BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 23 ottobre Oktober 2012 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2010 Jahr 2010 PARTE 1 Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [81429] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 20 aprile 2010, n. 229/19.3 AVVISO DI RETTIFICA CON RIPUBBLI- CAZIONE Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini... P TEIL Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [81429] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 20. April 2010, Nr. 229/19.3 RICHTIGSTELLUNG MIT WIEDERVER- ÖFFENTLICHUNG Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches... S. 8 Anno 2012 Jahr 2012 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige [81384] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 4 ottobre 2012, n. 39/A Determinazione dell ammontare del contributo dovuto alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione che esercitano il ramo incendi nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. Euro ,50.- cap /E... P. 12 Autonome Region Trentino-Südtirol [81384] DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 4. Oktober 2012, Nr. 39/A Festlegung der Höhe des Beitrags, den die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben (Euro ,50.- Kap /E)... S. 12 [81391] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 15 ottobre 2012, n. 43/A Conferimento del titolo di "Città" al Comune di Pergine Valsugana... P. 18

2 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [81327] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 1 ottobre 2012, n. 33 Area scuole di musica tedesche... P. 19 [81162] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 4 ottobre 2012, n Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Gardena e del rio Cisles in C.C. Santa Cristina e Selva Gardena... P. 42 [81385] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 15 ottobre 2012, n. 308/1.1 Associazione "Saltnwuzler" con sede in San Genesio, via Widumacker n. 4 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/ P. 43 [81374] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 15 ottobre 2012, n. 336/19.3 Sostituzione di due membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l ufficio servizio lavoro di Bolzano... P. 44 Provincia Autonoma di Trento Autonome Provinz Bozen - Südtirol [81327] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 1. Oktober 2012, Nr. 33 Bereich Deutsche Musikschulen... S. 19 [81162] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 4. Oktober 2012, Nr Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Grödnerbaches und des Cislesbaches, K.G. St. Christina und Wolkenstein... S. 42 [81385] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 15. Oktober 2012, Nr. 308/1.1 Verein "Saltnwuzler", mit Sitz in Jenesien, Widumacker Nr. 4 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/ S. 43 [81374] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 15. Oktober 2012, Nr. 336/19.3 Ersetzung von zwei Mitgliedern in der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen... S. 44 [81402] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 ottobre 2012, n /Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale")... P. 46 [81403] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 ottobre 2012, n /Leg. Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)... P. 50

3 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [81371] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Comune di Avelengo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 55 del 2 dicembre P. 67 [81160] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Approvazione del Piano paesaggistico del Comune di Predoi... P. 70 [81362] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione del progetto per la demolizione e ricostruzione dell impianto di risalita Borest nel comune di Corvara. Proponente: Impianti Colfosco SpA... P. 79 [81326] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 settembre 2012, n Comune di Nova Levante: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con un integrazione d ufficio. Delibere consiliari nn. 10 e 11 del 2/5/ P. 84 [81383] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 settembre 2012, n Comune di Bressanone: Approvazione del piano delle zone di pericolo. Delibera consiliare n. 21 del P. 86 [81159] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 ottobre 2012, n Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Castelbello - Ciardes... P. 88 [81392] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 ottobre 2012, n Approvazione del Piano di gestione Natura 2000 per il Sito Natura 2000 Parco naturale Sciliar-Catinaccio (IT ) nonché Sito del Patrimonio Mondiale dell UNESCO... P. 90 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [81371] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Gemeinde Hafling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 55 vom 2. Dezember S. 67 [81160] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Prettau... S. 70 [81362] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Umweltverträglichkeitsprüfung. Genehmigung des Projektes für den Abbruch und Wiederaufbau der Aufstiegsanlage Borest in der Gemeinde Corvara. Antragsteller: Impianti Colfosco AG... S. 79 [81326] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. September 2012, Nr Gemeinde Welschnofen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 10 und 11 vom S. 84 [81383] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. September 2012, Nr Gemeinde Brixen: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes. Ratsbeschluss Nr. 21 vom S. 86 [81159] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. Oktober 2012, Nr Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Kastelbell - Tschars... S. 88 [81392] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. Oktober 2012, Nr Genehmigung des Natura Managementplans für das Natura Gebiet Naturpark Schlern-Rosengarten (IT ) und Welterbegebiet der U- NESCO... S. 90

4 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ [81328] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di La Valle: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibere consiliari n. 42 del 28 novembre 2011 e n. 2 del 28 febbraio P. 95 [81329] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di Moso in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 11 del 12 aprile P. 97 [81331] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di Senales: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 8 del 22 maggio P. 99 [81211] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Integrazione dei criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli... P. 100 [81248] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Delega di funzioni... P. 101 [81364] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Circonvallazione Santa Cristina Val Gardena - trasferimento di alcune superfici nei C.C. Santa Cristina e Selva Gardena dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade... P. 103 [81416] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Comune di Funes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Funes con variazioni d ufficio. Delibera consiliare n. 9 del 14/03/ P. 104 [81328] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Wengen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 42 vom 28. November 2011 und Nr. 2 vom 28. Februar S. 95 [81329] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Moos in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April S. 97 [81331] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Schnals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 22. Mai 2012 S. 99 [81211] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Ergänzung der Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind... S. 100 [81248] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Übertragung von Befugnissen... S. 101 [81364] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Umfahrungsstraße St. Christina Gröden - Übertragung verschiedener Flächen in den K.G. St. Christina und Wolkenstein vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen... S. 103 [81416] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Gemeinde Villnöss: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Villnöss mit Änderungen von Amts wegen. Ratsbeschuss Nr. 9 vom S. 104

5 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ [81363] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- P.M. 1 della p.ed in P.T. 2201/II, C.C. Brunico, Comune di Brunico. P. 107 Provincia Autonoma di Trento [81363] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Aufhebung der Denkmalschutzbindung- M.A. 1 der Bp in E.Zl. 2201/II, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck... S. 107 [81325] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 settembre 2012, n Modalità di utilizzo della risorsa idrica derivante dalla proroga delle concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico di cui all art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. 6 marzo 1998, n P. 109 [81404] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 settembre 2012, n Approvazione stemma della Comunità della Valle dei Laghi... P. 117 [81398] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n L.P. n. 9/2001. Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda... P. 120 [81393] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n di data 2 ottobre 1998, concernente l individuazione del biotopo di interesse provinciale Fiavé ai sensi dell'art. 5 della L.P n Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico... P. 138 [81400] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Concordanza Catasto fondiario, Catasto fabbricati e Libro fondiario - misure di semplificazione. Articolo 40, commi 2, 5 e 6, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n P. 141

6 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ [81399] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 19 ottobre 2012, n Modifica della delibera della Giunta Provinciale n di data 22 giugno 2012 concernente la ripartizione dei fondi per l'anno 2012 destinati alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché approvazione del bando per la concessione di finanziamenti per l'attuazione di progetti educativi di didattica supportata da tecnologie mobili proposti e attuati dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali (Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 112, comma 2 bis)... P. 145 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento [81318] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 9 ottobre 2012, n. 208 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f in C.C. Nave San Rocco (F )... P. 162 Ordinanze, sentenze e ricorsi Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Stato Corte Costituzionale [81380] CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO del 4 ottobre 2012, n. 131 Ricorso contro la Provincia autonoma di Trento per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 15 del , pubblicata sul B.U.R. n. 31 del , recante Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria", come da delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre P. 163

7 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche [81386] ORDINANZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE del 15 maggio 2012, n. 147 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Ordinanza del 15 maggio 2012 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sui ricorsi riuniti proposti da Azienda Energetica spa Etschwerke A.G. c/provincia autonoma di Bolzano... P. 170 Oberstes Gericht für öffentliche Gewässer [81386] BESCHLUSS DES OBERSTEN GERICHTS FÜR ÖFFENTLICHE GE- WÄSSER vom 15. Mai 2012, Nr. 147 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEU- TSCHER SPRACHE Vom Obersten Gericht für öffentliche Gewässer erlassener Beschluss vom 15. Mai 2012 zu den von Etschwerke AG gegen die Autonome Provinz Bozen eingelegten verbundenen Rekursen... S. 170 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento [81365] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 11 ottobre 2012, n. 62 Approvazione della Circolare n. 4/2012/UTAPREMI - "Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia di Condizionalità - Anno 2012"

8 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 20. April 2010, Nr. 229/19.3 RICHTIGSTELLUNG MIT WIEDERVERÖF- FENTLICHUNG Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 20 aprile 2010, n. 229/19.3 AVVISO DI RETTIFICA CON RIPUBBLICAZIONE Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini RICHTIGSTELLUNG Im Amtsblatt vom 18. Mai 2010, Nr. 20, wurde das Dekret des Abteilungsdirektors vom 20. April 2010, Nr. 229/19.3, betreffend Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches, veröffentlicht. AVVISO DI RETTIFICA Nel Bollettino Ufficiale del 18 maggio 2010, n. 20, é stato pubblicato il decreto del Direttore di Ripartizione 20 aprile 2010, n. 229/19.3, recante Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini. Aus Versehen wurde die falsche Anlage veröffentlicht. Per errore materiale è stato pubblicato un allegato sbagliato. Demzufolge wird die Wiederveröffentlichung des Dekrets vorgenommen. Si procede quindi alla ripubblicazione del decreto completo.

9 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini nimmt Einsicht DER ABTEILUNGSDIREKTOR in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, welcher unter Punkt 27, Ziffer a) vorsieht, dass die Ernennung der Mitglieder von Kommissionen für Prüfungen, Kollaudierungen und Abnahmen, sowie von anderen Kollegialorganen, soweit nicht bereits mit Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsmaßnahme delegiert, mit Ausnahme der Beratungsorgane und kollegien der Landesregierung, den jeweils zuständigen Abteilungsdirektoren übertragen wird; in den Artikel 3 des Gesetzes vom 6. August 1975, Nr. 427, in geltender Fassung, über die Errichtung der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches; in das gesetzesvertretende Dekret vom 21. September 1995, Nr. 430, in geltender Fassung, wonach die Ausübung der Verwaltungstätigkeiten des Regionalamtes für Arbeit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen delegiert wurden; in den Artikel 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 06. Jänner 1978, Nr. 58, in geltender Fassung, der die im 2. Absatz des Artikels 23 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49, in geltender Fassung, enthaltene Bestimmung über den ethnischen Proporz auch auf die Kollegialorgane des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von Bozen ausdehnt; in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608 über die Neuordnung der Kollegialorgane des Staates; in das Rundschreiben des Arbeitsministeriums Nr. 1/3PS/20133/circ/95 vom 13. Jänner 1995, das die Zusammensetzung der Kommission laut Artikel 3 des Gesetzes vom 06. August 1975, Nr. 427, in geltender Fassung, regelt; presa visione IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, che prevede al punto 27, lettera a) che la nomina dei membri delle commissioni per esami e collaudi, così come altri organi collegiali, in quanto non già delegata da leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli organi collegi di consultazione della Giunta provinciale sono delegati ai direttori di ripartizione competenti in materia; dell articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modifiche ed integrazioni, sulla costituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini; del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l esercizio delle funzioni amministrative attribuito all ufficio regionale del lavoro è stato delegato alle province autonome di Trento e Bolzano; dell articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 06 gennaio 1987, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni che estende il criterio in materia di proporzione etnica previsto dall articolo 23, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi collegiali dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Bolzano; del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sul riordino degli organi collegiali dello Stato; della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/3PS/20133/circ/95 del 13 gennaio 1995 che disciplina la composizione della commissione di cui all articolo 3 della legge 06 agosto 1975, n. 427, e successive modifiche ed integrazioni; in den Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608, in geltender Fassung, welcher außerordentliche Fälle berückdell articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni che tiene conto di casi

10 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ sichtigt und in Erwägung, dass für Südtirol die Anwesenheit von mehreren Vertretern derselben Kategorie für die Wahrnehmung der von diesen vertretenen Interessen gerechtfertigt ist; in die Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 39/1992 prot. N. 4/3PS/15590 vom 19. März 1992 des Arbeitsministeriums, welches die Möglichkeit der Anwendung von Artikel 1, 2. Absatz des Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 639/1970 vorsieht. Obgenanntes Dekret sieht eine Amtsdauer der zentralen und peripheren Organe des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von 4 Jahren vor; in die Mitteilungen der betroffenen Verwaltungen, Verbände und Vereinigungen, mit denen die eigenen Vertreter in der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches ernannt wurden; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ernennung der Mitglieder der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches in der Autonomen Provinz Bozen bestehen; verfügt 1. Die in der Anlage A angeführten Personen sind als Mitglieder der Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches in der Autonomen Provinz Bozen ernannt. 2. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. eccezionali e la considerazione secondo la quale per la provincia di Bolzano la presenza di più rappresentanti della singola categoria è giustificata dalla conformazione dell interesse di cui essi sono portatori; delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 39/1992 prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che prevede la possibilità di applicare l articolo 1, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti di organi centrali e periferici dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; delle comunicazioni delle amministrazioni, associazioni ed organizzazioni interessate che hanno designato i propri rappresentanti in seno alla commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini; considerato che sussistono i presupposti per la nomina dei membri della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini per la Provincia Autonoma di Bolzano; dispone 1. Le persone citate nell allegato A sono nominate membri della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini per la Provincia Autonoma di Bolzano. 2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. HELMUTH SINN IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. HELMUTH SINN

11 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Anlage/allegato A) Für die Landeskommission für die Lohnausgleichskasse der Arbeiter im Bauwesen und ähnliches werden folgende Vertreter ernannt: Vorsitzender: Dr. Antonio Giuseppe Morciano (it.), Direktor der Landesstelle Bozen des Nationalinstitutes für Soziale Fürsorge; Rag. Paula Ochsenreiter (dt.), Vertreterin der Abteilung Arbeit (Amt für sozialen Arbeitsschutz); als Vertreter der Arbeitnehmer: Werner Blaas (dt.), effektives Mitglied (ASGB); Friedrich Oberlechner (dt.), Ersatzmitglied (ASGB); Stefan Schwarze (dt.), effektives Mitglied (AGB/CGIL); Alfred Ebner (dt.,) Ersatzmitglied (AGB/CGIL); Wilma Huber (dt.), effektives Mitglied (SGBCISL); Heinrich Federspieler (dt.), Ersatzmitglied (SGBCISL); Nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell edilizia ed affini sono nominati i seguenti rappresentanti: Presidente: Dr. Antonio Giuseppe Morciano (it.), direttore della sede di Bolzano dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o una persona da lui delegata; Rag. Paula Ochsenreiter (ted.), funzionario della Ripartizione Lavoro (Ufficio tutela sociale del lavoro); come rappresentanti dei lavoratori: Werner Blaas (ted.), membro effettivo (ASGB); Friedrich Oberlechner (ted.), membro supplente (ASGB); Stefan Schwarze (ted.), membro effettivo (CGIL/AGB); Alfred Ebner (ted.), membro supplente (CGIL/AGB); Wilma Huber (ted.), membro effettivo (SGBCISL); Heinrich Federspieler (ted.), membro supplente (SGBCISL); als Vertreter der Arbeitgeber: Dr. Maria Clara Pagano (it.), effektives Mitglied (Unternehmerverband); Dr. Andrea Marsonet (it.), Ersatzmitglied (Unternehmerverband); Dr. Franz Josef Spinell (dt.), effektives Mitglied (Unternehmerverband); Dr. Florian Baumgartner (dt.), Ersatzmitglied (Unternehmerverband); Walter Pöhl (dt.), effektives Mitglied (Landesverband der Handwerker); Thomas Rauch (dt.), Ersatzmitglied (Landesverband der Handwerker); come rappresentanti dei datori di lavoro: Dr. Maria Clara Pagano (it.), membro effettivo (Assoimprenditori); Dr. Andrea Marsonet (it.), membro supplente (Assoimprenditori); Dr. Franz Josef Spinell (ted.), membro effettivo (Assimprenditori); Dr. Florian Baumgartner (ted.), membro supplente (Assoimprenditori); Walter Pöhl (ted.), membro effettivo (Associazione provinciale dell artigianato); Thomas Rauch (ted.), membro supplente (Associazione provinciale dell artigianato);

12 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 4 ottobre 2012, n. 39/A Determinazione dell ammontare del contributo dovuto alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione che esercitano il ramo incendi nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. Euro ,50.- cap /E Autonome Region Trentino-Südtirol DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION vom 4. Oktober 2012, Nr. 39/A Festlegung der Höhe des Beitrags, den die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben (Euro ,50.- Kap /E) IL PRESIDENTE Visto l'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, che fa obbligo alle Società di Assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nella Regione, di versare alla Cassa Regionale Antincendi un contributo pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi riscossi nell anno precedente; Vista la Circolare del Ministero dell Industria e del Commercio n. 112 del la quale stabilisce che i premi soggetti a contributo sono determinati a calcolo, mediante l applicazione ai premi complessivamente incassati in tutto il territorio dello Stato della percentuale dell 1,76%, mentre per quanto riguarda le Assicurazioni regionali il contributo si calcola in base ai premi effettivamente riscossi dentro e fuori del territorio della Regione Trentino-Alto Adige; Vista la successiva Circolare del Ministero dell Industria e del Commercio n. 194 del 26 novembre 1963 con la quale sono stati confermati i criteri di calcolo per il contributo dovuto alla Regione in base all art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24 sopra citata, e ciò anche se è venuto a cessare, per effetto delle disposizioni del comma 2 dell art. 32 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l obbligo per le imprese assicuratrici di corrispondere il contributo antincendio allo Stato; Visto il comma 3 dell art. 32, della Legge , n. 1216; Aufgrund des Art. 32 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24, gemäß dem die in der Region tätigen Brandversicherungsgesellschaften dazu verpflichtet sind, der regionalen Feuerwehrkasse einen Beitrag auf die im Vorjahr eingenommenen Prämien zu entrichten, und zwar in dem von den Staatsgesetzen festgelegten Ausmaß; Aufgrund des Rundschreibens des Ministeriums für Industrie und Handel vom 16. Jänner 1956, Nr. 112, in dem festgelegt wird, dass die beitragspflichtigen Prämien folgendermaßen berechnet werden: Auf die im ganzen Staatsgebiet insgesamt eingenommenen Prämien wird ein Prozentsatz von 1,76% angewandt; was hingegen die regionalen Versicherungsgesellschaften anbelangt, wird der Beitrag aufgrund der effektiv innerhalb und außerhalb des Gebiets der Region Trentino-Südtirol eingenommenen Prämien berechnet; Aufgrund des darauf folgenden Rundschreibens des Ministeriums für Industrie und Handel vom 26. November 1963, Nr. 194, mit dem die Kriterien für die Berechnung des der Region laut Art. 32 des oben genannten Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24 zu entrichtenden Beitrags bestätigt wurden, und zwar obwohl aufgrund der im Art. 32 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Oktober 1961, Nr enthaltenen Bestimmungen die Versicherungsgesellschaften nicht mehr dazu verpflichtet sind, dem Staat den Beitrag für den Feuerwehrdienst zu entrichten; Aufgrund des Art. 32 Abs. 3 des Gesetzes vom 29. Oktober 1961, Nr. 1216;

13 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dato atto che la misura del contributo dovuto alla Regione sui premi assicurativi, è pari al 5% della percentuale dell 1,76% prevista nella Circolare sopra citata n. 112/1956; Rilevato che nelle assicurazioni cumulative di più rischi, la quota parte del premio da attribuirsi al ramo antincendi è, per le polizze globali autoveicoli del 10%, per le polizze per rischi dei proprietari di fabbricati e i rischi degli inquilini del 40% e per le polizze cumulative furti e incendi del 50%; Visto altresì il provvedimento dell Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP) del 11 novembre 2010 n (in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2010), che fissa l aliquota del 4,75% per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell esercizio 2011 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Vista la nota prot. n del I giugno 2012, dell Amministrazione regionale inerente la richiesta alle Società di Assicurazione del prospetto riepilogativo annuale dei premi riscossi durante l esercizio 2011; Viste le relative comunicazioni di riscontro da parte delle singole Società di Assicurazione; Viste inoltre le dichiarazioni delle seguenti Società - Arch Insurance Company (Europe) Ltd, Assurant, Assicurazione Grandine Svizzera, Banca Assurance Popolari Danni S.p.A., Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico, Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Coface Assicurazioni S.p.A., Caci non Life LTD, Great Lakes Reinsurance UK PLC, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Swiss Re International SE, Wiener Städtische Versicherung AG - le quali, non hanno agenzie nella Regione, o comunque, non hanno assunto attraverso agenzie e sedi fuori della Regione stessa contratti di assicurazione incendio, o degli altri rischi connessi, per beni situati nel territorio regionale; Accertato, come risulta dal quadro allegato che fa parte integrante del presente decreto, l'ammontare dei contributi a carico delle singole Società per l'anno 2012, calcolato nella misura del 5% dell'introito Nach Bestätigung der Tatsache, dass sich das Ausmaß des der Region geschuldeten Beitrags auf die Versicherungsprämien auf 5% des in obgenanntem Rundschreiben Nr. 112/1956 vorgesehenen Prozentsatzes von 1,76% beläuft; Nach Feststellung der Tatsache, dass bei mehrere Risiken umfassenden Versicherungen der auf den Brandzweig entfallende Anteil für Kfz- Vollversicherungspolicen 10% der Prämie, für Policen für Gebäudeeigentümer und Mieter 40% der Prämie und für Diebstahl und Brandschäden umfassende Policen 50% der Prämie beträgt; Aufgrund der Maßnahme der Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (ISVAP) vom 11. November 2010, Nr (veröffentlicht im Gesetzblatt der Republik vom 22. November 2010, Nr. 273), mit der für die Berechnung der Verwaltungskosten, die von den im Haushaltsjahr 2011 eingenommenen Prämien abzuziehen sind, um die auf die Prämien zu entrichtenden Beiträge bestimmen zu können, ein Prozentsatz von 4,75% festgelegt wurde; Nach Einsichtnahme in das Schreiben der Regionalverwaltung vom 1. Juni 2012, Prot. Nr. 8101, mit dem die Versicherungsgesellschaften darum gebeten wurden, eine Jahresübersicht über die im Haushaltsjahr 2011 eingenommenen Prämien zu erstellen; Nach Einsichtnahme in die diesbezüglichen Mitteilungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften; Aufgrund der Erklärungen der Versicherungsgesellschaften Arch Insurance Company (Europe) Ltd, Assurant, Assicurazione Grandine Svizzera, Banca Assurance Popolari Danni S.p.A., Bentos Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico, Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Coface Assicurazioni S.p.A., Caci non Life LTD, Great Lakes Reinsurance UK PLC, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Swiss Re International SE, Wiener Städtische Versicherung AG, die erklärt haben, dass sie keine Agenturen in der Region besitzen oder dass über keine ihrer Agenturen oder Zweigstellen außerhalb der Region Versicherungen gegen Brandschäden oder gegen andere, damit zusammenhängende Risiken für Güter, die sich im Gebiet der Region befinden, abgeschlossen wurden; Nach Feststellung der Tatsache, dass sich gemäß beiliegender Übersicht, die ergänzender Bestandteil dieses Dekretes ist, die Höhe der von den einzelnen Versicherungsgesellschaften für

14 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ complessivo dei premi di assicurazione effettuato nell'anno 2011 al netto della detrazione del 4,75% per spese di gestione e limitatamente alla quota parte da attribuirsi, nel caso di assicurazioni cumulative di più rischi, al ramo incendi, e ammontante complessivamente ad ,50.-; Visto che si rinuncia agli ammontari inferiori a 1,00.- di Zurich Insurance Plc Norway Brach e di Zurich Insurance Plc Netherlands Branch, in quanto il costo della riscossione eccederebbe l entrata; decreta Art. 1 E determinato nella misura singolarmente indicata nell allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto il contributo dovuto per l anno 2012 alla Cassa Regionale Antincendi dalle Società di Assicurazione operanti nella Regione. Art. 2 Le Società di Assicurazione provvederanno al versamento del contributo, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2012, sul conto corrente della Tesoreria n , coordinate IBAN: IT82 H intestato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (A- BI/CAB ), presso la Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Sede di Trento (38122) Via Mantova n. 19, dando comunicazione dell'avvenuto versamento alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione I - Risorse umane, strumentali e finanziarie. La somma di ,50.- sarà introitata sul capitolo /E dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; das Jahr 2012 zu entrichtenden Beiträge auf insgesamt ,50 Euro beläuft; die Beiträge wurden in Höhe von 5% der Gesamtbetrags der im Jahr 2011 eingenommenen Versicherungsprämien berechnet, von dem bereits 4,75% für Verwaltungskosten abgezogen wurden, und beziehen sich im Falle von verschiedene Risiken umfassenden Versicherungen ausschließlich auf den Anteil, der für Brandschäden vorgesehen ist; In Anbetracht der Tatsache, dass auf die Beiträge unter 1,00 Euro der Versicherungsgesellschaften Zurich Insurance Plc Norway Brach und Zurich Insurance Plc Netherlands Branch verzichtet wird, weil die Einhebungskosten höher als die Einnahmen wären; verfügt der Abteilungsleiter: Art. 1 Der Beitrag, den die in der Region tätigen Versicherungsgesellschaften der regionalen Feuerwehrkasse für das Jahr 2012 zu entrichten haben, wird in der Höhe festgelegt, die in der beiliegenden Übersicht, welche ergänzender Bestandteil dieses Dekretes ist, neben der jeweiligen Gesellschaft angegeben ist. Art. 2 Die Versicherungsgesellschaften müssen ihren Beitrag in einer einzigen Überweisung bis zum 31. Oktober 2012 auf das Kontokorrent des Schatzamtes Nr , IBAN- Bankkoordinaten: IT82 H , lautend auf die Autonome Region Trentino-Südtirol (ABI/CAB ) bei der Bank für Trient und Bozen AG in Trient (38122), Via Mantova 19, einzahlen und der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Abteilung I - Human-, Finanz- und technische Ressourcen die erfolgte Überweisung mitteilen. Der Betrag von ,50 Euro wird im Kap ,005/E des Einnahmenvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr vereinnahmt. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden: a) von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient einzulegender Rekurs;

15 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R n b) von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr einzulegender außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik. Trento, Trient, den IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LORENZO DELLAI DER PRÄSIDENT DER REGION LORENZO DELLAI

16 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ELENCO delle Società di Assicurazione e delle somme da versare da ognuna di esse alla Regione Trentino- Alto Adige - ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, per l'anno somme calcolate sui premi riscossi durante l esercizio VERZEICHNIS der Versicherungsgesellschaften und der von einer jeden im Sinne des Art. 32 des Regionalgesetzes vom 20. August 1954, Nr. 24 für das Jahr 2012 an die Region Trentino-Südtirol zu entrichtenden Beträge, die auf der Grundlage der im Haushaltsjahr 2011 eingenommenen Prämien berechnet wurden: SOCIETA DI ASSICURAZIONE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT SEDE SITZ AMMONTARE DEL CONTRIBUTO IN EURO HÖHE DES BEITRAGS IN EURO ABC ASSICURA S.p.A VERONA 4.274,27 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MILANO ,90 AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY ROMA 2.739,76 ALA ASSICURAZIONI S.p.A MILANO 2.229,33 ALLEANZA TORO S.P.A TORINO ,10 ALLIANZ S.p.A TRIESTE ,66 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG MILANO ,90 ANTONIANA VENETA POPOLARE Ass. S.p.A TRIESTE 2.357,21 ARCA Assicurazioni S.p.A VERONA ,58 ARSICOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A ROMA 1.924,94 ASSICURATRICE MILANESE S.p.A S.CESARIO/S/PANARO (MO) 2.527,74 ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A BELLUNO 1.180,05 ASSIMOCO S.p.A. Comp. ass. e riass SEGRATE (MI) ,58 AVIPOP Assicurazioni S.p.A MILANO 3.385,94 AVIVA Assicurazioni S.p.A MILANO 1.060,33 AVIVA ITALIA S.p.A MILANO ,22 AXA Assicurazioni S.p.A MILANO ,09 AXA ART Versicherung AG Rapp. Gen. Ita MILANO 664,26 AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE MILANO ,40 BCC Assicurazioni S.p.A MILANO 1.346,98 CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS MILANO 163,97 CARIGE Assicurazioni S.p.A MILANO ,38 CATTOLICA Soc. Cattolica di Ass. Soc. Coop VERONA ,17 CF ASSICURAZIONI S.p.A ROMA 486,57 CHARTIS EUROPE SA RAPP. GEN. ITA MILANO ,57 CHIARA Assicurazioni S.p.A DESIO (MB) 5.291,92 CHUBB Insurance Company of Europe SE MILANO 1.990,75 CRÉDIT AGRICOLE Assicurazioni S.p.A MILANO 4.269,18 CREDITRAS Assicurazioni S.p.A MILANO ,42 DIALOGO Assicurazioni S.p.A MILANO 3.212,19 DONAU VERSICHERUGN AG - VIENNA INS. GR MILANO ,21 DUOMO UNI-ONE Assicurazioni S.p.A MILANO ,35 ERGO Assicurazioni S.p.A MILANO 4.288,60 FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A ROMA ,67 FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A AGRATE BRIANZA (MB) 7.820,84 FONDIARIA SAI Assicurazioni S.p.A TORINO ,97 GENERALI Assicurazioni Generali S.p.A TRIESTE ,68 GENERTEL S.p.A TRIESTE 5.834,99 GENIALLOYD S.p.A MILANO 7.037,25 GROUPAMA Assicurazioni S.p.A ROMA ,29 HDI Assicurazioni S.p.A ROMA ,79 HELVETIA Comp. Svizzera Assicurazioni SA MILANO ,30 INA ASSITALIA S.p.A ROMA ,23 INCHIARO Assicurazioni S.p.A ROMA 1.776,32 INCONTRA Assicurazioni S.p.A MILANO 9.607,60 ISI INSURANCE COMPAGNIA DI ASS. S.p.A VERONA 239,14

17 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ITALIANA Assicurazioni S.p.A MILANO ,57 ITAS MUTUA - Ist. T.A.A. Trento TRENTO ,94 ITAS - Assicurazioni S.p.A. Trento TRENTO ,90 LINEAR Assicurazioni Comp. Ass.ce Linear S.p.A BOLOGNA ,43 LLOYD S MILANO ,05 LLOYD S Rappresentanza Fiscale per l Italia MILANO 9.641,68 MEDIOLANUM Assicurazioni S.p.A BASIGLIO (MI) 2.507,04 MILANO Assicurazioni S.p.A MILANO ,81 NATIONALE SUISSE Comp. Ita. Ass. S.p.A S.DONATO MILANESE (MI) 6.064,15 PADANA ASSICURAZIONI S.p.A MILANO 735,69 POSTE ASSICURA S.p.A ROMA 2.951,35 QBE INSURANCE EUROPE LTD MILANO 4.065,29 QUIXA S.p.A MILANO 718,12 REALE MUTUA Soc.Reale mutua di Assicurazioni TORINO ,17 RSA ROYAL INTERNATIONAL INS. HOLDINGS LTD MILANO 6.256,42 RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD GENOVA ,43 R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G SEGRATE (MI) 448,26 SACE BT S.p.A ROMA 56,67 SARA Assicurazioni S.p.A ROMA ,12 SYSTEMA Compagnia Assicurazioni S.p.A MILANO 3.880,81 TIROLER VERSICHERUNG V.a.G BOLZANO/BOZEN 1.315,39 TOKIO MARINE Europe Insurance Ltd MILANO 427,75 TUA Assicurazioni S.p.A MILANO ,45 UBI Assicurazioni S.p.A MILANO ,35 UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A BOLOGNA ,75 UNIQA Protezione S.p.A UDINE 9.318,90 VITTORIA Assicurazioni S.p.A MILANO ,20 XL Insurance Company LTD MILANO 2.086,63 ZURICH INSURANCE PLC Rapp. Gen. Italia MILANO ,53 ZURICH VERSICHERUNG AG - ÖSTERREICH MILANO 146,97 ZURICH INSURANCE PLC - BELGIUM BRANCH MILANO 621,25 ZURICH DANMARK - BRANCH OF ZURICH INSU. PLC MILANO 21,23 ZURICH INSURANCE PLC - FINLAND BRANCH MILANO 261,85 ZURICH INSURANCE PLC SUCC. POUR LA FRANCE MILANO 1.215,82 ZURICH INSURANCE PLC - NIEDERLASSUNG FÜR MILANO 844,72 DEUTSCHLAND ZURICH INSURANCE PLC - SUC. EN ESPANA MILANO 406,06 ZURICH INSURANCE PLC - SWEDEN BRANCH MILANO 15,43 ZURICH INSURANCE PLC - UK BRANCH MILANO 3.995,44 ZURITEL S.p.A MILANO ,29 TOTALE/INSGESAMT ,50 IL PRESIDENTE / DER PRÄSIDENT LORENZO DELLAI

18 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE del 15 ottobre 2012, n. 43/A Conferimento del titolo di "Città" al Comune di Pergine Valsugana IL PRESIDENTE Visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, emanato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L che disciplinano le modalità e le condizioni per il conferimento ai comuni della Regione del titolo di Città e di Borgata ; Considerata l istanza formulata dal sindaco del Comune di Pergine Valsugana in data 1 agosto 2012, il quale in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 34 di data 17 luglio 2012, chiede il conferimento del titolo di Città per il Comune di Pergine Valsugana; Esaminata in particolare la Relazione illustrativa - allegata, quale parte integrante, alla citata deliberazione n. 34/2012 del consiglio comunale di Pergine Valsugana e ritenuto che sussistano e risultino adeguatamente dimostrate e documentate tutte le condizioni richieste dagli articoli 7, 8 e 10 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, e- manato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ai fini del conferimento del titolo di Città ai comuni con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, insigni per fatti storici o per attuale importanza socioeconomica perché capoluoghi di vallata, o perché poli di gravitazione nell ambito del territorio circostante e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio con particolare riguardo all assistenza e all istruzione; Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale di Trento, competente per territorio - ai sensi del primo comma dell articolo 7 del DPReg. n. 3/L del con delibera n del 7 settembre 2012, trasmessa in data 25 settembre u.s. Vista la delibera della Giunta regionale n. 198 di data 12 ottobre u.s. che autorizza il Presidente della Regione a conferire con proprio decreto il titolo di Città al Comune di Pergine Valsugana; decreta è conferito al Comune di Pergine Valsugana il titolo di Città. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trento, 15 ottobre 2012 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LORENZO DELLAI

19 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 1. Oktober 2012, Nr. 33 Bereich Deutsche Musikschulen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 1 ottobre 2012, n. 33 Area scuole di musica tedesche DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 27. August 2012 Nr zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 agosto 2012 n erlässt emana folgende Verordnung: il seguente regolamento: Artikel 1 Articolo 1 Anwendungsbereich Ambito di applicazione 1. In Durchführung von Artikel 14 Absätze 3 und 6 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, und Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird der Bereich Musikschulen in deutscher Sprache, in der Folge Bereich deutsche Musikschulen genannt, errichtet, welcher dem deutschen Bildungsressort angehört. 2. Der Bereich laut Absatz 1 hat im Sinne des Landesgesetzes vom 3. August 1977, Nr. 25, in geltender Fassung, die Aufgabe, den Gesang und die Musik, die als Mittel der Erziehung und der kulturellen Entwicklung zu verstehen sind, zu fördern und zu verbreiten, und zwar durch eigene Bildungsangebote sowie durch andere Maßnahmen, die zur Erfüllung der genannten Aufgaben als geeignet erachtet werden. 3. Die Gemeinden sind verpflichtet, den einzelnen Musikschulen, die dem mit Absatz 1 errichteten Bereich angehören, kostenlos die notwendigen Räume für Organisation, Durchführung und Verwaltung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Auch die Kosten für die reguläre Funktionstüchtigkeit dieser Räumlichkeiten wie für Einrichtung, Strom, Wasser, Heizung und Reinigung gehen zu Lasten der Gemeinden. 1. In esecuzione dell articolo 14, commi 3 e 6, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e dell articolo 1, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è istituita l area scuole di musica in lingua tedesca, di seguito denominata area scuole di musica tedesche, facente capo al Dipartimento istruzione e formazione tedesca. 2. Ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, l area di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare il canto e la musica, intesi come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite opportune offerte formative, nonché mediante l adozione di altri provvedimenti ritenuti idonei all assolvimento di detti compiti. 3. I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione delle singole scuole di musica appartenenti all area istituita ai sensi del comma 1 i necessari locali per l organizzazione, l attuazione e l amministrazione delle loro attività. Anche le spese per il regolare funzionamento di questi locali, come per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, sono a carico dei comuni.

