REGOLAMENTO EX ART. 19BIS DEL REGOLAMENTO DELL ENTE PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

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1 E.P.A.P. Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale Via del Tritone, Roma Tel: Fax: info@epap.it - Sito web: Codice fiscale: REGOLAMENTO EX ART. 19BIS DEL REGOLAMENTO DELL ENTE PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA Approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 30/01/2007 Rif. E.B.

2 Art. 1 TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 1 - I trattamenti di assistenza di cui all art. 3, comma 2, dello Statuto e dell art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici erogati per circostanze o interventi eccezionali a favore degli iscritti all Ente ovvero ai superstiti degli iscritti o dei pensionati ovvero ancora ai pensionati dell Ente, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico Art. 2 TIPOLOGIA DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 1 -I trattamenti consistono nella erogazione di sussidi nei seguenti casi: a) spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap; b) spese per assistenza domiciliare; c) assegno di studio; d) spese funerarie; e) altri eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare. 2 - La concessione e la misura dei sussidi di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e dall allegato A) e previo accertamento dei requisiti previsti. In ogni caso l erogazione avverrà in caso di posizione contributiva regolare fino all anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dall anzianità di iscrizione all Ente. I sussidi sono concessi nei limiti delle disponibilità risultanti dall apposito capitolo di bilancio. Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI 1 Possono essere beneficiari dei sussidi indicati all art. 2 i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie: a) iscritti all Epap; b) pensionati dell Ente, titolari di qualsiasi tipo di pensione; c) superstiti dell iscritto; d) superstiti del pensionato. 2 - I sussidi indicati all art. 2 possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili nello stesso esercizio in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per l assegno di studio e per le spese funerarie. 3 - Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare deve intendersi quello indicato dalle disposizioni dell art. 2, comma 6, del D.L. 13/03/1988, n. 69, integrato dall art. 1 della Legge di conversione 13/05/1988 n L erogazione dei sussidi è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell allegato A) e comunque la somma erogata non potrà superare annualmente i limiti stabiliti in detto allegato A). 5 - Non hanno diritto ad alcun sussidio i soggetti che versano il solo contributo integrativo di cui all art. 1, comma 3, del Regolamento dell'ente e coloro che abbiano richiesto la restituzione del montante ai sensi dell art. 17, comma 2, del Regolamento dell Ente. Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1 - Le domande per l erogazione dei sussidi di assistenza di cui all art. 2 vanno presentate, in carta semplice, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità indicate nell allegato A), relativamente a ciascun tipo di trattamento come da bando che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione entro marzo e settembre di ogni anno e nel quale verranno stabiliti i 2

3 criteri ed i punteggi da attribuire per la formazione delle graduatorie. Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti e pubblicato sul sito e sul periodico dell ente Art. 5 ESAME DELLE DOMANDE 1 - Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di richiesta dei sussidi con cadenza semestrale entro i mesi di maggio e novembre. 2 - Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri: a) reddito del nucleo familiare dichiarato per l anno precedente la presentazione della domanda. L importo del reddito non dovrà comunque essere superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno della presentazione della domanda. b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia; c) tipologia e gravità dell evento causa della richiesta; d) risultati scolastici, nel caso di assegni di studio. 3 - Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all interessato l integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso. 4 - Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno, a stabilire e ad acquisire la documentazione necessaria alla erogazione dei sussidi, a contingentare gli interventi per importo, durata e numero e a fissarne tempi e modalità. 5 - Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all interessato entro 30 giorni dalla delibera del CdA. 6 - La domanda potrà essere ripresentata 3

4 Allegato A PROCEDURE ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap (art. 2., c.1, lett. a) 1 - L Ente corrisponde, a titolo di contributo, sussidi, a favore dei soggetti indicati all art. 3, comma 1, e i componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia che trovino ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o presso istituti per portatori di handicap, secondo le risultanze istruttorie conseguenti alle modalità indicate agli artt. 4 e Il sussidio concesso dall Ente è costituito da un contributo sulla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente per retta annuale di dimora. Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private. Il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, dichiarato per l anno precedente quello di presentazione della domanda, deve risultare di ammontare non superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno di presentazione della domanda. 3 - La domanda per ottenere il contributo per spese di ospitalità deve essere inviata all Ente ai sensi dell art Alla domanda deve essere allegata, a pena inammissibilità, la seguente documentazione: fotocopia modello Unico (tutti i quadri) della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia, afferente i redditi denunciati nell anno precedente alla domanda; fotocopia della documentazione delle spese effettivamente sostenute; certificazione medica (cartella clinica) attestante la malattia o l infortunio; dichiarazione rilasciata dalla casa di riposo o istituto dalla quale risulti la disponibilità del posto riservato, con indicazione della misura e della retta annuale o di quella mensile nonché della effettiva frequenza e presenza; autocertificazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti se la retta è a completo carico dello stesso o se la stessa è in parte rimborsata da altri enti pubblici o altre entità private. Sussidi per spese per assistenza domiciliare (art. 2, c.1, lett. b) 1 - L Ente corrisponde, su domanda dei soggetti aventi titolo al sussidio ai sensi dell art. 3, comma 1, contributi di partecipazione alle spese effettivamente sostenute per l assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita che abbiano colpito i soggetti stessi o i componenti il nucleo familiare. 2 - Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private. Il reddito complessivo dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato per l anno precedente quello di presentazione della domanda, deve risultare di ammontare non superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno di presentazione della domanda. 3 - L assistenza deve essere prescritta da un medico. Nella prescrizione sanitaria, a pena di inammissibilità della domanda, devono risultare i motivi che rendono necessarie le prestazioni e la durata della prescritta assistenza domiciliare. 4 - La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto la spesa e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: fotocopia modello Unico (tutti i quadri) di tutto il nucleo familiare, quale risultante dallo stato di famiglia, afferente i redditi denunciati nell anno precedente alla domanda; 4

