COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

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1 COMUNE DI CAMISANO VICENTINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1 -

2 INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Classificazione del Comune per la determinazione della tariffa Art. 3 - Piano generale degli impianti Art. 4 abrogato Art. 4 bis - Forma di gestione del servizio Funzionario responsabile Art. 5 - Provvedimento per l installazione di mezzi pubblicitari CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 6 - Presupposto dell imposta Art. 7 - Soggetto passivo dell imposta Art. 8 - Obbligo della dichiarazione Art. 9 - Casi di omessa dichiarazione Art Modalità di applicazione dell imposta Art Pagamento dell imposta Art Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali Art Rettifica ed accertamento d ufficio Art Tariffe Art Riduzione d imposta Art Esenzioni dall imposta Art Divieti generici Art Limitazioni e divieti CAPO II SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art Oggetto- Criteri e modalità Art Superficie e ripartizione degli impianti Art Spazi privati per le affissioni Art Diritto sulle pubbliche affissioni Art Riduzioni ed esenzioni del diritto di affissione Art Pagamento del diritto Art Affissioni d urgenza CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art Sanzioni tributarie, amministrative ed interessi Art Contenzioso Art Rinvio ad altre disposizioni Art Entrata in vigore - 2 -

3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. da 1 a 37 del Decreto Legislativo , n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Classificazione del Comune per la determinazione della tariffa 1. Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 507/93 Il Comune di Camisano Vicentino, con popolazione residente di n abitanti al 31 dicembre 2008, quale risulta dai dati pubblicati dall Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV. Art. 3 Piano generale degli impianti 1. In esecuzione al disposto del terzo comma dell art. 3 del citato D.Lgs. il piano generale degli impianti pubblicitari viene approvato dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia; 2. La Giunta stessa, periodicamente, verifica lo stato di attuazione del piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni. 3. Il piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri: - utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti esistenti; - rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e delle bellezze naturali; - salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale; - analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda. 4. Il piano dovrà in ogni caso contenere il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo. Art. 4 abrogato Art. 4 bis Forma di gestione del servizio Funzionario responsabile 1. Il Comune può scegliere se gestire direttamente l imposta ed il diritto di cui al presente Regolamento, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, ovvero affidarlo a soggetto esterno (concessionario) ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. n. 446/ Il concessionario è scelto tra i soggetti iscritti all Albo di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 289/ Nel caso di gestione diretta il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti i poteri ed i compiti per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

4 4. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario. Al concessionario stesso incombono inoltre gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché la comunicazione al Ministero di cui al quarto comma del presente articolo. Art.5 Provvedimento per l installazione di mezzi pubblicitari 1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune. 2. La domanda deve contenere a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b) l ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l impianto; c) la descrizione dell impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo; d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. 3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell esame della domanda. 4. Ove si intenda installare l impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta apposita concessione per l occupazione del suolo, Se l impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la relativa disponibilità. 5. L ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge , n.241. CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Art. 6 Presupposto dell imposta 1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. Art. 7 Soggetto passivo dell imposta 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidamente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

5 Art. 8 Obbligo della dichiarazione 1. Prima di iniziare la pubblicità l interessato è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua in diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il termine previsto, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell anno di riferimento. Art. 9 Casi di omessa dichiarazione 1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli artt. 12,13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93 la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio in cui è stata accertata. 2. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. Art. 10 Modalità di applicazione dell imposta 1. Le modalità di applicazione dell imposta sulla pubblicità sono disciplinate dall art. 7 del D.Lgs. n. 507/93. Art. 11 Pagamento dell imposta 1. Il pagamento dell imposta e l eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilite dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il termine per il pagamento dell imposta relativa alla pubblicità ordinaria è fissato in trenta giorni decorrenti dall approvazione del Bilancio di Previsione, fatte salve eventuali proroghe per ragioni logistiche e/o organizzative da autorizzarsi dalla Giunta Comunale e costituisce tacita proroga della pubblicità annuale, salva presentazione di regolare disdetta da produrre entro il 31 gennaio del medesimo anno di riferimento. 3. Non si fa luogo al versamento o al rimborso se l imposta da versare o da rimborsare è inferiore a Euro 5,00. Art. 12 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali 1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l applicazione dell imposta sulla pubblicità non esclude quella - 5 -

6 della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento dei canoni di locazione o di concessione. Art. 13 Rettifica ed accertamento d ufficio 1. Il Comune o il Concessionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell organizzazione e della gestione dell imposta, ovvero nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. 4. Non si procede al recupero dell imposta evasa per importi inferiori a Euro 5,00. Art. 14 Tariffe 1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, un imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo. Art. 15 Riduzione d imposta 1. La tariffa dell imposta è ridotta a metà nei casi indicati dall art. 16 del D.Lgs. 507/ Ai fini di verificare la mancanza di scopo di lucro di cui alla lettere a) del suddetto articolo di legge, il funzionario responsabile o il concessionario potrà chiedere al comitato, associazione, fondazione o altro ente l esibizione dello statuto o altro documento comprovante lo scopo sociale. Art. 16 Esenzioni dall imposta 1. Le esenzioni dall imposta sono previste dall art. 17 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. A chiarimento del suddetto articolo di legge non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorché contengano l indicazione dell impresa che effettua teli comunicazioni, quali gli avvisi di fermata per gli autobus di linea, i cartelli SIP, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, etc - 6 -