20 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Artikel 2 Articolo 2 Zuständigkeiten des Bereichs deutsche Musikschulen 1. Der Bereich deutsche Musikschulen sorgt als Teil des Bildungssystems des Landes für: Competenze dell area scuole di musica tedesche 1. L area scuole di musica tedesche, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a: a) pianificare, attuare e controllare le attività di a) die Planung, Durchführung und Kontrolle der Tätigkeiten laut Artikel 1 Absatz 2, cui all articolo 1, comma 2; b) die Planung der Errichtung und Verteilung b) pianificare la costituzione e la dislocazione di von Musikschulen im Lande, um eine ausgewogene scuole di musica sul territorio provinciale, per musikalische Grundausbildung und garantire un adeguata formazione musicale ein ausreichendes musikpädagogisches Angebot di base ed un idonea offerta musico-pedago- zu gewährleisten, gica; c) die Führung der von der Landesregierung c) gestire le scuole di musica istituite dalla Giunta errichteten Musikschulen, die für einen vielseitigen provinciale, le quali svolgono molteplici at- Musikunterricht in ihrem Einzugsgebiet tività di insegnamento musicale per il rispetti- sorgen und durch ein breit gefächertes vo bacino di utenza e assolvono un importantività Angebot an Instrumental- und Vokalunterricht te compito di formazione pubblica, con un und durch gemeinsames Singen und Musizieren ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali einen wichtigen öffentlichen Bildungs- e vocali e con attività di canto corale e musi- auftrag erfüllen und wesentlich zu einer ca d insieme, contribuendo in misura determinante ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung allo sviluppo complessivo della per- beitragen, sonalità; d) die Erarbeitung der Lehrpläne, der Studienordnungen d) elaborare dei piani e degli ordinamenti di stugeln und der internen Verfahrensredio nonché delle regole procedurali interne der deutschen Musikschulen, per le scuole di musica in lingua tedesca; e) die Planung und die Organisation der Fortbildung e) pianificare ed organizzare l aggiornamento des Personals, del personale; f) die Evaluation der durchgeführten Tätigkeiten, f) valutare le attività svolte; g) die Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften, g) collaborare con altri enti, organizzazioni, as- Organisationen und Verbänden sociazioni, con scuole dell infanzia e scuole sowie mit den Kindergärten und mit Schulen di ogni ordine e grado; jeder Art und Stufe, h) die Erforschung, Vermittlung und Pflege des musikalischen Erbes, i) die Herausgabe von Publikationen und wissenschaftlichen Beiträgen. h) svolgere attività di ricerca, diffusione e valorizzazione del patrimonio musicale; i) curare l edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici. Artikel 3 Articolo 3 Funktionale Autonomie und verwaltungsmäßig verantwortliche Stellen Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa 1. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Eigenheiten der Förderung und der Verbreitung des Gesangs und der Musik wird dem Bereich deutsche Musikschulen funktionale Autonomie zuerkannt. Er ist die verwaltungsmäßig verantwortliche Stelle im Sinne von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1. Die diesem Bereich zugewiesenen Finanzmittel, wozu auch die Beiträge anderer Körperschaften öffentlicher und privatrechtlicher Natur sowie die Schulgebühren, die von den Schülerinnen und Schülern der Musikschulen eingezahlt werden, zählen, werden im Einklang mit den Richtlinien 1. Tenuto conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e della musica, all area scuole di musica tedesche è riconosciuta autonomia funzionale. L area è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati, nei quali rientrano anche i contributi di altri enti pubblici o privati, nonché le rette di frequenza versate dagli allievi e dalle allieve delle scuole di musica, sono distribuiti ed impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/dalla direttrice di dipartimento.

21 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ des Ressortdirektors oder der Ressortdirektorin aufgeteilt und verwendet. 2. Die Schulgebühren werden mit Beschluss der Landesregierung geregelt und festgelegt. 3. Die Einhebung der Schulgebühren erfolgt über ein getrenntes Verrechnungssystem, welches die Einrichtung eines Kontokorrents je Musikschuldirektion vorsieht. Die Einnahmen auf diesen Konten sind innerhalb der ersten fünf Tage eines jeden Monats beim Schatzmeister des Landes einzuzahlen. Die Sachbearbeitung der Schulgebühren obliegt der zuständigen Musikschuldirektion, die Verantwortung liegt bei der Musikschuldirektorin oder dem Musikschuldirektor. 2. Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. 3. La riscossione delle rette di frequenza è effettuata tramite un sistema di conteggio separato, che prevede l istituzione di un conto corrente per ciascuna direzione di scuola di musica. Le entrate su questi conti devono essere versate entro i primi cinque giorni di ogni mese al Tesoriere della Provincia. La competente direzione di scuola di musica provvede alla gestione delle rette di frequenza, di cui è responsabile la direttrice/il direttore della scuola di musica. Artikel 4 Articolo 4 Koordinierung des Bereichs Coordinamento dell area 1. Der Bereich deutsche Musikschulen wird von einem Landesmusikschuldirektor oder von einer Landesmusikschuldirektorin koordiniert. Diese Person steht den Direktorinnen und Direktoren der Musikschulen und dem Personal, das dem Referat Volksmusik und der zentralen Verwaltungsdienststelle zugeordnet ist, direkt vor. 1. L area scuole di musica tedesche è coordinata da un direttore/una direttrice provinciale delle scuole di musica. Al direttore/alla direttrice provinciale delle scuole di musica spetta il ruolo di diretto/diretta superiore delle direttrici e dei direttori delle scuole di musica e del personale assegnato al servizio sezione musica popolare ed al servizio amministrativo centrale. Artikel 5 Articolo 5 Funktionen der Landesmusikschuldirektorin oder des Landesmusikschuldirektors und der Direktoren und Direktorinnen der Musikschulen Funzioni del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica nonché dei direttori e delle direttrici delle scuole di musica 1. Die Landesmusikschuldirektorin oder der Landesmusikschuldirektor übt diese Funktion im Einklang mit den Leitlinien und Zielen aus, die sie bzw. er mit dem vorgesetzten Ressortdirektor oder der vorgesetzten Ressortdirektorin vereinbart. Sie oder er hat zudem die Aufgaben und Befugnisse einer Abteilungsdirektorin bzw. eines Abteilungsdirektors gemäß den Artikeln 10 und 13 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung. Ihr oder ihm obliegt im Besonderen auch die fachliche Beratung, die Leitung und die Aufsicht für alle musikpädagogischen Aspekte und Leistungen. Diese Aufgaben nimmt sie oder er in Absprache mit dem vorgesetzten Ressortdirektor oder der vorgesetzten Ressortdirektorin wahr. 2. Die Direktorinnen und Direktoren der Musikschulen haben die Aufgaben und Befugnisse gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung. Im Besonderen leiten sie die Musikschuldirektionen und planen, koordinieren, fördern und überwachen alle Tätigkeiten der jeweiligen Musikschule. 1. Il direttore/la direttrice provinciale delle scuole di musica esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta; esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. Al direttore/alla direttrice provinciale compete in particolare la consulenza professionale, la direzione e la vigilanza di tutti gli aspetti e prestazioni inerenti alla didattica e alla pedagogia musicale. Tali compiti sono svolti d intesa con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. 2. Le direttrici e i direttori delle scuole di musica esercitano le funzioni di cui all articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. In particolare dirigono le direzioni delle scuole di musica e provvedono alla pianificazione, al coordinamento, alla promozione ed al controllo di tutte le attività delle rispettive scuole di musica.

22 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Artikel 6 Articolo 6 Verantwortung und Vertragstätigkeit des Landesmusikschuldirektors oder der Landesmusikschuldirektorin Responsabilità ed attività contrattuale del direttore/della direttrice provinciale delle scuole di musica 1. Die Landesmusikschuldirektorin oder der Landesmusikschuldirektor ist für die Rechtmäßigkeit der selbst ergriffenen Verwaltungsmaßnahmen verantwortlich und setzt die vertraglichen Verpflichtungen gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, um. 1. La direttrice/il direttore provinciale delle scuole di musica risponde della legittimità dei provvedimenti da lui/lei adottati e provvede agli adempimenti contrattuali ai sensi dell articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Artikel 7 Articolo 7 Fachbeirat Comitato consultivo 1. Die Landesregierung kann einen Fachbeirat einsetzen, der sich aus mindestens fünf und höchstens sieben Mitgliedern zusammensetzt. Der Beirat hat beratende Funktion bei Fragen, die die Entwicklung und Neuausrichtung des Musikschulwesens betreffen. Die Mitglieder des Fachbeirates sind Fachleute in den Bereichen Musik, Bildung und Kultur oder sie vertreten musikalische Verbände oder Gemeindeverwaltungen. Für diese Beratungstätigkeit steht ausschließlich Spesenersatz zu. 1. La Giunta provinciale può nominare un comitato consultivo, composto da un minimo di cinque e un massimo di sette membri. Il comitato ha funzioni consultive in materia di sviluppo e di orientamento dell area scuole di musica. I membri del comitato sono esperti ed esperte nei settori della musica, dell istruzione e della cultura o rappresentanti delle associazioni musicali e delle amministrazioni comunali. Per questa attività di consulenza spetta unicamente il rimborso spese. Artikel 8 Articolo 8 Zusammensetzung des Bereiches deutsche Musikschulen Composizione dell area scuole di musica tedesche 1. Der Bereich deutsche Musikschulen besteht aus den in der Anlage A aufgelisteten Musikschuldirektionen, dem Referat Volksmusik und der zentralen Verwaltungsdienststelle. 1. L area scuole di musica tedesche è costituita dalle direzioni delle scuole di musica elencate nell Allegato A, dalla sezione musica popolare e dal servizio amministrativo centrale. Artikel 9 Articolo 9 Führung der Musikschulen der ladinischen Ortschaften und Formen der Zusammenarbeit Gestione delle scuole di musica delle località ladine e forme di collaborazione 1. Der Landesrat oder die Landesrätin, der bzw. die für das ladinische Bildungsressort zuständig ist, kann die Führung der Musikschulen der ladinischen Ortschaften dem Bereich deutsche Musikschulen übertragen. 2. Auf jeden Fall werden die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zwischen dem Bereich deutsche Musikschulen und den Musikschulen der ladinischen Ortschaften auf Grund einer eigenen Vereinbarung zwischen den zuständigen Landesrätinnen oder Landesräten geregelt. 1. L assessore/assessora competente per il Dipartimento istruzione e formazione ladina può delegare la gestione delle scuole di musica delle località ladine all area scuole di musica tedesche. 2. In ogni caso, le varie forme di collaborazione tra l area scuole di musica tedesche e le scuole di musica delle località ladine sono regolamentate da un apposito accordo tra gli assessori/le assessore competenti.

23 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Artikel 10 Articolo 10 Zuteilung des Personals Assegnazione del personale 1. Das Lehr- und Verwaltungspersonal, das zum 31. August 2012 die Planstellen des aufgelösten Institutes für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache besetzt, wird proportional dem Bereich deutsche Musikschulen zugeteilt, wobei die Regelung laut Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, zu beachten ist. Im Falle einer Übertragung laut Artikel 9 Absatz 1 geht das ganze Personal über. 1. Il personale insegnante ed amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l educazione musicale in lingua tedesca e ladina è assegnato proporzionalmente all area scuole di musica tedesche, ferme restando le previsioni di cui all articolo 6, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. In caso di delega ai sensi dell articolo 9, comma 1, è assegnato l intero personale. Artikel 11 Articolo 11 Vermögen Patrimonio 1. Ab 1. Jänner 2013 übernimmt die Autonome Provinz Bozen alle Güter des aufgelösten Instituts für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache und tritt in sämtliche aktive und passive Rechtsverhältnisse des Instituts ein. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 l intero patrimonio del disciolto Istituto per l educazione musicale in lingua tedesca e ladina passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. Artikel 12 Articolo 12 Übergangsbestimmung Norma transitoria 1. In erster Anwendung wird die im Dienst stehende Landesmusikschuldirektorin mit der Koordinierung des Bereichs laut Artikel 1 beauftragt. 2. Der zukünftige Landesmusikschuldirektor oder die zukünftige Landesmusikschuldirektorin wird als Bereichskoordinator bzw. Bereichskoordinatorin eingestuft. 3. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates des Institutes für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache hinsichtlich der Lehrpläne, der Studienordnungen, der Prüfungsordnung, der Durchführung der Sommermusikwochen, der Begabtenförderung, der Zusammenarbeit mit den musikalischen Verbänden und Institutionen aus dem Inland und Österreichs und die Maßnahmen zur organisatorischen Führung des Landesjugendsinfonieorchesters bleiben, soweit mit diesem Dekret vereinbar, solange aufrecht, bis sie durch neue Maßnahmen ersetzt werden. 1. In prima applicazione la direttrice provinciale delle scuole di musica reggente è incaricata del coordinamento dell area di cui all articolo Il futuro direttore/la futura direttrice provinciale delle scuole di musica è inquadrato/inquadrata come coordinatore/coordinatrice di area. 3. Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l educazione musicale in lingua tedesca e ladina relative ai piani e agli ordinamenti di studio, al regolamento di esame, allo svolgimento delle settimane musicali estive, alla promozione dei talenti, alla collaborazione con le associazioni e istituzioni musicali italiane e austriache, nonché i provvedimenti sulla gestione organizzativa dell orchestra sinfonica giovanile provinciale rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente decreto, finché non saranno sostituiti da nuovi provvedimenti. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 1. Oktober 2012 Bolzano, 1 ottobre 2012 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

24 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Anlage A) Allegato A) Musikschuldirektion mit Schulstellen Direzioni di scuola di musica e relativi plessi Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule* Comuni nel bacino di utenza della scuola di musica* 1. Bozen / Bolzano 3 Gemeinden / 3 comuni Bozen Gries/Bolzano - Gries (Sitz/Sede) 1. Bozen/Bolzano Bozen Altstadt/Bolzano - Centro 2. Karneid/Cornedo Jenesien/S. Genesio 3. Jenesien/S. Genesio 2. Brixen / Bressanone 9 Gemeinden / 9 comuni Stadt/Città (Sitz/Sede) 4. Brixen/Bressanone Mühlbach/Rio di Pusteria 5. Franzensfeste/Fortezza Vintl/Vandoies 6. Lüsen/Luson 7. Natz-Schabs/Naz-Sciaves 8. Vahrn/Varna 9. Mühlbach/Rio di Pusteria 10. Rodeneck/Rodengo 11. Terenten/Terento 12. Vintl/Vandoies 3. Bruneck / Brunico 6 Gemeinden / 6 comuni Stadt/Città (Sitz/Sede) 13. Bruneck/Brunico Ehrenburg/Casteldarne 14. Gais/Gais 15. Percha/Perca 16. Pfalzen/Falzes 17. St. Lorenzen/S. Lorenzo 18. Kiens/Chienes 4. Klausen / Seis Chiusa / Siusi Klausen/Chiusa (Sitz/Sede) Seis/Siusi St. Peter-Villnöß/S. Pietro-Funes 5. Lana/Ulten/Nonsberg Lana/Val d Ultimo/Val di Non Lana/Lana (Sitz/Sede) St. Walburg/S. Valpurga U.lb.Fr.i.W.-St. Felix/Senale-San Felice 10 Gemeinden / 10 comuni 19. Barbian/Barbiano 20. Feldthurns/Velturno 21. Kastelruth/Castelrotto 22. Klausen/Chiusa 23. Lajen/Laion 24. Tiers/Tires 25. Villanders/Villandro 26. Villnöß/Funes 27. Völs/Fiè 28. Waidbruck/Ponte Gardena 9 Gemeinden / 9 comuni 29. Burgstall/Postal 30. Lana/Lana 31. Laurein/Lauregno 32. Proveis/Proves 33. St. Pankraz/S. Pancrazio 34. Tisens/Tesimo 35. Tscherms/Cermes 36. U.lb.Fr.i.W.-St. Felix/Senale-San Felice 37. Ulten/Val d Ultimo

25 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Musikschuldirektion mit Schulstellen Direzioni di scuola di musica e relativi plessi 6. Leifers/Regglberg/ Laives/Regglberg Leifers/Laives (Sitz/Sede) Deutschnofen/Nova Ponente Aldein/Aldino Welschnofen/Nova Levante 7. Meran / Passeier Merano / Passiria Meran/Merano (Sitz/Sede) St. Leonhard Passeier/ S.Leonardo Passiria Moos in Passeier/ Moso in Passiria 8. Oberer Vinschgau/ Alta Val Venosta Prad/Prato (Sitz/Sede) Mals/Malles St. Valentin/Curon Laas/Lasa 9. Oberes Pustertal Alta Val Pusteria Welsberg/Monguelfo (Sitz/Sede) Toblach/Dobbiaco Innichen/S. Candido Olang/Valdaora 10. Ritten / Sarntal Renon/ Val Sarentino Klobenstein/Collalbo Sarntal/Val Sarentino Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule* Comuni nel bacino di utenza della scuola di musica* 6 Gemeinden / 6 comuni 38. Branzoll/Bronzolo 39. Leifers/Laives 40. Pfatten/Vadena 41. Aldein/Aldino 42. Deutschnofen/Nova Ponente 43. Welschnofen/Nova Levante 12 Gemeinden / 12 comuni 44. Algund/Lagundo 45. Hafling/Avelengo 46. Kuens/Caines 47. Marling/Marlengo 48. Meran/Merano 49. Riffian/Riffiano 50. Schenna/Scena 51. Tirol/Tirolo 52. Vöran/Verano 53. Moos in Passeier/Moso in Passiria 54. St.Leonhard in Passeier/S. Leonardo in Passiria 55. St. Martin in Passeier/S. Martino in Passiria 8 Gemeinden / 8 comuni 56. Glurns/Glorenza 57. Graun/Curon 58. Mals/Malles 59. Prad/Prato 60. Schluderns/Sluderno 61. Stilfs/Stilves 62. Taufers i.m./tubre 63. Laas/Lasa 9 Gemeinden / 9 comuni 64. Gsies/Valle di Casies 65. Innichen/S. Candido 66. Niederdorf/Villa Bassa 67. Olang/Valdaora 68. Prags/Braies 69. Rasen-Antholz/Rasun-Anterselva 70. Sexten/Sesto 71. Toblach/Dobbiaco 72. Welsberg/Monguelfo 2 Gemeinden / 2 comuni 73. Ritten/Renon 74. Sarntal/Sarentino

26 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Musikschuldirektion mit Schulstellen Direzioni di scuola di musica e relativi plessi Gemeinden im Einzugsgebiet der Musikschule* Comuni nel bacino di utenza della scuola di musica* 11. Sterzing / Vipiteno 5 Gemeinden / 5 comuni Stadt/Città 75. Brenner/Brennero 76. Freienfeld/Campo di Trens 77. Pfitsch/Val di Vizze 78. Ratschings/Racines 79. Sterzing/Vipiteno 12. Taufers / Ahrntal Campo Tures/Valle Aurina Sand i.t./campo Tures (Sitz/Sede) St. Johann/S. Giovanni 4 Gemeinden / 4 comuni 80. Ahrntal/Valle Aurina 81. Mühlwald/Selva dei Molini 82. Prettau/Predoi 83. Sand in Taufers/Campo Tures 13. Unterland/ Bassa Atesina 10 Gemeinden / 10 comuni Auer/Ora (Sitz/Sede) 84. Altrei/Anterivo Tramin/Termeno 85. Auer/Ora Salurn/Salorno 86. Kurtatsch/Cortaccia Kurtatsch/Cortaccia 87. Kurtinig/Cortina 88. Margreid/Magrè 89. Montan/Montagna 90. Neumarkt/Egna 91. Salurn/Salorno 92. Tramin/Termeno 93. Truden/Trodena 14. Unterer Vinschgau / Bassa Val Venosta Naturns/Naturno (Sitz/Sede) Latsch/Laces Schlanders/Silandro Schnals/Senales 15. Überetsch/Mittleres Etschtal Oltradige / Media Val d Adige Eppan/Appiano (Sitz/Sede) Kaltern/Caldaro Terlan/Terlano Mölten/Meltina 8 Gemeinden / 8 comuni 94. Kastelbell/Castelbello 95. Latsch/Laces 96. Naturns/Naturno 97. Partschins/Parcines 98. Plaus/Plaus 99. Schnals/Senales 100. Martell/Martello 101. Schlanders/Silandro 7 Gemeinden/ 7 comuni 102. Eppan/Appiano 103. Kaltern/Caldaro 104. Andrian/Andriano 105. Gargazon/Gargazzone 106. Mölten/Meltina 107. Nals/Nalles 108. Terlan/Terlano Schüler/innen können in begründeten Fällen auch Musikschulen außerhalb ihres Einzugsgebietes besuchen. In casi motivati gli allievi e le allieve possono frequentare anche scuole di musica al di fuori del bacino di utenza di appartenenza.

27 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ANMERKUNGEN Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all articolo 1 comma 1: Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr. 15 beinhaltet Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für den Dreijahreszeitraum (Finanzgesetz). Der Text von Artikel 14 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, lautet wie folgt: La legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, contiene disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l anno finanziario 2011 e per il triennio (Legge finanziaria). Il testo dell articolo 14 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è il seguente: Artikel 14 Articolo 14 Rationalisierungsmaßnahmen im Bereich der Landesdienste Misure di razionalizzazione dei servizi provinciali (1) Im Hinblick auf die Rationalisierung der Verwaltungsstrukturen und der öffentlichen Ausgaben übernehmen die Ressorts für Bildung ab dem 1. Jänner 2011 die Aufgaben, welche derzeit die Pädagogischen Institute des Landes, für jede Sprachgruppe, im Sinne des Landesgesetzes vom 30. Juni 1987, Nr. 13, in geltender Fassung, wahrnehmen; mit demselben Datum ist das genannte Gesetz aufgehoben. (2) Die Bildungsressorts übernehmen bis zum 31. August 2011 bezüglich der Didaktik und bis zum 31. Dezember 2011 in buchhalterischer Hinsicht für die Bereiche ihrer jeweiligen Zuständigkeit die Aufgaben bezüglich der Berufsbildung. Dabei gewährleisten sie die funktionale Autonomie sowie die Besonderheiten und die Eigenheiten der Berufsbildung, insbesondere in Bezug auf die Berufsorientierung, die Aus- und Weiterbildung. Mit Durchführungsverordnung, die bis zum 31. August 2011 erlassen wird, wird das Organisationsmodell festgelegt, das die funktionale Autonomie sowie die Besonderheiten und Eigenheiten der Berufsbildung gewährleistet. (3) Für die Zwecke laut Absatz 2 übernehmen die Bildungsressorts bis zum 31. August 2012 bezüglich der Didaktik und bis zum 31. Dezember 2012 in buchhalterischer Hinsicht im Bereich der jeweiligen Zuständigkeit und gemäß den inhaltlichen und organisatorischen Vorgaben einer bis zu den besagten Fristen zu erlassenden Verordnung, welche der funktionalen Autonomie Rechnung trägt, auch die Aufgaben der mit besagtem Datum aufgelösten Institute für Musikerziehung laut Landesgesetz vom 3. August 1977, Nr. 25. Aufrecht bleibt in jedem Falle die Pflicht der Gemeinden, die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung zu (1) Nell ottica di una razionalizzazione delle strutture amministrative e della spesa pubblica, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono, a decorrere dal 1 gennaio 2011, agli adempimenti già attribuiti, per ciascun gruppo linguistico, agli istituti pedagogici provinciali ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, abrogata dalla medesima data. (2) I dipartimenti istruzione e formazione assumono entro il 31 agosto 2011 quanto all attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2011, per i rispettivi ambiti di competenza, le funzioni inerenti alla formazione professionale, garantendo l autonomia funzionale e le specificità e peculiarità della formazione professionale stessa, in particolare per quanto attiene all orientamento e alla formazione iniziale e continua. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 agosto 2011, resta definito il modello organizzativo volto a garantire l'autonomia funzionale e le specificità e le peculiarità della formazione professionale. (3) Per le finalità di cui al comma 2, i dipartimenti istruzione e formazione provvedono altresì, entro il 31 agosto 2012 quanto all attività didattica e contabilmente entro il 31 dicembre 2012, nei rispettivi ambiti di competenza, agli adempimenti assolti dagli istituti per l educazione musicale di cui alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sciolti dalla medesima data, secondo modalità organizzative e procedurali da disciplinarsi in via regolamentare tenendo conto dell autonomia funzionale, entro i termini predetti. Resta in ogni caso fermo l obbligo dei comuni di mettere gratuitamente a disposizione le aule necessarie alla diffusione

28 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ stellen, die für die Verbreitung und Pflege von Musik und Gesang erforderlich sind. Musik und Gesang werden dabei als Mittel der Erziehung und der kulturellen Entwicklung der Persönlichkeit im Sinne des Landesgesetzes vom 3. August 1977, Nr. 25, verstanden. (4) Nach Artikel 5 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, ist folgender Absatz eingefügt: 4/bis. Abweichend von den Bestimmungen laut Absatz 1 können die Bildungsressorts, welche, soweit mit Landesgesetz nicht anderweitig bestimmt, die in der Zuständigkeit des Landes stehenden Aufgaben der schulischen und beruflichen Bildung für jede Sprachgruppe und, was die ladinische Sprachgruppe betrifft, auch die Aufgaben auf dem Sachgebiet ladinische Kultur umfassen, auch aus einem oder aus mehreren Ämtern bestehen. (5) Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, erhält folgende Fassung: 4. Hat der dem Bildungsressort vorgesetzte Direktor nicht die Funktionen als Hauptschulamtsleiter oder als Schulamtsleiter inne, so übt er die von Artikel 10 Absatz 1 zweiter, dritter und vierter Satz und Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24.Juli 1996, Nr. 434, vorgesehenen Befugnisse nicht aus. (6) Nach Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, wird folgender Absatz hinzugefügt: 5. Der Ressortdirektor, der Hauptschulamtsleiter und der Schulamtsleiter können zur Erledigung ihrer Amtsobliegenheiten Schulinspektoren und Bereichskoordinatoren heranziehen. (7) Ab dem 1. Jänner 2012 sind die Ziffern 20 und 21 der Anlage A des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, aufgehoben. Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 beinhaltet die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. del canto e della musica intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, individuale e globale della personalità ai sensi della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25. (4) Dopo il comma 4 dell articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma: 4/bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i dipartimenti istruzione e formazione, raggruppanti, per quanto non diversamente disposto con legge provinciale, le funzioni inerenti all istruzione scolastica e alla formazione professionale di competenza provinciale per ciascun gruppo linguistico e, per quello ladino, anche le funzioni relative alla materia cultura ladina, possono essere costituiti anche da uno o più uffici. (5) Il comma 4 dell articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito: 4. Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico. (6) Dopo il comma 4 dell articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma: 5. Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d area. (7) A decorrere dal 1 gennaio 2012, i punti 20 e 21 dell allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati. La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, contiene la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 1 Articolo 1 Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung Principi generali e delegificazione (1) Zur Verwirklichung der vom Gesetz vorgesehenen Ziele hält sich das Land in der Verwaltungstätigkeit an die Kriterien der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Rationalität und der Publizität. (2) Die Organisationseinheiten des Landes und der vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren möglichst vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in Bezug auf die Arbeitssysteme und (1) L'attività amministrativa della Provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. (2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del per-

29 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals und der Arbeit sowie in Bezug auf die Mitarbeit von Externen. (3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1 und 2 wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln enthaltenen Grundsätze, mit Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können, folgendes geregelt: a) die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie nicht unerlässlich sind, deren Abschaffung oder Ersetzung, b) die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren, wenn sie sich auf die gleiche private oder öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran beteiligen, unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das nicht unerlässliche Einvernehmen und Einverständnis ausgeschaltet und monokratischen Organen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in kollegialer Form ausgeübt werden müssen, c) die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlass von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind, d) die Auflassung von Verfahren, welche den von den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr entsprechen oder welche im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen, e) die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die größer als der Nutzen sind; dabei kann die administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden, f) die Anpassung der substantiellen Regelungen mit den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des EU-Rechts, wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können, g) die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen, sofern die Gründe für bereichsmäßige Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind. (4) Für die Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben, die auf eine Vereinfachung der Verfahren, eine Wiedererlangung der Effizienz und Produktivität und eine Neugestaltung und Verbesserung der Dienste innerhalb der Landesverwaltung ausgerichtet sind, ist der Generaldirektor des Landes ermächtigt, im Versuchswege und für einen Zeitraum von zwei Jahren, der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, mit Dekret Bestimmungen über die versuchsweise Durch- sonale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni e- sterne. (3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione; b) le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; c) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi; d) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario; e) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più e- levati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; f) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio. (4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione

30 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ führung von geeigneten Verfahren zu erlassen, die darauf hinzielen, die Verwaltungstätigkeit zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, gegebenenfalls auch in Abweichung von den bestehenden Bestimmungen. amministrativa. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2: Note all articolo 1 comma 2: Das Landesgesetz vom 3. August 1977, Nr. 25, beinhaltet die Errichtung von Instituten für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache und in italienischer Sprache. La legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, contiene disposizioni sulle Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana. Der Text des Landesgesetzes vom 3. August 1977, Nr. 25, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 1 Articolo 1 (1) Zum Zwecke der Förderung der Verbreitung des Gesanges und der Musik, die als Mittel der Erziehung und der kulturellen Entwicklung zu verstehen sind, werden mit Sitz in Bozen errichtet: a) das Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache, b) das Institut für Musikerziehung in italienischer Sprache. (2) Jedes Institut hat eine in jeder Hinsicht autonome Verwaltung. (3) In den beigeschlossenen Satzungen sind die Ziele, die Bestimmungen über den Aufbau und die Tätigkeit des betreffenden Institutes festgelegt. Diese Satzungen können mit Beschluss der Landesregierung geändert werden. (4) Die Gemeinden sind verpflichtet, den Instituten für Musikerziehung kostenlos Räume für ihre Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. (1) Al fine di promuovere la diffusione del canto e della musica, intesi come mezzi di educazione e di sviluppo culturale, sono istituiti con sede in Bolzano: a) l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina; b) l istituto per l educazione musicale in lingua italiana. (2) Ogni istituto ha una gestione autonoma a tutti gli effetti. (3) Negli allegati statuti sono stabilite le finalità, le norme sulla organizzazione interna e sul funzionamento del relativo istituto. Tali statuti possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. (4) I comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuita le aule per le attività degli istituti per l'educazione musicale. Artikel 2 Articolo 2 (1) Die Landesregierung ist ermächtigt, jene Mittel zu verwenden, die im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Oktober 1958, Nr. 7, in geltender Fassung, vorgesehen sind und zwar mit einem jährlichen Ausgabenaufwand, der im Haushaltsgesetz festzusetzen ist. Im Haushaltsjahr 1977 darf dieser Aufwand 280 Millionen Lire für das Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache und 140 Millionen Lire für das Institut für Musikerziehung in italienischer Sprache nicht überschreiten. (1) La Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, con un impegno di spesa annuo da stabilirsi con legge di bilancio. Per l'esercizio finanziario 1977 tale impegno di spesa non può superare l'importo di lire 280 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e di lire 140 milioni per l'istituto per l'educazione musicale in lingua italiana. Artikel 3 Articolo 3 (1) Die Beiträge werden mit Beschluss der Landesregierung gewährt und unterliegen der Genehmigung des jährlichen Tätigkeitsprogrammes, des Voranschlages für das laufende Jahr, des Berichtes über die abgewickelte Tätigkeit und der Schlussabrechnung für das vorangegangene Jahr; von jeder anderen Verfahrensvorschrift und Bedingung, die das Landesgesetz (1) I contributi vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale e sono subordinati all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, della relazione sull'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7,

31 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ vom 29. Oktober 1958, Nr. 7, in geltender Fassung, vorsieht, wird hierbei abgesehen. (2) Die Landesregierung kann innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt das jährliche Tätigkeitsprogramm und die Voranschläge für ungültig erklären, sofern sie gegen ein Gesetz verstoßen, oder in jedem anderen Falle mit begründeter Anforderung eine Überprüfung veranlassen. e successive modifiche. (2) Nei trenta giorni successivi al ricevimento del programma annuale di attività e dei bilanci preventivi, la Giunta provinciale potrà annullarli in caso di violazione di legge ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata. Artikel 4 Articolo 4 (1) Im Falle festgestellter Funktionsunfähigkeit der Organe des einzelnen Instituts oder schwerwiegender Unregelmäßigkeiten kann die Landesregierung die Auflösung des Verwaltungsrates anordnen und an seiner Stelle einen außerordentlichen Verwalter ernennen, der die ordentliche Verwaltung des Instituts zu führen und innerhalb von sechs Monaten nach seiner Ernennung die Neubildung des Verwaltungsrates zu veranlassen hat. (1) In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi di ciascun istituto o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un amministratore straordinario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione. Artikel 5 Articolo 5 (1) Die Stellenpläne und die Personaldienstordnungen werden unter Wahrung der Bestimmung von Absatz 2 dieses Artikels vom jeweiligen Verwaltungsrat beschlossen. Dieser Beschluss muss von der Landesregierung genehmigt werden. (2) Die Besoldung und rechtliche Stellung des Personals muss, soweit es sich um das unterrichtende Personal handelt, jener des Personals der Landesberufsschulen, und soweit es sich um das Verwaltungspersonal handelt, jener des Verwaltungspersonals der Landesregierung angeglichen sein. (3) Die Institute sind außerdem ermächtigt, Unterrichtspersonal mit befristetem privatrechtlichem Arbeitsvertrag aufzunehmen. Der einzige Artikel des Landesgesetzes vom 30. Juli 1981, Nr. 23, wird auf das Personal nicht angewandt, das mit befristetem privatrechtlichem Arbeitsvertrag aufgenommen wird, wenn sich der Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr bezieht. Die Abfertigung wird von den Instituten ausgezahlt. (4) Im Falle besonderer Erfordernisse sind die genannten Institute auch ermächtigt, eigenes Unterrichtspersonal gemäß vorhergehendem Absatz Organisationen und Körperschaften zur Verfügung zu stellen, und zwar mittels entsprechender Vereinbarungen, die vom Landesausschuss zu genehmigen sind. (1) Nel rispetto di quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le piante organiche e l'ordinamento del personale vengono deliberati dal rispettivo consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale. (2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve essere adeguato per quanto riguarda il personale insegnante a quello del personale delle scuole professionali della Provincia e, per quanto riguarda il personale amministrativo, a quello del rispettivo ruolo provinciale. (3) Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 23. L'indennità di fine rapporto è corrisposta dagli istituti stessi. (4) Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale. Artikel 6 Articolo 6 (1) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes wird das unterrichtende Personal und das Verwaltungspersonal, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits hauptamtlich und mit Jahresgehalt bei den Musikkursen des Südtiroler Kulturinstitutes beauftragt ist, mit Beschluss des Verwaltungsrates des Instituts für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache als Personal des Instituts für Musikerziehung für die deut- (1) In sede di prima applicazione della presente legge, il personale insegnante ed amministrativo, già incaricato a tempo pieno e a stipendio annuo presso i corsi di musica del "Südtiroler Kulturinstitut" all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, viene, con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina, inquadrato quale personale dell'istituto per l'educazione musicale