5 certificazione medica (cartella clinica) attestante la malattia o l infortunio; certificato medico attestante la necessità e la durata dell assistenza infermieristica domiciliare; fotocopia delle ricevute rilasciate dal personale che ha prestato l assistenza infermieristica domiciliare relativa ai compensi percepiti con l indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione; autocertificazione di responsabilità del richiedente dalla quale risulti se le spese sono a completo carico dello stesso o se la stessa è in parte rimborsata da altri enti pubblici o entità private. Assegni di studio (art. 2, c.1, lett. c) 1 - Il Consiglio di Amministrazione attribuisce annualmente ai figli dell iscritto deceduto, in servizio o pensionato dell Ente, assegni di studio quando, tenuto conto del reddito familiare si evidenzia uno stato di disagio economico tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi inerenti: a) l'ultimo anno della scuola superiore; b) corsi di laurea per la relativa durata legale. 2 - I requisiti dello studente che versa in condizione di disagio, ai fini dell ammissione all assegno di studio, sono i seguenti: appartenere ad una famiglia, come risultante dallo stato di famiglia i cui componenti abbiano dichiarato, per l anno precedente, un reddito complessivo di importo non superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno della richiesta; non essere ripetente nell anno scolastico per il quale è stata richiesto l assegno. Gli studenti iscritti ad un corso universitario devono essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello individuale approvato dall organo competente. 3 - Il richiedente deve indicare, all atto della domanda, che il beneficiario non ha goduto e non gode di altre borse di studio, assegni, sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici nell'anno cui la domanda si riferisce. 4 - Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l iscrizione ad altro corso di laurea. 5 - La domanda per l erogazione dell assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori, deve essere presentata, ai sensi dell art. 4, entro sei mesi dal termine dell anno scolastico o accademico per il quale si chiede l assegno. 6 - Alla domanda deve essere allegata, pena l inammissibilità, la seguente documentazione: certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante la frequenza, la votazione, il giudizio; fotocopia del modello unico (tutti i quadri) di tutta la famiglia quale risultante dallo stato di famiglia, relativa ai redditi denunciati nell anno precedente alla domanda. 7. Ai sensi dell art. 19 bis, comma 2, del regolamento dell Ente, le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere applicate a favore dei figli degli iscritti in esercizio o pensionati laddove si evidenzi uno stato di comprovato ed effettivo bisogno come definito dal precedente comma 2 che pregiudichi il proseguimento degli studi. 5

6 Sussidi per spese funerarie (art. 2, c.1, lett. d) 1 - L Ente corrisponde sussidi a titolo di partecipazione alle spese funerarie documentate sostenute dall iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facente parte del nucleo familiare. Tale sussidio, in caso di decesso dell iscritto, può essere richiesto dagli eredi. 2 - L importo del sussidio è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è corrisposto nei limiti delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari. Il contributo, nei limiti prefissati, può essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti da altri enti pubblici o entità private. Il reddito complessivo dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato per l anno precedente quello di presentazione della domanda, deve risultare di ammontare non superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno di presentazione della domanda. 3 - In caso di commorienza di componenti il nucleo familiare dell iscritto o del pensionato, l Ente si riserva la facoltà di autorizzare l erogazione del contributo sino alla concorrenza delle spese documentate e comunque in misura non superiore a un tetto massimo fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 4 - La domanda di sussidio a titolo di partecipazione alle spese funerarie, deve essere spedita o presentata all Ente entro sei mesi dalla data del decesso. 5 - La domanda deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie e, se minore, dall esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore. 6 - Alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione: certificato o, in sostituzione, atto sostitutivo di notorietà di morte; fotocopia delle spese documentate effettivamente rimaste a carico dei soggetti beneficiari; fotocopia del modello unico (tutti i quadri) di tutta la famiglia quale risultante dallo stato di famiglia afferente i redditi denunciati nell anno precedente alla domanda. Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (art. 2, comma 1, lett. e) 1 - Il Consiglio di Amministrazione accerta, su domanda, lo stato di bisogno per l erogazione di sussidi di cui all art. 2, comma 1, lett. e) al verificarsi degli accadimenti seguenti sempre che il richiedente ed i componenti della famiglia non abbiano dichiarato per l anno precedente redditi imponibili complessivi di importo superiore a 30 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell anno della presentazione della richiesta: a) Eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione; b) Sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell attività professionale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico dell EPAP o di altro Ente di previdenza, a causa di malattia o infortunio, accertato dalla struttura sanitaria pubblica, c) Decesso dell iscritto o del pensionato che abbia procurato situazione di grave difficoltà finanziaria ai componenti del nucleo familiare. Il sussidio è cumulabile con il sussidio per le spese funerarie di cui all art. 2, comma 1, lett. d). 2- I richiedenti aventi titolo sono tenuti a presentare domanda ai sensi dell art Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione: a) documentazione comune: fotocopia modello Unico (tutti i quadri) di tutta la famiglia, quale risultante dallo stato di famiglia, afferente i redditi denunciati nell anno precedente alla domanda; 6

7 fotocopia dei documenti accertanti le spese sostenute; breve cronistoria atta a dimostrare lo stato di bisogno verificatosi; b) per gli eventi straordinari o di forza maggiore: autocertificazione inerente l attestazione degli eventi straordinari o di forza maggiore; c) per la sospensione o riduzione forzata: certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria locale (cartella clinica) attestante malattia o infortunio; d) per decesso: certificato o, in sostituzione, atto sostitutivo di notorietà di morte dell iscritto o del pensionato. 7

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