzazione delle economie sulle coperture 2009 derivanti dal ricorso integrale alle risorse FAS per la copertura dei debiti sanitari, a valere sul capitolo H31608; c) per un importo pari ad euro ,00, mediante l'utilizzazione delle risorse regionali derivanti da un contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'upb H31, denominato: Copertura disavanzo sanitario con risorse regionali. Art. 15 Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità. 1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2011, le seguenti disposizioni normative: a) nell'ambito dell'emissione dei prestiti obbligazionari ed in relazione all'autorizzazione concessa all'amministrazione regionale a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 relative all'emissioni di prestiti obbligazionari, tenuto conto che, per l'esercizio

9 finanziario 2011, la Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all'estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia; b) nell'ambito dei residui perenti relativi al Consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della L.R. n. 32/2008; c) nell'ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, l'autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 8 della L.R. n. 32/2008 e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2011, l'autorizzazione concessa alla direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi di cui all'articolo 9 della medesima legge; d) nell'ambito delle iscrizioni relative ai trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali nonché delle attività finanziate nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) e le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario art. 28 della L.R. 11 aprile 1986, n. 17). Art. 16 Approvazione dei bilanci degli enti. 1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25(Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2011 deliberati dai sottoindicati enti: 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPALAZIO; 2) Istituto regionale per le Ville Tuscolane - IRVIT; 3) Agenzia di Sanità pubblica - LAZIOSANITÀ; 4) Ente regionale Riserva naturale dei monti Navegna e Cervia; 5) Ente regionale Parco naturale di Bracciano e Martignano; 6) Ente regionale Parco di Veio; 7) Ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico; 8) Ente regionale Parco dei Castelli Romani; 9) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili; 10) Ente regionale Parco dell'appia Antica; 11) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse; 12) Ente regionale Roma Natura;

10 13) Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci; 14) Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere Farfa; 15) Ente regionale Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi; 16) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini. 2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e Art. 17 Ulteriori allegati al bilancio. 1. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, sono allegati alla presente legge, rispettivamente: a) l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del D.L. 112/2008 e successive modifiche ed ai sensi dell'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio); b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modifiche. Art. 18 Auditorium multifunzionale complesso parrocchiale S. Paolo. 1. Nell'ambito dell'upb G24 è previsto lo stanziamento di euro ,00 per la realizzazione dell'auditorium multifunzionale presso il complesso parrocchiale di S. Paolo nel quartiere Cavoni di Frosinone. Art. 19 Incremento dello stanziamento per interventi di viabilità nel Municipio I del Comune di Roma Capitale. 1. Lo stanziamento in termini di competenza e cassa iscritto nel capitolo C12520 Interventi di viabilità per Roma Capitale, previsto per l'esercizio finanziario 2011, viene aumentato della somma di euro ,00 finalizzata ad interventi di viabilità per il centro storico del Municipio I del Comune di Roma Capitale, mediante prelievo di pari importo dal capitolo D12514.

11 Art. 20 Contributo a sostegno della Biblioteca del casale di Ponte di Nona Giulio Salierno. 1. La Regione contribuisce alla promozione e valorizzazione del lavoro svolto dalla Biblioteca del casale di Ponte di Nona Giulio Salierno, con un contributo, per l'anno 2011, pari a euro da reperire all'interno dell'upb G21 (Musei, biblioteche, patrimonio librario corrente). Art. 21 Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge della Regione Lazio. Allegati (5) (5) NDR: Gli allegati, che si omettono, riportano le tabelle di bilancio, con annessi prospetti ed elenchi.

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