32 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ sche und ladinische Sprache in die Laufbahnen, die den wirklich ausgeübten Aufgaben entsprechen, und in Anwendung der Bestimmungen von Absatz 2 des Artikels 5 eingestuft. (2) Diese Einstufung erfolgt auf Antrag der Betroffenen und unter der Bedingung, daß zum Zeitpunkt der Aufnahme das Dienstverhältnis mit dem Südtiroler Kulturinstitut in jeder Hinsicht aufgelöst ist. (3) Die beim Südtiroler Kulturinstitut geleisteten Dienstjahre werden ausschließlich in Hinsicht auf den Aufstieg in der Laufbahn anerkannt. in lingua tedesca e ladina, nelle carriere corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate ed in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5. 2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati e a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto d'impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut. (3) Ai soli effetti della progressione in carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati presso il "Südtiroler Kulturinstitut". Artikel 7 Articolo 7 (1) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes werden bis zur Ernennung der Verwaltungsräte die Aufgaben derselben von je einem von der Landesregierung für die einzelnen Institute ernannten außerordentlichen Verwalter wahrgenommen. (1) In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla costituzione dei consigli di amministrazione i compiti degli stessi sono esercitati per ciascun istituto da un amministratore straordinario nominato dalla Giunta provinciale. Artikel 8 Articolo 8 (1) Der Aufwand von 420 Millionen Lire, der sich aus der Anwendung von Artikel 2 dieses Gesetzes ergibt, wird durch Verwendung - in gleicher Höhe - eines Teiles der im Ausgabenvoranschlag für das Haushaltsjahr 1977 unter Kapitel 398 veranschlagten Mittel gedeckt, kraft der geltenden Ausgabenermächtigungen. (2) Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt werde. (1) All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa. (2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 1: Note all articolo 3 comma 1: Das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 beinhaltet Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes. Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, lautet wie folgt: La legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, contiene norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano. Il testo dell articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è il seguente: Artikel 11 Articolo 11 Haushaltsvoranschlag Bilancio di previsione (1) Der von der Landesregierung erstellte Haushaltsvoranschlag wird dem Landtag zusammen mit dem Begleitbericht bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem betreffenden Jahr vorausgeht, vorgelegt und mit Landesgesetz unter Einhaltung des entsprechenden Verfahrens gemäß Artikel 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, genehmigt. (2) Der jährliche Haushaltsvoranschlag besteht aus dem Voranschlag der Einnahmen, dem Voranschlag der Ausgaben und der allgemeinen zusammenfassenden Übersicht. Die einzelnen Voranschläge mit der allgemeinen zusammenfassenden Übersicht werden der Reihe nach mit getrennten Artikeln des Haushalts- (1) Il bilancio di previsione, predisposto dalla Giunta, è presentato al Consiglio provinciale con la relazione di accompagnamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge della Provincia nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n (2) Il bilancio annuale di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo. Ciascuno di detti stati di previsione con il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio. Tale approvazione com-

33 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ gesetzes genehmigt. Diese Genehmigung ermächtigt dazu, die Einnahmen festzustellen und einzuheben und die Ausgaben zweckzubinden und vorzunehmen, wie sie im Haushalt vorgesehen sind. (3) Die Haushaltsveranschlagungen beziehen sich auf die Kompetenz und gliedern sich für die Einnahmen und die Ausgaben in Grundeinheiten, die so festgelegt werden, dass jeder Einheit eine einzige verwaltungsmäßig verantwortliche Stelle, der die entsprechende Gebarung anvertraut ist, entspricht. Die verantwortlichen Stellen entsprechen den mit Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10, errichteten Abteilungen. Die Festlegung der Haushaltsgrundeinheiten erfolgt nach homogenen Tätigkeitsbereichen, auch in instrumenteller Hinsicht, in die sich die institutionellen Aufgaben des Landes unterteilen. (4) Für jede Haushaltsgrundeinheit bestimmt der Haushalt das Ausmaß der Einnahmen, die voraussichtlich festgestellt werden, oder jenes der Ausgaben, für welche die Zweckbindung im entsprechenden Haushaltsjahr genehmigt wird. (5) Unter den Einnahmen oder den Ausgaben laut Absatz 4 ist der am Ende des vorhergehenden Haushaltsjahres angenommene Überschuss oder Fehlbetrag der Abschlussrechnung einzutragen. porta l'autorizzazione all'accertamento e riscossione delle entrate e all'impegno e pagamento delle spese previste nel bilancio. (3) Le previsioni del bilancio sono formulate in termini di competenza e sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. I centri di responsabilità amministrativa corrispondono alle ripartizioni istituite con legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali della Provincia. (4) Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. (5) Tra le entrate o le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale avanzo, o rispettivamente disavanzo, di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Anmerkungen zum Artikel 5 Absatz 1: Note all articolo 5 comma 1: Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 beinhaltet die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung. Der Text von Artikel 10 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, contiene il Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano. Il testo dell articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 10 Articolo 10 Der Abteilungsdirektor Direttore di ripartizione (1) Der Abteilungsdirektor trägt die Verantwortung für den gesamten Aufgabenbereich der Abteilung. Er bestimmt mit den Amtsdirektoren, im Rahmen der festgelegten Ziele, Programme und Schwerpunktvorhaben der Abteilung, die Ziele für die Tätigkeiten der Ämter der Abteilung, plant, koordiniert und überprüft deren Durchführung und trifft nötigenfalls anstelle des Amtsdirektors die erforderlichen Maßnahmen. Er sorgt für einen angemessenen Informationsfluss innerhalb der Abteilung. (2) Der Abteilungsdirektor verfügt, nach Anhören des Bediensteten und der betroffenen Amtsdirektoren, die Zuweisung und Mobilität von Bediensteten zwischen den Ämtern der Abteilung. (3) Der Abteilungsdirektor nimmt alle Verwaltungsbefugnisse wahr, die in den Sachbereich der Abteilung fallen und nicht ausdrücklich anderen Entscheidungsträgern vorbehalten sind. (1) Il direttore di ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i direttori di ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore di ufficio. Assicura un adeguato flusso di informazione all'interno della ripartizione. (2) Il direttore di ripartizione provvede, sentiti il personale ed i direttori degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione. (3) Il direttore di ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

34 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ (5) Der Abteilungsdirektor kann Verwaltungsbefugnisse, die in seine Zuständigkeit fallen, dem für den Sachbereich zuständigen Amtsdirektor übertragen. Die diesbezüglichen Maßnahmen werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht. (5) È in facoltà del direttore di ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al direttore d'ufficio competente per materia. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Der Text von Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 13 Articolo 13 Personalführung Gestione del personale (1) Alle Maßnahmen der Personalführung fallen, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt, in die Zuständigkeit des unmittelbaren Vorgesetzten nach Maßgabe dieses Gesetzes. (1) Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza del diretto superiore a norma della presente legge. (2) In die Zuständigkeit des unmittelbaren Vorgesetzten (2) Compete, in particolare, al diretto superiore: fallen insbesondere: a) die Überwachung der Einhaltung der Dienstpflichten und die Ermächtigung zu kurzen Dienstabwesenheiten in Fällen unbedingter Notwendigkeit, a) vigilare sull'osservanza dei doveri d'ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità; b) die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung von Außendiensten sowie zur Teilnahme an Ausund Weiterbildungsveranstaltungen in Südtirol, b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nell'ambito del territorio provinciale; c) die Festlegung von Dienstturnussen und Dienststundenplänen im Rahmen der vorgegebenen c) determinare i turni e gli orari di servizio, nel rispetto dei criteri prestabiliti; Richtlinien, d) omissis d) omissis e) die Genehmigung des ordentlichen Urlaubes, e) autorizzare il congedo ordinario; f) die Ermächtigung zur Leistung von Überstunden im Rahmen des der Dienststelle zugeteilten Kontingentes sowie die Genehmigung von Zeitausgleich. f) autorizzare la prestazione di lavoro straordinario nel limite del contingente assegnato alla struttura ed il recupero del lavoro prestato. (3) In die Zuständigkeit des Abteilungsdirektors fällt: (3) Compete al direttore di ripartizione di autorizzare e disporre: a) die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung von Außendiensten sowie zur Teilnahme an Ausund Weiterbildungsveranstaltungen an Örtlichkeiten, die im Staatsgebiet außerhalb Südtirols liegen, a) le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale, escluso quello provinciale; b) die Genehmigung von Sonderurlauben gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), e) und f) des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11. b) i congedi straordinari ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11. (4) In die Zuständigkeit des Direktors der Abteilung Personal fallen: a) die Maßnahmen betreffend die Personalauswahl und die Personalaufnahme, inbegriffen die Ernennung in die Stammrolle, b) die Maßnahmen der Personalverwaltung, die nicht an die Vorgesetzten des Personals aufgrund dieses Gesetztes und nachfolgender Bestimmungen übertragen oder delegiert werden, c) die Maßnahmen betreffend die Beendigung des Dienstverhältnisses, ausgenommen jene, die aufgrund nachfolgender Bestimmungen anderen Organen übertragen werden, (4) Competono al direttore della Ripartizione Personale: a) i provvedimenti connessi con la selezione e l'assunzione del personale, compresa la nomina in ruolo; b) i provvedimenti di amministrazione del personale non riservati o delegati ai superiori del rispettivo personale per effetto della presente legge e di norme successive; c) i provvedimenti di cessazione dal servizio, esclusi quelli attribuiti ad altri organi per effetto di norme successive;

35 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ d) die Anordnung von Inspektionen über die Einhaltung der Dienstpflichten durch das Personal, e) die Maßnahmen betreffend die Auszahlung der Besoldung, inbegriffen die Obliegenheiten steuerlicher Natur und die Sozial- und Fürsorgeabgaben, sowie die Abfertigung und das Ruhegehalt für die Inspektoren, die Direktoren, das Lehrpersonal und die Erzieher der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols. (5) In die Zuständigkeit des vorgesetzten Regierungsmitgliedes fällt die Ermächtigung und Anweisung zur Leistung von Außendienst sowie zur Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen im Ausland. d) la disposizione di ispezioni sull'osservanza dei doveri d'ufficio del personale. e) i provvedimenti relativi alla corresponsione degli emolumenti stipendiali, inclusi gli adempimenti fiscali e contributivi, e i trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano. (5) Compete al componente di Giunta preposto di autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione in località ubicate all'estero. Anmerkungen zum Artikel 5 Absatz 2: Note all articolo 5 comma 2: Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 beinhaltet die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung. La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, contiene il Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano. Der Text von Artikel 12 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 12 Articolo 12 Der Amtsdirektor Direttore d ufficio (1) Der Amtsdirektor sorgt für die reibungslose Abwicklung der Amtsgeschäfte und für die Durchführung der Maßnahmen, die in die eigene Zuständigkeit sowie in jene seiner Vorgesetzten fallen. (2) Der Amtsdirektor übernimmt selbst die Bearbeitung und die anderen Aufgaben in Zusammenhang mit den einzelnen Verwaltungsverfahren oder überträgt sie einem Bediensteten des Amtes. Er ist für jedes Verfahren direkt verantwortlich, solange er die Übertragung nicht vornimmt. (3) Der Amtsdirektor ist dem Abteilungs- und dem Ressortdirektor bei der Erstellung von Arbeitsprogrammen sowie bei der Überprüfung der Arbeitsergebnisse behilflich. (4) Der Amtsdirektor ist der unmittelbare Vorgesetzte der dem Amt zugewiesenen Bediensteten und überwacht die Einhaltung der Dienstpflichten. (5) Der Amtsdirektor nimmt alle Verwaltungsbefugnisse wahr, die ihm zugeteilt sind oder übertragen werden. Insbesondere obliegen ihm: a) die Erledigung aller Aufgaben im Anschluß an die Genehmigung von Bauvorhaben oder Verträgen für die Ausführung von Arbeiten und für Ankäufe, Lieferungen und Dienstleistungen, b) die Feststellung von Ausgaben und Einnahmen aufgrund rechtskräftiger Maßnahmen, (1) Il direttore di ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti. (2) Il direttore di ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Egli è considerato responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione. (3) Il direttore di ufficio coadiuva il direttore di ripartizione e di dipartimento nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva che in quella di verifica. (4) Il direttore di ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi. (5) Il direttore di ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate. Provvede in particolare: a) all'esecuzione delle operazioni successive all'approvazione dei progetti o dei contratti per lavori, acquisti, forniture, prestazioni e servizi; b) alla liquidazione delle spese ed all'accertamento delle entrate relative ad atti divenuti esecutivi; c) die Ausstellung von Bescheinigungen. c) all'attività di certificazione.

36 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1: Note all articolo 6 comma 1: Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 beinhaltet die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, contiene la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 lautet wie folgt: Il testo dell articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è il seguente: Artikel 6 Articolo 6 Verträge Contratti (1) Die Verträge, bei denen das Land Vertragspartner ist, müssen sichere Fristen und Laufzeiten haben. Sie dürfen keine direkte oder indirekte Dauerbelastung für die Landesverwaltung zur Folge haben, es sei denn aus Gründen besonderer Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit für Letztere, die in der Maßnahme über die Ermächtigung zum Vertragsabschluss anzugeben sind. (2) Zugunsten der Vertragspartner dürfen weder Zinsen noch Provisionen auf Vorschüsse ausgehandelt werden, die eventuell zur Durchführung des Vertrags zu zahlen sind. Es dürfen auch keine Vorschüsse auf die Vergütungen oder keine Provisionen zugunsten von Dritten für Geschäftsvermittlungen gewährt werden. (3) Ist bei der Durchführung eines Vertrags die Erhöhung oder Reduzierung der Lieferungen, Dienste und Bauleistungen erforderlich, so ist der Vertragspartner verpflichtet, diese bis zu einem Fünftel des vereinbarten Preises zu denselben Bedingungen durchzuführen. Bei höheren Beträgen hat er das Recht auf Auflösung des Vertrags und auf Zahlung des Preises der gemäß Vertrag erbrachten Leistungen. (4) Vorbehaltlich dessen, was in Absatz 10 vorgesehen ist, werden die Verträge nach Eingang der von den geltenden Rechtsvorschriften verlangten Unterlagen in Form einer Privaturkunde, durch Auftragsschreiben oder durch den Austausch von Korrespondenz geschlossen und sie sind unmittelbar vollstreckbar. (5) aufghoben (5) abrogato (6) Für jedes durch einen öffentlichen Auftrag zu realisierende Vorhaben übernimmt der sachzuständige Abteilungsdirektor oder ein von ihm designierter Beamter die Aufgaben des einzigen Verantwortlichen. Er nimmt sämtliche mit den Vergabeverfahren verbundenen Aufgaben wahr, führt alle nötigen Ermittlungshandlungen aus und wacht über die korrekte Durchführung der Verträge, die nicht eigens anderen Organen oder Subjekten zugewiesen sind. (7) Für technisch komplexe Aufträge, die nach den Verfahren der öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung zu erteilen sind, kann die Bewertung einer eigenen Kommission anvertraut werden, die nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote von der Ausschreibungsbehörde ernannt wird. Die Bewertungskommission besteht aus drei Fachleuten des betreffenden Bereiches, auch Verwaltungsexterne, die die erforderlichen moralischen und beruflichen Voraussetzungen nachweisen können. In besonderen Fällen kann die Be- (1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre. (2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati. (3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto. (4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. (6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. (7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da

37 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ wertungskommission aus fünf Fachleuten bestehen. Im Falle von Unternehmens-Ideenwettbewerben wird die Bewertung von einer eigenen Bewertungskommission vorgenommen. Die Zahl der Mitglieder dieser Kommission - maximal neun - muss ungerade sein. (8) Der Vertragsabschluss mittels freihändiger Vergabe erfolgt in den Fällen und nach den Modalitäten, die in den Rechtsvorschriften zur Umsetzung der EU- Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge und in anderen Sondergesetzen sowie in den Absätzen 15, 16, 17 und 20 vorgesehen sind, und zwar über einen halbamtlichen Wettbewerb. Ist in den Sondergesetzen keine größere Anzahl vorgesehen, sind mindestens fünf Bewerber einzuladen, sofern fünf qualifizierte Unternehmen im Sinne der einschlägigen Rechtsvorschriften vorhanden sind. (9) Die Verträge werden unter direkter Verantwortung des zuständigen Abteilungsdirektors gemäß den geltenden Bestimmungen vorbereitet und vervollständigt. Der Abteilungsdirektor sorgt ferner für ihre Aufbewahrung. Ausgenommen sind Verträge, die gemäß Artikel 2643 des Zivilgesetzbuches der Eintragung unterliegen oder im Sinne der Bestimmungen über die Registergebühr termingebunden registriert werden müssen. (10) Die Verträge, die grundbücherlich einzuverleiben sind, werden unter Einhaltung der Bestimmungen des Notariatsgesetzes über die Notariatsakte, soweit diese anwendbar sind, in öffentlich-rechtlicher Form abgefasst, im Verzeichnis gemäß den Artikeln 67 und 68 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. April 1986, Nr. 131, in geltender Fassung, eingetragen und in einer eigenen Sammlung aufbewahrt. Im Auftrag des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin laut Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, kann die Beurkundung dieser Verträge und Akten sowie die Beglaubigung der für diesen Artikel relevanten Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte der Direktor bzw. die Direktorin der für die Führung des Repertoriums zuständigen Dienststelle vornehmen. Die diesbezügliche Maßnahme ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. (11) Sofern keine gegenteiligen Bestimmungen vorliegen, gehen in der Regel die mit dem Abschluss von Verträgen anfallenden Steuern und Gebühren zu Lasten der Vertragspartner der Landesverwaltung. Die Kopierspesen werden in der Durchführungsverordnung festgelegt, die aufgrund von Artikel 25 erlassen wird. Es werden keine Sekretariatsgebühren eingehoben. (12) Der Abschluss von Verträgen muss in den wesentlichen Teilen von der Landesregierung autorisiert werden, wenn die geschätzten Kosten nach Abzug der Mehrwertsteuer den Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge erreichen oder diesen überschreiten. Abgesehen von den Fällen laut Absatz 24 sind für alle anderen Fälle die Abteilungsdirektoren zuständig. (13) Die Einnahmen- oder Ausgabenzweckbindung erfolgt mit der zum Vertragsabschluss ermächtigenden Maßnahme. Erfolgt die Vergabe über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter, so teilt der zuständige Abtei- cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove. (8) Alla stipulazione di contratti a procedura negoziata si procede nei casi e con le modalità previsti dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie sull'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, da altre leggi speciali e dai commi 15, 16, 17 e 20, mediante gara informale, alla quale, qualora le leggi speciali non prevedano un numero maggiore, debbono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente. (9) I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro. (10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può provvedere, su delega del direttore generale o della direttrice generale di cui all articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la direttrice della struttura organizzativa competente per la tenuta del repertorio. (11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria. (12) La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24. (13) L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di riparti-

38 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ lungsdirektor der Abteilung Finanzen und Haushalt den Zuschlagsbetrag mit, damit die Zweckbindung oder die Feststellung geändert werden kann. Wird ein passiver Vertrag nicht innerhalb von 365 Tagen nach Erlass der Maßnahme über die Ermächtigung zum Vertragsabschluss abgeschlossen oder hat im Falle der Vergabe über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Veröffentlichung der entsprechenden Bekanntgabe noch nicht stattgefunden, werden die mit der Maßnahme gebundenen Beträge gelöscht und als Erhausung berechnet. Wird ein aktiver Vertrag nicht innerhalb des Haushaltsjahres abgeschlossen, für welches die Einnahme gebucht ist, so wird die entsprechende Einnahme auf Mitteilung des Direktors der vorgehenden Abteilung auf das darauf folgende Haushaltsjahr umgebucht. (14) In direkter Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG wird die vorherige Veröffentlichung im Fall öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge, die nach Abzug der Mehrwertsteuer einen geschätzten Betrag erreichen, welcher dem Schwellenwert für die Anwendung der EU-Richtlinien im Bereich öffentlicher Vergaben entspricht oder diesen überschreitet, neben der Mitteilung der Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften durch die Veröffentlichung auf der Webseite des Landes Südtirol gewährleistet. Die Landesverwaltung hat ferner die Möglichkeit, weitere Formen der Veröffentlichung vorzusehen. (15) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, unter ,00 Euro zum Gegenstand haben, bzw. Verträge, die reglementierte oder nicht reglementierte Leistungen intellektueller Art über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, bis zu ,00 Euro betreffen, werden von den Abteilungsdirektoren mittels direkter freihändiger Vergabe an Lieferanten oder Dienstleister ihres Vertrauens vergeben, nach vorheriger Überprüfung der beruflichen Erfahrung und Fähigkeiten Letzterer und Begründung der Wahl im Hinblick auf den zu vergebenden Auftrag. (16) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zwischen ,00 Euro und ,00 Euro zum Gegenstand haben, oder Verträge, die reglementierte oder nicht reglementierte Leistungen intellektueller Art über einen geschätzten Betrag, nach Abzug der Mehrwertsteuer, zwischen ,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, betreffen, werden über einen halbamtlichen Wettbewerb im Sinne von Absatz 8 vergeben. (17) Verträge, welche Lieferungen oder Dienstleistungen über einen geschätzten Betrag zwischen ,00 Euro und der Schwelle der Anwendung der EU-Richtlinien 93/36/EWG und 92/50/EWG, in geltender Fassung, zum Gegenstand haben, werden nach Bekanntmachung auf der Webseite des Landes Südtirol freihändig vergeben. zione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione competente. (14) In diretta applicazione di quanto disposto dalle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, per gli appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., la pubblicità preventiva è garantita, oltre che dalla comunicazione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dalla pubblicazione dello stesso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. L'amministrazione provinciale può prevedere ulteriori forme di pubblicità. (15) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro ,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro ,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare. (16) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato compreso tra euro ,00 e euro ,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentata e non, di importo stimato compreso tra euro ,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE, e successive modifiche, si procede mediante gara informale ai sensi del comma 8. (17) I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo stimato compreso tra euro ,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, e successive modifiche, sono affidati a procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.

39 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ (18) Die Bekanntmachung laut Absatz 17 muss neben den wesentlichen Vertragselementen folgende Angaben enthalten: Frist für die Einreichung des Antrags auf Einladung zum halbamtlichen Wettbewerb, Höhe der Kaution, die zur Gewährleistung der Seriosität der Bewerbung bei der Antragstellung zu leisten ist, Vergabekriterium, eventuelle Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer am halbamtlichen Wettbewerb wie beispielsweise chronologische Reihenfolge der ordnungsgemäß verfassten und eingegangenen Anträge auf Einladung zum Wettbewerb. (19) Für die Beteiligung an den gemäß Artikel 26 des Gesetzes vom 23. Dezember 1999, Nr. 488(CONSIP), in geltender Fassung, abgeschlossenen Rahmenabkommen und die Durchführung dieser Abkommen sind - soweit vereinbar - die Verfahren laut Absatz 15 anzuwenden. In diesem Fall wird von den Grenzen laut Absatz 12 abgesehen. 20) Sofern vereinbar, werden die Verfahren laut Absatz 15 ferner in folgenden Fällen angewandt: a) Ankauf beliebiger Güter und Dienstleistungen, bei denen öffentliche Ausschreibungen, freihändige Vergaben, Unternehmens-Ideenwettbewerbe oder die halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen 16 und 17 zu keiner Auftragserteilung geführt haben, dessen Ausführung aber nicht verschoben werden kann, b) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, bei denen die Durchführung der Leistungen aus technischen oder künstlerischen Gründen bzw. aus Gründen des Schutzes von Exklusivrechten einem besonderen Lieferanten oder Dienstleister anvertraut werden kann, c) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die in einem gekündigten Vertrag vorgesehen sind, falls dies für nötig oder vorteilhaft erachtet wird, um die betreffende Leistung innerhalb der vertraglichen Fristen zu gewährleisten; d) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die für die Ergänzung von vertraglich vorgesehenen Leistungen erforderlich sind, aber nicht im Rahmen der Vertragserfüllung eingefordert werden können, e) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen des unbedingt Notwendigen, wenn Verträge abgelaufen sind und die für die Erneuerung der Verträge erforderlichen Submissionsverfahren noch laufen bzw. die Vertragserfüllung noch nicht angelaufen ist f) Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, die erforderlich sind, um bei unvorhersehbaren und dringlichen Ereignissen Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachen sowie Schäden im Rahmen der öffentlichen Gesundheit und Hygiene oder am geschichtlichen, kunsthistorischen und kulturellen Erbe zu vermeiden. (21) In den Fällen laut Absatz 20 Buchstaben d) und e) ist eine direkte freihändige Vergabe ausschließlich an den Inhaber des laufenden oder abgelaufenen Vertrages zulässig. (18) L'avviso di cui al comma 17 deve contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di invito alla gara informale, l'indicazione della misura della cauzione da prestare a garanzia della serietà della candidatura contestualmente alla richiesta di invito, il criterio di aggiudicazione prescelto, gli eventuali criteri di selezione dei soggetti da invitare alla gara informale, fra i quali può essere individuato anche quello cronologico delle richieste di invito conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico e regolarmente pervenuti. (19) Per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488(CONSIP), e successive modifiche, trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui al comma 15. In tal caso si prescinde dai limiti di cui al comma 12. (20) Le procedure di cui al comma 15 si applicano anche in caso di: a) acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali sono stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, appalti concorso ovvero le gare informali di cui ai commi 16 e 17, e non possa esserne differita l'esecuzione; b) acquisto di beni e servizi, per i quali, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle prestazioni possa essere affidata a un particolare fornitore o prestatore di servizi; c) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, laddove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione della prestazione nel termine previsto dal contratto; d) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; e) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more di esecuzione del contratto; f) acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale. (21) Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 l'affidamento a procedura negoziata diretta è ammesso unicamente con il soggetto titolare del contratto in corso di esecuzione o scaduto.

40 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ (22) Durch eine entsprechende Durchführungsverordnung werden die Dienstleistungen, Lieferungen und Leistungen geregelt, die sich aufgrund ihrer Natur in Regie durchführen lassen. Diese Verordnung regelt ferner die Modalitäten für die Durchführung der halbamtlichen Wettbewerbe laut den Absätzen 16 und 17, gegebenenfalls mittels elektronischer Datenübermittlung oder anderer Verfahren, sowie Zahlungen und Einhebungen von Abgaben, Sanktionen oder direkte Geldzahlungen. (23) Eine Kopie der im Sinne der Absätze 15, 16, 17 und 20 geschlossenen Verträge über einen Betrag von mehr als ,00 Euro wird halbjährlich der Sektion Bozen des Rechnungshofs übermittelt, und zwar gemäß den Vorgaben, die jährlich von der besagten Sektion im Programm über die Gebarungskontrolle für die Zwecke laut Artikel 6 Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305, in geltender Fassung, auch nur für einzelne Verwaltungsbereiche, vorgesehen sind. (24) Die Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Ausschreibungen zur Teilnahme an Vergabeverfahren und Ergebnissen derselben erfolgen in der von diesem Artikel und in den Anwendungsanweisungen vorgesehenen Art und Weise. (22) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i servizi, le forniture e le prestazioni che, per loro natura, possono essere eseguiti in economia, le modalità di svolgimento delle gare informali di cui ai commi 16 e 17, anche mediante strumenti informatici, e altre modalità procedurali, compreso il pagamento di spese e la riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta. (23) Copia dei contratti di importo superiore a euro ,00, stipulati ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla Sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle previsioni del programma di controllo di gestione annualmente definito dalla sezione stessa, anche per singoli settori dell'amministrazione, per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche. (24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. Anmerkungen zum Artikel 10 Absatz 1: Note all articolo 10 comma 1: Das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 beinhaltet die Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung. Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie folgt: La legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, contiene il Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano. Il testo dell articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è il seguente: Artikel 6 Articolo 6 Der Ressortdirektor Direttore di dipartimento (1) Der Ressortdirektor stellt die direkte Verbindung zwischen dem vorgesetzten Regierungsmitglied und den zugeordneten Abteilungen dar und sorgt dafür, dass die Richtlinien und Entscheidungen der Landesregierung und des vorgesetzten Regierungsmitgliedes zeit- und fachgerecht umgesetzt werden. Zu diesem Zweck kann die Landesregierung, beschränkt auf spezifische Ziele von besonderer Bedeutung und mit entsprechender Begründung, dem Ressortdirektor die damit zusammenhängenden Aufgaben übertragen, die laut vorliegendem Gesetz den Abteilungen des Ressorts vorbehalten sind. (2) Der Ressortdirektor ist dem vorgesetzten Regierungsmitglied in allen Belangen behilflich, insbesondere bei der Festlegung der Zielvorgaben, bei der Erstellung von Arbeitsprogrammen sowie bei deren Untergliederung in Bereichsvorhaben, bei der Finanzplanung und bei der Überprüfung der Arbeitsergebnisse. (1) Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento. (2) Il direttore di dipartimento è a disposizione del componente di Giunta preposto che egli coadiuva in tutti gli affari ed in particolare nell'individuazione degli obiettivi, nell'elaborazione dei programmi di attività e nella loro articolazione in subprogetti, nella programmazione finanziaria e nella verifica del raggiungimento dei risultati.

41 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ (3) Der Ressortdirektor ist der unmittelbare Vorgesetzte der Direktoren jener Abteilungen, die dem Ressort zugeordnet sind. Er nimmt diesen gegenüber Impuls-, Koordinierungs- und Kontrollfunktionen wahr. Er verfügt im Einvernehmen mit dem vorgesetzten Regierungsmitglied und nach Anhören des Bediensteten und der betroffenen Abteilungsdirektoren sowie unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen die Zuweisung und Versetzung von Bediensteten zwischen den einzelnen Abteilungen des Ressorts. (4) Hat der dem Bildungsressort vorgesetzte Direktor nicht die Funktionen als Hauptschulamtsleiter oder als Schulamtsleiter inne, so übt er die von Artikel 10 Absatz 1 zweiter, dritter und vierter Satz und Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli 1996, Nr. 434, vorgesehenen Befugnisse nicht aus. (5) Der Ressortdirektor, der Hauptschulamtsleiter und der Schulamtsleiter können zur Erledigung ihrer Amtsobliegenheiten Schulinspektoren und Bereichskoordinatoren heranziehen. (3) Il direttore di dipartimento è il superiore diretto dei direttori delle ripartizioni raggruppate nel dipartimento. Egli esercita nei confronti degli stessi funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo. Egli provvede, di intesa con il componente della Giunta preposto e sentiti il dipendente ed i direttori delle ripartizioni interessati, all'assegnazione e al trasferimento di dipendenti tra le singole ripartizioni del dipartimento stesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. (4) Il direttore preposto al dipartimento istruzione e formazione scuole non esercita le funzioni di cui all articolo 10, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, e comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, se non è titolare delle funzioni di sovrintendente o intendente scolastico. (5) Il direttore di dipartimento, il sovrintendente e l intendente scolastico, al fine del disimpegno delle proprie funzioni, possono avvalersi di ispettori scolastici e coordinatori d area.

42 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 4. Oktober 2012, Nr Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Grödnerbaches und des Cislesbaches, K.G. St. Christina und Wolkenstein Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 4 ottobre 2012, n Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio Gardena e del rio Cisles in C.C. Santa Cristina e Selva Gardena. verfügt DER LANDESHAUPTMANN omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta gemäß Teilungspläne Nr. 67/2011 und Nr. 68/2011 werden folgende Flächen aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt: in E.Z. 207/II K.G. St. Christina 2 m² der Gp. 2574, 45 m² der Gp. 2580/9 giusto quanto previsto dai tipi di frazionamento nr. 67/2011 e nr. 68/2011, di sdemanializzare e di fare passare nel patrimonio disponibile le seguenti aree: in P.T. 207/II C.C. Santa Cristina, 2 m² della p.f. 2574, 45 m² della p.f. 2580/9 in E.Z. 193/II K.G. Wolkenstein 48 m² der Gp. 1154/1, 42 m² der Gp. 1164/8. in P.T. 193/II C.C. Selva Gardena, 48 m² della p.f. 1154/1; 42 m² della p.f. 1164/8. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

43 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 15. Oktober 2012, Nr. 308/1.1 Verein "Saltnwuzler", mit Sitz in Jenesien, Widumacker Nr. 4 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 15 ottobre 2012, n. 308/1.1 Associazione "Saltnwuzler" con sede in San Genesio, via Widumacker n. 4 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000. verfügt omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA decreta DER LANDESHAUPTMANN - die Änderung der Satzung und des Namens des Vereins Saltnwuzler in Eltern-Kind- Zentrum Jenesien Saltnwuzler mit Sitz in Jenesien, Widumacker Nr. 4 zu genehmigen und in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. - di approvare le modifiche dello statuto e della denominazione dell associazione Saltnwuzler in Eltern-Kind-Zentrum Jenesien Saltnwuzler con sede in San Genesio, via Widumacker n. 4, e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER

44 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 15. Oktober 2012, Nr. 336/19.3 Ersetzung von zwei Mitgliedern in der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 15 ottobre 2012, n. 336/19.3 Sostituzione di due membri della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l ufficio servizio lavoro di Bolzano nimmt Einsicht DER ABTEILUNGSDIREKTOR in Artikel 2 bis des Dekretes des Landeshauptmanns vom 9. Oktober 1996, Nr. 36, in geltender Fassung, in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 27, Buchstabe a), in geltender Fassung; in das Dekret des Direktors der Landesabteilung Arbeit vom 23. November 2010, Nr. 580/19.3, mit welchem die Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen neu eingesetzt wurde; in die Mitteilung des Landessekretärs der Gewerkschaftsorganisation SGBCISL, Anton von Hartungen vom 9. Oktober 2012, wonach die Ersetzung von Guido Chistè (it.) mit Gianfranco Brotto (it.) als effektives Mitglied und die Ersetzung von Gianfranco Brotto (it.) mit Renzo Rampazzo (it.) als Ersatzmitglied in der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen beantragt wird; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ersetzung des effektiven Mitgliedes Guido Chistè (it.) durch Gianfranco Brotto (it.) und des Ersatzmitgliedes Gianfranco Brotto (it.) durch Renzo Rampazzo (it.) bestehen; presa visione IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE dell articolo 2/bis del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni; della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, punto 27, lettera a), e successive modifiche ed integrazioni; del decreto del direttore della Ripartizione provinciale Lavoro del 23 novembre 2010, n. 580/ 19.3 che ricostituisce la commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l Ufficio servizio lavoro di Bolzano; della richiesta del segretario provinciale della Organizzazione Sindacale SGBCISL, Anton von Hartungen del 9 ottobre 2012 intesa ad ottenere la sostituzione di Guido Chistè (it.) con Gianfranco Brotto (it.) quale membro effettivo e la sostituzione di Gianfranco Brotto (it.) con Renzo Rampazzo quale membro supplente della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l ufficio servizio lavoro di Bolzano; considerato che sussistono i presupposti per la sostituzione di Guido Chistè (it) come membro effettivo con Gianfranco Brotto (it) e quelli per la sostituzione di Gianfranco Brotto (it.) con Renzo Rampazzo (it.) come membro supplente; verfügt dispone 1. Gianfranco Brotto (it.) ist als effektives Mitglied der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen an Stelle von Guido Chistè (it.) ernannt. 1. Gianfranco Brotto (it.) è nominato membro effettivo della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l ufficio servizio lavoro di Bolzano in sostituzione di Guido Chistè (it.)