7 Art. 17 Divieti generici 1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità. 2. Per la pubblicità sui veicoli, nonché sulle strade o in vista di esse trovano applicazione le norme sul codice della strada. Art. 18 Limitazioni e divieti 1. E fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore alle ore e dalle ore alle ore E altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici. 3. E vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. 4. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. 5. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita e motivata ordinanza del sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico. CAPO II SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 19 Oggetto- Criteri e modalità Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune o da parte del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti. 7. Le pubbliche affissioni sono effettuate con le modalità ed i criteri applicativi del servizio indicati nell at. 22 del D.lgs. 507/1993 e nel rispetto della ripartizione delle superfici di cui al successivo art. 20 del presente regolamento; Art. 20 Superficie e ripartizione degli impianti 1. Il Comune di Camisano Vicentino, con popolazione al 31/12/2008 di n abitanti, così come previsto dall art 18 comma 3 del D. Lgs 507/93 che stabilisce la misura minima di impianti da adibire alle pubbliche affissioni in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione fino a abitanti, determina tale superficie in mq 134 così ripartita: a) 15% - Affissioni di manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica. Natura delle affissioni Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale ed economica. Superficie Superficie pari a circa 27,00 mq - 7 -

8 Identificazione Gli impianti destinati alle affissioni istituzionali devono avere una targhetta con l indicazione: Esempio: STEMMA Comune di CAMISANO V.no Affissioni Istituzionali Impianto Pubblicitario n. b) 55 % - Affissioni di manifesti di natura commerciale Natura delle affissioni Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni. Superficie Superficie pari a circa 74,00 mq Identificazione Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l indicazione: Esempio: STEMMA Comune di CAMISANO V.no Servizio Pubbliche Affissioni Impianto Pubblicitario n. c) 30% - Affissioni commerciali dirette Natura delle affissioni Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati su impianti a loro attribuiti previa richiesta. Superficie Superficie pari a circa 40,00 mq Identificazione Gli impianti destinati alle affissioni dirette devono avere una targhetta con l indicazione: Esempio: STEMMA Comune di CAMISANO V.no Affissioni Dirette Ditta Impianto Pubblicitario n. 2. La superficie complessiva prevista dal precedente comma 1 può essere aumentata con deliberazione motivata della giunta Comunale, in sede di approvazione o revisione del piano di cui al precedente art. 3, comma

9 Art. 21 Spazi privati per le affissioni 1. Gli spazi attribuiti a privati di cui all art. 3, comma III, del D.Lgs. n. 507/93 come individuato dall art. 20, lettera c) del presente Regolamento, dovranno essere usati esclusivamente per l effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già soddisfatte dagli appositi spazi pubblici predisposti dal Comune. 2. Gli spazi privati verranno assegnati su richiesta delle ditte seguendo l ordine di presentazione e nei limiti della congruità della richiesta stessa. 3. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alla affissioni. Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell imposta sulla pubblicità. 2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione della Giunta Comunale. Art. 23 Riduzioni ed esenzioni del diritto di affissione 1. Trovano applicazione le riduzioni e le esenzioni previste dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 507/1993. Art. 24 Pagamento del diritto 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall art. 11 per il pagamento dell imposta sulla pubblicità. 2. E consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Art. 25 Affissioni d urgenza 1. Per le affissioni richieste a norma dell art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/93 per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d oneri, essere attribuita al concessionario del servizio a rifusione delle spese straordinarie che lo stesso dovrà affrontare per assicurare il tipo di servizio richiesto

10 CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 26 Sanzioni tributarie, amministrative ed interessi 1. Trovano applicazione le sanzioni tributarie ed amministrative stabilite rispettivamente dagli art. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/ Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi legali nella misura prevista dalla legge con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Nella stessa misura spettano al contribuente gli interessi per le somme richieste con istanza di rimborso a decorrere dalla data dell eseguito versamento 4. Per eventuali affissioni abusive e per altre manifestazioni o iniziative di pubblicità non autorizzata e in contrasto con le norme vigenti, il sindaco ordina la rimozione delle affissioni o la cessazione dell attività illegittima e, oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, il ripristino dello stato dei luoghi a totale cura e spesa dell interessato. In caso di inottemperanza da parte dell intimato, si procede d ufficio con addebito a suo carico delle spese sostenute. Art. 27 Contenzioso 1. La giurisdizione tributaria per l imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie regionali, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 28 Rinvio ad altre disposizioni 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamentasi rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia. Art. 29 Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dall 1/01/

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