Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione
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- Gianfranco Albanese
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1 Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione Art. 1 Istituzione delle Commissioni Regionali di Certificazione Ai sensi dell articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 potranno essere istituite, presso ciascun EPAR Regionale, su delibera del relativo Consiglio di Amministrazione Regionale, apposite Commissioni di Certificazione,secondo quanto previsto nel seguente comma. La Commissione Regionale di Certificazione è composta da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri individuati dal Consiglio di Amministrazione dell EPAR regionale, sentiti i CIS ove costituiti -, tra avvocati esperti nella materia del diritto del lavoro, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e Professori Universitari, nonché, in considerazione delle esigenze del comparto, tra soggetti con elevata professionalità ed esperienza e, comunque, tenendo presente che i componenti saranno indicati pariteticamente da C.I.F.A. e da CONF.S.A.L.. Detti membri nominano nella prima riunione il Presidente e il Vice-Presidente. Ciascun membro della Commissione Regionale di Certificazione dovrà essere in regola con gli obblighi formativi previsti per la propria categoria o ordine professionale di riferimento. Il Presidente della Commissione, valutato il carico di lavoro, si riserva la possibilità, qualora risulti necessario, anche al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, di delegare le proprie funzioni al Vice Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti, e di costituire eventuali Sottocommissioni ai sensi dell art. 4. Dette valutazioni saranno svolte ogni gennaio considerando il carico di lavoro dell anno precedente. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione è richiesta la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno un componente, e comunque deve essere sempre rispettata la compresenza di C.I.F.A. e CONF.S.A.L.. Il Presidente, qualora necessario, provvede a sostituire, in caso di assenza o di incompatibilità a norma dell art. 5, i membri assenti della Commissione incaricata della certificazione di un determinato contratto, scegliendoli tra altri componenti. Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione 1
2 Ai sensi dell art. 5 del presente regolamento, il Presidente, in caso di impedimento o di conflitto di interessi, può essere temporaneamente sostituito dal Vice Presidente. Laddove anche il Vice Presidente si trovi nella medesima situazione di conflitto di interessi, verrà sostituito temporaneamente da un altro Componente della Commissione. Art. 2 Competenze delle Commissioni Le Commissioni regionali di Certificazione sono competenti a certificare contratti riferibili a tutti i rapporti di lavoro conclusi secondo le norme fissate dalla contrattazione collettiva. Le Commissioni regionali di Certificazione sono, altresì, competenti a certificare i contratti d appalto laddove l appaltatore applichi i Contratti Collettivi stipulati dai soci di EPAR. Art. 3 Sede Le Commissioni Regionali di Certificazione hanno la propria sede presso quella dell EPAR che le ha costituite. Ferma restando la sede della Commissione, per agevolare la procedura e la presenza personale delle parti interessate, su indicazione del Presidente della Commissione, la procedura di certificazione si potrà svolgere presso altra sede giudicata idonea. Art. 4 Sottocommissioni Le Commissioni regionali di Certificazione di cui all'articolo 1 possono avvalersi di una o più Sottocommissioni, i cui membri sono indicati da C.I.F.A. e CONF.S.A.L., e nominati dal Presidente dell EPAR Regionale di riferimento. La Sottocommissione svolge tutte le attività preliminari all attività di vera e propria certificazione e garantisce un assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione di certificazione. La Sottocommissione deve essere composta da almeno due componenti, uno di nomina datoriale e uno di nomina sindacale, ed ha compiti istruttori e non deliberativi, e dunque provvede all esame delle istanze assegnatele dal Presidente e alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione; può espletare l audizione delle parti al fine della certificazione. In ogni caso, la Commissione Regionale di Certificazione delibera in maniera autonoma e non risulta vincolata dalle valutazioni delle Sottocommissioni. 2 Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione
3 Art. 5 Incompatibilità I membri della Commissione e delle Sottocommissioni si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività delle Commissioni relative a pratiche di certificazione che possano coinvolgere apprezzabili interessi di natura personale o professionale, quali, per esempio persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali; prestazione d opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Quando sussista una delle ipotesi di incompatibilità di cui al comma precedente l interessato ne dà comunicazione preventiva al Presidente, che provvederà di conseguenza a non convocarlo e a sostituirlo. Art. 6 Istanza di certificazione Ai sensi degli artt. 75, comma 1 e 82 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, nonché per le rinunce e le transazioni effettuate ai sensi dell art c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto. L istanza di certificazione, redatta su apposita modulistica predisposta dall Ente (allegato 1), munita di marche da bollo, è sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari, e inviata a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a.r. ovvero mediante consegna a mano. Sono requisiti essenziali per la ricevibilità dell istanza: a) l esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell azienda interessata; b) l indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto o di atto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale; c) l indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione; d) l allegazione di copia del contratto sottoscritto tra le Parti, nonché dell eventuale atto di rinuncia o transazione; Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione 3
4 e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l allegazione di copia degli stessi; f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso in cui una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l indicazione della legale qualità dei firmatari; g) l allegazione di copia del documento di identità dei firmatari, quale autentica di firma; h) l allegazione di una scheda informativa esplicativa e riassuntiva dei contenuti del contratto da certificare, come da modelli di cui agli allegati da 2) a 8); i) l allegazione dell autocertificazione del datore di lavoro sul rispetto delle clausole normative, previdenziali, assicurative ed economiche (DURC) previste dal CCNL inerente il contratto da certificare; l) nel caso di cui all'art. 79 comma 2 d. lgs. n. 276/03, l'indicazione di elementi idonei a determinare il convincimento della Commissione in merito alla riconducibilità del rapporto, nel suo effettivo svolgimento, alla tipologia contrattuale indicata dalle parti nell'istanza di certificazione. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi abilitati dall art. 76 D. Lgs. n. 276/03 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza alla Commissione. Nel caso di diniego di certificazione emesso dalla Commissione o da un altro organo abilitato dall art. 76 D. Lgs. n. 276/03, una successiva istanza può essere proposta alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi. La certificazione emessa sulla base di dichiarazioni reticenti o mendaci, in particolare al punto e) che precede, sarà nulla a tutti gli effetti, esonerando la Commissione di Certificazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla certificazione resa. Le condizioni di procedibilità dell istanza sono valutate dalla Commissione. Dalla data di ricezione della istanza, ovvero della documentazione integrativa richiesta, decorre il termine di cui all articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 276/03. Il decorso di tale termine si intende sospeso durante la seconda e la terza settimana del mese di agosto. L eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione regionale alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell istanza. 4 Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione
5 Art. 7 Calendario dei lavori, convocazione, audizione delle parti, accesso alla documentazione Il Presidente della Commissione regionale, entro 10 giorni dalla presentazione dell istanza, o nel momento successivo in cui perviene l integrazione della documentazione a norma del secondo comma, valutata la regolarità della documentazione e tenuto conto del carico di lavoro della Commissione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione. Nel caso in cui si riscontri la necessità di integrazione della documentazione il Presidente ne dà comunicazione alle parti sospendendo contestualmente il termine di cui all art. 78, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 276/03. L inizio del procedimento deve essere comunicato alla DTL che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le parti sono convocate presso la Commissione o la Sottocommissione nella data e nell ora stabilite dalla Commissione. Nella certificazione dei contratti di appalto, l eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti, rende improcedibile l istanza, con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all art. 78 comma 2 lettera b d.lgs. 276/2003. In tal caso, la Commissione può deliberare, su richiesta di almeno una delle parti, il rinvio dell audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti. Le parti presenziano personalmente all audizione o possono farsi rappresentare da un soggetto munito di procura speciale. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il CCNL applicato o delle Associazioni Datoriali o da un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti. In nessun caso l assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. Oltre ai membri della Commissione, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla documentazione inerente l attività della Commissione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso. Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione 5
6 La procedura di cui ai punti che precedono dovrà essere integralmente seguita per i casi di certificazione di contratti di appalto. Per tutte le altre certificazioni, la presenza delle parti, salvo diversa indicazione della Commissione, è facoltativa e l assenza di una di essa o di entrambe non è ostativa alla procedibilità dell istanza di certificazione. Art. 8 Deliberazioni e atto di certificazione Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i componenti della Commissione. Il relatore predispone, sentita la Sottocommissione eventualmente interessata, una scheda illustrativa per ciascuna istanza pervenuta e provvede all annotazione dei lavori della Commissione. Completata la fase istruttoria, udito il relatore, la Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L atto di certificazione o di diniego della certificazione emesso è opportunamente motivato. Il provvedimento, di certificazione o di diniego, deve contenere per relationem tutte le fasi del procedimento; per quanto attiene alla motivazione, deve indicare anche gli elementi fondamentali di valutazione utilizzati. Nell atto emanato è indicata l autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione indica espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto o dell atto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. Dell audizione delle parti e di ogni fase del procedimento è redatto verbale che viene allegato al provvedimento adottato e ne costituisce parte integrante. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale, in conformità al modello di cui all allegato 9): due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l istanza di certificazione, il terzo rimane agli atti della Commissione regionale. Gli effetti dell atto di certificazione decorrono dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione. Ai sensi dell art. 80 ss. D.lgs 276/2003 nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso é destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. 6 Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione
7 Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. Art. 9 Trattamento dei dati personali e conservazione dei contratti certificati La Commissione regionale raccoglie i dati personali ai fini del procedimento e nel rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici di cui al comma 4. I contratti certificati e la relativa documentazione sono conservati presso la Commissione regionale per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso. A tal fine le parti si impegnano a comunicare alla Commissione l estinzione dei contratti certificati. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. La Commissione regionale può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta, ai servizi competenti di cui all art. 4bis, comma 5, D. lgs. 21 aprile 2000 n. 181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Art. 10 Attività di consulenza o assistenza Nel corso del procedimento di certificazione, la Commissione e le Sottocommissioni istruttorie prestano attività di consulenza e assistenza in relazione alle modifiche da apportare al contratto ovvero alle relative modalità di esecuzione dello stesso, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti. In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la legittimità. A seguito della istruttoria di cui al comma precedente la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione, e, in caso affermativo, le parti avvieranno il procedimento secondo le prescrizioni del presente regolamento. Le Commissioni regionali di Certificazione dovranno utilizzare il presente Regolamento, con rilascio della certificazione su numero di protocollo attribuito dall EPAR Nazionale presso il quale andranno custodite le copie digitali delle certificazioni rilasciate. Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione 7
8 Art. 11 Pubblicità del Regolamento Il presente Regolamento è affisso presso tutte le sedi dell EPAR e viene trasmesso alle Autorità competenti. 1: Istanza di certificazione ALLEGATI 2: Scheda riepilogativa per il contratto di lavoro intermittente o a chiamata 3: Scheda riepilogativa per il contratto di lavoro a tempo parziale 4: Scheda riepilogativa per il contratto di associazione in partecipazione 5: Scheda riepilogativa per il contratto di collaborazione a progetto 6: Scheda riepilogativa per il contratto di apprendistato 6.1: Piano Formativo per il contratto di apprendistato 6.2: Parere di conformità per il contratto di apprendistato 7: Scheda riepilogativa per il contratto di lavoro ripartito 8: Scheda riepilogativa per il contratto di lavoro a termine 9: Provvedimento sull esito dell istanza di certificazione 8 Regolamento delle Commissioni Regionali di Certificazione
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