45 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Renzo Rampazzo (it.) ist als Ersatzmitglied der Schlichtungskommission für Arbeitsstreitfälle beim Arbeitsservice Bozen an Stelle von Gianfranco Brotto (it.) ernannt. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 2. Renzo Rampazzo (it.) è nominato membro supplente della commissione di conciliazione per le controversie di lavoro presso l ufficio servizio lavoro di Bolzano in sostituzione di Gianfranco Brotto (it.) 3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. HELMUTH SINN IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. HELMUTH SINN

46 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 ottobre 2012, n /Leg. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale") IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; - visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 05 ottobre 2012, con la quale è stato approvato il regolamento recante Approvazione del regolamento avente ad oggetto Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale ). il seguente regolamento: emana Art. 1 Inserimento dell articolo 7 bis 1. Dopo l articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg è inserito il seguente: Art. 7 bis Rimborso parziale 1. E ammesso il rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purchè tali mesi siano almeno pari a quattro: a) rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; b) esportazione all estero; c) perdita di possesso per furto. 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1 gennaio La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini di cui all articolo 7, comma 3 e deve rispettare i seguenti presupposti: a) il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento è la Provincia; b) il soggetto richiedente è anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validità dell evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, è ancora proprietario del veicolo. 4. Il rimborso è calcolato come differenza tra l importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo, quest ultimo calcolato in dodicesimi sul dovuto teorico intero del medesimo periodo tributario, fino al mese in cui si è verificato uno degli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1, compreso il mese stesso.

47 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ E previsto che: a) nei casi di versamenti effettuati tardivamente, sono considerati comunque dovuti, e, quindi, non rimborsabili, gli importi relativi a sanzioni e interessi calcolati sul totale della tassa dovuta per l intero periodo tributario all ultimo giorno utile per il pagamento; b) nei casi di versamenti insufficienti, sono considerati comunque dovuti e, quindi, non rimborsabili, gli importi relativi a sanzioni e interessi, calcolati sulla differenza tra il dovuto per l intero periodo tributario e l importo di tassa versato; c) nei casi di versamenti omessi, l attività di accertamento tiene conto della quota di tassa non dovuta in seguito al verificarsi di uno degli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1 e le sanzioni e gli interessi sono calcolati sul totale della tassa dovuta per l intero periodo tributario all ultimo giorno utile per il pagamento. 6. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), non è dovuto il rimborso della tassa per i mesi di non possesso se entro la scadenza del periodo tributario interviene un rientro in possesso del veicolo. Il richiedente deve allegare all istanza di rimborso una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere rientrato in possesso del veicolo entro la scadenza del periodo tributario. 7. Qualora gli eventi interruttivi del possesso di cui al comma 1 si verifichino entro il termine di pagamento della tassa automobilistica, comprese eventuali proroghe dei termini, la tassa non è dovuta e, se versata, dà luogo al rimborso totale di quanto versato, purchè gli eventi interruttivi siano stati annotati nel Pubblico Registro Automobilistico. 8. Ai rimborsi previsti dal presente articolo si applica il comma 5 dell articolo 7. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 16 ottobre 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

48 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ NOTE Gli uffici della Giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota al titolo - L articolo 4, comma 3 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 Disciplina della tassa automobilistica provinciale, dispone: 3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero e di applicazione delle sanzioni e il relativo contenzioso, nonché le modalità per la concessione di agevolazioni, di riduzioni, di esenzioni e di sospensioni, e i casi e le modalità di rimborso, sono disciplinati con apposito regolamento di esecuzione del presente articolo. Nota alle premesse - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Note all articolo 1 - L articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg Regolamento di esecuzione dell articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 Disciplina della tassa automobilistica provinciale, dispone: 3. La domanda di rimborso è presentata dai soggetti indicati dal comma 2 a seconda dei casi previsti, entro tre anni dalla data in cui è stato eseguito il pagamento. Alla domanda di rimborso è allegato l'originale della ricevuta in caso di rimborso totale ovvero la copia in caso di rimborso parziale. Il rimborso è disposto dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di tributi ovvero dai soggetti terzi ai quali sono affidate le attività inerenti la gestione della tassa ai sensi dell'articolo 9.

49 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ L articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, dispone: Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. - L articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n /Leg Regolamento di esecuzione dell articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 Disciplina della tassa automobilistica provinciale 5. Il rimborso non è dovuto per somme inferiori all'importo previsto dall'articolo 52, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

50 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 ottobre 2012, n /Leg. Approvazione del regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all'articolo 16, comma 2, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n di data 31 agosto 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all articolo 16, comma 2, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), il seguente regolamento: emana Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce gli standard e le modalità per ottenere la qualificazione prevista dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali), da parte dei soggetti culturali per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23 della legge provinciale sulle attività culturali. 2. Ferma restando la disciplina generale prevista dal presente regolamento e dall Allegato A del presente regolamento, i requisiti di qualificazione che costituiscono presupposto per far parte del sistema bibliotecario trentino di cui all articolo 17 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, e la disciplina del regime transitorio, sono definiti da un successivo specifico regolamento. 3. Coloro che ottengono la qualificazione in base al dispositivo di indicatori ed elementi per la qualificazione indicati nell allegato A (parte A) del presente regolamento possono accedere alla concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19 e 21, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n In attuazione di quanto previsto dall articolo 16, comma 2, lettera e) della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, coloro che ottengono la qualificazione in base al dispositivo di indicatori ed elementi per la qualificazione semplificata indicato nell allegato A (parte B) del presente regolamento possono accedere esclusivamente alla concessione delle agevolazioni previste dall articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n Possono ottenere la qualificazione che costituisce presupposto per far parte del sistema museale trentino di cui all articolo 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, i soggetti che soddisfano gli standard di qualità previsti da questo articolo specificamente riferiti ai musei di cui all allegato B al presente regolamento.

51 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Art. 2 Standard di qualità 1. Per ottenere il riconoscimento della qualificazione previsto dall articolo 16 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, un soggetto deve possedere gli standard di qualità, riferiti alla struttura organizzativa e finanziaria, di cui agli allegati al presente regolamento. Art. 3 Domanda di qualificazione 1. La domanda di qualificazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali in conformità alla modulistica e unitamente alla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale. 2. La presentazione della domanda avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa. Art. 4 Valutazione delle domande 1. L'istruttoria delle domande di qualificazione è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, qualora sulla base della documentazione ricevuta la struttura competente ritenga necessario, anche attraverso un confronto diretto con i soggetti che hanno richiesto la qualificazione. 2. Il procedimento di qualificazione si conclude, nei termini previsti con deliberazione della Giunta provinciale, con il provvedimento di concessione o di diniego della qualificazione da parte del dirigente della struttura competente in materia di attività culturali. 3. La struttura competente in materia di attività culturali, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale. Art. 5 Durata della qualificazione 1. Fermo restando quanto previsto dall articolo 7, la qualificazione non ha una scadenza temporale. Qualora la Provincia modifichi i requisiti richiesti per ottenere la qualificazione o la loro specificazione, ne dà opportuna comunicazione ai soggetti già qualificati. La qualificazione precedentemente rilasciata resta valida per il periodo massimo di un anno; entro tale termine i soggetti qualificati devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte dandone comunicazione alla struttura competente in materia di attività culturali. 2. Laddove il soggetto non si adegui entro il predetto termine di un anno, la struttura competente in materia di attività culturali revoca la qualificazione, previa assegnazione, al soggetto qualificato, di un ulteriore termine per l adeguamento. Art. 6 Verifiche periodiche 1. La struttura competente in materia di attività culturali verifica la permanenza dei requisiti di qualificazione mediante verifiche annuali, a campione, richiedendo la documentazione necessaria alle predette verifiche o effettuando indagini dirette. 2. Per svolgere le attività di cui al comma 1, la struttura competente in materia di attività culturali può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale. Art. 7 Conferma, rinuncia, sospensione e revoca della qualificazione 1. Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento, i soggetti qualificati attestano, con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la permanenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Se la predetta dichiarazione non viene presentata, la struttura competente in materia di attività

52 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ culturali assegna al soggetto un termine per provvedere e, in caso di inutile decorso dello stesso, dispone la revoca della qualificazione. 2. La rinuncia volontaria alla qualificazione effettuata in corso di realizzazione dell attività agevolata comporta la decadenza dal finanziamento già concesso. 3. Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche periodiche a campione previste dall'articolo 6, si riscontri che il soggetto qualificato non è più in possesso di uno o più requisiti richiesti, la struttura competente in materia di attività culturali segnala all interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un termine massimo di trenta giorni le eventuali controdeduzioni. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni: a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali dispone la sospensione della qualificazione ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per provvedervi. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività agevolate in corso; b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali dispone la revoca della qualificazione. 5. Con deliberazione della Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti ai soggetti qualificati, vengono disciplinate le modalità di decadenza dai finanziamenti stessi in caso di revoca della qualificazione o di rinuncia volontaria alla stessa. 6. La revoca della qualificazione nonché la rinuncia volontaria determinano la cancellazione dall elenco di cui all articolo 8. Art. 8 Elenco dei soggetti culturali qualificati 1. La struttura competente in materia di attività culturali istituisce e mantiene aggiornato, in base ai provvedimenti di cui agli articoli 4 e 7, l elenco dei soggetti culturali qualificati e ne cura la pubblicazione avvalendosi degli strumenti telematici. Art. 9 Registro provinciale delle scuole musicali 1. È istituito il Registro provinciale delle scuole musicali. 2. Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, previa presentazione di apposita domanda, una scuola musicale deve: a) essere gestita da un soggetto in possesso della qualificazione di cui al presente regolamento; b) rivolgere i servizi didattici alla generalità dell utenza del proprio bacino di riferimento, come individuato dal comma 6 del presente articolo; c) svolgere attività didattica per un numero minimo di 100 ore settimanali di formazione, conformi agli orientamenti didattici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; d) avere personale qualificato nell'erogazione della formazione in possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio; e) individuare e applicare i contratti collettivi di lavoro per il proprio personale dipendente. 3. Il Registro è istituito e gestito dalla struttura competente in materia di attività culturali. Il dirigente della struttura dispone, con proprio provvedimento, l iscrizione e la cancellazione dei soggetti in base al possesso dei requisiti di cui al comma L accertamento dell insussistenza o del venir meno di uno dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dal Registro di cui al comma 1 e, di conseguenza, la decadenza dai benefici ottenuti su tale presupposto, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. In tal caso il dirigente della struttura competente in materia di attività culturali adotta i relativi provvedimenti, nei termini e con le modalità stabiliti dalle norme in materia di procedimento amministrativo. Il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione dal Registro di cui al comma 1 non può, a pena di irricevibilità, presentare domanda di iscrizione nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso.

53 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ La struttura competente in materia di attività culturali cura la pubblicazione, anche avvalendosi di strumenti telematici, del Registro di cui al comma I bacini d utenza delle scuole musicali sono i seguenti : a) Comunità della Valle di Sole e Comunità della Val di Non; b) Comunità della Paganella, Comunità rotaliana e Comunità di Cembra; c) Comunità delle Giudicarie; d) Comunità dell Alto Garda e Ledro e Comunità della Valle dei Laghi; e) Comunità della Val d Adige; f) Comunità della Vallagarina e Comunità degli Altopiani cimbri; g) Comunità dell Alta Valsugana e Bersntol; h) Comunità della Valsugana e Tesino; i) Comunità di Primiero; j) Comunità della Val di Fiemme e Comunità general de Fascia. Art. 10 Qualificazione delle Federazioni di associazioni 1. Le federazioni di associazioni che operano prevalentemente nell ambito delle attività culturali possono ottenere la qualificazione se soddisfano gli standard di qualità previsti dall articolo 2 del presente regolamento. 2. Inoltre le federazioni devono possedere anche i seguenti requisiti: a) avere associazioni aderenti con sede in almeno 9 delle Comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; b) un numero di aderenti delle associazioni iscritte alla federazione non inferiore a Art. 11 Regime transitorio 1. Per consentire il progressivo adeguamento dei soggetti culturali di cui all articolo 16, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 ai requisiti di qualificazione posti dal presente regolamento, è fissato un periodo massimo pari a tre anni solari, a decorrere dall entrata in vigore dello stesso. Art. 12 Abrogazioni 1. Ai sensi del comma 2 dell articolo 28 (Abrogazioni e disposizioni transitorie) della legge 3 ottobre 2007, 15 (Disciplina delle attività culturali) a decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate: a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni: 1) l'articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13; 2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31; b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31; c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'articolo 36, e le sue seguenti modificazioni: 1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; 2) l'articolo 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2; 3) gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10; 4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11; 5) il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3; 6) l'articolo 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; 7) l'articolo 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; 8) l'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; 9) l'articolo 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; 10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1; 11) l'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;

54 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ) l'articolo 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5; e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni: 1) l'articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; 2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10; 3) l'articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"); g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali). Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 16 ottobre 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

55 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Allegato parte integrante DISPOSITIVO DI INDICATORI ED ELEMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI CULTURALI Allegato A DISPOSITIVO DI INDICATORI ED ELEMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI CULTURALI Standard di qualità Sommario Parte A Specificazione degli standard generali Parte B Specificazione degli standard di qualità per la qualificazione semplificata Parte C Vizi non sanabili Parte A SPECIFICAZIONE DEGLI STANDARD GENERALI Ai sensi del comma 3 dell art. 1 del Regolamento Elementi 1. Presenza, anche a titolo non esclusivo, dell attività culturale per la quale è richiesta la qualificazione fra le finalità statutarie del soggetto giuridico. 2. Dotazione di documenti contabili come richiesti dalla normativa vigente. 3. Situazione economico patrimoniale e finanziaria affidabile. Tipologia di evidenza e prova - Atto costitutivo. - Statuto vigente. Per i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo quanto previsto dal codice civile: - Esistenza di bilancio riclassificato in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile). - Esistenza di nota integrativa di cui all art del codice civile. - Esistenza di ricevuta di deposito al Registro delle imprese di bilancio e nota integrativa. Per gli altri soggetti: - Esistenza di bilancio secondo la normativa di riferimento. - Assenza di perdite d esercizio per più di tre esercizi consecutivi nel corso degli ultimi cinque anni. 4. Sistema contabile. - Adozione di un sistema contabile interno articolato per singola attività progettuale. - Esistenza di un sistema di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta.

56 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse. 6. Rispetto degli obblighi di pagamento di contributi previdenziali ed obblighi derivanti. Attestazione di regolarità fiscale rilasciata dall Agenzia delle Entrate (o altri Uffici localmente e competenti), a dimostrazione dell assolvimento dei previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a dimostrazione del rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti. 7. Condizione di affidabilità. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente Gli amministratori e il rappresentante legale dell ente presentino requisiti soggettivi di affidabilità e in particolare non abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 9. Esperienza pregressa almeno triennale nell'organizzazione di attività culturali totalmente in capo al richiedente. 10. Disponibilità di almeno una sede nell ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento per l intero periodo di durata della qualificazione. Certificazione rilasciata dagli Uffici Disabili aventi sede pressi i Centri per l impiego della Provincia, a dimostrazione del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 17). Documentazione attestante l'organizzazione delle attività culturali oggetto della qualificazione richiesta (la documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità nella gestione finanziarie e di bilancio in capo al richiedente). Documentazione attestante natura e consistenza temporale della disponibilità del titolo di possesso o di godimento della sede. 11. Adeguatezza dei locali. Documentazione atta a dimostrare la coerenza della destinazione d uso dei locali con le funzioni oggetto della qualificazione Rispetto della normativa sulla sicurezza sul Assolvimento della normativa vigente in materia luogo di lavoro. con riferimento alla destinazione dei locali. 13. Superamento ed eliminazione delle barriere Rispetto della normativa per il superamento e architettoniche. l eliminazione delle barriere architettoniche Definizione del modello organizzativo. Documentazione attestante natura e consistenza temporale della disponibilità del titolo di possesso o di godimento della sede. Per ogni funzione di responsabilità deve essere indicato il livello di istruzione e l esperienza lavorativa (curriculum professionale). 1.. Con riferimento alle norme tecniche specifiche per le diverse tipologie di struttura culturale (museo, biblioteca, scuola musicale, teatro, sala cinematografica, auditorium, ecc.).

57 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità, la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche. L.P. 7 gennaio 1991, n. 1. Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento. Parte B STANDARD DI QUALITÀ PER LA QUALIFICAZIONE SEMPLIFICATA Ai sensi del comma 4 dell art. 1 del Regolamento Elementi Tipologia di evidenza e prova 1. Presenza, anche a titolo non esclusivo, dell attività culturale per la quale è richiesta la qualifica- - Statuto vigente. - Atto costitutivo. zione fra le finalità statutarie del soggetto giuridico. 2. Sistema contabile. Esistenza di un sistema di registrazione e conservazione dei dati contabili. 3. Situazione economico patrimoniale e finanziaria Assenza di perdite d esercizio per più di tre e- affidabile. sercizi consecutivi nel corso degli ultimi cinque 4. Disponibilità di almeno una sede nell ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento per l intero periodo di durata della qualificazione. anni. Documentazione attestante natura e consistenza temporale della disponibilità del titolo di possesso o di godimento della/e sede/i, quale ad esempio: titolo di proprietà, contratto pluriennale di locazione o altro titolo di godimento di cui sia indicata la durata temporale. La sede è uno spazio destinato ad attività di direzione, coordinamento, progettazione ed amministrazione delle attività oggetto della qualificazione. Può non coincidere con la sede legale. Parte C VIZI NON SANABILI Ai sensi dell art. 7 del Regolamento Costituisce in ogni caso aspetto non sanabile il mancato possesso o il venir meno dei seguenti requisiti: - Presenza, anche a titolo non esclusivo, dell attività per la quale è richiesta la qualificazione fra le finalità statutarie del soggetto giuridico. - Disponibilità di almeno una sede operativa nell ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento per l intero periodo di durata della qualificazione.

58 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Allegato parte integrante SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI MUSEI Allegato B SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI MUSEI Il museo è: - un istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E a- perto al pubblico e compie ricerche che riguardano testimonianze materiali e immateriali dell umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone ai fini di studio, educazione e diletto (ICOM 2004). - una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio (D.Lgs. 42/2004, art. 101, comma 2). In linea generale un museo deve rispondere alla definizione ICOM e del Codice dei beni culturali REQUISITI OBBLIGATORI AMBITO I STATUS GIURIDICO (documentazione: atto costitutivo, statuto/regolamento) Requisito 1 Ogni museo deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o la disponibilità di collezioni depositate da Enti pubblici o privati. Nel caso di collezioni depositate o date in comodato, la loro disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo, comunque non inferiore a dieci anni. Ove lo status giuridico del museo preveda la possibile estinzione dell ente, lo statuto deve indicare la destinazione delle collezioni. Requisito 2 Ogni museo deve avere la proprietà o la disponibilità definita della sede. Nel caso in cui la sede istituzionale non sia di proprietà, la sua disponibilità deve essere garantita da specifici atti formali, che ne assicurino una ragionevole durata nel tempo, comunque non inferiore a dieci anni. Requisito 3 Ogni museo deve essere dotato di un atto istitutivo. Requisito 4 Ogni museo deve essere dotato di uno statuto/regolamento scritto che in aderenza alla definizione generale di museo, contenga i seguenti aspetti: - denominazione e sede; - la natura di organismo permanente e senza scopo di lucro; - finalità, scopo o missione; - possesso delle collezioni e/o del patrimonio museale; - organi del museo; - l assetto finanziario e l ordinamento contabile; - funzioni e compiti svolti dal museo;

59 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ dotazione e criteri di gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali; - l inalienabilità delle collezioni; - i compiti e le funzioni che il museo assume in riferimento al contesto territoriale e del proprio pubblico; - l eventuale organizzazione in forma di rete territoriale di sedi museali con esplicitate le finalità delle sedi territoriali e la forma organizzativa adottata per la loro gestione. L adozione di statuti costituisce un obbligo in tutti i casi in cui il museo si configura come ente, di diritto pubblico o privato, dotato di personalità giuridica. Hanno invece forma di regolamento le norme che presiedono alla costituzione e al funzionamento di tutti i musei che costituiscono una semplice articolazione di un ente pubblico. AMBITO II ASSETTO FINANZIARIO (documentazione: bilancio preventivo e consuntivo, con allegati; documento programmatico a preventivo e consuntivo, con allegati) Requisito 5 Nel caso di musei con personalità giuridica si richiede la redazione di un bilancio preventivo e consuntivo corredati dalla relazione degli amministratori, e articolati in modo da evidenziare le principali funzioni caratterizzanti l attività del Museo; nel caso di musei pubblici privi di personalità giuridica si richiede la presenza di un documento programmatico annuale a preventivo e a consuntivo, corredati da relazioni illustrative e articolati in modo da evidenziare le principali funzioni caratterizzanti l attività del Museo. Non dovranno comunque risultare perdite d esercizio per più di tre esercizi consecutivi nel corso degli ultimi cinque anni. Inoltre, l indebitamento medio degli ultimi tre esercizi non potrà superare il valore medio del patrimonio netto nel medesimo arco temporale. I musei dotati di personalità giuridica sono tenuti alla redazione di un bilancio di esercizio che descriva in un modo esauriente con un documento contabile e fiscale il funzionamento economico del museo nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda i musei privi di personalità giuridica, il documento programmatico annuale, articolato per museo anche se facente parte di un sistema, deve indicare le risorse economiche disponibili assegnate alla struttura per quella annualità e gestite direttamente dal responsabile della medesima, delle attività previste e degli obiettivi da raggiungere. Il contenuto del documento dovrà dare conto della definizione degli obiettivi rispetti alle principali a- ree di attività del museo, quali a titolo di esempio: - ricerca e produzione scientifica; - gestione e valorizzazione del patrimonio museale; - organizzazione di attività espositive; - attività educative e servizi al pubblico; - gestione, conservazione, valorizzazione delle strutture e dell edificio; - gestione e sviluppo del personale; - gestione delle risorse finanziarie; - progetti speciali e innovativi. Al documento programmatico si accompagnerà una relazione a consuntivo redatta a conclusione dell anno di riferimento, che dia conto del raggiungimento degli obiettivi. AMBITO III STRUTTURE (documentazione: dichiarazioni) Requisito 6 Il Museo deve avere spazi espositivi attrezzati ed adeguati a presentare una selezione significative delle collezioni e spazi sufficienti per il deposito delle collezioni. Le collezioni devono avere una collocazione fisica tale da non essere sottoposte a fenomeni di degrado dovute all inadeguatezza degli ambienti.

60 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ AMBITO IV PERSONALE (dichiarazioni con dotazione del personale) Requisito 7 Il corretto funzionamento dei Musei rende necessaria la disponibilità di figure professionali prioritarie che hanno il valore di standard di riferimento. I Musei devono avere in particolare un direttore, un conservatore, il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, personale amministrativo, personale addetto ai servizi di custodia e il responsabile dei servizi educativi. Il direttore e il responsabile della sicurezza devono essere individuati mediante un atto formale. Le seguenti funzioni devono essere garantite in modo adeguato e continuativo, anche prevedendo che più funzioni vengano assunte da una sola persona: - direzione; - ricerca, conservazione e cura delle collezioni e del patrimonio museale; - amministrazione; - servizi educativi; - sorveglianza e custodia; - sicurezza. Esclusa la funzione di direzione, le altre funzioni possono essere affidate anche ad altri soggetti del sistema museale. Le figure cui sono affidate le funzioni sopraccitate devono essere dotate della necessaria competenza tecnico scientifica e di gestione. In particolare, riguardo le figure professionali prioritarie: - il direttore è garante dell attività del Museo nei confronti dell amministrazione, dei cittadini e delle autorità di tutela; - il conservatore di un Museo è una figura professionale specifica che svolge funzioni che si caratterizzano per il suo alto contenuto specialistico; - il responsabile tecnico addetto alla sicurezza interviene in tutti i processi del Museo inerenti la sicurezza delle persone, del patrimonio mobile e immobile; - il personale amministrativo garantisce la corretta gestione amministrativo-contabile del Museo; - il responsabile dei servizi educativi è responsabile con la direzione del museo delle attività educative; - l addetto ai servizi di custodia opera in due ambiti di attività: la sorveglianza degli ambienti e delle collezioni e il primo contatto con l utenza; - il responsabile della sicurezza è referente per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. AMBITO V SICUREZZA (documentazione: dichiarazioni e autocertificazione del responsabile della sicurezza) Requisito 8 L edificio del Museo, tenuto conto delle deroghe previsti per i musei situati negli edifici storici, deve essere a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche. Deve inoltre essere dotato di sistema di sicurezza, antincendio e anti-intrusione. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere conservate e devono essere adeguatamente mantenuti e adeguatamente collocati rispetto alle opere. Deve essere previsto il monitoraggio periodico degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità relativa e illuminamento e documentazione dei dati rilevati. Per il raggiungimento dello standard si richiede che il responsabile della sicurezza sottoscriva una autocertificazione in cui si dichiara che strutture, impianti e allestimenti adempiono alla normativa vigente. Il Museo deve garantire la sicurezza delle persone e delle collezioni, la fruizione fisica degli spazi museali e l adeguata distribuzione delle funzioni in spazi sufficienti, idonei e sicuri. In sintesi, tenuto con-

61 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ to della Legge 626/1994 e s.m. e delle altre normative in tema di sicurezza devono essere garantite: - la funzionalità degli spazi e delle strutture: - l accessibilità e la fruizione degli spazi; - la manutenzione ordinaria dell edificio e dell allestimento; - la conservazione in forma preventiva attraverso il corretto monitoraggio dello stato conservativo delle opere; - l utilizzo di impianti antincendio e antifurto. AMBITO VI GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI (documentazione: dichiarazioni e programma/piano di inventariazione, precatalogazione, catalogazione con evidenza della tempistica; programma della ricerca) Requisito 9 Il Museo deve garantire la presenza di un registro di ingresso e la compilazione di schede di inventariazione per il monitoraggio aggiornato della consistenza e della conoscenza delle opere esposte e in deposito. È necessario, inoltre, che il museo abbia avviato la catalogazione informatizzata con rispetto della normativa ministeriale dell Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). Il sistema deve essere inoltre integrato con quello della Provincia. Ai musei è data la possibilità di adeguare il sistema di inventariazione con quello della Provincia entro i tra anni successivi alla qualificazione. Trascorso tale termine la qualificazione si intende annullata. L inventariazione di tutti i beni musealizzati (esposti e in deposito), costituisce un azione basilare preliminare per lo svolgimento per qualsiasi azione di tutela, conservazione e valorizzazione. L attività di registrazione e inventariazione delle collezioni deve rientrare tra le attività ordinarie del Museo. Tenendo conto della diversità tipologica delle collezioni e delle metodologie di intervento ad oggi sviluppate, si rende necessaria da parte di ogni museo di un programma di un completamento in tempi certi dell inventariazione delle collezioni e di un piano per lo sviluppo delle precatalogazione o della catalogazione secondo gli standard catalografici elaborati dall ICCD, così da garantire una rilevazione uniforme delle informazioni. La compilazione di tali schede deve essere affidata a personale dotato di titoli professionali specifici in relazione ai beni oggetto di catalogazione. AMBITO VII RAPPORTI DEL MUSEO CON IL PUBBLICO IL TERRITORIO E RELATIVI SERVIZI (documentazione: dichiarazioni, carta servizi, piano attività educativa) Requisito 10 Riguardo il numero di ore settimanali di apertura per garantire a tutte le fasce di visitatori la possibilità di accesso, è considerato requisito minimo l apertura dei Musei per tutto il corso dell anno di cinque giorni settimanali, compreso il sabato e/o la domenica, per un totale di almeno 25 ore. Può essere concessa una deroga ai Musei stagionali che data la collocazione in località legate a un turismo stagionale, potranno restare chiusi durante alcuni mesi nel corso dell anno. Nei mesi di apertura, gli orari dovranno comunque essere continuativi e rispettare le condizioni indicate. L apertura su richiesta è considerata un aggiunta al numero di ore settimanali di aperture indicate. E molto importante una chiara comunicazione degli orari di apertura sia all esterno del Museo sia presso i punti informativi turistici, sulla stampa locale e sui siti web, anche in più lingue. Il museo deve predisporre alcuni strumenti informativi essenziali per il pubblico quali: - punto informativo all ingresso del museo; - strumenti essenziali di informazione e orientamento (piante con la numerazione/denominazione delle sale; indicazione dei percorsi; segnalazione dei servizi, ecc.) ; - didascalie o pannelli informativi con informazioni chiare e leggibili; - catalogo e/o guida breve; - opuscolo informativo; - sito web.

62 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Requisito 11 Si richiede la presenza di un sistema di quantificazione oggettiva e attendibile del numero di visitatori e di periodiche rilevazioni della soddisfazione degli utenti in merito ai servizi offerti. Tali rilevazioni verranno effettuate sulla base di una metodologia unitaria di rilevazione concordata con i Servizi provinciali competenti. I musei devono dotarsi di una Carta dei servizi. La carta dei servizi è uno strumento attraverso il quale il museo si impegna formalmente ad offrire precise garanzie agli utenti in ordine alla funzionalità, adeguatezza e continuità dei vari servizi erogati come pure, in genere, circa l attuazione delle finalità e dei programmi dell istituzione. La carta dei servizi va esposta al pubblico. Requisito 12 I Musei devono garantire l organizzazione di attività educative e di attività culturali coerenti con il programma del Museo e prestare attenzione alla diversificazione delle proposte in rapporto ai pubblici di riferimento. Le attività educative, rivolte a fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare quanto adulta, dovranno essere inquadrate in un piano annuale delle attività. Per attività educative si intendono quelle attività che il Museo progetta e organizza sistematicamente per rendere più comprensibili e fruibili al pubblico le proprie collezioni e sostenere processi di apprendimento formali (cioè collocati all interno di percorsi didattici strutturati) e informali (cioè rivolti a singoli individui con la messa a disposizione di strumenti per sostenere l autoapprendimento). Per attività culturali si intendono quelle attività, quali visite a tema, conferenze, eventi, mostre temporanee, che il Museo promuove per favorire una crescita di attenzione da parte del pubblico verso le collezioni del Museo e le tematiche del patrimonio culturale. I destinatari sono fasce di pubblico diversificate, tanto in età scolare, quanto adulta, alle quali corrisponderanno programmi opportunamente predisposti, coerenti con la missione del Museo. (D.M. 10 maggio 2001). Requisito 13 I Musei devono essere dotati, anche in una logica di sistema, di una biblioteca e/o di un centro di documentazione, in quanto sono tenuti a svolgere e promuovere la ricerca scientifica e a diffonderne i risultati favorendone la divulgazione ad ampio raggio.

63 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Note all articolo 1 Gli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 della Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) dispongono: Art. 11 Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale 1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i soggetti promotori, qualificati ai sensi dell'articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti. 2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono: a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni; b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato; c) i criteri per la verifica delle attività realizzate; d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia. Art. 12 Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale 1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali. I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi.

64 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ I bandi individuano in particolare: a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande; b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione; c) le modalità di realizzazione del progetto; d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia; e) le modalità di verifica del progetto realizzato. 3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi dell'articolo 16. Art. 14 Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale 1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale. 2. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi: a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali; b) alle associazioni culturali qualificate ai sensi dell'articolo La Provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell'articolo 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per l'attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. 4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2. Art. 15 Agevolazioni per strutture, beni e software 1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell'articolo 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale. 2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare: a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria e l'ampliamento di strutture esistenti; b) l'acquisto di beni mobili e di software; c) l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori. 3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, nonché il periodo per il quale le strutture oggetto degli interventi realizzati con i medesimi contributi devono rimanere destinate ad attività culturali di rilievo provinciale anche con riferimento all'entità del contributo concesso. L'eventuale diverso utilizzo delle strutture comporta la decadenza dai contributi concessi e l'obbligo di restituzione delle somme erogate secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale. 4. La Provincia può concedere in uso, anche gratuito, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste da questa legge per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà, sulla base di apposita convenzione stipulata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Art. 16 Sistema di qualificazione dei soggetti culturali 1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia concede le agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 15 unicamente ai soggetti culturali qualificati secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Con regolamento è definito il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, anche distinto per i diversi settori delle attività culturali, prevedendo in particolare: a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti culturali; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale; b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti; c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa; d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento; e) le modalità semplificate per la qualificazione dei soggetti culturali che si occupano della tutela e valorizzazione della storia e cultura locali, nonché degli usi e costumi, tenendo in considerazione il legame con il territorio di detti soggetti. 3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti culturali qualificati. 4. Fino alla data prevista dal regolamento di cui al comma 2, si considerano qualificati di diritto i seguenti soggetti: le istituzioni museali e le biblioteche in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); le scuole musicali iscritte al registro previsto dall'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1987; le federazioni di associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 1987 per accedere alle agevolazioni previste dalla medesima legge; i soggetti convenzionati con la Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, della legge provinciale n. 12 del Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce apposite disposizioni per la definizione degli standard di qualità e per le modalità di qualificazione dei predetti soggetti (5).

65 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Art. 17 Sistema bibliotecario trentino 1. La Provincia riconosce il ruolo strategico del sistema bibliotecario trentino per la diffusione e per la promozione della conoscenza, nonché per la mediazione culturale sul territorio e per la promozione dell'integrazione tra culture diverse. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino. 2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalla rete delle biblioteche pubbliche e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 16 e aderenti al catalogo bibliografico trentino. Con regolamento sono individuati i requisiti, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche. 3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse biblioteche facenti parte del sistema, persegue in particolare: a) la più ampia e diffusa offerta all'utenza delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie; b) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse di cui alla lettera a), anche allo scopo di garantire la conservazione e la fruizione della produzione editoriale trentina, nazionale e internazionale; c) la qualificazione e la standardizzazione nell'organizzazione e gestione dei servizi delle biblioteche al fine del miglioramento dell'efficienza, dell'integrazione e dell'omogeneità delle stesse anche per quanto riguarda la catalogazione e le attività interbibliotecarie; d) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo alle iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, dell'informazione e dell'aggiornamento dei cittadini; e) il coinvolgimento delle biblioteche per la promozione della cultura e delle diverse discipline artistiche. 4. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le modalità per favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario trentino, anche attraverso forme di consultazione dei responsabili delle biblioteche, con periodicità almeno annuale. Art. 19 Formazione musicale di base delle scuole musicali 1. La formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali pubbliche e private iscritte nel registro previsto dall'articolo 16 è riconosciuta dalla Provincia quale elemento di crescita culturale e sociale. 2. La Provincia definisce gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, sentite le scuole musicali interessate. 3. La Provincia promuove e favorisce il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino disciplinato dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; a tal fine, la Provincia stabilisce i requisiti organizzativi e didattici minimi per partecipare al sistema educativo. La Provincia favorisce il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali, promuovendo l'istituzione di una rappresentanza unitaria delle scuole; incentiva la collaborazione delle scuole musicali con gli altri soggetti attivi in ambito culturale e sociale. 4. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali di cui al comma 1 mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per le attività formative svolte, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Art. 21 Disposizioni a favore dello spettacolo 1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica. 2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative. 3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti qualificati di cui all'articolo 16 a favore di artisti che non abbiamo ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive. 4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini: a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;

66 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina; c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna; d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive; e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi; f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità (7). Art. 23 Sistema museale trentino 1. Il sistema museale trentino è costituito da: a) i musei della Provincia individuati dall'articolo 24; b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006; c) i seguenti musei a carattere provinciale: 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto; 2) il Museo diocesano tridentino; 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda; 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'istituto mocheno e dell'istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'istituto culturale ladino). 2. I musei del sistema museale realizzano in particolare servizi culturali volti a: a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici; b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica; c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini; d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. 3. La Provincia favorisce l'integrazione dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei direttori dei musei, nonché dei presidenti dei consigli di amministrazione, qualora previsti, convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. 4. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.

67 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Gemeinde Hafling: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 55 vom 2. Dezember 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Comune di Avelengo: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 55 del 2 dicembre 2011 Die Gemeinde Hafling hat mit Ratsbeschluss Nr. 55 vom 2. Dezember 2011 folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung (ca m²) und Ergänzung des Art. 11/bis (Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Wortlaut: Zone Oberdorf Diese Zone umfasst die Flächen, welche für Beherbergungsbetriebe im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,9 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 12,5 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80% 7. Mindestgrünfläche: 40% 8. höchstzulässige Bettenanzahl: 60 Betten 9. höchstzulässige Bruttogeschossfläche: laut der Tabelle Höchstwerte für die Bruttogeschossfläche Anhang D (Art. 7, Abs. 1) zum DLH Nr. 55 vom ; Das Amt für Geologie- und Baustoffprüfung hat die Abänderung mit Schreiben vom 3. Mai 2012, Prot. Nr befürwortet; Das Amt für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 31. Januar 2012, Prot. Nr ) und das Amt für Gewässerschutz (Schreiben vom 2. Februar 2012, Prot. Nr ) haben ein positives Gutachten mit Bedingungen erteilt; Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingebracht; Il Comune di Avelengo ha proposto con la delibera consiliare n. 55 del 2 dicembre 2011 la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi (ca m²) ed integrazione dell art. 11/bis (Zona per impianti turistici alloggiativi) delle norme d attuazione al piano urbanistico con il seguente testo: Zona Oberdorf Questa zona comprende le aree destinate ad impianti turistici ricettivi ai sensi dell art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1992, n. 58 e successive modifiche. Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 1,9 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 40% 3. altezza massima: 12,5 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80% 7. rapporto minimo di superficie verde: 40% 8. numero massimo di posto letto: 60 posti letto 9. superficie lorda di piano massima: ai sensi della tabella Valori massimi di superficie lorda di piano allegato D (art. 7, comma 1) al D.P.G.P. n. 55 del 18/10/ 2007 ; L Ufficio geologia e prove materiali ha dato il consenso per la modifica con nota del 3 maggio 2012, protocollo n ; L Ufficio servizio strade del Burgraviato (nota del 31 gennaio 2012, protocollo n ) e l Ufficio tutela acque (nota del 2 febbraio 2012, protocollo n ) hanno espresso un parere favorevole in merito con condizioni; Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

68 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Die Landesregierung nimmt Einsicht in das negative Gutachten der Landesraumordnungskommission, welche in der Sitzung vom 12. Juli 2012 die Ablehnung des Antrages vorgeschlagen hat, da die geplanten 60 Betten für den neuen Beherbergungsbetrieb auf Grund des geltenden Tourismuskonzeptes (Beschluss der Landesregierung Nr vom 14. Juni 2010) nicht zur Verfügung stehen. Die Landesregierung hat in der Zwischenzeit die Änderung der Kriterien und Voraussetzungen für die Zuweisung von Betten für die Umsetzung des Tourismusentwicklungskonzeptes, welche der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 18 vom 31. August 2012 (Tourismusentwicklungskonzept Änderung Kriterien und Voraussetzungen für die Zuweisung der Betten - 2. Änderung) beschlossen hat, angenommen. Daraus resultiert, dass die Bettenanzahl für die Ausweisung der obgenannten Tourismuszone zur Verfügung stehen; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt La Giunta provinciale prende visione del parere negativo della Commissione urbanistica provinciale, la quale nella seduta del 12 luglio 2012 ha proposto il rigetto della modifica poiché i 60 letti previsti per il nuovo impianto ricettivo non sono più a disposizione secondo il concetto di sviluppo turistico (delibera della Giunta provinciale n del 14 giugno 2010). La Giunta provinciale ha accettato nel frattempo le modifiche dei criteri e dei presupposti per l assegnazione dei letti per la realizzazione del concetto di sviluppo turistico, le quali sono state deliberate dal Consiglio comunale con delibera n. 18 del 31 agosto 2012 (Concetto di sviluppo turistico modifica criteri e presupposti per l'assegnazione dei letti - 2 modifica). Da ciò risulta che il numero di letti per la previsione della succitata zona turistica è a disposizione; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera die von der Gemeinde Hafling mit Ratsbeschluss Nr. 55 vom 2. Dezember 2011 beantragte Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung (ca m²) in Abweichung zum negativen Gutachten der Landesraumordnungskommission, wie von der Gemeinde beantragt, zu genehmigen. Der Art. 11/bis (Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Wortlaut ergänzt: Zone Oberdorf Diese Zone umfasst die Flächen, welche für Beherbergungsbetriebe im Sinne des Artikels 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, bestimmt sind. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 1,9 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 40% 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 12,5 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m di approvare in difformità al parere negativo della Commissione urbanistica provinciale la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi (ca m²), adottata dal Comune di Avelengo con delibera consiliare n. 55 del 2 dicembre 2011, come proposto dal Comune. L art. 11/bis (Zona per impianti turistici alloggiativi) delle norme d attuazione al piano urbanistico viene integrato con il seguente testo: Zona Oberdorf Questa zona comprende le aree destinate ad impianti turistici ricettivi ai sensi dell art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1992, n. 58 e successive modifiche. Valgono i seguenti indici: 1. densità edilizia massima: 1,9 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 40% 3. altezza massima: 12,5 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m

69 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 80% 7. Mindestgrünfläche: 40% 8. höchstzulässige Bettenanzahl: 60 Betten 9. höchstzulässige Bruttogeschossfläche: laut der Tabelle Höchstwerte für die Bruttogeschossfläche Anhang D (Art. 7, Abs. 1) zum DLH Nr. 55 vom ; Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80% 7. rapporto minimo di superficie verde: 40% 8. numero massimo di posto letto: 60 posti letto 9. superficie lorda di piano massima: ai sensi della tabella Valori massimi di superficie lorda di piano allegato D (art. 7, comma 1) al D.P.G.P. n. 55 del 18/10/ 2007 ; Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

70 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Prettau Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Approvazione del Piano paesaggistico del Comune di Predoi Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: Die Landesverwaltung hat den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Prettau im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, erarbeitet. Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 06/12 vom den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Prettau genehmigt. Der Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Prettau besteht aus dem erläuternden Bericht, den Durchführungsbestimmungen, einem Lageplan im Maßstab 1: und einem Ausschnitt im Maßstab 1: Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 06/12 vom und seine Bestandteile wurden im Sekretariat der Gemeinde Prettau hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen in den Gemeindeunterlagen hervorgeht. Zum Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes für die Gemeinde Prettau wurden folgende Änderungsanträge und Bemerkungen eingebracht: A) Bemerkungen, die innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes eingereicht wurden und von der Gemeinde (siehe Ratsbeschluss vom , Nr. 17) und Landesregierung wie folgt bewertet werden: La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: L amministrazione provinciale ha redatto la proposta del Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Predoi ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. La I a Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera n. 06/12 del la proposta del Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Predoi. La proposta del Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Predoi comprende la relazione illustrativa, le norme di attuazione, una planimetria in scala 1: e un estratto in scala 1:5:000. La delibera della I a Commissione per la tutela del paesaggio n. 06/12 del ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Predoi e pubblicati all albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti. In riferimento alla proposta del Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Predoi venivano presentate le seguenti richieste di modifica ed osservazioni: A) Osservazioni presentate entro il periodo di pubblicazione, che vengono valutate dal Comune (delibera del Consiglio comunale del , n. 17) e dalla Giunta provinciale come segue: 1. Bemerkung des Herrn Hofer Engelbert 1. Osservazione del Signor Hofer Engelbert Er spricht sich für folgende Änderungen aus: - Unterschutzstellung von zwei Wasserflächen im Bereich Wieseralm auf dem Sam und eines weiteren Wasserlebensraumes beim Wanderweg Kaseralm- Si esprime a favore delle seguenti modifiche: - individuazione di due stagni nell ambito della malga Wieser sul Sam e di un altro habitat acquatico presso il sentiero Kaseralm-Markstein (ca m s.l.m.) come

71 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Markstein (ca m ü.m.) als Naturdenkmal, wie dies beim Notfeldsee und Grubbachmoos der Fall ist; - Ausweisung einer Fichte beim Wanderweg Kasern-Hl. Geist-Joch (ca m ü.m.) als Naturdenkmal; - Umwidmung des Weidegebietes auf der Gp. 338, K.G. Prettau in Landwirtschaftsgebiet; - Ergänzung der Liste von erhaltenswerten Gebäuden, die von kulturhistorischen Interesse sind und/oder eine besondere landschaftliche Bedeutung aufweisen. Die Gemeinde spricht sich für die teilweise Annahme des Antrages mit folgender Stellungnahme aus: - Nachdem die genannten Wasserlebensräume sehr klein sind und im Sommer meist austrocknen sowie ohnehin in der Nähe das Biotop Wieser-Werfer- Moor besteht, sieht der Gemeinderat keinen Handlungsbedarf. - Aufgrund der geringen Sichtbarkeit ist eine Aufnahme der Fichte im Kaserer Moos in den Landschaftsplan nicht sinnvoll. - Die Weide auf der Gp. 338, K.G. Prettau soll in bestockte Wiese und Weide umgewandelt werden. - Die bestehende Liste der schützens- und erhaltenswerten Gebäude soll nicht ergänzt werden, da nach Dafürhalten des Gemeinderates die Liste bereits eine repräsentative Anzahl an erhaltenswerten Gebäuden enthält. Die Landesregierung nimmt den Antrag teilweise an: das Weidegebiet auf der Gp. 338, K.G. Prettau wird in Landwirtschaftsgebiet umgewidmet. B) Die Gemeinde ersucht gemäß Ratsbeschluss vom , Nr. 17 um die Vornahme folgender Änderung am Landschaftsplan: Verlegung der Naturparkgrenze im Bereich der alten Feuerwehrhalle auf das orographisch linke Ufer der Ahr mit einem Abstand von 10 Metern, gemessen von der U- feroberkante. Die Landesregierung nimmt den Antrag der Gemeinde an. monumenti naturali alla stessa stregua del Notfeldsee e del Grubbachmoos; - individuazione di un abete rosso presso il sentiero Kasern-Hl. Geist-Joch (ca m s.l.m.) come monumento naturale; - trasformazione del pascolo sulla p.f. 338, C.C. Predoi in zona agricola; - integrazione dell elenco di edifici degni di tutela che rivestono particolare interesse storico-culturale e/o sono di notevole pregio paesaggistico. Il Comune si esprime a favore dell accoglimento parziale della richiesta con la seguente presa di posizione: - In quanto i citati habitat acquatici sono di una estensione molto modesta e d estate di solito si prosciugano nonché nelle vicinanze esiste comunque il biotopo Torbiera Wieser-Werfer, il Consiglio comunale non vede alcuna necessità di provvedere al riguardo. - A causa della scarsa visibilità dell abete rosso nel Kaserer Moos l inserimento dello stesso nel Piano paesaggistico non sembra sensato. - Il pascolo sulla p.f. 338, C.C. Predoi, dovrebbe essere trasformato in prato e pascolo alberato. - L elenco esistente degli edifici degni di tutela non dovrebbe essere integrato, perché secondo il parere del Consiglio comunale la lista contiene già un numero rappresentativo di edifici degni di tutela. La Giunta provinciale accoglie parzialmente la richiesta: il pascolo sulla p.f. 338, C.C. Predoi viene trasformato in zona agricola. B) Il Comune secondo la delibera del Consiglio comunale del , n. 17 richiede l'attuazione della seguente modifica al Piano paesaggistico: spostamento del confine del Parco naturale nella zona della vecchia caserma VV.FF. alla riva orografica sinistra dell Aurino con una distanza di 10 metri, misurata dal margine superiore della riva. La Giunta provinciale accoglie la richiesta del Comune.

72 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ C) Änderungen durch die Landesregierung C) Modifiche da parte della Giunta provinciale 1. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum überarbeiteten Landschaftsplan rezipiert werden. 1. Le modifiche grafiche introdotte dal Piano urbanistico comunale devono venir recepite nella cartografia del Piano paesaggistico rielaborato. Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag des überarbeiteten Landschaftsplanes mit den oben angeführten Änderungen an. La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento e approva la proposta del Piano paesaggistico rielaborato con le modifiche sopraccitate. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz); 2. in das Dekret des Landeshauptmanns vom 22. Oktober 2007, Nr. 56, und insbesondere in den Artikel 1 desselben (Durchführungsverordnung zum Landschaftsschutzgesetz); 3. in das Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 19. April 1983, Nr. 135/V/81 (Landschaftliche Unterschutzstellungen in der Gemeinde Prettau); 4. in das Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 17. Juni 1992, Nr. 282/V/79 (Änderung der Unterschutzstellung des Biotops Froschlaichgebiet Trinkstein und Ausweisung der Biotope Wiesermoos und Wieser-Werfer-Moor ); 5. in das Dekret des Landeshauptmanns von Südtirol vom 28. September 1988, Nr. 212/V/81 in geltender Fassung (Landschaftliche Unterschutzstellung Naturpark Rieserferner-Ahrn ); 6. in das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Oktober 2001, Nr. 63 (Verträglichkeitsprüfung für Projekte und Pläne innerhalb der Natura 2000-Gebiete); 7. in den Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 230 (Managementplan für das Natura 2000-Gebiet Rieserferner-Ahrn). La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (Legge sulla tutela del paesaggio); 2. del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell articolo 1 dello stesso (Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio); 3. del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 19 aprile 1983, n. 135/V/81 (Vincoli paesaggistici nel Comune di Predoi); 4. del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 17 giugno 1992, n. 282/V/79 (Modifica del biotopo Palude Trinkstein e individuazione dei biotopi Wiesermoos e Torbiera Wieser-Werfer ); 5. del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 28 settembre 1988, n. 212/V/81 con successive modifiche (Vincolo paesaggistico Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina ); 6. del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 ottobre 2001, n. 63 (Valutazione di incidenza per progetti e piani all interno dei Siti Natura 2000); 7. della delibera della Giunta provinciale 28 gennaio 2008, n. 230 (Piano di gestione per il Sito Natura 2000 Vedrette di Ries - Aurina).

73 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ DIE LANDESREGIERUNG beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. Der überarbeitete Landschaftsplan für die Gemeinde Prettau ist mit den nachfolgenden Bestimmungen und graphischen Darstellungen und mit den in den Prämissen angeführten Änderungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt: 1) erläuternder Bericht, 2) Durchführungsbestimmungen, 3) ein Lageplan im Maßstab 1: und ein Ausschnitt im Maßstab 1: Das Dekret des Landeshauptmanns vom 19. April 1983, Nr. 135/V/81 ist aufgehoben. 3. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 17. Juni 1992, Nr. 282/V/79 ist in Bezug auf die Biotope Wiesermoos und Wieser-Werfer- Moor aufgehoben. 4. Die in den Dekreten des Landeshauptmanns vom 28.September 1988, Nr. 212/V/81 und vom 26. Oktober 2001, Nr. 63 sowie im Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 230 festgelegte Abgrenzung des Naturparks Rieserferner-Ahrn, der beiden Natura 2000-Gebiete Rieserferner-Ahrn und Wiesermoos sowie des Managementplanes für das Natura 2000-Gebiet Naturpark Rieserferner- Ahrn ist gemäß vorliegendem Landschaftsplan der Gemeinde Prettau abgeändert. 5. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen und Flächenwidmungen zu übernehmen. 6. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. Il Piano paesaggistico rielaborato per il Comune di Predoi è approvato con i seguenti elementi normativi e grafici e con le modifiche citate nelle premesse, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16: 1) relazione illustrativa, 2) norme di attuazione, 3) una planimetria in scala 1: e un estratto in scala 1: ll decreto del Presidente della Giunta provinciale del 19 aprile 1983, n. 135/V/81 è abrogato. 3. ll decreto del Presidente della Giunta provinciale del 17 giugno 1992, n. 282/V/79 relativo ai biotopi Wiesermoos e Torbiera Wieser- Werfer è abrogato. 4. La delimitazione del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina, dei due Siti Natura 2000 Vedrette di Ries-Aurina e Wiesermoos nonché del Piano di gestione per il Sito Natura 2000 Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina di cui ai decreti del Presidente della Giunta provinciale del 28 settembre 1988, n. 212/V/81 e risp. del 26 ottobre 2001, n. 63 nonché alla delibera della Giunta provinciale del 28 gennaio 2008, n. 230 è modificata secondo il presente Piano paesaggistico del Comune di Predoi. 5. La Ripartizione Urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici e le destinazioni delle superfici approvati con codesta delibera. 6. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

74 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ GEMEINDE PRETTAU DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM LANDSCHAFTSPLAN Art. 1 Allgemeines Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt. Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden: - die kartographischen Anlagen, bestehend aus einem Lageplan im Maßstab 1: und einem Ausschnitt im Maßstab 1:5.000, der erläuternde Bericht und die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen. COMUNE DI PREDOI NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO Art. 1 Generalità Le norme di attuazione che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all articolo 1 ed ai sensi dell articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Fanno parte integrante del piano paesaggistico: - le cartografie allegate, consistenti in una planimetria in scala 1:10.000, ed un estratto in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le seguenti norme di attuazione. Art. 2 Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden. Art. 2 Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica). Si tratta di aree naturali o formate anche dall attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni. a) Gebiete von landschaftlichem Interesse a) Zone di interesse paesaggistico Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt. Bestockte Wiesen und Weiden sind von besonderem landschaftlichem und ökologischem Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist Comprendono l intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue. I prati e pascoli alberati sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va pre-

75 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der aufgelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Bäumen nur bei Vorhandensein von ausreichender Verjüngung des Baumbestandes gestattet. Feuchtgebiete sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben. stata particolare attenzione alla cura, al ripristino ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura. Nel caso di copertura scarsa l allontanamento delle ceppaie e il prelievo di alberi è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione degli alberi stessi. Le zone umide rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti. b) Landschaftliche Bannzone b) Zona di rispetto paesaggistica Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes. Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen sowie das Überqueren des Gebietes mit Elektround Telefonfreileitungen. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in deren unmittelbaren Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Art. 3 Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung) In diese Kategorie fallen folgende Biotope: Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale. Sono vietati gli impianti per la lavorazione della ghiaia, nonché l attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, quando risulta necessario l attraversamento della zona vincolata. Art. 3 Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all opera dell uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche) Rientrano in tale categoria i seguenti biotopi: 70/1 Wiesermoos 70/1 Wiesermoos 70/2 Wieser-Werfer-Moor 70/2 Torbiera Wieser-Werfer In den abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche

76 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse. Innerhalb der Biotope sind insbesondere verboten: - das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters; - die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeveränderungen jeglicher Art; - das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art; - das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern; - das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen; - das Erlegen, Fangen, Verletzen oder Stören wildlebender Tiere, eingeschlossen die Jagd; erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb des Biotops angeschossenem Wild sowie im Biotop Wiesermoos die Jagd auf das Schalenwild und den Fuchs, gemäß geltenden Jagdbestimmungen; idrologiche e microclimatiche. In particolare nei biotopi è vietato: - realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, anche a carattere provvisorio; - l estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra; - abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere; - inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue; - raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi; - abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia; è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dal biotopo nonché la caccia agli ungulati e alla volpe nel biotopo Wiesermoos secondo la normativa venatoria vigente; - das Ausbringen von Düngern; - concimare; - der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit; - die Beweidung in Teilgebieten der Moore und Feuchtgebiete, die gegen Viehtritt und Eutrophierung besonders empfindlich sind und von der Landesverwaltung eingezäunt werden; für diese Nutzungseinschränkung wird eine Ausgleichszahlung gewährt. - circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali; - pascolare i settori della torbiera e delle zone paludose particolarmente sensibili al calpestio del bestiame e dell eutrofizzazione e recintate dall Amministrazione provinciale; per questa limitazione d uso viene concesso un contributo compensativo. Gestattet sind: Sono consentiti: - die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen; - gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo; - die forstliche Nutzung; sie muss im Sinne der Bestimmungen des Forstgesetzes und ausschließlich mit naturnahen Waldbaumethoden durchgeführt werden, wobei die Zielsetzungen des Schutzgebietes zu berücksichtigen sind. - l utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto.

77 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Art. 4 Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler: Art. 4 Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche). Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell allegata planimetria: 70/1 Waldnersee 70/1 Lago Waldner 70/2 Grubbachmoos 70/2 Grubbachmoos 70/3 Hängefichte beim Forstgarten 70/3 abete rosso a forma pendula presso il vivaio forestale 70/4 Notfeldsee 70/4 Lago Notfeld Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati. Art. 5 Archäologisches Schutzgebiet Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind. In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen. Art. 5 Zona archeologica Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell allegata planimetria. Per tali settori, ogni consistente modificazione dell assetto dell area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali. Art. 6 Landschaftliche Strukturelemente Für das gesamte Gemeindegebiet gilt: Trockenmauern, alte Pflasterwege, der in der Kartographie eigens gekennzeichnete Tauernweg, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentli- Art. 6 Elementi strutturali paesaggistici Per l intero territorio comunale vige I muri a secco, le antiche strade lastricate, la mulattiera dei Tauri (segnata appositamente nella cartografia), argini di pietrame, canali d irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all autorizzazione paesaggistica da parte dell Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i

78 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ che Instandhaltung. Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen). Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet. lavori di manutenzione ordinaria. I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi). Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l uso del filo spinato. Art. 7 Verkehrsbeschränkung für Motorfahrzeuge Der Motorfahrzeugverkehr ist ab der im Lageplan festgelegten Straßensperre, die mit eigenen Hinweisschildern zu versehen ist, untersagt. Die außergewöhnliche Benutzung der vom Fahrverbot betroffenen Straße wird von der Gemeinde geregelt. Art. 8 Naturparks oder -reservate in denen der ökologische Naturhaushalt noch unberührt ist, oder die einen besonderen wissenschaftlichen Wert besitzen und somit zur wissenschaftlichen Forschung, zur Erziehung und eventuell zur Erholung der Bevölkerung geeignet sind (Artikel 1/d des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung) Im als Naturpark Rieserferner-Ahrn abgegrenzten Gebiet gelten die Bestimmungen des Dekretes des Landeshauptmanns von Südtirol vom 28. September 1988, Nr. 212/V/81, in geltender Fassung. Art. 7 Limitazione della circolazione con veicoli a motore È vietata la circolazione con veicoli a motore oltre il punto di sbarramento indicato nell allegata planimetria e provvisto della necessaria segnaletica. L uso eccezionale della strada interessata dal divieto di transito è disciplinato dal comune. Art. 8 Parchi e riserve naturali, ancora integre nell equilibrio ecologico e che presentino particolarmente interesse scientifico, destinato alla ricerca, all educazione ed eventualmente alla ricreazione della popolazione (riferimento al paragrafo d) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica) Nella zona delimitata come Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano del 28 settembre 1988, n. 212/V/81, con successive modifiche.

79 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 10. September 2012, Nr Umweltverträglichkeitsprüfung. Genehmigung des Projektes für den Abbruch und Wiederaufbau der Aufstiegsanlage Borest in der Gemeinde Corvara. Antragsteller: Impianti Colfosco AG Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, "Umweltprüfung für Pläne und Programme" regelt das Verfahren zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Projekte. Am wurden beim Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung das Projekt und die Umweltverträglichkeitsstudie für den Abbruch und Wiederaufbau der Aufstiegsanlage Borest in der Gemeinde Corvara eingereicht. Die UVP-Arbeitsgruppe hat am das technisch wissenschaftliche Qualitätsurteil ausgestellt, wonach die vorgelegten Unterlagen zum gegenständlichen Projekt die wichtigsten Elemente enthalten, um eine Begutachtung des Projektes hinsichtlich seiner Umweltverträglichkeit zu ermöglichen. Das Projekt und die Umweltverträglichkeitsstudie sind im Sinne des Art. 15, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, vom bis einschließlich in der Gemeinde Corvara sowie im Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung zur öffentlichen Einsichtnahme hinterlegt worden. Zum gegenständlichen Bauvorhaben sind 3 Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit eingereicht worden. Schwerpunktmäßig werden darin folgende Aussagen gemacht: Bedenken hinsichtlich des Erhalts des Wan- derweges Wasserfall ; Fehlende Begründung für die Vergrößerung der Schaltzentrale an der Talstation der Anlage Colfosco und der Beschneiungsanlage; Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Abstände zur nahe liegenden Scheune im Bereich der Talstation. Die UVP-Arbeitsgruppe hat bezüglich der oben angeführten Bemerkungen folgende Stellungsnahme abgegeben: Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 10 settembre 2012, n Valutazione dell'impatto ambientale. Approvazione del progetto per la demolizione e ricostruzione dell impianto di risalita Borest nel comune di Corvara. Proponente: Impianti Colfosco SpA La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, "valutazione ambientale per piani e programmi" prevede la procedura per la valutazione ambientale per progetti. In data venivano depositati presso l'ufficio valutazione impatto ambientale il progetto e lo studio d impatto ambientale per la demolizione e ricostruzione dell impianto di risalita Borest nel comune di Corvara. Il gruppo di lavoro VIA ha espresso in data il giudizio tecnico scientifico di qualità secondo il quale la documentazione presentata contiene le indicazioni essenziali per giudicare il progetto circa il suo impatto ambientale. Il progetto e lo studio di impatto ambientale sono stati depositati per la pubblica visione ai sensi dell art. 15, comma 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 dal fino al presso il comune di Corvara e l Ufficio VIA. Avverso il progetto sono stati presentati 3 osservazioni. Le osservazioni possono essere riassunte tematicamente come segue: Dubbi circa la conservazione del sentiero cascata ; Mancanza di giustificazione per l ampliamento della centrale presso la stazione a valle dell impianto Colfosco e dell impianto di innevamento; Dubbi circa l osservazione delle distanze dell impianto di risalita dal fienile ivi esistente. Il gruppo di lavoro VIA ha rilasciato in merito a tali osservazioni la seguente presa di posizione:

80 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Während der Bauphase werden die Wanderer zum so genannten Talweg umgeleitet. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Wasserfallweg wieder in seinen ursprünglichen Zustand gebracht und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht; An der Talstation Colfosco wird als kleiner Zubau zur Schaltkabine ein öffentliches WC für die Schifahrer errichtet. Die Beschneiungsanlage wird an die neue Schipistensituation durch die Stationsverlegung angepasst; Durante la fase di cantiere, gli escursionisti saranno indirizzati verso il sentiero Talweg. A conclusione dei lavori, il sentiero cascata sarà ripristinato nello stato originario e sarà nuovamente accessibile per gli escursionisti. Presso la stazione a valle dell impianto Colfosco verrà realizzata come costruzione accessoria un bagno pubblico per gli sciatori. L impianto di innevamento sarà adeguato alla nuova situazione delle piste creatasi con lo spostamento della stazione. Der gesetzlich vorgeschriebene Abstand der Anlage von den umliegenden Gebäuden wird auf alle Fälle eingehallten. La distanza del nuovo impianto dagli edifici prescritta dalla legge verrà comunque osservata. Die Schlussfolgerungen der UVP-Arbeitsgruppe zu den Bemerkungen seitens der Öffentlichkeit werden vom Umweltbeirat geteilt; Der Umweltbeirat hat ein zustimmendes Gutachten Nr. 10/2012 vom , hinsichtlich der Umweltverträglichkeit des gegenständlichen Projektes mit folgender Begründung erteilt: - der Umweltbeirat stimmt mit den in der Umweltverträglichkeitsstudie angeführten Beschreibungen und Bewertungen der Auswirkungen, die die Verwirklichung des gegenständlichen Projektes auf die Umwelt mit sich bringt, überein; - der Umweltbeirat betrachtet die in der Umweltverträglichkeitsstudie angeführten Maßnahmen zur Vermeidung, Einschränkung bzw. Ausgleich der negativen Auswirkungen, die bei der Durchführung des Projektes vorgesehen werden, als geeignet. Der Umweltbeirat hat im Gutachten Nr. 10/2012 für die Verwirklichung des obgenannten Vorhabens folgende Auflagen gestellt: 1. Grenzsteine und Grenzzeichen dürfen nicht beschädigt bzw. nicht entfernt werden. 2. Bäume dürfen nur nach erfolgter Auszeige durch die Forstbehörde geschlägert werden. 3. Es dürfen keine Schäden an angrenzenden Kulturgründen angerichtet werden. 4. Die in der Umweltverträglichkeitsstudie beschriebenen forstlichen Ausgleichsmaßnahmen im Umfang von müssen über ein Projekt des Forstinspektorates Bruneck finanziert werden. Le conclusione del gruppo di lavoro VIA sulle osservazioni presentate vengono condivise dal comitato ambientale. Il comitato ambientale ha espresso parere favorevole n. 10/2012 del , riguardo la compatibilità ambientale del progetto su indicato con la seguente motivazione: - il comitato ambientale concorda con le descrizioni e valutazioni delle ripercussioni che la realizzazione del succitato progetto determina sull'ambiente, evidenziate nello studio d impatto ambientale; - il comitato ambientale ritiene idonei i provvedimenti per evitare, limitare e compensare le conseguenze negative, previsti nel corso della realizzazione del progetto, evidenziati nello studio d impatto ambientale. Il comitato ambientale nel succitato parere n. 10/2012 ha imposto per la realizzazione della succitata opera le seguenti condizioni: 1. Cippi segni di confine e punti trigonimetrici non devono essere danneggiati o rimossi. 2. L abbattimento degli alberi è ammesso solo previo regolare assegno da parte dell Autorità Forestale. 3. Non devono essere arrecati danni alle colture limitrofe. 4. Le misure di compensazione forestali indicate nello studio di impatto ambientale pari a , devono essere finanziati mediante un progetto dell Ispettorato Forestale di Brunico.

81 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Die in der Nähe der ersten Stütze als Hangbefestigung vorgesehene Zyklopenmauer muss überschüttet und begrünt werden. 6. Die in Sichtbeton vorgesehenen Mauerwerksteile der Betriebsgebäude müssen in rauer Bretterschalung gegossen werden. 7. Für die Erdbewegungsarbeiten an der Talstation muss eine landschaftsökologische Baubegleitung vorgesehen und dem Amt für Landschaftsschutz namhaft gemacht werden. 8. Als Augleichsmaßnahme für die Beeinträchtigung der Vernässungszone an der Talstation unterhalb des Forstweges muss im unmittelbaren Bereich eine naturnahe gestaltete Wasserfläche (ca. 100 qm) errichtet werden. Die Planung muss im Einvernehmen mit dem Amt für Landschaftsschutz erfolgen. 9. Als Minderungsmaßnahme während der Bauzeit muss im Zeitplan der Baustelle auf die touristische Nutzung des Forstweges Wasserfallweg, der als Baustellenzufahrt genutzt wird, Rücksicht genommen werden. 10. Bei der Ableitung A1 (Ölabscheider für die Waschtätigkeit an der Bergstation, NG 6) in die Schmutzwasserkanalisation, sind die Emissionsgrenzwerte gemäß der Anlage E des Landesgesetzes vom , Nr. 8 einzuhalten. 11. Die Entwässerungsrinnen, die Schächte, die Ölabscheideanlage der sowie die Erdverlegten Rohrleitungen bis zum Anschlusspunkt an die Kanalisation müssen vor der Inbetriebnahme, und zwar möglichst schon vor Beginn der Abschlussarbeiten einer Dichtheitsprüfung gemäß der europäischen Norm EN 1610 unterzogen werden. Die Dichtheitsprotokolle mit den entsprechenden Diagrammen und Lageplänen sind bei der Bauabnahme vorzulegen. 12. Die Wartung der Ölabscheideranlage ist gemäß Norm EN und entsprechend den Anweisungen des Herstellers von einem Sachkundigen der Firma oder eines externen Unternehmens durchzuführen. Mindestens alle 6 Monate ist die Ermittlung des Schlammvolumens und das Messen der 5. Il muro ciclopico previsto quale consolidamento del versante in prossimità del primo pilone deve essere ricoperto di terra e rinverdito. 6. Le porzioni di muratura in calcestruzzo a vista dei fabbricati di servizio devono essere gettate in cassero di tavolato ruvido. 7. I movimenti di terra previsti nei pressi della stazione a valle devono essere eseguiti previo accompagnamento ecologico-paesaggistico; il nominativo del tecnico incaricato deve essere comunicato all Ufficio Tutela del paesaggio. 8. Quale misura di compensazione dei danni arrecati alla zona umida presente a valle della strada forestale nei pressi della stazione a valle, deve essere realizzata una superficie d acqua (ca. 100 qm) dalla configurazione naturale. La progettazione deve avvenire d intesa con l Ufficio Tutela del paesaggio. 9. Nella redazione del cronoprogramma dei lavori quale misura di mitigazione nel corso dei lavori deve essere tenuta in debito conto l utilizzazione turistica e ricreativa della strada forestale detta Sentiero delle cascate, che viene utilizzata quale accessibilità di cantiere. 10. Allo scarico A1 (disoleatore per le attività di lavaggio nella stazione a monte, GN 6) nella rete fognaria nera, devono essere rispettati i valori limite di emissione dell'allegato E della legge provinciale , n Le canalette di drenaggio, i pozzetti, l'impianto di disoleazione e le tubazioni interrate fino al punto d'allacciamento alla rete fognaria devono essere sottoposti a prove di tenuta secondo la norma europea EN 1610 prima della messa in funzione e possibilmente già prima dell'inizio dei lavori di finitura. I protocolli di tenuta con i relativi diagrammi e le relative planimetrie sono da presentare al collaudo. 12. La manutenzione dell'impianto di disoleazione deve essere effettuata in conformità alla norma EN e alle istruzioni del costruttore da parte di personale qualificato della ditta oppure di una ditta esterna. Almeno ogni 6 mesi va effettuata la misurazione del volume di fango e dello

82 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Leichtflüssigkeitsschichtdicke durchzuführen. Weiters ist die Funktionstüchtigkeit des Koaleszenzeinsatzes, der selbsttätigen Verschlusseinrichtung und der eventuell vorhandenen Warneinrichtung zu überprüfen. Die Entleerung und Entsorgung von Schlamm und Leichtflüssigkeit von Seiten eines spezialisierten Unternehmens ist zu veranlassen, wenn 50% des verfügbaren Schlammvolumens oder 80% des speicherbaren Leichtflüssigkeitsvolumens erreicht sind. Wartung, Reinigung und andere spezielle Ereignisse müssen im Betriebsbuch festgehalten werden, das den Kontrollbehörden zur Verfügung gestellt werden muss. 13. Auf den Freiflächen, die nicht an den Ölabscheider und die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind, dürfen keine Wassergefährdenden Tätigkeiten durchgeführt werden. 14. Gemäß Artikel Nr. 41 des Landesgesetzes vom , Nr. 8, ist der Inhaber der Ableitung verpflichtet, Unterbrechungen des regulären Betriebs der Anlagen infolge unvorhergesehener Schäden, wegen außerordentlicher Instandhaltung oder aus anderen Gründen dem Amt für Gewässerschutz und dem Betreiber der Kanalisation unverzüglich zu melden. Innerhalb von 48 Stunden nach der Meldung laut dem obgenannten Absatz muss dem Amt für Gewässerschutz mitgeteilt werden, welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden, um die Verunreinigung oder Verunreinigungsgefahr einzuschränken oder nicht zu vergrößern. Es muss weiters ein Programm mit den durchzuführenden Maßnahmen und mit Angabe der erforderlichen Zeit für die Wiederaufnahme eines ordnungsgemäßen Betriebes der Anlagen vorgelegt werden. 15. Gemäß Art. 39 des Landesgesetzes vom , Nr. 8 ist mindestens 15 Tage vor Inbetriebnahme der Ableitungen betreffend die genehmigten Bauten der Antrag auf Bauabnahme und Ermächtigung beim Amt für Gewässerschutz einzureichen, wobei folgende Unterlagen beizulegen sind: Datum der Inbetriebnahme der Anlagen; Erklärung über die Übereinstimmung mit den im Projekt angegebenen Eigenschaften, unterzeichnet von einem anerkannten, im Berufsalbum eingetragenen Techniker. spessore dei liquidi leggeri. Inoltre deve essere verificato il funzionamento del filtro a coalescenza, del dispositivo di chiusura automatica e del dispositivo di segnalazione se presente. Lo svuotamento e lo smaltimento del fango e del liquido leggero da parte di un'impresa specializzata va effettuato quando si raggiunge 50% del volume disponibile per il fango o l'80% della capacità di accumulo di liquido leggero. La manutenzione, la pulizia ed altri eventi specifici devono essere registrati in un libretto di gestione che deve essere messo a disposizione delle autorità di controllo. 13. Sulle aree scoperte che non sono allacciate al disoleatore ed alla fognatura nera, non possono essere effettuate attività inquinanti per l'acqua. 14. Ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale del , n. 8, è fatto obbligo al titolare dello scarico, di dare immediata notizia all'ufficio tutela acque e al gestore della rete fognaria, delle interruzioni del regolare esercizio degli impianti dovute a guasti accidentali, a manutenzione straordinaria o ad altro inconveniente. Entro le 48 ore successive alla comunicazione sopraccitata deve essere data comunicazione all'ufficio tutela acque degli interventi urgenti attuati per non aggravare o contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da attuare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi. 15. Ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale , n. 8, almeno 15 giorni prima dell'attivazione degli scarichi relativi ad opere approvate deve essere presentata la domanda di collaudo ed autorizzazione dello scarico all'ufficio tutela acque allegando la seguente documentazione: Data di messa in esercizio degli impianti; Dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto, firmata da un tecnico qualificato iscritto all'albo professionale. Mit der Vorlegung des Antrags auf Er- Con la presentazione della richiesta di

83 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ mächtigung ist die Ableitung provisorisch ermächtigt, und zwar ab dem im Antrag angegebenen Datum. 16. Im Sinne des Art. 18, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, Nr. 7, muss der Projektträger nach Fertigstellung des Bauvorhabens und mindestens 15 Tage vor Inbetriebnahme bei der Umweltagentur das Ansuchen um Bauabnahme einreichen. Die Landesregierung teilt die Bewertungen und Auflagen des Umweltbeirates. DIE LANDESREGIERUNG beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise 1. das Projekt für den Abbruch und Wiederaufbau der Aufstiegsanlage Borest in der Gemeinde Corvara zu genehmigen, wobei die im Gutachten des Umweltbeirates Nr. 10/2012 enthaltenen Auflagen einzuhalten sind; 2. die im Projekt vorgesehene Lifttrassierung der Aufstiegsanlage Borest von Amts wegen in den Bauleitplan der Gemeinde Corvara und in den Fachplan für Aufstiegsanlagen und Skipisten einzutragen. 3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region und auf den Web-Seiten des Landes Südtirol zu veröffentlichen. autorizzazione, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa. 16. Ai sensi dell art. 18, comma 1 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 una volta terminata l opera ed almeno 15 giorni prima della messa in esercizio, il committente deve presentare all Agenzia per l ambiente, la richiesta di collaudo. La Giunta provinciale condivide le valutazioni e condizioni del comitato ambientale. LA GIUNTA PROVINCIALE delibera ad unanimità dei voti legalmente espressi 1. di approvare il progetto per la demolizione e ricostruzione dell impianto di risalita Borest nel comune di Coravara, alle condizioni imposte dal comitato ambientale nel parere n. 10/2012; 2. di inserire d ufficio il previsto tracciato dell impianto di risalita Borest nel piano urbanistico comunale di Corvara e nel piano di settore impianti di risalita e piste da sci. 3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

84 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. September 2012, Nr Gemeinde Welschnofen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit einer Ergänzung des Amtes. Ratsbeschlüsse Nr. 10 und 11 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 settembre 2012, n Comune di Nova Levante: Approvazione di modifiche al piano urbanistico con un integrazione d ufficio. Delibere consiliari nn. 10 e 11 del 2/5/2012 Die Gemeinde Welschnofen beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Nova Levante propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: Ratsbeschluss Nr. 10 vom Delibera consiliare n. 10 del 2/5/2012 Änderung des Trassenverlaufes des als öffentliche Grünfläche eingetragenen Fußweges auf rita come zona di verde pubblico sulla p.f. 2910/1 Modifica del tracciato della strada pedonale, inse- G.p. 2910/1 und B.p K.G. Welschnofen, e p.ed C.C. Nova Levante, secondo l allegato gemäß graphischer Unterlage; grafico; Ratsbeschluss Nr. 11 vom Delibera consiliare n. 11 del 2/5/2012 Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung auf B.p und G.p. giativi sulle p.ed e p.f. 3660/11 C.C. Nova Previsione di una zona per impianti turistici allog- 3660/11 K.G. Welschnofen, durch Umwidmung Levante, trasformando un area di m² ca., einer Fläche von rund m², die derzeit als che attualmente è classificata come zona di verde Alpines Grünland und Skipiste ausgewiesen ist, alpino e pista da sci, secondo l allegato grafico. gemäß graphischer Unterlage. Für diese Zone gilt Per detta zona vale un indice di 1,50 m³/m², eine Dichte von 1,50 m³/m², die maximale Gebäudehöhe beträgt 12 m, es ist ein Durchfüh- di attuazione. l altezza massima è di 12 m. È prescritto un piano rungsplan vorgeschrieben. Gegen diese Beschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom die Anträge überprüft und positives Gutachten erteilt. Zu Ratsbeschluss 11/2012 hat sie vorgeschlagen, dass das Projekt gemeinsam mit dem Landesbeirat für Baukultur und Landschaft ausgearbeitet wird. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die Änderungen. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG Avverso queste delibere non sono state presentate né proposte né osservazioni; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 30/08/2012 ha esaminato le proposte ed ha espresso parere favorevole. In merito alla delibera consiliare 11/2012 ha proposto, che il progetto venga elaborato in collaborazione con il Comitato provinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva le modifiche. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi:

85 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ die von der Gemeinde Welschnofen beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Nova Levante, come sotto riportato: Ratsbeschluss Nr. 10 vom Delibera consiliare n. 10 del 2/5/2012 Die Änderung des Trassenverlaufes des als öffentliche Grünfläche eingetragenen Fußweges strada pedonale, inserita come zona di verde Viene approvata la modifica del tracciato della auf G.p. 2910/1 und B.p K.G. Welschnofen, pubblico sulla p.f. 2910/1 e p.ed C.C. Nova wird genehmigt. Levante. Ratsbeschluss Nr. 11 vom Delibera consiliare n. 11 del 2/5/2012 Die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung auf B.p und G.p. impianti turistici alloggiativi sulle p.ed e p.f. Viene approvata la previsione di una zona per 3660/11 K.G. Welschnofen, wird genehmigt. Hierfür wird eine Fläche von rund m² umge- trasformata un area di m² ca., che attual- 3660/11 C.C. Nova Levante. A tale scopo viene widmet, die derzeit als Alpines Grünland und Skipiste ausgewiesen ist. Es wird vorgeschlagen, pista da sci. Viene proposto, che il progetto venga mente è classificata come zona di verde alpino e dass das Projekt gemeinsam mit dem Landesbeirat für Baukultur und Landschaft ausgearbeitet vinciale per la cultura edilizia ed il paesaggio. elaborato in collaborazione con il Comitato pro- wird. Das Amt für Gewässerschutz hat positives Gutachten erteilt (Schreiben vom Prot. Nr das auch an die Gemeinde ergangen ist). Die Auflagen sind bei de Ausführung zu berücksichtigen. Art. 18/bis der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird von Amts wegen wie folgt ergänzt: Für die Zone Fallmur Alm Karerpass gilt eine Dichte von 1,50 m³/m², die höchstzulässige Gebäudehöhe beträgt 12 m. Es ist die Ausarbeitung eines Durchführungsplanes vorgeschrieben. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. L Ufficio Tutela acque ha espresso parere favorevole (nota del prot. n trasmessa anche al Comune). Le prescrizioni sono da rispettare in fase esecutiva. L art. 18/bis delle norme di attuazione al piano urbanistico viene d ufficio integrato con la seguente dicitura: Per la zona Fallmur Alm Carezza vale un indice di 1,50 m³/m², l altezza massima è di 12 m. È prescritta l elaborazione di un piano di attuazione. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

86 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 17. September 2012, Nr Gemeinde Brixen: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes. Ratsbeschluss Nr. 21 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 17 settembre 2012, n Comune di Bressanone: Approvazione del piano delle zone di pericolo. Delibera consiliare n. 21 del Die Gemeinde Brixen hat mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom den Gefahrenzonenplan beschlossen. Die Konferenz der Dienststellen hat in der Sitzung vom die übermittelten Unterlagen überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Es werden insbesondere folgende Unterlagen eingesehen: die Karte der Bearbeitungstiefe; die Gefahrenzonenkarte; die Karte des spezifischen Risikos; Kurzbericht und ausführlicher Bericht. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt den Gefahrenzonenplan. Gestützt auf den Art. 22-bis des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG Il Comune di Bressanone con delibera consiliare n. 21 del ha adottato il piano delle zone di pericolo. La conferenza dei servizi, nella seduta del ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole in merito. Vengono visionati in particolare i seguenti documenti: La carta del grado di studio; La carta delle zone di pericolo; La carta delle zone di rischio specifico; Relazione sintetica e Relazione dettagliata. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva il piano delle zone di pericolo. Visto l art. 22 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: den Gefahrenzonenplan der Gemeinde Brixen zu genehmigen. In die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird folgende Norm aufgenommen: Art Gefahrenzonen Die Gefahrenzonen sind mit dem geltenden Gefahrenzonenplan und der Durchführungsverordnung, DLH vom Nr. 42 i.g.f., geregelt. di approvare il piano delle zone di pericolo del Comune di Bressanone. Nelle norme di attuazione al piano urbanistico viene inserita la seguente normativa: Art zone di pericolo Le zone di pericolo sono disciplinate dal piano delle zone di pericolo vigente e dal regolamento di esecuzione, DPP 05/08/2008, n. 42 con succ. mod.

87 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

88 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. Oktober 2012, Nr Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Kastelbell - Tschars Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: Die Gemeinde Kastelbell-Tschars hat mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 61/11 vom die Abänderung des Landschaftsplanes der Gemeinde Kastelbell-Tschars beantragt. Im Bereich Oberjufahlhof soll eine als Trockenrasen eingetragene Fläche von ca m² in Landwirtschaftsgebiet umgewidmet werden. Im Zuge der Überarbeitung des Landschaftsplanes wurde die seinerzeit nicht mehr bewirtschaftete Fläche entsprechend dem Luftbild als Trockenrasen klassifiziert. Ein neuer Besitzer hat aber bereits vor Verabschiedung des überarbeiteten Landschaftsplanes die Bewirtschaftung wieder aufgenommen. Zur Erhöhung der Sicherheit am steilen Hang ist die Errichtung von Wegen unerlässlich, weshalb um Umwidmung in Landwirtschaft ersucht wird. Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss vom , Nr. 05/12 den oben angeführten Antrag mit Stimmenmehrheit genehmigt. Wie aus den von der Gemeinde übermittelten Unterlagen hervorgeht, wurde der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission vom , Nr. 05/12 und dessen Bestandteile im Sekretariat der Gemeinde Kastelbell-Tschars hinterlegt und an der Amtstafel veröffentlicht. Innerhalb der Veröffentlichungsfrist wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht. In der Folge hat die Gemeinde Kastelbell- Tschars mit Ratsbeschluss vom , Nr. 22/12 ein positives Gutachten zu der in den Prämissen angeführten Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars erteilt. Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und spricht sich für die Genehmigung der Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars aus, ge- Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 ottobre 2012, n Approvazione di una modifica del piano paesaggistico del Comune di Castelbello - Ciardes La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Il Comune di Castelbello-Ciardes ha chiesto con delibera del Consiglio comunale n. 61/11 del 16/12/2011 la modifica del piano paesaggistico del Comune di Castelbello-Ciardes. Nei pressi del maso Oberjufahl viene chiesta la modifica della destinazione di una superficie di ca m² in zona agricola. Nell ambito della rielaborazione del piano paesaggistico la superficie a suo tempo non più coltivata è stata classificata prato arido in base alla ripresa aerea. Un nuovo proprietario ha però ripreso la coltivazione ancora prima dell approvazione del piano paesaggistico rielaborato. Per aumentare la sicurezza nel pendio ripido è indispensabile la realizzazione di strade e per questo viene chiesta la modifica in zona agricola. La I a Commissione per la tutela del paesaggio ha approvato con delibera del 28/02/2012, n. 05/12 con maggioranza di voti la proposta sopraccitata. Come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti, la delibera della I a Commissione per la tutela del paesaggio del 28/02/2012, n. 05/12 ed i suoi elementi integranti sono stati depositati nella segreteria del Comune di Castelbello-Ciardes e pubblicati all albo del Comune. Durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Di conseguenza il Comune di Castelbello-Ciardes con delibera del Consiglio comunale del 13/06/2012, n. 22/12 ha espresso parere positivo in merito alla modifica al piano paesaggistico del Comune di Castelbello-Ciardes citata in premessa. La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva la modifica del piano paesaggistico del Comune di Castelbello-Ciardes, in base alla delibera della I a

89 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ mäß dem Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission vom , Nr. 05/12. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan müssen in der Kartographie zum Landschaftsplan übernommen werden. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: - in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz); - in das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 (Durchführungsverordnung zum Landschaftsschutzgesetz) und insbesondere in den Artikel 1 desselben; - in den Beschluss der Landesregierung Nr vom 4. Mai 2009 (Genehmigung des überarbeiteten Landschaftsplanes der Gemeinde Kastelbell-Tschars ). Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden Beschluss 1. Die beantragte Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Kastelbell-Tschars ist mit der diesbezüglichen kartographischen Anlage (im Maßstab 1:10.000) im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt. 2. Die Abteilung für Raumentwicklung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Commissione per la tutela del paesaggio del 28/02/2012, n. 05/12. Le modifiche grafiche introdotte dal piano urbanistico comunale vanno recepite nella cartografia del piano paesaggistico. La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: - della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 (legge sulla tutela del paesaggio); - del decreto del Presidente della Provincia del 22 ottobre 2007, n. 56 (Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio) ed in particolare dell articolo 1 dello stesso; - della delibera della Giunta provinciale n del 4 maggio 2009 (approvazione del piano paesaggistico rielaborato del Comune di Castelbello-Ciardes ). Ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi delibera 1. La modifica richiesta al piano paesaggistico del Comune di Castelbello-Ciardes è approvata con la relativa cartografia allegata (in scala 1:10.000) ai sensi della legge provinciale del 25 luglio 1970, n La Ripartizione Sviluppo del territorio cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo i vincoli paesaggistici approvati con codesta delibera. 3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

90 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE Beschluss Deliberazione der Landesregierung della Giunta Provinciale Nr Sitzung vom Seduta del 01/10/2012 Genehmigung des Natura-2000-Managementplans für das Natura-2000-Gebiet Naturpark Schlern-Rosengarten (IT ) und Welterbegebiet der UNESCO. Betreff: Oggetto: Approvazione del Piano di gestione Natura 2000 per il Sito Natura 2000 Parco naturale Sciliar-Catinaccio (IT ) nonché Sito del Patrimonio Mondiale dell UNESCO. Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

91 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue: Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH- Richtlinie) 92/43/CEE und die Vogelschutzrichtlinie 2009/147/CE haben zum Ziel, ein europäisches Schutzgebietsnetz, genannt "Natura 2000", zu errichten. Die Autonome Provinz Bozen hat aktiv an der Umsetzung der oben genannten Richtlinien gearbeitet und durch die Ausweisung von 40 Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung und 17 Besonderen Schutzgebieten zur Errichtung des Schutzgebietsnetzwerkes beigetragen. Gemäß den Anhängen D und E des Landes- Naturschutzgesetzes Nr. 6 vom 12. Mai 2010 wurde der Naturpark Schlern-Rosengarten (IT ) als Gebiet Gemeinschaftlicher Bedeutung sowie als Besonderes Schutzgebiet ausgewiesen. Gemäß Artikel 6 der FFH-Richtlinie legen die Mitgliedsstaaten für jedes Natura-2000-Gebiet die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte Managementpläne oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. Artikel 21 des geltenden Naturschutzgesetzes sieht ebenso diese Verpflichtung vor. Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr vom 15. April 2002 die Erstellung eines Leitfadens für die Ausarbeitung der Managementpläne für die Natura Gebiete in Südtirol und eines Pilotmanagementplans gemäß der FFH- Richtlinie genehmigt. Gemäß Artikel 4, Absatz 1 der Vogelschutzrichtlinie sind für die in Anhang I der Richtlinie aufgelisteten Arten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume vorzusehen, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen. Zu diesem Zweck sind die Erhaltungsmaßnahmen für die oben aufgelisteten Lebensraumtypologien in den Besonderen Il raggiungimento degli obiettivi delle due Direttive comunitarie Habitat 92/43/CEE ed Uccelli 2009/147/CE si concretizza attraverso la creazione della Rete ecologica europea denominata "Natura 2000". La Provincia autonoma di Bolzano ha partecipato attivamente all attuazione di dette direttive e quindi alla creazione della Rete, mediante la designazione di 40 Siti di Importanza Comunitaria e di 17 Zone di Protezione Speciale. Come risulta dagli allegati D ed E della Legge provinciale sulla tutela della natura n. 6 del 12 maggio 2010 il Parco naturale Sciliar Catinaccio (IT ) è stato designato rispettivamente come Sito di importanza comunitaria e come Zona di protezione speciale. In base all'articolo 6 della Direttiva Habitat gli Stati membri stabiliscono per ciascuno dei siti Natura 2000 le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati Piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. Anche l articolo 21 della legge sulla tutela della natura prevede tale obbligo. Il 15 aprile del 2002, con Deliberazione n. 1332, la Giunta provinciale ha disposto la redazione delle Linee guida per l elaborazione dei Piani di gestione per i siti Natura 2000 in Alto Adige e di un Piano di gestione pilota ai sensi della Direttiva Habitat. L articolo 4, comma 1 della Direttiva Uccelli prevede, per le specie di cui all allegato I, l adozione di misure speciali di conservazione per quanto riguarda l habitat, onde garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 229 del 28 gennaio 2008, sono state approvate le misure di conservazione 2

92 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Schutzgebieten mit Beschluss der Landesregierung Nr. 229 vom 28. Jänner 2008 genehmigt worden. Die gemeinschaftlichen Bestimmungen für das Netzwerk Natura 2000 wurden auf Landesebene durch das Gesetz Nr. 6 vom 12. Mai 2010 (Art. 20, 21 und 22) übernommen. Bis jetzt wurden insgesamt 6 Managementpläne ausgearbeitet und von der Landesregierung genehmigt. Die Natura Managementpläne bestehen aus einem Bericht und drei Kartografien. Am 26. Juni 2009 wurden neun Teilgebiete der Dolomiten in die Welterbeliste der UNESCO eingetragen. Darunter sind auch einige Gebiete der Autonomen Provinz Bozen- Südtirol, und zwar die Naturparke Fanes- Sennes-Prags, Drei Zinnen, Puez-Geisler, Schlern-Rosengarten einschließlich des Latemar und das Naturdenkmal Bletterbach. Die Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der UNESCO (Operational Guidelines 08/01) sehen vor, dass jedes Welterbegut über einen angemessenen Managementplan verfügen muss, aus dem hervorgeht, wie der außergewöhnliche universelle Wert des Gutes erhalten werden kann, vorzugsweise durch Beteiligung der Bevölkerung. Daher ist an die Entscheidung Nr. 33 COM 8 B. 6 des Welterbekomitees für die Aufnahme der Dolomiten in die Welterbeliste der UNESCO unter anderem die Bedingung geknüpft, geeignete Managementpläne für jene Teilgebiete zu erstellen, wo diese noch nicht existierten, um zu gewährleisten, dass die einzelnen Teilgebiete des Welterbes auf lokaler Ebene wirkungsvoll verwaltet, erhalten und nachhaltig genutzt werden. Angesichts der oben genannten Erwägungen wurde der Managementplan für den Naturpark Schlern-Rosengarten laut Anlage ausgearbeitet. Der Bericht des Managementplanes beinhaltet die Gebietsbeschreibung, die zusammenfassenden Kartierungsergebnisse sowie die Erhaltungsmaßnahmen der Lebensräume und der Arten. Die drei Kartografien beinhalten die Natura Lebensräume, deren Erhaltungszustand und Erhaltungsziele. afferenti alle varie tipologie di habitat presenti nei siti designati come Zone di protezione speciale. Le disposizioni comunitarie afferenti a Rete Natura 2000 sono state recepite a livello provinciale con Legge n. 6 del 12 maggio 2010 (artt. 20, 21, 22). Sino ad oggi sono stati elaborati ed autorizzati dalla Giunta provinciale 6 Piani di gestione Natura I piani di gestione Natura 2000 sono formati da una relazione tecnica e da tre cartografie. Il 26 giugno 2009 sono stati inclusi nell elenco del Patrimonio mondiale dell UNESCO nove gruppi montuosi delle Dolomiti, che riguardano anche alcuni territori della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, ovvero i Parchi naturali Fanes-Senes-Braies, Tre Cime, Puez-Odle, Sciliar-Catinaccio con il Latemar e il Monumento naturale del Bletterbach. Le Linee Guida Operative per l attuazione della Convenzione per la Tutela del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell UNESCO (Operational Guidelines 08/01) prevedono per ciascun Bene UNESCO la redazione di un apposito Piano di gestione, che specifichi come il valore eccezionale universale del Bene possa essere conservato, possibilmente con la partecipazione della popolazione. L inserimento delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO comporta che, come da decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8 B. 6, vengano redatti appositi piani di gestione per le aree che ne siano ancora prive, onde assicurare, a livello locale, la piena ed effettiva efficacia della gestione e della conservazione, nonché dell utilizzo sostenibile dei siti componenti il bene seriale. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato quindi elaborato anche il Piano di gestione per il Parco naturale Sciliar- Catinaccio di cui all allegato. La Relazione del piano di gestione contiene la descrizione del sito, i risultati dei rilievi e le misure di conservazione previste per gli habitat e le specie. Le tre cartografie riguardano l individuazione degli Habitat Natura 2000, il loro stato di conservazione cosí come gli obiettivi di conservazione. 3

93 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dieser Managementplan wurde vorab allen technischen Landesämtern, die gebietsmäßig betroffen sind, sowie den örtlichen Behörden und Interessensgruppen zwecks Stellungnahme übermittelt und wurde somit in der Folge mit den entsprechenden Anmerkungen ergänzt. Die Landesregierung nimmt Einsicht in folgende Rechtsgrundlagen: - die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (FFH-Richtlinie), in geltender Fassung; die Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. November 2009 (Vogelschutzrichtlinie), in geltender Fassung; - den Beschluss der Landesregierung Nr vom 15. April 2002; - den Beschluss der Landesregierung Nr. 229 vom 28. Jänner 2008; - die Richtlinien für die Umsetzung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der UNESCO (Operational Guidelines 08/01); - das Staatgesetz vom 20. Februar 2006, Nr. 77 ( Spezifische Maßnahmen zum Schutz und zur Nutzung der italienischen Gebiete kulturellen, landschaftlichen und umweltschützerischen Interesses, welche in die Liste des Welterbes aufgenommen und unter den Schutz der UNESCO gestellt wurden ); - die Entscheidung des Welterbekomitees Nr. 33 COM 8B. 6; - das Staatsgesetz vom 6. Dezember 1991, Nr. 394 ( Rahmengesetz über die Schutzgebiete ), insbesondere in die Art. 1, 2 und 32; - das gesetzesvertretende Dekret vom 22. Jänner 2004, Nr. 42 ( Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter ); - das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 ( Landschaftsschutzgesetz ); - das Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6 ( Naturschutzgesetz ), insbesondere in die Art. 20, 21, 22; Die Landesregierung beschließt Tale piano è stato trasmesso dapprima a tutti gli uffici tecnici provinciali territorialmente competenti quindi ai rappresentanti delle autorità locali ed ai gruppi d interesse per una loro presa di posizione ed è stato quindi integrato con le rispettive osservazioni. La Giunta provinciale prende visione delle seguenti fonti normative: - Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) del 30 novembre 2009, e successive modifiche; - Delibera della Giunta provinciale n del 15 aprile 2002; - Delibera della Giunta provinciale n. 229 del 28 gennaio 2008; - Linee Guida Operative per l attuazione della Convenzione per la Tutela del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell UNESCO (Operational Guidelines 08/01); - Legge 20 febbraio 2006, n. 77 ( Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'unesco ); - Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8 B. 6; - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ( legge quadro sulle aree protette ), in particolare degli artt. 1, 2 e 32; - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e ambientali ); - Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ( tutela del paesaggio ); - Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 ( Tutela della natura ), in particolare degli artt. 20, 21, 22; La Giunta Provinciale delibera 4

94 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. Der beiliegende Managementplan Schlern- Rosengarten ist in Erfüllung der aus der Ausweisung als Natura-2000-Gebiet und Weltnaturerbe der UNESCO herrührenden Verpflichtungen in allen seinen Bestandteilen genehmigt. 2. Der Managementplan wird auf den Webseiten der Autonomen Provinz Bozen- Südtirol veröffentlicht. 3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 1. di approvare, in adempimento ai dettami derivanti dall individuazione quale Sito Natura 2000 nonchè Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO, il Piano di gestione allegato Parco naturale Scilar-Catinaccio con tutti i suoi componenti. 2. Il Piano di gestione è pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige. 3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 5

95 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Wengen: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschlüsse Nr. 42 vom 28. November 2011 und Nr. 2 vom 28. Februar 2012 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di La Valle: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibere consiliari n. 42 del 28 novembre 2011 e n. 2 del 28 febbraio 2012 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Wengen. Die Gemeinde Wengen hat mit Ratsbeschluss Nr. 42 vom 28. November 2011 die Ausweisung einer Zone für touristische Einrichtungen Beherbergung in der Örtlichkeit Miriò auf der Bp. 684 der K.G. Wengen, sowie die Trassenberichtigung der Gemeindestraße Typ D auf der Gp. 2764/9 der K.G. Wengen, gemäß grafischer Unterlage beantragt. Mit der genannten Abänderung werden die urbanistischen Voraussetzungen für eine touristische Nutzung eines Teiles des auf der Bp.684 der K.G. Wengen gelegenen Gebäudes geschaffen. Was die Gemeindestraße Typ D betrifft, wird der Straßenverlauf dem tatsächlichen Bestand angepasst. Weiters hat die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 28. Februar 2012 die Ausweisung einer neuen Wohnbau-Erweiterungszone C3 auf den Bp. 674 und 520 der K.G. Wengen in der Örtlichkeit Alcialc, gemäß grafischer Unterlage, sowie die folgende Ergänzung des Art. 13 (Wohnbauzone C3 Erweiterungszone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend das Verzeichnis der Erweiterungszonen für den geförderten Wohnbau beantragt: Alcialc. Die gegenständliche Zone wird zur Gänze der Konventionierungspflicht im Sinne des Art. 27 beziehungsweise 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 unterstellt. Gegen die obgenannten Ratsbeschlüsse sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom 2. August 2012 die beantragten Änderungen überprüft und dazu positives Gutachten erteilt; die nachstehende Entscheidung der Landesregierung entspricht dem genannten Gutachten der Landesraumordnungskommission. La Giunta provinciale prende visione del piano urbanistico vigente del Comune di La Valle. Il Comune di La Valle con delibera consiliare n. 42 del 28 novembre 2011 propone la previsione di una zona per impianti turistici alloggiativi in località Miriò sulla p.ed. 684 del C.C. La Valle, nonché la rettifica del tracciato della strada comunale di tipo D sulla p.f. 2764/9 del C.C. La Valle, secondo l allegato grafico. Con detta modifica vengono creati i presupposti urbanistici ai fini di uno sfruttamento turistico di parte dell edificio sito sulla p.ed. 684 del C.C. La Valle. Per quanto riguarda la strada comunale di tipo D viene rettificato l andamento stradale secondo la situazione reale. Inoltre il Comune con delibera consiliare n. 2 del 28 febbraio 2012 propone la previsione di una nuova zona residenziale di espansione C3 sulle pp.ed. 674 und 520 del C.C. La Valle in località Alcialc, secondo l allegato grafico, nonché la seguente integrazione dell art. 13 (Zona residenziale C3 Zona di espansione) delle norme di attuazione al piano urbanistico relativa all elenco delle zone di espansione per l edilizia abitativa agevolata: Alcialc. La zona in oggetto viene assoggettata interamente al vincolo di convenzionamento ai sensi dell art. 27 rispettivamente 79 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. Avverso le suddette delibere consiliari non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 2 agosto 2012 ha esaminato le modifiche proposte ed ha espresso parere favorevole in merito; la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere della Commissione urbanistica provinciale.

96 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Die Landesregierung nimmt Einsicht in die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13. Dies vorausgeschickt La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell 11 agosto 1997, n. 13. Ciò premesso beschließt DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: die von der Gemeinde Wengen mit den Ratsbeschlüssen Nr. 42 vom 28. November 2011 und Nr. 2 vom 28. Februar 2012 beantragten Änderungen, sowie die folgende Ergänzung des Art. 13 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan (für den Ratsbeschluss Nr. 2 vom 28. Februar 2012), wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen: Alcialc. Die gegenständliche Zone wird zur Gänze der Konventionierungspflicht im Sinne des Art. 27 beziehungsweise 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 unterstellt. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. di approvare le modifiche proposte dal Comune di La Valle con delibere consiliari n. 42 del 28 novembre 2011 e n. 2 del 28 febbraio 2012, nonché la seguente integrazione dell art. 13 delle norme di attuazione al piano urbanistico (per la delibera n. 2 del 28 febbraio 2012) come specificato nelle premesse: Alcialc. La zona in oggetto viene assoggettata interamente al vincolo di convenzionamento ai sensi dell art. 27 rispettivamente 79 della legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

97 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Moos in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April 2012 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di Moso in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 11 del 12 aprile 2012 Die Gemeinde Moos in Passeier hat mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April 2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen Unterricht (ca. 330 m² der GP 317/1, K.G. Moos). Die Umwidmung ist erforderlich, um den Spiel- und Pausenhof der Grundschule von Stuls erweitern zu können; Das Amt für Gewässerschutz hat mit Schreiben vom 4. September 2012, Prot. Nr ein positives Gutachten mit einer Bedingung erteilt; Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden; Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 20. September 2012 den Antrag überprüft und dabei ein positives Gutachten erteilt; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt Il Comune di Moso in Passiria ha proposto con la delibera consiliare n. 11 del 12 aprile 2012 la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature pubbliche istruzione (ca. 330 m² della p.f. 317/1, C.C. Moso). La trasformazione è necessaria, per poter ampliare i cortili per il gioco e per la ricreazione per la scuola elementare di Stulles; L Ufficio tutela acque ha espresso un parere positivo con una condizione con nota del 4 settembre 2012, protocollo n ; Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 20 settembre 2012 ha esaminato la modifica richiesta e ha espresso un parere positivo; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera die von der Gemeinde Moos in Passeier mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 12. April 2012 beantragte Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen Unterricht (ca. 330 m² der GP 317/1, K.G. Moos) zu genehmigen; di approvare la trasformazione da zona di verde agricolo in zona per attrezzature pubbliche i- struzione (ca. 330 m² della p.f. 317/1, C.C. Moso), proposta dal Comune di Moso in Passiria con delibera consiliare n. 11 del 12 aprile 2012;

98 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Questa delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

99 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Gemeinde Schnals: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 8 vom 22. Mai 2012 Die Gemeinde Schnals hat mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 22. Mai 2012 folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt: Abänderung des Art. 9 (Wohnbauzone B1 Auffüllzone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan und zwar wird die höchstzulässige überbaute Fläche von 30% auf 38% erhöht. Ziel der Änderung ist die Förderung der Verbauung in bestehenden Wohnbauzonen. Der Bedarf nach neuen Wohnbaugebieten wird demnach verringert; Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingebracht; Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 20. September 2012 den Antrag überprüft und dabei ein positives Gutachten erteilt; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Comune di Senales: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 8 del 22 maggio 2012 Il Comune di Senales ha proposto con la delibera consiliare n. 8 del 22 maggio 2012 la seguente modifica al piano urbanistico comunale: Modifica dell art. 9 (Zona residenziale B1 zona di completamento) delle norme d attuazione al piano urbanistico e cioè il rapporto massimo di copertura viene aumentato da 30% a 38%. Scopo della modifica è il sostegno dell edificazione nelle zone residenziali già esistenti. Viene quindi diminuito il fabbisogno di nuove aree residenziali; Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 20 settembre 2012 ha esaminato la modifica richiesta e ha espresso un parere positivo; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera die von der Gemeinde Schnals mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 22. Mai 2012 beantragte Abänderung des Art. 9 (Wohnbauzone B1 Auffüllzone) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan zu genehmigen. Die höchstzulässige überbaute Fläche wird mit 38% festgelegt; Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER di approvare la modifica dell art. 9 (Zona residenziale B1 zona di completamento) delle norme d attuazione al piano urbanistico, proposta dal Comune di Senales con delibera consiliare n. 8 del 22 maggio Il rapporto massimo di copertura è fissato con il 38%; Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

100 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Ergänzung der Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Integrazione dei criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli Mit Beschluss Nr vom 17/08/2012 sind die Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, genehmigt worden. Für die unter Punkt angeführten förderbaren Transportmittel, ist irrtümlicherweise die Beitragshöhe nicht ausdrücklich festgelegt worden. Es ist deshalb erforderlich den Punkt 8 Beitragshöhe, der mit obgenanntem Beschluss genehmigten Kriterien entsprechend zu ergänzen. Con deliberazione n del 17/08/2012 sono stati approvati i criteri e le modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Con riguardo ai mezzi di trasporto di cui al punto ammessi a finanziamento erroneamente non è stato fissato esplicitamente l ammontare dell aiuto. Si rende pertanto necessario integrare adeguatamente il punto 8 misura dell agevolazione, dei criteri approvati con la sopraccitata deliberazione. DIE LANDESREGIERUNG beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. Punkt 8 der mit Beschluss Nr vom 17/08/2012 genehmigten Kriterien und Modalitäten betreffend Beihilfen zugunsten von Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, wie folgt zu ergänzen: für die unter Punkt angeführten und zur Förderung zugelassenen Transport-mittel bis zu 20 Prozent, für jene für die Direktvermarktung bis zu 40 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. a voti unanimi legalmente espressi: 1. Il punto 8 dei criteri e modalità relativi agli aiuti a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli approvati con deliberazione n del 17/08/2012 è così integrato: per i mezzi di trasporto ammessi a finanziamento di cui al punto fino al 20 per cento, per quelli per la commercializzazione diretta fino al 40 per cento delle spese ammissibili. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

101 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 8. Oktober 2012, Nr Übertragung von Befugnissen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 8 ottobre 2012, n Delega di funzioni DIE LANDESREGIERUNG nimmt folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Sachverhalte zur Kenntnis: den Artikel 2, Absatz 6 des Landesgesetztes Nr. 10 vom 23. April 1992, mit welchem die Landesregierung, der Landeshauptmann und die Landesräte Befugnisse, die ihnen zustehen, auf nachgeordnete Organe übertragen können und will die dort vorgesehene Möglichkeit nutzen, um die Arbeitsabläufe zu beschleunigen; den Beschluss Nr vom 14. Dezember 2009, mit welchem den Mitgliedern der Landesregierung gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie Kraft der vom Landeshauptmann im Sinne von Artikel 52, Absatz 3 des Autonomiestatuts vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen, bereits die vollständige Durchführung der Fördermaßnahmen laut den im genannten Beschluss zitierten Gesetzesbestimmungen übertragen worden ist; den Beschluss Nr. 682 vom 7. Mai 2012, mit welchem dem Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen die Entscheidung von Rekursen im Zusammenhang mit der Gewährung von Beiträgen und mit Vorsorgemaßnahmen im Sinne der Regionalgesetze vom 25. Juli 1992, Nr. 7 (Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, der Saisonarbeiter und der Bauern, Halb- und Teilpächter) und vom 18. Februar 2005, Nr. 1 (Familienpaket und Sozialfürsorge) in geltender Fassung und des Art. 23/ter (Familiengeld) des L.G. vom 21. Dezember 1987, Nr. 33, in geltender Fassung, weiters übertragen wurden; das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, kurz A.S.W.E. genannt, als Körperschaft des Landes, mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit sowie Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Vermögensautonomie errichtet wurde. Die ASWE verwaltet, unter Anderem, die von den jeweiligen LA GIUNTA PROVINCIALE ha preso atto delle seguenti disposizioni normative, atti amministrativi e circostanze: l articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 23 aprile 1992, con il quale la Giunta provinciale, il Presidente della Provincia, e gli assessori possono delegare ad organi sottoposti funzioni a loro competenti, ed intende avvalersi della facoltà ivi prevista al fine di razionalizzare il proprio lavoro collegiale; la deliberazione n del 14 dicembre 2009, con la quale ai componenti la Giunta provinciale in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia a termini dell articolo 52, comma 3, dello statuto di Autonomia, è già stata delegata l assunzione dei provvedimenti in materia di agevolazioni economiche per la integrale attuazione delle disposizioni normative richiamate nella citata deliberazione; la deliberazione n. 682 del 7 maggio 2012, con la quale è stata ulteriormente delegata all Assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali la decisione dei ricorsi in merito alla concessione di contributi ed a provvedimenti di natura previdenziale ed assistenziali di cui alle leggi regionali 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali dei lavoratori frontalieri e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e del 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, dell art. 23/ter (assegno al nucleo familiare) della L.P. 21 dicembre 1987, n. 33, nella versione vigente; la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, istitutiva dell Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, in forma abbreviata ASSE, quale ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale. L ASSE gestisce, tra gli altri, gli interventi di assistenza e di previdenza integra-

102 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Gesetzen vorgesehenen Fürsorgemaßnahmen und die Ergänzungsvorsorge, sowie jene Maßnahmen, welche von spezifischen Bestimmungen übertragen werden können; man hält es für zielführend dem Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen auch die Verfügung der Zweckbindungsmaßnahmen der Gelder, welche der ASWE zu überweisen sind, zu übertragen, damit sie ihre Tätigkeit im Sinne der geltenden Gesetze oder der weiteren Delegierung von Seiten der Landesregierung durchführen kann. Dadurch wird die Bürokratie abgebaut und die Arbeitsabläufe beschleunigt; tiva previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere demandati da specifiche norme. ritiene opportuno delegare ulteriormente all Assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali l assunzione dei provvedimenti di impegno dei fondi da trasferire all ASSE per l attività da essa svolta ai sensi delle disposizioni vigenti o di successiva delega della Giunta provinciale al fine di ridurre la burocrazia e razionalizzare il lavoro collegiale; und beschließt e delibera mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: 1. dem Landesrat für Familie, Gesundheit und Sozialwesen die Verfügung der Zweckbindungsmaßnahmen der Gelder, welche der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu überweisen sind, zu übertragen, damit die Agentur ihre Tätigkeit im Sinne der geltenden Gesetze oder der weiteren Delegierung von Seiten der Landesregierung durchführen kann; 2. die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veranlassen. ad unanimità di voti legalmente espressi: 1. all Assessore alla famiglia, sanità e politiche sociali è delegata l assunzione dei provvedimenti di impegno dei fondi da trasferire all Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico per l attività da essa svolta ai sensi delle disposizioni vigenti o di successiva delega della Giunta provinciale; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

103 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Umfahrungsstraße St. Christina Gröden - Ü- bertragung verschiedener Flächen in den K.G. St. Christina und Wolkenstein vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut- Straßen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Circonvallazione Santa Cristina Val Gardena - trasferimento di alcune superfici nei C.C. Santa Cristina e Selva Gardena dal demanio pubblico - ramo acque al demanio pubblico - ramo strade.. DIE LANDESREGIERUNG beschließt omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera aus den in den Prämissen angeführten Gründen werden gemäß Teilungsplänen vom Nr. 67/2011 und Nr. 68/2011 des Geom. Julius Profanter, folgende Flächen vom Öffentlichen Gut-Gewässer in das Öffentliche Gut-Straßen übertragen: in der E.Z. 207/II K.G. St. Christina: neu zu bildende Gp. 2580/10 (38 m²), in der E.Z. 193/II K.G. Wolkenstein: 53 m² der Gp 1154/1, 53 m² der Gp 1164/3, 82 m² der Gp 1164/3, neu zu bildende Gp. 1164/10 (41 m²), neu zu bildende Gp. 1164/14 (4 m²). di trasferire, giusto quanto previsto dai tipi di frazionamento del nr. 67/2011 e nr. 68/2011 del geom. Julius Profanter e per i motivi di cui in premessa, le seguenti superfici dal demanio pubblico - ramo acque, al demanio pubblico - ramo strade: in P.T. 207/II C.C. Santa Cristina: neoformanda p.f. 2580/10 (38 m²), in P.T. 193/II C.C. Selva Gardena: 53 m² della p.f. 1154/1, 53 m² della p.f. 1164/3, 82 m² della p.f. 1164/3, neoformanda p.f. 1164/10 (41 m²), neoformanda p.f. 1164/14 (4 m²). Dieser Beschluss wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

104 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Gemeinde Villnöss: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Villnöss mit Änderungen von Amts wegen. Ratsbeschuss Nr. 9 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Comune di Funes: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Funes con variazioni d ufficio. Delibera consiliare n. 9 del 14/03/2012 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Villnöss. Der Gemeinderat von Villnöss hat mit Beschluss Nr. 9, vom , eine Umwidmung von Wald in Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen auf der Bp. 744, K.G. Villnöss, gemäß grafischer Unterlage, sowie die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit folgendem Artikel beantragt: Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen Diese Zone umfasst jene Flächen, welche zur Deckung des Bedarfs an Bauten und Einrichtungen im Staatsinteresse, im Regional- bzw. im Landesinteresse sowie für übergemeindliche Belange bestimmt sind. Zulässig sind jene Bauten und Einrichtungen von allgemeinem Interesse, die für übergemeindliche Zwecke bestimmt sind, wie die Bauten für die Verwaltung, für die öffentlichen Dienste, für kulturelle und soziale Tätigkeiten, für Informationsdienste und Verpflegung, für Fürsorge- und Gesundheitsdienste und Erschließungsanlagen sowie die Bauten für den Unterricht und Sportanlagen. Es gelten folgende Bauvorschriften: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 3 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50 % 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 13,5 m 4. Mindestgrenzabstand: 5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 70 %. Gegen obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Abteilung Straßendienst hat mit Schreiben vom , Prot. Nr ein positives Gutachten erteilt. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord hat mit vom ein positives Gutachten abgegeben. La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Funes. Il Consiglio comunale di Funes con delibera comunale n. 9 del 14/03/2012 propone il cambiamento da bosco in zona per attrezzature collettive sovra comunali sulla p.ed. 744 C.C. Funes secondo l allegato grafico, nonché l integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico con il seguente articolo: Zona per attrezzature collettive sovracomunali Questa zona comprende tutte le aree destinate ad impianti ed attrezzature di interesse statale, regionale, provinciale o sovra comunale. Sono ammessi tutti gli impianti e le attrezzature di interesse generale la cui utenza sia sovra comunale, compresi gli edifici ed i servizi pubblici, gli edifici per le attività culturali e sociali, servizio informazioni e un punto di ristoro, quelli per i servizi sanitari e di assistenza, le infrastrutture tecnologiche, gli edifici scolastici nonché le attrezzature sportive. Valgono le seguenti prescrizioni: 1. densità edilizia massima: 3 m³/m² 2. rapporto massimo di copertura: 50% 3. altezza massima degli edifici: 13,5 m 4. distanza minima dal confine: 5 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10 m 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 70 Avverso la succitata delibera non sono state presentate né proposte ne osservazioni. La Ripartizione Servizio strade con lettera del 03/07/2012, prot. n ha espresso un parere positivo. L Ufficio Sistemazione bacini montani nord con e- mail del 1/10/2012 ha presentato un parere positivo.

105 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Die Abteilung Forstwirtschaft hat mit Schreiben vom , Prot. Nr. 1987/ die Kulturänderung ermächtigt. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt. Von Amts wegen wird jedoch die Fläche als Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung klassifiziert, wobei nicht die von der Gemeinde beantragte Durchführungsbestimmung genehmigt wird. Von Amts wegen wird die Dichte, angesichts des besonderen Standortes, mit 1,50 m³/m² und die Höhe mit 6,00 m festgelegt. Das Projekt muss die Auflagen der hydrogeologischen-hydraulischen Gefahrenanalyse des Planungsbüros Are vom berücksichtigen. Die nachstehende Entscheidung entspricht dem Gutachten der Landesraumordnungskommission. Die Landesregierung stützt sich auf das Landesraumordnungsgesetz vom , Nr. 13, insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21. Dies vorausgeschickt, beschließt La Ripartizione foreste con nota del 06/07/2012, prot. n. 1987/ ha autorizzato il cambio di coltura. La Commissione urbanistica provinciale, nella seduta del 04/10/2012 ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito. D ufficio l area viene classificata come zona per attrezzature collettive Amministrazione e servizi pubblici, non approvando le norme di attuazione al piano urbanistico richieste dal Comune. A causa della particolare ubicazione, viene fissata d ufficio una densità di 1,50 m³/m² e un altezza di 6,00 m. Il progetto deve rispettare le condizioni dell analisi del pericolo idrogeologico ed idraulico dello studio tecnico Are del 14/08/2012. La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione urbanistica provinciale. La Giunta provinciale ha preso visione. della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in particolare degli artt. 19, 20 e 21. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Villnöss mit Ratsbeschluss Nr. 9 vom beantragte Umwidmung von Wald in der K.G. Villnöss mit Änderungen von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. Von Amts wegen wird die gegenständliche Zone nicht in Zone für übergemeindliche öffentliche Einrichtungen, sondern in Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen umgewidmet. Dementsprechend wird der Art. 18 Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung, nach dem Absatz betreffend die Örtlichkeit Zanseralm mit folgendem Absatz ergänzt: a voti unanimi legalmente espressi: di approvare la trasformazione di bosco nel C.C. Funes, richiesta con delibera consiliare del Comune di Funes n. 9 del 17/03/2012 con variazioni d ufficio, come specificato nelle premesse. D ufficio l area in oggetto non viene trasformata in zona per attrezzature collettive sovra comunali, bensì in zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici. In conformità a ciò viene integrato l art. 18 zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici, dopo il comma riguardante la localitá Malga Zannes con il seguente comma:

106 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Für die Zone auf der B.p. 744 der K.G. Villnöss gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 1,50 m³/m² und eine maximale Gebäudehöhe von 6 m. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Per la zona sulla p.ed. 744 del C.C. Funes è prevista una densitá edilizia massima di 1,50 m³/m² e un altezza massima degli edifici pari a 6 m. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

107 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. Oktober 2012, Nr Aufhebung der Denkmalschutzbindung- M.A. 1 der Bp in E.Zl. 2201/II, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- P.M. 1 della p.ed in P.T. 2201/II, C.C. Brunico, Comune di Brunico DIE LANDESREGIERUNG Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr vom , mit welchem die Bp. 1865, K.G. Bruneck, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Festgestellt, dass infolge eines Teilungsplanes nur mehr auf dem M.A. 1 der Bp die Denkmalschutzbindung angemerkt ist; Festgestellt, dass sich auf dem M.A. 1 der Bp ein Gebäude ohne geschichtlich-künstlerische Bedeutung befindet; Da es angebracht erscheint, die Löschung der direkten Denkmalschutzbindung auf dem M.A. 1 der Bp. 1865, da für diesen die Voraussetzungen im Sinne des Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter nicht mehr gegeben sind; LA GIUNTA PROVINCIALE Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; vista la deliberazione della Giunta Provinciale n del , con la quale la p.ed. 1865, C.C. Brunico, è stata sottoposta a vincolo di tutela storico-artistica; accertato che in seguito di un piano di frazionamento il vincolo di tutela storico-artistica è annotato solamente sulla P.M. 1 della p.ed. 1865; accertato che sulla P.M. 1 della p.ed si trova un edificio senza alcun interesse storicoartistico; ritenuto opportuno cancellare il vincolo diretto di tutela storico-artistica sulla P.M. 1 della p.ed. 1865, in quanto per essa ora mancano i presupposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend den M.A. 1 der Bp in E.Zl. 2201/II, K.G. Bruneck, Gemeinde Bruneck Eigentümer: Mayer & Partner GmbH, Sitz Bruneck, St. Lorenznerstraße 1 Begründung: Der M.A. 1 der Bp weist keine geschichtlich-künstlerische Bedeutung auf. delibera a voti unanimi legalmente espressi: a) la cancellazione del vincolo di tutela storico-artistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante le P.M. 1 della p.ed in P.T. 2201/II, C.C. Brunico, comune di Brunico Proprietario: Mayer & Partner Srl, sede Brunico, Via S. Lorenzo di Sebato 1 Motivazione: La P.M. 1 della p.ed non riveste alcun interesse storico-artistico.

108 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen; c) beim Grundbuchsamt in Bruneck den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen; d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particellae vincolata; c) di presentare all ufficio tavolare di Brunico domanda di cancellazione dell annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica a- gli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda; d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER

109 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 settembre 2012, n Modalità di utilizzo della risorsa idrica derivante dalla proroga delle concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico di cui all art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 Il relatore comunica che: i titolari di concessione di grande derivazione d acqua pubblica a scopo idroelettrico presenti sul territorio provinciale che hanno accettato le condizioni imposte per la proroga decennale della concessione di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. n. 4 del 1998, così come introdotto dalla l.p. n. 23 del 2007, si sono obbligati, a pena di decadenza della proroga, di riservare e di mettere a disposizione, a richiesta della Provincia per le finalità e con le modalità dalla stessa stabilite, fino ad un litro al secondo medio annuo di acqua per chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alla concessione medesima. Tale obbligo è sancito alla lett. g) del comma 15 quater del medesimo art. 1 bis 1 che dispone i relativi oneri in capo ai medesimi concessionari, fatta salva la riduzione proporzionale del canone idroelettrico per la diminuzione dell utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta. Le concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico, i cui impianti ricadono completamente nel territorio provinciale che, fino ad ora, hanno beneficiato della proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. n. 4 del 1998, sono identificate nella seguente Tabella 1. Tabella 1. CODIFICA GDI NOME CONCESSIONE Superficie del bacino sotteso (kmq) e portata media annua (l/s) Volume medio annuo oggetto della riserva d acqua messa a disposizione dal concessionario alla Provincia autonoma Trento (mc) GDI 01 NO Malga Mare - Careser GDI 02 NO Cogolo GDI 03 NO Taio - S.Giustina GDI 06 AV Predazzo GDI 07 AV Caoria GDI 10 BR San Silvestro GDI 11 BR Val Noana GDI 15 BR Carzano GDI 16 BR Grigno - Costabrunella GDI 17 AD Ala GDI 18 AD Avio - Pra da Stua GDI 22 SA Nembia - Santa Massenza 1 e GDI 23 SA Torbole GDI 24 SA Riva - Ponale GDI 26 CH Boazzo - Cimego - Storo

110 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Anche le derivazioni delle concessioni idroelettriche di Bussolengo e Chievo e di Schener-Moline, i cui impianti interessano oltre al territorio trentino anche quello della Regione del Veneto, hanno beneficiato della proroga ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. n. 4 del Per queste concessioni la Provincia autonoma di Trento, sulla base dell accordo formalizzato con la Regione del Veneto, a norma dell art. 89, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ratificato con legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1, ne esercita le funzioni amministrative. Si ritiene tuttavia che, per ora, le disposizioni stabilite nel presente provvedimento non trovino applicazione alle due predette concessioni poste a scavalco e di demandare a singoli accordi con la Regione Veneto, secondo quanto previsto dall accordo stesso, in funzione delle necessità che di volta in volta emergeranno. Con il presente provvedimento si intende quindi definire le finalità e le relative priorità cui destinare la riserva idrica prevista ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 ter, della L.P. n. 4 del 1998 ovvero dell utilizzo di acqua già riservata ad altri usi e concessa a titolo precario al concessionario dai provvedimenti originari della concessione, tenendo conto dei fabbisogni che emergeranno nel territorio provinciale nel corso della proroga decennale di cui beneficiano le concessioni elencate in Tabella 1; in particolare il provvedimento intende: 1. definire le fattispecie degli utilizzi dell acqua che possono beneficiare della riserva messa a disposizione per la Provincia ai sensi dell art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera g) della l.p. n. 4/1998, quantificando le quantità da destinare ad ogni singolo uso; 2. definire l ambito d impiego degli utilizzi della riserva idrica; 3. definire le modalità di messa a disposizione della riserva idrica; 4. disporre indicazioni per le variazioni del canone e per gli oneri a carico del concessionario idroelettrico. 1. Destinazione d uso della riserva. Per la valutazione della quantità di acqua che ciascun concessionario deve mettere a disposizione della Provincia si fa riferimento alle superfici dei bacini imbriferi sottesi alle opere di presa di ciascuna concessione, considerandone l entità assunte per la valutazione della portata d acqua negli atti concessori. Tale valutazione tiene in considerazione l entità dei bacini derivati, valutati al momento della presentazione della domanda di proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter, della l.p. n. 4 del Per ciascuna concessione beneficiaria di proroga sono indicati in Tabella 1) i limiti quantitativi, espressi sia in volume annuo sia in litri al secondo medi annui, cui si compone la riserva d acqua messa a disposizione del concessionario idroelettrico alla Provincia autonoma di Trento. Già dal 2008 alcuni soggetti titolari di domande di concessione di derivazione d acqua, nonché altri soggetti, hanno sottoposto all attenzione della Provincia la possibilità di accedere all utilizzo della riserva idrica imposta per la proroga delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, sia per fini irrigui sia per scopo di produzione di neve artificiale. Alcune altre possibilità di utilizzo della risorsa idrica sono stati pianificati nell ambito dei gruppi di lavoro, istituiti dalla Giunta provinciale con proprie deliberazioni n del 2003 e n del 2005, finalizzati a definire le condizioni da imporre alle concessioni idroelettriche in occasione della loro riassegnazione. In relazione ai volumi complessivi messi a disposizione della Provincia, nonché in base alle possibili esigenze di un loro utilizzo nei territori interessati dalle singole concessioni idroelettriche, si ritiene utile che, per alcune concessioni, parte della riserva idrica messa a disposizione dal concessionario alla Provincia possa esser attribuita a favore di soggetti terzi che la, potranno utilizzare nell ambito degli usi per il consumo umano, industriali (comprensivo dell innevamento), agricoli, ittiogenici ed igienico-sanitari ed assimilati per la cui definizione si rinvia alle categorie individuate nella d.g.p. n.3051 del 17 marzo 1995 ed alle assimilazioni di cui all allegato A della d.g.p. n del 12 novembre Sulla base delle predette valutazioni ed in relazione alle esigenze necessarie al sostegno e allo sviluppo delle attività socio-economiche nei diversi ambiti cui si compone il territorio provinciale ed in relazione alle vocazioni espresse degli stessi, si ritiene ora opportuno con il presente provvedimento stabilire gli indirizzi per l utilizzo della risorsa idrica messa a disposizione dalla Provincia durante la proroga a

111 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ soggetti terzi, specificando in linea di massima i limiti quantitativi per ciascuna diversa tipologia d uso previsto cui destinare quest acqua. Inoltre in ordine a modifiche di scenario, correlate a soluzioni da adottarsi in coerenza d indicazioni che potranno derivare da future revisioni degli strumenti della programmazione e della pianificazione provinciale, nonché in ragione delle domande di utilizzo della risorsa idrica che potranno esser presentate da parte di soggetti terzi, è opportuno prevedere che i limiti per ciascuno degli usi della risorsa idrica, così come indicati in Tabella 2, possano esser aggiornati con periodicità triennale da un successivo provvedimento che disciplinerà la quantità residua della riserva non ancora messa a disposizione di soggetti terzi. Conseguentemente in Tabella 2 sono riportate, per ciascuna concessione indicata nella Tabella 1, le quantità (espresse in litri al secondo medi annui) che la Provincia intende ora metter a disposizione di soggetti terzi, con indicati i rispettivi limiti per i possibili utilizzi diversi da quello idroelettrico, e quella che non s intende per il momento mettere a disposizione. Tabella 2. Quota della riserva idrica non messa a disposizione di soggetti terzi Quota della riserva idrica messa a disposizione di soggetti terzi Tot Irriguo - agricolo Consumo umano Innevamento Industriale Igienico e assimilati Pescicoltura Malga Mare - Careser [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] [1/s] Cogolo Taio - S.Giustina Predazzo Caoria San Silvestro Val Noana Carzano Ala Grigno - Costabrunella Avio- PradaStua Nembia - S.Massenza Torbole Riva Ponale Boazzo - Cimego - Storo

112 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Ambito di utilizzo della riserva. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico i cui impianti insistono sul territorio della Provincia, si ritiene opportuno che la riserva idrica prevista dalle condizioni della proroga e resa disponibile ai terzi in base a questo provvedimento debba essere utilizzata nel territorio provinciale. Ravvisando l opportunità che l acqua della riserva possa essere utilizzata nell ambito di riferimento in cui si è generata, si ritiene opportuno che tale risorsa idrica venga destinata prioritariamente nel territorio che comprende i bacini sottesi da tutte le opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) costituenti le singole concessioni idroelettriche prorogate in Tabella 1. La Provincia può impiegare l utilizzo della riserva idrica anche per aree limitrofe a tali opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) limitatamente ad un valore di portata pari al 25 % della quantità destinata a ciascun uso. Tale valutazione sarà di volta in volta perfezionata dal dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche al momento dell adozione del provvedimento di impiego di tale risorsa, in base ai fabbisogni che emergeranno nel territorio provinciale. 3. Modalità di messa a disposizione della riserva idrica. Le richieste per utilizzare una quota parte dell acqua della riserva idrica spettante alla Provincia, dovranno esser inviate al dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche il quale discriminerà se l acqua richiesta incida o meno sulla quantità effettivamente concesse in capo alla grande derivazione idroelettrica, nonché, qualora lo fosse, ne valuterà all interno dell istruttoria condotta ai sensi delle vigenti norme, i limiti e gli ambiti di utilizzo (punto 1. e 2.) in base a quanto previsto nel presente provvedimento. II Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, nell ambito dell istruttoria, invierà al concessionario idroelettrico una richiesta volta a metter a disposizione parte della riserva idrica prevista nella proroga, specificando le modalità tecniche di derivazione dell acqua richiesta, con particolare attenzione al caso di ricorso all uso di opere costituenti gli impianti idroelettrici relativi alla concessione (opere di derivazione, di trasporto, di accumulo e di restituzione). Il concessionario idroelettrico, entro i successivi 30 giorni, provvederà a produrre, qualora ne sussistessero, proprie osservazioni ovvero a presentare proposte alternative per soddisfare le esigenze espresse nella richiesta della Provincia. 4. Indicazioni di carattere generale per le variazioni del canone e per gli oneri a carico del concessionario. La lettera g) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998 prevede che, salva la riduzione proporzionale del canone per la diminuzione di utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta, tutti gli oneri per la riserva idrica e la sua messa a disposizione secondo le modalità stabilite dalla Provincia, sono a carico del concessionario idroelettrico beneficiario della proroga. Pertanto, quando per l attuazione di una nuova utilizzazione richiesta sia necessario avvalersi delle opere costituenti la grande derivazione idroelettrica (opere di derivazione, di trasporto, di accumulo e di restituzione), la riserva idrica sarà messa a disposizione nel rispetto delle esigenze tecniche che vincolano il concessionario idroelettrico nel mettere a disposizione la riserva idrica nelle forme, nei tempi e nei modi funzionalmente coerenti con l utilizzazione delle varie opere impiantistiche; l eventuale reimpiego delle acque chiesto dalla Provincia per un diverso utilizzo dovrà essere subordinato a tale esigenze, lasciando impregiudicato il concessionario nella propria gestione tecnica della derivazione. Tali aspetti saranno valutati dalla Struttura competente al momento del rilascio della nuova utilizzazione idrica, dopo aver esperito la richiesta al concessionario idroelettrico della messa a disposizione ed aver stabilito le cautele per la loro coesistenza. Alla luce delle disposizioni dettate dalla predetta lettera g), non può esser previsto, in relazione alla messa a disposizione dell acqua, un compenso per il coutilizzo delle opere impiantistiche del concessionario idroelettrico. Gli eventuali diversi utilizzi della riserva idrica comportano tuttavia la variazione nell effettiva disponibilità di acqua concessa per l uso idroelettrico: ciò comporta la riduzione della portata media concessa a titolo idroelettrico e per questo la norma prevede specificatamente che i canoni dovuti dovranno essere ricontabilizzati nel momento che verranno effettivamente avviati i prelievi dell acqua riservata dalla proroga per gli altri usi individuati in questo provvedimento. Resta quindi inteso che la riduzione proporzio-

113 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ nale del canone per l utilizzo delle acque in relazione alla quantità effettivamente richiesta dalla Provincia avverrà dalla data effettiva di detti prelievi. Analogamente alla riduzione del canone, il concessionario ha diritto alla diminuzione dei sovraccanoni ai comuni rivieraschi di cui all art. 53 del r.d. n del 1933 e alle obbligazioni dovute ai Consorzio dei comuni rientranti nel territorio del bacino imbrifero montano, nonché alle competenze della Provincia in materia di energia di cui all art. 13 del d.p.r. n. 670 del Con deliberazione 22 dicembre 2009, n. 3200, la Giunta Provinciale ha dato mandato di aumentare il capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. conferendo il valore dei diritti di credito relativi ai canoni di cui all art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, di alcune concessioni di grandi derivazioni d acqua a scopo idroelettrico che hanno goduto della proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della L.P. 6 marzo 1998, n. 4. Per alcune concessioni, il diritto di credito è stato ceduto parzialmente rispetto al valore della potenza nominale assoggettata a canone, mentre per la maggior parte delle concessioni questo è avvenuto nella sua interezza. Il diritto di credito è stato ceduto al netto delle perdite di potenza nominale dovute all effetto dell attivazione dei rilasci per il DMV e/o per variazioni di salto conseguenti alle modifiche delle quote di regolazione degli invasi; all atto del conferimento il valore delle perdite di potenza è stato stimato nella perizia di data 31 dicembre 2010 secondo un criterio prudenziale e conseguentemente il credito per i canoni di concessione conferito alla società è stato provvisoriamente determinato sulla base di tali stime. All accertamento delle effettive perdite di potenza dovute ai rilasci per DMV e/o salti si è provveduto successivamente con singole determinazioni adottate da parte del dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche. Tali accertamenti hanno evidenziato, per ciascuna concessione, che la potenza nominale ridefìnita - ai sensi dell art. 23 ter della l.p. n. 4/ nei diversi provvedimenti, risulta essere superiore a quella stimata nella richiamata perizia con conseguente revisione in aumento dei canoni posti a carico del concessionario della grande derivazione idroelettrica. La maggiore quota di canone per ciascuna concessione, valutata in ragione della variazione di potenza tra quanto stimato nella perizia e quanto accertato dalle singole determinazioni dirigenziali, verrà introitata da Patrimonio del Trentino s.p.a. che la potrà trattenere, entro i limiti massimi proporzionati alla potenza nominale indicata nella quinta colonna della tabella 1 della deliberazione n del 22 dicembre 2009, quale provente straordinario nel bilancio della società. Nel caso di richiesta di utilizzo da parte della Provincia della riserva idrica per il soddisfacimento di altre diverse utilizzazioni ai sensi della richiamata lettera g) del comma 15 quater dell articolo 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998, il concessionario della grande derivazione idroelettrica avrà diritto ad una riduzione del canone idroelettrico in base alla potenza nominale rideterminata in ragione della quantità di acqua effettivamente destinata per altro scopo. Il canone aggiornato verrà versato alla Patrimonio del Trentino s.p.a. e la minore entrata dovuta al decremento della potenza nominale comporterà la corrispondente diminuzione della quota di canone imputata dalla società a provento straordinario.va inteso che, per gli impianti idroelettrici posti in serie che sfruttano la risorsa idrica generata da bacini imbriferi con aree in comune, la valutazione del minor canone dovuto per ciascuna concessione andrà definito in ragione degli effetti derivanti dall impiego della riserva idrica che non potrà esser effettivamente utilizzata a scopo idroelettrico. Il soggetto a cui verrà attribuita la possibilità di utilizzare le acque messe a disposizione dal concessionario idroelettrico provvederà a versare alla Provincia autonoma di Trento il canone in ragione dell uso e delle quantità al medesimo assegnato come stabilito dalla Tabella A allegato della d.g.p. n del 17 marzo 1995, che ha assunto le disposizioni di cui all art. 42 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dell art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., ed in ragione dell adeguamento ai criteri previsti dall art. 16-decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall art. 65 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, nonché dell aggiornamento in conformità ai criteri dettati dall art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2.

114 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ E opportuno ricordare che, secondo l atto di conferimento dei diritti di credito sui canoni demaniali alla società Patrimonio del Trentino s.p.a., qualora siano adottati dalla Provincia, in data successiva a quella dell atto di conferimento, provvedimenti di modifica alle concessioni (quali ad esempio quelli destinati alla modifica delle opere di presa e sbarramento dei corsi d acqua al fine di poter sfruttare a fini energetici le portate oggetto di rilascio) tali da comportare una modifica alla potenza nominale media rideterminata ai sensi dell art. 23 ter della l.p. n. 4 del 1998, la quota parte del canone corrispondente sarà introitata al bilancio provinciale. L impiego della riserva idrica messa a disposizione della Provincia, ovvero a soggetti terzi dalla medesima identificati, non produce effetti sulla base di calcolo delle somme previste alle lettere a), b) ed e) del comma 15 quater del più volte citato art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del È opportuno evidenziare che l accesso alla riserva idrica, che s intende disciplinare nelle modalità sopra descritte, può esser attivato anche per soggetti che abbiano ottenuto, successivamente alla decorrenza della proroga della concessione idroelettrica di cui al predetto comma 15 ter dell art. 1 bis 1, una concessione per utilizzare una parte d acqua spettante al concessionario idroelettrico per la quale siano state stabilite, per specifica convenzione o per imposizione dell Amministrazione concedente, le cautele per la loro coesistenza e il compenso da riconoscere al concessionario idroelettrico. Tale attivazione potrà avvenire a condizione che già in sede d istruttoria della domanda con cui è stata chiesta la concessione sia stata manifestata l intenzione di utilizzare la riserva d'acqua di cui alla succitata lett. g) del comma 15 quater e per la quale non si sia potuto procedere in mancanza della definizione della disciplina per il suo utilizzo. A riguardo, il dirigente del competente Servizio in materia di utilizzazione delle acque pubbliche adotterà i necessari provvedimenti per adeguare i vigenti atti di concessione al fine di consentire, nel rispetto delle disposizioni dei vigenti strumenti della pianificazione in materia di utilizzo delle acque, lo sfruttamento della riserva idrica che la Provincia intende metter ora a disposizione a soggetti terzi nelle modalità definite nella presente deliberazione. Ciò comporterà il venir meno d indennizzi che, in taluni casi, sono riconosciuti dai concessionari terzi alle società titolari delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Infine, in relazione alle disposizioni di alcuni originari provvedimenti di concessione di grande derivazione d acqua a scopo idroelettrico circa l impiego, da parte di un soggetto terzo, di acqua già concessa a titolo precario per l uso idroelettrico al fine di un suo alternativo utilizzo, si rappresenta l opportunità di procedere in analogia a quanto sopra descritto per ciò che attiene la riduzione dei canoni che dovranno esser versati in minor entità alla società Patrimonio del Trentino s.p.a.; ciò fino alla concorrenza del capitale sociale. LA GIUNTA PROVINCIALE visto: - il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285; - il R.D. 11 dicembre 1933, n e s.m.; - il d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670; - il d.p.r. 22 marzo 1974, n. 381; - il d.p.r. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m.; - la legge 22 dicembre 1980, n, 925 e s.m.; - la legge n. 959 del 1953 e s.m.; - la L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.; - la L.P. 3 aprile 1997, n, 7 e s.m.; - la L.P. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.; - il d.p.r. 15 febbraio 2006; - il d.p.p. 23 giugno 2008, n /Leg. e s.m.,

115 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ delibera 1) di dare atto che i concessionari, che hanno aderito alla proroga di cui all art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. elencati nella Tabella 1 delle premesse, debbano mettere a disposizione della Provincia autonoma di Trento, con oneri a loro carico, una riserva idrica per altri usi diversi da quello idroelettrico, nelle quantità indicate nella medesima Tabella 1; 2) di stabilire che, per ciascuna concessione prorogata in Tabella 1 delle premesse, una quota parte della riserva idrica riservata dal concessionario idroelettrico alla Provincia autonoma di Trento sia messa a disposizione dalla stessa ad altri soggetti terzi che ne fanno richiesta per utilizzi idrici diversi da quello idroelettrico, mentre una quota non venga immediatamente messa a disposizione, così come indicato in Tabella 2 delle premesse; 3) di definire, per ciascuna concessione prorogata indicata in Tabella 2 delle premesse, il limite massimo d impiego della risorsa idrica messa a disposizione a favore di soggetti terzi che potrà essere utilizzata per ciascuna tipologia di utilizzo individuata nella Tabella 2 delle premesse; in ragione delle motivazioni espresse nelle premesse, i limiti così individuati potranno esser modificati, con periodicità triennale, tramite l adozione di una successiva deliberazione; 4) di stabilire che, per le concessioni di grande derivazione idroelettrica afferenti gli impianti di Bussolengo e Chievo e quelli di Schener e Moline, posti a scavalco con la Regione del Veneto, che hanno beneficiato della proroga di cui dell art. 1 bis 1, comma 15 ter della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., sia opportuno demandare a singoli accordi con la Regione Veneto la gestione della riserva idrica dovuta ai sensi della lett. g) del comma 15 quater del predetto art. 1 bis 1; 5) di stabilire che la quota della riserva idrica messa a disposizione dal presente provvedimento a favore di soggetti terzi sia destinata prioritariamente nel territorio che comprende i bacini sottesi da tutte le opere (opere di derivazione, di accumulo e di restituzione) costituenti le concessioni idroelettriche e, secondariamente, anche nelle aree limitrofe alle medesime opere, per un valore massimo di portata pari al 25% della riserva, in base alla valutazione perfezionata dal dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche al momento dell adozione del provvedimento di impiego di tale risorsa; 6) di sancire che, come previsto alla lettera g) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m., restano a carico del concessionario idroelettrico tutti gli oneri derivanti dall utilizzo della riserva idrica messa a disposizione della Provincia autonoma di Trento, e non potrà esser previsto un compenso per il coutilizzo delle opere dell impianto idroelettrico anche nel caso in cui questa riserva venga utilizzata da soggetti terzi; 7) di stabilire che quando, per ragioni tecniche, sia necessario avvalersi delle opere costituenti la grande derivazione idroelettrica per l attuazione, anche da parte di soggetti terzi, di una nuova utilizzazione dell acqua riservata e messa a disposizione di cui alla lettera g), comma 15 quater, dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998, la nuova utilizzazione dovrà lasciare impregiudicata la gestione della derivazione idroelettrica; 8) di stabilire che, nel momento in cui la Provincia chiederà di utilizzare, per il soddisfacimento di utilizzi diversi da quello idroelettrico, la riserva idrica di cui al comma 15 quater, lett. g) dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998 ovvero quantità concesse a titolo precario negli originari provvedimenti della concessione di grande derivazione idroelettrica, il concessionario della grande derivazione idroelettrica verserà a Patrimonio del Trentino s.p.a., nei modi indicati nelle premesse, il canone demaniale dovuto in ragione del valore della potenza nominale che sarà determinato nei provvedimenti adottati dal dirigente del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche proporzionalmente alla quantità di acqua effettivamente destinata dal medesimo per altro scopo; 9) di dare atto che, analogamente alla modifica del canone demaniale, il concessionario idroelettrico corrisponderà, in ragione della nuova potenza nominale media annua rideterminata con provvedimento del dirigente del Servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in funzione dell uso delle acque messe a disposizione della Provincia ovvero ai soggetti terzi dalla medesima identificati, i sovraccanoni ai comuni rivieraschi di cui all art. 53 del r.d. n del 1933 e le obbligazioni dovute ai Consorzi dei comuni rientranti nel territorio del bacino imbrifero montano, nonché le spettanze dovute alla Provincia autonoma di Trento in materia di energia di cui all art. 13 del d.p.r. n. 670 del 1972 a decorrere dalla data effettiva del predetto utilizzo; 10) di dare atto che l impiego della riserva idrica messa a disposizione della Provincia, ovvero a soggetti terzi dalla medesima identificati, non produce effetti sulla base di calcolo delle somme previste alle lettere a), b) ed e) del comma 15 quater dell art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998;

116 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ) di stabilire che l accesso alla riserva idrica di cui all art. 1 bis 1, comma 15 quater, lett. g) della l.p. n. 4 del 1998 può esser attivato, nelle condizioni indicate nelle premesse, anche da parte di soggetti terzi che abbiano già ottenuto, successivamente alla decorrenza della proroga della concessione idroelettrica di cui al comma 15 ter del medesimo articolo 1 bis 1, una concessione per utilizzare una parte d acqua spettante alla derivazione idroelettrica subordinatamente al riconoscimento di un indennità così come precisato nelle stesse premesse; 12) di demandare al Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche l attuazione del presente provvedimento secondo le direttive descritte nelle premesse del presente atto. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

117 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 settembre 2012, n Approvazione stemma della Comunità della Valle dei Laghi Il Relatore comunica: La Comunità della Valle dei Laghi, con deliberazione assembleare n. 9 del 12 luglio 2012, ha approvato la proposta relativa all adozione di uno stemma quale emblema della propria Comunità, ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. In ordine a tale atto è stata espressa, in data 21 agosto 2012 la dichiarazione di non confondibilità dello stemma da parte della Regione Trentino Alto Adige resa ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dell art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L. Si propone pertanto di approvare il nuovo stemma della Comunità della Valle dei Laghi dato atto che, per quanto concerne i tempi di conclusione del procedimento di cui all art. 3 della L.P. 23/92: - il termine per la conclusione del procedimento è fissato, in base a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n di data 27 luglio 2012, in 55 giorni dal ricevimento dell'istanza, avvenuto in data 3 agosto 2012; - il procedimento si conclude alla data di approvazione del presente provvedimento; Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la proposta relativa all adozione di uno stemma quale emblema della Comunità della Valle dei Laghi, avanzata con deliberazione assembleare n. 9 del 12 luglio 2012 di detta comunità, e la documentazione allegata; - vista la dichiarazione di non confondibilità di data 21 agosto 2012 rilasciata dalla Regione Trentino Alto Adige; - visto l'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; - visto l art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L concernente il regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C.; - a voti unanimi, legalmente espressi; delibera 1) di approvare il nuovo stemma della Comunità della Valle dei Laghi, così come proposto nella deliberazione assembleare n. 9 del 12 luglio 2012, ed avente le seguenti caratteristiche: Stemma: Scudo sannitico moderno. In campo bianco un tronco d albero che emerge dall acqua. Il fusto cilindrico di tanè si apre in sei piccole ramificazioni a contorno rettangolare. Alle estremità delle ramificazioni, nell ordine da destra verso sinistra e disposte a semicerchio, sono raffigurate una foglia di vite, una di ulivo, una di faggio, una di leccio, una di alloro e un rametto di pino mugo, tutte rappresentate al naturale. Alla base del tronco, raffigurati in bianco su sfondo azzurro, quattro anelli semiellittici a rappresentare il movimento dell acqua. A completamento e all esterno dello scudo gli ornamenti di quercia e alloro.. 2) di provvedere ai sensi dell art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione della descrizione e del facsimile del nuovo stemma della Comunità della Valle dei Laghi e del relativo gonfalone.

118 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che il presente procedimento si conclude con la data di approvazione del presente provvedimento; 4) di dare inoltre atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

119 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/

120 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: L.P. n. 9/2001. Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda. Il giorno 15 Ottobre 2012 ad ore 09:05 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S

121 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Il Relatore comunica: Con deliberazione n del 30 giugno 2008 la Giunta provinciale determinava i criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi. Con tale provvedimento si intendeva superare i problemi derivanti dall eccessivo appesantimento delle liste d attesa degli utenti che aspiravano all ormeggio, creando i presupposti per un accesso generalizzato e dinamico, con concessioni a tempo e decadenza nel caso del venir meno dei requisiti. I criteri prevedevano una prima fase (regime transitorio) con l applicazione di regole più selettive per i concessionari, nel rispetto del principio dell obbligo di utilizzo intensivo delle unità di navigazione e del divieto di subentro nella concessione da parte di eventuali cointestatari del natante, ed una fase successiva, originariamente ipotizzata a far data dal 2011, con assegnazione degli ormeggi mediante bandi di gara e rotazione dei concessionari. Per effetto dei risultati positivi registrati in termini di riduzione delle liste d attesa e di maggiore turn-over, la data prevista per l avvio della seconda fase, con l emanazione di bandi per l assegnazione degli ormeggi, è stata via via procrastinata, modificando la deliberazione sopra citata e prorogando il regime transitorio per l intero 2011 con la deliberazione n del 26 novembre 2010 e per l intero 2012 con la deliberazione n del 21 ottobre Si deve evidenziare che tale scelta da parte della Giunta provinciale è stata possibile non solo per gli effetti positivi derivanti dalle regole introdotte nel regime transitorio, ma anche in seguito alla rivisitazione della disciplina dei canoni applicati alle concessioni di ormeggi, avvenuta (conformemente alle indicazioni della deliberazione n. 1683/2008) con deliberazione n del 12 novembre 2010: l applicazione di nuovi canoni secondo parametri più rispondenti ai valori di mercato e l omogeneizzazione delle tariffe praticate dai diversi soggetti concedenti ha costituito, di per sé, una ulteriore misura finalizzata a promuovere il turn over nei confronti dei concessionari meno motivati, il cui ormeggio rimaneva talvolta detenuto in virtù di canoni modesti e fuori mercato. Attraverso i risultati ottenuti, si è potuto confermare per il 2012, come già avvenuto nei tre precedenti anni di applicazione del regime transitorio, un riscontro positivo all esigenza di garantire un accesso generalizzato alle concessioni di ormeggi nella acque del lago di Garda e quindi alla promozione di un migliore utilizzo dei beni demaniali. Sulla base di tali premesse e degli esiti del monitoraggio delle liste d attesa, verificato che si registra un sostanziale equilibrio tra nuove domande e rinunce da parte dei concessionari, si ritiene opportuno prescindere dalla previsione di assegnazione degli ormeggi mediante bandi e consolidare le norme che hanno consentito l attuale andamento del turn over. Con il presente provvedimento si prevede quindi la possibilità di rinnovare per il prossimo biennio, salvo rinuncia dei concessionari, le attuali concessioni in scadenza a fine 2012, ferma restando la possibilità di presentare nuove domande e di assegnazione di nuovi ormeggi resisi disponibili, in base alla graduatoria formata ai sensi dei nuovi criteri. Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S

122 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Le nuove concessioni non potranno avere termine di scadenza oltre il 31 dicembre 2014: in tal senso il prossimo biennio costituirà ulteriore periodo di osservazione per verificare la consistenza delle liste d attesa e l andamento del turn over. Qualora al termine del periodo indicato si presentassero ancora i risultati positivi sopra delineati, la Giunta provinciale potrà confermare la presente disciplina e la possibilità di rinnovare per l ulteriore biennio successivo (dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016) le concessioni, senza formalità di istruttoria, nel caso non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive. In caso contrario, qualora le richieste risultassero nuovamente molto superiori ai posti d ormeggio disponibili, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di introdurre vincoli più stringenti o prevedere l eventuale messa a concorso dei posti di ormeggio, al termine del prossimo biennio (31 dicembre 2014). Si propone quindi l approvazione dei nuovi criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, delineati sulla base del perfezionamento e integrazione della disciplina precedente, con alcuni ulteriori adempimenti a carico dei soggetti concessionari e la possibilità per gli stessi di poter contare su una concessione biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio su conforme provvedimento della Giunta provinciale. Si prevede che l entrata in vigore della nuova disciplina coincida con la data di pubblicazione dei criteri sul Bollettino Ufficiale della della Regione Trentino-Alto Adige; si prevede altresì la revoca, in pari data, della deliberazione n. 1683/2008 e ss.mm. costituente la previgente disciplina. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - visto il D.P.R. 19 novembre 1987 n. 527; - visto il D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115; - vista la legge provinciale 15 novembre 2001 n. 9; - vista la legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1; - vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7; - visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6/78-Leg.; - vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23; - vista la deliberazione n del 30 giugno 2008; - vista la deliberazione n del 26 novembre 2010; - vista la deliberazione n del 21 ottobre 2011; - vista la deliberazione n del 12 novembre 2010; - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S

123 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ ) di approvare i nuovi Criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda, il cui testo è riportato nell Allegato unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2) di applicare alle concessioni di cui al precedente punto 1) le tariffe stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 12 novembre 2010, aggiornate dagli adeguamenti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 4) di dare atto che l applicazione dei nuovi criteri si avrà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 5) di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n di data , come modificata dalle deliberazioni n di data e n di data , dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; LN Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2012-S

124 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Allegato parte integrante criteri per la concessione di ormeggi CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGI NELLE AREE LACUALI DEMANIALI PROVINCIALI DEL LAGO DI GARDA 1 Premessa L occupazione e l uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio. Con la deliberazione n del 30 giugno 2008 la Giunta provinciale aveva approvato i criteri per la concessione degli ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda, introducendo, al fine di creare le premesse per un accesso generalizzato e dinamico che presuppone concessioni a tempo e decadenza nel caso del venir meno dei requisiti, il principio dell obbligo di utilizzo intensivo delle unità di navigazione ed il divieto di subentro nella concessione da parte di eventuali cointestatari dell unità di navigazione. Il provvedimento citato prevedeva una prima fase (regime transitorio) con l applicazione delle regole sopra delineate, ed una successiva (originariamente con inizio dal 2011) con assegnazione degli ormeggi mediante bandi di gara e rotazione dei concessionari. Tale deliberazione stabiliva altresì la necessità di rivisitazione della disciplina dei canoni applicati alle concessioni di ormeggi, che, oltre alla possibilità di adeguamento periodico già contemplata dalla legislazione provinciale, determinasse i canoni secondo parametri più rispondenti ai valori di mercato, con l omogeneizzazione delle tariffe per i diversi soggetti concedenti coinvolti. Con la deliberazione n di data 12 novembre 2010 è stato realizzato questo passaggio, prevedendo l applicazione dei nuovi canoni dal 1 gennaio 2011: tale provvedimento ha costituito di per sé una ulteriore misura volta a promuovere il turn over nei Pag. 1 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

125 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ confronti dei concessionari meno motivati nell utilizzo dell unità di navigazione, il cui ormeggio rimaneva talvolta detenuto in virtù di canoni risultanti eccessivamente modesti e fuori mercato. In considerazione dei risultati positivi ottenuti, con i provvedimenti citati, in termini di riduzione delle liste di attesa e di incremento del turn-over, la Giunta provinciale ha ritenuto di poter prescindere temporaneamente dall integrale applicazione delle nuove regole relativamente alla pubblicazione di bandi per l assegnazione degli ormeggi, prorogando il regime transitorio introdotto dalla deliberazione n. 1683/2008 per il 2011 (con deliberazione n di data ) e successivamente per il 2012 (con deliberazione n di data ). In tali periodi sono stati monitorati i dati relativi alla consistenza delle liste d attesa dei richiedenti l ormeggio, avendo riscontrato un maggiore turn-over rispetto al passato, una decisa riduzione del numero dei potenziali concessionari in attesa dell ormeggio ed attualmente un sostanziale equilibrio tra rinunce dei concessionari e nuove domande. Sulla base di tali premesse, si ritiene quindi possibile rinunciare, per il momento, all ipotesi di assegnazione dei posti d ormeggio mediante bandi, consolidando le norme del regime transitorio, ed approvando i nuovi criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda. La presente deliberazione la Giunta provinciale determina i criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi. 2 Ambito territoriale e soggetti concedenti Pag. 2 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

126 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ I criteri si applicano a tutti gli ormeggi dati in concessione nelle acque demaniali lacuali del lago di Garda. I soggetti concedenti, tenuti all applicazione dei criteri ed a curare le relative procedure, sono: - Servizio Trasporti Pubblici, in cui è incardinato l Ispettorato di Porto; - Servizio Bacini Montani; - Comuni e articolazioni Societarie ai quali sono state concesse dalla PAT aree demaniali lacuali; Per quanto attiene invece ai beni demaniali dati in concessione e gestiti direttamente dai Circoli velici trentini iscritti alla FIV (Federazione italiana vela), in considerazione della peculiarità delle attività svolte, si ritiene opportuna la non applicazione puntuale dei criteri, ma bensì l obbligo di approvare un codice di autoregolamentazione che, recependo i principi ispiratori dei criteri, favorisca l uso intensivo degli spazi acquei. Il codice approvato dai Circoli, dovrà essere trasmesso per l approvazione definitiva all Ispettorato di Porto incardinato presso il Servizio Trasporti Pubblici della PAT. 3 Piano d ormeggio Per ogni porto e area lacuale demaniale, il soggetto concedente (PAT e Comuni con relative eventuali articolazioni societarie) definisce ed approva un piano d ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare ed evidenziate le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste. Nel caso di soggetto concedente identificato nei Comuni e relative eventuali articolazioni societarie, il Piano d ormeggio viene trasmesso, per l approvazione definitiva, al Servizio provinciale competente sull area interessata. Pag. 3 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

127 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Il Piano d ormeggio può essere aggiornato periodicamente dal soggetto concedente con la stessa procedura di cui sopra. 4 Nuove domande d ormeggio. Contenuto della domanda E prevista la possibilità di presentare nuove domande di ormeggio delle unità di navigazione. Il richiedente, proprietario dell unità di navigazione (legale rappresentante nel caso di Enti e Società) per il quale si richiede l ormeggio, può presentare una sola domanda, in bollo, per ogni porto, con l eventuale posto barca di preferenza, peraltro non vincolante per il soggetto concedente; possono essere state presentate anche altre domande non ancora accolte relative ad altri porti, ma di tale evenienza deve essere fatta menzione nella domanda. In ogni caso può essere presentata, per ogni porto, una sola domanda relativa ad unità di navigazione da diporto per nucleo familiare. Ad una singola unità di navigazione può corrispondere un unica domanda e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da parte di eventuali comproprietari. L inosservanza di dette disposizioni comporta l esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione; La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva d atto notorio, su moduli predisposti dal soggetto concedente, dovrà essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e dovrà contenere: 1. i dati anagrafici del richiedente; 2. i dati relativi alla residenza anagrafica; 3. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (se il richiedente non è una persona fisica); Pag. 4 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

128 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ il porto nel quale si chiede l assegnazione dell ormeggio con eventuale indicazione del numero di ormeggio di preferenza; 5. il richiedente dovrà dichiarare, pena la decadenza dell'assegnazione stessa: di essere proprietario dell unità di navigazione per la quale si richiede il posto d ormeggio; di essere disposto ad accettare il posto assegnato; di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto nello stesso porto; di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda; di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l uso della concessione e di essere a conoscenza che la titolarità della concessione non può essere variata nemmeno in caso di volture e cointestazioni nella proprietà dell unità di navigazione (che quindi comportano decadenza); di essere a conoscenza dell obbligo, al fine di garantire un uso intensivo dell ormeggio, di utilizzare l unità di navigazione per almeno 15 uscite giornaliere all anno, provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d atto notorio, il giornale di bordo, fornito dal soggetto concedente, debitamente compilato e nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell unità di navigazione e le eventuali assenze (ad esempio per fermo manutenzioni, ecc.); di essere a conoscenza dell obbligo di provvedere al pagamento della cauzione e del canone entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione; di essere a conoscenza dell obbligo di trasmettere copia della polizza assicurativa dell unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione; Pag. 5 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

129 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ di possedere i requisiti richiesti per l eventuale diritto alla riserva del posto o alla precedenza in graduatoria e/o di riduzione del canone concessorio; la specificazione della caratteristiche dell unità di navigazione: nome del natante, materiale di costruzione, colore, dimensioni (larghezza, lunghezza fuori tutto, pescaggio, espresse in cm). 6. Alla domanda dovrà essere allegata: la documentazione fotografica in primo piano a colori dell unità di navigazione (n. 2 foto formato 10X15 cm). Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata. Dovrà essere altresì comunicata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell atto di concessione, l eventuale assegnazione di un posto d ormeggio per la medesima unità di navigazione in altro porto. 5 Formazione della graduatoria e assegnazione dei posti d ormeggio Per ogni porto e area lacuale demaniale, il soggetto concedente, prese in considerazione tutte le domande valide presentate (sia le nuove domande che quelle in giacenza) forma e aggiorna costantemente la graduatoria, eventualmente suddivisa per tipologia e categoria dimensionale del natante sulla base del piano d ormeggio approvato. Ai fini della formazione della graduatoria si considerano le seguenti classi di priorità. 1. Sono inserite nella prima classe di priorità, secondo l ordine sotto riportato, le domande relative a: Pag. 6 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

130 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ a) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso sulle acque interne appartenenti alle Autorità ed Enti competenti; b) unità di navigazione adibite alla pesca professionale, limitatamente a un posto d ormeggio per ogni soggetto; c) unità di navigazione autorizzate al trasporto pubblico non di linea; d) unità di navigazione di appoggio o di soccorso di società nautiche e di scuole veliche o nautiche riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti, limitatamente a un posto d ormeggio per ogni soggetto. Le rimanenti domande saranno raggruppate nelle seguenti due classi, riportate in ordine di priorità: 2. unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente nella Provincia di Trento; 3. unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente fuori dalla Provincia di Trento; In tutti i casi, a parità di merito viene considerato l ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di eventuale ulteriore parità di merito, si procede al sorteggio. Il soggetto concedente, comunica al richiedente l esito della domanda, l eventuale disponibilità di assegnazione dell ormeggio, se disponibile al momento della richiesta, o il collocamento in graduatoria. Le domande già presentate alla data di approvazione dei presenti criteri dovranno essere integrate, pena lo stralcio dalla graduatoria, qualora mancanti di alcuni elementi sopra elencati: in tal caso sarà comunque considerata la data della originaria domanda ai fini dell inserimento in graduatoria. Con cadenza almeno biennale, il soggetto concedente verifica l interesse dell aspirante concessionario a rimanere in lista d attesa e, in caso contrario, stralcia Pag. 7 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

131 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ la relativa posizione dalla graduatoria dopo avere ottenuto riscontro scritto. Sono altresì stralciate le domande per le quali si constata il venir meno di qualche requisito necessario. Ai fini delle nuove assegnazioni, a detta graduatoria si attingerà, in caso di ormeggi disponibili, nel rispetto dell ordinamento come sopra stabilito. Qualora il piano d ormeggio e la relativa graduatoria siano suddivisi per tipologia di unità di navigazione (a remi, ecc.) e per classi dimensionali delle stesse, la disponibilità di ormeggio deve essere intesa per quella determinata tipologia e per quella determinata categoria dimensionale. Non appena disponibile un posto d ormeggio, il soggetto concedente provvede alla relativa comunicazione a mezzo raccomandata A.R., contenente la proposta di assegnazione, all avente diritto collocato utilmente in graduatoria. La rinuncia, a fronte della disponibilità di ormeggio, in seguito alla proposta di assegnazione, comporta lo stralcio dalla graduatoria e l eventuale necessità di presentare una nuova domanda. Comporta altresì lo stralcio dalla graduatoria il mancato adempimento nei termini previsti di quanto richiesto nella proposta di assegnazione e nelle altre comunicazioni da parte del soggetto concedente. Per i circoli velici iscritti alla FIV (Federazione italiana vela) trova applicazione il paragrafo n. 2 dei presenti criteri. 6 Concessione dell ormeggio e condizioni per l'utilizzo Pag. 8 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

132 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ La concessione dell ormeggio agli aventi diritto si avrà mediante sottoscrizione del relativo atto di concessione, previa trasmissione da parte del richiedente, entro i termini comunicati dal soggetto concedente, della documentazione atta a comprovare: a) la disponibilità dell'unità di navigazione (in proprietà); b) il possesso dei requisiti e titoli per beneficiare della priorità in graduatoria o della riduzione del canone; c) il pagamento della cauzione e del canone, che, qualora dovuti, dovranno aversi entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione; d) la stipulazione della polizza assicurativa dell unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi, che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione. In aggiunta a quanto sopra, il concessionario dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la documentazione fotografica in primo piano a colori dell unità di navigazione (n. 2 foto formato 10X15 cm), qualora tale adempimento non fosse risultato obbligatorio al tempo della presentazione della domanda. Il canone di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente, di cui all'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e relative deliberazioni della Giunta provinciale e potrà essere oggetto di rideterminazione con frequenza non inferiore all'anno, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, a semplice richiesta dell'amministrazione concedente. Il canone da versare per periodi inferiori all anno sarà calcolato sulla base del numero di mesi per cui si protrarrà la concessione. Pag. 9 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

133 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Il soggetto concedente, ultimate le procedure amministrative di competenza, rilascerà agli assegnatari dell'ormeggio un apposito contrassegno che i concessionari dovranno esporre in evidenza sull unità di navigazione (possibilmente sul lato sinistro di prua). Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura del concessionario. Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte del soggetto concedente qualora ciò sia richiesto per motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario. I proprietari di unità di navigazione abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante concessione, che occupino spazi acquei o strutture dei porti demaniali e zone portuali, devono rimuovere urgentemente a loro cura le imbarcazioni e i relitti anzidetti; qualora i proprietari stessi non ottemperassero a ordine di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio dal soggetto concedente, addebitando le spese ai proprietari delle unità anzidette. L ormeggio dell unità di navigazione dopo il termine di scadenza della concessione o dopo la revoca da parte del soggetto concedente, comporta l incameramento della cauzione e, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, gli altri provvedimenti previsti dall art del Codice della Navigazione. Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate non è consentito l'ormeggio se non per ragioni di emergenza; gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità od attrezzo in tutta la loro superficie. Pag. 10 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

134 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Nessuna responsabilità per danni e furti viene assunta dal soggetto concedente nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, ormeggino in porto, nonché eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali. I proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Il soggetto concedente può verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del bene oggetto della concessione e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali la concessione medesima è stata a suo tempo assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio del soggetto concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali; è fatta inoltre salva l'applicabilità degli articoli 42, 47, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Si sottolinea l obbligo del concessionario, pena la revoca, di usare in modo intensivo l ormeggio, utilizzando l unità di navigazione per almeno 15 uscite annue (in giorni diversi), provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d atto notorio, il giornale di bordo (fornito dal soggetto concedente) debitamente compilato, nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell unità di navigazione e le eventuali assenze per fermo manutenzioni, ecc. Nel caso di concessione avente durata inferiore all anno solare, il numero minimo di uscite è calcolato proporzionalmente al periodo di possesso (15 x durata concessione in giorni / 365), con arrotondamento all unità per eccesso. Analogamente, può essere eccezionalmente ridotto, a seguito di istruttoria da parte del soggetto concedente, il numero minimo di uscite del concessionario impossibilitato all utilizzo dell unità di navigazione a causa di malattia grave, debitamente documentata. Pag. 11 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

135 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deve altresì essere sottolineato il divieto di subconcessione e trasferibilità, pena la decadenza della concessione. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente fiduciario : il contratto di concessione o disciplinare che deve accompagnare l atto amministrativo di concessione, affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, pena decadenza della concessione. E prevista la decadenza della concessione anche in caso di volture o cointestazioni nella proprietà dell unità di navigazione nel corso della concessione: la concessione iniziale non è trasferibile a terzi, anche perché si presume che la cointestazione derivi dal non uso dell unità di navigazione, che comporta, di per sé, decadenza. Comportano dunque la revoca della concessione la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, del diritto o dell uso della concessione ed il mutare, attraverso volture e cointestazioni, la titolarità dell unità di navigazione. 7 Durata delle concessioni Tenuto conto di quanto evidenziato nella premessa a riguardo dell attuale tendenza ad un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di ormeggi, in un quadro normativo che ha consentito una notevole riduzione delle liste d attesa, si ritiene possibile prevedere, per la durata delle concessioni, un consistente periodo di consolidamento delle regole descritte, al termine del quale potrà aversi il rinnovo per un ulteriore periodo sulla base di un provvedimento della Giunta provinciale nel caso venisse confermato l attuale trend del turn-over. Per le concessioni attualmente in essere, aventi quasi tutte scadenza al (sulla base delle regole introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. Pag. 12 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

136 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ /2008 e ss.mm.), sarà possibile procedere al rinnovo: il nuovo termine di scadenza viene fissato al 31 dicembre 2014 e la durata delle concessioni sarà quindi biennale; le stesse potranno poi essere ulteriormente rinnovate alla scadenza, limitatamente all'ulteriore biennio successivo, senza formalità d istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive, in presenza della deliberazione della Giunta provinciale che confermi tale scelta. Le nuove concessioni stipulate dalla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige non dovranno avere durata oltre il 31 dicembre 2014, ma potranno essere rinnovate alla scadenza indicata, senza formalità di istruttoria, qualora non siano mutate le condizioni soggettive ed oggettive, limitatamente all'ulteriore biennio, in presenza di conforme provvedimento della Giunta provinciale. Dalla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, i soggetti concedenti non stipuleranno quindi atti di concessione aventi termine di scadenza successivo al 31 dicembre Per quanto concerne le concessioni in essere alla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a scadenza le stesse saranno oggetto di stipula di nuovi disciplinari di concessione aventi scadenza al 31 dicembre 2014, salvo rinuncia da parte dei concessionari, e potranno essere rinnovate senza formalità di istruttoria qualora non siano mutate le condizioni soggettive ed oggettive, limitatamente all'ulteriore biennio, in presenza di conforme provvedimento della Giunta provinciale. 8 Controlli Saranno effettuati dal soggetto concedente controlli inerenti a: Pag. 13 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

137 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ dichiarazioni sostitutive di atto notorio; - effettivo utilizzo delle unità di navigazione per cui è concesso l ormeggio. Pag. 14 di 14 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S

138 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 ottobre 2012, n Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n di data 2 ottobre 1998, concernente l individuazione del biotopo di interesse provinciale Fiavé ai sensi dell'art. 5 della L.P n Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico Il Relatore comunica, Con deliberazione n di data 15 luglio 1988, successivamente modificata con delibera n di data e con delibera n di data 2 ottobre 1998, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo denominato "Fiavé", ai sensi della L.P , n. 14. L'area dell originario biotopo, ora inquadrato come Riserva naturale provinciale in forza delle nuove disposizioni derivanti dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11, è di grande interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico, ed é articolata in due sottozone a diverso grado di tutela ambientale: a. un'area a tutela integrale, corrispondente alla zona umida a vegetazione palustre, dove sono ammesse esclusivamente le attività necessarie alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi costitutivi della riserva; b. un'area a tutela parziale, esterna e adiacente a quella integrale, dove sono ammesse le attività e- conomiche tradizionali e quelle legate alla fruizione sociale, culturale e didattica del biotopo. La Deliberazione della Giunta Provinciale n di data 2 ottobre 1998 modificava, per specifiche motivazioni di carattere naturalistico e gestionale, i confini delle aree a tutela integrale e parziale e alcuni aspetti della normativa d'uso della riserva. In tal sede la stessa deliberazione distingueva le aree a tutela integrale da quelle a tutela parziale, sia mediante una cartografia allegata, sia con l elencazione completa delle particelle fondiarie interessate. Da un recente controllo dell elenco delle particelle in area a tutela parziale e in area a tutela integrale, sono state riscontrate alcune incongruenze fra il listato delle particelle in area a tutela parziale e in area a tutela integrale e la relativa cartografia. In particolare: - le particelle fondiarie 1757, 2651/1, 2651/3, 2478/4 sono erroneamente inserite nella lista della deliberazione della Giunta Provinciale 2 ottobre 1998, n , e pertanto da essa vanno stralciate; - la particella fondiaria 2368/176, che individua una carrareccia e il sentiero di visita, è stata erroneamente inserita in area a tutela integrale. Ai sensi della deliberazione n di data 15 luglio 1988 di individuazione del biotopo, ora Riserva naturale provinciale, essa deve essere individuata come a- rea a tutela parziale. - le particelle fondiarie 2489/5 e 2368/100 sono inserite in cartografia della deliberazione della Giunta Provinciale 2 ottobre 1998, n , ma non sono presenti nel suo elenco: devono pertanto essere inserite nella lista delle particelle fondiarie che individuano l area a tutela parziale. - le particelle fondiarie 2386/4, 2388/3, 2605/4, 2368/177 e la particella edificiale 429 in area a tutela parziale derivano da frazionamenti seguenti al 1998, anno della deliberazione della GP n Esse pertanto non sono presenti né in cartografia, né in listato della deliberazione e devono essere inserite nell elenco, essendo già ricomprese all attualità all interno del perimetro dell area a tutela parziale della Riserva naturale provinciale Fiavé. - la particella fondiaria 2368/168 è stata integrata nella p.f. 2368/169 e pertanto va stralciata dall elenco. Per quanto concerne la p.f. 2368/100, essa é manifestamente richiamata nella relazione della citata deliberazione, in quanto è riportato un esplicito riferimento all area della troticoltura (gravante sulla stessa particella 2368/100) che non subisce variazione alcuna nella gradazione del vincolo di tutela.

139 Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 23/10/2012 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 23/10/ Se ne deduce che le variazioni proposte afferiscono o a errori materiali di trascrizione, o ad aggiornamenti a seguito delle variazioni intervenute sul particellare catastale. E necessario pertanto un provvedimento formale di correzione e aggiornamento. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita e condivisa la relazione; - vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d acqua e delle aree protette); - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera 1) di modificare la propria deliberazione n di data 2 ottobre 1998 relativa all individuazione del biotopo di interesse provinciale, ora Riserva naturale Provinciale denominata Fiavé, ai sensi dell'art della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, nel seguente modo: - le particelle fondiarie 1757, 2368/168, 2478/4, 2651/1, 2651/3, sono stralciate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 2 ottobre 1998, n per le motivazioni citate in premessa; - le particelle fondiarie 2368/100, 2368/177, 2386/4, 2388/3, 2489/5, 2605/4, e la particella edificiale 429 sono inserite nella lista delle particelle che individuano l area a tutela parziale, per le motivazioni citate in premessa; la particella fondiaria 2368/176 è stralciata nella lista delle particelle che individuano l area a tutela integrale e inserita nella lista delle particelle che individuano l area a tutela parziale, per le motivazioni citate in premessa. 2) di precisare che la delimitazione e la suddivisione interna della Riserva naturale Fiavé sono indicate nella cartografia tematica allegata, che è parte integrante della presente deliberazione e che riporta con coloratura rossa le particelle della zona a tutela integrale e con coloratura verde le particelle a tutela parziale. 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 4) di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta provinciale, da esprimersi entro 30 giorni dalla data della sua notificazione, ovvero ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ai sensi dell articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

140 /2 946/ / / / / / / / / /1 2538/1 2538/2 2775/3 2386/ / / / / /1 1686/ /4 1960/ /1 1970/ / / / / / / / / / / / / /3 2204/1 2368/ / / /1 2167/1 2196/ /6 2186/2 2368/8 2412/2 2368/ / /2 2368/ / / /5 2186/1 2320/6 2188/ / /1 2320/3 2368/ /1 2494/1 2176/1 2368/ / / / / / / / / / / / / /1 2368/ / / / /4 2368/ /2 2369/ /2 2368/ / / / / /2 2368/3 2103/2 2368/ /4 2368/ / / / /7 2628/ / / / / / / / / / / / / / /3 2615/2 2623/2 2405/2 2615/ /1 2612/2 2520/ / / / / / /1 2777/2 2585/ / / / / / / / / / / / / /1 1735/ / / /4 2478/ /4 2368/ / /1.317/ / / / /4 2368/ / / / / / / /1 2368/ / /2 2368/ / / / / /2 2368/ /1 2368/ / / / /1 2368/ / / / /1 2368/ / / / /2 2368/ /2 1966/ / / / / / / / / /1 2324/1 2322/2 2183/ /1 2047/ / / /8 2368/ / /1 2368/ / / / / / / / / /5 2368/ / / / / / /2 2368/ / /3 2464/1 2628/5 2368/ / / / /3 2621/2 2368/ / / /4 2775/ /1 2779/ / /2 2579/1 2549/ / / / / /2 2625/2 2520/ / / / /2 2104/1 2368/ / / / /2 2788/ /7 2500/3 2369/ /1 2432/ / / /2 2368/ /3 2368/ / / / /2 2368/ / /7 2175/1 2175/1 2368/ / / / / / / / / / / / / / /2 1822/ / / / / / / / / / /1 2542/ / /6 2368/ / / / /3 909/1 909/ / / /1 2192/5 2368/ / / /4 2204/2 2196/4 2368/5 2196/ / / / / / / /3 2500/ /4 2368/ / /1 2611/ / / /2 2585/2 2581/1 2780/ / / / / / / / / /2 2343/ / / / / / / /2.317/ / / /2 909/ / / / / / /2 2192/1 3004/ / / / / /2 2368/ / /2 2169/ / / / / / / /1 2628/ / / /1 2368/ / / / /3 2529/2 2611/ /1 2386/3 2775/ / /2 2540/3 2784/ /6 1937/ / / /1 2786/ / / / / /1 2368/ /2 2368/ / / / /2 910/ / / / / / / / /4 2368/ / / / / / / / /1 2368/ / /5 2169/3 1711/ / / /1 2368/ /1 2368/ /1 2368/ / / / / /2 2368/ / / / /8 2368/ / /1 2623/1 2516/ / / / / / / / / / / / / / / Provincia autonoma di Trento - Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 Riserva naturale provinciale FIAVÈ ESTRATTO MAPPA Scala a vista ± Zona a tutela parziale Zona a tutela integrale 140

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